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martedì 15 dicembre 2015

Inps - Fascicolo Previdenziale Cittadino INTERNET – Rilascio nuova funzionalità area Invalidità Civile

Inps, News del 14 dicembre 2015

Con Messaggio n.  7375 si  informa che  nel Fascicolo Previdenziale del Cittadino è prevista una nuova funzionalità di consultazione nella macro area riservata all’Invalidità Civile.

sabato 12 dicembre 2015

Inps - Fascicolo Previdenziale Cittadino INTERNET – Rilascio nuova funzionalità area Invalidità Civile

Inps, Messaggio n.7375 del 10 dicembre 2015

Nell’ambito del processo di estensione dei servizi a disposizione dell’utente Cittadino munito di PIN,  si comunica che nel Fascicolo Previdenziale del Cittadino è stata prevista una nuova funzionalità di consultazione nella macro area riservata all’Invalidità Civile.

domenica 4 ottobre 2015

Inps - Pensioni delle gestioni pubbliche. Provvidenze in favore dei grandi invalidi

Inps, Messaggio n.6039 del 1° ottobre 2015

Pensioni delle gestioni pubbliche. Provvidenze in favore dei grandi invalidi di cui all’art.1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002 per l’anno 2015

Con messaggio n.4159 del 17 aprile 2014, sono state fornite le indicazioni necessarie per il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, per l’anno 2013, ai pensionati che ne abbiano fatto richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo i termini previsti dall’art.2,1° comma, del Decreto interministeriale 30 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.265 - del 30 settembre 2013.

Si rappresenta, inoltre, che l’art.2 del Decreto 10 luglio 2014 del Ministero della Difesa, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha disposto che le domande riferite all’anno 2013 siano produttive di effetti anche per il successivo anno 2014.

Detto articolo 2 ha previsto che i pensionati che non abbiano presentato la domanda intesa ad ottenere la liquidazione dell’assegno per l’anno 2013, possano richiederlo per l’anno 2014.

Il decreto dispone, all’art.1, che per l’anno 2014 e 2015 l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari:

- a 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3),4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

- a 450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) e E), numero 1 della citata tabella E.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso all’Istituto, l’elenco contenente i dati analitici relativi alle concessioni autorizzatorie per l’erogazione dell’assegno in oggetto a favore dei pensionati pubblici.

In relazione a quanto sopra, sulla mensilità di dicembre 2015, sarà disposto con modalità automatica il pagamento, in un’unica soluzione del suindicato assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare riferito al periodo 01.01.2015 - 31.12.2015. segnalando gli importi con la codifica:

- ZS00N per gli assegni di importo pari a 900 euro mensili

- ZT00N, per gli assegni di importo pari a 450 euro mensili.

Nei cedolini mensili è prevista la dicitura "Pagamento assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare relativo al periodo 01.01.2015 al 31.12.2015".

Sono stati esclusi dall'elaborazione centralizzata gli assegni sostitutivi il cui pagamento è riferito a posizioni pensionistiche cessate per decesso del titolare.

Per tali casi le Sedi provinciali dovranno provvedere al pagamento in quota parte agli eventuali aventi diritto, in sede di liquidazione del rateo. Le posizioni interessate saranno segnalate alle sedi di competenza con apposita comunicazione.

domenica 27 settembre 2015

Inps - Invalidità civile: a ottobre sospesa la prestazione per gli assenti a visita di revisione

Inps, News del 25 settembre 2015

Da ottobre sarà sospeso il trattamento di invalidità a coloro che, convocati regolarmente a visita di revisione dal mese di marzo, sono risultati assenti ingiustificati.

Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni regolarmente effettuate. In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di procedere alla sospensione sarà effettuata presso le sedi territoriali una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell’Istituto.

Nel caso in cui l’assenza a visita sia stata determinata da cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva comunicazione alla competente Commissione medico-legale, i soggetti  destinatari del provvedimento di sospensione potranno prendere contatti con la Commissione stessa per verificare la possibilità di concordare una nuova visita.

-         Il Comunicato stampa:

giovedì 24 settembre 2015

Inps – Sospensione delle prestazioni di invalidità civile per i soggetti assenti a visita di revisione

Inps, Comunicato Stampa del 24 settembre 2015

A partire dal mese di ottobre 2015, l’Istituto procederà alla sospensione delle prestazioni economiche di invalidità i cui titolari sono stati convocati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati assenti ingiustificati.

Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni regolarmente effettuate. In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di procedere alla sospensione sarà effettuata presso le sedi territoriali una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell’Istituto.

Nel caso in cui l’assenza a visita sia stata determinata da cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva comunicazione alla competente Commissione medico-legale, i soggetti destinatari del provvedimento di sospensione potranno prendere contatti con la Commissione stessa per verificare la possibilità di concordare una nuova visita.

giovedì 17 settembre 2015

Inps - Fascicolo Previdenziale del Cittadino: rilascio della nuova funzionalità per l’Invalidità Civile

Inps, News del 16 settembre 2015

Nell’ambito dell’estensione dei servizi a disposizione dell’utente-Cittadino munito di PIN  si comunica che nel Fascicolo Previdenziale del Cittadino è stata aggiunta una nuova macro area riservata all’Invalidità Civile.

Selezionando:  Servizi per il cittadino> Fascicolo Previdenziale del Cittadino> Invalidità Civile, il cittadino potrà conoscere le informazioni relative alle domande di invalidità ed ai certificati medici introduttivi trasmessi all’Istituto:

-         la voce di menù  “Cert.  Medico Introduttivo”   visualizza, per ogni certificato presente, informazioni di riepilogo come il numero, la data in cui è stato trasmesso, il medico che lo ha redatto, consultabili anche in documento formato PDF.

-         la voce di menù  “Domande Presentate” visualizza informazioni di riepilogo sulle domande di invalidità presentate: per ogni domanda presente viene riportato il numero, la data di trasmissione, il codice identificativo Domus, la tipologia della domanda e la descrizione dell’ente che lo ha trasmesso.

Selezionando una voce dall’elenco è possibile ottenere la relativa domanda in formato PDF.

lunedì 3 agosto 2015

Cdl - Invalidi: nessuna indennità senza domanda

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, nota del 31 luglio 2015

Non basta la visita medica per avere diritto a prestazioni d'invalidità, indennità o pensioni che siano. E' necessario, infatti, aver presentato domanda all'Inps. E poi, come precisa l'Istituto nel messaggio n.4818/2015, anche se esiste il presupposto sanitario, verificato attraverso la visita medica, la prestazione non può essere erogata se non c'è corrispondenza tra quanto richiesto in domanda e il requisito sanitario accertato; se c’è decadenza dell’azione giudiziaria (cioè proposizione ricorso oltre sei mesi); se manca il requisito d’età nella domanda o all’insorgenza dello

 stato invalidante; se non sussiste il requisito reddituale e se non c'è il requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa.

venerdì 17 luglio 2015

Inps – Accertamento dei requisiti per le prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile

Inps – Messaggio n.4818 del 16 luglio 2015

Modalità di accertamento dei requisiti amministrativi di cui all’articolo 445 bis c.p.c., relative alle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto. Chiarimenti e semplificazioni.

L’esperienza di questi anni e le numerose richieste di chiarimenti da parte delle strutture territoriali rendono necessarie alcune precisazioni in ordine alle modalità di verifica dei requisiti amministrativi da parte delle strutture medesime.

Come è noto, il 5° comma dell’art. 445 bis del c.p.c. prevede che il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del CTU, sia notificato all’Inps che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, previa verifica di tutti i requisiti amministrativi.

Per la liquidazione della prestazione economica di invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato dal giudice o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato sanitario, emessa ai sensi del 6° comma, è quindi necessario che si verifichi:

1. il grado d’invalidità riconosciuto in sede di ATP;

2. la presenza degli altri requisiti amministrativi.

A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni operative.

A - Requisito sanitario
Alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 6010-6085/2014) il Giudice preposto all’ATPO, ove disposta la consulenza tecnica d’ufficio, tranne che in caso di rinnovazione della perizia o di sostituzione del consulente, è tenuto, col decreto di omologa, ad attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è pervenuto il CTU. La Corte ha chiarito che, in caso di contrasto tra decreto di omologa e CTU, si dovrà avere riguardo alle sole conclusioni definitive indicate dal consulente. Pertanto sarà tale grado di invalidità, dichiarato dal CTU, a dover essere preso in considerazione per la liquidazione della prestazione. Ciò presuppone la necessità che il funzionario incaricato della difesa ritiri la copia definitiva della CTU espletata e segnali all’ufficio competente alla liquidazione della prestazione l’eventuale elemento discordante tra la CTU e il Decreto di Omologa. 

