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lunedì 18 gennaio 2016

Pubblico impiego - Sottoscritta l'Ipotesi di CCNQ per la proroga del termine per l'opzione al TFR

Aran, Comunicato Stampa del 15 gennaio 2016

Oggi l'ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L'Accordo ha differito il termine del 31 dicembre 2015, entro il quale il personale in regime di TFS  poteva esercitare l'opzione al TFR, di un ulteriore quinquennio. La suddetta proroga è dunque finalizzata a consentire, a chi si trova in regime di TFS,  di continuare ad esercitare l'opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali.

mercoledì 9 dicembre 2015

Cassazione - Il dipendente ancora in servizio non può rinunciare al Tfr

Nella sentenza n.23087 dell’11 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che deve ritenersi nulla la rinuncia siglata dal lavoratore avente ad oggetto le competenze dovutegli all’atto della futura cessazione del rapporto. 

giovedì 19 novembre 2015

Inps - Procedura on line per la richiesta di esonero riscatti ai fini del Tfs-Tfr

Inps, News del 18 novembre 2015

Tra i servizi on line disponibili è stata inserita la procedura, utilizzabile dalle Amministrazioni statali e dagli utenti dipendenti dallo Stato, Enti Locali  e Sanità, di “esonero domanda di riscatto ai fini TFS/TFR”. Pertanto tali soggetti potranno, con riferimento alle

sabato 24 ottobre 2015

Cdl - Quir: se slitta all’anno successivo sconta tassazione ordinaria

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 23 Ottobre 2015

L’Agenzia dell’Entrate, con il parere del 1° ottobre, in risposta ad un quesito, si esprime in merito al pagamento del Quir, in particolare sul trattamento fiscale della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR) sotto forma di integrazione della retribuzione mensile prevista dalla legge n. 190 del 2014 e attuata

lunedì 19 ottobre 2015

Cdl - Tfr in busta paga, anche Report riporta il "flop"

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 19 Ottobre 2015

Il provvedimento riguardante l'anticipo del Tfr in busta paga è stato molto "sponsorizzato" prima della sua entrata in vigore (aprile 2015), ma una volta resi noti gli esiti di questa operazione "flop", i riflettori si sono spenti e nessuno ha voluto riconoscersi autore della manovra. La norma, che avrebbe dovuto rilanciare i consumi

giovedì 17 settembre 2015

Inps - Riflessi della Legge di stabilità 2015 sui Tfs, Tfr dei pubblici dipendenti ed effetti sui trattamenti pensionistici: istruzioni applicative

Inps, News del 17 settembre 2015

Con circolare n. 154 del 17 settembre 2015, la Direzione Centrale Pensioni fornisce le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni normative della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi effetti sui Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici:

-         riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni ed effetti sui termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni

-         effetti sulla pensione e sui trattamenti di fine servizio derivanti dell’abrogazione di articoli del codice dell’amministrazione militare e di altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro

-         incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione  del TFR con riferimento a redimenti maturati  dal 2015

-         termini di pagamento dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo.

Si rinvia alla circolare n. 74 del 10 aprile 2015 per la trattazione degli effetti sui trattamenti pensionistici.

-         Vai alla circolare n. 154 del 17 settembre 2015

martedì 15 settembre 2015

Cdl - Tfr in busta paga, flop confermato

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 14 settembre 2015

Anche ad agosto trova conferma il flop sull'anticipo del Tfr in busta paga, rilevato già a fine maggio dall'Osservatorio della Fondazione Studi. A cinque mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, infatti, su un campione di 1 milione di lavoratori dipendenti solo lo 0,83% ha scelto di liquidare il Trattamento di fine rapporto assieme allo stipendio. Un dato interessante, invece, è quello che denota l'aumento significativo delle richieste di anticipazione del Tfr accantonato con il "vecchio metodo", ossia in azienda o nei fondi previdenziali: +27% nei primi 8 mesi del 2015 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un chiaro segnale del bisogno di liquidità delle famiglie che una liquidazione valida per un breve periodo e con forti penalizzazioni non può soddisfare.

