A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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martedì 15 dicembre 2015
Inps - Fascicolo Previdenziale Cittadino INTERNET – Rilascio nuova funzionalità area Invalidità Civile
Inps, News del 14
dicembre 2015
sabato 12 dicembre 2015
Inps - Fascicolo Previdenziale Cittadino INTERNET – Rilascio nuova funzionalità area Invalidità Civile
Inps, Messaggio n.7375
del 10 dicembre 2015
domenica 4 ottobre 2015
Inps - Pensioni delle gestioni pubbliche. Provvidenze in favore dei grandi invalidi
Inps, Messaggio
n.6039 del 1° ottobre 2015
Pensioni delle gestioni pubbliche. Provvidenze in favore dei
grandi invalidi di cui all’art.1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002 per
l’anno 2015
Con messaggio n.4159 del 17 aprile 2014, sono state fornite
le indicazioni necessarie per il pagamento dell’assegno sostitutivo
dell’accompagnatore militare, per l’anno 2013, ai pensionati che ne abbiano
fatto richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo i termini
previsti dall’art.2,1° comma, del Decreto interministeriale 30 settembre 2013,
pubblicato sulla G.U. Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.265 - del 30
settembre 2013.
Si rappresenta, inoltre, che l’art.2 del Decreto 10 luglio
2014 del Ministero della Difesa, emanato di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, ha disposto che le domande riferite all’anno 2013 siano produttive di
effetti anche per il successivo anno 2014.
Detto articolo 2 ha previsto che i pensionati che non
abbiano presentato la domanda intesa ad ottenere la liquidazione dell’assegno
per l’anno 2013, possano richiederlo per l’anno 2014.
Il decreto dispone, all’art.1, che per l’anno 2014 e 2015
l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari:
- a 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle
invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3),4), secondo comma e A-bis
della tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
- a 450 euro mensili per i pensionati affetti dalle
invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) e E), numero 1 della citata
tabella E.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso
all’Istituto, l’elenco contenente i dati analitici relativi alle concessioni
autorizzatorie per l’erogazione dell’assegno in oggetto a favore dei pensionati
pubblici.
In relazione a quanto sopra, sulla mensilità di dicembre
2015, sarà disposto con modalità automatica il pagamento, in un’unica soluzione
del suindicato assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare riferito al
periodo 01.01.2015 - 31.12.2015. segnalando gli importi con la codifica:
- ZS00N per gli assegni di importo pari a 900 euro mensili
- ZT00N, per gli assegni di importo pari a 450 euro mensili.
Nei cedolini mensili è prevista la dicitura "Pagamento
assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare relativo al periodo 01.01.2015
al 31.12.2015".
Sono stati esclusi dall'elaborazione centralizzata gli
assegni sostitutivi il cui pagamento è riferito a posizioni pensionistiche
cessate per decesso del titolare.
Per tali casi le Sedi provinciali dovranno provvedere al
pagamento in quota parte agli eventuali aventi diritto, in sede di liquidazione
del rateo. Le posizioni interessate saranno segnalate alle sedi di competenza
con apposita comunicazione.
domenica 27 settembre 2015
Inps - Invalidità civile: a ottobre sospesa la prestazione per gli assenti a visita di revisione
Inps, News del 25
settembre 2015
Da ottobre sarà sospeso il trattamento di invalidità a
coloro che, convocati regolarmente a visita di revisione dal mese di marzo,
sono risultati assenti ingiustificati.
Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni
regolarmente effettuate. In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia
fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti
o errati), prima di procedere alla sospensione sarà effettuata presso le sedi
territoriali una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati
dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell’Istituto.
Nel caso in cui l’assenza a visita sia stata determinata da
cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva
comunicazione alla competente Commissione medico-legale, i soggetti destinatari del provvedimento di sospensione
potranno prendere contatti con la Commissione stessa per verificare la
possibilità di concordare una nuova visita.
