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martedì 28 luglio 2015

PMI - Orari 2015 visite fiscali INPS per malattia dipendenti

PMI, Nota del 27 luglio 2015

Orari di reperibilità per le visite fiscali INPS ai lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia: certificato medico, ispezioni, sanzioni.

In caso di assenza dal lavoro per malattia il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato medico, rendendosi reperibile nel domicilio indicato per le visite fiscali dell’INPS. Tra gli obblighi del medico figura invece l’invio telematico dell’attestato medico all’Istituto di Previdenza, entro il giorno seguente a quello in cui è iniziato l’evento, mentre il lavoratore dovrà provvedere alla trasmissione della copia del documento al datore di lavoro entro due giorni (basta il numero di protocollo, con cui l’azienda può verificare l’attestato sul sito INPS).

Visite fiscali
Il lavoratore deve quindi sottostare alle visite fiscali, accertamenti sanitari diretti a controllare la giustificazione dell’assenza in caso di infermità (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori). Le visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall’INPS. Sono interessati, con orari differenti, sia i lavoratori dipendenti del settore pubblico sia quelli del privato.

Reperibilità 2015
È necessario garantire la reperibilità in specifiche fasce orarie, che sono cambiate dal 1 gennaio 2015 come segue:

-         statali e personale enti locali: reperibilità per l’intera settimana, festività comprese, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;

-         lavoratori settore privato: reperibilità intera settimana compresi week-end e festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Esenzioni
Il Jobs Act ha esteso ai dipendenti del settore privato l’esclusione dalla reperibilità in caso di malattie gravi (per poter seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), a fronte della presentazione al datore di lavoro e all’INPS della documentazione medica attestante la malattia. L’elenco sulle terapie che dispensano dalla reperibilità è contenuto – nel caso dei dipendenti pubblici – nell’art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000, secondo cui i giorni di malattia esenti da visita fiscale sono quelli del ricovero, anche in day hospital, per eseguire la terapia (in questo caso non serve il certificato medico). In generale, dunque, non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per:

-         malattia in cui a rischio è la vita stessa del dipendente;

-         infortunio sul lavoro;

-         patologie per cause di servizio;

-         gravidanza a rischio;

-         ricovero ospedaliero;

-         eventi morbosi connessi all’invalidità attestata.

Comparto Scuola
Per il personale del comparto Scuola è il Dirigente Scolastico che può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno di malattia, solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001).

Medico fiscale
Il medico fiscale è tenuto a verificare le condizioni fisiche del soggetto e analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia. Qualora ve ne sia la necessità, il medico avrà facoltà di prolungare la diagnosi di 48 ore (2 giorni). Successivamente all’accertamento della diagnosi, sarà possibile effettuare variazioni oppure sollecitare il dipendente a sottoporsi a un controllo specialistico.

Assenza ingiustificata
Le sanzioni previste per il lavoratore nel caso di assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilità, o nel caso di impossibilità all’accesso o al controllo, sono pari alla decurtazione della retribuzione nella misura:

-         del 100% per i primi 10 giorni di patologia;

-         del 50% per le giornate successive.

Il lavoratore ha comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione valida per la sua assenza immotivata come ad esempio l’allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni (in questi casi occorre comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione preventiva).

domenica 7 settembre 2014

Licenziamento del lavoratore tossicodipendente

Nella sentenza n.11715 del 26 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore che si era rifiutato di sottoporsi ad una visita per l’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza.

Un autista con problemi di tossicodipendenza, infatti,  potrebbe mettere a repentaglio non solo la propria incolumità ma anche  quella di terzi e, pertanto, la Suprema Corte ha osservato come, in simili casi, ai fini della prosecuzione del lavoro, il dipendente debba dimostrare il pieno e completo recupero delle proprie condizioni di salute.

Il caso di specie è quello di un autista adibito ad un automezzo per il trasporto dei rifiuti arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.

In sede di patteggiamento, il lavoratore aveva confermato sia l’uso personale di droghe che la propria condizione di tossicodipendente.

Dopo un breve periodo di detenzione, il dipendente aveva ripreso servizio in azienda e il datore di lavoro, sensi dell’art.44 del CCNL Federambiente, lo aveva invitato a sottoporsi agli accertamenti medici necessari per accertarne  il pieno reintegro delle condizioni di salute.

In seguito al rifiuto dell’autista di sottoporsi alle visite mediche, il datore di lavoro ne aveva disposto il licenziamento, motivandolo con l’impossibilità di accertare se il dipendente avesse o meno superato la condizione di tossicodipendente.

Nei gradi del merito, il Tribunale e, successivamente, la Corte di Appello avevano ritenuto illegittimo il recesso, precisando che il datore di lavoro, non potendo provare lo stato di tossicodipendenza dell’autista, non avrebbe potuto licenziarlo.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha però sconfessato le due precedenti sentenze,  osservando che la normativa applicabile al tempo dei fatti non impedisse al datore di lavoro di richiedere ai propri autisti una verifica lo stato di tossicodipendente, al fine di scongiurare ogni forma di rischio per le persone e per i beni aziendali e altrui.

