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giovedì 6 novembre 2014

I turni notturni invecchiano il cervello

Uno studio, recentemente pubblicato su “Occupational and Environmental Medicine”, mette in guardia i dipendenti dai danni provocati al cervello dagli eccessivi turni di lavoro.

Accumulare ore di lavoro notturno e turni che, inevitabilmente, impediscono una normale gestione della vita sociale, infatti,  può avere pesanti ripercussioni sulla mente dei dipendenti, riducendone  le capacità e la prontezza, al punto che dieci anni di lavoro in tali condizioni possono fare invecchiare di 16 anni e mezzo.

Non solo, i dati dimostrano che, in simili casi, per tornare alla normalità sarebbe necessario svolgere il proprio lavoro in turni diurni per almeno cinque anni.

L’analisi in commento è stata svolta dall’Università gallese di Swansea e dall’ateneo di Tolosa, attraverso il monitoraggio di oltre 3mila lavoratori. Dai test, in particolare, sono emersi dei risultati che potrebbero essere importanti anche nella demenza e nei disturbi del sonno.

L’organismo umano, infatti, è dotato di un orologio interno programmato per rendere attivo il corpo durante il giorno e che  riserva alla notte il riposo.

Conseguentemente, lavorare durante le ore in cui il soggetto dovrebbe dormire potrebbe avere serie ripercussioni su memoria, velocità di pensiero e capacità cognitiva.

Quelle appena riportate sono caratteristiche destinate a ridursi  naturalmente con l'avanzare dell'età, tuttavia, l’analisi mette in luce come lavorare in base a turni antisociali acceleri questo  processo, al punto che le persone con 10 anni di turni alle spalle mostrano performance tipiche di persone più vecchie di sei anni e mezzo.

Fortunatamente, detta accelerazione può essere arrestata interrompendo il lavoro notturno, anche se, a tal fine, servono almeno 5 anni.

Quella sollevata dal team di ricercatori, non è una problematica di facile risoluzione, attesa l’inevitabilità del ricorso ai turni notturni, imposti dai cicli produttivi aziendali.

Sul punto, gli esperti precisano che per mitigare gli effetti predetti le aziende sono chiamate a progettare al meglio gli orari di lavoro, istituendo tra gli ordinari controlli medici a cui vengono solitamente sottoposti i dipendenti, alcuni test di performance.

Valerio Pollastrini

martedì 5 agosto 2014

Disabile part-time adibito in turni di lavoro

Nella sentenza n.17009 del 25 luglio 2014, la  Corte di Cassazione è stata sollecitata a chiarire se il disabile con contratto part-time,  nell’ambito del suo ridotto orario settimanale, possa essere adibito in turni di lavoro e se, in caso affermativo, occorra il  necessario  consenso del dipendente.

Nella premessa, gli ermellini hanno ricordato come attraverso il contratto  part-time si costituisca un normale rapporto di lavoro, caratterizzato esclusivamente da una riduzione dell'orario  rispetto a quello ordinario.

Per questa fattispecie contrattuale, la normativa di riferimento (1) dispone l’obbligo di individuare  una puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della ripartizione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Il lavoratore, in sostanza, deve conoscere preventivamente il periodo di svolgimento della sua prestazione.

La Suprema Corte ha quindi osservato che, ove tale condizione sia soddisfatta, il contratto di lavoro a tempo parziale risulta del tutto  compatibile con un'organizzazione del lavoro articolata su turni predefiniti, purché ciò abbia carattere convenzionale, sottraendosi ad ogni variazione unilaterale del datore di lavoro, anche nell'ipotesi di clausole cosiddette elastiche  (2).

Ricapitolando, qualora il contratto di lavoro part-time preveda una precisa e predeterminata articolazione della prestazione su turni, garantendo al lavoratore l’esatta conoscenza del tempo del suo impegno lavorativo, il rapporto deve ritenersi validamente stipulato, rimanendo escluso il potere del datore di lavoro di variare l'orario lavorativo a suo arbitrio, senza alcuna preventiva concertazione.

