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domenica 31 gennaio 2016

Studi di settore, debutto sprint per i nuovi modelli

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 29 gennaio 2016

Approvati in veste definitiva insieme a Unico 2016

Online i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi e alle attività professionali e del commercio. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate li approva definitivamente con

Online i modelli Unico, consolidato e dichiarazione Irap definitivi

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 29 gennaio 2016

Sul sito delle Entrate anche le istruzioni con tutte le novità

Sono disponibili da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le versioni definitive dei modelli Unico 2016 Persone Fisiche (PF), Società di capitali (Sc), Società di persone (Sp), Enti non commerciali (Enc), il modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) e il modello Irap. Tra le novità di quest’anno, l’approdo in Unico del patent box.

venerdì 22 gennaio 2016

Online le bozze di Unico per società, enti non commerciali e consolidato

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 21 gennaio 2016

Sul sito delle Entrate le istruzioni e i modelli con tutte le novità

Sono disponibili da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate le versioni provvisorie dei modelli dichiarativi 2016 Unico Società di capitali (Sc), Società di persone (Sp), Enti non commerciali (Enc) e del modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm). Tra le novità di quest’anno, spazio al patent box e alla rivalutazione dei beni d’impresa.

mercoledì 23 dicembre 2015

Agenzia delle Entrate - Pronte le bozze di Unico Persone fisiche 2016

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 22 dicembre 2015

Arrivano school bonus, patent box e nuovo regime forfetario

Credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate alle scuole (school bonus), nuovo regime forfetario per chi esercita attività d’impresa, arti e professioni e patent box per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi d’impresa. Sono queste le principali novità del

lunedì 7 settembre 2015

Cdl - Per i ritardatari del 730 c’è sempre UNICO

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 2 settembre 2015  

Cosa succede ai contribuenti che non hanno fatto in tempo a presentare il modello 730? Oppure a chi, per vari motivi, ha preferito non avvalersi dell’assistenza fiscale? Per tutti loro, c’è sempre il modello UNICO, per il quale, è vero che il termine di versamento è già scaduto, ma rimane ancora aperto il termine per la presentazione (30.09.2015).

Quali sono le differenze tra UNICO e 730? Innanzitutto la compilazione, non devono essere inseriti i dati originari, ma direttamente quelli ricalcolati secondo le norme fiscali. Dopo l’inserimento dei dati c’è la fase di calcolo per determinare gli importi da versare (o i rimborsi da percepire); non si tratta, quindi, di attività che possa essere svolta dai non addetti ai lavori se non con gravose difficoltà.

La seconda differenza fondamentale è relativa alla conservazione dei documenti, il contribuente deve provvedere alla conservazione di tutta la documentazione giustificativa dei redditi percepiti e delle spese sostenute per il periodo prescritto dalla legge (fine del quarto anno successivo a quello di presentazione, quindi per questo modello UNICO 31.12.2019).

L’ultima fondamentale differenza è nei versamenti/rimborsi. In caso di versamento questo va effettuato con il modello F24, il quale, se inferiore a mille euro e non indicante compensazioni, può ancora essere presentato in cartaceo in banca o presso gli uffici postali. In caso contrario va inviato telematicamente tramite i canali della propria banca oppure tramite quelli dell’Agenzia Entrate (Entratel/FiscoOnline). In caso di dichiarazione a credito l’importo può essere richiesto a rimborso (con i tempi che seguono), oppure riportato per l’anno d’imposta 2015 e quindi computato nella dichiarazione dell’anno prossimo (730 o UNICO). Infine, ancora, può essere utilizzato in compensazione, magari con l’IMU, tramite F24 telematico.

In ultimo bisogna ricordare che in caso d’imposta a debito, i versamenti non eseguiti entro lo scorso 16.07.2015 possono essere sanati, usufruendo della possibilità del ravvedimento operoso, con sanzioni in misura ridotta (prima si paga è più bassa è la sanzione).

