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lunedì 20 luglio 2015

Riscritta la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro dei dirigenti pubblici

Il D.D.L. Delega di Riforma della Pubblica Amministrazione configura, tra l’altro, una nuova disciplina per i rapporti di lavoro dei dirigenti.

In particolare, l’attuale formulazione del provvedimento prevede l’istituzione di un ruolo unico, la fine degli incarichi a vita ed impone un meccanismo di progressione delle carriere basato sul merito. Su quest’ultimo versante, inoltre, l’eventuale valutazione negativa del dirigente potrà comportarne la decadenza dal ruolo.

Approvato, infine, un emendamento proposto dal M5s che prevede la revoca o il divieto dell’incarico  per i dirigenti condannati dalla Corte dei Conti, anche in via non definitiva.

Incassato nei giorni scorso il parere favorevole della Camera, il testo del D.D.L. tornerà ora in Senato per l’approvazione definitiva, prevista entro l’inizio  della pausa estiva.

Valerio Pollastrini

mercoledì 8 luglio 2015

Fasdapi - Contribuzione anno 2015 per il sostegno al reddito dei dirigenti in servizio e involontariamente disoccupati

Fasdapi – Circolare n.60 del 30 giugno 2015

Con riferimento all’oggetto e agli accordi sottoscritti da Confapi e Federmanager in materia di sostegno al reddito in favore dei dirigenti involontariamente disoccupati, si trasmette, in allegato alla presente la modulistica precompilata necessaria per gli adempimenti contributivi dell’anno 2015 (mod. FASDAPI WELFARE 1° e 2° semestre 2015).

L’Azienda avrà cura di riportare, nelle prime righe in bianco dei moduli FASDAPI WELFARE, i nominativi dei dirigenti nuovi assunti o nominati in corso d’anno.

Con il pagamento della contribuzione semestrale, l’Azienda dovrà trasmettere, al Fondo, copia del modulo FASDAPI WELFARE debitamente sottoscritto e completo dei dati contributivi.

Per le nuove iscrizioni alla gestione FSR dei dirigenti assunti o nominati in corso d’anno - l’azienda avrà cura, inoltre, di trasmettere al Fondo, compilato e sottoscritto, il modulo "comunicazione di iscrizione FSR" reperibile sul sito internet www.fasdapi.it.

Si ricorda che la contribuzione dovuta, pari allo 0,25% a carico dell’azienda e 0,25% a carico del dirigente, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del TFR fino ad un massimo di € 80.000,00 (ottantamila/00) annui lordi, dovrà essere versata con cadenza semestrale come segue: entro fine luglio 2015, contribuzione riferita al 1° semestre 2015; entro fine gennaio 2016, contribuzione riferita al 2° semestre 2015.

Il contributo è dovuto per la quota intera mensile indipendentemente dalla data di nomina/assunzione/cessazione; il contributo è inoltre dovuto sull’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

L’azienda si farà carico di ogni conseguenza per il mancato pagamento della contribuzione, compresa la mancata erogazione della eventuale prestazione FSR richiesta dal dirigente.

L’accesso al trattamento economico integrativo dell'indennità di disoccupazione corrisposta dall’INPS, è operativo nei limiti e alle condizioni di accesso indicati nel "Regolamento gestione sostegno del reddito" pubblicate sul predetto sito internet - AREA ISCRITTI - DIRIGENTI - WELFARE GESTIONE FSR.

Le risoluzioni dei rapporti di lavoro devono essere comunicate al Fondo, dalle Aziende, utilizzando il modulo "comunicazione risoluzione rapporto di lavoro gestione FSR", reperibile nella relativa area dedicata del sito.

 

sabato 6 giugno 2015

Pubblico impiego: i dirigenti non hanno diritto all’indennità sostitutiva delle ferie

Nella sentenza n.8791 del 30 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha escluso che, nell’ambito del pubblico impiego, il dirigente possa richiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, in quanto il lavoratore che riveste tale qualifica professionale ha il potere di attribuirsi il periodo feriale senza alcuna ingerenza da parte dell’Amministrazione.

Corte di Cassazione -  Sentenza n.8791 del 30 aprile 2015

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 18/7/08, la Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza 26/9/05 del tribunale di Pistoia, rigettava la domanda volta al pagamento dell'indennita' sostitutiva delle ferie non godute, ritenendo che, in quanto dirigente in posizione apicale, vincolato per contratto solo a non fruire di ferie in agosto settembre ed ottobre, il lavoratore aveva autonomia nella determinazione del periodo feriale.

2. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi, resiste il datore con controricorso, illustrato da memoria.

3. Con il primo motivo di ricorso si deduce (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), violazione dell'articolo 2109 c.c., e articolo 36 Cost., per avere trascurato che l'esclusione ferie in un dato periodo e' ingerenza idonea a far sorgere diritto ad indennita' sostitutiva.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) violazione dell'articolo 2697 c.c. e vizio di motivazione, per non aver considerato il riconoscimento di un numero di ferie residue in busta paga e in documenti dell'azienda.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) vizio di motivazione e violazione degli articoli 2109 cc e 36 Cost., per aver richiesto l'eccezionalita' delle ragioni di esclusione della fruizione delle ferie e per aver escluso che tali eccezionali situazioni possono riguardare anche lo svolgimento quotidiano ordinario della prestazione qualora vi sia un enorme carico di impegni.

Motivi della decisione

4. Il primo motivo di ricorso e' infondato.

La giurisprudenza di legittimita' ha chiarito (Sez. L, Sentenza n. 4855 del 28/02/2014) che, nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non da titolo ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso e' stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore. Con specifico riferimento poi alla posizione del dirigente, si e' affermato (Sez. L, Sentenza n. 13953 del 16/06/2009 e Sez. L, Sentenza n. 11786 del 07/06/2005) che il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all'indennita' sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessita' aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione.