Cna - Tfr in busta paga. Nei primi 5 mesi richiesto solo dallo 0,83%. Misura inutile per lavoratori e imprese

Cna, Comunicato Stampa del 14 settembre 2015

La CNA esprime sollievo, dopo aver ribadito in più occasioni la propria perplessità, in merito alla misura che permette di ottenere il Tfr in busta paga. Nei primi 5 mesi dall'avvio della norma, infatti, secondo una stima dei Consulenti del lavoro, solo lo 0,83% dei lavoratori dipendenti ne ha fatto richiesta.

La misura si conferma così, come evidenziato dalla CNA, penalizzante per i lavoratori, sottoposti a una tassazione ordinaria troppo elevata.

Il fatto, poi, che nei primi 8 mesi del 2015 le richieste di anticipazione del Tfr già maturato (sottoposto a una tassazione meno penalizzante), siano salite del 27%, invece, conferma che le imprese non si sono sottratte ed hanno sostenuto le famiglie. La misura che ha previsto il Tfr in busta paga si è così rivelata inutile e sbagliata.

domenica 26 luglio 2015

Inps - Intervento del Fondo di Garanzia in caso di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio

Inps, Messaggio n.4968 del 24 luglio 2015

OGGETTO:
INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA IN CASO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI ALL’ART. 14-TER DELLA L. 3/2012.
 

La legge 27 gennaio 2012 n. 3, all’art. 14-ter ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di procedura concorsuale: la liquidazione del patrimonio.

Si forniscono di seguito alcune informazioni generali sulla procedura e le istruzioni tecniche ed amministrative per l’istruttoria delle domande. 

1.   La procedura di liquidazione dei beni di cui all’art. 14-ter L. 3/2012
Possono accedere a questo tipo di procedura i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo  1942 n. 267) - quindi, a titolo esemplificativo: persone fisiche che non svolgono attività di impresa (professionisti ed altri lavoratori autonomi), imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 L.F., imprenditori agricoli, start up innovative di cui all’art. 25 DL 179/2012 - a condizione che, nei 5 anni precedenti la richiesta di apertura della procedura, non abbiano fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal capo II della citata Legge n. 3/2012 (accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio).

Il presupposto oggettivo per l’apertura della procedura è il sovraindebitamento consistente in una «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente» (art. 6, comma 2 L. 3/2012).

La liquidazione riguarda tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi alla domanda di liquidazione. Sono esclusi dalla liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 14 ter, comma 6, L. 3/2012).

Il procedimento si apre su istanza del debitore stesso, salvo i casi di conversione della procedura di composizione della crisi in procedura di liquidazione del patrimonio  (art. 14-quater della L. 3/2012) ed è disposto con decreto del giudice, con il quale viene anche nominato il liquidatore; detto decreto è equiparato all’atto di pignoramento.

Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori, comunica agli stessi le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla liquidazione.

Il liquidatore quindi, esaminate le domande, redige un progetto di stato passivo e lo trasmette agli interessati assegnando un termine di 15 giorni per far pervenire le loro osservazioni. In assenza di osservazioni, approva lo stato passivo. In presenza di contestazioni, se le ritiene fondate, predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica nuovamente ai creditori, se invece le ritiene non condivisibili, rimette gli atti al giudice che provvede alla formazione dello stato passivo.

La procedura viene chiusa con decreto del giudice dopo che è stato completato il programma di liquidazione, in ogni caso non prima del termine di quattro anni dal deposito della domanda di apertura della procedura stessa.

2.   Modalità di intervento del Fondo di garanzia
La liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 presenta molte affinità con il fallimento e con la liquidazione coatta amministrativa; tuttavia, questa procedura può essere aperta solo nei confronti di datori di lavoro non soggetti alla Legge Fallimentare, di conseguenza, il Fondo di garanzia potrà intervenire alle condizioni previste dall’art. 2, comma 5 della L. 297/82.