Tutto sommato i ritardatari possono comunque dichiarare i propri redditi e vedersi riconosciuti i propri crediti, anche se con qualche difficoltà in più rispetto al modello 730. Negli studi dei Consulenti del Lavoro si potranno trovare tutte le informazioni necessarie per predisposizione ed invio.

lunedì 20 luglio 2015

Cdl - Retribuzioni corrisposte in ritardo: quali effetti su Unico e 730

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Comunicato del 20 luglio 2015

Si avvicina il termine in cui dovranno essere predisposti i modelli 730 e unico, per l’anno 2014.

Ma vediamo cosa succede se le retribuzioni vengono corrisposte ai lavoratori in ritardo rispetto a quanto previsto dal contratto?

In primo luogo al lavoratore spetta, come nella generalità dei casi in cui si tratta di ritardo nei pagamenti, la corresponsione degli interessi al saggio legale, oltre il maggior danno, la cui prova è a carico del dipendente; bisogna anche ricordare che spesso i singoli CCNL prevedono il pagamento di una percentuale sostitutiva in caso di ritardo prolungato nel tempo.

Altri effetti in caso di mancato pagamento nei termini delle retribuzioni sono di natura fiscale e previdenziale, nel primo caso si ricorda che l’art. 51 del DPR 917/1986 (TUIR) stabilisce che i redditi da lavoro dipendente sono soggetti a tassazione nella misura effettivamente percepita nell’anno solare di competenza (c.d. “principio di cassa”), unica eccezione si ha, per evidenti ragioni di praticità, per le retribuzioni di competenza dell’anno solare precedente che vengono corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Tale norma (c.d. principio di cassa allargato), contenuta sempre nel citato art. 51, consente di mantenere il calcolo della tassazione eseguito dal datore di lavoro sul cedolino di dicembre con la determinazione del conguaglio.

Il problema nasce se si sfora tale data (12.01), in tal caso il reddito percepito diviene imponibile nell’anno solare successivo e, se eseguiti, vanno rideterminati i conguagli; in tale ultimo caso avremo (presumibilmente), per l’anno precedente un rimborso d’imposta e, per l’anno corrente un aggravio dell’imposta, entrambi dovuti alla progressività dell’IRPEF, restando esclusa ogni ipotesi di tassazione separata.

Esaminati gli aspetti fiscali, restano da analizzare quelli previdenziali: il calcolo e la denuncia mensile delle retribuzioni (UNI-EMENS) non viene in alcun modo inficiato dalla mancata corresponsione delle retribuzioni, il calcolo ed il pagamento della contribuzione avviene secondo il principio di competenza, con la conseguenza sul piano pratico di dover sdoppiare il calcolo dei cedolini paga: una prima volta con il solo calcolo dei contributi dovuti, da lavoratore ed azienda, ed una seconda volta con il calcolo delle ritenute applicate. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.

venerdì 19 giugno 2015

Sanzione unica per i ritardi nella trasmissione delle dichiarazioni dei redditi

Nella sentenza n.11741 del 5 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l’istituto del cumulo giuridico alle sanzioni previste in relazione alle violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

In presenza di violazioni, pertanto, l’Agenzia delle Entrate dovrà irrogare agli intermediari, che abbiano omesso o tardivamente trasmesso più dichiarazioni,  la sanzione pecuniaria unica pari a prevista per l’infrazione più grave aumentata da un quarto al doppio e non tante sanzioni quante sono le dichiarazioni la cui trasmissione sia stata tardiva o omessa.

Valerio Pollastrini

sabato 13 giugno 2015

Artigiani e commercianti: compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015 e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2014 e in acconto 2015

Inps, Circolare n.120 del 12 giugno 2015

OGGETTO: 
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata  di cui all’art. 2 comma 26, legge 335/95.- Compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015 e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2014 e in acconto 2015.