B - Decorrenza della prestazione
Gli uffici amministrativi dovranno riconoscere la prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Nel caso in cui, invece, la CTU riconosca la sussistenza del requisito sanitario da una data successiva a quella della domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo giorno del mese in cui è dichiarata l’insorgenza dello stato invalidante.

C - Eventuale diniego della prestazione
Pur in presenza del presupposto sanitario, gli uffici competenti dovranno invece negare la prestazione economica nel caso di:

- mancata presentazione della domanda amministrativa;

- mancata corrispondenza tra la prestazione richiesta in via amministrativa e il requisito sanitario accertato dalla CTU e omologato dal Giudice;

- decadenza dell’azione giudiziaria ex DL 269/2003 (proposizione della domanda dopo sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa);

- mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;

- insussistenza del requisito reddituale come indicato al successivo punto D;

- insussistenza del requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa.

Al riguardo, peraltro, le recentissime sentenze della Corte di Cassazione n. 8533/15, n. 8878/15 e n. 8932/15 hanno affermato la necessità che il giudice accerti, seppur sommariamente, la sussistenza dei presupposti processuali e degli altri requisiti; da qui la necessità del difensore inps di eccepirne tempestivamente in giudizio la eventuale carenza.

I predetti requisiti vanno comunque accertati anche nel caso in cui la loro mancanza non sia stata eccepita in giudizio dal difensore Inps e/o non sia stata rilevata dal giudice.

D - Accertamento dei requisiti reddituali
Come già ricordato, l’Istituto procede alla liquidazione della prestazione entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all’accertamento degli altri requisiti amministrativi.

Dal momento che le prestazioni in questione riguardano un’utenza particolarmente debole, per la quale l’Istituto è impegnato a conseguire livelli di efficacia sempre maggiori, è necessario che l'accertamento dei requisiti amministrativi venga effettuato utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell’Istituto, prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70, per garantire l’erogazione della prestazione entro l’inderogabile termine di 120 giorni.

Pertanto, nel caso di prestazione dipendente dal reddito, l’operatore della linea di prodotto/servizio, ricevuto il decreto di omologa tramite la "comunicazione SISCOM" e verificati i presupposti di cui ai punti precedenti, dovrà:

a) controllare sui data-base dell’Istituto la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per usufruire della prestazione economica (a titolo esemplificativo potrà essere utilizzato PUNTO FISCO, GAPE, GAPNE, ARCA, UNEX, Casellario lavoratori attivi, Cassetto previdenziale ecc.). In caso di cittadino extracomunitario/apolide/rifugiato dovrà inoltre essere verificata d’ufficio la sussistenza del permesso di soggiorno ed il relativo stato civile;

b) chiedere al cittadino i seguenti dati, qualora non contenuti negli archivi dell’Istituto:

- il codice IBAN, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda amministrativa (Mod AP66);

- il permesso di soggiorno e relativo stato civile qualora non acquisiti d’ufficio, in caso di soggetto extracomunitario/apolide/rifugiato.

E - Liquidazione della prestazione sulla base dei dati in possesso dell’Istituto
Ove i controlli di cui ai punti precedenti diano riscontro positivo, l’operatore potrà liquidare la prestazione economica in via provvisoria. Tale liquidazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica del decreto di omologa, da comunicare al richiedente attraverso i consueti canali.

Nel caso in cui dal controllo emerga esito negativo e l’utente non possieda quindi il requisito reddituale e/o gli altri requisiti previsti dalla legge, sarà emesso un provvedimento di diniego della prestazione, da comunicarsi al richiedente tramite racc. A.R., al Patronato ed al difensore di fiducia tramite PEC.

Anche le provvidenze di invalidità civile non soggette alla verifica del requisito reddituale (es. indennità di accompagnamento) saranno liquidate in via provvisoria entro il termine sopra indicato di 60 giorni dalla notifica del decreto.

L’operatore chiederà all’utente, almeno contestualmente alla liquidazione in via provvisoria della prestazione, la compilazione del modello AP70, affinché, anche dopo tale liquidazione, sia accertata la sussistenza dei requisiti non reddituali. Con detto modello AP70 verrà resa dichiarazione di responsabilità (ad esempio, in ordine alla frequenza, allo stato di non ricovero e di inattività lavorativa ecc.).

