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mercoledì 11 novembre 2015

Cdl - Provvedimento disciplinare non modificabile dal giudice

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 10 Novembre 2015

Il potere disciplinare spetta in via esclusiva al datore di lavoro ed è considerato un’espressione di una discrezionalità che rientra nel più ampio potere organizzativo quale aspetto del diritto d’iniziativa economica privata a lui riconosciuta. Quindi, è al datore che spetta determinare la graduazione della sanzione, in proporzione alla gravità dei fatti commessi, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e delle regole stabilite dai contratti collettivi.

martedì 13 ottobre 2015

Ove abbia rinunciato all’eredità il nipote nulla deve alla badante della zia defunta

Nella sentenza n.20190 dell’8 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione con la quale la Corte di Appello di Roma aveva rigettato la domanda della badante di una signora defunta nei confronti del nipote, avente ad oggetto alcune differenze retributive.

La Corte del merito, infatti, aveva ravvisato  il difetto di legittimazione passiva del convenuto, in quanto lo stesso aveva rinunciato all’eredità della zia.

Corte di Cassazione,  Sentenza n.20190 dell’8 ottobre 2015

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di parziale accoglimento resa dal Tribunale capitolino, aveva rigettato la domanda dalla badante di un’anziana donna defunta nei confronti del nipote, in qualità di erede.

La Corte territoriale aveva motivato la propria decisione precisando  

Il primo motivo, con cui la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata declaratoria di improcedibilità del gravame proposto dalla controparte, per non aver questa dato corso alla notifica del ricorso, tempestivamente depositato, e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine di giorni dieci dalla comunicazione dell’emanazione del decreto medesimo, secondo quanto sancito da questa Corte con la decisione resa a sezioni unite n. 20604 del 30.7.2008, deve ritenersi infondato, tenuto conto che al suddetto arresto interpretativo questa Corte è pervenuta per effetto del radicale mutamento del proprio precedente orientamento (c.d."overruIing"), intervenuto, tuttavia, in epoca ampiamente successiva alla proposizione del gravame in questione e con carattere di imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), giustificandosi, cosi, una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante, dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (cfr, ex pluirimis, Cass. 11.7.2011, n. 15144 e, da ultimo, in termini, Cass. 4.6.2014, n. 12521).

Parimenti infondati devono ritenersi il secondo ed il terzo motivo, che si appalesano connessi, essendo con essi imputato alla Corte territoriale la non conformità a diritto e l’incongruità logica dello statuito difetto di legittimazione passiva del D., pronunzia inficiata, a detta della ricorrente, dall’omessa considerazione degli elementi di fatto, che la stessa assume non contestati e, comunque, erroneamente non fatti oggetto di accertamento istruttorio, anche valendosi del ricorso ai propri poteri d’ufficio, da parte della Corte territoriale, attestanti la titolarità, anche diretta, del dedotto rapporto di lavoro in capo al D.

Ed invero, la censurata statuizione circa il difetto di legittimazione passiva del D. risulta verificata, non solo in relazione alla documentata rinuncia da parte del medesimo all’eredità della Sig.ra R., ma, altresì, in relazione a quegli elementi di fatto, dedotti con il ricorso introduttivo, che avrebbero dovuto, nelle intenzioni della ricorrente, comprovare la titolarità diretta del rapporto in capo al D. e che, di contro, la Corte territoriale ha rilevato essere privi di supporto probatorio, escludendo che questo, come preteso dalla ricorrente stessa, potesse derivare dalla mancata contestazione degli stessi in prime cure da parte del D., non potendosi far discendere una simile conseguenza dal suo essere rimasto contumace in quella fase del giudizio o potesse essere rinvenuto valendosi dei propri poteri d’ufficio in difetto di specifica devoluzione al giudice del gravame, da parte dell’appellata vittoriosa in primo grado, anche del riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l’istanza di ammissione della prova (cfr. Cass. 27.10.2009, n. 22687 e Cass. 11.2.2011, n. 3376).

Il ricorso va, dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3,000.00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.

venerdì 10 luglio 2015

Cassazione - L'illecito disciplinare addebitato ad un lavoratore subordinato può essere pregiudicato dalla sentenza penale concernente lo stesso fatto

Nella sentenza n.14321 del 9 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che il giudizio civile avente ad oggetto l'illecito disciplinare addebitato ad un lavoratore subordinato può essere pregiudicato dalla sentenza penale concernente lo stesso fatto, quanto all'accertamento dell'esistenza del fatto stesso, ma non quanto alla valutazione della sua giuridica rilevanza, che è necessariamente diversa nei due ambiti, civile e penale.

Corte di Cassazione – Sentenza n.14321 del 9 luglio 2015

Svolgimento del processo

Con sentenza 24 gennaio 2014 la Corte d'appello di Brescia confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Bergamo, di rigetto del ricorso proposto da A.M. contro la datrice di lavoro s.r.l. A.A. esercente trasporto pubblico di persone in regime di concessione, ed inteso alla dichiarazione di illegittimità di un licenziamento intimato per giusta causa ossia per avere il 25 maggio 2012 fermato l'autobus in divieto di sosta, benché vi fossero posteggi riservati ai mezzi di linea, e per essersi allontanato lasciando incustodito il veicolo; per avere aggredito verbalmente l'agente di polizia municipale che redigeva il processo verbale per sosta vietata, per averlo ingiuriato alla richiesta della patente di guida, per aver messo in moto l'autobus onde non rispondere alle domande dello stesso pubblico ufficiale e per averlo urtato con il mezzo, e infine per avere ingiuriato e minacciato altri agenti di una pattuglia di polizia, così causando un ritardo di oltre venti minuti nel servizio.

La Corte d'appello riteneva la verità dell'accusa in base alle deposizioni testimoniali di alcuni viaggiatori e del comandante della polizia del Comune di Treviglio nonché sulle sommarie informazioni rese da persone presenti ai fatti e raccolte nel verbale-denuncia della stessa polizia.

