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giovedì 8 ottobre 2015

Sgravio triennale nuovi assunti: aziende beneficiarie sotto la lente del Ministero

Accertamenti in vista per le aziende che stanno beneficiando dello sgravio contributivo triennale per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Nei giorni scorsi, infatti, il Ministero del Lavoro ha annunciato di avere approntato, in collaborazione con l’Inps, un programma di attività ispettive finalizzate ad identificare i casi di precostituzione irregolare delle condizioni previste per l’accesso alla decontribuzione previdenziale introdotta dalla passata legge di stabilità

In sostanza, ogni Direzione territoriale del Lavoro riceverà dall’Inps l’elenco delle imprese beneficiarie dello sgravio, in relazione alle quali verranno esaminate le singole posizioni dei lavoratori che abbiano dato luogo alla fruizione dell’incentivo.

Dott. Valerio Pollastrini

domenica 27 settembre 2015

Interpello n.24/2015 - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – categoria degli autoferrotranvieri

Ministero del Lavoro, Interpello n.24 del 24 settembre 2015

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – D.Lgs. n. 23/2015 – contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – categoria degli autoferrotranvieri.

L’Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV) e l’Associazione Trasporti (ASSTRA) hanno avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibile applicazione alla categoria degli autoferrotranvieri della disciplina di cui al D.Lgs. n. 23/2015, con particolare riferimento alle tutele accordate in caso di illegittimità del recesso datoriale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre premettere che il rapporto di lavoro della categoria degli autoferrotranvieri trova la propria regolamentazione nel Regio Decreto n. 148/1931, nonché dalle disposizioni della contrattazione collettiva di settore del 23 luglio 1976, che peraltro possono derogare, ai sensi della L. n. 270/1988, ai principi contenuti nel medesimo Decreto.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la regolamentazione in questione, specie con riferimento alla materia dei procedimenti disciplinari di cui all’allegato A del Regio Decreto, costituisse un corpus normativo unico avente i caratteri della specialità e come tale passibile di modifiche solo mediante specifici interventi legislativi, salva la possibile integrazione con le norme generali in relazione a specifiche lacune, non superabili neanche mediante una lettura “analogico-estensiva” di altre disposizioni del Regio Decreto afferenti a materie analoghe ovvero ai principi generali dell’ordinamento (cfr. Cass. sent. n. 5551/2013 che richiama Cass. sent. n. 11929/2009).

Ciò posto, in riferimento alla tematica sollevata, si osserva che il Regio Decreto contempla esclusivamente alcune fattispecie di recesso (la cessione di linee, la riduzione dei posti, l’inabilità al servizio, lo scarso rendimento, nonché la destituzione) mentre, anche in esito all’abrogazione

dell’art. 58 Allegato A, nulla dispone in relazione alle tutele accordate al lavoratore nelle ipotesi di licenziamento illegittimo.

A fronte dell’indicato contesto normativo, la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 11547/2012), superata la giurisdizione esclusiva di cui al richiamato art. 58 con conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie afferenti il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ha ritenuto che debba trovare applicazione per tutte le fattispecie di licenziamento aventi titolo nel Regio Decreto la disciplina generale ex art. 18, L. n. 300/1970.

Tanto in ragione della forza espansiva dell’art. 18 “che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo dell’identità di ratio (cfrr. Corte Cost. n. 338/1988; Corte Cost. n. 17/1987) e quindi a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa, specifica disciplina”, come avviene nel caso in esame.

Tale soluzione interpretativa, come asserito dalla giurisprudenza, si ispira alla necessità di garantire in materia la certezza del diritto, nonché la parità di trattamento sul piano delle tutele tra tutti i lavoratori dipendenti.

A tale ricostruzione va ulteriormente aggiunto che il Legislatore è intervenuto con il D.Lgs. n.23/2015 sulla disciplina delle tutele accordate in caso di licenziamento “per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (…)” decorrente dall’entrata in vigore del Decreto.

In definitiva, stante l’orientamento giurisprudenziale innanzi indicato e le esigenze di certezza del diritto e parità di trattamento cui è ispirato, si ritiene che le tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori autoferrotranvieri debbano seguire la disciplina di carattere generale contenuta nell’art. 18 della L. n. 300/1970 e nel D.Lgs. n. 23/2015 secondo il rispettivo ambito applicativo e di decorrenza.

giovedì 3 settembre 2015

Ministero del Lavoro: lavoro pubblico, da Poletti a SKY TG 24 Economia nessun riferimento ad art. 18 e tutele crescenti

Ministero del Lavoro, Comunicato Stampa del 3 settembre 2015

In merito alla partecipazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, a SKY TG 24 Economia, si precisa che il Ministro, parlando del lavoro pubblico, non ha fatto alcun riferimento all'art. 18 ed alle tutele crescenti. Questo riferimento era contenuto nella domanda del giornalista che lo intervistava.  

