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lunedì 13 luglio 2015

Cassazione – Va esclusa l’acquiescenza del lavoratore al demansionamento

Nella sentenza n.14432 del 10 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale deve escludersi che il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, quale il demansionamento del lavoratore, possa essere inteso come acquiescenza del dipendente alla situazione imposta dal datore di lavoro.

Corte di Cassazione – Sentenza n.14432 del 10 luglio 2015

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le domande propose da C.S., responsabile del settore acquisti e magazzino della A. s.p.a. con qualifica di quadro cat. A2, intese a conseguire il riconoscimento della qualifica superiore di quadro, posizione organizzativa cat-A1 per il periodo marzo 1994-giugno 2005, e delle conseguenti differenze retributive. Reputava altresì fondata la domanda di accertamento della intervenuta destinazione allo svolgimento di mansioni non corrispondenti né alla formale qualifica rivestita, né a quella effettivamente spettante, nel periodo marzo 1999-luglio 2004, e di condanna della società al risarcimento del danno per effetto della dequalificazione professionale patita.

Respingeva, invece, le censure formulate dal C. con riferimento alla reiezione della domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento irrogatogli 27/6/05 all'esito di procedimento di riduzione del personale, e di reintegra nel posto di lavoro con ogni conseguenza risarcitoria, sul rilievo che con l'accordo stipulato fra le parti sociali il 16/7/04, la società non aveva assunto alcun impegno di astenersi dal. recedere dai singoli rapporti di lavoro dei prestatori in esubero, prima che fosse determinato il periodo di CIGS. Escludeva poi, la fondatezza delle pretese azionate in relazione al premio di incentivazione ed all'incentivo all'esodo, per la carenza dei presupposti previsti dal citato accordo, in ordine all'erogazione degli stessi.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre con tre motivi la società.

Resiste con controricorso il C. il quale propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio sollevata dal C. con riferimento alla omessa indicazione da parte del procuratore domiciliatario notificante, del numero di registro cronologico nonché del numero di raccomandata A.R. spedita al destinatario.

1.1 Al di là di ogni considerazione in ordine alla fondatezza delle ragioni sottese alla critica, che riposano sulla violazione delle prescrizioni sancite dall'art.3 l.53/94, è d'uopo il richiamo ai principi elaborati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, secondo i quali, nel caso in cui il destinatario di una notifica affetta da vizi di nullità si costituisca in giudizio, si verifica un'ipotesi di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art.156, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando la costituzione                avvengaal solo scopo di far valere tale vizio (vedi in tali sensi, di recente, Cass. 29 gennaio 2015 n.1676) .

2. Con il primo motivo di censura, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2943, 2946 e 2948 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si stigmatizza l’impugnata sentenza per aver recepito pedissequamente le conclusioni rassegnate dal nominato ausiliare in tema di quantificazione del risarcimento del danno conseguente all'erroneo inquadramento, e si addebita alla Corte territoriale di non aver tenuto conto della eccezione di prescrizione sollevata in relazione ai.crediti a tale titolo azionati.

2.1. La doglianza è inammissibile.

Si impone innanzitutto l'evidenza del difetto di autosufficienza del motivo di censura afferente agli accertamenti peritali espletati nel corso del giudizio di merito.

Va infatti richiamato il principio più volte affermato da questa Corte, e che va qui ribadito, secondo cui in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (vedi, ex plurimis, Cass. 17 luglio 2014 n. 16368).

2.2 II motivo si presenta, sotto altro versante, ugualmente carente, ove si consideri che la ricorrente non solo ha omesso di riportare il tenore della consulenza tecnica neanche nei suoi passaggi maggiormente significativi, ma anche di indicarne la sua collocazione in atti, in violazione del principio espresso in questa sede di legittimità, alla cui stregua la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza tecnica è tenuta - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - anche ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un'attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (vedi Cass. 22 febbraio 2010 n. 4201).