La gravità dei fatti veniva ravvisata dalla Corte anche sulla base di numerosi precedenti disciplinari e della sussistenza di un altro illecito, richiamato nella lettera di licenziamento , consistito in una irregolare vendita di biglietti ai viaggiatori e comprovato dalla precisa e circostanziata deposizione di una dipendente della datrice di lavoro.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il M. mentre la s.r.l. A.A. resiste con controricorso.

Il ricorrente ha presentato una memoria fuori termine.

Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.2119 cod. civ., 8 1. n. 604 del 1966, 18 1. n.300 del 1970, notando come il giudice penale abbia escluso l'imputazione, formulata contro il medesimo ricorrente, di lesioni personali in danno dell'agente di polizia locale, ed abbia degradato quella di resistenza a pubblico ufficiale a quelle di oltraggio e mancata ottemperanza ad un ordine dell'autorità amministrativa.

Col secondo motivo, prospettando la violazione dell'art.295 cod. proc. civ., egli si duole della mancata sospensione del processo civile in attesa di definizione del processo penale iniziato per le suddette imputazioni.

Col terzo motivo, invocando gli artt.2119 e 2106 cod. civ., 7 1. n.300 del 1970, 650 cod. pen., 4 d.lgs. n.288 del 1944, il ricorrente lamenta il difetto di proporzione della sanzione disciplinare espulsiva rispetto alla gravità dei comportamenti accertati.

Col quarto motivo egli deduce violazione dell'art.2697 cod. civ., per non avere i giudici di merito considerato un documento prodotto nell'udienza del 6 novembre 2012, comprovante la sua assenza dal servizio nell'ora in cui si sarebbe verificata l'irregolare vendita dei biglietti di viaggio.

Col quinto motivo il medesimo denuncia violazione degli artt.2106 e 7 citt., per avere la datrice di lavoro contestato l'illecito senza indicare gli elementi di prova a carico.

I cinque motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.

Il giudizio civile avente ad oggetto l'illecito disciplinare addebitato ad un lavoratore subordinato può essere pregiudicato dalla sentenza penale concernente lo stesso fatto, quanto all'accertamento dell'esistenza del fatto stesso, ma non quanto alla valutazione della sua giuridica rilevanza, che è necessariamente diversa nei due ambiti, civile e penale.

Non è perciò infirmata dal denunciato errore di diritto la sentenza civile che ha ritenuto un comportamento disubbidiente ed ingiurioso degno di licenziamento, mentre la sentenza penale ha derubricato l'imputazione basata sul medesimo comportamento da resistenza a pubblico ufficiale ad oltraggio e inosservanza di provvedimento di autorità.

Non è vero poi che nel procedimento disciplinare l'odierno ricorrente sia stato incolpato per lesioni personali, onde nessuna rilevanza assume in questa sede il proscioglimento in sede penale dalla relativa accusa.

Tanto basta a rigettare anche il secondo motivo, considerato che l'art.295 cod. proc. civ. prevede la sospensione al fine di evitare il contrasto fra giudicati, civile e penale, contrasto di cui s'è qui rilevata l'insussistenza (Cass. Sez. un. 17 aprile 2012 n.5995).

Quanto al terzo motivo, esattamente la Corte d'appello ha ravvisato la giusta causa di licenziamento, considerato il comportamento del lavoratore, gravemente noncurante delle regole della civile convivenza e del rispetto dovuto alle pubbliche istituzioni, nonché dannoso per la regolarità del servizio svolto dall'impresa di trasporti. Questo comportamento era da solo sufficiente all'inflizione del licenziamento ma fu per giunta aggravato dall’irregolare vendita dei biglietti di viaggio.

Non sussiste l'errore, denunciato nel quarto motivo, di omessa considerazione, da parte della Corte d'appello, di un documento prodotto dall'attuale ricorrente nell'udienza del 6 novembre 2012, visto che in quel giorno il processo pendeva ancora in primo grado (la sentenza del Tribunale è del 19 novembre 2013). Né il ricorrente parla ora di omessa pronuncia su un motivo d’appello.

Inammissibile per genericità, ossia per inosservanza dell'art.366 n.3 cod. proc. civ., e per introdurre nuove questioni di fatto in cassazione, è il quinto motivo. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro cento/00, oltre ad euro tremila per compensi professionali, più accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

lunedì 29 giugno 2015

Cassazione - Licenziamento per giusta causa: accertamento della gravità della condotta del lavoratore

Nella sentenza n.13162 del 25 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nell’ambito di un licenziamento disciplinare, ove la condotta oggetto di contestazione risulti qualificata dalla contrattazione collettiva come configurante  giusta causa o giustificato motivo soggettivo  di recesso, il giudice deve, tuttavia, accertarne l’effettiva gravità in relazione al caso concreto.

Corte di Cassazione, Sentenza n.13162 del 25 giugno 2015

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti di Poste Italiane S.p.A. dalla dipendente G.M., volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa disposto nei suoi conti dal datore di lavoro.

Alla predetta dipendente era stato contestato di essersi impossessata di una assicurata contenente sei blocchetti di buoni mensa dell’importo complessivo di E 393,00, da destinare ai dipendenti dell’ufficio.

La Corte di merito, nel respingere il gravame della lavoratrice, ha osservato che la contestazione era specifica; che la dipendente aveva ammesso di essersi appropriata dei blocchetti; che la sanzione espulsiva era proporzionata all’entità del fatto, trattandosi di un illecito penale collegato con l’ambiente di lavoro, ed essendo previsto dal contratto collettivo il licenziamento nell’ipotesi, come nella specie, di sottrazione di beni di pertinenza della società o comunque ad essa affidati; che la confessione della G. e l’assenza di precedenti sanzioni disciplinari non potevano costituire attenuanti idonee ad escludere la legittimità del recesso, avendo la condotta della lavoratrice leso il vincolo di fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro.

 Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Resiste con controricorso Poste.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2104, 2105 cod. civ., degli artt. 54 e seguenti del contratto collettivo dei dipendenti delle Poste nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che nella lettera di contestazione disciplinare non è precisata la norma contrattuale violata né è indicato chiaramente l’addebito contestatole. E’ stato infatti richiamato l’art. 54 di detto contratto, che contiene una serie di ipotesi disciplinari, ciò che non ha consentito ad essa ricorrente di difendersi adeguatamente. La sentenza è peraltro contraddittoria per avere affermato, per un verso, che la condotta sanzionata con il licenziamento era quella prevista dal contratto collettivo e, per altro verso, che il recesso trovava titolo nell’illecito penale, in ordine al quale peraltro non risultava promosso alcun procedimento penale.

 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge e di contratto collettivo nonché vizio di motivazione, la ricorrente sostiene che nella specie era applicabile il sesto comma dell’art. 56 del predetto contratto – che prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni – e non già il quarto comma dello stesso articolo, che sanziona le condotte ivi indicate con il licenziamento.

3. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando le stesse violazioni di cui al precedente motivo, rileva che la Corte territoriale non ha applicato correttamente il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla gravità del fatto, quale previsto dall’art. 55 del contratto collettivo.

In particolare non ha tenuto conto della lieve entità del fatto, dell’elemento soggettivo, del comportamento complessivo di essa ricorrente e dell’assenza di precedenti disciplinari.

4. Il primo motivo non è fondato.

La lettera di contestazione disciplinare, riportata in ricorso, indica chiaramente l’addebito mosso alla ricorrente, e cioè di essersi impossessata di una assicurata contenente sei blocchetti di buoni mensa per un valore complessivo di E 33,00, pervenuti all’ufficio postale dove la medesima svolgeva attività lavorativa – una matrice dei quali venne poi rinvenuta nella sua abitazione – e di avere, in un primo momento, affermato di essere stata costretta a sottrarre i predetti buoni mensa dietro minaccia di alcuni cittadini rumeni, per poi ammettere presso la caserma dei Carabinieri dove si era recata per sporgere denuncia la sua esclusiva responsabilità.

A nulla rileva che nella lettera di contestazione sia stato richiamato l’art. 54 del contratto collettivo, che prevede diverse ipotesi di illeciti disciplinari, risultando ben individuato il fatto addebitato alla lavoratrice, che peraltro la medesima aveva ammesso di aver commesso.

5. Anche il secondo motivo è infondato.

Correttamente infatti la Corte di merito ha ritenuto sussistente nella specie l’ipotesi di cui all’ari. 56, sesto comma, del contratto collettivo, che prevede la sanzione del licenziamento nel caso di «sottrazione» di beni o di somme di spettanza o di pertinenza della società o “ad essa affidati”, e non già quella, meno grave, prevista dal quarto comma dello stesso articolo, costituita dal mero “compimento di atti” dai quali sia derivato un vantaggio per il dipendente e/o un danno per la società.

3. Infondato è infine il terzo motivo.

In materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva prevede un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (cfr. Cass. n. 1095/07; Cass. n. 5280/13; Cass. 16095/13).

La giusta causa di licenziamento è infatti nozione legale, onde il giudice non può essere vincolato dalle previsioni del contratto collettivo, anche quando si riscontri la astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente (cfr. Cass. n. 4060/11; Cass. n. 5280/13 cit.).

In altri termini, la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore deve essere in ogni caso effettuata attraverso un accertamento in concreto della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, tenendo anche conto del profilo soggettivo e della regola generale della non scarsa importanza dettata dall’art. 1455 cod. civ.

Nella specie, la Corte di merito, pur dando atto che la condotta della dipendente, dopo l’avvenuta appropriazione dei blocchetti in questione, era stata leale e collaborativa, ha ritenuto che essa, nonostante l’assenza di precedenti disciplinari, fosse stata tale da far venire meno irrimediabilmente il rapporto di fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, trattandosi di una condotta grave, commessa nell’esercizio delle funzioni, costituente illecito penale e contemplata peraltro dal contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa.

Tali affermazioni vanno condivise.

Ciò che maggiormente rileva nella fattispecie in esame, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, non è tanto il valore dei beni oggetto della appropriazione, quanto la circostanza che la condotta posta in essere dalla dipendente è suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento dei propri obblighi, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore nello svolgimento dell’attività lavorativa, nonchè di far venir meno il grado di affidamento richiesto dalle mansioni esercitate dal prestatore medesimo.

Correttamente quindi la sentenza impugnata ha ritenuto che la sanzione espulsiva fosse proporzionata alla entità del fatto commesso, dovendo il datore di lavoro poter contare su dipendenti onesti e corretti.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in e 100,00 per esborsi ed e 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

 

sabato 6 giugno 2015

Licenziamento disciplinare: il giudice non può sindacare la qualificazione della condotta operata dalla contrattazione collettiva

Nella sentenza n.1481 del 3 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che il giudice, nel dirimere la questione attinente alla legittimità di un licenziamento disciplinare, ove la condotta contestata al lavoratore risulti contemplata dal contratto collettivo come passibile di una sanzione meno grave del recesso, non può attribuire alla stessa un valore più grave.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.1481 del 3 giugno 2015

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 28.3.12 la Corte d’appello di Genova, in totale riforma della pronuncia n. 1777/10 del Tribunale della stessa sede, dichiarava illegittimo perché sproporzionato il licenziamento disciplinare intimato il 14.5.10 a P.G. da Poste Italiane S.p.A., condannando la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli il risarcimento ex art. 18 Stat.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. P.G. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 54 lett. d) e 56, punto VI, lett. c) del CCNL poste del 2007, anche in relazione agli arti. 1175, 1375, 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., per avere la gravata pronuncia ritenuto sproporzionato il licenziamento disciplinare intimato al controricorrente per aver svolto attività lavorativa presso il bar della figlia nel pomeriggio dei giorni 19 e 26.2.10 e 4.3.10, nonostante che in tali giornate fosse assente dal lavoro prima per infortunio e poi per malattia: lamenta la società ricorrente che la Corte territoriale ha trascurato la giurisprudenza di questa S.C. secondo cui condotte analoghe a quella di cui sopra possono integrare giusta causa perché violano i doveri di correttezza e buona fede da parte del lavoratore e ne dimostrano la scarsa attenzione al proprio stato di salute e l’inidoneità della malattia ad impedire l’espletamento dell’attività di lavoro; nel caso di specie – prosegue il ricorso – risulta altresì violato il combinato disposto dei summenzionati artt. 54 e 56 cit. CCNL, alla stregua dei quali lo svolgere per conto di terzi attività lavorativa, ancorché non remunerata, durante i giorni di assenza per malattia od infortunio costituisce violazione dolosa di leggi o regolamenti o doveri d’ufficio tale da arrecare o da poter arrecare forte pregiudizio alla società o a terzi e, quindi, tale da essere passibile di licenziamento, anche ai sensi del nunto art.-56- che ammette il licenziamento ner fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro e di gravità tale da non consentirne la prosecuzione.