A detta della Cassazione, questa particolare regolamentazione del contratto di lavoro non è incompatibile con il regime delle assunzioni obbligatorie e, parimenti, nelle norme che disciplinano i contratti di lavoro a tempo parziale (3), non vi sono  disposizioni limitative per quanto riguarda i soggetti disabili.

Il sistema del collocamento obbligatorio, infatti, lascia all’autonomia delle parti la determinazione concreta di molteplici ed essenziali elementi contratto di lavoro, quali, ad esempio, la qualifica, le mansioni, la retribuzione ed il  patto di prova, e, pertanto, in mancanza di disposizioni contrarie, appare certamente lecito l’inserimento di una siffatta clausola nella richiesta di avviamento del disabile.

Si tratta di un’opzione che, tra l’altro, appare conforme all’esigenza di stimolare una maggiore diffusione della  collocazione   nel mercato del lavoro dei  disabili, efficacemente tutelati  dall'obbligo imposto al datore di lavoro di non richiedere agli stessi prestazioni non compatibili con le patite minorazioni (4).

In base alle richiamate considerazioni, la Cassazione ha concluso che, per rispondere ai questi avanzati, occorre verificare se, nel caso specifico, la richiesta di avviamento inoltrata dall’impresa agli uffici competenti contenga una chiara predeterminazione dell'orario di lavoro e dei turni su cui deve articolarsi la prestazione lavorativa, in modo da assicurare un assetto contrattuale certo, inerente alla sua collocazione temporale.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Art.2, comma 2, del  D.Lgs. n.61 del 25 febbraio 2000;
(2)   – Di cui all’art.3 del D.Lgs. n.61/2000;
(3)   – Art.3 del D.Lgs. n.61/2000;
(4)   - Art.10 della Legge n.68/1999;

mercoledì 2 aprile 2014

L'assoggettamento a turni e ad orari dimostra la natura subordinata del rapporto

Nella sentenza n.7376 del 28 marzo 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che l’assoggettamento a turni ed a specifici orari di lavoro costituiscono  elementi decisivi ai fini della qualificazione della natura subordinata del rapporto.

Nel caso di specie una lavoratrice aveva richiesto la conversione in rapporto di lavoro subordinato delle prestazioni rese in favore  di un Ente Pubblico non economico, con conseguente diritto alle differenze retributive ed alla contribuzione previdenziale.

La Corte di Appello, preso atto della genericità delle contestazioni sollevate dell’Ente in merito alla discontinuità della prestazione svolta dalla ricorrente, aveva accolto la domanda della lavoratrice.

Inoltre, l’esame della prova testimoniale, oltre a confermare  il carattere continuativo e regolare della prestazione, aveva evidenziato l’assoggettamento della ricorrente a specifici orari e turni di lavoro.

Nell’adire la Cassazione, l’azienda aveva sostenuto che tra le parti fosse intercorso in realtà  un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Diversamente,  la costituzione di un rapporto di natura subordinata avrebbe richiesto il superamento di uno specifico concorso e, pertanto, tale fattispecie contrattuale doveva ritenersi nulla per illiceità della causa e dell'oggetto.

La Suprema Corte ha condiviso le motivazioni con le quali la Corte di Appello aveva accertato il carattere continuativo e regolare della mansioni di  segretaria addetta all'amministrazione ed ai contatti con il pubblico svolte dalla lavoratrice.

La Cassazione ha poi ribadito che la continuità della prestazione, le modalità di erogazione della retribuzione, l'inserimento stabile e prolungato nell'organizzazione aziendale, nonché l’assoggettamento a turni, sono elementi tipici della subordinazione, mentre, ai fini di una corretta qualificazione del rapporto, la volontà espressa dalle parti nella stipulazione del contratto risulta irrilevante.

Nel rigettare il ricorso dell’Ente datore di lavoro, la Suprema Corte ha concluso ricordando che, nonostante la nullità del  rapporto di lavoro subordinato sorto con un Ente Pubblico non economico  non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, il lavoratore conserva tuttavia il diritto al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo nel quale le prestazioni abbiano avuto materiale esecuzione.

Valerio Pollastrini