Come noto i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:

a.     cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

b.     dimostrazione che il datore di lavoro non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942 (fallimento, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa);

c.      insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;

d.     esistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione rimasto insoluto.

Per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, che deve essere sempre verificato con le dichiarazioni presenti in UNILAV, si rinvia al par. 3.1.1. lett. a) della circolare 74/2008.

I requisiti della non applicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare e dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali, sono dimostrati dall’adozione da parte del Tribunale del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, che, come già precisato, è equiparato ad un atto di pignoramento (art. 14-quinquies, comma 3 della L. 3/2012).

Il requisito dell’accertamento dell’esistenza del credito nella procedura di liquidazione del patrimonio viene ottemperato con l’ammissione del credito stesso nello stato passivo del datore di lavoro anche se non è stato precedentemente accertato in giudizio, diversamente da quanto avviene nelle altre ipotesi di intervento del Fondo ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. 297/82.

Per questa ragione, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione, potranno presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia solo dopo il deposito dello stato passivo definitivo.

Quindi, in assenza di osservazioni, la domanda potrà essere presentata dopo che il liquidatore abbia definitivamente approvato lo stato passivo da lui stesso redatto; oppure, nel caso in cui, a seguito di contestazioni non sanabili, gli atti siano stati rimessi al giudice, la domanda potrà essere presentata in seguito al decreto del giudice che approva lo stato passivo; se è stato proposto reclamo contro il decreto, la domanda dovrà essere presentata dopo la relativa decisione.

I termini di prescrizione della domanda di intervento del Fondo, potendo questo tipo di procedura essere equiparata ad un pignoramento positivo, si intendono sospesi per la durata della liquidazione e decorrono nuovamente dalla data del decreto di chiusura della procedura.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1.     Copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012;

2.     Copia autentica dello Stato Passivo definitivo redatto dal liquidatore o dal giudice incaricato;

3.     modello SR52 compilato dal Liquidatore nominato dal Tribunale;

4.     Copia del decreto di chiusura della procedura (se ricorre il caso);

5.     Copia autentica dei provvedimenti di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione (se ricorre il caso).

Le domande presentate dai lavoratori dovranno essere acquisite nella procedura di liquidazione con la seguente codifica:

DATI RESPONSABILE PROCEDURA CONCORSUALE:

Inserire i dati del liquidatore nominato dal Tribunale

DATI INTERVENTO

Tipo procedura:                       1)

Data dich. Stato insolvenza:    Data deposito in Tribunale del ricorso ex art. 14-ter L. 3/2012

Località Tribunale:                   Tribunale che ha aperto la procedura

Data esec. procedura:              Data deposito dello stato passivo definitivo o, data del deposito della decisione sull’eventuale reclamo.

Data chiusura:                         Data del decreto di chiusura della procedura.

Da ultimo si ricorda la necessità di trasmettere agli uffici legali per l’esercizio dell’azione di surroga le quietanze di pagamento rientrate dagli uffici bancari secondo i termini e le modalità indicate nel messaggio 6344 del 30.7.2014.

mercoledì 22 luglio 2015

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

Legge n.109 del 17 luglio 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 luglio 2015, n. 166)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

Art.1
1. Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2015, N. 65

All'articolo 1:

al comma 1, numero 2), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.» è aggiunto il seguente capoverso:

«25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi."».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;

sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

1-ter. Il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma 3-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto»;

alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonché rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «, è aggiunto»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole da: «2,2 milioni di euro per l'anno 2016» fino a: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,»;

alla lettera a), le parole da: «0,4 milioni di euro per l'anno 2016» fino a: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,» e le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;

alla lettera b), le parole da: «1,4 milioni di euro per l'anno 2018» fino a: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per "lavoratori attualmente in servizio" si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici».