Con il secondo motivo il ricorso si duole di vizio di motivazione, anche in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., là dove la gravata pronuncia ha ritenuto non provato che l’attività lavorativa svolta dal G. presso il bar della figlia nei giorni di cui alla contestazione disciplinare potesse risultare (all’esito d’un giudizio ex ante) pregiudizievole per il suo recupero psicofisico: obietta a riguardo la società ricorrente che, come correttamente ricostruito dalla pronuncia di prime cure in base a massime di esperienza poi illegittimamente trascurate dalla Corte territoriale, tale lavoro (servire i clienti, preparare caffè e bevande varie e provvedere a tutte le attività connesse, il che la società aveva invano chiesto di poter provare per testi) comportava una prolungata stazione eretta e continui movimenti di torsione tutt’altro che insignificanti per il recupero funzionale del trauma contusivo generalizzato sofferto dal controricorrente.

Con il terzo motivo il ricorso prospetta violazione o falsa applicazione dell’art. 56 punto V lett. c) del cit. CCNL poste del 2007, anche in relazione all’art. 3 legge n. 604/66 per aver la gravata pronuncia erroneamente disatteso la domanda subordinata di conversione del licenziamento per giusta causa in uno per giustificato motivo soggettivo previsto dalla suddetta clausola contrattuale per “irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla Società o a terzi”.

Con il quarto motivo il ricorso lamenta omessa motivazione, anche in relazione all’art. 112 c.p.c., perché l’impugnata sentenza ha condannato Poste Italiane al risarcimento del danno senza detrarre l’aliunde perceptum e la compensatio lucri cum damno che pur la società aveva eccepito, chiedendo di accertare se il controricorrente avesse svolto altra attività lavorativa dopo il licenziamento.

2- Come eccepito dalla difesa del controricorrente, riguardo al primo e al terzo motivo – da esaminarsi congiuntamente perché connessi – il ricorso si rivela improcedibile perché basato sull’interpretazione di un CCNL – quelle di Poste Italiane del 2007 – che non è stato allegato al ricorso secondo quanto previsto dall’art. 369 co. 2° n. 4 c.p.c., risultando allegato, invece, il precedente CCNL del 2003.

È appena il caso di ricordare che il mancato deposito, unitamente al ricorso, della contrattazione collettiva su cui l’impugnazione si basa non consente a questa Suprema Corte la verifica della fondatezza della censura e l’erroneità dell’esegesi effettuata dalla sentenza impugnata e della relativa motivazione.

Invero, per soddisfare l’onere, imposto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369 co. 2° n. 4 c.p.c., come novellato dal d.lgs. 2.2.06 n. 40, di depositare i contratti e gli accordi collettivi non basta la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tali atti siano stati depositati o siano state allegate per estratto le clausole dei contratti collettivi (a meno che in ricorso non se ne indichi la precisa collocazione in atti), ma è necessaria l’allegazione del testo integrale del contratto (cfr., ex alüs, Cass. n. 2143/2011; Cass. 15.10.10 n. 21358; Cass. S.U. 23.9. 10 n. 20075; Cass. 13.5. 10 n. 11614).

Nel caso in esame – giova rimarcare – è stato sì allegato per intero il CCNL, ma si tratta d’un CCNL diverso da quello del 2007, invocato nel ricorso medesimo e richiamato anche dalle lettere di contestazione disciplinare e di licenziamento per cui è causa.

Né giovi affermare la sostanziale identità – in tema di clausole disciplinari – dei due CCNL (quello del 2003 e quello del 2007), trattandosi di asserzione che questa S.C. non può verificare.

Quanto alle dedotte violazioni di norme di diritto, la questione non risiede nell’affermare o negare l’astratta configurabilità di giusta causa o giustificato motivo nella condotta del lavoratore che, nei giorni di assenza dal lavoro per malattia od infortunio, svolga per conto terzi o proprio una diversa attività lavorativa, anche non remunerata (questione su cui questa S.C. si è spesso pronunciata), ma nel rilievo che mentre l’autonomia dei privati (a livello individuale o collettivo) non può ampliare il novero delle condotte passibili di licenziamento oltre i concetti di giusta causa e giustificato motivo (pena la violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e 1 e 3 legge n. 604/66), può fare il contrario, ossia restringerne l’area punendo con sanzioni conservative mancanze che, altrimenti, potrebbero essere passibili di sanzioni espulsive.

Ciò si riflette anche su natura ed estensione del controllo giurisdizionale.

Infatti, per costante insegnamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema (cui va data continuità), mentre il giudice può e deve controllare la rispondenza delle norme disciplinari al disposto dell’art. 2106 c.c. e rilevare la nullità di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte per loro natura assoggettabili, ex art. 2106 c.c., solo ad eventuali sanzioni conservative, non può fare l’inverso, cioè estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento disciplinare oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti.

In altre parole, un dato contegno del lavoratore, se contemplato dal contratto collettivo come passibile di una sanzione meno grave, non può essere oggetto di un’autonoma e più grave valutazione da parte del giudice (cfr. Cass. 22.2.13 n. 4546; Cass. 17.6.11 n. 13353; Cass. 29.9.95 n. 19053; Cass. 15.2.96 n. 1173).

