Oggi l'ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto
l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine
dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L'Accordo ha
differito il termine del 31 dicembre 2015, entro il quale il personale in
regime di TFS poteva esercitare
l'opzione al TFR, di un ulteriore quinquennio. La suddetta proroga è dunque
finalizzata a consentire, a chi si trova in regime di TFS, di continuare ad esercitare l'opzione al TFR
ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali.A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
Visualizzazione post con etichetta Trattamento di fine rapporto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Trattamento di fine rapporto. Mostra tutti i post
lunedì 18 gennaio 2016
Pubblico impiego - Sottoscritta l'Ipotesi di CCNQ per la proroga del termine per l'opzione al TFR
Aran, Comunicato
Stampa del 15 gennaio 2016
Oggi l'ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto
l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine
dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L'Accordo ha
differito il termine del 31 dicembre 2015, entro il quale il personale in
regime di TFS poteva esercitare
l'opzione al TFR, di un ulteriore quinquennio. La suddetta proroga è dunque
finalizzata a consentire, a chi si trova in regime di TFS, di continuare ad esercitare l'opzione al TFR
ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali.
Oggi l'ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto
l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine
dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L'Accordo ha
differito il termine del 31 dicembre 2015, entro il quale il personale in
regime di TFS poteva esercitare
l'opzione al TFR, di un ulteriore quinquennio. La suddetta proroga è dunque
finalizzata a consentire, a chi si trova in regime di TFS, di continuare ad esercitare l'opzione al TFR
ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali.mercoledì 9 dicembre 2015
Cassazione - Il dipendente ancora in servizio non può rinunciare al Tfr
giovedì 19 novembre 2015
Inps - Procedura on line per la richiesta di esonero riscatti ai fini del Tfs-Tfr
Inps, News del 18
novembre 2015
Tra i servizi on line disponibili è stata inserita la
procedura, utilizzabile dalle Amministrazioni statali e dagli utenti dipendenti
dallo Stato, Enti Locali e Sanità, di
“esonero domanda di riscatto ai fini TFS/TFR”. Pertanto tali soggetti potranno,
con riferimento alle
sabato 24 ottobre 2015
Cdl - Quir: se slitta all’anno successivo sconta tassazione ordinaria
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 23 Ottobre 2015
L’Agenzia dell’Entrate, con il parere del 1° ottobre, in
risposta ad un quesito, si esprime in merito al pagamento del Quir, in
particolare sul trattamento fiscale della quota maturanda del trattamento di
fine rapporto (TFR) sotto forma di integrazione della retribuzione mensile
prevista dalla legge n. 190 del 2014 e attuata
lunedì 19 ottobre 2015
Cdl - Tfr in busta paga, anche Report riporta il "flop"
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 19 Ottobre 2015
Il provvedimento riguardante l'anticipo del Tfr in busta
paga è stato molto "sponsorizzato" prima della sua entrata in vigore
(aprile 2015), ma una volta resi noti gli esiti di questa operazione
"flop", i riflettori si sono spenti e nessuno ha voluto riconoscersi
autore della manovra. La norma, che avrebbe dovuto rilanciare i consumi
giovedì 17 settembre 2015
Inps - Riflessi della Legge di stabilità 2015 sui Tfs, Tfr dei pubblici dipendenti ed effetti sui trattamenti pensionistici: istruzioni applicative
Inps, News del 17
settembre 2015
Con circolare n. 154 del 17 settembre 2015, la Direzione
Centrale Pensioni fornisce le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni
normative della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi effetti sui Tfs e Tfr
dei dipendenti pubblici:
-
riduzione percentuale della pensione anticipata
prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni ed effetti sui termini di
pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro da parte di pubbliche amministrazioni
-
effetti sulla pensione e sui trattamenti di fine
servizio derivanti dell’abrogazione di articoli del codice dell’amministrazione
militare e di altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro
-
incremento dell’aliquota dell’imposta
sostitutiva della rivalutazione del TFR
con riferimento a redimenti maturati dal
2015
-
termini di pagamento dei Tfr e dei Tfs dei
lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di
pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo.