5. La sentenza impugnata ha evidenziato che gli accordi tra le parti, precludendo il godimento di ferie nei soli mesi da agosto ad ottobre, intendevano lasciare la piu' ampia liberta' di scelta al direttore sanitario nell'individuazione del periodo di ferie nei restanti nove mesi dell'anno; per altro verso, la corte ha escluso la ricorrenza di un diniego di ferie in passato da parte del datore o di qualsiasi contrasto per la fruizione di ferie, escludendo anzi che il ricorrente dovesse far domanda scritta.

6. Deve dunque rilevarsi l'autonomia di cui disponeva il ricorrente quale dirigente nell'assegnarsi le ferie. Infatti, con la sola esclusione del periodo estivo, il ricorrente aveva potere di scegliere lui quando godere di ferie, salvo necessita' aziendali eccezionali ostative della fruizione.

Nella specie, il ricorrente che vi era onerato non ha allegato e provato in alcun modo la ricorrenza di circostanze obiettive eccezionali, come tali non programmabili o prevenibili, ostative della fruizione.

7. Il secondo motivo e' infondato. Non e' in questione infatti la maturazione di un dato numero di giorni di ferie o il mancato pagamento della retribuzione per il periodo di ferie (problemi rispetto ai quali l'indicazione delle ferie da fruire in busta paga puo' assumere valenza probatoria), ma le conseguenze della mancata fruizione delle ferie, sicche' si rientra nella problematica di cui al precedente motivo di ricorso.

8. Il terzo motivo e' infondato. La corte ha infatti correttamente valutato che la mancata fruizione delle ferie da parte del ricorrente e' dipesa in larga misura dalla presenza di impegni extralavorativi del ricorrente, che venivano svolti nell'ambito della sua attivita' libero professionale, per quanto talora negli stessi locali aziendali.

9. Le spese seguono la soccombenza.

 P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro tremilacinquecento per compensi, euro 100 per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

giovedì 4 giugno 2015

La soppressione della funzione dirigenziale legittima il licenziamento del lavoratore

Corte di Cassazione – Sentenza n.11204 del 29 maggio 2015

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24/5 -15/9/2011 la Corte d’appello di Milano - sezione lavoro ha respinto l’impugnazione proposta da A.P. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Milano che gli aveva rigettato il ricorso teso all’annullamento del licenziamento intimatogli 111/4/2005 dalla società C. s.r.l. a seguito della soppressione della funzione dirigenziale dal medesimo svolta, quale responsabile dell’area amministrativa, ancor prima che quest’ultima rilevasse il ramo d’azienda dalla società s.p.a D.D.S.

Nel confermare la decisione di primo grado la Corte territoriale ha spiegato che l’appellante non aveva contestato l’esistenza della crisi aziendale del ramo acquisito, crisi dimostrata dalla documentazione in atti, mentre era stato provato il trasferimento della funzione dirigenziale, in precedenza svolta dal P. all’amministratore delegato, la qual cosa equivaleva alla sua soppressione.

La stessa Corte ha rilevato, inoltre, che solo nel giudizio di secondo grado l’appellante aveva prospettato la questione sotto il profilo della violazione del dovere di correttezza e buona fede riconducibile all’adozione del provvedimento risolutorio da parte della datrice di lavoro immediatamente dopo la cessione d’azienda.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso A.P. con sei motivi.

illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso la C s.r.l. in liquidazione.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., il ricorrente contesta la decisione della Corte di merito riguardante la ritenuta novità della questione sollevata con riferimento alla lamentata violazione, da parte della datrice di lavoro, dei doveri di correttezza e buona fede nella sede precontrattuale ed in quella di esecuzione del contratto.

Il P. assume che aveva già formulato il suddetto argomento difensivo in primo grado, richiamando il mancato rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla legge, oltre che il simulato rispetto delle formalità.

Aggiunge il ricorrente che egli aveva anche lamentato la violazione del generale principio del "neminem laedere" in base al quale aveva richiesto il ristoro del danno in misura corrispondente ad un ulteriore corrispettivo del periodo di preavviso, considerato che aveva lavorato per l’azienda ceduta per oltre vent’anni. Precisa il ricorrente che tale argomento era stato proposto ad integrazione del motivo riguardante la violazione della normativa sulla cessione d’azienda, dal momento che il licenziamento impugnato era stato adottato dalla controparte nell’immediatezza della cessione stessa, dopo l’incontro presso il sindacato.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, non può sussistere la lamentata omissione di pronunzia per la semplice ragione che la Corte d’appello si è pronunziata sulla questione sollevata con riferimento alla dedotta violazione del principio del "neminem laedere" per inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede in materia contrattuale ritenendola nuova rispetto alla linea difensiva di prime cure.

D’altra parte, la correttezza del rilievo operato dalla Corte territoriale trova un riscontro nella lettura dei motivi di impugnativa del licenziamento esposti in primo grado e riportati nel presente ricorso ai punti 1, 2 e 3 della pagina n. 2 -Ebbene, nell’elencazione dei predetti motivi non compare quello concernente la violazione del doveri di correttezza e buona fede e del principio del "neminem laedere".

Infatti, il P. spiega a pagina n. 2 del presente ricorso che nell’atto introduttivo del giudizio, risalente al 3 marzo del 2006, il primo motivo di impugnativa del licenziamento era rappresentato dalla dedotta nullità dello stesso per carenza di poteri del presunto amministratore delegato; che il secondo motivo era costituito dalla lamentata mancanza di giustificazione del licenziamento e che il terzo motivo era incentrato sulla violazione della normativa in materia di cessione di azienda (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428).

Pertanto, l’asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede, seppur indicata come argomentazione difensiva, non risulta annoverata in maniera specifica nei tre motivi di impugnativa del licenziamento di cui sopra, così come richiamati dalla difesa del P. nel presente ricorso.

