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mercoledì 1 luglio 2015

Aumenta la quota esentasse dei buoni pasto in formato elettronico

Da oggi scatta l’incremento del valore esente da tassazione dei buoni pasto, da 5,29 a 7 euro. La predetta soglia esentasse, tuttavia, è applicabile solamente ai buoni emessi in formato elettronico.

Valerio Pollastrini

mercoledì 10 giugno 2015

Risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto

INAIL - Circolare n.54 del 9 giugno 2015

Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 13 gennaio 1990:

"Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici".

- Circolare Inail n. 13 del 15 febbraio 1996: "Attuazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 43 del 13 gennaio 1990 concernente la copertura dei rischi di infortunio e di danneggiamento per il personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio".

- Circolare Inail n. 13 del 2 marzo 2006: "Risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà in presenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi".

Premessa
In attuazione dell’art. 9 del D.p.r. n. 43/1990, concernente la copertura dei rischi di infortunio e di danneggiamento per il personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio, l’Istituto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1476 del 13 dicembre 1995 (allegato n. 1 alla circolare n. 13/1996), ha ritenuto di ricorrere alla stipula di uno specifico contratto di assicurazione per la copertura dei danni fisici e di adottare, ai soli fini della copertura dei danni all’autovettura, la soluzione dell’autoassicurazione.

In base al "principio dell’autoassicurazione" il risarcimento dei danni all’autovettura è posto direttamente a carico dell’Istituto senza la stipula di una polizza assicurativa.

Disposizioni
L’Istituto è tenuto a rimborsare i danni occorsi all’autovettura di proprietà - come di seguito specificata - il cui uso è autorizzato al dipendente per ragioni di servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio stesso, in presenza di accertato "nesso di causalità" tra la missione espletata dal dipendente e l’evento dannoso occorsogli.

Non sono, pertanto, soggetti a rimborso i danni dovuti alla fisiologica usura del mezzo utilizzato e che solo per mera casualità vengono a manifestarsi in occasione dello svolgimento della missione.

Si specifica che l’autovettura utilizzata dai dipendenti autorizzati all’uso della stessa deve essere di proprietà:

- del dipendente medesimo;

- del coniuge con cui vige il regime di comunione dei beni o, in caso di vigenza del regime di separazione dei beni, del coniuge con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso dell’autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;

- di altro soggetto avente grado di parentela non superiore al primo con il dipendente, con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso esclusivo avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso della autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;

ovvero in comproprietà:

- con il coniuge in regime di separazione dei beni;

- con altri componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia.

ll risarcimento dei danni è disposto quando ricorrono i presupposti individuati dalla normativa di riferimento quali:

- accertamento da parte dell’amministrazione che l’incidente è avvenuto per motivi ed in occasione di lavoro (riscontro del foglio di viaggio, ecc.);

- autorizzazione a far uso dell’autovettura di proprietà in epoca anteriore al sinistro;

- eventuali rapporti redatti dal personale di Polizia;

- fatture in originale o in copia autentica delle spese sostenute per la riparazione dell’autovettura;

- dichiarazione da parte del dipendente di non aver ottenuto il risarcimento del danno da alcuna compagnia di assicurazione;

- eventuale indagine ispettiva.

Ai fini del rimborso, le richieste, complete della suindicata documentazione, saranno esaminate:

- dai Direttori delle Direzioni regionali nonché dal Dirigente della Sede regionale di Aosta, dal Dirigente della Direzione provinciale di Trento e dal Dirigente della Direzione provinciale di Bolzano, per quanto concerne le richieste relative ai dipendenti in servizio presso le Sedi territoriali;

- dal Direttore della Direzione centrale risorse umane per quanto concerne le richieste relative ai dipendenti della Direzione generale.

Si evidenzia che l’Istituto non risarcirà i danni conseguenti a:

- comportamenti dolosi;

- comportamenti gravemente colposi;

- atti di vandalismo;

- imperizia nella guida dell’autovettura, quale ad esempio gli urti durante le manovre di parcheggio.