Si rinvia alla circolare n. 74 del 10 aprile 2015 per la
trattazione degli effetti sui trattamenti pensionistici.
-
Vai alla circolare n. 154 del 17 settembre 2015
martedì 15 settembre 2015
Cdl - Tfr in busta paga, flop confermato
Consiglio Nazionale
Consulenti del Lavoro, Nota del 14 settembre 2015
Anche ad agosto trova conferma il flop sull'anticipo del Tfr
in busta paga, rilevato già a fine maggio dall'Osservatorio della Fondazione
Studi. A cinque mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, infatti, su un
campione di 1 milione di lavoratori dipendenti solo lo 0,83% ha scelto di
liquidare il Trattamento di fine rapporto assieme allo stipendio. Un dato
interessante, invece, è quello che denota l'aumento significativo delle
richieste di anticipazione del Tfr accantonato con il "vecchio
metodo", ossia in azienda o nei fondi previdenziali: +27% nei primi 8 mesi
del 2015 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un chiaro segnale del
bisogno di liquidità delle famiglie che una liquidazione valida per un breve
periodo e con forti penalizzazioni non può soddisfare.
Cna - Tfr in busta paga. Nei primi 5 mesi richiesto solo dallo 0,83%. Misura inutile per lavoratori e imprese
Cna, Comunicato
Stampa del 14 settembre 2015
La CNA esprime sollievo, dopo aver ribadito in più occasioni
la propria perplessità, in merito alla misura che permette di ottenere il Tfr
in busta paga. Nei primi 5 mesi dall'avvio della norma, infatti, secondo una
stima dei Consulenti del lavoro, solo lo 0,83% dei lavoratori dipendenti ne ha
fatto richiesta.
La misura si conferma così, come evidenziato dalla CNA,
penalizzante per i lavoratori, sottoposti a una tassazione ordinaria troppo
elevata.
Il fatto, poi, che nei primi 8 mesi del 2015 le richieste di
anticipazione del Tfr già maturato (sottoposto a una tassazione meno
penalizzante), siano salite del 27%, invece, conferma che le imprese non si
sono sottratte ed hanno sostenuto le famiglie. La misura che ha previsto il Tfr
in busta paga si è così rivelata inutile e sbagliata.
domenica 26 luglio 2015
Inps - Intervento del Fondo di Garanzia in caso di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio
Inps, Messaggio n.4968
del 24 luglio 2015
|
OGGETTO:
|
INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA IN CASO DI APERTURA
DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI ALL’ART. 14-TER DELLA
L. 3/2012.
|
|
|
La legge 27 gennaio 2012 n. 3, all’art. 14-ter ha
introdotto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di procedura concorsuale: la
liquidazione del patrimonio.
Si forniscono di seguito alcune informazioni generali
sulla procedura e le istruzioni tecniche ed amministrative per l’istruttoria
delle domande.
1. La
procedura di liquidazione dei beni di cui all’art. 14-ter L. 3/2012
Possono accedere a questo tipo di procedura i debitori
non assoggettabili alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge
Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) - quindi, a titolo
esemplificativo: persone fisiche che non svolgono attività di impresa
(professionisti ed altri lavoratori autonomi), imprenditori commerciali sotto
la soglia di cui all’art. 1 L.F., imprenditori agricoli, start up innovative di
cui all’art. 25 DL 179/2012 - a condizione che, nei 5 anni precedenti la
richiesta di apertura della procedura, non abbiano fatto ricorso a procedimenti
di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal capo II della
citata Legge n. 3/2012 (accordo del debitore, piano del consumatore e
liquidazione del patrimonio).
Il presupposto oggettivo per l’apertura della
procedura è il sovraindebitamento consistente in una «situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad
adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di
adempierle regolarmente» (art. 6, comma 2 L. 3/2012).
La liquidazione riguarda tutti i beni del debitore,
compresi quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi alla domanda di
liquidazione. Sono esclusi dalla liquidazione: a) i crediti impignorabili ai
sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di
mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con
la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua
famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui
beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi,
salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non
possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 14 ter, comma 6, L.
3/2012).
Il procedimento si apre su istanza del debitore
stesso, salvo i casi di conversione della procedura di composizione della crisi
in procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-quater della L.
