Valerio
Pollastrini
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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mercoledì 1 luglio 2015
Aumenta la quota esentasse dei buoni pasto in formato elettronico
Da
oggi scatta l’incremento del valore esente da tassazione dei buoni pasto, da
5,29 a 7 euro. La predetta soglia esentasse, tuttavia, è applicabile solamente
ai buoni emessi in formato elettronico.
mercoledì 10 giugno 2015
Risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto
INAIL -
Circolare n.54 del 9 giugno 2015
Quadro normativo
-
Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 13 gennaio 1990:
"Regolamento
per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall’accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti
pubblici non economici".
-
Circolare Inail n. 13 del 15 febbraio 1996: "Attuazione dell’art. 9 del
D.P.R. n. 43 del 13 gennaio 1990 concernente la copertura dei rischi di
infortunio e di danneggiamento per il personale autorizzato all’uso del proprio
mezzo di trasporto per ragioni di servizio".
-
Circolare Inail n. 13 del 2 marzo 2006: "Risarcimento dei danni
all’autovettura di proprietà in presenza di comportamenti dolosi o gravemente
colposi".
Premessa
In
attuazione dell’art. 9 del D.p.r. n. 43/1990, concernente la copertura dei
rischi di infortunio e di danneggiamento per il personale autorizzato all’uso
del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio, l’Istituto, con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1476 del 13 dicembre 1995
(allegato n. 1 alla circolare n. 13/1996), ha ritenuto di ricorrere alla
stipula di uno specifico contratto di assicurazione per la copertura dei danni
fisici e di adottare, ai soli fini della copertura dei danni all’autovettura,
la soluzione dell’autoassicurazione.
In
base al "principio dell’autoassicurazione" il risarcimento dei danni
all’autovettura è posto direttamente a carico dell’Istituto senza la stipula di
una polizza assicurativa.
Disposizioni
L’Istituto
è tenuto a rimborsare i danni occorsi all’autovettura di proprietà - come di
seguito specificata - il cui uso è autorizzato al dipendente per ragioni di
servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario all’espletamento del
servizio stesso, in presenza di accertato "nesso di causalità" tra la
missione espletata dal dipendente e l’evento dannoso occorsogli.
Non
sono, pertanto, soggetti a rimborso i danni dovuti alla fisiologica usura del
mezzo utilizzato e che solo per mera casualità vengono a manifestarsi in
occasione dello svolgimento della missione.
Si
specifica che l’autovettura utilizzata dai dipendenti autorizzati all’uso della
stessa deve essere di proprietà:
-
del dipendente medesimo;
-
del coniuge con cui vige il regime di comunione dei beni o, in caso di vigenza
del regime di separazione dei beni, del coniuge con cui sia stato stipulato un
contratto di comodato d’uso avente data precedente a quella di autorizzazione
all’uso dell’autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto
dell’autorizzazione;
-
di altro soggetto avente grado di parentela non superiore al primo con il
dipendente, con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso
esclusivo avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso della
autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto
dell’autorizzazione;
ovvero
in comproprietà:
-
con il coniuge in regime di separazione dei beni;
-
con altri componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia.
ll
risarcimento dei danni è disposto quando ricorrono i presupposti individuati
dalla normativa di riferimento quali:
-
accertamento da parte dell’amministrazione che l’incidente è avvenuto per
motivi ed in occasione di lavoro (riscontro del foglio di viaggio, ecc.);
-
autorizzazione a far uso dell’autovettura di proprietà in epoca anteriore al
sinistro;
-
eventuali rapporti redatti dal personale di Polizia;
-
fatture in originale o in copia autentica delle spese sostenute per la
riparazione dell’autovettura;
-
dichiarazione da parte del dipendente di non aver ottenuto il risarcimento del
danno da alcuna compagnia di assicurazione;
-
eventuale indagine ispettiva.
Ai
fini del rimborso, le richieste, complete della suindicata documentazione,
saranno esaminate:
-
dai Direttori delle Direzioni regionali nonché dal Dirigente della Sede
regionale di Aosta, dal Dirigente della Direzione provinciale di Trento e dal
Dirigente della Direzione provinciale di Bolzano, per quanto concerne le
richieste relative ai dipendenti in servizio presso le Sedi territoriali;
-
dal Direttore della Direzione centrale risorse umane per quanto concerne le richieste
relative ai dipendenti della Direzione generale.
Si
evidenzia che l’Istituto non risarcirà i danni conseguenti a:
-
comportamenti dolosi;
-
comportamenti gravemente colposi;
-
atti di vandalismo;
-
imperizia nella guida dell’autovettura, quale ad esempio gli urti durante le
manovre di parcheggio.