-
Il Comunicato stampa:
giovedì 24 settembre 2015
Inps – Sospensione delle prestazioni di invalidità civile per i soggetti assenti a visita di revisione
Inps, Comunicato Stampa
del 24 settembre 2015
A partire dal mese di ottobre 2015, l’Istituto procederà
alla sospensione delle prestazioni economiche di invalidità i cui titolari sono
stati convocati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati
assenti ingiustificati.
Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni
regolarmente effettuate. In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia
fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti
o errati), prima di procedere alla sospensione sarà effettuata presso le sedi
territoriali una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati
dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell’Istituto.
Nel caso in cui l’assenza a visita sia stata determinata da
cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva
comunicazione alla competente Commissione medico-legale, i soggetti destinatari
del provvedimento di sospensione potranno prendere contatti con la Commissione stessa
per verificare la possibilità di concordare una nuova visita.
giovedì 17 settembre 2015
Inps - Fascicolo Previdenziale del Cittadino: rilascio della nuova funzionalità per l’Invalidità Civile
Inps, News del 16
settembre 2015
Nell’ambito dell’estensione dei servizi a disposizione
dell’utente-Cittadino munito di PIN si
comunica che nel Fascicolo Previdenziale del Cittadino è stata aggiunta una
nuova macro area riservata all’Invalidità Civile.
Selezionando: Servizi
per il cittadino> Fascicolo Previdenziale del Cittadino> Invalidità
Civile, il cittadino potrà conoscere le informazioni relative alle domande di
invalidità ed ai certificati medici introduttivi trasmessi all’Istituto:
-
la voce di menù
“Cert. Medico Introduttivo” visualizza, per ogni certificato presente,
informazioni di riepilogo come il numero, la data in cui è stato trasmesso, il
medico che lo ha redatto, consultabili anche in documento formato PDF.
-
la voce di menù
“Domande Presentate” visualizza informazioni di riepilogo sulle domande
di invalidità presentate: per ogni domanda presente viene riportato il numero,
la data di trasmissione, il codice identificativo Domus, la tipologia della
domanda e la descrizione dell’ente che lo ha trasmesso.
Selezionando una voce dall’elenco è possibile ottenere la
relativa domanda in formato PDF.
lunedì 3 agosto 2015
Cdl - Invalidi: nessuna indennità senza domanda
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, nota del 31 luglio 2015
Non basta la visita medica per avere diritto a prestazioni
d'invalidità, indennità o pensioni che siano. E' necessario, infatti, aver
presentato domanda all'Inps. E poi, come precisa l'Istituto nel messaggio
n.4818/2015, anche se esiste il presupposto sanitario, verificato attraverso la
visita medica, la prestazione non può essere erogata se non c'è corrispondenza
tra quanto richiesto in domanda e il requisito sanitario accertato; se c’è
decadenza dell’azione giudiziaria (cioè proposizione ricorso oltre sei mesi);
se manca il requisito d’età nella domanda o all’insorgenza dello
stato invalidante; se
non sussiste il requisito reddituale e se non c'è il requisito del mancato
svolgimento dell’attività lavorativa.
venerdì 17 luglio 2015
Inps – Accertamento dei requisiti per le prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile
Inps – Messaggio n.4818
del 16 luglio 2015
Modalità di accertamento dei requisiti amministrativi di cui
all’articolo 445 bis c.p.c., relative alle prestazioni economiche per
invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto.
Chiarimenti e semplificazioni.
L’esperienza di questi anni e le numerose richieste di
chiarimenti da parte delle strutture territoriali rendono necessarie alcune
precisazioni in ordine alle modalità di verifica dei requisiti amministrativi
da parte delle strutture medesime.
Come è noto, il 5° comma dell’art. 445 bis del c.p.c.
prevede che il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito
dell’accertamento sanitario per mezzo del CTU, sia notificato all’Inps che
provvede al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, previa
verifica di tutti i requisiti amministrativi.