2.3 La critica formulata con detto primo motivo, laddove si lamenta l'erroneità dell'iter logico-giuridico seguito dalla Corte distrettuale, tralasciando di considerare l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati, si espone inoltre, ad una censura di inammissibilità per novità della censura.

2.4 Invero, "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (vedi in tali sensi, Cass.21 febbraio 2012 n.4787, Cass. 28 luglio 2008 n.20518).

2.5 L'omessa trattazione della questione giuridica considerata nel contesto motivazionale della sentenza impugnata, palesa, dunque, l'evidenza dell'ulteriore profilo di inammissibilità che connota detta censura, non avendo la ricorrente allegato l’avvenuta tempestiva deduzione della questione dinanzi al giudice di merito né indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la effettività e tempestività di tale asserzione.

3. Con il secondo mezzo di impugnazione, sì deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2103 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si lamenta che la Corte distrettuale abbia trascurato di conferire valenza significativa alla intervenuta accettazione da parte del lavoratore delle mansioni lui ascritte, sul rilievo che la acquiescenza manifestata dal predetto alle condizioni di lavoro successivamente denunciate come dequalificanti, integrasse una condizione di effettiva accettazione negoziale delle stesse.

3.1 II motivo è privo di fondamento.

Va infatti ribadito il principio affermato in questa sede di legittimità, secondo cui deve escludersi che il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, quale il demansionamento del lavoratore accertato dal giudice di merito, possa essere inteso come acquiescenza del lavoratore alla situazione imposta dal datore (cui compete il potere organizzativo del lavoro), essendo indisponibili gli interessi sottesi ai limiti allo jus variandi datoriale (cfr. art. 2103 c.c., u.c.), ovvero come prova della sua tollerabilità, potendo essere anzi proprio la protrazione della situazione di illegittimità rilevante per fondare le ragioni che giustificano le dimissioni del lavoratore, come desumibile dalla sentenza di merito che ha attribuito rilevanza alla durata ed all'intensità del demansionamento del lavoratore (cfr. Cass. 13 giugno 2014 n.5454).

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1119 - 1175 - 1219 - 1227 - 2103 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si argomenta, in sintesi, che l’obbligazione scaturente dall'esercizio dello jus variandi, non genera responsabilità risarcitoria se non dal momento della costituzione in mora, da perfezionarsi secondo i dettami sanciti dall'art.1219 c.c. ed in coerenza con il principio sancito dall'art.1227 c.c. secondo cui il creditore è tenuto ad attivarsi per limitare l'entità dei danni conseguenti al preteso inadempimento del debitore, e si lamenta che di detti principi, non abbia tenuto conto la Corte territoriale.

Anche siffatta censura è priva di pregio.

4.1 Valgono, al riguardo, le medesime considerazioni espresse in relazione al primo mezzo di impugnazione, vertendosi in tema di questioni che, non emerse alla luce dell'iter motivazionale percorso dai giudici del gravame, ridondano in termini di inammissibilità, per novità, del motivo.

Non si discute, invero, di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti, bensì di questioni implicanti un accertamento di fatto, che non risultano trattate in alcun modo nella sentenza gravata, e che non possono essere per la prima volta sottoposte a scrutinio in sede di legittimità (vedi Cass. cit. n.4787 del 2012, Cass. n.20518 del 2008), anche tenendo conto del fatto che l’ipotesi disciplinata dal secondo comma dell’art. 1227 cod. civ, ed invocata a sostegno di detto terzo motivo, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione (vedi Cass. 29/07/2003 n. 11672).

Sotto tutti i profili delineati, il ricorso principale, in quanto privo di fondamento, deve essere respinto.

5. Dal canto suo, il C. con unico motivo, sotto il profilo di violazione e falsa applicazione degli artt.4 e 24 l. 223/91 e degli accordi sindacali del 16/7/04 e del 21/9/04 nonché di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la pronuncia della Corte distrettuale per aver travisato il tenore degli accordi sindacali, laddove aveva accertato che la società non avesse assunto alcun impegno di recedere dai singoli rapporti dei prestatori in esubero, prima che fosse terminato il periodo di cigs.