Nel caso di specie i giudici d’appello, nell’interpretare in maniera sistematica le clausole del cit. CCNL, hanno ritenuto che l’autonomia collettiva non abbia voluto consentire il licenziamento per condotte come quella addebitata al controricorrente, interpretazione che potrebbe essere sottoposta al vaglio di legittimità solo nel rispetto delle condizioni di cui al summenzionato art. 369 co. 2° n. 4 c.p.c. come inteso dalla giurisprudenza di questa S.C., condizioni – come sopra si è detto – non rispettate dal ricorso in esame.

3- Il secondo motivo (che censura un vizio di motivazione concernente la mancanza di prova, rilevata dalla Corte territoriale, che l’attività lavorativa svolta dal controricorrente potesse effettivamente comprometterne il recupero psicofisico) è ininfluente poiché la stessa sentenza impugnata ha poi comunque escluso – a monte e con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità – che a sua volta un eventuale ritardo nel recupero psicofisico del G., ove mai ipoteticamente ravvisabile come conseguenza dei tre pomeriggi di lavoro presso il bar della figlia, potesse cagionare un forte pregiudizio alla società ricorrente e, così, integrare giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 54 lett. c) cit. CCNL poste 2007.

4- Il quarto motivo è infondato.

L’eccezione di aliunde perceptum quale fatto idoneo a limitare la responsabilità risarcitoria presuppone l’allegazione e la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento da parte del dipendente di una diversa attività lavorativa e, quindi, dell’esistenza di ulteriori fonti di guadagno, allegazione e richiesta di prova che non possono essere avanzate in via meramente esplorativa, come invece ha fatto nel caso di specie la società ricorrente.

Lo stesso dicasi in ordine all’eccezione di compensatio lucri cum damno.

5- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si distraggono ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi, antistatari.

martedì 2 giugno 2015

Determinazione delle sanzioni previdenziali in caso di licenziamento illegittimo

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.10718 del 25 maggio 2015

Svolgimento del processo

L'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 75/10, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla (OMISSIS) s.p.a., poi (OMISSIS) s.p.a., annullava la cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificata il 15.11.00, con cui era stato intimato alla societa' il pagamento del restante importo di euro 63.028,99, in tesi dovuta per sanzioni conseguenti i contributi versati in ritardo per taluni lavoratori licenziati ma poi reintegrati nel posto di lavoro (con sentenze del 1995 e 1996).

Con sentenza depositata il 15 febbraio 2012, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame e condannava l'INPS al pagamento delle spese.

Riteneva la Corte che l'obbligo del pagamento dei contributi era divenuto esigibile solo a seguito della sentenza di reintegra, posto che precedentemente ne' l'INPS avrebbe potuto esigere, ne' i datore di lavoro pagare, alcun contributo. Ne conseguiva che sui contributi tempestivamente pagati a seguito della sentenza di reintegra non poteva gravare alcuna sanzione civile.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo.

Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Motivi della decisione

Deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per omessa esposizione dei fatti di causa e degli atti, documenti e contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Osserva infatti il Collegio che il ricorso contiene, con sufficiente grado di specificita', l'esposizione dei fatti di causa, ancorche' in parte contenuti nella parte motiva dell'atto. D'altro canto il ricorso, contenente un'unica censura per violazione di norme di diritto, non si fonda su particolari atti o documenti o contratti collettivi di lavoro, sottoponendo alla Corte una questione esclusivamente giuridica.

1.- L'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli 116, commi 8 e 9, in connessione con la Legge n. 300 del 1970, articolo 18 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta che avendo il Tribunale (rectius: il Pretore) di Vasto, con sentenze n. 681/95 e n. 319/96, annullato i licenziamenti intimati dalla resistente ad alcuni suoi lavoratori, ordinandone la reintegra nel loro posto di lavoro, la societa', pur avendo pagato per essi i relativi contributi Legge n. 300 del 1970, ex articolo 18, non aveva provveduto al pagamento delle sanzioni e degli interessi, dovuti per i contributi versati in ritardo, cosi' come del resto previsto dalla Legge n. 389 del 1989, articolo 1, comma 1, ed Legge n. 388 del 2000, articolo 116, commi 8 e 9, trattandosi di ritardo imputabile a datore di lavoro per avere intimato licenziamenti illegittimi e considerato che qualora un licenziamento sia stato impugnato il rapporto di lavoro non si estingue, ma rimane quiescente sino alla pronuncia giudiziale, con conseguente obbligo di corrispondere i contributi in caso di annullamento del recesso, come del resto stabilito da questa Corte con sentenza n. 402/12.

Il ricorso e' infondato.

In materia deve registrarsi un contrasto giurisprudenziale, poi risolto dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza 18.9.14 n. 19665. Ed invero mentre con sentenza n. 7934/09 si era affermato che l'omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento,  dichiarato illegittimo, e la reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dalla Legge 23 dicembre 1996, n.662, articolo 1, commi 217 e seguenti, applicabile "ratione temporis" (come nel caso oggi in esame), ne' alcuna sanzione puo' essere irrogata per il ritardato versamento adducendo l'efficacia retroattiva che esplica la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, atteso che il rapporto assicurativo non e' assistito dalla medesima "fictio iuris" che caratterizza il rapporto di lavoro (che si considera, "de iure", come mai interrotto);

con successive pronunce questa Corte ha affermato che la pronuncia di illegittimita' del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale; con la conseguenza che il datore di lavoro ha pertanto l'obbligo di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la durata de periodo e l'eventuale ritardo, che, dipendendo da un atto illegittimo dello stesso datore di lavoro, non puo' reputarsi giustificato, comporta l'applicazione delle sanzioni civili previste dalla Legge n. 388 del 2000, articolo 116, commi 8 e 9 (Cass. n. 23181/13 e n. 402/12).

Con la citata pronuncia resa a sezioni unite (n. 19665/14) questa Corte ha risolto il contrasto affermando che in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimita' del licenziamento, ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, anche prima delle modifiche introdotte dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullita' o inefficacia del licenziamento, che e' oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilita' del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che e' oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ex articolo 116, comma 8, lettera a; nel secondo caso, il datore di lavoro non e' soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli

arretrati, sicche' riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva. Nella specie risulta dagli atti, ne' diverse deduzioni sono state proposte dalle parti, che con le sentenze n. 681/95 e n. 316/96 il Pretore di Vasto annullo' i licenziamenti in questione, con pronuncia dunque costitutiva, con la conseguenza che trova applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie.