3/2012) ed è disposto con decreto del giudice, con il quale viene anche
nominato il liquidatore; detto decreto è equiparato all’atto di pignoramento.
Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori,
comunica agli stessi le modalità ed i termini per la presentazione della
domanda di partecipazione alla liquidazione.
Il liquidatore quindi, esaminate le domande, redige un
progetto di stato passivo e lo trasmette agli interessati assegnando un termine
di 15 giorni per far pervenire le loro osservazioni. In assenza di
osservazioni, approva lo stato passivo. In presenza di contestazioni, se le
ritiene fondate, predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica
nuovamente ai creditori, se invece le ritiene non condivisibili, rimette gli
atti al giudice che provvede alla formazione dello stato passivo.
La procedura viene chiusa con decreto del giudice dopo
che è stato completato il programma di liquidazione, in ogni caso non prima del
termine di quattro anni dal deposito della domanda di apertura della procedura
stessa.
2.
Modalità di intervento del Fondo di garanzia
La liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 presenta
molte affinità con il fallimento e con la liquidazione coatta amministrativa;
tuttavia, questa procedura può essere aperta solo nei confronti di datori di
lavoro non soggetti alla Legge Fallimentare, di conseguenza, il Fondo di
garanzia potrà intervenire alle condizioni previste dall’art. 2, comma 5 della
L. 297/82.
Come noto i requisiti per accedere alle prestazioni
del Fondo di garanzia in caso di datore di lavoro non assoggettabile a
procedura concorsuale sono:
a.
cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b.
dimostrazione che il datore di lavoro non è
assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942 (fallimento,
amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa);
c.
insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore
di lavoro;
d.
esistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità
di retribuzione rimasto insoluto.
Per quanto riguarda il requisito della cessazione del
rapporto di lavoro, che deve essere sempre verificato con le dichiarazioni
presenti in UNILAV, si rinvia al par. 3.1.1. lett. a) della circolare 74/2008.
I requisiti della non applicabilità al datore di
lavoro delle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare e
dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali, sono dimostrati dall’adozione
da parte del Tribunale del decreto di apertura della procedura di liquidazione
del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, che, come già precisato, è equiparato
ad un atto di pignoramento (art. 14-quinquies, comma 3 della L. 3/2012).
Il requisito dell’accertamento dell’esistenza del
credito nella procedura di liquidazione del patrimonio viene ottemperato con
l’ammissione del credito stesso nello stato passivo del datore di lavoro anche
se non è stato precedentemente accertato in giudizio, diversamente da quanto avviene
nelle altre ipotesi di intervento del Fondo ai sensi dell’art. 2, comma 5,
della L. 297/82.
Per questa ragione, i lavoratori dipendenti da datori
di lavoro per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione, potranno
presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia solo dopo il deposito
dello stato passivo definitivo.
Quindi, in assenza di osservazioni, la domanda potrà
essere presentata dopo che il liquidatore abbia definitivamente approvato lo
stato passivo da lui stesso redatto; oppure, nel caso in cui, a seguito di
contestazioni non sanabili, gli atti siano stati rimessi al giudice, la domanda
potrà essere presentata in seguito al decreto del giudice che approva lo stato
passivo; se è stato proposto reclamo contro il decreto, la domanda dovrà essere
presentata dopo la relativa decisione.
I termini di prescrizione della domanda di intervento
del Fondo, potendo questo tipo di procedura essere equiparata ad un
pignoramento positivo, si intendono sospesi per la durata della liquidazione e
decorrono nuovamente dalla data del decreto di chiusura della procedura.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti
documenti:
1.
Copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la
procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012;
2.
Copia autentica dello Stato Passivo definitivo redatto
dal liquidatore o dal giudice incaricato;
3.
modello SR52 compilato dal Liquidatore nominato dal
Tribunale;
4.
Copia del decreto di chiusura della procedura (se
ricorre il caso);
5.
Copia autentica dei provvedimenti di riparto delle
somme ricavate dalla liquidazione (se ricorre il caso).
