Il potere disciplinare spetta in via esclusiva al datore di
lavoro ed è considerato un’espressione di una discrezionalità che rientra nel
più ampio potere organizzativo quale aspetto del diritto d’iniziativa economica
privata a lui riconosciuta. Quindi, è al datore che spetta determinare la
graduazione della sanzione, in proporzione alla gravità dei fatti commessi, nel
rispetto dello Statuto dei lavoratori e delle regole stabilite dai contratti collettivi.
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
Visualizzazione post con etichetta Processo del lavoro. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Processo del lavoro. Mostra tutti i post
mercoledì 11 novembre 2015
Cdl - Provvedimento disciplinare non modificabile dal giudice
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 10 Novembre 2015
martedì 13 ottobre 2015
Ove abbia rinunciato all’eredità il nipote nulla deve alla badante della zia defunta
Nella sentenza n.20190 dell’8 ottobre 2015, la Corte di
Cassazione ha confermato la decisione con la quale la Corte di Appello di Roma
aveva rigettato la domanda della badante di una signora defunta nei confronti
del nipote, avente ad oggetto alcune differenze retributive.
La Corte del merito, infatti, aveva ravvisato il difetto di legittimazione passiva del
convenuto, in quanto lo stesso aveva rinunciato all’eredità della zia.
Corte di
Cassazione, Sentenza n.20190 dell’8
ottobre 2015
La Corte di Appello di
Roma, in riforma della decisione di parziale accoglimento resa dal Tribunale
capitolino, aveva rigettato la domanda dalla badante di un’anziana donna
defunta nei confronti del nipote, in qualità di erede.
La Corte territoriale
aveva motivato la propria decisione precisando
Il primo motivo, con
cui la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata declaratoria di
improcedibilità del gravame proposto dalla controparte, per non aver questa
dato corso alla notifica del ricorso, tempestivamente depositato, e del decreto
di fissazione dell'udienza nel termine di giorni dieci dalla comunicazione
dell’emanazione del decreto medesimo, secondo quanto sancito da questa Corte
con la decisione resa a sezioni unite n. 20604 del 30.7.2008, deve ritenersi
infondato, tenuto conto che al suddetto arresto interpretativo questa Corte è
pervenuta per effetto del radicale mutamento del proprio precedente
orientamento (c.d."overruIing"), intervenuto, tuttavia, in epoca
ampiamente successiva alla proposizione del gravame in questione e con
carattere di imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul
consolidato orientamento pregresso), giustificandosi, cosi, una scissione tra
il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post"
non conforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di preclusione o
decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione
del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del
giusto processo (art. 111 Cost), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di
azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda,
essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l’operatività della
preclusione o della decadenza derivante, dall’overruling nei confronti della
parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di
oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi
in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa,
la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato
l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (cfr, ex pluirimis,
Cass. 11.7.2011, n. 15144 e, da ultimo, in termini, Cass. 4.6.2014, n. 12521).
Parimenti infondati
devono ritenersi il secondo ed il terzo motivo, che si appalesano connessi,
essendo con essi imputato alla Corte territoriale la non conformità a diritto e
l’incongruità logica dello statuito difetto di legittimazione passiva del D.,
pronunzia inficiata, a detta della ricorrente, dall’omessa considerazione degli
elementi di fatto, che la stessa assume non contestati e, comunque, erroneamente
non fatti oggetto di accertamento istruttorio, anche valendosi del ricorso ai
propri poteri d’ufficio, da parte della Corte territoriale, attestanti la
titolarità, anche diretta, del dedotto rapporto di lavoro in capo al D.
Ed invero, la censurata
statuizione circa il difetto di legittimazione passiva del D. risulta
verificata, non solo in relazione alla documentata rinuncia da parte del
medesimo all’eredità della Sig.ra R., ma, altresì, in relazione a quegli
elementi di fatto, dedotti con il ricorso introduttivo, che avrebbero dovuto,
nelle intenzioni della ricorrente, comprovare la titolarità diretta del
rapporto in capo al D. e che, di contro, la Corte territoriale ha rilevato
essere privi di supporto probatorio, escludendo che questo, come preteso dalla
ricorrente stessa, potesse derivare dalla mancata contestazione degli stessi in
prime cure da parte del D., non potendosi far discendere una simile conseguenza
dal suo essere rimasto contumace in quella fase del giudizio o potesse essere
rinvenuto valendosi dei propri poteri d’ufficio in difetto di specifica
devoluzione al giudice del gravame, da parte dell’appellata vittoriosa in primo
grado, anche del riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il
primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di
primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto
l’istanza di ammissione della prova (cfr. Cass. 27.10.2009, n. 22687 e Cass.
11.2.2011, n. 3376).
Il ricorso va, dunque
rigettato.
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3,000.00 per compensi,
oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
venerdì 10 luglio 2015
Cassazione - L'illecito disciplinare addebitato ad un lavoratore subordinato può essere pregiudicato dalla sentenza penale concernente lo stesso fatto
Nella sentenza n.14321 del 9 luglio 2015, la Corte di
Cassazione ha precisato che il giudizio civile avente ad oggetto l'illecito
disciplinare addebitato ad un lavoratore subordinato può essere pregiudicato
dalla sentenza penale concernente lo stesso fatto, quanto all'accertamento
dell'esistenza del fatto stesso, ma non quanto alla valutazione della sua
giuridica rilevanza, che è necessariamente diversa nei due ambiti, civile e
penale.
Corte di Cassazione – Sentenza n.14321 del 9 luglio 2015
Svolgimento del processo
Con sentenza 24 gennaio 2014 la Corte d'appello di Brescia
confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Bergamo, di rigetto del
ricorso proposto da A.M. contro la datrice di lavoro s.r.l. A.A. esercente
trasporto pubblico di persone in regime di concessione, ed inteso alla dichiarazione
di illegittimità di un licenziamento intimato per giusta causa ossia per avere
il 25 maggio 2012 fermato l'autobus in divieto di sosta, benché vi fossero
posteggi riservati ai mezzi di linea, e per essersi allontanato lasciando
incustodito il veicolo; per avere aggredito verbalmente l'agente di polizia
municipale che redigeva il processo verbale per sosta vietata, per averlo
ingiuriato alla richiesta della patente di guida, per aver messo in moto
l'autobus onde non rispondere alle domande dello stesso pubblico ufficiale e
per averlo urtato con il mezzo, e infine per avere ingiuriato e minacciato
altri agenti di una pattuglia di polizia, così causando un ritardo di oltre
venti minuti nel servizio.
La Corte d'appello riteneva la verità dell'accusa in base
alle deposizioni testimoniali di alcuni viaggiatori e del comandante della
polizia del Comune di Treviglio nonché sulle sommarie informazioni rese da
persone presenti ai fatti e raccolte nel verbale-denuncia della stessa polizia.