All'articolo 6:

al comma 2, lettera a), le parole: «attraverso la riduzione delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)»;

sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui alla lettera b) del predetto comma 2, nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

venerdì 26 giugno 2015

Inps - modalità di intervento del Fondo di garanzia del TFR nei casi in cui il Tribunale decreti di non procedere all’accertamento del passivo fallimentare

Inps – Messaggio n.4302 del 24 giugno 2015

Modalità di intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 L. 297/82 nel caso in cui il Tribunale decreti di non procedere all’accertamento del passivo secondo la previsione dell’art. 102 L.F. - Chiarimenti

Con circolare n. 32 del 4 marzo 2010, sono state impartite istruzioni in merito alle modalità di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei Crediti di Lavoro istituito dall’art. 2 della L. 297/82, nei casi in cui il Tribunale competente decreti di non procedere all’accertamento del passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 102 LF, in quanto risulta che «non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo».

Nella citata circolare è stato previsto che, in questi casi, il lavoratore possa chiedere l’intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato sulla base dell’art. 2, comma 5, L. n. 297/82.

Ad integrazione e chiarimento di quanto già espresso, si precisa che quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché l’art. 118, comma 2, L.F. prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante l’impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il requisito dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali si intende dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale.

Resta ferma la necessità di provare l’esistenza del credito mediante la consegna dell’originale di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività di cui all’art. 411, comma 3, c.p.c. del verbale di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c., diffida accertativa quando, con provvedimento del Direttore della D.P.L., acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo).

martedì 2 giugno 2015

Tfr: sì all’intervento del Fondo Garanzia anche se non c’è il fallimento

Nella sentenza  n.10824 del 27 gennaio–26 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che i dipendenti possono ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto dall’apposito Fondo di Garanzia dell’Inps anche nel caso in cui l’istanza di fallimento promossa nei confronti del datore di lavoro sia stata rigettata dal Tribunale.

Tuttavia, la liquidazione a carico del Fondo di Garanzia potrà essere disposta solo se, preventivamente, sia stato esperito un tentativo di pignoramento, il cui esito non sia andato a buon fine.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza  n.10824 del 27 gennaio–26 maggio 2015

Svolgimento del processo

1. S.I. prestava attività lavorativa subordinata con mansioni di addetto alle pulizie in favore della Greenpul s.r.l. dal 1 febbraio 1991 al 9 ottobre 1992, data della risoluzione del rapporto di lavoro, maturando quindi il diritto al trattamento di fine rapporto, non erogatogli dalla predetta società-datrice di lavoro.

Con sentenza del 17 novembre 1994 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della Greenpul s.r.l., fallimento chiuso il 23 luglio 1997.

Il lavoratore non insinuava al passivo fallimentare il suo credito per il pagamento del T.F.R. maturato e, con ricorso del 14 settembre 1999, conveniva innanzi al Tribunale di Torino la Greenpul s.r.l. per sentirla condannare al pagamento di quanto dovutogli a titolo di trattamento di fine rapporto.

Con sentenza n. 1294/2000 l’adito Tribunale di Torino condannava la società, rimasta contumace, a pagare al ricorrente S. a titolo di maturato T.F.R. la somma di 6:4317,91.

La società datrice di lavoro non eseguiva la sentenza.

Con lettera raccomandata del 12 luglio 2002, il sig. S.I. richiedeva all’INPS-Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto il pagamento del predetto T.F.R, ritenendo che l’obbligo di intervento del Fondo di Garanzia citato scaturisse dal fatto di aver esperito nel 2001 una esecuzione forzata negativa ai danni della stessa Greenpul che, secondo l’assunto del lavoratore, sarebbe tornata in bonis dopo la chiusura della procedura concorsuale.