Le domande presentate dai lavoratori dovranno essere
acquisite nella procedura di liquidazione con la seguente codifica:
DATI RESPONSABILE PROCEDURA CONCORSUALE:
Inserire i dati del liquidatore nominato dal Tribunale
DATI INTERVENTO
Tipo procedura:
1)
Data dich. Stato insolvenza: Data
deposito in Tribunale del ricorso ex art. 14-ter L. 3/2012
Località
Tribunale:
Tribunale che ha aperto la procedura
Data esec. procedura:
Data
deposito dello stato passivo definitivo o, data del deposito della decisione
sull’eventuale reclamo.
Data
chiusura:
Data del decreto di chiusura della procedura.
Da ultimo si ricorda la necessità di trasmettere agli
uffici legali per l’esercizio dell’azione di surroga le quietanze di pagamento
rientrate dagli uffici bancari secondo i termini e le modalità indicate nel
messaggio 6344 del 30.7.2014.
mercoledì 22 luglio 2015
Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR
Legge n.109 del 17
luglio 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 luglio 2015, n. 166)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di
ammortizzatori sociali e di garanzie TFR
Art.1
1. Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di
garanzie TFR, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2015, N. 65
All'articolo 1:
al comma 1, numero 2), le parole: «è inserito il seguente»
sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole:
«b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.» è aggiunto il
seguente capoverso:
«25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis
sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa
vigente.»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ai fini
dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì
dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi."».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «140 milioni»;
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma
1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per
l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il
medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni
di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative
istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge
10 dicembre 2014, n. 183.
1-ter. Il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma
3-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 20
milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto»;
alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, e
all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonché
rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «è inserito» sono sostituite dalle
seguenti: «, è aggiunto»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del
terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle
rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole da: «2,2 milioni di euro per l'anno
2016» fino a: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3,3
milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni
di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro
per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per
l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno
2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026,
55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62
milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,»;
alla lettera a), le parole da: «0,4 milioni di euro per
l'anno 2016» fino a: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «0,6
milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1
milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8
milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni
di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di
euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro
per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per
l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per
l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,» e le
parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;
alla lettera b), le parole da: «1,4 milioni di euro per
l'anno 2018» fino a: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3
milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3
milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1
milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4
milioni di euro per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39
milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4
milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5
milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2031,»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 1,
comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, per "lavoratori attualmente in servizio" si intendono i
lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano
beneficiari di trattamenti pensionistici».
All'articolo 6:
al comma 2, lettera a), le parole: «attraverso la riduzione
delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso i risparmi di
spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata
del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a
partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)»;
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo.
Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con
proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di
cui alla lettera b) del predetto comma 2, nella misura necessaria alla
copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».
venerdì 26 giugno 2015
Inps - modalità di intervento del Fondo di garanzia del TFR nei casi in cui il Tribunale decreti di non procedere all’accertamento del passivo fallimentare
Inps – Messaggio
n.4302 del 24 giugno 2015
Modalità
di intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 L. 297/82 nel caso in cui
il Tribunale decreti di non procedere all’accertamento del passivo secondo la
previsione dell’art. 102 L.F. - Chiarimenti
Con
circolare n. 32 del 4 marzo 2010, sono state impartite istruzioni in merito
alle modalità di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei Crediti di
Lavoro istituito dall’art. 2 della L. 297/82, nei casi in cui il Tribunale
competente decreti di non procedere all’accertamento del passivo fallimentare,
ai sensi dell’art. 102 LF, in quanto risulta che «non può essere acquisito
attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione
al passivo».
Nella
citata circolare è stato previsto che, in questi casi, il lavoratore possa
chiedere l’intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato
sulla base dell’art. 2, comma 5, L. n. 297/82.
Ad
integrazione e chiarimento di quanto già espresso, si precisa che quando il
datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché
l’art. 118, comma 2, L.F. prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese
in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante
l’impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il
requisito dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali si intende dimostrato
dal decreto di chiusura della procedura concorsuale.