2. Col secondo motivo, dedotto per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente ritiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato gli elementi documentali indicati a sostegno dell’accertata esistenza della crisi aziendale a causa della quale era stata soppressa la funzione dirigenziale da lui ricoperta, vale a dire quelli del ricorso alla procedura ex art. 24 della legge n. 223/1991, della Cassa integrazione guadagni e delle perdite di bilancio.

In ordine alla prova del ricorso alla suddetta procedura di mobilità del personale il ricorrente rileva che la Corte di merito l’avrebbe ricavata dalla delibera del consiglio di amministrazione, ma aggiunge che un tale documento poteva costituire solo la prova dell'intenzione dei rappresentanti dell’azienda di avvalersi della suddetta procedura e non che la stessa era stata effettivamente seguita. L’elemento dell’esistenza della Cassa integrazione guadagni sarebbe stato, invece, ricavato da un articolo di giornale prodotto dalla controparte che non poteva avere valore probatorio, mentre le perdite di bilancio erano state riferite da un teste, ma non erano suffragate da prova documentale.

Il motivo è infondato, atteso che il ricorrente si limita a contrapporre la sua personale valutazione del materiale probatorio indicato a quella eseguita dal collegio giudicante nell’ambito dei suoi poteri di accertamento, svolti in maniera esente da rilievi di carattere logico-giuridico.

Invero, come questa Corte ha avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/2004) "il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (in senso conf. v. anche Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006).

3. Col terzo motivo, formulato per motivazione contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia, il ricorrente censura la parte della decisione in cui, una volta posta in evidenza la mancata contestazione dell’esistenza della crisi aziendale del ramo d’azienda acquisito, si afferma l’irrilevanza di una tale crisi rispetto al diritto insindacabile di organizzazione dell’impresa.

Aggiunge il ricorrente che, in realtà, la soppressione del posto di lavoro non atteneva alla libertà imprenditoriale tutelata dall’art. 41 della Costituzione, bensì ad un motivo di risparmio finanziario indotto dallo stato di crisi aziendale, ragione, quest’ultima, non suscettibile di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.

Il motivo è infondato.

Anzitutto non è ravvisabile la lamentata contraddittorietà della motivazione, dal momento che l’accento posto dalla Corte di merito sul concetto di insindacabilità della scelta di riorganizzazione imprenditoriale non è in contrasto con il rilievo dell’incontestato stato di crisi aziendale, rappresentando, pur sempre, una tale situazione finanziaria una valida ragione d’impresa per la soppressione di un determinato incarico ai fini degli equilibri economici della società.

In ogni caso, la stessa Corte non si è limitata ad affermare, ai fini della ritenuta sussistenza della legittimità del licenziamento, che lo stato di crisi aziendale risultava incontestato, ma ha aggiunto che era stato provato il trasferimento della funzione dirigenziale, in precedenza svolta dal ricorrente, all’amministratore delegato, per cui si era avuta una effettiva soppressione della funzione stessa, rappresentante, a sua volta, la causa giustificatrice ultima del licenziamento.

4. Col quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, il ricorrente sostiene che si era inutilmente doluto del fatto che il primo giudice non aveva valutato le risultanze istruttorie cui si era genericamente riferito, vale a dire la documentazione costituita da articoli di giornale e la deposizione del teste C (asserito amministratore delegato), evidenziando, nel contempo, che la crisi finanziaria posta a base della soppressione della funzione dirigenziale avrebbe dovuto essere provata attraverso i bilanci della società e non attraverso due articoli di giornale successivi all’epoca del licenziamento.

Tuttavia, a suo giudizio, la Corte territoriale aveva completamente ignorato tali censure, essendosi limitata ad affermare che determinate circostanze apparivano provate.

Il motivo è infondato.

Invero, il fatto che la Corte d’appello ha ritenuto provata sia la circostanza dell’esistenza della crisi aziendale del ramo acquisito, ricavandola dai dati documentali del ricorso alla procedura ex art. 24 della legge n. 223/91. della Cassa Integrazione Guadagni e dalle perdite di bilancio, sia quella della soppressione della funzione dirigenziale in precedenza svolta dal p deducendola dal trasferimento della stessa all’amministratore delegato, dimostra che il collegio giudicante ha ritenuto come implicitamente disattese le doglianze dell’appellante incentrate sulla valutazione dei summenzionati articoli di giornale e della deposizione del teste C.

Infatti, nel verificare la legittimità del licenziamento, la Corte d’appello ha dato valenza alle specifiche risultanze documentali sopra menzionate, tra le quali figurano anche quelle tratte dai bilanci richiamati dai ricorrente, per cui le rimostranze manifestate da quest'ultimo in merito all’efficacia probatoria di altri dati istruttori sono da ritenere implicitamente rigettate, con conseguente insussistenza del lamentato vizio di omessa pronunzia che, tra l’altro, è stato erroneamente prospettato come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

5. Col quinto motivo, proposto per motivazione difettosa e contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia, il ricorrente contesta la decisione della Corte d’appello nella parte in cui questa ha ritenuto che il trasferimento della funzione dirigenziale, da lui precedentemente svolta, all’amministratore delegato equivaleva a soppressione della stessa, in quanto assume che nella fattispecie non si era avuta la totale eliminazione della predetta funzione, bensì la sua semplice ripartizione all'interno dell'azienda, anche se eseguita attraverso l’assegnazione degli stessi compiti ad un soggetto che non era lavoratore subordinato.

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte territoriale si è correttamente limitata a verificare l’effettività dell’avvenuta soppressione della funzione dirigenziale in precedenza svolta dal ricorrente dopo aver giustamente premesso che rientrava nelle facoltà insindacabili dell'imprenditore la decisione di effettuare una riorganizzazione consistente nella diversa ripartizione e attribuzione delle mansioni.