5.1 II ricorso incidentale è improcedibile.

Non può prescindersi, sul punto, dal richiamo al fermo orientamento espresso da questa Corte, e che va qui ribadito, in base al quale, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dalla disposizione di cui all'art. 366 bis c.p.c., è necessario indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (vedi Cass. 6 marzo 2012 n. 4220, Cass. 9 aprile 2013 n. 8569, cui "adde" Cass . 24 ottobre 2014 n. 22607).

5.2 Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, un contratto o un accordo collettivo prodotto in giudizio, postula quindi, che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi, come nella specie, della erronea valutazione di un accordo sindacale da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi l'accordo in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto dello stesso.

Nello specifico, l'accordo sindacale del 16/7/04 (neanche trascritto nel suo contenuto), non risulta in quale parte del fascicolo sia rinvenibile, non sottraendosi pertanto, ad un giudizio di improcedibilità alla stregua dei dettami sanciti dall'art.369 c.p.c., comma 2.

6. Infine, l'esito complessivo della lite, in cui si ravvisa una prevalente soccombenza della ricorrente in via principale, induce a compensare per metà le spese del presente giudizio di cassazione, che per il residuo si pongono a carico della società e si liquidano per l'intero come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Compensa per metà, fra le parti, le spese del giudizio di cassazione e condanna la società ricorrente al pagamento della residua metà, spese che si liquidano per .l'intero, in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

domenica 18 gennaio 2015

Illegittimità della dequalificazione professionale - Accertamento

Nella sentenza n.17 del 7 gennaio 2015, la Corte di Cassazione è stata chiamata, per l’ennesima volta, ad accertare l’eventuale sussistenza dell’illegittima dequalificazione professionale supposta da un lavoratore.

Con ricorso al Tribunale di Pisa, un dipendente delle Poste Italiane Spa aveva esposto:

-          che dal marzo del 1999, in seguito ad una riorganizzazione aziendale, l'Area Patrimonio, Approvvigionamento e Logistica da lui diretta era stata accorpata ad altra Area, alla quale era stato preposto altro dipendente, trovandosi così in posizione di esubero presso la filiale di Pisa;

-         che nel mese di settembre era stato assegnato all'ufficio di Santa Croce per un training formativo, presso il quale era rimasto sino al pensionamento;

-          che tali modifiche organizzative avevano comportato il suo demansionamento, oltre a determinare una riduzione della retribuzione per la perdita di talune indennità.

Per quanto appena esposto, il lavoratore aveva chiesto, pertanto, di accertare l'illegittimità della dequalificazione professionale subita, con conseguente condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, qualificati ed individuati in relazione alle lesioni, rispettivamente, alla professionalità, alla carriera, all’immagine, nonché, in relazione al danno alla salute, al danno morale e al danno esistenziale.

Il giudice monocratico, in parziale accoglimento del ricorso, aveva quindi condannato Poste Italiane Spa al risarcimento del danno biologico e morale, nonché al rimborso di spese mediche, respingendo ogni altro capo di domanda.

Successivamente, però, la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del gravame principale proposto della società e rigettando quello incidentale del lavoratore, aveva respinto integralmente la domanda da questi proposta in primo grado.

In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto in fatto che, "dopo la riorganizzazione delle Aree dell'aprile del 1999", "compiute le operazioni di passaggio delle consegne ed esaurito il periodo di ferie estive", le Poste si erano attivate "subito sia per la formazione/riconversione professionale del dipendente”, attraverso il training formativo presso l'ufficio di Santa Croce, "sia per il reperimento di un incarico direttivo, che gli fu offerto addirittura il 30 settembre 1999".

Ciò premesso, il giudice dell’appello aveva  considerato che tale incarico di direzione dell'Ufficio Postale di Ponsacco, confacente alla posizione del lavoratore, non venne accettato dal medesimo, perché sede lontana da casa e perché aspirava ad altra sede.