Per la liquidazione della prestazione economica di
invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato
dal giudice o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato
sanitario, emessa ai sensi del 6° comma, è quindi necessario che si verifichi:
1. il grado d’invalidità riconosciuto in sede di ATP;
2. la presenza degli altri requisiti amministrativi.
A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni operative.
A - Requisito
sanitario
Alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione
(sent. n. 6010-6085/2014) il Giudice preposto all’ATPO, ove disposta la
consulenza tecnica d’ufficio, tranne che in caso di rinnovazione della perizia
o di sostituzione del consulente, è tenuto, col decreto di omologa, ad
attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è pervenuto il CTU. La Corte
ha chiarito che, in caso di contrasto tra decreto di omologa e CTU, si dovrà
avere riguardo alle sole conclusioni definitive indicate dal consulente. Pertanto
sarà tale grado di invalidità, dichiarato dal CTU, a dover essere preso in
considerazione per la liquidazione della prestazione. Ciò presuppone la
necessità che il funzionario incaricato della difesa ritiri la copia definitiva
della CTU espletata e segnali all’ufficio competente alla liquidazione della
prestazione l’eventuale elemento discordante tra la CTU e il Decreto di
Omologa.
B - Decorrenza della
prestazione
Gli uffici amministrativi dovranno riconoscere la
prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda. Nel caso in cui, invece, la CTU riconosca la
sussistenza del requisito sanitario da una data successiva a quella della
domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo
giorno del mese in cui è dichiarata l’insorgenza dello stato invalidante.
C - Eventuale diniego
della prestazione
Pur in presenza del presupposto sanitario, gli uffici
competenti dovranno invece negare la prestazione economica nel caso di:
- mancata presentazione della domanda amministrativa;
- mancata corrispondenza tra la prestazione richiesta in via
amministrativa e il requisito sanitario accertato dalla CTU e omologato dal
Giudice;
- decadenza dell’azione giudiziaria ex DL 269/2003 (proposizione
della domanda dopo sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento
emanato in sede amministrativa);
- mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda
amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato
dal giudice;
- insussistenza del requisito reddituale come indicato al
successivo punto D;
- insussistenza del requisito del mancato svolgimento
dell’attività lavorativa.
Al riguardo, peraltro, le recentissime sentenze della Corte
di Cassazione n. 8533/15, n. 8878/15 e n. 8932/15 hanno affermato la necessità
che il giudice accerti, seppur sommariamente, la sussistenza dei presupposti
processuali e degli altri requisiti; da qui la necessità del difensore inps di
eccepirne tempestivamente in giudizio la eventuale carenza.
I predetti requisiti vanno comunque accertati anche nel caso
in cui la loro mancanza non sia stata eccepita in giudizio dal difensore Inps
e/o non sia stata rilevata dal giudice.
D - Accertamento dei
requisiti reddituali
Come già ricordato, l’Istituto procede alla liquidazione
della prestazione entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa,
subordinatamente all’accertamento degli altri requisiti amministrativi.
Dal momento che le prestazioni in questione riguardano
un’utenza particolarmente debole, per la quale l’Istituto è impegnato a
conseguire livelli di efficacia sempre maggiori, è necessario che
l'accertamento dei requisiti amministrativi venga effettuato utilizzando ogni
possibile informazione già in possesso dell’Istituto, prescindendo anche dalla
restituzione tempestiva del modello AP70, per garantire l’erogazione della
prestazione entro l’inderogabile termine di 120 giorni.