Tale giudizio è in linea con l'orientamento di questa Corte che in passato ha avuto occasione di ribadire (Cass. sez. lav. n. 17887 del 22/8/2007) che "il licenziamento per motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità."

Invero, ancor prima si era precisato (Cass. sez. lav. N. 21121 del 4/11/2004) che "il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, ne' essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite."

6. Col sesto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 1398, 1399, 1324, 1321 e 1441 c.p.c., oltre che per motivazione insufficiente e contraddittoria, il ricorrente, dopo aver richiamato la propria eccezione inerente alla mancata trascrizione nel registro delle imprese della delibera che, secondo la controparte, avrebbe conferito all’amministratore delegato il potere di licenziamento, contesta la decisione della Corte di ritenere circoscritto ai soli rapporti esterni l’eventuale difetto di pubblicità della predetta delibera e di considerare il solo datore di lavoro come legittimato alla sua eventuale annullabilità.

Al contrario, il ricorrente deduce che anch’egli aveva interesse alla verifica della validità della delibera, quale soggetto destinatario dell’atto espulsivo emesso in base ai poteri che quella stessa delibera, non munita di data certa e non trascritta, conferiva all’amministratore delegato. Né poteva aver rilievo, secondo tale assunto difensivo, la possibilità di ratifica della suddetta delibera, atteso che alcun atto in tal senso era stato comunicato al lavoratore.

Il motivo è infondato.

In particolare l'infondatezza discende dalla constatazione che la Corte territoriale, nell’affrontare la questione della eccepita carenza di potere dell’amministratore delegato ad adottare il licenziamento, ha spiegato che in realtà un tale potere gli derivava non solo dal fatto che egli aveva la legale rappresentanza della società "ex lege", ai sensi dell’art. 2475 cod. civ., ma anche dallo statuto e dall’espressa delibera di conferimento del potere di definire i rapporti coi dirigenti, per cui alcun rilievo può avere la censura limitata alla questione della validità di quest’ultima. Inoltre, come è stato correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, secondo giurisprudenza di questa Corte (Cass sez. lav. n. 14952/09 e n. 11133/04) nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una persona giuridica, l'emanazione di un provvedimento disciplinare da parte di organo privo al riguardo del potere di rappresentanza non comporta la nullità del provvedimento stesso, bensì la sua annullabilità, che può essere fatta valere solo dallo stesso datore di lavoro, il quale potrebbe anche ratificare l'atto a norma dell’art. 1399 cod. civ.

Aggiungasi che il motivo denota anche evidenti aspetti di improcedibilità ex art. 369, comma 2°, n. 4 c.p.c. per il fatto che il ricorrente non produce la delibera contestata sulla quale fonda le proprie doglianze.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 3000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

domenica 17 maggio 2015

Licenziamento del dirigente a seguito di una riorganizzazione aziendale

Più volte la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l’esigenza di riorganizzazione aziendale rientra tra le causali legittimanti il licenziamento del dirigente.

Tuttavia, nella sentenza n.9796 del 13 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, nella singola fattispecie, il Giudice è chiamato ad accertare se detta esigenza sussista effettivamente e se la stessa abbia realmente coinvolto la posizione del lavoratore estromesso.

Valerio Pollastrini

sabato 2 maggio 2015

Valutazione dei dirigenti: diritto di accesso agli atti

Nella Sentenza n.299 del 16 aprile 2015, il Tar dell’Abruzzo ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale un Ente Pubblico aveva respinto l’istanza presentata da un proprio dipendente per ottenere copia degli atti di valutazione dei dirigenti adottati dall’Organismo indipendente di valutazione (Oiv).

Nel caso di specie, si tratta dei verbali relativi alla valutazione delle performance dirigenziali per alcune annualità, delle schede di valutazione del personale dirigenziale e della indicazione dell’entità del fondo per l’indennità di risultato ed il piano di riparto dello stesso per le diverse annualità.

Nello specifico, l’Amministrazione aveva motivato il diniego sostenendo che si trattasse di documenti che, in quanto contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale, sarebbero sottratti al diritto di accesso.

Il Tar, tuttavia, ha sconfessato la tesi dell’Ente, precisando che i dati relativi all’ammontare delle risorse destinate al pagamento del trattamento accessorio dei dirigenti, nonché i criteri di valutazione utilizzati per il riparto dei fondi destinati alle indennità di risultato degli stessi, sono soggetti ex lege a pubblicazione, in ossequio al principio di trasparenza “intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Valerio Pollastrini

domenica 19 aprile 2015

Pubblico impiego: è nulla la clausola contrattuale che prevede il licenziamento automatico del dirigente che abbia raggiunto l'età pensionabile

Nella sentenza n.7899 del 17 Aprile 2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dirigente irrogato in attuazione di una clausola contrattuale che prevedeva il diritto di recesso dell’azienda al raggiungimento, da parte del lavoratore, dell'età pensionabile.

Quand’anche contemplate nella contrattazione collettiva, nel pubblico impiego la tipicità e la tassatività delle cause di estinzione del rapporto escludono, infatti, risoluzioni automatiche al compimento di determinate età, ovvero con il raggiungimento dei requisiti pensionistici

Conseguentemente, gli ermellini hanno ribadito la nullità della clausola contrattuale che, nel caso di specie, configurava la risoluzione automatica del rapporto.

Valerio Pollastrini

mercoledì 1 aprile 2015

Riforma Pa: dirigenti licenziabili e carriere legate al merito

Nella giornata odierna, il Ddl di riforma della Pubblica Amministrazione ha incassato il primo si da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato.

In serata è prevista la discussione in Aula del provvedimento e, stando alle indiscrezioni, il via libera di Palazzo Madama dovrebbe arrivare per il prossimo 8 aprile.