Il Ministro Poletti ha invece ricordato che queste tematiche sono riferibili alla legge delega in materia di riforma della pubblica amministrazione ed ai relativi decreti attuativi.

domenica 26 luglio 2015

Ministero del Lavoro - Comunicazione telematica "dell’offerta di conciliazione"

Ministero del Lavoro - Nota n.3845 del 22 luglio 2015

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Comunicazione telematica "dell’offerta di conciliazione". Seguito nota operativa

Con precedente nota n. 2788 del 27 maggio 2015 sono stati forniti i primi indirizzi operativi della normativa indicata in oggetto. Contestualmente sul portale del Ministero (www.cliclavoro.gov.it ) è stata resa disponibile l'applicazione che consente di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e, seguendo ormai una consolidata consuetudine, è stata aperta una linea diretta con i soggetti interessati al provvedimento, al fine di raccogliere eventuali segnalazioni durante la prima fase di attuazione del provvedimento.

Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota al fine di chiarire ulteriori aspetti operativi.

La comunicazione citata dal comma 3 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo:

1. è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;

2. è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

3. non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

Inoltre, si precisa che - in modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro - i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:

- i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l'iscrizione all'albo a norma dell'art. 9 della legge citata;

- gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l'iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;

- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;

- le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608;

- le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;

- le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per l'invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;

- i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31 Dlgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese  del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.

sabato 30 maggio 2015

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: comunicazione telematica dell'offerta di conciliazione

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 27 maggio 2015, n. 2788

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Comunicazione telematica dell'"offerta di conciliazione". Nota operativa

Premessa
In data 6 marzo 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Legge Delega sul Jobs Act). in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il decreto è entrato in vigore il giorno 7 marzo 2015. Pertanto, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, alle trasformazioni di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o agli apprendisti passati in qualifica dalla predetta data (7 marzo 2015) si applicherà la disciplina di cui al nuovo decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti.

In particolare, tale decreto introduce un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo certo al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali. La norma si applica ai lavoratori che a partire dal 7 marzo 2015:

sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, co. 1); sono interessati da una trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato ovvero, agli apprendisti passati in qualifica (art. 1, co. 2), ma anche - unica eccezione - per i lavoratori assunti in precedenza nelle aziende che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo supereranno la soglia dei 15 dipendenti (art. 1, co. 3).

Tale conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all'articolo 2113, comma 4 del Codice Civile ovvero presso le Commissioni di certificazione di cui all'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (art. 6, co. 1).

Monitoraggio della misura e modello di comunicazione
Attraverso le disposizioni, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo in parola, il legislatore si propone di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della norma stessa, onde consentire di verificare quale sarà in concreto l'offerta di conciliazione. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione di tale disposizione, alla normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto è stata aggiunta un'ulteriore comunicazione da effettuarsi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine il suddetto terzo comma ha disposto che la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro (richiamata, unitamente alle altre comunicazioni datoriali obbligatorie telematiche, dall'art.4-bis, punto 6-ter, del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.181 e successive integrazioni e/o modificazioni) dev'essere integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi, da parte del datore di lavoro, entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale dev'essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione, di cui alla norma in commento.

Pertanto, a partire dal 1° giugno 2015 nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sarà disponibile una applicazione denominata "UNILAV_Conciliazione" attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo. A fini meramente esemplificativi, alla presente nota è allegato lo screenshot della procedura.

Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve ad collegare l'offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato (prima schermata).

Il sistema (seconda schermata) proporrà i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello "UNII_AV_Cess", relativi a lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati solo i seguenti ulteriori campi:

-         data di proposta dell'offerta di conciliazione;

-         esito (SI/NO) di tale offerta

in caso di esito positivo:

-         sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;

-         importo offerto;

-         esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l'importo offerto.

Da ultimo (terza schermata), il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

Sanzioni
Sempre il terzo comma dell'art.6 in questione prevede che l'omissione di detta comunicazione integrativa sia assoggettata alla stessa sanzione prevista per l'omissione della comunicazione, di cui al predetto art.4-bis, ovverosia con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.

Al fine di darne massima diffusione, la presente nota operativa è pubblicata sul portale cliclavoro www.cliclavoro.qov.it, oltreché sul sito istituzionale dell'amministrazione www.lavoro.qov.it.

giovedì 23 aprile 2015

La nuova offerta di conciliazione in caso di licenziamento

Il D.Lgs. n.23/2015 ha introdotto la c.d. “offerta di conciliazione” per il licenziamento di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 con  il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

In sostanza, in riferimento ai lavoratori suddetti, questa nuova conciliazione facoltativa prende il posto del c.d. “Rito Fornero” (1),  consentendo un notevole risparmio sulle spese processuali.

A differenza della conciliazione obbligatoria configurata nella Riforma Fornero, la nuova procedura si applica in tutti i casi di licenziamento e potrà essere  esperita non soltanto presso le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), ma anche nelle commissioni sindacali e presso gli enti di certificazione.

La nuova procedura
In tutti i casi di licenziamento, il datore di lavoro, al fine di evitare la lite, può  offrire al lavoratore, entro il termine dei 60 giorni previsti per l’impugnazione stragiudiziale del recesso, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.

Per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti,  l’importo dell’offerta  è dimezzato e, in ogni caso, non può superare le 6 mensilità.

Detto importo verrà erogato mediante un assegno circolare e, in caso di accettazione da parte del dipendente, comporterà, unitamente all’estinzione del rapporto dalla data del licenziamento,   la rinuncia all’impugnazione del recesso, quand’anche la stessa sia stata già proposta.

