Nella sentenza n.23087 dell’11 novembre 2015, la Corte di
Cassazione ha precisato che deve ritenersi nulla la rinuncia siglata dal
lavoratore avente ad oggetto le competenze dovutegli all’atto della futura
cessazione del rapporto.
Nella pronuncia in commento, gli ermellini hanno così ribadito il principio
consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il diritto
alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in
servizio, in quanto diritto futuro, non
può ancora essere considerato come entrato nel suo patrimonio e, per tale ragione,
deve ritenersi irrinunciabile.
Corte di Cassazione, Sentenza n.23087 dell’11 novembre 2015
Svolgimento del
processo
S. R. conveniva in
giudizio davanti al Tribunale di Torino la T. A. s.r.l. esponendo di aver
lavorato alle dipendenze di quest'ultima dal 12/6/68 al 31/3/06 da ultimo con
qualifica di quadro 7° livello c.c.n.l. industria metalmeccanica, distaccato
per lungo periodo presso società controllate, percependo oltre al trattamento
economico previsto dal c.c.n.l., l'indennità estero, ulteriori emolumenti in
valuta locale, e numerosi benefits in natura.
Lamentava che alla
cessazione del rapporto la parte datoriale non aveva computato nel calcolo del
t.f.r. detti benefici, né ulteriori emolumenti pure erogati con continuità nel
corso del rapporto (quali compensi per lavoro straordinario, notturno, premio
fedeltà). Nel dare atto di aver sottoscritto alcuni mesi prima della cessazione
del rapporto (il 1° dicembre 2005), un accordo transattivo, ne eccepiva,
tuttavia, la nullità radicale, in quanto concernente diritti futuri, in parte
indisponibili ed in parte ancora a lui ignoti ed instava per la condanna della
società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 57.295,52. Si
costituiva la società che deduceva l’improponibilità della domanda non essendo
stato l'accordo transattivo impugnato nei termini dell'art. 2113 c.c., nel
merito contestando la fondatezza del ricorso che chiedeva fosse respinto.
Con sentenza in data
15/7/08 il giudice adito dichiarava l'improponibilità della domanda.
Detta pronuncia veniva
parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Torino che, con sentenza in
data 12 maggio 2009, sul rilievo che le domande concernenti l'incidenza degli
emolumenti percepiti nel corso del rapporto (quali compensi per lavoro
notturno, straordinario, ferie...) sul premio fedeltà e sul t.f.r., esulassero
dall'oggetto dell'accordo transattivi intervenuto fra le parti, in parziale
accoglimento del gravame proposto dal S., condannava la società .al pagamento
dell'importo di euro 10.530,44 oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione
M. G. e S. G. quali eredi di S. R. interpongono ricorso per Cassazione sostenuto
da cinque motivi, resistiti con controricorso dalla società T. A..
Entrambe le parti
hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo
si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. nonché
dell'art. 19 c.c.n.l. industria metalmeccanica privata in relazione all'art.
360 comma primo n.3 c.p.c.. Si lamenta che la transazione inter partes,
escludendo dal computo del t.f.r. talune voci che dovevano invece contribuire
alla sua struttura, vulnera sia la specifica disposizione contrattuale
collettiva che disciplina la determinazione del tfr, che la norma codicistica
di riferimento.).
2. Con il secondo
mezzo di impugnazione si denuncia contraddittorietà della motivazione in
relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. Si lamenta che la Corte distrettuale, dopo
aver sostenuto che il lavoratore non fosse stato informato nei dettagli
dell'ammontare delle proprie competenze di fine rapporto, aveva accertato che
lo stesso aveva comunque acquisito consapevolezza del fatto che le diverse
somme percepite per il lavoro prestato all'estero, non sarebbero state inserite
nel computo delle competenze di fine rapporto.
Non poteva, quindi il
ricorrente nel contempo ignorare l'ammontare del t.f.r. e dall'altra conoscerlo
parzialmente.
3. Con il terzo motivo
si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 e 2113 c.c. e delle
disposizioni del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata in relazione
all'art. 360 comma primo n.3 c.p.c. nonché contraddittoria motivazione ex art.
360 n.5 c.p.c. Si rimarca l'erroneità degli approdi ai quali è pervenuta la
Corte distrettuale, laddove ha negato la nullità dell'atto transattivo sul
rilievo che il lavoratore era in grado di rappresentarsi quali sarebbero state
le proprie spettanze di fine rapporto in relazione al pregresso periodo di
lavoro, ribadendo la contraddittorietà della motivazione per aver dato
"per certo ciò che invece precedentemente si riteneva ignoto".
4. Con il quarto mezzo
di impugnazione di denuncia omessa pronuncia relativa alla domanda di
accertamento della natura di distacco del periodo lavorato in Cina e della
nullità parziale della transazione punto b, in relazione al t.f.r. per mancanza
di res litigiosa, ex art. 360 n.5 c.p.c.
5. Con il quinto
motivo è dedotta la nullità della transazione (punto b) ove dispone di rinunce
a diritti, quantomeno in relazione al t.f.r., per la mancanza di res litigiosa
(art. 1965 c.c., art. 360 n. 5 e 112 c.p.c.) e comunque per la sua genericità
(artt. 1346 e 1418 c.c.). E' dedotta altresì la "mancata indagine da parte
dei Giudici del merito circa la volontà delle parti in ordine alla transazione
de qua anche in osservanza dell'art. 421 c.p.c.(art. 421 e 112 c.p.c.e 360 n.5
c.p.c.)".
In ordine logico
appare opportuno esaminare in primo luogo detto motivo.
Esso si sottrae alla
censura di inammissibilità svolta dalla controricorrente, giacché tende a far
valere essenzialmente un vizio di violazione di legge attinente alla nullità
dell'atto transattivo, per l'erronea ricognizione della fattispecie astratta
recata dalla norma di legge, da parte della Corte di merito.
La Corte distrettuale,
pervero, ha negato che la fattispecie concreta attenesse ad una preventiva
disposizione di diritti non ancora sorti né maturati, con conseguente nullità
dell'atto di disposizione, poiché il lavoratore era in grado in quel momento,
di rappresentarsi le proprie spettanze di fine rapporto concernenti il
pregresso periodo di lavoro.
Tale assunto vulnera,
tuttavia, il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va
qui ribadito, alla cui stregua, atteso che il diritto alla liquidazione del
trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto
futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi
degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 cod. civ., per mancanza dell'oggetto,
non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non
essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato (cfr. Cass.
7-3-05 n. 4822).
5.2 La rinuncia del
lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali non è infatti annullabile
previa impugnazione da proporsi nei termine di cui all'art. 2113 cod. civ.,
riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e
non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei
suddetti diritti" (Cass. 14-12-98 n. 12548).
La considerazione che
non era ancora maturato il diritto alla liquidazione del TFR, essendo il
lavoratore ancora in servizio al momento dell'atto di disposizione, è
determinante ai fini della soluzione della delibata questione, giacché per lo
scrutinio di legittimità e validità della rinuncia, non basta l'accantonamento
delle somme già effettuato, in quanto il diritto non è ancora entrato nel
patrimonio del soggetto e quindi l'eventuale rinuncia prima della cessazione
del rapporto di lavoro è nulla per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art.
1418, 2A comma, c.c. in relazione all'art. 1325 c.c.
6. In definitiva, va
accolto il quinto motivo dì ricorso con assorbimento di ogni altra censura.
L’impugnata sentenza
va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione
la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione,
provvederà, attenendosi al principio sopra richiamato.
P.Q.M.
Accoglie il quinto
motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Torino in
diversa composizione.
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