Le novità relative alla disciplina dei rapporti di lavoro riguardano, essenzialmente, la categoria dei dirigenti. Quelli privi di incarico verranno collocati in disponibilità e, decorso un determinato periodo, decadranno dal ruolo unico. La dirigenza, inoltre, sarà articolata in ruoli unificati, con piena mobilità.

La riforma prevede, altresì, l'eliminazione dell’attuale distinzione in due fasce e stabilisce che gli incarichi dei dirigenti avranno una durata di triennale, rinnovabili una sola volta al di fuori di  bando e  selezione.

Per accedere alla carica di dirigente a tempo indeterminato, gli interessati, oltre al concorso, dovranno superare anche un ulteriore esame  dopo i primi anni di servizio.

Un emendamento approvato nell’ultima ora  sancisce il definitivo superamento degli automatismi nella progressione della carriera, che, d’ora in avanti, sarà subordinata ad una specifica valutazione e, dunque, dipenderà dal merito.

Infine, nel Ddl è stata ribadita la definizione di limiti assoluti per il trattamento economico complessivo.

Valerio Pollastrini

lunedì 30 marzo 2015

Licenziamento del dirigente prossimo alla pensione

Nella sentenza n.3045 del 16 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della legittimità del licenziamento, il criterio della prossimità alla pensione è applicabile anche ai dirigenti.

A fronte dell’esigenza aziendale di ridurre il personale, l’individuazione dei dipendenti in esubero attraverso la valutazione della loro maturazione dei requisiti per il collocamento in pensione di anzianità costituisce, infatti, un criterio di scelta oggettivo, atteso che, a parità di condizioni, detto criterio consente di individuare i lavoratori che subirebbero un danno minore dal recesso, potendo essi beneficiare della prestazione previdenziale.

Tuttavia, nella pronuncia in commento gli ermellini hanno sottolineato come, nel contesto specifico, sia necessario che l'applicazione del suddetto criterio  presenti il requisito della esaustività, risultando, di per sé,  idoneo ad individuare un numero di lavoratori pari od inferiore rispetto a quelli in esubero. Diversamente, detto criterio deve essere valutato unitamente ad ulteriori elementi di natura oggettiva.

Valerio Pollastrini

domenica 15 marzo 2015

Pubblico impiego: la revoca del dirigente è illegittima se disposta per fini “politici”

Nella sentenza n.56/2015, la Corte di Cassazione, confermando quanto disposto al termine dei primi due gradi di giudizio, ha ribadito la condanna di un Comune alla corresponsione del risarcimento del danno in favore di un suo dirigente al quale era stato revocato l’incarico.
Nella pronuncia in commento, infatti, gli ermellini hanno sottolineato come, nella specie, non sussistessero i presupposti per adottare legittimamente la revoca, atteso che detto provvedimento, mascherato come una rotazione preposta al trasferimento del dirigente  dai servizi finanziari a quelli demografici, in realtà, era stato disposto per fini meramente “politici”,  quale atto di ritorsione nei confronti del lavoratore  che aveva avuto dei contrasti  con la Giunta comunale.

Valerio Pollastrini

giovedì 5 marzo 2015

Licenziamento del dirigente per ragioni immotivate o pretestuose

Nella sentenza n.3121 del 17 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad un dirigente per la celata intenzione di sostituirlo con altro lavoratore di maggiore fiducia.
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Salerno, confermando sul punto la sentenza del Tribunale della stessa città, aveva dichiarato illegittimo, per difetto di giustificatezza, il licenziamento intimato ad un dirigente e, conseguentemente, aveva condannato  il datore di lavoro al pagamento dell’indennità supplementare di cui all’art.19 del C.C.N.L in favore del dipendente, in misura superiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado.
In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato che il recesso datoriale – pacificamente non originato da addebiti nei confronti del dirigente, né da ragioni inerenti alla sua inidoneità alle funzioni o al raggiungimento degli obiettivi assegnati – era stato motivato sulla base di un’esigenza di riorganizzazione aziendale e di riduzione dei costi del personale.
Tuttavia, nel corso dell’istruttoria era stato accertato  che, in realtà, il recesso non era l’ineludibile epilogo di una riorganizzazione e riduzione dei costi del personale (tanto che al lavoratore non era mai stata neppure proposta una decurtazione del compenso per il futuro), bensì il solo  coronamento di un progetto ideato dal presidente dell’Associazione di estromettere il dipendente dal vertice della struttura e di sostituirlo con un uomo di sua fiducia.
Avverso tale sentenza, il datore di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione, censurando il Giudice dell’appello per la prevalenza attribuita, quale causa del recesso, alla mancanza di sintonia con il lavoratore, rispetto all’esigenza, pur riscontrata, del contenimento dei costi.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza predetta.
Sul punto, gli ermellini hanno rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, per la configurazione di questo particolare  rapporto di lavoro, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo di cui all’art.1 della Legge n.604/1966,  potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore di lavoro (1).
In sostanza, il licenziamento del dirigente può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art.41 della Costituzione (2). Ciò, tuttavia, presuppone pur sempre che il licenziamento rechi motivazione coerente e sia fondato su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, che escludano l’arbitrarietà del recesso.
In altri termini, il recesso deve pur sempre ricollegarsi ad interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento e dunque a ragioni obiettive ed effettive, operando sempre il principio di buona fede e correttezza (3)  quale limite al potere datoriale di recesso; per altro verso, la libertà di iniziativa economica non e’ in grado ex se di offrire copertura a licenziamenti immotivati o pretestuosi.
Nella specie, la corte territoriale aveva accertato che le reali ragioni del licenziamento non erano in alcun modo  riconducibili ad una riorganizzazione, ne’ ad una riduzione dei costi del personale.
Queste, in sostanza, le considerazioni in base alle quali la Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

1)      – Cass., Sentenza n.6110 del 17 marzo 2014; Cass., Sentenza n.15496 dell’ 11 giugno 2008;
2)      – Cass., Sentenza n.3628 dell’08 marzo 2012; Cass., Sentenza n.21748 del 22 ottobre 2010;
3)      – di cui agli artt.1175 e 1375 c.c.;

domenica 11 gennaio 2015

Va risarcito il dirigente pubblico demansionato per ritorsione

Nella sentenza n.56 dell’8 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento del danno in favore di un dirigente alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, adibito, per motivi ritorsivi, ad altra mansione di minor rilievo.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Caltanissetta aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale del primo grado che aveva condannato il Comune di San Cataldo a corrispondere un risarcimento di  100.000,00 € al dipendente  a cui aveva revocato l'incarico di dirigente dei servizi finanziari.