Pertanto, nel caso di prestazione dipendente dal reddito,
l’operatore della linea di prodotto/servizio, ricevuto il decreto di omologa
tramite la "comunicazione SISCOM" e verificati i presupposti di cui
ai punti precedenti, dovrà:
a) controllare sui data-base dell’Istituto la sussistenza
dei requisiti reddituali richiesti per usufruire della prestazione economica (a
titolo esemplificativo potrà essere utilizzato PUNTO FISCO, GAPE, GAPNE, ARCA,
UNEX, Casellario lavoratori attivi, Cassetto previdenziale ecc.). In caso di
cittadino extracomunitario/apolide/rifugiato dovrà inoltre essere verificata d’ufficio
la sussistenza del permesso di soggiorno ed il relativo stato civile;
b) chiedere al cittadino i seguenti dati, qualora non
contenuti negli archivi dell’Istituto:
- il codice IBAN, nel caso in cui non sia stato indicato
nella domanda amministrativa (Mod AP66);
- il permesso di soggiorno e relativo stato civile qualora
non acquisiti d’ufficio, in caso di soggetto
extracomunitario/apolide/rifugiato.
E - Liquidazione
della prestazione sulla base dei dati in possesso dell’Istituto
Ove i controlli di cui ai punti precedenti diano riscontro
positivo, l’operatore potrà liquidare la prestazione economica in via
provvisoria. Tale liquidazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica
del decreto di omologa, da comunicare al richiedente attraverso i consueti
canali.
Nel caso in cui dal controllo emerga esito negativo e
l’utente non possieda quindi il requisito reddituale e/o gli altri requisiti
previsti dalla legge, sarà emesso un provvedimento di diniego della
prestazione, da comunicarsi al richiedente tramite racc. A.R., al Patronato ed
al difensore di fiducia tramite PEC.
Anche le provvidenze di invalidità civile non soggette alla
verifica del requisito reddituale (es. indennità di accompagnamento) saranno
liquidate in via provvisoria entro il termine sopra indicato di 60 giorni dalla
notifica del decreto.
L’operatore chiederà all’utente, almeno contestualmente alla
liquidazione in via provvisoria della prestazione, la compilazione del modello
AP70, affinché, anche dopo tale liquidazione, sia accertata la sussistenza dei
requisiti non reddituali. Con detto modello AP70 verrà resa dichiarazione di
responsabilità (ad esempio, in ordine alla frequenza, allo stato di non
ricovero e di inattività lavorativa ecc.).
In tal senso, le strutture territoriali sono invitate a
sensibilizzare gli intermediari sulla necessità che il modello AP70 venga
presentato entro 30 giorni dalla richiesta, prevedendo anche modalità di
confronto legate alla situazione specifica del territorio.
Se dal controllo dei requisiti extrasanitari scaturisca la
non spettanza del diritto alla prestazione, la prestazione medesima sarà
oggetto di revoca e, contestualmente, sarà disposto il recupero delle somme già
erogate.
In caso di mancata presentazione del modello AP70, rimane
fermo quanto previsto dai provvedimenti amministrativi inps in materia di
dichiarazioni annuali ICRIC, ICLAV, e RED, con particolare riferimento alla
verifica della permanenza della titolarità del diritto alla prestazione.
sabato 30 maggio 2015
Invalidità civile gestione delle revisioni - procedura CIC: funzione modifica indirizzo
INPS
- Messaggio 27 maggio 2015, n. 3600
Facendo
seguito al messaggio Hermes n.3483 del 22/05/2015 si forniscono ulteriori
precisazioni in merito alla gestione degli assenti a visita di cui al punto 2
del citato messaggio, ovvero quando l’esito della spedizione della lettera di
convocazione a visita rientra nel caso di "Anomalia nella consegna"
(trasferito, indirizzo inesistente, insufficiente o errato, sconosciuto,
irreperibile o altre motivazioni).
La
sede, dopo le opportune verifiche amministrative, può modificare in procedura
CIC l’indirizzo del soggetto convocato a visita, qualora lo abbia valutato come
"errato" o "incompleto". La funzione disponibile in
procedura CIC è "Gestione indirizzi" nel menù "domande".
La
funzione consente l’inserimento/modifica dell’indirizzo (precisando se si tratti
di residenza, domicilio, ricovero ecc.).
Questo
nuovo indirizzo può essere utilizzato per effettuare una nuova convocazione.