Resta
ferma la necessità di provare l’esistenza del credito mediante la consegna
dell’originale di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di
esecutività di cui all’art. 411, comma 3, c.p.c. del verbale di conciliazione
di cui all’art. 410 c.p.c., diffida accertativa quando, con provvedimento del
Direttore della D.P.L., acquista valore di accertamento tecnico con efficacia
di titolo esecutivo).
martedì 2 giugno 2015
Tfr: sì all’intervento del Fondo Garanzia anche se non c’è il fallimento
Nella
sentenza n.10824 del 27 gennaio–26
maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che i dipendenti possono
ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto dall’apposito Fondo di
Garanzia dell’Inps anche nel caso in cui l’istanza di fallimento promossa nei
confronti del datore di lavoro sia stata rigettata dal Tribunale.
Tuttavia,
la liquidazione a carico del Fondo di Garanzia potrà essere disposta solo se,
preventivamente, sia stato esperito un tentativo di pignoramento, il cui esito
non sia andato a buon fine.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.10824 del 27 gennaio–26 maggio 2015
Svolgimento del
processo
1. S.I. prestava
attività lavorativa subordinata con mansioni di addetto alle pulizie in favore
della Greenpul s.r.l. dal 1 febbraio 1991 al 9 ottobre 1992, data della
risoluzione del rapporto di lavoro, maturando quindi il diritto al trattamento
di fine rapporto, non erogatogli dalla predetta società-datrice di lavoro.
Con sentenza del
17 novembre 1994 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della Greenpul
s.r.l., fallimento chiuso il 23 luglio 1997.
Il lavoratore
non insinuava al passivo fallimentare il suo credito per il pagamento del
T.F.R. maturato e, con ricorso del 14 settembre 1999, conveniva innanzi al
Tribunale di Torino la Greenpul s.r.l. per sentirla condannare al pagamento di
quanto dovutogli a titolo di trattamento di fine rapporto.
Con sentenza n.
1294/2000 l’adito Tribunale di Torino condannava la società, rimasta contumace,
a pagare al ricorrente S. a titolo di maturato T.F.R. la somma di 6:4317,91.
La società
datrice di lavoro non eseguiva la sentenza.
Con lettera
raccomandata del 12 luglio 2002, il sig. S.I. richiedeva all’INPS-Fondo di
Garanzia per il trattamento di fine rapporto il pagamento del predetto T.F.R,
ritenendo che l’obbligo di intervento del Fondo di Garanzia citato scaturisse
dal fatto di aver esperito nel 2001 una esecuzione forzata negativa ai danni
della stessa Greenpul che, secondo l’assunto del lavoratore, sarebbe tornata in
bonis dopo la chiusura della procedura concorsuale.
L’INPS negava la
prestazione in considerazione del fatto che il lavoratore non aveva insinuato
il suo credito al passivo fallimentare, non essendo sufficiente per
l’intervento del Fondo di Garanzia l’esperimento di esecuzioni forzate
individuali nel caso in cui il datore di lavoro, come la Grenpul s.r.l., sia
soggetto alla disciplina delle procedure fallimentari.
Pertanto, con
ricorso depositato l’8 gennaio 2007, il sig. S. conveniva in giudizio l’INPS
dinanzi al Tribunale di Torino per sentire condannare l’Istituto al pagamento
in suo favore del trattamento di fine rapporto dovutogli dalla Greenpul s.r.l.
sua ex datrice di lavoro così come accertato dalla sentenza n. 1294/2000 del
medesimo Tribunale torinese, dopo la chiusura del fallimento della società
debitrice.
Il ricorrente
esponeva di non aver fatto valere il suo credito nell’ambito della procedura
fallimentare ormai chiusa per averla ignorata, documentando l’inutile tentativo
di esecuzione forzata individuale nei confronti della società menzionata.
Si costituiva in
giudizio l’INPS e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di
Torino accoglieva il ricorso proposto da S.I. e condannava il convenuto INPS a
pagare al medesimo la somma di Euro 4.317,91 a titolo di T.F.R dovuto da parte
della ex datrice di lavoro, s.r.l. Greenpul, dichiarata fallita.
2. A seguito di appello dell’INPS, nel
contraddittorio con l’appellato, la Corte di appello di Torino, con sentenza n.
244/2009, ha respinto il gravame proposto dall’INPS e lo ha condannato al
pagamento delle spese di lite del grado di giudizio.