All’interno di questo procedimento, le parti potranno estendere la conciliazione anche ad altri aspetti del rapporto di lavoro, pattuendo  rinunce e/o transazioni, ponendo fine, così, ad ogni possibile contestazione. Tuttavia, in simili casi, l’esenzione fiscale riguarderà solamente le somme offerte in riferimento al licenziamento, mentre tutti gli altri importi saranno assoggettati alla tassazione ordinaria.

Entro i 65 giorni successivi alla cessazione del rapporto, il datore di lavoro dovrà integrare la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto, di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo n.181 del 21 aprile 2000, con una ulteriore comunicazione recante l’esito della conciliazione. In caso di mancato adempimento, è prevista una sanzione amministrativa dai 100 ai 500 euro per ogni lavoratore.

Come precisato nella premessa, la nuova offerta di conciliazione si applica solamente ai contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Per tutti gli altri lavoratori continua, pertanto, ad applicarsi la conciliazione obbligatoria introdotta dalla passata Riforma Fornero. In proposito, occorre però precisare che il c.d. rito Fornero è previsto per i soli casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposti dalle aziende rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.18 della Legge n.300/1970, vale a dire, per tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alla proprie dipendenze più di 15 unità, ovvero più di 5 se imprenditori agricoli, ovvero nei confronti dei datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupino più di 15 lavoratori, anche se ciascuna unità produttiva non raggiunge tali limiti, ovvero a chi occupa più di 60 dipendenti sul territorio nazionale.

Valerio Pollastrini

1)      - art.1, commi 48-68, della Legge n.92/2012;

sabato 11 aprile 2015

Contratto a tutele crescenti senza la stabilità del raggiungimento del limite anagrafico

Una recente analisi della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha precisato che i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti saranno licenziabili prima per raggiunti limiti di età.

Nell’analisi, infatti, i Cdl hanno ricordato come, ai dipendenti suddetti, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, non sia garantita la permanenza al lavoro fino al compimento del settantesimo  anno di età.

Sul punto, giova ricordare come la passata Riforma Fornero,  dopo aver semplificato la disciplina previdenziale prevedendo soltanto due trattamenti, la pensione di vecchiaia e quella anticipata, elevando i requisiti anagrafici di accesso,  abbia introdotto per la nuova pensione di vecchiaia la c.d. flessibilità.

Nello specifico, la Riforma ha introdotto un meccanismo premiale a beneficio di coloro che decidano di ritardare l'accesso alla pensione, rispetto all'età minima prefissata dalla legge. In simili casi, infatti,  proseguendo l'attività oltre l'età minima per il conseguimento della pensione, i lavoratori usufruiranno  di un coefficiente di trasformazione più conveniente per la determinazione della futura prestazione.

Proprio per garantire ai dipendenti l'effettiva possibilità di avvalersi dello strumento della flessibilità, la riforma ha esteso la tutela della stabilità fino al raggiungimento dei 70 anni d'età, protraendo l'efficacia dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori fino al conseguimento del predetto limite anagrafico.

Ciò riepilogato, la Fondazione Studi dei Cdl ha dunque precisato come i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti, per le ragioni indicate in premessa, risultino esclusi dall’estensione della suddetta stabilità.

Valerio Pollastrini

venerdì 13 marzo 2015

Le tutele crescenti analizzate dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

Dopo l’entrata in vigore del  Decreto Legislativo n.23 del 4 marzo 2015, recante, nell’ambito dell’applicazione del Jobs Act, l’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con annesso nuovo regime di tutela contro i licenziamenti, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato  le  modifiche apportate al provvedimento nel corso dei vari passaggi istituzionali che hanno condotto alla sua definitiva approvazione.

In particolare, dette modifiche alla formulazione iniziale del Decreto spaziano dall’allargamento della platea dei destinatari, alla sostituzione del parametro di riferimento per il calcolo dell’indennità risarcitoria, fino all’introduzione di ulteriori adempimenti posti a carico  dei datori di lavoro.

Nelle pagine seguenti, si riporta il testo integrale della Circolare in commento.


Fondazione Studi Consulenti del lavoro
Circolare n.6 dell’11 marzo 2015

TUTELE CRESCENTI: L’ANALISI DELLE NOVITA’

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 (in seguito “decreto”) contenente disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, entrato in vigore il 7 marzo 2015.
La stesura finale del provvedimento contiene alcune significative modifiche rispetto allo schema predisposto lo scorso 24 dicembre 2014 e inviato alle Camere per il previsto parere.
Per una disamina generale del provvedimento si rinvia alla circolare n. 1/2015 del 7 gennaio scorso e la successiva n. 4/2015, mentre con la presente circolare si analizzano le sole novità introdotte nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In particolare, le novità riguardano l’allargamento della platea dei destinatari, la sostituzione del parametro di riferimento per il calcolo dell’indennità risarcitoria, alcune opportune puntualizzazioni al testo e nuovi adempimenti amministrativi con relativa sanzione posti a carico delle aziende.