Il ricorso deve pertanto rigettarsi, risultando conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, di cui occorre invece correggere la motivazione nel senso sopra detto, ex articolo 384 c.p.c., comma 4. Le spese di lite sono interamente compensate in ragione del recente componimento del contrasto giurisprudenziale in materia. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla Legge 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimita'.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorso principale a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13.

martedì 19 maggio 2015

La valutazione del motivo oggettivo di licenziamento

Nella sentenza n.10038 del 15 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nel rispetto dell’art.41 della Costituzione, concernente la liberta imprenditoriale, il “motivo oggettivo” del licenziamento è rimesso alla esclusiva valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta di questi nell’individuare i criteri di gestione dell’impresa.

Tuttavia, al giudice compete l’accertamento della reale sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative e/o economiche poste alla base del recesso dal datore di lavoro.

Valerio Pollastrini

domenica 17 maggio 2015

Licenziamento del dirigente a seguito di una riorganizzazione aziendale

Più volte la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l’esigenza di riorganizzazione aziendale rientra tra le causali legittimanti il licenziamento del dirigente.

Tuttavia, nella sentenza n.9796 del 13 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, nella singola fattispecie, il Giudice è chiamato ad accertare se detta esigenza sussista effettivamente e se la stessa abbia realmente coinvolto la posizione del lavoratore estromesso.

Valerio Pollastrini

L’accertamento del diritto ad un compenso aggiuntivo per lavoro festivo

Nella sentenza n.9906 del 14 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ambito del giudizio promosso per il riconoscimento del diritto  ad un compenso aggiuntivo per le prestazioni asseritamente svolte in orario festivo,  il dipendente deve provare la propria pretesa evidenziando, specificamente, almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate.

Valerio Pollastrini

Gli elementi tipici della condotta antisindacale

Nella sentenza n.9799 del 13 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ove chiamato ad accertare la sussistenza della condotta antisindacale, asseritamente posta in essere dal datore di lavoro, il Giudice del merito è chiamato ad una valutazione globale degli atti oggetto di contestazione, verificandone la persistenza e la loro  idoneità a produrre effetti durevoli nel tempo, attesane la portata intimidatoria e la conseguente situazione di incertezza, suscettibile di determinare, in qualche misura, una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale.

Valerio Pollastrini

mercoledì 13 maggio 2015

Riduzione della lista testimoniale - Potere discrezionale del giudice

Nella sentenza n.9477 dell’11 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che il Giudice di merito ha il potere discrezionale di ridurre le liste testimoniali anche nel corso del giudizio, ossia quando una parte dei testimoni sia stata già sentita.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Milano aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale del primo grado, decidendo sulla domanda proposta da un lavoratore concernente l’impugnazione del licenziamento disciplinare irrogatogli in seguito agli atti di nonnismo da questi perpetrati ai danni di un collega, aveva ritenuto legittimo il recesso.

In particolare, la Corte del merito aveva osservato come la giustificazione del provvedimento espulsivo risultasse dimostrata da concordi deposizioni testimoniali relative ai fatti qui sopra detti. Né l'appellante aveva mai chiesto la testimonianza del collega, vittima dei comportamenti ingiuriosi e minacciosi.

Contro questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, censurando la Corte di Appello per aver ritenuto che il giudice di primo grado ha il potere di escutere alcuni soltanto dei testimoni indicati da parte convenuta in giudizio, ossia dalla datrice di lavoro, senza che la riduzione della lista testimoniale, in ipotesi voluta dalla stessa parte fosse stata accettata dal ricorrente.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto la censura predetta priva di fondamento.

Gli ermellini, infatti, hanno ricordato che il potere discrezionale di ridurre le liste testimoniali spetta al Giudice di merito anche nel corso del giudizio, ossia quando una parte dei testimoni sia stata già sentita (1) ed il suo esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.

Valerio Pollastrini

1)      - Cass., Sentenza n.9551 del 22 aprile 2009; Cass., Sentenza n.13375 del 10 giugno 2009;

mercoledì 29 aprile 2015

Falsa testimonianza - Dichiarazioni mendaci dei lavoratori sui colleghi clandestini

Nella sentenza n.16443 del 20 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di alcuni dipendenti per il reato di falsa testimonianza per aver falsamente dichiarato -  nel corso del processo a carico del loro datore di lavoro  imputato di aver occupato nella sua officina un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno - di non aver mai visto lavoratori stranieri presso l’azienda.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha ricordato che, in tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, tutelando in tal modo l'esercizio sia del diritto di difesa che del diritto al lavoro, quali manifestazioni della libertà personale di ciascun individuo (1).

In sostanza,  il lavoro, inteso come diritto ad una occupazione e come strumento di crescita della personalità individuale anche nei suoi aspetti di integrazione e interrelazione sociali, deve reputarsi astrattamente sussumibile nell’ambito di esplicazione della "libertà" personale di ciascun individuo.

Del resto, un ausilio nella prefigurata impostazione interpretativa è offerto indirettamente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (2)  con cui è stato stabilito che è ravvisabile il reato di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di sostanze stupefacenti per uso personale che, escusso come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art.384, comma 1 c.p., "se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore". Nocumento che consiste anche, quanto al pregiudizio de liberiate, nella prevedibile eventualità di "una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa" dell'imputato di favoreggiamento, purché di siffatta compromissione siano acquisiti nel giudizio di merito adeguati elementi di prova ("in concreto", affermano le Sezioni Unite) sulla situazione personale, lavorativa, familiare e ambientale dell‘imputato.

Ciò premesso, gli ermellini hanno precisato che, tuttavia, in tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art.384, comma primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, in quanto essa implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione (3), come invece avvenuto nel caso di specie.