Dallo svolgersi della vicenda, dunque, il Collegio aveva  tratto il convincimento che dovesse escludersi non solo un intento vessatorio o discriminatorio da parte di Poste Italiane, "ma, altresì, una condotta illegittima di parte datoriale, essendo dimostrato che l'azienda ha sempre messo in condizione il lavoratore di espletare mansioni adeguate al suo livello di inquadramento nel rispetto dell’art. 2103 c.c.".

Per tali ragioni, la Corte territoriale aveva ritenuto infondate tutte le pretese risarcitone del dipendente.

Avverso questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando che Poste Italiane non avrebbe in alcun modo tenuto conto del suo bagaglio professionale acquisito in tanti anni di servizio  ed avrebbe cercato di imporgli un completo cambiamento del ruolo, cercando di attribuirglene uno che, seppur astrattamente e formalmente equivalente a quello ricoperto sino a quel momento, non gli avrebbe consentito in alcun modo di utilizzare l'esperienza e le capacità professionali sino a quel momento maturate ed utilizzate.

Investita della questione, la Cassazione non ha ritenuto il ricorso passibile di accoglimento.

Gli ermellini hanno chiarito, infatti che, con la doglianza predetta, il ricorrente aveva richiesto una ricostruzione della vicenda storica che, in fatto,  costituisce un’indagine riservata al giudice di merito e, dunque, preclusa al vaglio di legittimità.

La Corte di Cassazione, infatti, non ha il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (1).

Valerio Pollastrini

 
1)      -  Cass. SS.UU., Sentenza n.5802/1998; Cass., Sentenza n.1892/2002; Cass., Sentenza n.15355/2004; Cass., Sentenza n.1014/2006; Cass., Sentenza n.18119/2008;

giovedì 1 gennaio 2015

Non vi è mobbing nell’adibizione del lavoratore a mansioni diverse

Nella sentenza n.27239 del 22 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha escluso che l’adibizione del dipendente a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto possa integrare una condotta mobbizzante, a patto che le stesse non siano dequalificanti.

Il caso di specie è quello che ha riguardato  la dipendente di un’impresa alberghiera che, assunta per occuparsi dell’amministrazione di un nuovo hotel, era stata inizialmente adibita a mansioni diverse, visto lo slittamento dell’apertura della struttura.

La donna era stata licenziata perché, dopo essere stata riassegnata alle originali mansioni, si  era rifiutata  di sottostare gerarchicamente al direttore amministrativo, nel frattempo assunto dalla società.

Impugnato il recesso, la donna aveva  convenuto in giudizio la datrice di lavoro per ottenere la reintegrazione in servizio ed il risarcimento del danno da mobbing.

Nel rigettarne la domanda, la Corte di Appello di Roma aveva osservato che il  rifiuto della lavoratrice di sottostare al neoassunto direttore  fosse ingiustificato e, dunque, sufficiente a legittimarne  il licenziamento per giusta causa, atteso che le diverse mansioni rientravano, in ogni caso, tra quelle di carattere amministrativo.

In particolare, il giudice dell’appello aveva motivato la propria decisione affermando che  il potere del datore di lavoro di organizzare l’attività produttiva determina, inevitabilmente, l’illegittimità del rifiuto del singolo dipendente di attenersi alla struttura gerarchica configurata dal primo.

Detta pronuncia è stata confermata in pieno dalla Cassazione, che, investita della questione, ha ribadito la sussistenza, in capo al  datore di lavoro, del diritto di organizzare la propria attività e,  conseguentemente, di mutare le mansioni dei dipendenti.

Riguardo alla supposta condotta mobbizzante, gli ermellini hanno precisato, infine, che, nella vicenda in commento, l’assegnazione delle diverse mansioni risultava giustificata  dalla mancata apertura dell’hotel, circostanza utile ad escludere il carattere dequalificante della nuova assegnazione.

Valerio Pollastrini

mercoledì 2 luglio 2014

Pubblico Impiego – Conferimento di mansioni aggiuntive compatibili con la qualifica di inquadramento

Nella  sentenza n.12358 del 3 giugno 2014, la Cassazione ha chiarito che, nell’ambito del pubblico impiego, le mansioni aggiuntive affidate al lavoratore, se compatibili con la sua qualifica contrattuale, non comportano il diritto ad un ulteriore compenso.