In particolare, la Corte territoriale aveva esposto che:

-          con delibera del 28 marzo 2000, il Comune aveva dichiarato l’uomo vincitore del concorso e gli aveva assegnato la qualifica dirigenziale come capo ripartizione dei servizi finanziari;

-         che, con successiva disposizione del 20 luglio 2001, lo aveva assegnato ai servizi demografici come dirigente, per affermata "rotazione degli incarichi";

-         che il lavoratore aveva impugnato tale trasferimento, sostenendo che l'assegnazione ad altro incarico trovava il suo reale fondamento nei contrasti insorti con la giunta municipale, a seguito di una serie di pareri contabili negativi da egli espressi.

Ciò premesso, la Corte del merito aveva confermato l'illegittimità dell'assegnazione ad un ufficio di minore rilevanza, in quanto palesemente, ricordando come la stampa locale avesse dato ampio risalto alla notizia dell'avvenuta e ripetuta imposizione di pareri negativi su delibere di spesa della giunta comunale da parte del lavoratore, a proposito del quale, il sindaco,  in una nota specifica, aveva espressamente affermato che avesse esorbitato dai suoi poteri di ragioniere capo esercitando un vero e proprio veto di carattere politico.

La Corte, inoltre, aveva preso atto  di come il Tribunale avesse valutato anche il pervicace rifiuto opposto dal Comune all'esecuzione degli ordini giudiziali di reintegra emessi nella fase cautelare, ulteriore segnale delle finalità effettivamente perseguite con il trasferimento del lavoratore, e , pertanto, tale provvedimento, emesso sotto le apparenti esigenze organizzative, celava, in realtà, l'interno di rimuovere da un incarico nevralgico un dirigente scomodo, considerato anche il carattere oscuro della disposizione di servizio circa le esigenze che avrebbero giustificato la rotazione degli incarichi dirigenziali, non ulteriormente specificata neppure nel corso del giudizio.

Il giudice dell’appello aveva affermato, altresì,  che, a seguito della procedura concorsuale, tra le parti  era stato raggiunto un valido accordo, con il quale era stato conferito l'incarico dirigenziale senza previsione di un termine di durata e che, dunque, tale termine non poteva essere inferiore ai due anni, come previsto dalla normativa di riferimento. Di conseguenza, il contratto intercorso tra le parti doveva sottostare alle regole generali del codice civile e, dunque,  non poteva essere sciolto che per mutuo consenso, non sussistendo neppure i presupposti per la revoca anticipata prevista dal comma 1 dell’articolo 109 del D.Lgs. n.267/2000 (1).

Quanto al risarcimento, la Corte territoriale aveva rilevato:

-          che l’illegittima negazione o impedimento allo svolgimento delle mansioni costituiva illecito contrattuale che obbligava al ristoro del danno subito;

-         che con il ricorso il lavoratore aveva chiesto il risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, compresi sia i danni patrimoniali, sia quelli non patrimoniali;

-         che con riferimento al danno patrimoniale era emersa la prova della diminuzione del reddito a seguito del mutamento dell'incarico;

-         che, con riferimento al danno non patrimoniale,  la lesione doveva essere individuata nelle finalità perseguite dalla revoca del l'incarico, nel clamore suscitato dalle critiche rivolte dal sindaco al dirigente, nell’ampia diffusione data a livello locale al provvedimento di assegnazione ad altro incarico con conseguente forte discredito professionale, tanto che il dirigente si era posto in pensione fuggendo da una condizione lavorativa e personale avvilente;

-         che tali circostanze evidenziavano una lesione massima dell’immagine professionale.

Avverso questa sentenza, l’Amministrazione comunale aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando che non sarebbe stato affatto provato che il reparto servizi demografici, delegazioni regionali ed economato, cui era stato adibito il lavoratore, fosse di minore rilevanza rispetto ai servizi finanziari e sostenendo, dunque,  che non sarebbe stato configurato un demansionamento.

Secondo il ricorrente, inoltre,  l'articolo 2103 c.c. non sarebbe applicabile al caso di specie, non sussistendo alcun diritto al mantenimento dell'incarico specifico ricoperto, ma unicamente il diritto al mantenimento delle funzioni dirigenziali.

A ciò il Comune aveva aggiunto che, anche a voler ritenere sussistente  un demansionamento, il lavoratore avrebbe dovuto provare il pregiudizio ed il nesso di causalità con l’inadempimento e che, nella specie, il dipendente nessun allegazione avrebbe riferito circa le conseguenze negative.

Parimenti, nessuna prova sarebbe stata fornita in merito al carattere punitivo del trasferimento ad altro ufficio, ritenuto accertato in base al discutibile valore giuridico degli articoli di stampa o dell’interrogatorio del ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente aveva censurato la sentenza nella parte in cui avrebbe fornito una motivazione del tutto insufficiente circa l’affermata insussistenza delle esigenze organizzative di rotazione degli incarichi dirigenziali, osservando che la relativa disposizione di servizio riguardava la totalità dei dirigenti in una logica di complessiva ristrutturazione degli uffici e dei servizi.