SOMMARIO: 
1. Premessa

2. Compilazione del quadro RR:

2.1 Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti;

2.2 Sezione II Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata Inps.

3. Termini e modalità di versamento.

4. La rateizzazione.

5. La compensazione.

5.1 Compensazione per artigiani e commercianti

5.2 Liberi professionisti

1. Premessa
L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 241/1997 dispone che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinarne l’ammontare nella propria dichiarazione dei redditi.

L’art. 18, comma 4, del decreto prevede che i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Con provvedimento del 30 gennaio 2015 (prot. N. 2015/13218) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello unico 2015/PF per il periodo d’imposta 2014, nel quale è compreso il quadro “RR” obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e gestione separata.

2. Compilazione del quadro RR
Il quadro RR del modello Unico deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n.335 per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

2.1 Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
Per effetto dell’art. 10 del decreto legislativo n. 241/97, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2014, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), debbono compilare la sezione I del quadro RR del modello Unico PF 2015.

Rinviando alle analitiche istruzioni previste nel secondo fascicolo del modello fiscale appare sufficiente evidenziare che, qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.

Il reddito Imponibile
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilitàordinaria), RG (impresa in regime di contabilitàsemplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in societàdi persone ed assimilate):

RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 12.

Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).

Per i soggetti che, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” la base imponibile viene determinata come segue:

- Nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse).

2.2 Sezione II –Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
La sezione deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata.

Non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata e quindi neanche alla compilazione del quadro RR sez II del modello fiscale e non sono dovuti i relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996, e chi, pur producendo redditi di lavoro autonomo, è assoggettato, per l’attività professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa come ad esempio le ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci.

Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio Ingegneri presso Inarcassa). Tale obbligo è stato confermato dal comma 12 dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, così come illustrato nella circolare n. 99 del 22/07/2011.

Il reddito imponibile
Per determinare la corretta contribuzione dovuta, con il modello Unico/PF 2015 sono state apportate alcune innovazioni rispetto al modello 2014.

Di seguito si riportano le istruzioni per la compilazione della sezione completate da alcune precisazioni.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime dell’imprenditoria giovanile”.

Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel:

-         Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni): rigo RE21 col. 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 388/2000); RE 23 o RE 25;

-         Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate): rigo RH15 o RH17; oppure RH18 col.1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo.

-         Quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n.98); Flag nella casella: Autonomo; rigo LM6-LM9.

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1.

Poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti. Quindi sono stati individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti codici:

- Codice 2 per i redditi erogati agli amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Emens;

- Codice 3 per i redditi percepiti ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. C bis) del TUIR; le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all’art. 53, comma 2 lett. C) del TUIR; i redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 64 comma 1 lett. l);

- Codice 4 per i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici specialisti in formazione.

I redditi evidenziati in tali codici essendo già soggetti a Gestione separata, come parasubordinati, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2014 è pari a € 100.123,00.

Nel codice 5 invece sono indicati i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 comma 1 TUIR e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio un Architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente).

Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11.

Si riportano gli esempi di determinazione del reddito imponibile presenti anche nelle istruzioni del modello Unico 2015.

Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 e dichiarato nel quadro RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1 e il reddito di colonna 2 coincide con colonna 11.

Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 quadro RE indicato con codice 1 in colonna 1 (euro 68.000), inoltre reddito indicato a colonna 4 con codice 2 in colonna 3 (euro 15.357) e reddito indicato incolonna 6 con codice 3 in colonna 5 (euro 100.124) denunciati entrambi nel quadro RC: nella colonna 11 deve essere indicata euro 0 (zero) in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla gestione separata supera il massimale annuo.

Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 e dichiarato nel quadro RH rigo RH17 (euro 50.000), reddito indicato con codice 3 (euro 65.000) e dichiarato, rispettivamente, nel quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell’art. 50 co 1 c) bis (euro 40.000) e nel quadro RL rigo RL15 come reddito derivante da attivitàdi lavoro autonomo non esercitato abitualmente, cosìcome determinato ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR (euro 30.000 –si ricorda che tali redditi sono assoggettati su importi superiori a euro 5000). Il reddito da indicare in colonna 11 èpari a euro 45.123 e non euro 50.000 in quanto la somma del reddito per il quale èdovuta la contribuzione èpari a euro 115.000, concorre fino al massimale di euro 100.123 e su euro 65.000 sono giàversati i contributi dal sostituto previdenziale.

Determinata la base imponibile è possibile determinare il contributo dovuto, applicando l’aliquota (22% e 27,72%) a seconda se il soggetto è coperto o no da altra previdenza obbligatoria.

Al contributo dovuto sono sottratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2014.

Come precisato con circolare n.74/2014, con il modello Unico 2014 è stata inserita, nel rigo RR8 colonna 1, una casella nella quale il contribuente deve indicare eventuali contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione utilizzando la delega di pagamento unica (Mod. F24) né a rimborso.

Le somme possono essere richieste in auto conguaglio presentando direttamente alla propria sede di competenza una istanza. Si ricorda che tale richiesta è possibile per contribuzione indebita relativa agli anni di imposta precedenti all’anno 2013.

3. Termini e modalità di versamento
Nel richiamare le precisazioni fornite con circolari n. 26 del 4 febbraio 2015 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e n. 27 del 5 febbraio 2015 e  n. 58 del 11/3/2015 per gli iscritti alla Gestione separata si fa presente che, ai sensi del D. L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2015 o il 16 luglio 2015 (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2014 e primo acconto per l’anno 2015) ed entro il 30 novembre 2015 (secondo acconto 2015).

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2014 e primo acconto 2015 – nel periodo tra il 17 giugno e il 16 luglio 2015 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’art. 17, comma 1, DPR 435/2001 modificato dall’art. 2, decreto legge 63/2002 convertito con modificazioni nella legge 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:

- "API" (artigiani) ) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo

- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo

- “ DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

4. La rateizzazione
Per i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2015.

Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2014 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2015.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2015.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2015.

L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del mod. Unico 2015 nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento – Rateazione”.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:

- gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;

- le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;

- la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 16 giugno al 16 luglio.

5. La compensazione
Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2014.

5.1 Compensazione per artigiani e commercianti
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le operazioni indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione Elenco di tutti i servizi l’applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare - Domande telematizzate - quindi Compensazione contributiva o Rimborso.

L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2015 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) se il credito è evidenziato nella colonna 21 o 34 del Quadro RR.

Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2013 ovvero il 2014, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.

Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.

A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline.

Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all’anno 2014, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di compensazione contributiva (cfr. circ. 182 del 10 giugno 1994).

5.2 Liberi professionisti
Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in

compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2015 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con altri tributi.

Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.

Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione - Elenco di tutti i servizi Gestione separata: domanda di rimborso.

Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2014 possono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio.

lunedì 8 giugno 2015

Modello Unico: la ricevuta del fisco è l’unico mezzo per provare l’invio

Nella sentenza n.11236 del 29 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che l’unico mezzo per provare la regolare presentazione del Modello Unico è costituito dalla ricevuta rilasciata dall’amministrazione finanziaria. Di contro, l’eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’intermediario incaricato, contenente l’impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è sufficiente ad esimere il contribuente dalle responsabilità connesse all’inadempimento.

giovedì 19 febbraio 2015

Le F.A.Q. INPS–CdL del mese di febbraio

L’Ordine dei Consulenti del lavoro ha diffuso le F.A.Q. del mese di febbraio, attraverso le quali l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito a  Mini Aspi, Certificazione Unica 2015,  ravvedimento operoso,  assegni familiari in caso di part-time e  ticket licenziamento.