All’epoca, infatti, questo tipo di accertamenti sanitari non poteva essere devoluto  al medico competente di cui al D.lgs. n.626/1994, non rientrando la verifica dello status di tossicodipendente tra i compiti del suo ufficio.

Conseguentemente, a detta della Cassazione, il datore di lavoro non aveva alcun onere di dimostrare lo stato di tossicodipendenza per poter licenziare il lavoratore, ma, altresì, costituiva un suo preciso dovere quello di porre in essere tutte quelle azioni volte a scongiurare che un soggetto con acclarata dipendenza da droghe, avesse superato tale condizione prim’ancora di riprendere la guida dell’automezzo.

La mancata collaborazione del dipendente aveva determinato, pertanto, il legittimo recesso.

Valerio Pollastrini

venerdì 1 agosto 2014

L’obbligo della visita medica preventiva è connesso alla specifica mansione del lavoratore

Nella sentenza n.30919 del 15 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha osservato che, ai fini della sussistenza del reato  inerente alla mancata sottoposizione dei dipendenti alla visita medica preventiva ed obbligatoria, è necessario accertare le concrete mansioni svolte dai lavoratori.

Il caso di specie è quello del titolare di un campeggio che, ritenuto colpevole  del reato (1) connesso all'omessa visita medica preventiva, era stato condannato dal Tribunale alla pena di  1.500,00 € di ammenda.

Nell’adire la Cassazione, l’imputato aveva lamentato che il Tribunale avesse ritenuto che tutti i lavoratori del campeggio dovessero essere sottoposti a visita medica, compresi gli impiegati di segreteria.

Il ricorrente aveva rilevato come l'art.41 del D.Lgs. n.81/2008 preveda l’obbligo della sorveglianza sanitaria, tra cui quello della visita preventiva,  nei confronti dei lavoratori esposti a singoli rischi esplicitamente previsti.

A detta del datore di lavoro, pertanto,  per i dipendenti non esposti a rischio, come gli amministrativi e gli addetti alla segreteria, non vi sarebbe alcun obbligo di visita preventiva.

Sempre a tale riguardo, l’imputato aveva  sottolineato che lo stesso verbale di accertamento  aveva precisato che l'omessa sottoposizione a visita medica dei tre dipendenti addetti alla segreteria sarebbe potuta essere sanzionata soltanto in relazione all'uso dei videoterminali (2).

Dal momento che, nella specie, tale utilizzo era stato escluso, il datore di lavoro riteneva  conseguentemente insussistente il reato ascrittogli.

Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte  ha ricordato che l’art.41 del D.Lgs. n.81/2008  prevede che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende la visita medica preventiva rivolta ad accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il dipendente è destinato, valutandone  l’idoneità alla mansione specifica, e  la visita medica periodica il cui scopo è quello di controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione attribuitagli.

In sostanza, la Cassazione ha sconfessato la pronuncia del merito poiché non aveva indicato quali fossero le mansioni svolte dai lavoratori, assumendo che, in ogni caso, trovasse   applicazione quanto disposto dall’art.18, comma 1, lett.g), del  D.Lgs. n.81/2008,  ai sensi del quale il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre  i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel richiamato decreto.

Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto che  la sorveglianza sanitaria, cui fa riferimento la predetta norma, fosse quella di cui all'art.41, comma 2, lett. b), relativa alla visita medica periodica.

Parimenti, il giudice del merito non aveva considerato  che la contestazione rivolta al datore di lavoro non riguardasse le visite mediche periodiche previste dal programma di sorveglianza sanitaria, bensì  la mancata sottoposizione a visita medica preventiva.

Per tali ragioni, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la decisione al medesimo Tribunale, chiamato ad accertare compiutamente  se  i lavoratori  indicati nel verbale di prescrizioni fossero stati  sottoposti a visita medica preventiva in funzioni delle mansioni svolte.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Fattispecie di reato prevista dagli artt.18, comma 1, lett. d) e z), 29, comma 1, 36, 37 e 41, comma 2,  del  D.Lgs. n.81/2008;
(2)   – Ai sensi dell’art.176 del D.Lgs. n.81/2008;

domenica 18 maggio 2014

L’assunzione di bagnini minorenni

Nella sentenza n.19848  del 30 gennaio–14 maggio 2014, la sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che gli accertamenti sanitari richiesti dalla Società Nazionale di Salvamento per l’abilitazione alle mansioni di assistente bagnanti, escludono l’obbligo di visita medica per i bagnini minorenni assunti presso uno stabilimento balneare.