In sostanza, secondo l’Amministrazione, le delibere adottate dal Comune sarebbero del tutto legittime, restando i pareri negativi del lavoratore del tutto ingiustificati.

Con il terzo motivo, il ricorrente aveva negato che, nella specie, vi fosse stata una   revoca dell'incarico, bensì una semplice rotazione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, frutto dei poteri organizzativi attribuiti al sindaco dalla norma di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge n.127/1997, che disciplina gli incarichi dirigenziali.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto infondate le suddette censure.

In premessa, gli ermellini hanno rilevato che, quanto all'assegnazione del lavoratore ad ufficio di minor rilievo, riconosciuta sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello, nonché al carattere ritorsivo di detta assegnazione,  trattasi di un accertamento in fatto svolto dai giudici di merito e, dunque, non censurabile in Cassazione, risultando la motivazione della sentenza impugnata   congrua e priva di contraddizioni.

La Corte di Appello, infatti, aveva correttamente valutato  il comportamento delle parti e gli elementi probatori acquisisti, con giudizio immune da vizi che, investendo una questione di merito, sfuggono al sindacato della Cassazione.

I giudici di merito, dopo aver ricordato che, con determinazione dirigenziale del 2001, all’esito di una procedura concorsuale di cui il lavoratore era rimasto vincitore era stata assegnata  la qualifica dirigenziale e posto a capo della ripartizione dei servizi finanziari, e che, con successiva disposizione, il Comune aveva assegnato lo stesso alla ripartizione dei servizi demografici, ufficio di minore rilevanza, come confermato dalla stessa previsione del Comune di un compenso inferiore, avevano affermato, in primo luogo, che il Comune non aveva provato le ragioni organizzative o eventuali manchevolezze del dirigente che ne avevano impedito la permanenza, dopo appena un anno, presso l’ufficio al quale era stato inizialmente assegnato.

Al riguardo, la Corte ha rilevato, oltre al carattere "criptico" delle richiamate disposizioni, che il Comune non aveva specificato quale fosse stato "l’ambito di ristrutturazione degli uffici e dei servizi" in cui era stato inserito il provvedimento, le "mutate ed accresciute esigenze" per far fronte alle quali era stato necessario spostare il dipendente dall’incarico dirigenziale e che avevano imposto di "intervenire sollecitamente".

Come, invece, evidenziato dalla Corte di Appello, l'assegnazione al nuovo incarico di minor rilievo aveva assunto il chiaro carattere ritorsivo, attesi la vasta eco di stampa verificatasi in occasione del trasferimento, l’ampio risalto  della notizia dell’avvenuta e ripetuta apposizione da parte del dirigente di pareri negativi sulle delibere di spesa della giunta comunale, la nota del sindaco con cui si accusava il lavoratore di aver esorbitato dai suoi poteri di ragioniere capo, il pervicace rifiuto opposto dal Comune ad eseguire gli ordini giudiziali di reintegra, anch’esso valutabile quale segnale dell’intento di rimuovere da un incarico nevralgico un dirigente scomodo, tanto da indurlo ad un anticipato pensionamento.

La Corte territoriale aveva quindi sottolineato che la unilaterale modifica delle funzioni, in assenza dei presupposti della revoca anticipata degli incarichi dirigenziali di cui all’art109, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, comunque in assenza di prova di ragioni organizzative comportanti l’assegnazione ad ufficio di minor rilievo e avente un evidente carattere ritorsivo, doveva considerarsi illecita.

Nel riepilogare la questione, gli ermellini hanno osservato come il caso  verta nella  nella diversa ipotesi di un’assegnazione di lavoratore ad officio diverso "per ritorsione", vietata anche nell’ambito del pubblico impiego. Ipotesi   ritenuta sussistente  dalla Corte di Appello, la quale aveva ritenuto che il lavoratone avesse subito, nel periodo relativo alla sua adibizione all'ufficio demografico, un inammissibile atto punitivo.

La diversa rilevanza dei due uffici trova conferma dalla previsione contenuta nel regolamento comunale di "una scala di valutazione delle  posizioni dirigenziali", con relativa attribuzione a ciascuna di esse di un punteggio, e, nell’ambito di tale valutazione, una diversa modulazione dei compensi, con la previsione di un minor compenso per il dirigente dei servizi demografici.

Se ne desume che, pur nel contesto di un’unica qualifica dirigenziale, la regolamentazione amministrativa conserva un’articolazione gerarchica dei compiti e delle responsabilità, cui corrisponde una graduazione dei compensi.

Ne consegue che il provvedimento di assegnazione del lavoratore ad una diversa posizione dirigenziale, con corrispondente diminuzione della retribuzione, integra una lesione della posizione acquisita, la cui ridefinizione è ammissibile solo in ragione di una motivata diversa attribuzione dell’Ente nei confronti del suo dipendente.

Negando il demansionamento, il Comune si era limitato a riprodurre le delibere emesse, sostenendo di aver predisposto una mera rotazione di incarichi, senza, tuttavia, provvedere a contestare i passaggi motivazionali della sentenza.

Quanto poi alla liquidazione del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la Corte ha rilevato, con riferimento al primo, la minore entità dell’indennità di posizione percepita e, al riguardo, ha sottolineato che lo stesso Comune, riconoscendo una minore indennità di posizione ai servizi demografici, aveva attribuito una minore "caratura ad un servizio meno importante risolvendosi ciò in un trattamento deteriore".

A proposito del secondo, invece, ha sottolineato l’aspetto fondamentale della lesione della sfera non patrimoniale nelle fuorvianti finalità perseguite dal provvedimento di revoca dell'incarico presso i servizi finanziari, concretatosi in un demansionamento del lavoratore, nel clamore suscitato dalle critiche rivoltegli dal sindaco, nell’ampia diffusione data, a livello locale, al provvedimento di assegnazione ad altro incarico e nel conseguente forte discredito professionale.