Queste, dunque, le nuove F.A.Q.:

FAQ n.9
Domanda    
I modelli 730 sono predisposti dagli intermediari abilitati - tra cui i Consulenti del Lavoro -  e telematicamente inviati all'Agenzia delle Entrate. Nella generalità dei casi  le relative risultanze (c.d. modello 730-4) vengono inviate dall'Agenzia delle Entrate direttamente al sostituto di imposta che procede alle operazioni di conguaglio.
Tuttavia, quando il sostituto d'imposta (che dovrà procedere alla erogazione e/o alla trattenuta secondo le risultanze del modello 730-4) è l'INPS è previsto che non sia l'Agenzia delle Entrate a trasmettere il risultato della dichiarazione 730, ma vi provveda direttamente il soggetto che ha compilato e spedito la dichiarazione (di norma, gli intermediari abilitati).  La trasmissione avviene tramite il sito internet INPS nell’area “servizi per aziende e consulenti” nella specifica sezione “servizi in convenzione”. E’ evidente che tutti i Consulenti del Lavoro possiedono i requisiti richiesti dall’Istituto in quanto costituiscono dotazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività professionale.
Ciò nonostante, nell'ultima tornata numerosi colleghi  hanno segnalato l’impossibilità ad inviare i citati modelli 730. Il file di trasmissione  è stato scartato dal sistema con la motivazione " nessuna convenzione per il fornitore selezionato".
Per l'anno in corso si prevede ci siano gli stessi problemi?

Risposta
Si precisa che non c’è bisogno di alcuna convenzione per inviare i modelli 730/4, ma lo scorso anno si è deciso di unificare la pagina di trasmissione dei file condividendo quella con i RED/ICRIC/Detr che, viceversa, prevedono una convenzione associata.  Per questo motivo, per i modelli 730/4 era stata preimpostata la tabella di riferimento dei fornitori con le anagrafiche di quanti li avevano già trasmessi nel 2013, però non essendoci un automatismo per aggiungere nuovi fornitori occorreva intervenire manualmente. Operazione a cui si provvedeva dopo segnalazione agli indirizzi di posta presenti nella pagina di documentazione.  Con l’anno corrente sarà attivata una funzionalità per cui il singolo fornitore potrà modificare i propri dati anagrafici in autonomia.

FAQ n.10
Domanda
In base alla legge di stabilità, sono stati riconosciuti gli sgravi della mobilità 236 , ma l’Inps in data 16 gennaio ha inviato le note di rettifica per il recupero sgravi. Abbiamo capito male noi, oppure le NDR non dovevano essere emesse?

Risposta
Non avete compreso male ma in questo caso è opportuno che venga fatto attraverso il cassetto previdenziale, alla voce Estratto Conto dm 10, la verifica della sequenza dei codici di autorizzazione.
 
Nel caso specifico ritengo sia stato rimosso dalla sede competente il codice di autorizzazione  e che  i flussi siano stati trasmessi con i codici tipo contribuzione della 223/91

75 – Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.25, comma 9, della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)

76 – Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)

77 – Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (circ. INPS n. 260/91)
 
Nel caso fossero  stati indicati correttamente i codici  Uniemens, ancorchè la posizione sia priva del c.a. 5q per il periodo dal 01/2013, le note di rettifica non sono state spedite.

Elenco i codici tipo contribuzione per le assunzioni per la l. 236/ 93 (piccola mobilità) corretti

P5 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art.25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.

P6 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.

P7 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.

FAQ n.11
Domanda
Con riferimento alla Certificazione Unica 2015, si richiede di sapere se per i dipendenti pubblici (ex INPDAP) per i quali vengono compilati i punti da 15 a 34 della Sezione 3 - INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP), occorra altresì barrare la casella 3 - ALTRO del quadro relativo ai DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS.