L’INPS negava la prestazione in considerazione del fatto che il lavoratore non aveva insinuato il suo credito al passivo fallimentare, non essendo sufficiente per l’intervento del Fondo di Garanzia l’esperimento di esecuzioni forzate individuali nel caso in cui il datore di lavoro, come la Grenpul s.r.l., sia soggetto alla disciplina delle procedure fallimentari.

Pertanto, con ricorso depositato l’8 gennaio 2007, il sig. S. conveniva in giudizio l’INPS dinanzi al Tribunale di Torino per sentire condannare l’Istituto al pagamento in suo favore del trattamento di fine rapporto dovutogli dalla Greenpul s.r.l. sua ex datrice di lavoro così come accertato dalla sentenza n. 1294/2000 del medesimo Tribunale torinese, dopo la chiusura del fallimento della società debitrice.

Il ricorrente esponeva di non aver fatto valere il suo credito nell’ambito della procedura fallimentare ormai chiusa per averla ignorata, documentando l’inutile tentativo di esecuzione forzata individuale nei confronti della società menzionata.

Si costituiva in giudizio l’INPS e chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso proposto da S.I. e condannava il convenuto INPS a pagare al medesimo la somma di Euro 4.317,91 a titolo di T.F.R dovuto da parte della ex datrice di lavoro, s.r.l. Greenpul, dichiarata fallita.

 2. A seguito di appello dell’INPS, nel contraddittorio con l’appellato, la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 244/2009, ha respinto il gravame proposto dall’INPS e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio.

 3. Avverso detta sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’INPS.

 Resiste con controricorso la parte intimata. L’Inps ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso, articolato in due motivi, l’Istituto deduce la prescrizione quinquennale del diritto azionato dall’originario ricorrente e comunque, nel merito, sostiene l’infondatezza della pretesa attesa la mancata insinuazione del credito per il TFR nel fallimento.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria (decennale); cfr. in proposito Cass., sez. Iav., n. 24 febbraio 2006, n. 4183. Più recentemente Cass., sez. VI-L, 9 giugno 2014, n. 12971, ha ribadito che il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Inps e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia. Cfr. anche Cass., sez. lav., 17 gennaio 2014, n. 901, secondo cui il credito per trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di cassa integrazione, in quanto non compensativo di prestazioni di lavoro effettivamente rese, ha natura previdenziale e non retributiva, in quanto inteso ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore temporaneamente ed involontariamente disoccupato, con conseguente soggezione alla prescrizione ordinaria decennale. Per la durata decennale della prescrizione v. anche Cass., sez. lav., 1 febbraio 2010, n. 2278.

3. Infondato è anche il secondo motivo.

Questa Corte (Cass., sez. lav., 22 maggio 2007, n. 11945) ha affermato in proposito che in caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia istituito presso l’Inps richiede, secondo la disciplina di cui all’art. 2 legge n. 297 del 1982, che il lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo. Però, ove l’ammissione del credito nello stato passivo sia reso impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte del lavoratore, della domanda di insinuazione ma prima dell’udienza fissata per l’esame della domanda suddetta, il lavoratore che intenda chiedere l’intervento del fondo di garanzia ha l’onere di procedere preventivamente, ai sensi del quinto comma dell’art. 2, ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato “in bonis” con la chiusura del fallimento. Ed è ciò che – secondo l’accertamento della Corte d’appello confermativo di quello del tribunale – ha fatto nella specie lo S. . D’altra parte l’INPS non ha allegato né provato che lo S. si sarebbe potuto insinuare nel fallimento. Cfr. anche Cass., sez. lav., 8 marzo 2012, n. 3640, che parimenti ha affermato che, ove l’ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo intervenuta prima che il lavoratore abbia avuto la possibilità di ottenere la verifica del proprio credito, il lavoratore che intenda chiedere l’intervento del fondo di garanzia ha l’onere di procedere preventivamente, ai sensi del quinto comma del suddetto art. 2, ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis con la chiusura del fallimento.