La gravità dei fatti veniva ravvisata dalla Corte anche
sulla base di numerosi precedenti disciplinari e della sussistenza di un altro
illecito, richiamato nella lettera di licenziamento , consistito in una
irregolare vendita di biglietti ai viaggiatori e comprovato dalla precisa e
circostanziata deposizione di una dipendente della datrice di lavoro.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il M. mentre
la s.r.l. A.A. resiste con controricorso.
Il ricorrente ha presentato una memoria fuori termine.
Motivi della decisione
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli
artt.2119 cod. civ., 8 1. n. 604 del 1966, 18 1. n.300 del 1970, notando come
il giudice penale abbia escluso l'imputazione, formulata contro il medesimo
ricorrente, di lesioni personali in danno dell'agente di polizia locale, ed
abbia degradato quella di resistenza a pubblico ufficiale a quelle di oltraggio
e mancata ottemperanza ad un ordine dell'autorità amministrativa.
Col secondo motivo, prospettando la violazione dell'art.295
cod. proc. civ., egli si duole della mancata sospensione del processo civile in
attesa di definizione del processo penale iniziato per le suddette imputazioni.
Col terzo motivo, invocando gli artt.2119 e 2106 cod. civ.,
7 1. n.300 del 1970, 650 cod. pen., 4 d.lgs. n.288 del 1944, il ricorrente
lamenta il difetto di proporzione della sanzione disciplinare espulsiva
rispetto alla gravità dei comportamenti accertati.
Col quarto motivo egli deduce violazione dell'art.2697 cod.
civ., per non avere i giudici di merito considerato un documento prodotto
nell'udienza del 6 novembre 2012, comprovante la sua assenza dal servizio
nell'ora in cui si sarebbe verificata l'irregolare vendita dei biglietti di
viaggio.
Col quinto motivo il medesimo denuncia violazione degli
artt.2106 e 7 citt., per avere la datrice di lavoro contestato l'illecito senza
indicare gli elementi di prova a carico.
I cinque motivi, da esaminare insieme perché connessi, non
sono fondati.
Il giudizio civile avente ad oggetto l'illecito disciplinare
addebitato ad un lavoratore subordinato può essere pregiudicato dalla sentenza
penale concernente lo stesso fatto, quanto all'accertamento dell'esistenza del
fatto stesso, ma non quanto alla valutazione della sua giuridica rilevanza, che
è necessariamente diversa nei due ambiti, civile e penale.
Non è perciò infirmata dal denunciato errore di diritto la
sentenza civile che ha ritenuto un comportamento disubbidiente ed ingiurioso
degno di licenziamento, mentre la sentenza penale ha derubricato l'imputazione
basata sul medesimo comportamento da resistenza a pubblico ufficiale ad
oltraggio e inosservanza di provvedimento di autorità.
Non è vero poi che nel procedimento disciplinare l'odierno
ricorrente sia stato incolpato per lesioni personali, onde nessuna rilevanza
assume in questa sede il proscioglimento in sede penale dalla relativa accusa.
Tanto basta a rigettare anche il secondo motivo, considerato
che l'art.295 cod. proc. civ. prevede la sospensione al fine di evitare il
contrasto fra giudicati, civile e penale, contrasto di cui s'è qui rilevata
l'insussistenza (Cass. Sez. un. 17 aprile 2012 n.5995).
Quanto al terzo motivo, esattamente la Corte d'appello ha
ravvisato la giusta causa di licenziamento, considerato il comportamento del
lavoratore, gravemente noncurante delle regole della civile convivenza e del
rispetto dovuto alle pubbliche istituzioni, nonché dannoso per la regolarità
del servizio svolto dall'impresa di trasporti. Questo comportamento era da solo
sufficiente all'inflizione del licenziamento ma fu per giunta aggravato
dall’irregolare vendita dei biglietti di viaggio.
Non sussiste l'errore, denunciato nel quarto motivo, di
omessa considerazione, da parte della Corte d'appello, di un documento prodotto
dall'attuale ricorrente nell'udienza del 6 novembre 2012, visto che in quel
giorno il processo pendeva ancora in primo grado (la sentenza del Tribunale è
del 19 novembre 2013). Né il ricorrente parla ora di omessa pronuncia su un
motivo d’appello.
Inammissibile per genericità, ossia per inosservanza dell'art.366
n.3 cod. proc. civ., e per introdurre nuove questioni di fatto in cassazione, è
il quinto motivo. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali in euro cento/00, oltre ad euro tremila per compensi
professionali, più accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
lunedì 29 giugno 2015
Cassazione - Licenziamento per giusta causa: accertamento della gravità della condotta del lavoratore
Nella
sentenza n.13162 del 25 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che,
nell’ambito di un licenziamento disciplinare, ove la condotta oggetto di
contestazione risulti qualificata dalla contrattazione collettiva come
configurante giusta causa o giustificato
motivo soggettivo di recesso, il giudice
deve, tuttavia, accertarne l’effettiva gravità in relazione al caso concreto.
Corte di
Cassazione, Sentenza n.13162 del 25 giugno 2015
Svolgimento del
processo
La Corte
d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti
di Poste Italiane S.p.A. dalla dipendente G.M., volta alla declaratoria di
illegittimità del licenziamento per giusta causa disposto nei suoi conti dal
datore di lavoro.
Alla predetta
dipendente era stato contestato di essersi impossessata di una assicurata
contenente sei blocchetti di buoni mensa dell’importo complessivo di E 393,00,
da destinare ai dipendenti dell’ufficio.
La Corte di
merito, nel respingere il gravame della lavoratrice, ha osservato che la
contestazione era specifica; che la dipendente aveva ammesso di essersi
appropriata dei blocchetti; che la sanzione espulsiva era proporzionata
all’entità del fatto, trattandosi di un illecito penale collegato con
l’ambiente di lavoro, ed essendo previsto dal contratto collettivo il
licenziamento nell’ipotesi, come nella specie, di sottrazione di beni di
pertinenza della società o comunque ad essa affidati; che la confessione della
G. e l’assenza di precedenti sanzioni disciplinari non potevano costituire
attenuanti idonee ad escludere la legittimità del recesso, avendo la condotta
della lavoratrice leso il vincolo di fiducia che sta alla base del rapporto di
lavoro.
Contro questa sentenza propone ricorso per
cassazione la lavoratrice sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex
art. 378 cod. proc. civ. Resiste con controricorso Poste.
Motivi della
decisione
1. Con il primo
motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2104, 2105 cod. civ.,
degli artt. 54 e seguenti del contratto collettivo dei dipendenti delle Poste
nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,
deduce che nella lettera di contestazione disciplinare non è precisata la norma
contrattuale violata né è indicato chiaramente l’addebito contestatole. E’
stato infatti richiamato l’art. 54 di detto contratto, che contiene una serie di
ipotesi disciplinari, ciò che non ha consentito ad essa ricorrente di
difendersi adeguatamente. La sentenza è peraltro contraddittoria per avere
affermato, per un verso, che la condotta sanzionata con il licenziamento era
quella prevista dal contratto collettivo e, per altro verso, che il recesso
trovava titolo nell’illecito penale, in ordine al quale peraltro non risultava
promosso alcun procedimento penale.