In tal senso, le strutture territoriali sono invitate a sensibilizzare gli intermediari sulla necessità che il modello AP70 venga presentato entro 30 giorni dalla richiesta, prevedendo anche modalità di confronto legate alla situazione specifica del territorio.

Se dal controllo dei requisiti extrasanitari scaturisca la non spettanza del diritto alla prestazione, la prestazione medesima sarà oggetto di revoca e, contestualmente, sarà disposto il recupero delle somme già erogate.

In caso di mancata presentazione del modello AP70, rimane fermo quanto previsto dai provvedimenti amministrativi inps in materia di dichiarazioni annuali ICRIC, ICLAV, e RED, con particolare riferimento alla verifica della permanenza della titolarità del diritto alla prestazione.

sabato 30 maggio 2015

Invalidità civile gestione delle revisioni - procedura CIC: funzione modifica indirizzo

INPS - Messaggio 27 maggio 2015, n. 3600

Facendo seguito al messaggio Hermes n.3483 del 22/05/2015 si forniscono ulteriori precisazioni in merito alla gestione degli assenti a visita di cui al punto 2 del citato messaggio, ovvero quando l’esito della spedizione della lettera di convocazione a visita rientra nel caso di "Anomalia nella consegna" (trasferito, indirizzo inesistente, insufficiente o errato, sconosciuto, irreperibile o altre motivazioni).

La sede, dopo le opportune verifiche amministrative, può modificare in procedura CIC l’indirizzo del soggetto convocato a visita, qualora lo abbia valutato come "errato" o "incompleto". La funzione disponibile in procedura CIC è "Gestione indirizzi" nel menù "domande".

La funzione consente l’inserimento/modifica dell’indirizzo (precisando se si tratti di residenza, domicilio, ricovero ecc.).

Questo nuovo indirizzo può essere utilizzato per effettuare una nuova convocazione.

È importante precisare che il nuovo indirizzo inserito o modificato in CIC non viene allineato alla posizione su ARCA, rimanendo ad esclusivo utilizzo della procedura CIC. Analogamente, la modifica di un indirizzo su ARCA non comporta alcun aggiornamento degli indirizzi della relativa posizione su CIC. Per tale ragione, ai fini di una nuova convocazione, è sempre necessario correggere l’indirizzo nella procedura CIC.

Dopo aver effettuato la rettifica dell’indirizzo su CIC la sede può procedere con l’annullamento dell’assenza a visita mediante la funzione "Visite" "Assenti a visita" "Annullamento assenti a visita". Dopo aver selezionato il nominativo deve essere inserita obbligatoriamente una nota di tipo "amministrativo" (es: "rettifica indirizzo") che motivi l’eliminazione dell’assenza a visita. La posizione quindi ritorna lavorabile per una nuova convocazione a visita e, pertanto, sarà possibile inviare una nuova comunicazione all’indirizzo che si è provveduto a rettificare.

Si ribadisce infine che, nei casi in cui viene accertato come causa dell’assenza a visita di revisione il mancato recapito della lettera di convocazione per anomalia o incompletezza sull’indirizzo di destinazione, è necessaria:

La rettifica dell’indirizzo in CIC;

Il contestuale annullamento dell’assenza a visita;

La riconvocazione.

Qualora questi tre passaggi non siano completati, la posizione rimarrà sempre nello stato "Assente a visita" nella procedura "Consultazione liste visite di revisione", rimanendo candidata all’avvio del procedimento di revoca.

martedì 26 maggio 2015

Accertamento sanitario di revisione per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità

INPS - Messaggio  n.3483 del 22 maggio 2015

Legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 25, comma 6 bis. - Gestione assenti a visita di revisione - Ulteriori indicazioni.

Com’è noto, a seguito dell’entrata in vigore della legge 114/2014, l’Inps ha assunto la gestione dell’intero processo di accertamento sanitario di revisione per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 2, legge 3 agosto 2009, n. 102).

Le modalità dell’accertamento sanitario di revisione sono state illustrate con la Circolare n. 10 del 23 gennaio 2015, mentre con successivi messaggi n. 2901 del 27/04/2015 e n. 2950 del 29/04/2015 sono state emanate le istruzioni operative ed è stato definito il cronoprogramma delle principali fasi in cui si sviluppa il processo: predisposizione dei calendari di visita; invio delle convocazioni con raccomandata A/R; visite mediche gestite in procedura CIC. Sono state, inoltre, dettate le disposizioni per gli assenti a visita di revisione, la cui gestione è stata assunta centralmente dalla Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile.