Si richiama l’attenzione dei competenti Dirigenti sulla possibilità di valutare l'opportunità di fare ricorso a periti assicurativi abilitati per le valutazioni tecnico economiche di congruità della richiesta; periti da ricompensare in base alle tariffe professionali in vigore.

Diffusione ed entrata in vigore
Questa circolare, il cui contenuto integra e sostituisce - ove disponga diversamente - quanto previsto con le circolari n. 13/1996 e n. 13/2006, sarà portata a conoscenza del personale con le modalità indicate nella circolare n. 3 del 1973 e verrà applicata alle missioni compiute a decorrere dal 15 giugno 2015.

lunedì 9 marzo 2015

Senza onere di rendicontazione, il bene aziendale si considera concesso al dipendente ad uso promiscuo

Nella sentenza n.3479 del 20 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha escluso che l’utilizzo a fini privati di autovettura, carta di credito e telepass aziendali possa legittimare il licenziamento del dipendente, a patto che l’imprenditore non abbia imposto precisi oneri di rendicontazione sull’uso di tali benefit.

Nel caso di specie, il Tribunale di Torino,  ritenuti  ingiustificati gli utilizzi suddetti, aveva rigettato il ricorso proposto dal  dipendente che aveva chiesto di dichiarasi l’illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa.

Tuttavia, detto recesso era stato successivamente ritenuto illegittimo dalla Corte di Appello del capoluogo piemontese.

Nel motivare la propria decisione, la Corte territoriale aveva osservato come, una volta autorizzato l’uso privato dell’autovettura di servizio da parte della società ed una volta reputate, altresì, insussistenti le contestazioni concernenti le violazioni dell’obbligo di compilare sempre e comunque le “lettere di incarico” al fine di rendere controllabili la fondatezza delle richieste di rimborso spese, il giudice di primo grado fosse incorso in un evidente salto logico allorché aveva concluso – senza alcun valido riscontro probatorio ne’ scritto ne’ orale – che incombesse, invece, sul dipendente l’obbligo di giustificare l’uso privato del mezzo solo per le spese relative al telepass per le quali soltanto egli era tenuto a rimborsare alla società gli esborsi non strettamente collegati all’esercizio della attività lavorativa, diversamente da quanto avveniva per le spese di altro genere.

Inoltre, sempre a detta del giudice dell’appello, che la sentenza di primo grado non potesse essere condivisa risultava acclarato anche dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali avevano smentito che in relazione all’uso del telepass fosse stato imposto l’obbligo di un rimborso o di un semplice rendiconto, non diversamente, del resto, da quanto accadeva per il consumo del carburante e, più in generale, per l’utilizzo della autovettura aziendale.

Avverso tale sentenza, la società aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente reputato che fosse un onere su di essa gravante quello di provare che la carta di credito aziendale ed il telepass non fossero in “uso promiscuo” e che il dipendente non potesse quindi utilizzarli senza obbligo di rendiconto per l’acquisto del carburante e per il pagamento dei pedaggi nel caso di uso in proprio dell’autovettura.

Nella stessa ottica, inoltre la società aveva rimarcato che il giudice dell’appello avrebbe inopinatamente  reputato che la concessione in uso dell’autovettura e l’assenza di puntuali controlli sui giustificativi di spesa potessero valere come autorizzazione implicita al dipendente dell’uso della carta di credito (per l’acquisto di carburanti) e del telepass (per il pagamento di pedaggi) anche in caso di uso privato dell’autovettura.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto prive di fondamento le censure predette, giudicate inidonee a scalfire la fondatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della impugnata sentenza, in quanto prive della necessaria specificità e, per di più, non conferenti con i passaggi motivazionali della impugnata decisione della Corte torinese, finendo per tradursi in una richiesta di nuovi accertamenti dei fatti di causa ed in un ulteriore esame delle risultanze processuali, il che non e’ consentito in sede di giudizio di legittimità.

Gli ermellini hanno quindi concluso osservando come  il giudice dell’appello avesse supportato la propria decisione non sulla base di mere presunzione ma su risultanze ritualmente acquisite al processo e sulla deposizione dei testi escussi che avevano costituito una prova capace di smentire l’assunto della società, consentendo alla Corte territoriale di ritenere provate le ragioni del dipendente, con il consequenziale effetto di determinare il rigetto del presente ricorso per Cassazione.