2. Con il secondo motivo, denunciando
violazione di legge e di contratto collettivo nonché vizio di motivazione, la
ricorrente sostiene che nella specie era applicabile il sesto comma dell’art.
56 del predetto contratto – che prevede la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni
– e non già il quarto comma dello stesso articolo, che sanziona le condotte ivi
indicate con il licenziamento.
3. Con il terzo
motivo la ricorrente, denunciando le stesse violazioni di cui al precedente
motivo, rileva che la Corte territoriale non ha applicato correttamente il
principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla gravità
del fatto, quale previsto dall’art. 55 del contratto collettivo.
In particolare
non ha tenuto conto della lieve entità del fatto, dell’elemento soggettivo, del
comportamento complessivo di essa ricorrente e dell’assenza di precedenti
disciplinari.
4. Il primo motivo
non è fondato.
La lettera di
contestazione disciplinare, riportata in ricorso, indica chiaramente l’addebito
mosso alla ricorrente, e cioè di essersi impossessata di una assicurata
contenente sei blocchetti di buoni mensa per un valore complessivo di E 33,00,
pervenuti all’ufficio postale dove la medesima svolgeva attività lavorativa –
una matrice dei quali venne poi rinvenuta nella sua abitazione – e di avere, in
un primo momento, affermato di essere stata costretta a sottrarre i predetti
buoni mensa dietro minaccia di alcuni cittadini rumeni, per poi ammettere
presso la caserma dei Carabinieri dove si era recata per sporgere denuncia la
sua esclusiva responsabilità.
A nulla rileva
che nella lettera di contestazione sia stato richiamato l’art. 54 del contratto
collettivo, che prevede diverse ipotesi di illeciti disciplinari, risultando
ben individuato il fatto addebitato alla lavoratrice, che peraltro la medesima
aveva ammesso di aver commesso.
5. Anche il
secondo motivo è infondato.
Correttamente infatti
la Corte di merito ha ritenuto sussistente nella specie l’ipotesi di cui
all’ari. 56, sesto comma, del contratto collettivo, che prevede la sanzione del
licenziamento nel caso di «sottrazione» di beni o di somme di spettanza o di
pertinenza della società o “ad essa affidati”, e non già quella, meno grave,
prevista dal quarto comma dello stesso articolo, costituita dal mero
“compimento di atti” dai quali sia derivato un vantaggio per il dipendente e/o
un danno per la società.
3. Infondato è
infine il terzo motivo.
In materia di
licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva
prevede un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo
soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa della legittimità
del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta
addebitata al lavoratore (cfr. Cass. n. 1095/07; Cass. n. 5280/13; Cass.
16095/13).
La giusta causa
di licenziamento è infatti nozione legale, onde il giudice non può essere vincolato
dalle previsioni del contratto collettivo, anche quando si riscontri la
astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie
tipizzata contrattualmente (cfr. Cass. n. 4060/11; Cass. n. 5280/13 cit.).
In altri
termini, la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento
disciplinare di un lavoratore deve essere in ogni caso effettuata attraverso un
accertamento in concreto della reale entità e gravità del comportamento
addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e
infrazione, tenendo anche conto del profilo soggettivo e della regola generale
della non scarsa importanza dettata dall’art. 1455 cod. civ.
Nella specie, la
Corte di merito, pur dando atto che la condotta della dipendente, dopo
l’avvenuta appropriazione dei blocchetti in questione, era stata leale e
collaborativa, ha ritenuto che essa, nonostante l’assenza di precedenti
disciplinari, fosse stata tale da far venire meno irrimediabilmente il rapporto
di fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, trattandosi di una
condotta grave, commessa nell’esercizio delle funzioni, costituente illecito
penale e contemplata peraltro dal contratto collettivo fra le ipotesi di
licenziamento per giusta causa.
Tali
affermazioni vanno condivise.
Ciò che
maggiormente rileva nella fattispecie in esame, ai fini della proporzionalità
fra fatto addebitato e recesso, non è tanto il valore dei beni oggetto della
appropriazione, quanto la circostanza che la condotta posta in essere dalla
dipendente è suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza
dell’adempimento dei propri obblighi, in quanto sintomatica di un certo
atteggiarsi del prestatore nello svolgimento dell’attività lavorativa, nonchè
di far venir meno il grado di affidamento richiesto dalle mansioni esercitate
dal prestatore medesimo.
Correttamente
quindi la sentenza impugnata ha ritenuto che la sanzione espulsiva fosse
proporzionata alla entità del fatto commesso, dovendo il datore di lavoro poter
contare su dipendenti onesti e corretti.
Il ricorso deve
pertanto essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta
il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, che liquida in e 100,00 per esborsi ed e 3.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge.
sabato 6 giugno 2015
Licenziamento disciplinare: il giudice non può sindacare la qualificazione della condotta operata dalla contrattazione collettiva
Nella
sentenza n.1481 del 3 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che il
giudice, nel dirimere la questione attinente alla legittimità di un licenziamento
disciplinare, ove la condotta contestata al lavoratore risulti contemplata dal
contratto collettivo come passibile di una sanzione meno grave del recesso, non
può attribuire alla stessa un valore più grave.
Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.1481 del 3 giugno 2015
Svolgimento
del processo
Con
sentenza depositata il 28.3.12 la Corte d’appello di Genova, in totale riforma
della pronuncia n. 1777/10 del Tribunale della stessa sede, dichiarava
illegittimo perché sproporzionato il licenziamento disciplinare intimato il
14.5.10 a P.G. da Poste Italiane S.p.A., condannando la società a reintegrarlo
nel posto di lavoro e a pagargli il risarcimento ex art. 18 Stat.
Per
la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a
quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.
P.G. resiste con controricorso.
Motivi
della decisione
1-
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli
artt. 54 lett. d) e 56, punto VI, lett. c) del CCNL poste del 2007, anche in
relazione agli arti. 1175, 1375, 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., per avere la
gravata pronuncia ritenuto sproporzionato il licenziamento disciplinare
intimato al controricorrente per aver svolto attività lavorativa presso il bar
della figlia nel pomeriggio dei giorni 19 e 26.2.10 e 4.3.10, nonostante che in
tali giornate fosse assente dal lavoro prima per infortunio e poi per malattia:
lamenta la società ricorrente che la Corte territoriale ha trascurato la
giurisprudenza di questa S.C. secondo cui condotte analoghe a quella di cui
sopra possono integrare giusta causa perché violano i doveri di correttezza e
buona fede da parte del lavoratore e ne dimostrano la scarsa attenzione al
proprio stato di salute e l’inidoneità della malattia ad impedire
l’espletamento dell’attività di lavoro; nel caso di specie – prosegue il
ricorso – risulta altresì violato il combinato disposto dei summenzionati artt.