Le convocazioni a visita, effettuate di norma con tre mesi di anticipo rispetto alla data di revisione indicata dall’ultimo verbale sanitario, hanno preso avvio a partire dal mese di marzo ultimo scorso per i soggetti titolari di prestazione economica e di eventuali benefici ex lege 104/92 correlati alle predette posizioni.

La mancata presentazione a visita e la conseguente segnalazione in procedura dell’assenza, a cura della Commissione medica, determinano il blocco automatico della posizione, che potrà essere riaperta dal Responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal Direttore di sede, o loro delegati, rispettivamente per adeguate motivazioni di carattere sanitario o amministrativo. Per effetto della riapertura sarà possibile ricalendarizzare la visita e/o redigere il verbale sanitario.

Come già precisato nei messaggi sopra richiamati, qualora permanga l’assenza l’Istituto opererà rispetto all’esito della spedizione postale. In merito si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

1. POSIZIONI CON ESITO POSTALE CERTO - POSIZIONI SENZA ESITO POSTALE - LAVORAZIONE BATCH DI SOSPENSIONE
Per i soggetti assenti a visita, nei cui confronti è stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), l’Istituto procederà alla sospensione a livello centrale della prestazione economica in godimento.

Ugualmente si procederà in caso di mancanza di esito postale, decorsi 90 giorni dalla data prevista per la visita di revisione.

Le predette posizioni saranno ricostituite in una nuova fascia 80 denominata "Sospensione per assenza a visita di revisione L. 114/2014" che determinerà la sospensione della prestazione in pagamento, con decorrenza dal mese successivo alla data prevista per la visita, e l’avvio del processo di revoca. Gli interessati riceveranno un apposito modello TE08ind/TE08 contenente le motivazioni della sospensione e dell’avvio della procedura di revoca.

La nuova fascia può essere inserita esclusivamente a livello centrale e non può essere oggetto di modifiche da parte della sede territoriale.

In seguito alla sospensione, e sino all’eliminazione della posizione amministrativa a cura della DCAIC, il Responsabile dell’Unità operativa medico legale o il Direttore di sede (o loro delegati), come già precisato, potranno sbloccare le posizioni per adeguate motivazioni di carattere sanitario o amministrativo e consentire la redazione di un nuovo verbale sanitario.

In tal caso, la DCAIC procederà centralmente all’inserimento di una nuova fascia 81 denominata "Sblocco sospensione per assenza a visita di revisione L. 114/2014" - che sovrascriverà la precedente fascia 80 - per consentire alle sedi la ricostituzione in base all’esito della visita di revisione.

La Direzione centrale Assistenza e invalidità civile e la Commissione medica superiore svolgeranno un’azione di monitoraggio sui verbali riaperti.

L’eliminazione delle prestazioni in fascia 80, per le quali non sia intervenuto un verbale, avverrà centralmente a cura della Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile, attraverso la scrittura del codice 2 di eliminazione "Revoca d’ufficio per assenza a visita L. 114/2014".

2. POSIZIONI CON CONTROLLO A CURA DELLE SEDI
In questa prima fase le sospensioni e le revoche delle prestazioni, in base all’esito della spedizione postale, saranno gestite centralmente dalla Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile, ad eccezione degli esiti di cui al punto C del citato messaggio n. 2950/2015 (trasferito, indirizzo inesistente, insufficiente o errato, sconosciuto, irreperibile, altre motivazioni, anomalia consegna). Per queste ultime posizioni la lavorazione sarà a cura delle strutture territoriali. Gli operatori amministrativi abilitati potranno visualizzare gli assenti a visita dalla procedura "CONSULTAZIONE LISTE VISITE DI REVISIONE" e procedere alla verifica dell’esattezza dell’indirizzo presente in Archivio. Una volta effettuati i necessari controlli, nel caso in cui l’indirizzo sia variato dovranno registrare in procedura CIC il nuovo indirizzo (implementazione in fase di rilascio) per consentire che la posizione sia reimmessa nel flusso ordinario delle calendarizzazioni a visita.