Si
richiama l’attenzione dei competenti Dirigenti sulla possibilità di valutare
l'opportunità di fare ricorso a periti assicurativi abilitati per le
valutazioni tecnico economiche di congruità della richiesta; periti da
ricompensare in base alle tariffe professionali in vigore.
Diffusione ed
entrata in vigore
Questa
circolare, il cui contenuto integra e sostituisce - ove disponga diversamente -
quanto previsto con le circolari n. 13/1996 e n. 13/2006, sarà portata a
conoscenza del personale con le modalità indicate nella circolare n. 3 del 1973
e verrà applicata alle missioni compiute a decorrere dal 15 giugno 2015.
lunedì 9 marzo 2015
Senza onere di rendicontazione, il bene aziendale si considera concesso al dipendente ad uso promiscuo
Nella
sentenza n.3479 del 20 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha escluso che l’utilizzo
a fini privati di autovettura, carta di credito e telepass aziendali possa
legittimare il licenziamento del dipendente, a patto che l’imprenditore non
abbia imposto precisi oneri di rendicontazione sull’uso di tali benefit.
Nel
caso di specie, il Tribunale di Torino, ritenuti ingiustificati gli utilizzi suddetti, aveva
rigettato il ricorso proposto dal dipendente che aveva chiesto di dichiarasi l’illegittimità
del licenziamento intimatogli per giusta causa.
Tuttavia,
detto recesso era stato successivamente ritenuto illegittimo dalla Corte di
Appello del capoluogo piemontese.
Nel
motivare la propria decisione, la Corte territoriale aveva osservato come, una
volta autorizzato l’uso privato dell’autovettura di servizio da parte della
società ed una volta reputate, altresì, insussistenti le contestazioni
concernenti le violazioni dell’obbligo di compilare sempre e comunque le “lettere di incarico” al fine di rendere
controllabili la fondatezza delle richieste di rimborso spese, il giudice di
primo grado fosse incorso in un evidente salto logico allorché aveva concluso –
senza alcun valido riscontro probatorio ne’ scritto ne’ orale – che incombesse,
invece, sul dipendente l’obbligo di giustificare l’uso privato del mezzo solo
per le spese relative al telepass per le quali soltanto egli era tenuto a
rimborsare alla società gli esborsi non strettamente collegati all’esercizio
della attività lavorativa, diversamente da quanto avveniva per le spese di
altro genere.
Inoltre,
sempre a detta del giudice dell’appello, che la sentenza di primo grado non
potesse essere condivisa risultava acclarato anche dalle dichiarazioni dei
testi escussi, i quali avevano smentito che in relazione all’uso del telepass
fosse stato imposto l’obbligo di un rimborso o di un semplice rendiconto, non
diversamente, del resto, da quanto accadeva per il consumo del carburante e,
più in generale, per l’utilizzo della autovettura aziendale.
Avverso
tale sentenza, la società aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente
reputato che fosse un onere su di essa gravante quello di provare che la carta
di credito aziendale ed il telepass non fossero in “uso promiscuo” e che il dipendente non potesse quindi utilizzarli
senza obbligo di rendiconto per l’acquisto del carburante e per il pagamento
dei pedaggi nel caso di uso in proprio dell’autovettura.
Nella
stessa ottica, inoltre la società aveva rimarcato che il giudice dell’appello
avrebbe inopinatamente reputato che la
concessione in uso dell’autovettura e l’assenza di puntuali controlli sui
giustificativi di spesa potessero valere come autorizzazione implicita al
dipendente dell’uso della carta di credito (per l’acquisto di carburanti) e del
telepass (per il pagamento di pedaggi) anche in caso di uso privato
dell’autovettura.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto prive di fondamento le censure
predette, giudicate inidonee a scalfire la fondatezza delle ragioni di fatto e
di diritto poste a base della impugnata sentenza, in quanto prive della
necessaria specificità e, per di più, non conferenti con i passaggi
motivazionali della impugnata decisione della Corte torinese, finendo per
tradursi in una richiesta di nuovi accertamenti dei fatti di causa ed in un
ulteriore esame delle risultanze processuali, il che non e’ consentito in sede
di giudizio di legittimità.
Gli
ermellini hanno quindi concluso osservando come il giudice dell’appello avesse supportato la
propria decisione non sulla base di mere presunzione ma su risultanze ritualmente
acquisite al processo e sulla deposizione dei testi escussi che avevano
costituito una prova capace di smentire l’assunto della società, consentendo
alla Corte territoriale di ritenere provate le ragioni del dipendente, con il
consequenziale effetto di determinare il rigetto del presente ricorso per Cassazione.