Valerio Pollastrini

1)      – Cass., Sentenza n.37398 del 16 giugno 2011;
2)      - Cass. S.U., Sentenza n.21832 del 22 febbraio 2007 n. 21832;
3)      – Cass., Sentenza n.10271 del 15 novembre 2012;

mercoledì 28 gennaio 2015

Litisconsorzio necessario per la domanda giudiziale di maternità

Nella sentenza n.1172 del 22 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ricordato che la domanda giudiziale per il riconoscimento dell’indennità di maternità deve necessariamente proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell’Inps.

Nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo accogliendo  la domanda con la quale una dipendente aveva chiesto il diritto ad ottenere la corresponsione del trattamento di maternità, aveva condannato la datrice di lavoro a pagarle  le retribuzioni dovute fino al termine dell'astensione per puerperio, data in cui la lavoratrice si era dimessa.

Successivamente, la Corte di Appello di Milano aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’azienda e,   ricordata la ratio dei molteplici provvedimenti legislativi a tutela della lavoratrice madre, aveva ritenuto non rilevante la prova chiesta in ordine alla avvenuta (contestata) comunicazione alla datrice di lavoro della dipendente dello stato di gravidanza, essendo pertinente solo il fatto storico della gravidanza stessa, in coerenza con le direttive sovranazionali e la giurisprudenza della Corte di giustizia.

La Corte territoriale, inoltre, in  virtù del  divieto di licenziamento irrogato in costanza del periodo di astensione, aveva ritenuto nulle le presunte dimissioni, che la lavoratrice aveva sostenuto di aver firmato in bianco all'atto di assunzione, in quanto, in ogni caso, non erano state convalidate secondo la procedura prevista.

Avverso questa sentenza, la datrice di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione, dolendosi della circostanza che, nel corso del giudizio di Appello, non fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, quale  soggetto effettivamente tenuto alla prestazione.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondata la predetta censura, accolta alla stregua dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale "La domanda del lavoratore dipendente volta al riconoscimento dell’ indennità di malattia deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell'INPS, sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.102 cod. proc. civ. Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art.1 del D.L. n.663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art.74 della legge n.833 del 1978, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'Istituto, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale" (1).

Ciò premesso, la Suprema Corte ha escluso che si possa distinguere tra indennità di malattia e indennità di maternità, essendo il meccanismo di sola anticipazione da parte del datore di lavoro (rimanendo tenuto l'Istituto) il medesimo.

Conseguentemente, gli ermellini hanno cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione alla Corte di Appello milanese.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Cass., Sentenza n.669/2001; cfr. anche Cass., Sentenza n.6190/2000;

domenica 18 gennaio 2015

Inabilità: termine prescrizionale per la richiesta della rendita Inail

Nella sentenza n.211 del 12 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in materia di infortuni e malattie professionali, la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi.

Nel caso di specie, una dipendente, premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 10 settembre 2001, aveva convenuto l'Inail innanzi al Tribunale di Sulmona per sentir accertare il diritto alla corresponsione di una indennità rapportata all'accertato grado di inabilità.

Instaurato il contraddittorio, l'Istituto assicuratore aveva eccepito la prescrizione triennale dell'azione avversa, ai sensi dell'art.112 del D.P.R. n.1124/1965, e, comunque, l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale aveva rilevato che il primo certificato medico di infortunio era stato trasmesso in data 13 settembre 2001 e che il modulo contenente, tra l'altro, la descrizione delle cause e delle circostanze dell'evento lesivo era stato sottoscritto dall'infortunata in data 23 ottobre 2001.

Conseguentemente aveva ritenuto che l'atto interruttivo rappresentato dalla domanda giudiziale fosse intervenuto oramai decorso il termine di tre anni e 150 giorni.

Successivamente, la Corte di Appello di L'Aquila, pur avendo accertato che il triennio ed il termine di 150 giorni per l'adozione del provvedimento fossero oramai decorsi al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, aveva ritenuto che la prescrizione dovesse restare sospesa per tutto il corso degli accertamenti amministrativi anche oltre la scadenza del termine di 150 giorni previsto dall'art.111, comma 3, del D.P.R. n.1124/1165.

Avverso questa sentenza, l’Inail aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la corretta interpretazione della normativa di riferimento avrebbe imposto di far decorrere il termine triennale di prescrizione dalla data di scadenza del periodo di sospensione, che non può eccedere i 150 giorni decorrenti dall’avvio del procedimento amministrativo, con la conseguente declaratoria della prescrizione del diritto avverso per essere stato depositato il ricorso dopo la scadenza del termine triennale come sopra determinato.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondata la predetta censura.

Nella premessa, gli ermellini hanno richiamato  le seguenti disposizioni del citato D.P.R. n.1124/1965, contenente il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rilevanti ai fini del decidere: 

-         Art.112, comma 1:"L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale";

-         Art.112, comma 4:"La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme";

-         Art.111, comma 1: "Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità";

-         Art.111, comma 2: "La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione amministrativa dell’indennità";

-         Art.111, comma 3: "Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall’art.104 (liquidazione dell'indennità) e di duecentodieci per quello indicato dall'art.83 (revisione della rendita). Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria";

La Suprema Corte ha poi aggiunto che il precedente art.104 prevede un ricorso, motivato e documentato, dell'avente diritto allo stesso Inail contro il diniego di prestazione, con possibilità di adire l’autorità giudiziaria solo dopo il rigetto, espresso, oppure manifestato attraverso il silenzio.

Ponendo fine alla premessa, inoltre, gli ermellini hanno  sottolineato che gli intervalli di 150 e 210 giorni corrispondono alla somma del periodo di complessivi 120 giorni, contemplato proprio dall'art.104 per la fase contenziosa amministrativa, ai periodi previsti, rispettivamente, per la liquidazione della rendita di inabilità (30 giorni) e per la decisione sulla domanda di revisione della misura della rendita per aggravamento (90 giorni).