È
importante precisare che il nuovo indirizzo inserito o modificato in CIC non
viene allineato alla posizione su ARCA, rimanendo ad esclusivo utilizzo della
procedura CIC. Analogamente, la modifica di un indirizzo su ARCA non comporta
alcun aggiornamento degli indirizzi della relativa posizione su CIC. Per tale
ragione, ai fini di una nuova convocazione, è sempre necessario correggere
l’indirizzo nella procedura CIC.
Dopo
aver effettuato la rettifica dell’indirizzo su CIC la sede può procedere con
l’annullamento dell’assenza a visita mediante la funzione "Visite"
"Assenti a visita" "Annullamento assenti a visita". Dopo
aver selezionato il nominativo deve essere inserita obbligatoriamente una nota
di tipo "amministrativo" (es: "rettifica indirizzo") che
motivi l’eliminazione dell’assenza a visita. La posizione quindi ritorna
lavorabile per una nuova convocazione a visita e, pertanto, sarà possibile
inviare una nuova comunicazione all’indirizzo che si è provveduto a
rettificare.
Si
ribadisce infine che, nei casi in cui viene accertato come causa dell’assenza a
visita di revisione il mancato recapito della lettera di convocazione per
anomalia o incompletezza sull’indirizzo di destinazione, è necessaria:
La
rettifica dell’indirizzo in CIC;
Il
contestuale annullamento dell’assenza a visita;
La
riconvocazione.
Qualora
questi tre passaggi non siano completati, la posizione rimarrà sempre nello
stato "Assente a visita" nella procedura "Consultazione liste
visite di revisione", rimanendo candidata all’avvio del procedimento di
revoca.
martedì 26 maggio 2015
Accertamento sanitario di revisione per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità
INPS - Messaggio
n.3483 del 22 maggio 2015
Legge
11 agosto 2014, n. 114, art. 25, comma 6 bis. - Gestione assenti a visita di
revisione - Ulteriori indicazioni.
Com’è
noto, a seguito dell’entrata in vigore della legge 114/2014, l’Inps ha assunto
la gestione dell’intero processo di accertamento sanitario di revisione per il
diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e
disabilità (art. 20, comma 2, legge 3 agosto 2009, n. 102).
Le
modalità dell’accertamento sanitario di revisione sono state illustrate con la
Circolare n. 10 del 23 gennaio 2015, mentre con successivi messaggi n. 2901 del
27/04/2015 e n. 2950 del 29/04/2015 sono state emanate le istruzioni operative
ed è stato definito il cronoprogramma delle principali fasi in cui si sviluppa
il processo: predisposizione dei calendari di visita; invio delle convocazioni
con raccomandata A/R; visite mediche gestite in procedura CIC. Sono state,
inoltre, dettate le disposizioni per gli assenti a visita di revisione, la cui
gestione è stata assunta centralmente dalla Direzione centrale Assistenza e
Invalidità Civile.
Le
convocazioni a visita, effettuate di norma con tre mesi di anticipo rispetto
alla data di revisione indicata dall’ultimo verbale sanitario, hanno preso avvio
a partire dal mese di marzo ultimo scorso per i soggetti titolari di
prestazione economica e di eventuali benefici ex lege 104/92 correlati alle
predette posizioni.
La
mancata presentazione a visita e la conseguente segnalazione in procedura
dell’assenza, a cura della Commissione medica, determinano il blocco automatico
della posizione, che potrà essere riaperta dal Responsabile dell’Unità
operativa medico legale o dal Direttore di sede, o loro delegati,
rispettivamente per adeguate motivazioni di carattere sanitario o
amministrativo. Per effetto della riapertura sarà possibile ricalendarizzare la
visita e/o redigere il verbale sanitario.
Come
già precisato nei messaggi sopra richiamati, qualora permanga l’assenza
l’Istituto opererà rispetto all’esito della spedizione postale. In merito si
forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
1. POSIZIONI CON
ESITO POSTALE CERTO - POSIZIONI SENZA ESITO POSTALE - LAVORAZIONE BATCH DI
SOSPENSIONE
Per
i soggetti assenti a visita, nei cui confronti è stato accertato il buon esito
della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta
di ritorno, compiuta giacenza), l’Istituto procederà alla sospensione a livello
centrale della prestazione economica in godimento.