Destinatari del decreto
Nell’articolo 1 è stato introdotto il nuovo comma 2 il quale stabilisce che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato”.
La norma fa riferimento ad una generica “conversione” del contratto a termine e dunque trovano applicazione le tutele crescenti sia nel caso in cui i contratti a tempo determinato, avviati prima del 7 marzo 2015, siano convertiti – senza soluzione di continuità – dal datore di lavoro a partire dal 7 marzo 2015; ma le tutele crescenti si applicano anche laddove la conversione sia una conseguenza di un regime sanzionatorio (art. 5, D.Lgs.368/2001) a condizione che essa si collochi in un ambito temporale a decorrere dal 7 marzo 2015.
Diversamente, troverà applicazione il regime dell’articolo 18 della legge n. 300/1970 per le conversioni ex tunc dei contratti a termine il cui effetto retroagisce ad una data precedente al 7 marzo 2015.
Anche gli apprendisti che proseguono il rapporto di lavoro, dopo l’entrata in vigore del decreto, a seguito del mancato esercizio della facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, ai sensi dell’art. 2 lett. m) del D.Lgs. n.167/2011, rientrano nel novero dei contratti a tutele crescenti.
È appena il caso di sottolineare l’inadeguata locuzione utilizzata in merito alla “conversione” del rapporto di apprendistato, posto che si tratta di un contratto a tempo indeterminato ab initio, per una rinuncia del datore di lavoro alla facoltà di recesso prevista dalla sopra citata norma.

Definizione di licenziamento discriminatorio
Uno dei pochi casi in cui resiste il diritto alla reintegra nel posto di lavoro è la dichiarazione di nullità del licenziamento, perché “discriminatorio”, ma solo come definito dall’art. 15 della legge 300 del 1970. L’intento del legislatore è teso a tipizzare il più possibile le casistiche limitando così l’ambito di intervento del giudice.
Nella prima stesura, il testo si limitava alla generica indicazione del termine “discriminatorio” senza fare riferimento alcuno, lasciando aperta la possibile inclusione anche di quelli individuati come tali ad esempio dal D.Lgs. n.198/2006, art. 26 c. 3 che sancisce: “sono considerate altresì discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo, o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne”.
Tale principio, peraltro, a prescindere dal preciso richiamo nelle altre norme antidiscriminatorie, è stato alla base dell'orientamento prevalente della giurisprudenza, con cui si afferma che il carattere ritorsivo del licenziamento che determina la nullità del provvedimento, perché illecito è il motivo determinante posto alla base dello stesso, ai sensi dell’art. 1345 cc e dell'art. 1418 cc. Restano, pertanto, quali licenziamenti discriminatori, quelli legati a ragioni di ordine sindacale, politico,
religioso, razziale, di lingua, di sesso, di handicap, di età, basate sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
Tale principio, peraltro, a prescindere dal preciso richiamo nelle altre norme antidiscriminatorie, è stato alla base dell'orientamento prevalente della giurisprudenza, con cui si afferma che il carattere ritorsivo del licenziamento che determina la nullità del provvedimento, perché illecito è il motivo determinante posto alla base dello stesso, ai sensi dell’art. 1345 cc e dell'art. 1418 cc. Restano, pertanto, quali licenziamenti discriminatori, quelli legati a ragioni di ordine sindacale, politico,
religioso, razziale, di lingua, di sesso, di handicap, di età, basate sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
Peraltro, la giurisprudenza ha sinora spesso affermato che “il divieto di licenziamento discriminatorio - sancito dall'art. 4 legge n. 604 del 1966, dall'art. 15 legge n. 300 del 1970 e dall'art. 3 legge n. 108 del 1990 - è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia” (ad es. Cass. 18 marzo 2011, n. 6282). Va in ogni caso dato atto che dal riferimento a “tutti gli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge", può dedursi una accezione del concetto di nullità e di ambito applicativo del regime di cui all’art. 2 del d.lgs.n. 23/2015 di ampiezza sostanzialmente identica ai primi tre commi dell’art. 18 dello Statuto.