Nel caso di specie, una dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inquadrata come “capotecnico”, aveva chiamato in giudizio l’Amministrazione affinché le venisse riconosciuto il diritto al maggiore compenso per lo svolgimento delle mansioni di coordinatore per la sicurezza e l'esecuzione dei lavori (1), quantificato secondo quanto previsto dalle tariffe professionali, ovvero secondo altro criterio di giustizia in applicazione del principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, sancito dall'art.36 della Costituzione.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello avevano però rigettato la domanda della lavoratrice.

In particolare, la Corte del merito aveva rilevato l’inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui all’art.52 del D.Lgs n.165/2001, in quanto la pretesa  non configurava lo svolgimento di mansioni superiori.

Parimenti, il giudice dell’appello aveva sottolineato l’inapplicabilità dell’art.36 della Costituzione, in quanto il ricorso della dipendente era risultato privo di qualsiasi allegazione nel merito.

Avverso questa sentenza la dipendente aveva adito la  Cassazione, chiedendo alla Suprema Corte se l’articolo 52 del  D.Lgs. n.165/2001 risultasse applicabile anche all'ipotesi di svolgimento di mansioni aggiuntive.

Nel rilevare l’infondatezza di tale censura, gli ermellini hanno ricordato che la norma richiamata dal ricorrente risponde all'esigenza di assicurare, in caso di svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione (2).

Riferendosi esclusivamente alla ipotesi di esercizio di mansioni superiori, la disposizione in esame presuppone che il trattamento economico corrisposto al lavoratore  sia inadeguato, in quanto parametrato all'attività  corrispondente alla minore qualifica.

Di conseguenza, è palese l'inapplicabilità della norma  alla diversa ipotesi, quale quella di specie, in cui l'attività svolta sia corrispondente alla qualifica contrattuale e le eventuali mansioni aggiuntive siano compatibili con le funzioni proprie del profilo professionale rivestito dal dipendente.

Confermando quanto disposto nella pronuncia del merito, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - previste dall''art.127, comma 2, del  D.P.R.  n.554/1999 e dal D.Lgs n.494/1996;
(2)   - Cass. S.U., Sentenza n.25837 dell’11 dicembre 2007; Cass., Sentenza n.14775 del 18 giugno 2010; Cass., Sentenza n.18808 del 7 agosto 2013;

giovedì 26 giugno 2014

Utilità del periodo di maternità per la progressione di carriera

Nella sentenza n.14110/2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che, salvo una diversa previsione del Contratto Collettivo, il periodo di assenza per maternità deve essere considerato utile ai fini della progressione di carriera della lavoratrice.

Nel caso in commento, sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano rigettato
la domanda di una dipendente della Camera di Commercio, finalizzata al riconoscimento della qualifica superiore per la supposta illegittima esclusione dal sistema di valutazione per la progressione in carriera, dovuta ai suoi periodi di assenza dal servizio per maternità.

In particolare, il giudice dell’appello aveva rigettato il ricorso dopo aver accertato che il Contratto Collettivo Decentrato subordinasse la progressione in carriera relativa all'inquadramento rivendicato  non  solo alla mera presenza in servizio, ma anche ad un’articolata valutazione sulla quantità e qualità della prestazione lavorativa.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ricordato come, ai fini della progressione in carriera, la perfetta equivalenza fra i periodi di effettivo servizio e quelli di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità non può determinare la promozione della dipendente ove la contrattazione collettiva ricolleghi la stessa a requisiti ulteriori rispetto  all'anzianità.

Richiamando il suddetto principio, la Corte del merito aveva accertato che, per il diritto all’avanzamento della posizione lavorativa, la contrattazione collettiva decentrata prevedesse  un’articolata valutazione circa la quantità e qualità del servizio prestato.