In proposito, con sentenza n.783 del 16 novembre 1999, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto di giurisprudenza insorto sulla possibilità di interrompere la prescrizione prevista dalle disposizioni ora citate attraverso atti stragiudiziali, affermando il seguente principio di diritto: "la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'Inail può essere interrotta, secondo le norme del codice civile, anche con atti stragiudiziali, né l'efficacia sospensiva della prescrizione, prevista dall'art.111, secondo comma, dello stesso D.P.R., esclude l'efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione".

Da alcuni passaggi della motivazione di tale decisione, successive pronunce della Corte di legittimità hanno tratto argomento per sostenere che "il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail di cui all'art.112 del D.P.R. n.1124/1965 è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo, anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge" (1).

Tuttavia, nella pronuncia in commento, la Cassazione ha aderito ad un diverso orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali previste in tema di infortuni e malattie professionali nel settore industriale è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza dal procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi (2).

In sostanza, secondo tale indirizzo lo scadere del termine di 150 giorni previsto per la liquidazione in via amministrativa comporta la formazione del silenzio-rigetto e l’esaurimento del procedimento amministrativo, ragione della sospensione della prescrizione, sicché non vi sarebbe giustificazione del protrarsi della sospensione oltre tale termine.

Si tratta di un’interpretazione che trova conforto nel fatto che la predeterminazione ex lege del periodo massimo di sospensione risponde ad esigenze di carattere pubblicistico, quali la celerità degli accertamenti volti al riconoscimento della tutela assicurativa in prossimità dei fatti, che non consentono di attribuire rilevanza, rispetto a tale interesse generale, ad un interesse personale al prolungamento del termine di sospensione fino a comprendervi tutto l’iter amministrativo.

Ulteriore conforto alla tesi accolta, inoltre, deriva da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che, proprio in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, ha sancito il principio di diritto per il quale "il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere, è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma dell’art.7 della Legge n.533/1973, che stabilisce che la richiesta all'istituto assicuratore di una prestazione di previdenza o assistenza si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l’Istituto si sia pronunciato - nonché durante il tempo in cui la domanda è improcedibile  per non essere ancora decorso, in generale, il termine di centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, ovvero, in particolare, per non essere ancora esauriti i procedimenti prescritti date leggi speciali per la composizione in sede amministrativa ovvero decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi" (3).

Il sistema così delineato appare coerente con il principio generale del contenzioso previdenziale, per il quale una volta che l'assicurato abbia proposto una domanda amministrativa di prestazione, vi devono essere tempi certi per la sua definizione, sia in sede amministrativa, che in quella giudiziaria (4).

Da ultimo, ma non per importanza, occorre rilevare come la soluzione adottata nella pronuncia in commento risulti conforme alla lettura della disciplina in esame offerta dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n.207/1997, aveva ribadito la congruità del termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art.112 del D.P.R. n.1124/1965, "anzitutto in ragione della specialità del sistema in cui esso si inserisce, ma soprattutto avuto riguardo alla funzione a cui il termine stesso risponde, nel garantire all'INAIL un accertamento tempestivo degli elementi posti a base della denuncia e, contemporaneamente, nell’assicurare all'interessato un rapido conseguimento della prestazione. Appare invero evidente la necessità oggettiva di pervenire ad una pronta ricerca dei fatti, potendo un'attesa superiore ai tre anni pregiudicare la raccolta di prove utili a verificare il rapporto eziologico tra infortunio (o malattia) ed evento ai fini della risarcibilità”.

Sulla base di queste considerazioni,  che portano "ad escludere la necessità razionale di una più lunga prescrizione", la Corte Costituzionale aveva negato "la fondatezza della tesi, con cui a tale risultato si vorrebbe sostanzialmente pervenire prolungando la sospensione della stessa", anche oltre i termini prescritti e per la durata effettiva della procedura amministrativa, pur quando "disposta un'inchiesta pretorile  di durata superiore a 150 giorni".

Per la Consulta, in sostanza, "l'aver sancito un arco temporale di 150 giorni durante i quali, da una parte l’azione non può essere esercitata e, dall’altra, la prescrizione stessa non decorre, ha solo il senso di evitare un inutile contenzioso permettendo la definizione in via amministrativa".

Una volta venuta meno, con il silenzio serbato dall'Istituto oltre i termini prescritti, "la relazione tra fase amministrativa ed effetto sospensivo della prescrizione", la stessa riprende a decorrere, con "un meccanismo del tutto ragionevole e coerente con le esigenze già illustrate. Esso, non solo non ostacola, ..., ma viceversa agevola il conseguimento dei mezzi adeguati di cui all’art.38 Cost.; e ciò in ragione proprio del carattere sollecitatorio sotteso a tutta la sequenza avviata dalla denuncia dell’infortunio”.

Ogni "ritardo procedimentale", così aveva concluso la Corte Costituzionale,  "trova adeguata risposta nella già prevista facoltà di adire il giudice non appena formatosi il silenzio-rifiuto".

Sulla base di tutte le considerazioni di cui fin qui si è detto, la Cassazione, accolto il ricorso, ha rinviato la sentenza impugnata alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:

"La sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 111, comma 2, del  D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965,  opera limitatamente al decorso dei 150 giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità dal terzo comma della stessa disposizione. La mancata pronuncia definitiva dell'INAIL entro il suddetto temine configura una ipotesi di “silenzio significativo” della reiezione dell'Istanza dell'assicurato o comporta, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Cass., Sentenza n.15322/2007; Cass., Sentenza n.1917/2006;  Cass., Sentenza n.21539/2006;  Cass., Sentenza n.15733/2013;
2)      - tra le numerose decisioni in tal senso: Cass., Sentenza n.2662/1991; Cass., Sentenza n.5992/1995; Cass., Sentenza n.12968/1995; Cass., Sentenza n.15343/2002; Cass., Sentenza n.12553/2004; Cass., Sentenza n.25261/2007; Cass., Sentenza n.14770/2008; Cass., Sentenza n.17822/2011; Cass., Sentenza n.10776/2012; Cass., Sentenza n.14212/2013;
3)      - Cass. SS.UU., Sentenza n.5572 del 6 aprile 2012;
4)      - sul punto v. Cass., Sentenza n.14212/2013 e Cass., Sentenza n.10776/2012;