Determinazione dell’indennità risarcitoria
Il decreto contiene una significativa modifica in ordine alla determinazione dell’indennità risarcitoria. In particolare, ogni qual volta il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento individua a tal fine un'indennità commisurata “all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Prima di questa versione della norma, il decreto faceva riferimento alla nozione di “ultima retribuzione globale di fatto” che è stata introdotta nell’art. 18 della legge n. 300/1970 dalla legge n. 92/2012 la quale a sua volta recepiva precedenti orientamenti giurisprudenziali.
In passato si era interpretato il concetto di retribuzione globale di fatto di cui alla legge n. 108/1990 che ha modificato l’art. 18 della l. 300/1970, affermando che “La nozione di retribuzione globale di fatto, alla quale è da commisurare il risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, deve essere intesa come coacervo delle somme che risultino dovute, anche in via non continuativa, purché non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro e in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, che sarebbe stato effettivamente goduto, se non vi fosse stata l'estromissione dall'azienda. “ (Cass. sent, n. 18441 del 24.08.2006).
Inoltre, “La nozione di retribuzione globale di fatto prevista dall'art. 18 legge n. 300/1970 come base di calcolo per il licenziamento illegittimo non può ricomprendere i ratei e/o l'indennità di ferie non godute, attesa la natura risarcitoria di quest'ultima voce ed in considerazione della funzione squisitamente compensativa di questo istituto, che presuppone infatti l'avvenuto ed effettivo espletamento della prestazione lavorativa.”(cfr. Tribunale Forlì, civile Sentenza 1 giugno 2011).
Mentre “Le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, costituiscono parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono alla composizione della base di computo dei compensi per ferie e festività, dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto ed in genere di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata che, interpretando l'art. 18 del c.c.n.l. 31 maggio 1987 per i lavoratori delle autostrade secondo cui il compenso per "l'eventuale" lavoro notturno è elemento solo "aggiuntivo" della retribuzione, ha ritenuto che la disposizione si riferisse al solo lavoro notturno non sistematico).”(Cass. sent. n. 2872 del 07.02.2008, in senso conforme Cass. sent. n. 12760 del 01.09.2003).
Pertanto, si è comunemente inteso che “In tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300 deve essere liquidata in riferimento alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali), in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso dalla base di calcolo dell'indennità risarcitoria l'indennità di mensa avente carattere convenzionale, l'indennità di rischio, il concorso nelle spese tranviarie, il premio di rendimento ed il premio di produttività, senza considerare che l'assenza del dipendente cui si ricollegava la mancata fruizione dei detti emolumenti era derivata dall'illegittima estromissione dello stesso dall'azienda)” (cfr. Corte di Cassazione, sez.lav., sent. n. 19956 del 16.09.2009).
Del resto “in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, è onere del lavoratore fornire prova adeguata in merito all'entità e alla composizione della retribuzione globale di fatto, goduta al momento del recesso, da prendere come base per il calcolo del risarcimento del danno.” (in tal senso Cass. Sent. 27 novembre 2014, n. 25244).
Pertanto il computo in esame “implica la rilevanza della media dei compensi corrisposti di fatto nell'ultimo periodo prima del licenziamento, anche se tale procedimento può comportare una discrepanza rispetto a quanto sarebbe dovuto in base agli elementi fissi e continuativi della retribuzione - si riferisce ad un caso in cui il giudice di merito aveva valorizzato le retribuzioni risultanti dalle buste paga prodotte, relative agli ultimi quattro mesi prima del licenziamento, in cui erano state prestati orari complessivi molto differenziati. (Cass. n. 9307/2000).
Nel caso in esame, la specifica questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'aggiornamento delle retribuzioni, e la soluzione ad essa offerta dal Giudice d'appello appare corretta considerata la natura risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore in seguito all'illegittimo licenziamento rispetto alla quale l'aggiornamento è espressione di detta natura.” (Cass. sent. n. 19285 del 22.09.2011).
Chiarito il sistema previgente, si evidenzia che sin dalle modifiche intervenute per effetto della legge n. 92/2012, che per prima ha introdotto l’aggettivo “ultima” alla retribuzione cui fare riferimento per la determinazione del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, le parti depositano l’ultimo cedolino paga al momento della costituzione in giudizio ed il Giudice forma il proprio convincimento, in ordine alla misura dell’indennizzo, utilizzando il riferimento esposto nell’ultima busta paga del rapporto, ove non contestata.
Resta ora da capire se la versione definitiva del decreto possa portare ad una diversa conclusione.
Due sono i profili di analisi; il primo riguarda la individuazione degli elementi retributivi utili; il secondo, è l’ambito temporale cui fare riferimento per individuare tale retribuzione.
Con riferimento al primo aspetto il legislatore effettua un sostanziale, anche se non esplicito, rinvio all’articolo 2120, comma 4 del codice civile in cui è stabilito “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese” cui è possibile richiamare l’importante produzione giurisprudenziale che ha definito ad oggi in modo sostanzialmente puntuale la previsione codicistica. Più problematica è l’individuazione dell’ambito temporale cui fare riferimento per individuare la/le mensilità dell’indennità risarcitoria. Al riguardo, la norma fa riferimento “all’ultima” retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, a sua volta l’articolo 2120 del codice civile, individua quale periodo di riferimento, un periodo annuale (il riferimento è alla “retribuzione annua”).
Il combinato disposto delle due norme porterebbe a ritenere che la retribuzione cui fare riferimento è quella dell’ultimo anno (o frazione di anno) dovuta (indipendentemente se corrisposta) al lavoratore, rapportata a mese.
Pertanto, ad esempio, un licenziamento illegittimo effettuato il 31 dicembre 2015, porterebbe ad individuare la retribuzione utile ai fini del TFR nel periodo 1 gennaio /31 dicembre dello stesso anno rapportata a mese (retribuzione annua/12 per il numero di mensilità previste dal decreto).
Un licenziamento effettuato il 31 marzo 2016, porterebbe ad individuare il periodo di riferimento tra il 1 gennaio/31 marzo 2016 rapportata anch’essa a mese (retribuzione del periodo/3 per il numero di mensilità previste dal decreto).
Questa modalità sembrerebbe assicurare un’ equa individuazione della retribuzione, utile a determinare l’indennità risarcitoria.
Una diversa interpretazione, che in questa sede non appare preferibile, è rappresentata dalla retribuzione corrisposta nell’ultimo mese al termine del rapporto. Tuttavia, alla cessazione del rapporto (con l’ultima busta paga) nella prassi sono corrisposti diversi emolumenti tipici di questo evento che rischierebbero di alterare, anche quantitativamente, la definizione di mese previsto dalla norma.
Comparando la precedente definizione (retribuzione globale di fatto) con quella attuale (retribuzione utile ai fini del TFR), si ritiene che la nuova formulazione possa di fatto tradursi in una riduzione dell’importo dell’indennità risarcitoria da corrispondere al dipendente in caso di licenziamento illegittimo. Ciò in quanto la Cassazione ha chiarito, ad integrazione dell’art. 2120 cc, quali siano le voci da escludere dal computo del TFR. Si tratta di quelle collegate a ragioni del tutto imprevedibili, accidentali e fortuite rispetto al normale svolgimento dell’attività lavorativa, quali ad esempio il lavoro straordinario occasionale e non continuativo, l’indennità di trasferta, l’indennità di viaggio stabilita in ragione chilometrica secondo tariffe Aci, il rimborso spese, ivi compreso quello a piè di lista.