Valerio Pollastrini

venerdì 16 gennaio 2015

Abuso del veicolo aziendale: sussiste il giustificato motivo soggettivo di licenziamento

Nella sentenza n.344 del 13 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che l’utilizzo dell’auto aziendale da parte della moglie del lavoratore in malattia costituisce un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Il caso di specie, è quello che ha avuto ad oggetto il licenziamento disciplinare irrogato ad un lavoratore in malattia che si era sottratto alle fasce orarie di reperibilità preposte al controllo del medico e che, nelle more della sua impossibilità a svolgere la prestazione, aveva permesso alla moglie di utilizzare l’auto aziendale.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la sussistenza di una giusta causa di recesso,  ritenendo configurato, invece,  il meno grave giustificato motivo soggettivo, a ragione del quale, il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondere al dipendente estromesso l’indennità di mancato preavviso.

In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che la sottrazione del lavoratore agli obblighi di reperibilità, ostativa ai controlli della società  sul suo stato di malattia, e l’abnorme utilizzazione, sia pure da parte del coniuge, dell’autovettura in  benefit per lunghe percorrenze in periodi di sospensione del rapporto del marito, fossero ben qualificabili alla stregua di una giusta causa di recesso.

Tuttavia, in ragione della ravvisata ripetuta indulgenza datoriale, il giudice dell’appello aveva convertito la fattispecie del licenziamento in quella  più lieve del giustificato motivo soggettivo, nonostante una simile condotta possa configurare, in generale,  una giusta causa di recesso.

Si tratta di un impianto motivazionale che, così come ricostruito dalla Corte del merito, è stato confermato appieno anche dalla Cassazione.

Valerio Pollastrini

giovedì 6 novembre 2014

Auto, si annota solo l'uso personale

Nella Circolare prot. n.23743, la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’incidenza sui rapporti di lavoro dei nuovi obblighi previsti dalle modifiche recentemente apportate al Codice della Strada.

La nota chiarisce che nel caso in cui l’auto aziendale venisse concessa al dipendente come fringe benefit o come mezzo anche solo parzialmente di servizio, non vi sarà alcun obbligo di annotazione del soggetto utilizzatore.

Inoltre, con riguardo alle ipotesi in cui il suddetto obbligo persista, esso varrà anche per i soci, gli amministratori ed i collaboratori dell'azienda, nonché,  qualora il veicolo costituisca un bene strumentale della sua impresa, per l'imprenditore individuale.

Valerio Pollastrini

lunedì 27 ottobre 2014

Chiarimenti dei Cdl sull’incidenza nei rapporti di lavoro del nuovo Codice della Strada

Nella Circolare n.18 del 27 ottobre 2014, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla modifica del  codice della strada, recentemente approvata dal Governo, che, già dal prossimo 3 novembre, andrà ad impattare sulla gestione del personale dipendente.

Si tratta della disposizione che ha imposto l'obbligo di registrare alla Motorizzazione Civile e di annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur non essendone intestatario.

La Circolare in commento analizza nel dettaglio le nuove procedure, illustrando gli obblighi da seguire e gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione.

La novità nel dettaglio
Il nuovo comma 4-bis dell’art.94 del codice della strada (1) recita testualmente: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.

La Fondazione ha tentato di analizzare la portata operativa di tale disposizione, anche alla luce di quanto specificato nella Circolare n.15513 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare attenzione alla gestione dei casi nei quali i beni vengono concessi al proprio personale dipendente.

Data di entrata in vigore
Teoricamente, il nuovo obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore  il 7 dicembre 2012 (2), tuttavia, la necessità di approntare le procedure informatiche necessarie all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione ne ha protratto la decorrere al 3 novembre 2014.