4. Il ricorso nel suo complesso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 100,00 (cento) per esborsi oltre Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi d’avvocato ed oltre spese generali e accessori di legge.

sabato 30 maggio 2015

Tfr in busta paga: un flop. Lo rileva l’Osservatorio della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Comunicato del 30 maggio 2015

Roma, 30 maggio 2015 - Su un campione di 1 milione di lavoratori, la scelta di liquidare il TFR in busta paga è stata effettuata solo da 567, ossia lo 0,0567%.

E’ questo il risultato dell’adesione dei lavoratori registrata a quasi due mesi di vigenza dell’articolo 1, commi da 26 a 35 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015).

La norma è stata attuata dal DPCM 20 febbraio 2015 n.29 il quale è entrato in vigore il 3 aprile scorso.

I lavoratori dunque, a partire da questa ultima data, hanno avuto la possibilità di presentare la loro istanza per liquidare il proprio TFR in busta paga fino a giugno 2018.

Tuttavia per espressa previsione del DPCM la liquidazione in busta paga del dipendente che ha fatto richiesta è ammessa a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza: ossia a partire dal mese di maggio in corso.

Proprio in questi giorni sono partite le elaborazioni degli stipendi del mese di maggio 2015 da parte dei Consulenti del Lavoro che interessano 7 milioni di dipendenti e oltre 1 milione di aziende. In questa prima fase sono stati analizzati i dati delle grandi aziende (che mediamente occupano più di 500 dipendenti) e nei prossimi giorni l’analisi si sposterà sulle micro imprese.

Dopo questa prima fase di elaborazione di quasi 1 milione di stipendi il risultato sulla liquidazione in busta paga del TFR è il seguente: solo 567 lavoratori ossia lo 0,0567% dei lavoratori interessati ha scelto di liquidare il proprio TFR in busta paga.

L’identikit dei lavoratori richiedenti è il seguente:

Collocazione geografica

- 75% centro nord

-  25% al sud

Settore di appartenenza

- 43% commercio, terziario e turismo

- 18% industria

- 9% piccola industria

- 12% artigianato

- 18% altro

Fasce di reddito dei lavoratori richiedenti:

Fino a 20.000 euro
25%
Fino a 30.000 euro
50%
Fino a 40.000 euro
18,75%
Oltre 40.000 euro
6,25%

- Solo il 10% dei lavoratori che hanno scelto di liquidare il TFR in busta paga lo hanno tolto da un fondo pensione integrativo, negli altri casi il TFR era destinato all’INPS poiché dipendenti di aziende con più di 50 dipendenti

E’ stato ascoltato un campione significativo dei lavoratori che non hanno effettuato la scelta e sono stati chiesti i motivi:

La tassazione ordinaria è troppo penalizzante
60%
Togliere il TFR dal fondo pensione mi crea un danno per la
Pensione
16%
Non ho ancora valutato adeguatamente
20%
Altro
4%

"I Consulenti del Lavoro all'indomani dell'approvazione dell'operazione 'Tfr in busta paga' avevano preventivato una scarsa adesione. Oggi ne abbiamo la conferma è il dato non ci stupisce", ha commentato la Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone.
 
"Questo insuccesso è l'ennesima dimostrazione che la politica ha spesso la percezione delle esigenze del mondo del lavoro ma non è in stretto contatto con chi parla tutti i giorni con lavoratori e imprese. La bontà del provvedimento è apprezzabile, ma non la sua struttura tecnica poiché la tassazione applicata a questa misura ne ha determinato il suo insuccesso fino ad oggi. I Consulenti del Lavoro gestiscono circa 8 milioni di rapporti di lavoro e sono come sempre, attraverso il Consiglio Nazionale che presiedo, a disposizione del Governo per studiare preventivamente e in corso d'opera qualsiasi misura vada ad impattare sul mondo del lavoro e dei lavoratori”.

Tfr in busta paga: è un fallimento totale

Totale fallimento per l’operazione Tfr in busta paga. Secondo la stima compiuta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, su circa milione di retribuzioni esaminate, solo 567 dipendenti hanno optato per la liquidazione mensile del trattamento di fine rapporto.