Sanzioni per omissione contributiva
L’articolo 3, comma 2 del decreto nel ribadire che in caso di insussistenza del fatto materiale il datore di lavoro è condannato, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in esso aggiunge “senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva”.
Pertanto, nel caso di reintegra al lavoratore compete la copertura contributiva, ma nel testo definitivo del decreto è stabilito che il datore di lavoro è esplicitamente escluso dall’applicazione delle sanzioni per omissione contributiva.
Tale esclusione esplicita appare quanto mai opportuna ed in linea con il comma 4 dell’art 18 legge n.300/70 come riscritto dalla legge n.92/2012.
La predetta legge, nel modificare l’art. 18 aveva, infatti, operato una sistemazione di tale conseguenza (applicazione o meno delle sanzioni per omissione contributiva) a seguito di reintegra, distinguendo due casi:

1)     il primo, previsto dai commi 1 e 2, nel qual caso, a seguito di vizio di nullità, la sentenza che contiene l'ordine di reintegrazione è dichiarativa quindi l'obbligo contributivo è riconosciuto ora per allora e ne consegue una vera e propria omissione contributiva;

2)    il secondo, previsto dal comma 4, nel qual caso, a seguito del vizio di annullabilità, la sentenza che contiene l'ordine di reintegrazione è costitutiva e quindi l'obbligo contributivo è ripristinato ex tunc senza pertanto che ci sia omissione contributiva.

La mancata indicazione nel nuovo decreto avrebbe di fatto potuto riaccendere le questioni in merito sulle quali si era da ultimo pronunciata la Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 17 giugno – 18 settembre 2014, n. 19665.

Correzioni formali
Il testo finale del decreto contiene la correzione di un mero errore materiale nell’articolo 6, laddove sostituisce il richiamo all’art. 82 del D.Lgs. n. 76/2003 al più opportuno art. 76 che individua le sedi di certificazione che sono abilitate anche alle rinunce e transazioni.
Si ricorda che l’articolo 6 del decreto intende individuare le sedi presso cui espletare l’offerta di conciliazione che pertanto, oltre a quelle di cui al c. 4 dell’art. 2113 cc, saranno anche quelle elencate nell’art. 76 del DLgs n.276/03 comprese le commissioni istituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro.

Limite all’esenzione fiscale dell’offerta conciliativa
Sempre nell’art. 6, è stata apportata una modifica con l’intento di circoscrivere l’esenzione dall’imposizione fiscale alle sole somme offerte dal datore di lavoro a fronte della definitiva cessazione del rapporto di lavoro e la conseguente rinuncia da parte del lavoratore all’impugnazione del licenziamento, confermando la posizione interpretativa già espressa dalla Fondazione Studi nella circolare n. 1/2015.

Nuova comunicazione di fine rapporto
Nell’ambito del monitoraggio del mercato del lavoro di cui alla legge n. 92/2012, l’art. 6, comma 3 del decreto stabilisce che “la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e' integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve  essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato”.
Il legislatore ha scelto di introdurre una doppia comunicazione relativa alla cessazione del rapporto; la prima, entro il termine di 5 giorni dalla fine del rapporto, la seconda entro 65 giorni dalla medesima cessazione, al solo fine di monitorare l’attuazione dell’offerta di conciliazione.
Il motivo di tale scadenza deriva dalla sommatoria dei termini di impugnazione stragiudiziale (60 gg) e quelli per l’invio ordinario della C.O. (5 gg).
Rispetto ai tempi di effettuazione della comunicazione (65 giorni) si fa presente che essi potrebbero risultare incompatibili rispetto alle dinamiche di svolgimento della conciliazione.
Infatti, l’art. 6, comma 1 del decreto stabilisce che “il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (ndr 60 giorni)”, ma questo non significa che l’intero procedimento conciliativo si esaurisca entro i 60 giorni.
Ciò in quanto, l’offerta conciliativa potrebbe essere regolarmente presentata nei termini, ma il lavoratore accetti la stessa in una o più riunioni successive in relazione anche alla complessità della conciliazione.
La mancata o tardiva comunicazione, tuttavia, è sanzionata al pari di quella inerente la cessazione del rapporto, anche se i dati in essa contenuti non sono sostanziali ai fini del rapporto di lavoro stesso.

sabato 7 marzo 2015

Tutele crescenti e nuovi ammortizzatori sociali in vigore da oggi

Il 6 marzo 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi due decreti attuativi del Jobs Act. Dal giorno successivo, pertanto, sono entrati in vigore le disposizioni sul nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con incluse modifiche al regime sui  licenziamenti, e quelle che riformano gli ammortizzatori sociali.

