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sabato 30 maggio 2015

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: comunicazione telematica dell'offerta di conciliazione

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 27 maggio 2015, n. 2788

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Comunicazione telematica dell'"offerta di conciliazione". Nota operativa

Premessa
In data 6 marzo 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Legge Delega sul Jobs Act). in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il decreto è entrato in vigore il giorno 7 marzo 2015. Pertanto, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, alle trasformazioni di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o agli apprendisti passati in qualifica dalla predetta data (7 marzo 2015) si applicherà la disciplina di cui al nuovo decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti.

In particolare, tale decreto introduce un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo certo al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali. La norma si applica ai lavoratori che a partire dal 7 marzo 2015:

sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, co. 1); sono interessati da una trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato ovvero, agli apprendisti passati in qualifica (art. 1, co. 2), ma anche - unica eccezione - per i lavoratori assunti in precedenza nelle aziende che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo supereranno la soglia dei 15 dipendenti (art. 1, co. 3).

Tale conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all'articolo 2113, comma 4 del Codice Civile ovvero presso le Commissioni di certificazione di cui all'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (art. 6, co. 1).

Monitoraggio della misura e modello di comunicazione
Attraverso le disposizioni, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo in parola, il legislatore si propone di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della norma stessa, onde consentire di verificare quale sarà in concreto l'offerta di conciliazione. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione di tale disposizione, alla normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto è stata aggiunta un'ulteriore comunicazione da effettuarsi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine il suddetto terzo comma ha disposto che la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro (richiamata, unitamente alle altre comunicazioni datoriali obbligatorie telematiche, dall'art.4-bis, punto 6-ter, del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.181 e successive integrazioni e/o modificazioni) dev'essere integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi, da parte del datore di lavoro, entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale dev'essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione, di cui alla norma in commento.

Pertanto, a partire dal 1° giugno 2015 nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sarà disponibile una applicazione denominata "UNILAV_Conciliazione" attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo. A fini meramente esemplificativi, alla presente nota è allegato lo screenshot della procedura.

Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve ad collegare l'offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato (prima schermata).

Il sistema (seconda schermata) proporrà i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello "UNII_AV_Cess", relativi a lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati solo i seguenti ulteriori campi:

-         data di proposta dell'offerta di conciliazione;

-         esito (SI/NO) di tale offerta

in caso di esito positivo:

-         sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;

-         importo offerto;

-         esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l'importo offerto.

Da ultimo (terza schermata), il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

Sanzioni
Sempre il terzo comma dell'art.6 in questione prevede che l'omissione di detta comunicazione integrativa sia assoggettata alla stessa sanzione prevista per l'omissione della comunicazione, di cui al predetto art.4-bis, ovverosia con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.

Al fine di darne massima diffusione, la presente nota operativa è pubblicata sul portale cliclavoro www.cliclavoro.qov.it, oltreché sul sito istituzionale dell'amministrazione www.lavoro.qov.it.

giovedì 17 luglio 2014

Irrilevante la mancata notifica al datore di lavoro della richiesta del tentativo di conciliazione

Nella sentenza n.12890 del 9 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che,
anche se il datore di lavoro non abbia ricevuto la richiesta del tentativo di conciliazione, non decade il  diritto del dipendente ad impugnare il licenziamento, purché quest’ultimo ne abbia avanzato istanza alla competente commissione entro i 60 giorni successivi al recesso.

Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva accolto l’impugnativa del licenziamento per riduzione di personale avanzata da un lavoratore ed aveva condannato l’azienda  a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento, in favore dello stesso, delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso fino a quella della reintegrazione, con l’aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria.

A detta della Corte del merito, ai fini tempestività dell'impugnativa del licenziamento, era sufficiente la richiesta dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, effettuata dal lavoratore nei 60 giorni successivi al recesso alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro.

Investita della questione, la Suprema Corte ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (1), risultati conformi al dettato costituzionale (2), in base ai quali la corretta applicazione delle norme  in materia di decadenza dal potere di impugnare il licenziamento non richiede che l'atto di impugnazione giunga a conoscenza del destinatario nel predetto termine.

Come ricordato dalla Cassazione,   ai sensi del comma 2  dell'art. 410 cpc (3), il termine di decadenza si sospende a partire dal deposito dell'istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento, presso la Commissione di conciliazione.

A tal fine, in sostanza, risulta irrilevante il momento in cui l'ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione, trattandosi di un adempimento estraneo alla sfera di controllo del dipendente.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Cass., Sentenza n.17231 del 22 luglio 2010; Cass., Sentenza  n.14087 del 19 giugno 2006;
(2)   - Corte Cost., Sentenza  n.276/2000; Corte Cost., Sentenza  n.477/2002; Cass., Sezioni Unite, Sentenza n.8830 del 14 aprile 2010;
(3)   - Così come modificato dall'art.36 del D.lgs. n.80/1998;