3. Avverso detta sentenza d’appello propone
ricorso per cassazione l’INPS.
Resiste con controricorso la parte intimata.
L’Inps ha anche depositato memoria.
Motivi della
decisione
1. Con il
ricorso, articolato in due motivi, l’Istituto deduce la prescrizione
quinquennale del diritto azionato dall’originario ricorrente e comunque, nel
merito, sostiene l’infondatezza della pretesa attesa la mancata insinuazione
del credito per il TFR nel fallimento.
2. Il primo
motivo di ricorso è infondato.
Il diritto del
lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro,
la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di
credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo
rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la
prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è
quella ordinaria (decennale); cfr. in proposito Cass., sez. Iav., n. 24
febbraio 2006, n. 4183. Più recentemente Cass., sez. VI-L, 9 giugno 2014, n.
12971, ha ribadito che il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso
di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello
speciale fondo di cui all’art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297, ha natura di diritto
di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo
rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando
esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si
perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei
presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica
dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero
all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano
verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta
all’Inps e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del
lavoratore nei confronti del fondo di garanzia. Cfr. anche Cass., sez. lav., 17
gennaio 2014, n. 901, secondo cui il credito per trattamento di fine rapporto
maturato durante il periodo di cassa integrazione, in quanto non compensativo
di prestazioni di lavoro effettivamente rese, ha natura previdenziale e non
retributiva, in quanto inteso ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita
del lavoratore temporaneamente ed involontariamente disoccupato, con
conseguente soggezione alla prescrizione ordinaria decennale. Per la durata
decennale della prescrizione v. anche Cass., sez. lav., 1 febbraio 2010, n.
2278.
3. Infondato è
anche il secondo motivo.
Questa Corte
(Cass., sez. lav., 22 maggio 2007, n. 11945) ha affermato in proposito che in
caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine
rapporto da parte del fondo di garanzia istituito presso l’Inps richiede,
secondo la disciplina di cui all’art. 2 legge n. 297 del 1982, che il
lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza
dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato
passivo. Però, ove l’ammissione del credito nello stato passivo sia reso
impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo
intervenuta dopo la proposizione, da parte del lavoratore, della domanda di
insinuazione ma prima dell’udienza fissata per l’esame della domanda suddetta,
il lavoratore che intenda chiedere l’intervento del fondo di garanzia ha
l’onere di procedere preventivamente, ai sensi del quinto comma dell’art. 2, ad
esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato “in bonis” con la
chiusura del fallimento. Ed è ciò che – secondo l’accertamento della Corte
d’appello confermativo di quello del tribunale – ha fatto nella specie lo S. .
D’altra parte l’INPS non ha allegato né provato che lo S. si sarebbe potuto
insinuare nel fallimento. Cfr. anche Cass., sez. lav., 8 marzo 2012, n. 3640,
che parimenti ha affermato che, ove l’ammissione del credito nello stato
passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per
insufficienza dell’attivo intervenuta prima che il lavoratore abbia avuto la
possibilità di ottenere la verifica del proprio credito, il lavoratore che
intenda chiedere l’intervento del fondo di garanzia ha l’onere di procedere
preventivamente, ai sensi del quinto comma del suddetto art. 2, ad esecuzione
forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis con la chiusura del
fallimento.
4. Il ricorso
nel suo complesso va quindi rigettato.
Alla soccombenza
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di
questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta
il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio
di cassazione liquidate in Euro 100,00 (cento) per esborsi oltre Euro 1.500,00
(millecinquecento) per compensi d’avvocato ed oltre spese generali e accessori
di legge.
sabato 30 maggio 2015
Tfr in busta paga: un flop. Lo rileva l’Osservatorio della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro
Fondazione Studi
dei Consulenti del Lavoro, Comunicato del 30 maggio 2015
Roma,
30 maggio 2015 - Su un campione di 1 milione di lavoratori, la scelta di
liquidare il TFR in busta paga è stata effettuata solo da 567, ossia lo
0,0567%.