Per un approfondimento sulle norme contenute nei due decreti attuativi si rimanda alla lettura dei seguenti commenti:

Vademecum sulla nuova disciplina sui licenziamenti

Le nuove indennità di disoccupazione

Valerio Pollastrini

giovedì 5 marzo 2015

Jobs Act: i primi due decreti attuativi in vigore dal 7 marzo

Per il prossimo 6 marzo è prevista la pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale dei primi due decreti attuativi del Jobs Act. Dal giorno successivo, pertanto, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sarà applicabile il contratto a tutele crescenti, con annessa disciplina sui licenziamenti. Dalla medesima data, inoltre, entrerà in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali.

Valerio Pollastrini

martedì 3 marzo 2015

Vademecum sulla nuova disciplina dei licenziamenti

Il primo decreto attuativo del Jobs Act (1), nell’introdurre il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ha riscritto il regime di tutela dei lavoratori nei casi di licenziamento illegittimo, discriminatorio, o privo degli estremi previsti per  il giustificato motivo oggettivo, soggettivo o la giusta causa.
La nuova disciplina, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale, si segnala per aver ampliato notevolmente la tutela risarcitoria, con la conseguente riduzione delle ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Le nuove norme saranno applicabili ai licenziamenti irrogati a tutti i lavoratori subordinati del solo settore privato, ad eccezione dei dirigenti, assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo in commento o a quelli a tempo determinato il cui rapporto sia stato convertito a tempo indeterminato  dopo la data sopra indicata, nonché per gli apprendisti stabilizzati.
Tuttavia, il nuovo regime sarà applicabile anche ai licenziamenti dei dipendenti assunti precedentemente alle date suddette, qualora, in conseguenza di nuovi rapporti instaurati   successivamente all’entrata in vigore del decreto, il datore di lavoro integri il requisito occupazionale di cui all’art.18, commi 8 e 9, della Legge n.300 del 20 maggio 1970.
Stante il silenzio del legislatore, sembra possibile ritenere invariata l’attuale disciplina relativa alle residuali ipotesi di recesso ad nutum, quello, cioè, irrogato ai danni dei lavoratori domestici, di quelli in prova, nonché per i dipendenti che abbiano raggiunto l’età pensionabile.

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE
L’obbligo di reintegrare in servizio il lavoratore estromesso dall’azienda continuerà ad operare nei seguenti caso di licenziamento:

-         nullo perché discriminatorio (2);

-         nullo perché riconducibile ad altre fattispecie di nullità espressamente previste dalla legge;

-         inefficace perché intimato oralmente;

-          con difetto di giustificazione per motivi consistenti nella disabilità fisica o psichica del lavoratore (3).

In tutte le ipotesi di recesso appena elencate, i lavoratori, oltre alla reintegrazione in servizio, avranno diritto anche ad un’indennità risarcitoria.
Per quanto riguarda l’applicazione della c.d. tutela reale, occorre precisare che, qualora il dipendente non si presenti in servizio entro i  30 giorni successivi all’invito formulatogli in tal senso dal datore di lavoro, il rapporto sarà considerato definitivamente risolto.
Inoltre, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, ove anteriore alla predetta comunicazione, il dipendente può optare, in sostituzione della reintegrazione, per una maggiore indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Per quanto attiene al risarcimento per il danno, invece, il legislatore ha chiarito che detta indennità:

-         deve essere commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo compreso  tra il giorno del licenziamento e quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative;

-          non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;

-         è assoggettata alla contribuzione previdenziale ed assistenziale.

LICENZIAMENTO ECONOMICO E LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Il decreto legislativo in commento ha ridotto drasticamente l’ambito applicativo della tutela reale sia nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che per quelli per giusta causa.
In relazione a queste fattispecie di recesso, infatti, il legislatore ha scelto di ampliare  la tutela obbligatoria, a beneficio, di fatto, delle imprese più grandi, onerate, secondo le modifiche, al pagamento di un’indennità risarcitoria di minore entità.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Nel caso in cui venga accertata la mancata sussistenza degli estremi del licenziamento per motivi economici, il giudice dichiarerà estinto il rapporto  alla data del recesso, condannando il datore di lavoro  al pagamento di un'indennità in favore del dipendente, pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio prestato.
In ogni caso, la predetta indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, dovrà essere ricompresa tra le quattro e le ventiquattro mensilità.

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo e recesso per giusta causa - Nel ridisciplinare la tutela reale, il decreto legislativo  ha stabilito che, in via esclusiva, per le sole ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e di licenziamento per giusta causa, laddove, nell’istruttoria, sia stata dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il giudice:

-         annulla il licenziamento;

-         condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro;

-         condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria;

-          condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione alle giornate comprese tra la data del licenziamento e quella dell’effettiva reintegrazione, senza aggravio delle sanzioni previste per l’omessa contribuzione.