Valerio
Pollastrini
venerdì 16 gennaio 2015
Abuso del veicolo aziendale: sussiste il giustificato motivo soggettivo di licenziamento
Nella
sentenza n.344 del 13 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che l’utilizzo
dell’auto aziendale da parte della moglie del lavoratore in malattia
costituisce un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Il
caso di specie, è quello che ha avuto ad oggetto il licenziamento disciplinare
irrogato ad un lavoratore in malattia che si era sottratto alle fasce orarie di
reperibilità preposte al controllo del medico e che, nelle more della sua
impossibilità a svolgere la prestazione, aveva permesso alla moglie di
utilizzare l’auto aziendale.
La
Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso
la sussistenza di una giusta causa di recesso, ritenendo configurato, invece, il meno grave giustificato motivo soggettivo,
a ragione del quale, il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondere al
dipendente estromesso l’indennità di mancato preavviso.
In
particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che la sottrazione del
lavoratore agli obblighi di reperibilità, ostativa ai controlli della società sul suo stato di malattia, e l’abnorme
utilizzazione, sia pure da parte del coniuge, dell’autovettura in benefit per lunghe percorrenze in periodi di
sospensione del rapporto del marito, fossero ben qualificabili alla stregua di
una giusta causa di recesso.
Tuttavia,
in ragione della ravvisata ripetuta indulgenza datoriale, il giudice dell’appello
aveva convertito la fattispecie del licenziamento in quella più lieve del giustificato motivo soggettivo, nonostante
una simile condotta possa configurare, in generale, una giusta causa di recesso.
Si
tratta di un impianto motivazionale che, così come ricostruito dalla Corte del
merito, è stato confermato appieno anche dalla Cassazione.
Valerio
Pollastrini
giovedì 6 novembre 2014
Auto, si annota solo l'uso personale
Nella
Circolare prot. n.23743, la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito
alcuni chiarimenti in merito all’incidenza sui rapporti di lavoro dei nuovi
obblighi previsti dalle modifiche recentemente apportate al Codice della
Strada.
La
nota chiarisce che nel caso in cui l’auto aziendale venisse concessa al
dipendente come fringe benefit o come mezzo anche solo parzialmente di servizio,
non vi sarà alcun obbligo di annotazione del soggetto utilizzatore.
Inoltre,
con riguardo alle ipotesi in cui il suddetto obbligo persista, esso varrà anche
per i soci, gli amministratori ed i collaboratori dell'azienda, nonché, qualora il veicolo costituisca un bene
strumentale della sua impresa, per l'imprenditore individuale.
Valerio
Pollastrini
lunedì 27 ottobre 2014
Chiarimenti dei Cdl sull’incidenza nei rapporti di lavoro del nuovo Codice della Strada
Nella
Circolare n.18 del 27 ottobre 2014, la Fondazione Studi dei Consulenti del
Lavoro, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla modifica del codice della strada, recentemente approvata dal
Governo, che, già dal prossimo 3 novembre, andrà ad impattare sulla gestione
del personale dipendente.
Si
tratta della disposizione che ha imposto l'obbligo di registrare alla
Motorizzazione Civile e di annotare sulla carta di circolazione il nome del
soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur non
essendone intestatario.
La
Circolare in commento analizza nel dettaglio le nuove procedure, illustrando
gli obblighi da seguire e gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione.
La novità nel
dettaglio
Il
nuovo comma 4-bis dell’art.94 del codice della strada (1) recita
testualmente: “Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui
al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la
disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore
di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine
dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In
caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.
La
Fondazione ha tentato di analizzare la portata operativa di tale disposizione,
anche alla luce di quanto specificato nella Circolare n.15513 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare attenzione alla gestione
dei casi nei quali i beni vengono concessi al proprio personale dipendente.
Data di entrata
in vigore
Teoricamente,
il nuovo obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore il 7 dicembre 2012 (2), tuttavia, la
necessità di approntare le procedure informatiche necessarie all’aggiornamento
dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione ne ha
protratto la decorrere al 3 novembre 2014.
Sul
punto, i Cdl hanno richiamato quanto previsto dalla predetta Circolare n.15513,
nella quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha evidenziato
come "è fatto obbligo di annotare
sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati
relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.