54 e 56 cit. CCNL, alla stregua dei quali lo svolgere per conto di terzi
attività lavorativa, ancorché non remunerata, durante i giorni di assenza per
malattia od infortunio costituisce violazione dolosa di leggi o regolamenti o
doveri d’ufficio tale da arrecare o da poter arrecare forte pregiudizio alla
società o a terzi e, quindi, tale da essere passibile di licenziamento, anche
ai sensi del nunto art.-56- che ammette il licenziamento ner fatti o atti
dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto
di lavoro e di gravità tale da non consentirne la prosecuzione.
Con
il secondo motivo il ricorso si duole di vizio di motivazione, anche in
relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., là dove la gravata pronuncia ha
ritenuto non provato che l’attività lavorativa svolta dal G. presso il bar
della figlia nei giorni di cui alla contestazione disciplinare potesse
risultare (all’esito d’un giudizio ex ante) pregiudizievole per il suo recupero
psicofisico: obietta a riguardo la società ricorrente che, come correttamente
ricostruito dalla pronuncia di prime cure in base a massime di esperienza poi
illegittimamente trascurate dalla Corte territoriale, tale lavoro (servire i
clienti, preparare caffè e bevande varie e provvedere a tutte le attività
connesse, il che la società aveva invano chiesto di poter provare per testi)
comportava una prolungata stazione eretta e continui movimenti di torsione
tutt’altro che insignificanti per il recupero funzionale del trauma contusivo
generalizzato sofferto dal controricorrente.
Con
il terzo motivo il ricorso prospetta violazione o falsa applicazione dell’art.
56 punto V lett. c) del cit. CCNL poste del 2007, anche in relazione all’art. 3
legge n. 604/66 per aver la gravata pronuncia erroneamente disatteso la domanda
subordinata di conversione del licenziamento per giusta causa in uno per
giustificato motivo soggettivo previsto dalla suddetta clausola contrattuale
per “irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi
o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato
pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla
Società o a terzi”.
Con
il quarto motivo il ricorso lamenta omessa motivazione, anche in relazione
all’art. 112 c.p.c., perché l’impugnata sentenza ha condannato Poste Italiane
al risarcimento del danno senza detrarre l’aliunde perceptum e la compensatio
lucri cum damno che pur la società aveva eccepito, chiedendo di accertare se il
controricorrente avesse svolto altra attività lavorativa dopo il licenziamento.
2-
Come eccepito dalla difesa del controricorrente, riguardo al primo e al terzo
motivo – da esaminarsi congiuntamente perché connessi – il ricorso si rivela
improcedibile perché basato sull’interpretazione di un CCNL – quelle di Poste
Italiane del 2007 – che non è stato allegato al ricorso secondo quanto previsto
dall’art. 369 co. 2° n. 4 c.p.c., risultando allegato, invece, il precedente
CCNL del 2003.
È
appena il caso di ricordare che il mancato deposito, unitamente al ricorso,
della contrattazione collettiva su cui l’impugnazione si basa non consente a
questa Suprema Corte la verifica della fondatezza della censura e l’erroneità
dell’esegesi effettuata dalla sentenza impugnata e della relativa motivazione.
Invero,
per soddisfare l’onere, imposto a pena di improcedibilità del ricorso per
cassazione dall’art. 369 co. 2° n. 4 c.p.c., come novellato dal d.lgs. 2.2.06
n. 40, di depositare i contratti e gli accordi collettivi non basta la mera
allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tali
atti siano stati depositati o siano state allegate per estratto le clausole dei
contratti collettivi (a meno che in ricorso non se ne indichi la precisa
collocazione in atti), ma è necessaria l’allegazione del testo integrale del
contratto (cfr., ex alüs, Cass. n. 2143/2011; Cass. 15.10.10 n. 21358; Cass.
S.U. 23.9. 10 n. 20075; Cass. 13.5. 10 n. 11614).
Nel
caso in esame – giova rimarcare – è stato sì allegato per intero il CCNL, ma si
tratta d’un CCNL diverso da quello del 2007, invocato nel ricorso medesimo e
richiamato anche dalle lettere di contestazione disciplinare e di licenziamento
per cui è causa.
Né
giovi affermare la sostanziale identità – in tema di clausole disciplinari –
dei due CCNL (quello del 2003 e quello del 2007), trattandosi di asserzione che
questa S.C. non può verificare.
Quanto
alle dedotte violazioni di norme di diritto, la questione non risiede
nell’affermare o negare l’astratta configurabilità di giusta causa o
giustificato motivo nella condotta del lavoratore che, nei giorni di assenza
dal lavoro per malattia od infortunio, svolga per conto terzi o proprio una
diversa attività lavorativa, anche non remunerata (questione su cui questa S.C.
si è spesso pronunciata), ma nel rilievo che mentre l’autonomia dei privati (a
livello individuale o collettivo) non può ampliare il novero delle condotte
passibili di licenziamento oltre i concetti di giusta causa e giustificato
motivo (pena la violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e 1 e 3 legge n.
604/66), può fare il contrario, ossia restringerne l’area punendo con sanzioni
conservative mancanze che, altrimenti, potrebbero essere passibili di sanzioni
espulsive.
Ciò
si riflette anche su natura ed estensione del controllo giurisdizionale.
Infatti,
per costante insegnamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema (cui va
data continuità), mentre il giudice può e deve controllare la rispondenza delle
norme disciplinari al disposto dell’art. 2106 c.c. e rilevare la nullità di
quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento
condotte per loro natura assoggettabili, ex art. 2106 c.c., solo ad eventuali
sanzioni conservative, non può fare l’inverso, cioè estendere il catalogo delle
giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento disciplinare oltre
quanto stabilito dall’autonomia delle parti.
In
altre parole, un dato contegno del lavoratore, se contemplato dal contratto
collettivo come passibile di una sanzione meno grave, non può essere oggetto di
un’autonoma e più grave valutazione da parte del giudice (cfr. Cass. 22.2.13 n.
4546; Cass. 17.6.11 n. 13353; Cass. 29.9.95 n. 19053; Cass. 15.2.96 n. 1173).
Nel
caso di specie i giudici d’appello, nell’interpretare in maniera sistematica le
clausole del cit. CCNL, hanno ritenuto che l’autonomia collettiva non abbia
voluto consentire il licenziamento per condotte come quella addebitata al
controricorrente, interpretazione che potrebbe essere sottoposta al vaglio di
legittimità solo nel rispetto delle condizioni di cui al summenzionato art. 369
co. 2° n. 4 c.p.c. come inteso dalla giurisprudenza di questa S.C., condizioni
– come sopra si è detto – non rispettate dal ricorso in esame.
