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lunedì 2 giugno 2014

Sgravi sui premi di risultato erogati nel 2013

Dal 2008, le somme erogate ai lavoratori per i premi di risultato, fissati dalla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello, possono beneficiare delle riduzioni del 25 % sui contributi aziendali e del 100 % su quelli a carico del dipendente.

La decontribuzione in commento, introdotta,  in via sperimentale per il triennio 2008/2010, dalla legge n.247/2007,  è stata resa  strutturale dalla Riforma Fornero del mercato del lavoro (1).

Per ottenere l’agevolazione per le somme corrisposte nel 2013, i datori di lavoro dovranno preventivamente inoltrare apposita richiesta all’Inps.

L’Istituto Previdenziale, oltre a  diffondere  le modalità operative, dovrà fissare il termine ultimo di presentazione delle istanze, a partire dal quale decorreranno i  60 giorni di tempo utili all’Inps per comunicare  alle imprese l’ammissione o il rifiuto allo sgravio.

Il Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2014 ha chiarito che le aziende, nel caso in cui non avessero ancora depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro gli accordi di produttività, ai fini della decontribuzione, potranno adempiervi fino al  prossimo 30 giugno.

Valerio Pollastrini

(1)   Legge n. 92/2012;

domenica 25 maggio 2014

Incentivati solo i premi di produttività previsti dagli accordi sindacali

La Legge di Stabilità 2013 (1) ha disposto la  proroga  delle misure  sperimentali  per  l'incremento della   produttività  del   lavoro,   introducendo   una   speciale detassazione per le somme erogate a talli fine ai lavoratori  per il periodo dal 1°  gennaio  al  31 dicembre 2014 (2).

Il Dpcm del 19 febbraio 2014 ha stabilito che, per l’anno in corso, la suddetta agevolazione trovi applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e  per  i  titolari  di  reddito  da  lavoro  dipendente  non superiore, nell'anno 2013, a 40.000,00 €,  al  lordo  delle  somme assoggettate  all'imposta  sostitutiva  di  cui all'art. 1, comma 1, del Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 22 gennaio 2013.

 
La retribuzione di  produttività  individualmente  riconosciuta che può beneficiare della detassazione   non  può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, a 3.000,00 € lordi.

Occorre precisare che ad essere agevolate saranno  solamente i premi erogati ai lavoratori in base agli accordi sindacali depositati entro 30 giorni  presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Il deposito degli accordi già sottoscritti al 14 maggio 2014, data di entrata in vigore del Dpcm, dovrà, pertanto, essere effettuato entro  il prossimo 14 giugno.

Valerio Pollastrini


(1)   - comma 481 dell'art.1 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012;
(2)   -comma 482 del medesimo art. 1 della Legge n.228/2012;

sabato 10 maggio 2014

In Gazzetta il Decreto sul premio di produttività 2014

Lo scorso  29 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm del 19 febbraio 2014, che ha regolamentato, anche per quest’anno, la tassazione agevolata sui premi di produttività, eventualmente corrisposti dalle aziende ai propri lavoratori.

Saranno solamente le aziende del settore privato a potersi avvalere dell’imposta sostitutiva del 10 % sui compensi aggiuntivi legati al rendimento, a patto, però, che i dipendenti beneficiari non abbiano percepito, nell’anno 2013, redditi da lavoro subordinato superiori  a 40.000,00 €, al lordo delle somme assoggettate ad imposta nel medesimo anno.

Per ciascun lavoratore, l’importo massimo del premio di produttività, al  quale sarà possibile applicare la suddetta aliquota agevolata, non potrà  superare  i 3.000,00 € annui lordi.

Valerio Pollastrini