Risposta
Punto 3 – Altro – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici alle gestioni INPS Gestione Dipendenti Pubblici e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente pensionistico diverso dall’INPS (ad esempio: INPGI).
(è legato al fatto che sono privi di matricola)

FAQ n.12
Domanda
La presente per sottoporre i seguenti quesiti relativi al comportamento da tenere, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi previdenziali e assistenziali alla gestione separata:

-         il committente dovrà provvedere al calcolo del ravvedimento operoso? oppure sarà tenuto solo al versamento dei contributi dovuti utilizzando i codici consueti (CXX/C10) e dovrà attendere l'avviso da parte dell'Istituto per la richiesta dell'importo delle sanzioni?

-         In caso di ravvedimento il totale della sanzione è pari al 5,75% in ragione d'anno a partire dal 01/01/2014? E quale sarà il codice "causale contributo" da utilizzare nel modello 24?

Risposta
Il codice tributo per pagare le sanzioni è COS nel campo Matricola va indicato 10 volte il carattere 8. Il tasso da applicare è quello vigente al momento del pagamento della quota capitale.

FAQ n.13
Domanda
Un disoccupato percettore di indennità mini-Aspi viene assunto presso un ristorante; nel periodo natalizio ha lavorato per 7 giorni consecutivi: perderà tutta l’indennità oppure soltanto i giorni di effettivo lavoro? Nonostante io abbia consultato diverse circolari dell’istituto, non è chiaro il discorso fra decadenza e perdita del diritto.

Risposta
Dalla pagina intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità Mini Aspi

NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione Mini-ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di cinque giorni; al termine della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità Mini-ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.

DECADENZA DALL’INDENNITÀ
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:

-         Perdita dello stato di disoccupazione;

-         Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;

-         Inizio di attività autonoma senza comunicazione all’INPS;

-         Pensionamento di vecchiaia o anticipato;

-         Assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;

-         Rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;

-         Mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI.

dalla pagina intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità  Aspi

NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende  ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione  o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.

DECADENZA DALL’INDENNITA’
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:

-         perdita dello stato di disoccupazione;

-         rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;

-         inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;

-         pensionamento di vecchiaia o anticipato;

-         assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;

-         rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;

-         mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.

FAQ n.14
Domanda
Buongiorno, vi chiedo un parere a seguito di una nota Inps 25 settembre 2006 circa l'erogazione degli assegni familiari per un part-time.
In particolare la situazione è questa:

-         Dipendente part-time assunta con 24 ore settimanali dal lunedì al venerdì (settimana corta); nel caso in cui vi siano ore lavorate 20 più 4 di ferie, gli assegni familiari spetterebbero per 5 giorni o per 6 (quindi anche per la giornata del sabato)?

-         Dalla nota mi sembra di capire che se la lavoratrice non ha raggiunto le 24 ore di effettiva prestazione lavorativa gli anf spetterebbero per le singole giornate di lavoro svolto fermo restando ovviamente il diritto anche per la giornata di ferie. Pertanto a mio parere spetterebbero per 5 giorni.

Risposta
LAVORATORI PART-TIME
Ai lavoratori occupati a tempo parziale spetta l' ANF nella misura settimanale intera soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno.
Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse. In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.  Le ferie sono considerate giornate retribuite e quindi coperte dall’assegno.

FAQ n.15
Domanda
Si chiede se il ticket licenziamento è dovuto per intero anche per i rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico, ad esempio nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato, mettiamo con durata di un anno, ma nel quale cui la prestazione si svolga ad esempio per soli 3 mesi.

Risposta  
Il contributo è slegato dalla prestazione individuale, essendo dovuto nella stessa misura, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato: in pratica, il datore di lavoro deve pagare lo stesso contributo, sia nel caso che l'interruzione del rapporto riguardi un lavoratore part-time (che lavora, ad esempio, un'ora la settimana) sia per un dipendente che presta 40 ore settimanali.
A incidere sul calcolo del ticket è invece la durata del rapporto di lavoro: per le frazioni di lavoro sotto 12 mesi – il contributo va determinato in proporzione al numero di mesi di durata effettiva del contratto, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa è avvenuta per almeno 15 giorni.