Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di
ammortizzatori sociali e di garanzie TFR
Art.1
1. Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di
garanzie TFR, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2015, N. 65
All'articolo 1:
al comma 1, numero 2), le parole: «è inserito il seguente»
sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole:
«b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.» è aggiunto il
seguente capoverso:
«25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis
sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa
vigente.»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ai fini
dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì
dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi."».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «140 milioni»;
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma
1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per
l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il
medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni
di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative
istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge
10 dicembre 2014, n. 183.
1-ter. Il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma
3-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 20
milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto»;
alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, e
all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonché
rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «è inserito» sono sostituite dalle
seguenti: «, è aggiunto»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del
terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle
rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole da: «2,2 milioni di euro per l'anno
2016» fino a: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3,3
milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni
di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro
per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per
l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno
2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026,
55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62
milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,»;
alla lettera a), le parole da: «0,4 milioni di euro per
l'anno 2016» fino a: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «0,6
milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1
milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8
milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni
di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di
euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro
per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per
l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per
l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,» e le
parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;
alla lettera b), le parole da: «1,4 milioni di euro per
l'anno 2018» fino a: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3
milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3
milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1
milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4
milioni di euro per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39
milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4
milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5
milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2031,»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 1,
comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, per "lavoratori attualmente in servizio" si intendono i
lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano
beneficiari di trattamenti pensionistici».
All'articolo 6:
al comma 2, lettera a), le parole: «attraverso la riduzione
delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso i risparmi di
spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata
del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a
partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)»;
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo.
Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con
proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di
cui alla lettera b) del predetto comma 2, nella misura necessaria alla
copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».
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