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sabato 28 marzo 2015

Rivalutati gli importi dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità

Il Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto la rivalutazione, per l’anno 2015, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità.

Nello specifico, il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 25 marzo 2015, dispone che:

a)      l’assegno mensile per il nucleo familiare (1) da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2015, se spettante nella misura intera, è pari a 141,30 €; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari ad 8.555,99 €;

b)    l’assegno mensile di maternità (2) da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2015, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a 338,89 €; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a 16.954,95 €.

Valerio Pollastrini

1)      - ai sensi dell’art.65 della Legge n.449 del 23 dicembre 1999 e successive modifiche e integrazioni;
2)      – ai sensi dell’art.74 della Legge n.151 del 26 marzo 2001;

venerdì 16 gennaio 2015

Assegni familiari comunali: per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 gennaio

Il prossimo 31 gennaio scadrà il termine per la richiesta degli assegni familiari comunali  relativi all'anno 2014.

Si tratta della prestazione a sostegno del reddito delle famiglie numerose a carico dell’Inps, ma concessa dai Comuni.

L’importo annuale dell’assegno è pari a 1.833,26 €, ripartito in tredici mensilità da 141,02 €.

Destinatari della prestazione  sono i cittadini comunitari e gli  stranieri  in possesso del permesso di soggiorno per lungo periodo o della carta di soggiorno, nel cui nucleo familiare vi siano almeno tre figli minorenni.

Per avere diritto all’assegno, che dovrà essere richiesto al Comune di residenza, è necessario, inoltre, che la  situazione economica familiare ISE non superi determinati valori. Per i nuclei composti da 5 persone, tra i quali 3 figli minori,  è richiesto un valore ISE inferiore, o pari, a 25.384,91 €. In caso di nucleo con diversa composizione, il requisito economico dovrà essere riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs n.108/1998.

Valerio Pollastrini

sabato 19 luglio 2014

Lavoratori extracomunitari - Assegni familiari erogati dal Comune

Nella sentenza n.15220 del 3 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assegno per il nucleo familiare erogato dai Comuni deve essere riconosciuto al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornate, non soltanto a decorrere dal 1° luglio 2013, ma con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1999.

Il caso di specie è quello di una  cittadina senegalese, madre di tre figli minori, che si era vista negare l'assegno per il nucleo familiare dal   Comune di residenza.

L’Ente aveva sostenuto che la richiedente,  non essendo cittadina Italia o dell’Unione Europea, non avesse diritto alla prestazione richiesta.

La donna aveva quindi adito le vie legali, deducendo il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Inps e dal Comune, configurata nel diniego dell’assegno familiare ad una cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante.

I primi due gradi di giudizio si erano conclusi con l’accoglimento delle domande avanzate dalla donna, sul presupposto che i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno devono essere equiparati ai cittadini italiani e comunitari.

Contro le sentenze del merito, l’Inps si era rivolta alla Cassazione, sostenendo che la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, concesso dai Comuni,  sarebbe  espressamente riservata ai cittadini italiani e comunitari e, pertanto, non potrebbe essere estesa anche in favore dei   cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo.

Investita della questione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’Istituto Previdenziale.

Pur confermando che la normativa applicabile avesse originariamente escluso da tale beneficio assistenziale i cittadini extracomunitari, la Cassazione ha ricordato che la Direttiva Comunitaria n.2003/109/CE del 25 novembre 2003 fosse successivamente intervenuta per estendere il diritto alla prestazione in commento anche ai cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Nella sentenza n.222/2013, la Corte Costituzionale aveva fatto esplicito riferimento alla richiamata Direttiva riconoscendo come, a livello comunitario, sia legittimo distinguere tra cittadini extracomunitari in possesso di tale status e cittadini extracomunitari che ne siano ancora sprovvisti.

Pur recependo (1)  la direttiva suddetta, definendo i presupposti del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il legislatore italiano  non aveva modificato la precedente normativa che, pertanto,  continuava a non includere i soggiornanti di lungo periodo tra i beneficiari della menzionata prestazione assistenziale.

In seguito all’apertura di una procedura di infrazione della normativa comunitaria (2), l’ordinamento interno ha successivamente esteso anche ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo il diritto alla fruizione dell’assegno familiare erogato dai Comuni.

Il medesimo beneficio, dunque, risulta  ora previsto in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni.