Ugualmente
si procederà in caso di mancanza di esito postale, decorsi 90 giorni dalla data
prevista per la visita di revisione.
Le
predette posizioni saranno ricostituite in una nuova fascia 80 denominata
"Sospensione per assenza a visita di revisione L. 114/2014" che
determinerà la sospensione della prestazione in pagamento, con decorrenza dal
mese successivo alla data prevista per la visita, e l’avvio del processo di
revoca. Gli interessati riceveranno un apposito modello TE08ind/TE08 contenente
le motivazioni della sospensione e dell’avvio della procedura di revoca.
La
nuova fascia può essere inserita esclusivamente a livello centrale e non può
essere oggetto di modifiche da parte della sede territoriale.
In
seguito alla sospensione, e sino all’eliminazione della posizione amministrativa
a cura della DCAIC, il Responsabile dell’Unità operativa medico legale o il
Direttore di sede (o loro delegati), come già precisato, potranno sbloccare le
posizioni per adeguate motivazioni di carattere sanitario o amministrativo e
consentire la redazione di un nuovo verbale sanitario.
In
tal caso, la DCAIC procederà centralmente all’inserimento di una nuova fascia
81 denominata "Sblocco sospensione per assenza a visita di revisione L.
114/2014" - che sovrascriverà la precedente fascia 80 - per consentire
alle sedi la ricostituzione in base all’esito della visita di revisione.
La
Direzione centrale Assistenza e invalidità civile e la Commissione medica
superiore svolgeranno un’azione di monitoraggio sui verbali riaperti.
L’eliminazione
delle prestazioni in fascia 80, per le quali non sia intervenuto un verbale,
avverrà centralmente a cura della Direzione centrale Assistenza e Invalidità
Civile, attraverso la scrittura del codice 2 di eliminazione "Revoca
d’ufficio per assenza a visita L. 114/2014".
2. POSIZIONI CON
CONTROLLO A CURA DELLE SEDI
In
questa prima fase le sospensioni e le revoche delle prestazioni, in base
all’esito della spedizione postale, saranno gestite centralmente dalla
Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile, ad eccezione degli esiti di
cui al punto C del citato messaggio n. 2950/2015 (trasferito, indirizzo
inesistente, insufficiente o errato, sconosciuto, irreperibile, altre
motivazioni, anomalia consegna). Per queste ultime posizioni la lavorazione
sarà a cura delle strutture territoriali. Gli operatori amministrativi
abilitati potranno visualizzare gli assenti a visita dalla procedura
"CONSULTAZIONE LISTE VISITE DI REVISIONE" e procedere alla verifica
dell’esattezza dell’indirizzo presente in Archivio. Una volta effettuati i
necessari controlli, nel caso in cui l’indirizzo sia variato dovranno
registrare in procedura CIC il nuovo indirizzo (implementazione in fase di
rilascio) per consentire che la posizione sia reimmessa nel flusso ordinario
delle calendarizzazioni a visita.
Se
invece la verifica effettuata dalle Sedi conferma l’esattezza dell’indirizzo,
sarà messa in atto la sospensione descritta al punto 1.
Al
fine di consentire la consultazione degli esiti dell’attività di revisione -
anche con riguardo ai soggetti titolari di benefici di cui alle leggi 104/92 e
68/99 - i funzionari delle Linee di prodotto/servizio delle Prestazioni a
sostegno del reddito potranno essere abilitati alla procedura CIC dal Direttore
di sede o da un suo delegato, mediante sistema IDM. Gli operatori delle ASL
possono già consultare gli esiti dell’attività di revisione con le consuete
modalità, mediante la procedura CIC-Internet. Analogamente, mediante idonea
procedura in fase di rilascio, saranno a breve abilitati anche gli operatori
dei Centri per l’impiego.
martedì 14 aprile 2015
Nel sud le pensioni di invalidità sono il doppio di quelle erogate al Nord
I
dati forniti nei giorni scorsi dall'Osservatorio dell’Inps hanno evidenziato
che, alla fine del 2013, le pensioni di invalidità erogate al sud ammontano al
doppio di quelle elargite nel Nord.