E’
questo il risultato dell’adesione dei lavoratori registrata a quasi due mesi di
vigenza dell’articolo 1, commi da 26 a 35 della legge 23 dicembre 2014, n.190
(Legge di Stabilità 2015).
La
norma è stata attuata dal DPCM 20 febbraio 2015 n.29 il quale è entrato in
vigore il 3 aprile scorso.
I
lavoratori dunque, a partire da questa ultima data, hanno avuto la possibilità
di presentare la loro istanza per liquidare il proprio TFR in busta paga fino a
giugno 2018.
Tuttavia
per espressa previsione del DPCM la liquidazione in busta paga del dipendente
che ha fatto richiesta è ammessa a partire dal mese successivo a quello di
presentazione dell’istanza: ossia a partire dal mese di maggio in corso.
Proprio
in questi giorni sono partite le elaborazioni degli stipendi del mese di maggio
2015 da parte dei Consulenti del Lavoro che interessano 7 milioni di dipendenti
e oltre 1 milione di aziende. In questa prima fase sono stati analizzati i dati
delle grandi aziende (che mediamente occupano più di 500 dipendenti) e nei
prossimi giorni l’analisi si sposterà sulle micro imprese.
Dopo
questa prima fase di elaborazione di quasi 1 milione di stipendi il risultato
sulla liquidazione in busta paga del TFR è il seguente: solo 567 lavoratori
ossia lo 0,0567% dei lavoratori interessati ha scelto di liquidare il proprio
TFR in busta paga.
L’identikit
dei lavoratori richiedenti è il seguente:
Collocazione
geografica
-
75% centro nord
-
25% al sud
Settore di
appartenenza
-
43% commercio, terziario e turismo
-
18% industria
-
9% piccola industria
-
12% artigianato
-
18% altro
Fasce di reddito
dei lavoratori richiedenti:
|
Fino
a 20.000 euro
|
25%
|
|
Fino
a 30.000 euro
|
50%
|
|
Fino
a 40.000 euro
|
18,75%
|
|
Oltre
40.000 euro
|
6,25%
|
- Solo il 10%
dei lavoratori che hanno scelto di liquidare il TFR in busta paga lo hanno tolto
da un fondo pensione integrativo, negli altri casi il TFR era destinato
all’INPS poiché dipendenti di aziende con più di 50 dipendenti
E’
stato ascoltato un campione significativo dei lavoratori che non hanno
effettuato la scelta e sono stati chiesti i motivi:
|
La tassazione
ordinaria è troppo penalizzante
|
60%
|
|
Togliere il
TFR dal fondo pensione mi crea un danno per la
Pensione
|
16%
|
|
Non ho ancora
valutato adeguatamente
|
20%
|
|
Altro
|
4%
|
"I
Consulenti del Lavoro all'indomani dell'approvazione dell'operazione 'Tfr in
busta paga' avevano preventivato una scarsa adesione. Oggi ne abbiamo la
conferma è il dato non ci stupisce", ha commentato la Presidente del
Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone.
"Questo
insuccesso è l'ennesima dimostrazione che la politica ha spesso la percezione
delle esigenze del mondo del lavoro ma non è in stretto contatto con chi parla
tutti i giorni con lavoratori e imprese. La bontà del provvedimento è
apprezzabile, ma non la sua struttura tecnica poiché la tassazione applicata a
questa misura ne ha determinato il suo insuccesso fino ad oggi. I Consulenti del
Lavoro gestiscono circa 8 milioni di rapporti di lavoro e sono come sempre,
attraverso il Consiglio Nazionale che presiedo, a disposizione del Governo per
studiare preventivamente e in corso d'opera qualsiasi misura vada ad impattare
sul mondo del lavoro e dei lavoratori”.
Tfr in busta paga: è un fallimento totale
Totale
fallimento per l’operazione Tfr in busta paga. Secondo la stima compiuta dalla
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, su circa milione di retribuzioni
esaminate, solo 567 dipendenti hanno optato per la liquidazione mensile del
trattamento di fine rapporto.