Dopo questo esaustivo riepilogo delle fonti normative applicabili, la Cassazione ha confermato che  il suddetto assegno per il nucleo familiare deve essere riconosciuto, in ragione della giurisprudenza della CEDU, non soltanto a decorrere dal 1° luglio 2013, ma con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1999.

Valerio Pollastrini

 
(1)   –   D.Lgs. n.3 dell’ 8 gennaio 2007;
(2)   - Procedura di infrazione  n.2013/4009 ai danni dello Stato italiano;

martedì 27 maggio 2014

Assegni familiari concessi dai Comuni – Discriminatoria la decorrenza 2013

Con ordinanza del 20 maggio 2014, il Tribunale di Milano ha dichiarato la natura  discriminatoria della disposizione contenuta nella Circolare n.4 del 15 gennaio 2014, nella quale l’Inps aveva previsto, per l’annualità 2013, la decorrenza dell’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dai Comuni solamente dal 1° luglio dello stesso anno.

Il Tribunale, pertanto, ha ordinato all’Istituto Previdenziale di cessare la predetta condotta discriminatoria e di pubblicizzare il provvedimento in commento, attraverso idonea pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

L’Inps, pur avendo provveduto a porre in essere   gli adempimenti richiesti, ha annunciato, tuttavia, l’intenzione di impugnare in Appello il provvedimento emesso dal Tribunale milanese,  richiedendone la sospensione.

Valerio Pollastrini

domenica 9 marzo 2014

Importi 2014 delle prestazioni concesse dai Comuni a titolo di assegni familiari e di assegno di maternità

Nella Circolare n. 29 del 27 febbraio 2014 l’Inps ha reso noto che l’importo dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni per il 2014 è fissato in 141,02 €.

Sempre con riferimento alle domande relative all’anno in corso, il valore dell'indicatore della situazione economica, per i nuclei familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, è pari a 25.384,91 €.

La misura intera dell'assegno mensile di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 ammonta, invece, a 338,21 € per 5 mensilità, pari quindi ad un importo complessivo di 1.691,05 €.

In merito a quest’ultima prestazione, la Circolare precisa che il valore dell’indicatore della situazione economica, relativo ai nuclei familiari composti da 3 componenti,  è fissato in 35.256,84 €.

Valerio Pollastrini

domenica 19 gennaio 2014

Assegni familiari concessi dai Comuni


Scade il 31 gennaio 2014 il termine per presentare la domanda per gli assegni familiari dei Comuni. Si tratta di una prestazione di sostegno al reddito concessa dai Comuni e pagata dall'Inps in favore delle famiglie con almeno 3 figli e redditi entro determinati limiti.

Si tratta di  un assegno mensile al nucleo familiare erogato per tredici mensilità e pagato con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

Questo particolare assegno è destinato:

-         Ai cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, nonché agli extracomunitari titolari dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria o agli extracomunitari titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;

-         Ai nuclei familiari con almeno 3 figli naturali, adottivi o in affido preadottivo di età inferiore ai 18 anni;

-         Ai nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno.

Per quanto riguarda l’ultimo requisito elencato, si segnala che, per l’anno 2013, il valore ISE di riferimento, per un nucleo familiare composto da cinque componenti, è di € 25.108,71.

L’importo dell’assegno annuale, se spettante in misura intera, è di  € 1.813,37 e può essere corrisposto in una o due soluzioni.

In riferimento al 2013 l’assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di € 139,49 mensili  per 13 mensilità, per un totale, come detto, di € 1813,37.

Il pagamento avverrà entro il 15 luglio ed il 15 gennaio successivi al periodo di presentazione della  domanda.

Sarà l’INPS ad effettuare il pagamento tramite bonifico, se in fase di domanda viene fornito l’IBAN, o direttamente allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, dopo aver ricevuto l’avviso di pagamento dall’INPS.

N.B. Gli assegni familiari dei comuni spettano anche se la famiglia usufruisce degli assegni per il nucleo familiare e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

La domanda va presentata direttamente al  Comune di residenza.

In ogni Comune dovrà, pertanto, essere predisposto un apposito sportello adibito alla ricezione e alla gestione di questo genere di pratiche. Alla domanda dovranno essere allegati uno stato di famiglia ed una certificazione I.S.E. aggiornata.

I soggetti interessati potranno comunque farsi assistere da un patronato abilitato.

Valerio Pollastrini