Se invece la verifica effettuata dalle Sedi conferma l’esattezza dell’indirizzo, sarà messa in atto la sospensione descritta al punto 1.

Al fine di consentire la consultazione degli esiti dell’attività di revisione - anche con riguardo ai soggetti titolari di benefici di cui alle leggi 104/92 e 68/99 - i funzionari delle Linee di prodotto/servizio delle Prestazioni a sostegno del reddito potranno essere abilitati alla procedura CIC dal Direttore di sede o da un suo delegato, mediante sistema IDM. Gli operatori delle ASL possono già consultare gli esiti dell’attività di revisione con le consuete modalità, mediante la procedura CIC-Internet. Analogamente, mediante idonea procedura in fase di rilascio, saranno a breve abilitati anche gli operatori dei Centri per l’impiego.

martedì 14 aprile 2015

Nel sud le pensioni di invalidità sono il doppio di quelle erogate al Nord

I dati forniti nei giorni scorsi dall'Osservatorio dell’Inps hanno evidenziato che, alla fine del 2013, le pensioni di invalidità erogate al sud ammontano al doppio di quelle elargite nel Nord.

Proprio questi risultati hanno indotto l’Esecutivo a configurare tra i prossimi interventi di spending review dei controlli più stringenti sulle prestazioni sociali.

Su punto, il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti,  ha ricordato che l'Inps è attualmente impegnata in un lavoro di analisi, al fine di predisporre delle opzioni efficaci e, soprattutto, economicamente sostenibili.

Poletti ha quindi rilanciato la proposta del c.d. prestito pensionistico, grazie al quale il lavoratore prossimo alla pensione avrebbe la possibilità di incassare in via temporanea un assegno pensionistico, che, in seguito, dovrà essere restituito all’Inps in piccole rate.

Valerio Pollastrini

mercoledì 1 aprile 2015

Gli emolumenti erogati ai disabili vanno esclusi dall’Isee

Il Tar del Lazio, nella sentenza del 12 febbraio 2015 ha ritenuto illegittimo il nuovo regolamento Isee nella parte in cui ha incluso i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indenni tari, erogati in favore delle persone con disabilità per far fronte alle maggiori spese derivanti dalla loro condizione, tra i redditi da prendere in considerazione per valutare la ricchezza del nucleo familiare.

In sostanza, secondo il Collegio “Le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento non vanno considerate tra i redditi disponibili per non penalizzare fortemente le fasce deboli della società”.

Nella pronuncia in commento, inoltre, il Tar ha annullato un’altra disposizione del regolamento Isee, quella nella quale erano state fissate delle franchigie variabili in base all’età del disabile. Sul punto, il Collegio ha precisato, infatti, che “Non si individua una ragione per la quale al compimento della maggiore età una persona con disabilità sostenga automaticamente minori spese ad essa correlate”.

Valerio Pollastrini

martedì 9 settembre 2014

La richiesta dell’assegno mensile di invalidità è implicita nella domanda per la pensione di inabilità civile

Nella sentenza n.17452 del 31 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ambito della richiesta per il diritto alla pensione di inabilità civile, il giudice può riconoscere all’istante il diverso assegno mensile di invalidità, la cui domanda, poiché inerente ad un beneficio minore, risulta implicita in quella proposta per l’ottenimento della maggiore indennità.

Richiamando i precedenti della giurisprudenza di legittimità (1), la Suprema Corte ricordato come la domanda della pensione d'inabilità civile contenga implicitamente anche quella di attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità, atteso che tra i due benefici assistenziali, relativi ad un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l'assegno come un minus rispetto alla pensione.

Di conseguenza, se nel procedimento diretto al riconoscimento della pensione di inabilità (2), il giudice che, ritenuta insussistente la totale invalidità al lavoro, rinvenga l'esistenza della riduzione della capacità lavorativa richiesta per l'assegno mensile (3), nonché degli altri requisiti specificamente richiesti per questo tipo di beneficio, può legittimamente affermarne il diritto.

Nella suddetta ipotesi, infatti, non verrebbe attribuito un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, né la decisione sarebbe raggiunta su fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, attraverso l’introduzione nel processo di un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Cass., Sentenza n.19164/2006; Cass., Sentenza  n.6744/1999;
2)      - Prevista dall’art.12 della Legge n.118/1971;
3)      – Previsto dall’art.13 della Legge n.118/1971;