Pertanto, in
caso di omissione, saranno applicabili nei confronti dell’avente di causa le sanzioni
previste dal medesimo art.94, comma 4-bis, c.d.s.. Laddove richiesto dagli
utenti interessati, resta ovviamente salva la possibilità di provvedere
all’aggiornamento delle carte di circolazione e dell’archivio Nazionale dei
Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre
2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2
novembre 2014; in tal caso, tuttavia, l’eventuale omissione non dà luogo alla
applicazione delle predette sanzioni".
Soggetti esclusi
La
nota in commento ha precisato che nuove
procedure non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che
effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
-
Iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
-
Licenza di trasporto di cose in conto proprio;
-
Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o
mediante autovetture in uso a terzi (taxi e ncc).
Ambito oggettivo
di applicazione
L’ambito
di applicazione è ristretto alle carte di circolazione relative agli
autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, la cui disponibilità non sia
assoggettata al possesso di titoli autorizzativi.
I
casi che rientrano in tale normativa sono:
-
Variazione della denominazione dell’ente intestatario;
-
Variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
-
Soggetto che abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30
giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di
un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di
locazione senza conducente;
-
Intestazione a soggetti giuridicamente incapaci.
L’analisi
prodotta dalla Fondazione si sofferma esclusivamente sul terzo dei punti appena
indicati.
Soggetti esclusi
Le
nuove procedure non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano
attività di autotrasporto sulla base di:
-
Iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
-
Licenza di trasporto di cose in conto proprio;
-
Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante
autovetture in uso a terzi (taxi e ncc).
Ambito
soggettivo di applicazione
L’art.94,
comma 4-bis, del Codice della Strada fa riferimento all’intestatario della
carta di circolazione, pertanto, per tale soggetto si deve intendere:
-
Il proprietario del veicoli, ivi compreso il “trustee”, il locatore, il nudo
proprietario e l’acquirente;
-
Il locatario;
-
L’usufruttuario.
A
tale proposito, la citata Circolare
ministeriale n.15513 aveva analizzato la questione del comodato, evidenziando
alcune particolarità per la gestione delle comunicazioni di cui sopra.
Giova
ricordare che, ai sensi dell’art.1803 del Codice Civile: “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una
cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato,
con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Il
comodato, dunque, è essenzialmente gratuito.
Per
la questione all’oggetto, i Cdl hanno precisato quanto segue:
Requisiti
del comodato per portare all’insorgenza dell’obbligo comunicativo: il comodato
deve durare per un periodo superiore a 30 giorni.
Soggetto
obbligato ad effettuare la comunicazione: il comodatario.
Soggetti
esclusi: sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare,
purché conviventi. In tal caso è comunque possibile procedere all’aggiornamento
della carta di circolazione.
Soggetti
legittimati a concedere a terzi il comodato del veicolo: il proprietario (od il
“trustee”), il locatario (nell’ipotesi di leasing, previo assenso del
locatore), l’usufruttuario, l’acquirente (nell’ipotesi di acquisto con patto di
riservato dominio, previo assenso del venditore).
Ne
consegue, pertanto, che è esclusa la possibilità per il comodatario di concedere
ad altro soggetto l’uso del veicolo (sub comodato).
In
ogni caso, va evidenziato che, in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento,
l’UMC non procederà a verifiche in merito ai rapporti privatistici
intercorrenti tra l’intestatario della carta di circolazione ed il comodatario,
né in merito alla concreta possibilità per l’intestatario stesso di concedere
il veicolo in comodato a terzi, limitandosi a verificare la regolarità formale
delle documentazioni di cui si dirà in seguito.
Soggetti
legittimati all’utilizzo del veicolo: sia persone fisiche che giuridiche.
A
seguito di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione viene emesso
tagliando nel quale è annotato nome, cognome, luogo e data di nascita e
residenza del comodatario, nonché scadenza del comodato stesso con apposita
dicitura: “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94,
comma 4-bis, c.d.s.”.
Nel
caso in cui, invece, necessiti l’aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si
dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione.
Comodato di
veicoli aziendali
Con
riguardo a questa ipotesi, sempre la Circolare ministeriale di cui si è detto ha
evidenziato che, anche se non espressamente previsti, stante “l’esigenza di tutela dei preminenti
interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le norme in esame”,
ricadono nel campo di applicazione le seguenti due casistiche:
-
veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in
comodato, per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura
organizzativa d’impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per
esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
-
veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti
(pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato
dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente che vengano
da queste concesse, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso
gratuito ai propri dipendenti.
A
questo proposito, la Fondazione ha
espresso solo due chiarimenti:
-
trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità
del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio
non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del
venditore;
-
a fronte dell’istanza viene rilasciata attestazione di avvenuta annotazione
delle informazioni.