Sul punto, i Cdl hanno richiamato quanto previsto dalla predetta Circolare n.15513, nella quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha evidenziato come "è fatto obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.
Pertanto, in caso di omissione, saranno applicabili nei confronti dell’avente di causa le sanzioni previste dal medesimo art.94, comma 4-bis, c.d.s.. Laddove richiesto dagli utenti interessati, resta ovviamente salva la possibilità di provvedere all’aggiornamento delle carte di circolazione e dell’archivio Nazionale dei Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre 2014; in tal caso, tuttavia, l’eventuale omissione non dà luogo alla applicazione delle predette sanzioni".

Soggetti esclusi
La nota in commento ha precisato che  nuove procedure non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

- Iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;

- Licenza di trasporto di cose in conto proprio;

- Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso a terzi (taxi e ncc).

Ambito oggettivo di applicazione
L’ambito di applicazione è ristretto alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi.

I casi che rientrano in tale normativa sono:

- Variazione della denominazione dell’ente intestatario;

- Variazione delle generalità della persona fisica intestataria;

- Soggetto che abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;

- Intestazione a soggetti giuridicamente incapaci.

L’analisi prodotta dalla Fondazione si sofferma esclusivamente sul terzo dei punti appena indicati.

Soggetti esclusi
Le nuove procedure non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

- Iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;

- Licenza di trasporto di cose in conto proprio;

- Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso a terzi (taxi e ncc).

Ambito soggettivo di applicazione
L’art.94, comma 4-bis, del Codice della Strada fa riferimento all’intestatario della carta di circolazione, pertanto, per tale soggetto  si deve intendere:

- Il proprietario del veicoli, ivi compreso il “trustee”, il locatore, il nudo proprietario e l’acquirente;

- Il locatario;

- L’usufruttuario.

A tale proposito, la citata  Circolare ministeriale n.15513 aveva analizzato la questione del comodato, evidenziando alcune particolarità per la gestione delle comunicazioni di cui sopra.

Giova ricordare che, ai sensi dell’art.1803 del  Codice Civile: “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.

Il comodato, dunque, è essenzialmente gratuito.

Per la questione all’oggetto, i Cdl hanno precisato quanto segue:

Requisiti del comodato per portare all’insorgenza dell’obbligo comunicativo: il comodato deve durare per un periodo superiore a 30 giorni.

Soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione: il comodatario.

Soggetti esclusi: sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. In tal caso è comunque possibile procedere all’aggiornamento della carta di circolazione.

Soggetti legittimati a concedere a terzi il comodato del veicolo: il proprietario (od il “trustee”), il locatario (nell’ipotesi di leasing, previo assenso del locatore), l’usufruttuario, l’acquirente (nell’ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore).

Ne consegue, pertanto, che è esclusa la possibilità per il comodatario di concedere ad altro soggetto l’uso del veicolo (sub comodato).

In ogni caso, va evidenziato che, in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento, l’UMC non procederà a verifiche in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra l’intestatario della carta di circolazione ed il comodatario, né in merito alla concreta possibilità per l’intestatario stesso di concedere il veicolo in comodato a terzi, limitandosi a verificare la regolarità formale delle documentazioni di cui si dirà in seguito.

Soggetti legittimati all’utilizzo del veicolo: sia persone fisiche che giuridiche.
A seguito di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione viene emesso tagliando nel quale è annotato nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del comodatario, nonché scadenza del comodato stesso con apposita dicitura: “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.”.

Nel caso in cui, invece, necessiti l’aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione.

Comodato di veicoli aziendali
Con riguardo a questa ipotesi, sempre la Circolare ministeriale di cui si è detto ha evidenziato che, anche se non espressamente previsti, stante “l’esigenza di tutela dei preminenti interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le norme in esame”, ricadono nel campo di applicazione le seguenti due casistiche:

- veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in comodato, per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;

- veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente che vengano da queste concesse, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti.

A questo proposito, la Fondazione ha  espresso solo due chiarimenti:

- trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;

- a fronte dell’istanza viene rilasciata attestazione di avvenuta annotazione delle informazioni.

Ai fini della regolarità della circolazione non è prescritto che tale attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo.

A questo punto, la Circolare in commento ha suggerito le  corrette modalità di gestione dei diversi casi la cui incidenza ricade sui rapporti con il personale aziendale.