L’analisi ha riguardato i dati rilevati nelle aziende con più di 500 dipendenti, all’interno delle quali solamente lo 0,05% dei lavoratori ha scelto di utilizzare lo strumento introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Il fallimento della misura in commento sembra dettato, per lo più, dal sistema di tassazione applicato al Tfr in busta, meno favorevole rispetto alla percezione integrale dell’indennità alla cessazione del rapporto. Il 60% dei soggetti presi a campione, infatti, ha dichiarato di non avere aderito all’opzione perché “la tassazione ordinaria è troppo penalizzante”, mentre il 16% considera sbagliato togliere il Tfr dal fondo pensione ed il 20% non ha ancora valutato adeguatamente una simile opportunità.

Valerio Pollastrini

martedì 26 maggio 2015

Tfr in busta: gli obblighi del datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto

L’Accordo Quadro siglato lo scorso 20 marzo da Abi e i Ministeri dell’Economia e del Lavoro chiarisce espressamente che il datore di lavoro, che usufruisca dell’apposito finanziamento bancario per liquidare al dipendente il trattamento di fine rapporto in quote mensili, in caso di cessazione del rapporto dovrà rimborsare immediatamente quanto ricevuto dall’istituto di credito.

Valerio Pollastrini

domenica 17 maggio 2015

Accesso dei lavoratori stranieri al fondo di garanzia dell’Inps

Nella sentenza n.9210 del  7 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, anche i dipendenti stranieri hanno diritto ad accedere alle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia dell’Inps.

Nella pronuncia in commento, infatti, gli ermellini hanno chiarito che dette prestazioni esulano dall’ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale (1).

Valerio Pollastrini

1)      - Reg. CE 44/2001;

venerdì 15 maggio 2015

Il Tfr mensile non pregiudica l’anticipazione

L’opzione per la liquidazione mensile in busta paga della quota maturanda del trattamento di fine rapporto, non pregiudica  la possibilità per il lavoratore di richiedere un’anticipazione di parte del Tfr già maturato.

Ai sensi dell’art.2120 del codice civile, infatti, il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere una anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Detta richiesta, tuttavia, deve essere giustificata dalla necessità di:

a)     eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b)    acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile.

Giova ricordare che, a differenza di quanto previsto in relazione alla percezione in quote mensili, l’anticipazione del Tfr accantonato in azienda gode di una disciplina estremamente vantaggiosa sul piano fiscale, in quanto assoggettata a tassazione separata ed esente dalle addizionali regionali e comunali.

Valerio Pollastrini

sabato 25 aprile 2015

Tfr in busta paga nelle retribuzioni di maggio

Dopo i ritardi dovuti all’attesa dell’emanazione del regolamento attuativo, prende finalmente il via l’operazione Tfr in busta paga.

I lavoratori  che effettuino la richiesta entro il 30 aprile, infatti, riceveranno con la retribuzione di maggio  la c.d. “Quir”, la quota maturanda mensile del trattamento di fine rapporto.

Tuttavia, i lavoratori occupati in aziende con meno di 50 dipendenti, che abbiano deciso di accedere al finanziamento garantito dall’Inps,  dovranno aspettare la busta paga di agosto. In tal caso, infatti, per chi eserciti l’opzione ad aprile, l’erogazione è posticipata di tre mesi.

Nella Circolare n.82/2015, l’Inps ha ricordato che i dipendenti che scelgano di ricevere mensilmente il Tfr in busta paga devono presentarne l’apposita domanda al datore di lavoro, il quale deve verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla Legge di Stabilità 2015.

L’operazione, infatti, interessa solamente i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione di quelli domestici ed agricoli, in possesso di un’anzianità aziendale di almeno sei mesi e che non abbiano disposto il Tfr a garanzia di un finanziamento.

Valerio Pollastrini