3-
Il secondo motivo (che censura un vizio di motivazione concernente la mancanza
di prova, rilevata dalla Corte territoriale, che l’attività lavorativa svolta
dal controricorrente potesse effettivamente comprometterne il recupero
psicofisico) è ininfluente poiché la stessa sentenza impugnata ha poi comunque
escluso – a monte e con valutazione di merito non censurabile in sede di
legittimità – che a sua volta un eventuale ritardo nel recupero psicofisico del
G., ove mai ipoteticamente ravvisabile come conseguenza dei tre pomeriggi di
lavoro presso il bar della figlia, potesse cagionare un forte pregiudizio alla
società ricorrente e, così, integrare giusta causa di licenziamento ai sensi
dell’art. 54 lett. c) cit. CCNL poste 2007.
4-
Il quarto motivo è infondato.
L’eccezione
di aliunde perceptum quale fatto idoneo a limitare la responsabilità
risarcitoria presuppone l’allegazione e la dimostrazione, da parte del datore
di lavoro, dello svolgimento da parte del dipendente di una diversa attività
lavorativa e, quindi, dell’esistenza di ulteriori fonti di guadagno,
allegazione e richiesta di prova che non possono essere avanzate in via
meramente esplorativa, come invece ha fatto nel caso di specie la società
ricorrente.
Lo
stesso dicasi in ordine all’eccezione di compensatio lucri cum damno.
5-
In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le
spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza e si distraggono ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori
antistatari.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del
giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro
3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, spese da
distrarsi in favore degli avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi, antistatari.
martedì 2 giugno 2015
Determinazione delle sanzioni previdenziali in caso di licenziamento illegittimo
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.10718
del 25 maggio 2015
Svolgimento del
processo
L'INPS proponeva
appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 75/10, che, in
accoglimento dell'opposizione proposta dalla (OMISSIS) s.p.a., poi (OMISSIS)
s.p.a., annullava la cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificata il 15.11.00,
con cui era stato intimato alla societa' il pagamento del restante importo di
euro 63.028,99, in tesi dovuta per sanzioni conseguenti i contributi versati in
ritardo per taluni lavoratori licenziati ma poi reintegrati nel posto di lavoro
(con sentenze del 1995 e 1996).
Con sentenza
depositata il 15 febbraio 2012, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il
gravame e condannava l'INPS al pagamento delle spese.
Riteneva la
Corte che l'obbligo del pagamento dei contributi era divenuto esigibile solo a
seguito della sentenza di reintegra, posto che precedentemente ne' l'INPS
avrebbe potuto esigere, ne' i datore di lavoro pagare, alcun contributo. Ne
conseguiva che sui contributi tempestivamente pagati a seguito della sentenza
di reintegra non poteva gravare alcuna sanzione civile.
Per la
cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo.
Resiste la
(OMISSIS) s.p.a. con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della
decisione
Deve
innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per omessa
esposizione dei fatti di causa e degli atti, documenti e contratti o accordi
collettivi su cui il ricorso si fonda ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Osserva infatti il Collegio che il ricorso contiene, con sufficiente grado di
specificita', l'esposizione dei fatti di causa, ancorche' in parte contenuti
nella parte motiva dell'atto. D'altro canto il ricorso, contenente un'unica censura
per violazione di norme di diritto, non si fonda su particolari atti o
documenti o contratti collettivi di lavoro, sottoponendo alla Corte una questione
esclusivamente giuridica.
1.- L'INPS
denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge 23 dicembre 2000, n.
388, articoli 116, commi 8 e 9, in connessione con la Legge n. 300 del 1970,
articolo 18 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Lamenta che
avendo il Tribunale (rectius: il Pretore) di Vasto, con sentenze n. 681/95 e n.
319/96, annullato i licenziamenti intimati dalla resistente ad alcuni suoi
lavoratori, ordinandone la reintegra nel loro posto di lavoro, la societa', pur
avendo pagato per essi i relativi contributi Legge n. 300 del 1970, ex articolo
18, non aveva provveduto al pagamento delle sanzioni e degli interessi, dovuti
per i contributi versati in ritardo, cosi' come del resto previsto dalla Legge
n. 389 del 1989, articolo 1, comma 1, ed Legge n. 388 del 2000, articolo 116,
commi 8 e 9, trattandosi di ritardo imputabile a datore di lavoro per avere
intimato licenziamenti illegittimi e considerato che qualora un licenziamento
sia stato impugnato il rapporto di lavoro non si estingue, ma rimane quiescente
sino alla pronuncia giudiziale, con conseguente obbligo di corrispondere i
contributi in caso di annullamento del recesso, come del resto stabilito da
questa Corte con sentenza n. 402/12.
Il ricorso e'
infondato.
In materia deve
registrarsi un contrasto giurisprudenziale, poi risolto dalle sezioni unite di
questa Corte con sentenza 18.9.14 n. 19665. Ed invero mentre con sentenza n.
7934/09 si era affermato che l'omissione contributiva del datore di lavoro nel
periodo compreso tra il licenziamento, dichiarato
illegittimo, e la reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di
evasione o omissione sanzionate dalla Legge 23 dicembre 1996, n.662, articolo
1, commi 217 e seguenti, applicabile "ratione temporis" (come nel
caso oggi in esame), ne' alcuna sanzione puo' essere irrogata per il ritardato
versamento adducendo l'efficacia retroattiva che esplica la reintegrazione in
caso di licenziamento illegittimo, atteso che il rapporto assicurativo non e'
assistito dalla medesima "fictio iuris" che caratterizza il rapporto
di lavoro (che si considera, "de iure", come mai interrotto);
con successive
pronunce questa Corte ha affermato che la pronuncia di illegittimita' del
licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione del
rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale; con la conseguenza che il
datore di lavoro ha pertanto l'obbligo di versare all'ente previdenziale i
contributi assicurativi per tutta la durata de periodo e l'eventuale ritardo,
che, dipendendo da un atto illegittimo dello stesso datore di lavoro, non puo'
reputarsi giustificato, comporta l'applicazione delle sanzioni civili previste
dalla Legge n. 388 del 2000, articolo 116, commi 8 e 9 (Cass. n. 23181/13 e n.
402/12).
Con la citata
pronuncia resa a sezioni unite (n. 19665/14) questa Corte ha risolto il
contrasto affermando che in tema di reintegrazione del lavoratore per
illegittimita' del licenziamento, ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n. 300,
articolo 18, anche prima delle modifiche introdotte dalla Legge 28 giugno 2012,
n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre
distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullita' o inefficacia
del licenziamento, che e' oggetto di una sentenza dichiarativa, e
l'annullabilita' del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo,
che e' oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di
lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora
per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione Legge 23
dicembre 2000, n. 388, ex articolo 116, comma 8, lettera a; nel secondo caso,
il datore di lavoro non e' soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la
comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie,
fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste
l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli
arretrati,
sicche' riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione
contributiva. Nella specie risulta dagli atti, ne' diverse deduzioni sono state
proposte dalle parti, che con le sentenze n. 681/95 e n. 316/96 il Pretore di
Vasto annullo' i licenziamenti in questione, con pronuncia dunque costitutiva,
con la conseguenza che trova applicazione la comune disciplina della "mora
debendi" nelle obbligazioni pecuniarie.