Proprio
questi risultati hanno indotto l’Esecutivo a configurare tra i prossimi
interventi di spending review dei controlli più stringenti sulle prestazioni
sociali.
Su
punto, il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha ricordato che l'Inps è attualmente impegnata
in un lavoro di analisi, al fine di predisporre delle opzioni efficaci e, soprattutto, economicamente
sostenibili.
Poletti
ha quindi rilanciato la proposta del c.d. prestito pensionistico, grazie al
quale il lavoratore prossimo alla pensione avrebbe la possibilità di incassare
in via temporanea un assegno pensionistico, che, in seguito, dovrà essere restituito
all’Inps in piccole rate.
Valerio
Pollastrini
mercoledì 1 aprile 2015
Gli emolumenti erogati ai disabili vanno esclusi dall’Isee
Il
Tar del Lazio, nella sentenza del 12 febbraio 2015 ha ritenuto illegittimo il
nuovo regolamento Isee nella parte in cui ha incluso i trattamenti
assistenziali, previdenziali ed indenni tari, erogati in favore delle persone
con disabilità per far fronte alle maggiori spese derivanti dalla loro
condizione, tra i redditi da prendere in considerazione per valutare la
ricchezza del nucleo familiare.
In
sostanza, secondo il Collegio “Le
pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento non vanno considerate
tra i redditi disponibili per non penalizzare fortemente le fasce deboli della
società”.
Nella
pronuncia in commento, inoltre, il Tar ha annullato un’altra disposizione del
regolamento Isee, quella nella quale erano state fissate delle franchigie
variabili in base all’età del disabile. Sul punto, il Collegio ha precisato,
infatti, che “Non si individua una
ragione per la quale al compimento della maggiore età una persona con
disabilità sostenga automaticamente minori spese ad essa correlate”.
Valerio
Pollastrini
martedì 9 settembre 2014
La richiesta dell’assegno mensile di invalidità è implicita nella domanda per la pensione di inabilità civile
Nella
sentenza n.17452 del 31 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ambito
della richiesta per il diritto alla pensione di inabilità civile, il giudice
può riconoscere all’istante il diverso assegno mensile di invalidità, la cui
domanda, poiché inerente ad un beneficio minore, risulta implicita in quella
proposta per l’ottenimento della maggiore indennità.
Richiamando
i precedenti della giurisprudenza di legittimità (1), la Suprema Corte ricordato come
la domanda della pensione d'inabilità civile contenga implicitamente anche
quella di attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità, atteso che tra i due
benefici assistenziali, relativi ad un diverso grado di compromissione della
capacità lavorativa, intercorre un necessario rapporto di continenza,
configurandosi l'assegno come un minus
rispetto alla pensione.
Di
conseguenza, se nel procedimento diretto al riconoscimento della pensione di
inabilità (2), il giudice
che, ritenuta insussistente la totale invalidità al lavoro, rinvenga l'esistenza della riduzione della capacità
lavorativa richiesta per l'assegno mensile (3), nonché degli altri requisiti specificamente
richiesti per questo tipo di beneficio, può legittimamente affermarne il
diritto.
Nella
suddetta ipotesi, infatti, non verrebbe attribuito un bene della vita
sostanzialmente diverso da quello richiesto, né la decisione sarebbe raggiunta
su fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, attraverso l’introduzione
nel processo di un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a
sostegno della domanda.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.19164/2006; Cass., Sentenza
n.6744/1999;
2)
-
Prevista dall’art.12 della Legge n.118/1971;
3)
–
Previsto dall’art.13 della Legge n.118/1971;
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