Il caso in commento è stato sottoposto all’attenzione della Suprema Corte dopo che il Tribunale di Vasto, in base alla deposizione resa dai lavoratori nel corso di un accertamento ispettivo, aveva ritenuto il titolare di uno stabilimento balneare colpevole della contravvenzione prevista  dagli artt. 81 cpv, 8, comma 1, e 26, comma 2, della legge n. 977/1967 (1),  per  avere  assunto due minori con le mansioni di bagnino, senza averli preventivamente sottoposti alla  visita medica per l’accertamento  dell'idoneità psicofisica all'attività lavorativa alla quale sarebbero stati adibiti.

Ricorrendo in Cassazione, la datrice di lavoro aveva  rilevato  che il possesso delle condizioni psicofisiche costituisce un accertamento propedeutico al rilascio del brevetto di bagnino da parte della “Società Nazionale di Salvamento”.

Secondo la tesi ricorrente,  l’abilitazione alle mansioni di bagnino risulta subordinata alla specifica verifica della sussistenza delle condizioni fisiche per il rilascio.

Il Tribunale, pertanto,  avrebbe disatteso l'efficacia dei poteri delegati dallo Stato  alla Società Nazionale di Salvamento.

Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha, preliminarmente, ricordato come la richiamata normativa di riferimento preveda che i bambini e gli adolescenti possano essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa alla quale  saranno adibiti a seguito di visita medica.

Come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (2), tale disposizione  impone che il certificato richiesto per adibire minori ad attività lavorativa non possa ridursi ad una mera certificazione dello stato di buona salute psico-fisica,  ma deve rivestire, altresì, una portata più ampia, ricomprendendo anche un giudizio di idoneità del minore al lavoro.

In passato, la Suprema Corte aveva parimenti affermato (3) che l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 8, comma terzo, della Legge  n.977/1967 , secondo cui la visita medica dei minorenni da avviare al lavoro deve essere effettuata presso un medico del Servizio sanitario nazionale, non integra più un illecito penale, rimanendo la sanzione penale unicamente per la violazione  dell'obbligo in generale della visita, ma non anche per le concrete modalità della sua effettuazione.

La Corte di legittimità ha però rilevato  che il Ministero delle Comunicazioni - Marina Mercantile - con Foglio d'Ordine n.43 del 6 maggio 1929, ha concesso alla Società Nazionale Salvamento l'autorizzazione al rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino.

La Cassazione ha quindi confermato che, anche oggi, la competenza al rilascio della abilitazione alla suddetta attività spetti alla Società Nazionale di Salvamento (4), avente natura di Associazione senza scopo di lucro, la cui finalità risulta quella di istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio.

Ciò premesso, tra i requisiti per l'iscrizione al corso di "Bagnino di Salvataggio", risulta espressamente richiesto il possesso di "idonee condizioni psicofisiche".

Tornando al caso di Specie, la Suprema Corte ha osservato che i due giovani in servizio presso lo stabilimento balneare gestito dall'imputata, essendo risultati in possesso di regolare abilitazione alla attività di bagnino, avevano già superato favorevolmente la visita medica finalizzata proprio ad accertarne l'idoneità psicofisica alla particolare attività lavorativa alla quale sono stati successivamente  adibiti, circostanza che, pertanto, esclude la sussistenza del reato.

La Cassazione ha quindi concluso con l'annullamento senza rinvio della sentenza del merito.

Valerio Pollastrini

(1)   - Come modificati dagli artt. 9 e 14 del D.Lgs. n.345/1999;
(2)   – Cass., Sentenza n.5746 del 07 dicembre 2006; Cass., Sentenza n.7469 del 18 gennaio 2008;
(3)   – Cass., Sentenza n.7469/2008;
(4)   – Riconosciuta come “Ente Morale” dal R.D. 19 aprile 1876;

venerdì 8 novembre 2013

Visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore - Condizioni


Il D.Lgs. n.81/2008 disciplina nel nostro ordinamento le prescrizioni previste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A proposito della sorveglianza sanitaria, il secondo comma dell’articolo 41 impone alle aziende l’obbligo di sottoporre i dipendenti ad una visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni alle mansioni cui i lavoratori saranno destinati, al fine di valutarne l’ idoneità specifica.

Proprio tale adempimento  costituisce l’oggetto della risposta fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'Interpello n. 8 del 24 ottobre 2013, presentato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
In particolare, l’istante aveva chiesto se il datore di lavoro, in caso di nuova assunzione di un ex-dipendente, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio del precedente rapporto, per il quale sia trascorso un termine breve, e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita  di controllo, possa omettere la visita preventiva.

Il Dicastero ha ricordato preliminarmente che la funzione delle visita medica preventiva è quella di verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Inoltre, la norma di riferimento dispone, generalmente ogni anno, delle visite  periodiche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori ed il perdurare della loro idoneità.
Nel caso di assunzioni successive – questo in sostanza il parere del Ministero -  qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della precedente visita preventiva o di quella periodica e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta già conosciuta dal medico competente.    

Valerio Pollastrini