Il ricorso deve
pertanto rigettarsi, risultando conforme a diritto il dispositivo della
sentenza impugnata, di cui occorre invece correggere la motivazione nel senso
sopra detto, ex articolo 384 c.p.c., comma 4. Le spese di lite sono interamente
compensate in ragione del recente componimento del contrasto giurisprudenziale
in materia. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla Legge 24.12.12 n.
228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta
il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimita'.
Ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1
quater, la Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per i ricorso principale a norma dell'articolo 1
bis dello stesso articolo 13.
martedì 19 maggio 2015
La valutazione del motivo oggettivo di licenziamento
Nella
sentenza n.10038 del 15 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che,
nel rispetto dell’art.41 della Costituzione, concernente la liberta
imprenditoriale, il “motivo oggettivo” del licenziamento è rimesso alla esclusiva
valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta
di questi nell’individuare i criteri di gestione dell’impresa.
Tuttavia,
al giudice compete l’accertamento della reale sussistenza delle esigenze
tecniche, organizzative e/o economiche poste alla base del recesso dal datore
di lavoro.
Valerio
Pollastrini
domenica 17 maggio 2015
Licenziamento del dirigente a seguito di una riorganizzazione aziendale
Più
volte la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l’esigenza
di riorganizzazione aziendale rientra tra le causali legittimanti il licenziamento
del dirigente.
Tuttavia,
nella sentenza n.9796 del 13 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che,
nella singola fattispecie, il Giudice è chiamato ad accertare se detta esigenza
sussista effettivamente e se la stessa abbia realmente coinvolto la posizione
del lavoratore estromesso.
Valerio
Pollastrini
L’accertamento del diritto ad un compenso aggiuntivo per lavoro festivo
Nella
sentenza n.9906 del 14 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che,
nell’ambito del giudizio promosso per il riconoscimento del diritto ad un compenso aggiuntivo per le prestazioni
asseritamente svolte in orario festivo, il
dipendente deve provare la propria pretesa evidenziando, specificamente, almeno
il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate.
Valerio
Pollastrini
Gli elementi tipici della condotta antisindacale
Nella
sentenza n.9799 del 13 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ove
chiamato ad accertare la sussistenza della condotta antisindacale, asseritamente
posta in essere dal datore di lavoro, il Giudice del merito è chiamato ad una
valutazione globale degli atti oggetto di contestazione, verificandone la
persistenza e la loro idoneità a
produrre effetti durevoli nel tempo, attesane la portata intimidatoria e la
conseguente situazione di incertezza, suscettibile di determinare, in qualche
misura, una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività
sindacale.
Valerio
Pollastrini
mercoledì 13 maggio 2015
Riduzione della lista testimoniale - Potere discrezionale del giudice
Nella
sentenza n.9477 dell’11 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che il
Giudice di merito ha il potere discrezionale di ridurre le liste testimoniali anche
nel corso del giudizio, ossia quando una parte dei testimoni sia stata già
sentita.
Nel
caso di specie, la Corte di Appello di Milano aveva confermato la decisione con
la quale il Tribunale del primo grado, decidendo sulla domanda proposta da un
lavoratore concernente l’impugnazione del licenziamento disciplinare irrogatogli
in seguito agli atti di nonnismo da questi perpetrati ai danni di un collega,
aveva ritenuto legittimo il recesso.
In
particolare, la Corte del merito aveva osservato come la giustificazione del
provvedimento espulsivo risultasse dimostrata da concordi deposizioni
testimoniali relative ai fatti qui sopra detti. Né l'appellante aveva mai
chiesto la testimonianza del collega, vittima dei comportamenti ingiuriosi e
minacciosi.
Contro
questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione,
censurando la Corte di Appello per aver ritenuto che il giudice di primo grado
ha il potere di escutere alcuni soltanto dei testimoni indicati da parte
convenuta in giudizio, ossia dalla datrice di lavoro, senza che la riduzione
della lista testimoniale, in ipotesi voluta dalla stessa parte fosse stata
accettata dal ricorrente.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto la censura predetta priva di fondamento.
Gli
ermellini, infatti, hanno ricordato che il potere discrezionale di ridurre le
liste testimoniali spetta al Giudice di merito anche nel corso del giudizio,
ossia quando una parte dei testimoni sia stata già sentita (1) ed il suo
esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.9551 del 22 aprile 2009; Cass., Sentenza n.13375 del 10
giugno 2009;
mercoledì 29 aprile 2015
Falsa testimonianza - Dichiarazioni mendaci dei lavoratori sui colleghi clandestini
Nella
sentenza n.16443 del 20 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha confermato la
condanna di alcuni dipendenti per il reato di falsa testimonianza per aver
falsamente dichiarato - nel corso del
processo a carico del loro datore di lavoro imputato di aver occupato nella sua officina
un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno - di non aver mai
visto lavoratori stranieri presso l’azienda.
Nella
pronuncia in commento, la Suprema Corte ha ricordato che, in tema di favoreggiamento
personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso
il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un
prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o
nell’onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso
mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero
per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro,
tutelando in tal modo l'esercizio sia del diritto di difesa che del diritto al
lavoro, quali manifestazioni della libertà personale di ciascun individuo (1).
In
sostanza, il lavoro, inteso come diritto
ad una occupazione e come strumento di crescita della personalità individuale
anche nei suoi aspetti di integrazione e interrelazione sociali, deve reputarsi
astrattamente sussumibile nell’ambito di esplicazione della "libertà"
personale di ciascun individuo.
Del
resto, un ausilio nella prefigurata impostazione interpretativa è offerto
indirettamente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (2) con cui è stato stabilito che è ravvisabile il
reato di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di sostanze stupefacenti
per uso personale che, escusso come persona informata dei fatti, si rifiuti di
fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma
restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art.384,
comma 1 c.p., "se, in concreto, le
informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella
libertà o nell'onore". Nocumento che consiste anche, quanto al
pregiudizio de liberiate, nella prevedibile eventualità di "una grave compromissione della normale
situazione esistenziale e lavorativa" dell'imputato di
favoreggiamento, purché di siffatta compromissione siano acquisiti nel giudizio
di merito adeguati elementi di prova ("in
concreto", affermano le Sezioni Unite) sulla situazione personale,
lavorativa, familiare e ambientale dell‘imputato.
Ciò
premesso, gli ermellini hanno precisato che, tuttavia, in tema di reati contro
l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art.384, comma
primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo
presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, in quanto essa
implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela
di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed
inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione (3), come invece
avvenuto nel caso di specie.
Valerio
Pollastrini
1)
–
Cass., Sentenza n.37398 del 16 giugno 2011;
2)
-
Cass. S.U., Sentenza n.21832 del 22 febbraio 2007 n. 21832;
3)
–
Cass., Sentenza n.10271 del 15 novembre 2012;
mercoledì 28 gennaio 2015
Litisconsorzio necessario per la domanda giudiziale di maternità
Nella
sentenza n.1172 del 22 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ricordato che la
domanda giudiziale per il riconoscimento dell’indennità di maternità deve
necessariamente proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche
nei riguardi dell’Inps.