L’analisi
ha riguardato i dati rilevati nelle aziende con più di 500 dipendenti, all’interno
delle quali solamente lo 0,05% dei lavoratori ha scelto di utilizzare lo
strumento introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
Il
fallimento della misura in commento sembra dettato, per lo più, dal sistema di
tassazione applicato al Tfr in busta, meno favorevole rispetto alla percezione
integrale dell’indennità alla cessazione del rapporto. Il 60% dei soggetti
presi a campione, infatti, ha dichiarato di non avere aderito all’opzione
perché “la tassazione ordinaria è troppo penalizzante”, mentre il 16% considera
sbagliato togliere il Tfr dal fondo pensione ed il 20% non ha ancora valutato
adeguatamente una simile opportunità.
Valerio
Pollastrini
martedì 26 maggio 2015
Tfr in busta: gli obblighi del datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto
L’Accordo
Quadro siglato lo scorso 20 marzo da Abi e i Ministeri dell’Economia e del Lavoro
chiarisce espressamente che il datore di lavoro, che usufruisca dell’apposito
finanziamento bancario per liquidare al dipendente il trattamento di fine
rapporto in quote mensili, in caso di cessazione del rapporto dovrà rimborsare immediatamente
quanto ricevuto dall’istituto di credito.
Valerio
Pollastrini
domenica 17 maggio 2015
Accesso dei lavoratori stranieri al fondo di garanzia dell’Inps
Nella
sentenza n.9210 del 7 maggio 2015, la Corte
di Cassazione ha precisato che, in caso di insolvenza del datore di lavoro,
anche i dipendenti stranieri hanno diritto ad accedere alle prestazioni erogate
dal Fondo di Garanzia dell’Inps.
Nella
pronuncia in commento, infatti, gli ermellini hanno chiarito che dette
prestazioni esulano dall’ambito di applicazione della normativa comunitaria in
materia di sicurezza sociale (1).
Valerio
Pollastrini
1)
-
Reg. CE 44/2001;
venerdì 15 maggio 2015
Il Tfr mensile non pregiudica l’anticipazione
L’opzione
per la liquidazione mensile in busta paga della quota maturanda del trattamento
di fine rapporto, non pregiudica la
possibilità per il lavoratore di richiedere un’anticipazione di parte del Tfr già
maturato.
Ai
sensi dell’art.2120 del codice civile, infatti, il prestatore di lavoro, con
almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere
una anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel
caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Detta
richiesta, tuttavia, deve essere giustificata dalla necessità di:
a)
eventuali
spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b)
acquisto
della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto
notarile.
Giova
ricordare che, a differenza di quanto previsto in relazione alla percezione in
quote mensili, l’anticipazione del Tfr accantonato in azienda gode di una
disciplina estremamente vantaggiosa sul piano fiscale, in quanto assoggettata a
tassazione separata ed esente dalle addizionali regionali e comunali.
Valerio
Pollastrini
sabato 25 aprile 2015
Tfr in busta paga nelle retribuzioni di maggio
Dopo
i ritardi dovuti all’attesa dell’emanazione del regolamento attuativo, prende
finalmente il via l’operazione Tfr in busta paga.
I
lavoratori che effettuino la richiesta
entro il 30 aprile, infatti, riceveranno con la retribuzione di maggio la c.d. “Quir”, la quota maturanda mensile
del trattamento di fine rapporto.
Tuttavia,
i lavoratori occupati in aziende con meno di 50 dipendenti, che abbiano deciso
di accedere al finanziamento garantito dall’Inps, dovranno aspettare la busta paga di agosto. In
tal caso, infatti, per chi eserciti l’opzione ad aprile, l’erogazione è
posticipata di tre mesi.
Nella
Circolare n.82/2015, l’Inps ha ricordato che i dipendenti che scelgano di
ricevere mensilmente il Tfr in busta paga devono presentarne l’apposita domanda
al datore di lavoro, il quale deve verificare la sussistenza dei requisiti e
delle condizioni richieste dalla Legge di Stabilità 2015.
L’operazione,
infatti, interessa solamente i lavoratori dipendenti del settore privato, con
esclusione di quelli domestici ed agricoli, in possesso di un’anzianità
aziendale di almeno sei mesi e che non abbiano disposto il Tfr a garanzia di un
finanziamento.
Valerio
Pollastrini
Iscriviti a:
Post (Atom)