Sulla base di tali elementi, la Suprema Corte ha ribadito la lesione massima dell’immagine professionale del dirigente, dal momento che  era stato ingiustamente rimosso dalla funzione apicale rispondente alla sua qualifica di ragioniere capo, per essere assegnato a settore di minor rilievo.

In conclusione, la Cassazione ha confermato la validità delle motivazioni rese dal giudice dell’appello, allorché aveva affermato che "in caso di revoca illegittima di un incarico dirigenziale da parte del datore di lavoro pubblico, costituiscono profili rilevanti, ai fini del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale, le ragioni dell'illegittimità del provvedimento di revoca, le caratteristiche, la durata e la gravità dell'attuato demansionamento, la frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione e le eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro e comprovanti l'avvenuta lesione dell’interesse relazionale" (2).

Per le considerazioni che precedono, il ricorso è stato dunque rigettato.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Testo Unico degli Enti Locali;
2)      .- cfr Cass., Sentenza n.687/2014 e n.28274/2008;

sabato 3 gennaio 2015

E’ discriminatorio il licenziamento intimato in ragione del raggiungimento di una determinata età

Nella sentenza n.13161 del 14 ottobre 2014, il Tribunale di Roma ha ritenuto nullo il recesso intimato ad un dirigente in seguito al raggiungimento dei 65 anni di età, in quanto espressione di un peggiore trattamento rispetto a quello ricevuto dai lavoratori più giovani presenti in azienda.

Nella pronuncia in commento, il giudice del lavoro ha accolto il ricorso proposto da un dirigente avverso l’Ordinanza con la quale lo stesso Tribunale capitolino ne aveva rigettato l’impugnativa del recesso intimatogli in ragione del raggiungimento del 65° anno di età.

Nel dichiarare la nullità del licenziamento, il giudicante ha ordinato la reintegrazione in servizio del lavoratore, con conseguente condanna della società resistente al pagamento  di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dalla data del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegra.

Il Tribunale ha così deciso in quanto la ragione addotta per il licenziamento consisteva esclusivamente nel raggiungimento  di una determinata età anagrafica.

Nella lettera con cui era stato intimato il recesso, infatti, il datore di lavoro aveva richiamato soltanto la clausola del contratto collettivo che lo autorizzava  a rescindere il rapporto per ragioni legate all’età.

Secondo il giudice, tuttavia,  un simile recesso costituirebbe un atto di discriminazione diretta ai danni del dirigente,  rispetto ad un altro dipendente più giovane  inquadrato nella stessa posizione.

Si tratta di un’interpretazione resa in virtù del combinato disposto di più norme,  in primis, l’articolo 15 dello Statuto del Lavoratori, ai sensi del quale deve considerarsi nullo qualunque patto o atto diretto a licenziare un lavoratore per ragioni anagrafiche.

L’articolo 3 della Legge n.108/1990, invece, dispone la nullità del licenziamento discriminatorio indipendentemente dalla motivazione addotta, mentre l’articolo 2 del D.Lgs. n.216/2003 ritiene sussistente una discriminazione diretta ogniqualvolta “per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale”, una persona venga trattata meno favorevolmente di un’altra in situazione analoga.

In base al quadro normativo appena riepilogato, il Tribunale ha quindi osservato che la disposizione di cui all’art.22 del CCNL dei Dirigenti industriali, la quale consente la risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente qualora questi sia in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia oppure abbia superato i 65 anni di età, non sarebbe idonea a derogare il divieto di discriminazione per età e a consentire trattamenti differenziati, attesa la natura “indisponibile” dei diritti del lavoratore tutelati dal legislatore.

Sul punto, il Tribunale ha precisato, inoltre, che la citata disposizione contrattuale sarebbe legittima solamente nel caso in cui richiedesse che,  al momento del licenziamento,  il dirigente abbia conseguito  i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Tale clausola, invece, autorizzando trattamenti differenziati in ragione dell’età senza alcuna garanzia ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia, deve ritenersi  nulla.

Valerio Pollastrini

domenica 16 novembre 2014

Legge Europea 2013-bis - Quali novità sul lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale n.261 del 10 novembre 2014 è stata pubblicata la Legge n.161 del 30 ottobre 2014, contenente “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea n.2013-bis”.

Nella disposizione in commento, tra l’altro, il legislatore italiano ha recepito alcune indicazioni provenienti dalla UE in materia di lavoro e politiche sociali.

Questi, in sostanza, gli interventi sul fronte lavoro:

1)    – Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori  (1);

2)    - Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (2);

3)    – Modifiche in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca (3);

4)    – Modifiche in materia di licenziamenti collettivi (4);

Per un’analisi più esaustiva, riportiamo il testo integrale delle disposizioni attinenti al lavoro contenute nella Legge n.161 del 30 ottobre 2014.

Articolo 13

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;

b) all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

Articolo 14

Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185.
1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari e l’ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell’articolo 41, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.

Articolo 15

Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098.
1. All’allegato II al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nell’osservazione preliminare, le parole da: «Gli obblighi previsti dal presente allegato» fino a: «nave da pesca esistente» sono sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell’attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente».

Articolo 16

Modifiche all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione n. 2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12.
1. All’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «più di quindici dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»;

b) dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Nel caso in cui l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All’esame di cui all’articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore e’ tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro»;

c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies».

Valerio Pollastrini

 
1)      – D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008;  Procedura di infrazione n.2010/4227;
2)      - Procedura di infrazione n.2011/4185;
3)      – D.Lgs. n.298 del 17 agosto 1999; Procedura di infrazione n. 2011/2098;
4)      - Articolo 24 della Legge n.223 del 23 luglio 1991;  Procedura di infrazione n.2007/4652. Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12;