Ai
fini della regolarità della circolazione non è prescritto che tale attestazione
debba essere tenuta a bordo del veicolo.
A
questo punto, la Circolare in commento ha suggerito le corrette modalità di gestione dei diversi
casi la cui incidenza ricade sui rapporti con il personale aziendale.
Beni concessi in
uso al personale
Le
casistiche che principalmente si pongono sono 3: bene concesso in uso prettamente
aziendale, bene concesso in uso promiscuo e bene concesso in uso personale.
1.
Per
il bene concesso in uso aziendale non è corretto parlare di contratto di
comodato.
Il bene stesso
viene messo a disposizione del lavoratore per l’espletamento delle proprie
funzioni, è quindi un mezzo strumentale all’esecuzione della prestazione
sinallagmatica.
L’utilizzo
prettamente aziendale non configura un utilizzo continuativo di oltre 30
giorni, il lavoratore al rientro dal viaggio di lavoro dovrà riconsegnare il
mezzo.
A maggior
ragione restando un bene nelle disponibilità dell’azienda, la stessa potrà
liberamente consegnare tale mezzo ad altri lavoratori.
2.
Per
il bene concesso in uso promiscuo o totalmente personale, invece, si configura
l’obbligo di annotare sul libretto di circolazione il reale utilizzatore del
bene.
L’obbligo di
attivare tale nuova procedura vige solo per gli atti posti in essere a
decorrere dal 3 novembre 2014. Ne discende che gli atti posti in essere anteriormente
a tale data non soggiacciono a tale obbligo. Il problema che maggiormente si
pone è quello relativo alla certezza della consegna del bene al lavoratore dato
che, nelle generalità dei casi, il riconoscimento del bene in uso promiscuo
avviene tramite lettera di consegna del bene che resta poi alle parti e che non
ha necessità di forme particolari.
Qualcuno
potrebbe obiettare che, giustamente, in tal caso l’evidenza del riconoscimento
del bene in uso promiscuo viene evidenziato dall’esposizione sul Libro Unico
del Lavoro del relativo fringe benefit.
Sicuramente una
dimostrazione di un comodato d’uso del bene tramite tale strumento appare di
difficile rilievo. Merita, quindi, procedere con una diversa formalizzazione
della consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale),
provvedendo a dare data certa al documento anteriormente al 3 novembre 2014, in
modo da bypassare l’obbligo di iscrizione che scaturirebbe per gli atti posti
in essere da tale data. Tale formalizzazione si andrà ad affiancare a quella
già posta in essere a suo tempo col solo intento di evidenziare in modo certo che
l’atto originario era stato posto in essere precedentemente al 3 novembre p.v..
3.
Beni
concessi in uso al personale:
-
bene concesso in uso prettamente aziendale;
-
bene
concesso in uso promiscuo;
-
bene
concesso in uso personale
Beni concessi in
uso ai soci
Da
una prima lettura del dettato normativo e della circolare del Ministero sembrerebbe
che anche tali casistiche vadano denunciate, al fine di registrare il reale
utilizzatore del bene. Infatti l’art.94, comma 4-bis, del Codice della Strada,
parla di reale utilizzatore diverso dall’intestatario del bene. Il socio, pur
facendo parte della compagine sociale costituente la società, è soggetto terzo
rispetto alla stessa.
Per
converso, la stessa Circolare, al paragrafo E.1.1, ha evidenziato come tale
obbligo nasca per i beni concessi ai propri dipendenti. La dizione utilizzata
dall’estensore è molto stringente e, ad ora, non vi sono ulteriori chiarimenti.
La
Fondazione, a tale riguardo, ritiene che nella dizione “propri dipendenti” bisognerà
ricomprendere tutti quei soggetti per i quali, a diverso titolo, vige l’obbligo
di iscrizione sul Libro Unico del Lavoro: collaborazioni coordinate e continuative
(anche a progetto o mini co.co.co.) ed associati in partecipazione.
Relativamente
ai beni concessi a soci, collaboratori e coadiuvanti familiari, a titolo
precauzionale, meriterebbe procedere alla stipula di un comodato con data
precedente al 3 novembre 2014 (dando allo stesso data certa) al fine di scongiurare
eventuali profili sanzionatori.
Profili
sanzionatori
Queste
le sanzioni connesse all’inosservanza della norma:
1)
Chi non osserva le disposizioni stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526;
2)
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni
previste ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che
provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
Valerio
Pollastrini
1)
-
così come introdotto dall’art.12, comma 1, lettera a), della Legge n.120/2010;
2)
-
a seguito della pubblicazione della norma sulla G.U. del 22 novembre 2012;
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