Nel
caso di specie, il Tribunale di Bergamo accogliendo la domanda con la quale una dipendente aveva
chiesto il diritto ad ottenere la corresponsione del trattamento di maternità,
aveva condannato la datrice di lavoro a pagarle le retribuzioni dovute fino al termine
dell'astensione per puerperio, data in cui la lavoratrice si era dimessa.
Successivamente,
la Corte di Appello di Milano aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’azienda
e, ricordata la ratio dei molteplici provvedimenti legislativi a tutela della
lavoratrice madre, aveva ritenuto non rilevante la prova chiesta in ordine alla
avvenuta (contestata) comunicazione alla datrice di lavoro della dipendente
dello stato di gravidanza, essendo pertinente solo il fatto storico della
gravidanza stessa, in coerenza con le direttive sovranazionali e la
giurisprudenza della Corte di giustizia.
La
Corte territoriale, inoltre, in virtù
del divieto di licenziamento irrogato in
costanza del periodo di astensione, aveva ritenuto nulle le presunte dimissioni,
che la lavoratrice aveva sostenuto di aver firmato in bianco all'atto di
assunzione, in quanto, in ogni caso, non erano state convalidate secondo la
procedura prevista.
Avverso
questa sentenza, la datrice di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione,
dolendosi della circostanza che, nel corso del giudizio di Appello, non fosse
stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS,
quale soggetto effettivamente tenuto
alla prestazione.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto fondata la predetta censura, accolta
alla stregua dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la
quale "La domanda del lavoratore
dipendente volta al riconoscimento dell’ indennità di malattia deve proporsi
non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell'INPS,
sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.102
cod. proc. civ. Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita
dall'art.1 del D.L. n.663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980)
l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e
maternità ex art.74 della legge n.833 del 1978, mentre il datore di lavoro è
tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme
dovute all'Istituto, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del
datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente
dovuta dall'Istituto previdenziale" (1).
Ciò
premesso, la Suprema Corte ha escluso che si possa distinguere tra indennità di
malattia e indennità di maternità, essendo il meccanismo di sola anticipazione
da parte del datore di lavoro (rimanendo tenuto l'Istituto) il medesimo.
Conseguentemente,
gli ermellini hanno cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione alla
Corte di Appello milanese.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.669/2001; cfr. anche Cass., Sentenza n.6190/2000;
domenica 18 gennaio 2015
Inabilità: termine prescrizionale per la richiesta della rendita Inail
Nella
sentenza n.211 del 12 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in
materia di infortuni e malattie professionali, la prescrizione triennale del
diritto alle prestazioni previdenziali è soggetta ad un unico periodo di
sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla
pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui
il relativo iter venga di fatto a concludersi.
Nel
caso di specie, una dipendente, premesso di aver subito un infortunio sul
lavoro in data 10 settembre 2001, aveva convenuto l'Inail innanzi al Tribunale
di Sulmona per sentir accertare il diritto alla corresponsione di una indennità
rapportata all'accertato grado di inabilità.
Instaurato
il contraddittorio, l'Istituto assicuratore aveva eccepito la prescrizione
triennale dell'azione avversa, ai sensi dell'art.112 del D.P.R. n.1124/1965, e,
comunque, l'infondatezza della domanda.
Il
Tribunale aveva rilevato che il primo certificato medico di infortunio era
stato trasmesso in data 13 settembre 2001 e che il modulo contenente, tra
l'altro, la descrizione delle cause e delle circostanze dell'evento lesivo era
stato sottoscritto dall'infortunata in data 23 ottobre 2001.
Conseguentemente
aveva ritenuto che l'atto interruttivo rappresentato dalla domanda giudiziale
fosse intervenuto oramai decorso il termine di tre anni e 150 giorni.
Successivamente,
la Corte di Appello di L'Aquila, pur avendo accertato che il triennio ed il
termine di 150 giorni per l'adozione del provvedimento fossero oramai decorsi
al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, aveva
ritenuto che la prescrizione dovesse restare sospesa per tutto il corso degli
accertamenti amministrativi anche oltre la scadenza del termine di 150 giorni
previsto dall'art.111, comma 3, del D.P.R. n.1124/1165.
Avverso
questa sentenza, l’Inail aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che
la corretta interpretazione della normativa di riferimento avrebbe imposto di
far decorrere il termine triennale di prescrizione dalla data di scadenza del
periodo di sospensione, che non può eccedere i 150 giorni decorrenti dall’avvio
del procedimento amministrativo, con la conseguente declaratoria della
prescrizione del diritto avverso per essere stato depositato il ricorso dopo la
scadenza del termine triennale come sopra determinato.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto fondata la predetta censura.
Nella
premessa, gli ermellini hanno richiamato le seguenti disposizioni del citato D.P.R.
n.1124/1965, contenente il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
rilevanti ai fini del decidere:
-
Art.112,
comma 1:"L'azione per conseguire le
prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal
giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale";
-
Art.112,
comma 4:"La prescrizione dell'azione
di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità,
ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente
decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione
giudiziaria in conformità delle relative norme";
-
Art.111,
comma 1: "Il procedimento
contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche
prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità";
-
Art.111,
comma 2: "La prescrizione prevista
dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione
amministrativa dell’indennità";
-
Art.111,
comma 3: "Tale liquidazione,
peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento
previsto dall’art.104 (liquidazione dell'indennità) e di duecentodieci per
quello indicato dall'art.83 (revisione della rendita). Trascorsi tali termini
senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre
l'azione giudiziaria";
La
Suprema Corte ha poi aggiunto che il precedente art.104 prevede un ricorso,
motivato e documentato, dell'avente diritto allo stesso Inail contro il diniego
di prestazione, con possibilità di adire l’autorità giudiziaria solo dopo il
rigetto, espresso, oppure manifestato attraverso il silenzio.
Ponendo
fine alla premessa, inoltre, gli ermellini hanno sottolineato che gli intervalli di 150 e 210
giorni corrispondono alla somma del periodo di complessivi 120 giorni,
contemplato proprio dall'art.104 per la fase contenziosa amministrativa, ai
periodi previsti, rispettivamente, per la liquidazione della rendita di
inabilità (30 giorni) e per la decisione sulla domanda di revisione della
misura della rendita per aggravamento (90 giorni).
In
proposito, con sentenza n.783 del 16 novembre 1999, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno risolto il contrasto di giurisprudenza insorto sulla
possibilità di interrompere la prescrizione prevista dalle disposizioni ora
citate attraverso atti stragiudiziali, affermando il seguente principio di
diritto: "la prescrizione delle
azioni per conseguire le prestazioni dell'Inail può essere interrotta, secondo
le norme del codice civile, anche con atti stragiudiziali, né l'efficacia
sospensiva della prescrizione, prevista dall'art.111, secondo comma, dello
stesso D.P.R., esclude l'efficacia interruttiva, che permane fino alla
definizione del procedimento amministrativo di liquidazione".