In simili casi,  l’indennità risarcitoria, deve essere commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dedotto l’eventuale aliunde perceptum, e, in ogni caso,  non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento determinata nel modo suddetto.
Anche in questo caso, il dipendente potrà chiedere al datore di lavoro, in alternativa alla reintegrazione, sempre entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito dell’azienda a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione, un'indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non assoggettata a contribuzione previdenziale.
In relazione alle fattispecie di licenziamento ad oggetto, è necessario sottolineare come il legislatore abbia configurato il relativo impianto delle tutele in riferimento esclusivo al “fatto materiale”; il quale, svincolato da profili di gravità o di proporzionalità, non lascia posto né ad eventuali valutazioni o limitazioni contrattuali, né alla discrezionalità del giudice. Conseguentemente,  viene meno anche il giudizio sulla sproporzionalità del licenziamento, rispetto alla gravità del fatto contestato.
A ciò si aggiunga che, stante la disposta inversione dell’onere della prova, in simili casi, sarà il lavoratore a dover dimostrare l’insussistenza del fatto materiale.

LICENZIAMENTO VIZIATO NELLA FORMA O NELLA PROCEDURA
Il decreto legislativo ha disposto che  nel caso in cui la comunicazione del licenziamento sia priva dell’indicazione dei motivi che lo hanno determinato (4), oppure qualora il recesso sia stato intimato senza il preventivo espletamento della procedura disciplinare prevista dall’art.7 della Legge n. 300/1970, il giudice dovrà dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con conseguente condanna del  datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari, per ogni anno di servizio, ad  una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Detta indennità, esente da contribuzione previdenziale, non può, comunque, essere inferiore a due e superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza di un licenziamento nullo o innefficace o, altresì, fondato su un fatto materiale insussistente.

REVOCA DEL LICENZIAMENTO
Il legislatore ha regolamentato l’ipotesi della  revoca del licenziamento, stabilendo che, solo nel caso in cui la stessa risulti effettuata entro i quindici giorni successivi alla comunicazione con cui il dipendente abbia comunicato al datore di lavoro impugnazione del recesso, il rapporto dovrà considerarsi ripristinato senza soluzione di continuità.
In questo caso,  il lavoratore avrà diritto unicamente alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.

NUOVA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
Il decreto legislativo ha escluso, per i nuovi licenziamenti, l’obbligo della preventiva richiesta obbligatoria di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro (5), introducendo per tali fattispecie di recesso un nuovo tipo di  “Offerta di conciliazione”, volontaria.
In base a questa nuova procedura, il datore di lavoro avrà la possibilità, al fine di pervenire ad una risoluzione stragiudiziale della controversia, di offrire al dipendente licenziato un importo, esente sia da tassazione che da contribuzione  previdenziale, di ammontare pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura, comunque, non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità.
In  simili casi, la conciliazione risulterà perfezionata con la consegna di un assegno circolare  al lavoratore, effettuata, entro i termini d’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, presso  una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, vale a dire dinnanzi al giudice istruttore, all’associazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato, alle commissioni di conciliazione presso le DpL, oppure presso le Commissioni di conciliazione di cui all’art.82, comma 1, del D.Lgs. n.276/2003.
Nello specifico, la norma specifica che l’accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e, anche ove sia già stata proposta, la sua rinuncia alla impugnazione del recesso.
In ogni caso, resta ferma per le parti la possibilità di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge.

LAVORATORI IMPIEGATI NEGLI APPALTI
Per una maggior tutela dei soggetti occupati negli appalti, ai fini della quantificazione di tutte le indennità risarcitorie di cui si è detto, il decreto legislativo ha previsto che l’anzianità di servizio del lavoratore passato alle dipendenze dell’impresa subentrante  va computata tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il dipendente è stato impiegato nell’attività appaltata.

PICCOLE IMPRESE
Il decreto ha espressamente escluso l’applicazione dalla reintegrazione nei casi di licenziamento disciplinare illegittimo irrogato dalle  aziende con meno di 15 dipendenti.
Inoltre, per tali aziende, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo  o di giusta causa, dichiarato illegittimo, anche per vizi formali o procedurali, le indennità risarcitorie devono essere dimezzate e, comunque, quantificate nel limite massimo di 6 mensilità.

ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA
Un’altra novità di rilievo è quella che estende l’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, nel testo modificato dal decreto legislativo in commento, anche ai datori di lavoro non imprenditori esercenti, senza fine di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Il legislatore ha previsto che le nuove disposizioni saranno applicabili anche ai licenziamenti collettivi.
Per questa fattispecie, tuttavia, il decreto legislativo ha configurato un trattamento diverso a seconda se il recesso coinvolga i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, o se, invece, riguardi dipendenti assunti successivamente.
In sostanza, ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto delegato dovrà essere applicato il regime sanzionatorio pregresso, mentre  agli altri quello previsto dalla nuova normativa.
 
Valerio Pollastrini

1)      - Legge n.183/2014;
2)      – secondo quanto disposto dall'art.15 della Legge n.300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni;
3)      - ai sensi degli artt.4, comma 4, e 10, comma 3, della Legge n.68 del 12 marzo 1999;
4)      - di cui all’art.2, comma 2, della Legge n.604/1966;
5)      – di cui all’art.7 della Legge n.604/1966;