Di conseguenza, nessun fondamento poteva essere attribuito alla doglianza della lavoratrice, in quanto, in base alla citata norma collettiva, la sussistenza del diritto alla promozione  doveva essere valutata tenendo conto, oltre all’anzianità di servizio, anche della qualità e quantità delle prestazioni svolte in azienda.

Per le richiamate considerazioni, la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

martedì 24 giugno 2014

Pubblico Impiego – Conferimento dell’incarico ad un soggetto meno qualificato

Nella sentenza n.7107/2014 la Corte di Cassazione ha ribadito che, nell’ambito del pubblico impiego, il conferimento dell’incarico ad un soggetto diverso dal candidato risultato più idoneo al termine delle procedure di selezione, consente al danneggiato la richiesta del risarcimento del danno, ma non quella relativa all’annullamento dell’atto.

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte è quella del  dirigente medico di secondo livello, impiegato presso una struttura ospedaliera con funzioni dirigenziali anche del Pronto Soccorso,  che aveva partecipato alla procedura selettiva indetta dalla ASL per il conferimento dell'incarico quinquennale relativo al medesimo posto già ricoperto.

Dalla valutazione dei curricula e  dei colloqui ai quali erano stati sottoposti gli interessati, erano stati individuati tre candidati idonei all’incarico, tra i quali il ricorrente.

Al termine della procedura di selezione, nonostante il medico avesse riportato la valutazione denominata “buono”, l’incarico era stato però conferito al candidato al quale era stata attribuita la minore valutazione di “discreto”.

Investita della questione, la Cassazione ha ricordato come,  nella procedura di selezione del dirigente preposto al  vertice della struttura complessa, non vi sia alcun dovere di motivazione comparativa tra i vari candidati.

Nel caso in cui, attraverso la predetta valutazione, siano stati violati i doveri di correttezza e buona fede, il soggetto danneggiato può agire per il risarcimento del danno subito, anche per la perdita di chances, ma non può ottenere l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico, in quanto non esiste un principio generale comportante la nullità o l'annullabilità dell'atto per la violazione dei suddetti principi.

Valerio Pollastrini

domenica 18 maggio 2014

Danno da perdita di chance – Ripartizione dell’onere della prova

Nella sentenza n.10429 del 14 maggio 2014 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito al risarcimento del danno da perdita di chance, richiesto dal dipendente di una banca, in seguito alla sua esclusione dalla selezione interna svolta per l’assegnazione dell'incarico di funzionario.

In particolare, il lavoratore si era rivolto al giudice del lavoro, lamentando di aver subito, attraverso la suddetta esclusione, un arresto nella progressione della   carriera del tutto illegittimo, in quanto in possesso delle caratteristiche richieste per l’avanzamento, tra le quali, un’adeguata esperienza.

Riformando la sentenza con la quale, al termine del  primo grado di giudizio, il Tribunale  aveva respinto la domanda del lavoratore, la Corte di Appello ne aveva successivamente accolto le richieste, condannando l’azienda a corrispondere in favore del ricorrente, nel frattempo collocato in pensione, un'indennità  corrispondente all'importo che lo stesso avrebbe percepito  se  avesse ricoperto la posizione superiore, nonché una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

Investita della questione, la Cassazione ha disconosciuto la pretesa del lavoratore e, in accoglimento del ricorso presentato dall’istituto bancario, ha sottolineato  come, dall’esame degli atti,  non fossero emersi  elementi univoci che potessero indurre a ritenere provata  la sussistenza del diritto del dipendente alla pretesa promozione.

L’impugnata sentenza, inoltre, risultava viziata dall’assenza di  motivazione in merito all'obbligo della società di procedere alla rinnovazione della selezione in commento, per violazione dei principi di correttezza e buona fede.

La Suprema Corte ha ricordato come, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'impedimento datoriale e il danno derivato dal mancato conseguimento della qualifica superiore, incombe sul singolo dipendente.

Non avendo la pronuncia del merito rilevato nulla  al riguardo, la Cassazione ha concluso negando al lavoratore il risarcimento del danno da perdita di chance.

Valerio Pollastrini