Da
alcuni passaggi della motivazione di tale decisione, successive pronunce della
Corte di legittimità hanno tratto argomento per sostenere che "il termine di prescrizione delle azioni per
conseguire le prestazioni dell’Inail di cui all'art.112 del D.P.R. n.1124/1965
è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo, anche ove questo
non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge" (1).
Tuttavia,
nella pronuncia in commento, la Cassazione ha aderito ad un diverso
orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale la prescrizione triennale
del diritto alle prestazioni previdenziali previste in tema di infortuni e
malattie professionali nel settore industriale è soggetta ad un unico periodo
di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla
pendenza dal procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui
il relativo iter venga di fatto a concludersi (2).
In
sostanza, secondo tale indirizzo lo scadere del termine di 150 giorni previsto
per la liquidazione in via amministrativa comporta la formazione del
silenzio-rigetto e l’esaurimento del procedimento amministrativo, ragione della
sospensione della prescrizione, sicché non vi sarebbe giustificazione del
protrarsi della sospensione oltre tale termine.
Si
tratta di un’interpretazione che trova conforto nel fatto che la
predeterminazione ex lege del periodo
massimo di sospensione risponde ad esigenze di carattere pubblicistico, quali
la celerità degli accertamenti volti al riconoscimento della tutela
assicurativa in prossimità dei fatti, che non consentono di attribuire
rilevanza, rispetto a tale interesse generale, ad un interesse personale al
prolungamento del termine di sospensione fino a comprendervi tutto l’iter amministrativo.
Ulteriore
conforto alla tesi accolta, inoltre, deriva da una recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Cassazione che, proprio in materia di previdenza e
assistenza obbligatorie, ha sancito il principio di diritto per il quale "il decorso della prescrizione, che comincia
solo se e quando il diritto può essere fatto valere, è sospeso durante il tempo
di formazione del silenzio rifiuto a norma dell’art.7 della Legge n.533/1973, che stabilisce che la richiesta all'istituto
assicuratore di una prestazione di previdenza o assistenza si intende respinta,
a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data
della sua presentazione, senza che l’Istituto si sia pronunciato - nonché
durante il tempo in cui la domanda è improcedibile per non essere ancora decorso, in generale, il
termine di centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso
amministrativo, ovvero, in particolare, per non essere ancora esauriti i procedimenti
prescritti date leggi speciali per la composizione in sede amministrativa
ovvero decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi"
(3).
Il
sistema così delineato appare coerente con il principio generale del
contenzioso previdenziale, per il quale una volta che l'assicurato abbia
proposto una domanda amministrativa di prestazione, vi devono essere tempi
certi per la sua definizione, sia in sede amministrativa, che in quella
giudiziaria (4).
Da
ultimo, ma non per importanza, occorre rilevare come la soluzione adottata
nella pronuncia in commento risulti conforme alla lettura della disciplina in
esame offerta dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n.207/1997, aveva
ribadito la congruità del termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art.112
del D.P.R. n.1124/1965, "anzitutto
in ragione della specialità del sistema in cui esso si inserisce, ma
soprattutto avuto riguardo alla funzione a cui il termine stesso risponde, nel
garantire all'INAIL un accertamento tempestivo degli elementi posti a base
della denuncia e, contemporaneamente, nell’assicurare all'interessato un rapido
conseguimento della prestazione. Appare invero evidente la necessità oggettiva
di pervenire ad una pronta ricerca dei fatti, potendo un'attesa superiore ai
tre anni pregiudicare la raccolta di prove utili a verificare il rapporto
eziologico tra infortunio (o malattia) ed evento ai fini della risarcibilità”.
Sulla
base di queste considerazioni, che portano
"ad escludere la necessità razionale
di una più lunga prescrizione", la Corte Costituzionale aveva negato
"la fondatezza della tesi, con cui a
tale risultato si vorrebbe sostanzialmente pervenire prolungando la sospensione
della stessa", anche oltre i termini prescritti e per la durata
effettiva della procedura amministrativa, pur quando "disposta un'inchiesta pretorile di durata superiore a 150 giorni".
Per
la Consulta, in sostanza, "l'aver
sancito un arco temporale di 150 giorni durante i quali, da una parte l’azione
non può essere esercitata e, dall’altra, la prescrizione stessa non decorre, ha
solo il senso di evitare un inutile contenzioso permettendo la definizione in
via amministrativa".
Una
volta venuta meno, con il silenzio serbato dall'Istituto oltre i termini
prescritti, "la relazione tra fase
amministrativa ed effetto sospensivo della prescrizione", la stessa
riprende a decorrere, con "un
meccanismo del tutto ragionevole e coerente con le esigenze già illustrate. Esso,
non solo non ostacola, ..., ma viceversa agevola il conseguimento dei mezzi
adeguati di cui all’art.38 Cost.; e ciò in ragione proprio del carattere
sollecitatorio sotteso a tutta la sequenza avviata dalla denuncia
dell’infortunio”.
Ogni
"ritardo procedimentale",
così aveva concluso la Corte Costituzionale, "trova
adeguata risposta nella già prevista facoltà di adire il giudice non appena
formatosi il silenzio-rifiuto".
Sulla
base di tutte le considerazioni di cui fin qui si è detto, la Cassazione,
accolto il ricorso, ha rinviato la sentenza impugnata alla Corte di Appello
indicata in dispositivo, che dovrà uniformarsi al seguente principio di
diritto:
"La
sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento
delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui
all'articolo 111, comma 2, del D.P.R. n.1124
del 30 giugno 1965, opera limitatamente
al decorso dei 150 giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle
indennità dal terzo comma della stessa disposizione. La mancata pronuncia
definitiva dell'INAIL entro il suddetto temine configura una ipotesi di “silenzio
significativo” della reiezione dell'Istanza dell'assicurato o comporta, quindi,
l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della
sospensione della prescrizione.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.15322/2007; Cass., Sentenza n.1917/2006; Cass., Sentenza n.21539/2006; Cass., Sentenza n.15733/2013;
2)
-
tra le numerose decisioni in tal senso: Cass., Sentenza n.2662/1991; Cass.,
Sentenza n.5992/1995; Cass., Sentenza n.12968/1995; Cass., Sentenza n.15343/2002;
Cass., Sentenza n.12553/2004; Cass., Sentenza n.25261/2007; Cass., Sentenza
n.14770/2008; Cass., Sentenza n.17822/2011; Cass., Sentenza n.10776/2012; Cass.,
Sentenza n.14212/2013;
3)
-
Cass. SS.UU., Sentenza n.5572 del 6 aprile 2012;
4)
-
sul punto v. Cass., Sentenza n.14212/2013 e Cass., Sentenza n.10776/2012;
Iscriviti a:
Post (Atom)