Beni concessi in uso al personale
Le casistiche che principalmente si pongono sono 3: bene concesso in uso prettamente aziendale, bene concesso in uso promiscuo e bene concesso in uso personale.

1.     Per il bene concesso in uso aziendale non è corretto parlare di contratto di comodato.

Il bene stesso viene messo a disposizione del lavoratore per l’espletamento delle proprie funzioni, è quindi un mezzo strumentale all’esecuzione della prestazione sinallagmatica.

L’utilizzo prettamente aziendale non configura un utilizzo continuativo di oltre 30 giorni, il lavoratore al rientro dal viaggio di lavoro dovrà riconsegnare il mezzo.

A maggior ragione restando un bene nelle disponibilità dell’azienda, la stessa potrà liberamente consegnare tale mezzo ad altri lavoratori. 

2.     Per il bene concesso in uso promiscuo o totalmente personale, invece, si configura l’obbligo di annotare sul libretto di circolazione il reale utilizzatore del bene.

L’obbligo di attivare tale nuova procedura vige solo per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Ne discende che gli atti posti in essere anteriormente a tale data non soggiacciono a tale obbligo. Il problema che maggiormente si pone è quello relativo alla certezza della consegna del bene al lavoratore dato che, nelle generalità dei casi, il riconoscimento del bene in uso promiscuo avviene tramite lettera di consegna del bene che resta poi alle parti e che non ha necessità di forme particolari.

Qualcuno potrebbe obiettare che, giustamente, in tal caso l’evidenza del riconoscimento del bene in uso promiscuo viene evidenziato dall’esposizione sul Libro Unico del Lavoro del relativo fringe benefit.

Sicuramente una dimostrazione di un comodato d’uso del bene tramite tale strumento appare di difficile rilievo. Merita, quindi, procedere con una diversa formalizzazione della consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale), provvedendo a dare data certa al documento anteriormente al 3 novembre 2014, in modo da bypassare l’obbligo di iscrizione che scaturirebbe per gli atti posti in essere da tale data. Tale formalizzazione si andrà ad affiancare a quella già posta in essere a suo tempo col solo intento di evidenziare in modo certo che l’atto originario era stato posto in essere precedentemente al 3 novembre p.v..

3.     Beni concessi in uso al personale:

-          bene concesso in uso prettamente aziendale;

-         bene concesso in uso promiscuo;

-         bene concesso in uso personale

Beni concessi in uso ai soci
Da una prima lettura del dettato normativo e della circolare del Ministero sembrerebbe che anche tali casistiche vadano denunciate, al fine di registrare il reale utilizzatore del bene. Infatti l’art.94, comma 4-bis, del Codice della Strada, parla di reale utilizzatore diverso dall’intestatario del bene. Il socio, pur facendo parte della compagine sociale costituente la società, è soggetto terzo rispetto alla stessa.

Per converso, la stessa Circolare, al paragrafo E.1.1, ha evidenziato come tale obbligo nasca per i beni concessi ai propri dipendenti. La dizione utilizzata dall’estensore è molto stringente e, ad ora, non vi sono ulteriori chiarimenti.

La Fondazione, a tale riguardo, ritiene che nella dizione “propri dipendenti” bisognerà ricomprendere tutti quei soggetti per i quali, a diverso titolo, vige l’obbligo di iscrizione sul Libro Unico del Lavoro: collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto o mini co.co.co.) ed associati in partecipazione.

Relativamente ai beni concessi a soci, collaboratori e coadiuvanti familiari, a titolo precauzionale, meriterebbe procedere alla stipula di un comodato con data precedente al 3 novembre 2014 (dando allo stesso data certa) al fine di scongiurare eventuali profili sanzionatori.

Profili sanzionatori
Queste le sanzioni connesse all’inosservanza della norma:

1) Chi non osserva le disposizioni stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526;

2) La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Valerio Pollastrini

1)      - così come introdotto dall’art.12, comma 1, lettera a), della Legge n.120/2010;
2)      - a seguito della pubblicazione della norma sulla G.U. del 22 novembre 2012;