Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


Visualizzazione post con etichetta Cooperative. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Cooperative. Mostra tutti i post

martedì 16 febbraio 2016

Ministero del Lavoro - Terzo settore e cooperative sociali

Ministero del Lavoro, Nota del 15 febbraio 2016

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016 le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016).

lunedì 8 febbraio 2016

Confcooperative - Marcia indietro su tassa licenziamento, Stronati: evitato ko delle multiservizi

Confcooperative, Nota del 5 febbraio 2016

Avrebbe innescato un disastroso effetto domino su oltre 30.000 imprese e 2,5 milioni di lavoratori

«Rientrato l’allarme sulla tassa di licenziamento ci concentriamo sulle sfide del mercato. Abbiamo rischiato l’effetto domino del settore. Un vero salasso viste le cifre: 30.000 imprese che danno lavoro a 2,5 milioni di persone interessate dal cambio appalti per una cifra che oscilla tra i 490 e i 1470 euro a seconda dell’anzianità dei lavoratori», così Massimo Stronati, presidente di Federlavoro

venerdì 27 novembre 2015

Confcooperative - Occupati nelle cooperative sono il 10% del totale delle imprese private

Confcooperative, Nota del 21 novembre 2015

Gardini: "La crisi economica ha amplificato e accelerato scenari che ci impongono nuove riflessioni sul ruolo delle associazioni di rappresentanza che non è in crisi solo perché non vengono più convocate le associazioni a Palazzo Chigi. La rappresentanza deve

venerdì 6 novembre 2015

domenica 11 ottobre 2015

Stop False Cooperative, accordo con Avviso Pubblico per contrastare l’illegalità

Confcooperative, Nota del 6 ottobre 2015

Lavoro, protocollo di collaborazione tra Avviso Pubblico e Alleanza delle Cooperative: insieme contro le false coop

«Siamo vicini alle 70.000 firme e puntiamo alle 80.000. Per chi cerca scorciatoie alla legalità non c’è spazio nell’Alleanza delle Cooperative. Con le istituzioni e con gli enti locali siamo in prima linea per contrastare la criminalità diffusa in troppi settori dell’economia e presente su tutto il territorio nazionale». Così Rosario Altieri, presidente dell’Alleanza delle Cooperative e i copresidenti Maurizio Gardini e Mauro Lusetti commentano la sigla del protocollo  di collaborazione con Avviso Pubblico che raccoglie oltre 350 tra Enti locali e Regioni.

L’Alleanza delle Cooperative è impegnata da qualche mese nella raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare contro le false cooperative un fenomeno che il Centro studi dell’Alleanza delle Cooperative stima che interessi oltre 100 mila lavoratori che operano all'interno di false cooperative che applicano contratti di lavoro pirata con sigle sindacali minori e determinano una perdita netta, in termini fiscali e previdenziali, di oltre 750 milioni di euro l'anno. «Un danno economico, di immagine e di mortificazione del lavoratore a cui mettere fine» dicono i vertici dell’Alleanza.

«La cooperazione annovera moltissime esperienze positive. I fatti di cronaca rischiano di gettare via l’acqua sporca con tutto il bambino. Questo protocollo di collaborazione con l’Alleanza rientra pienamente nel filo conduttore delle nostre azioni: formazione civile contro la criminalità». Questo il commento di Paolo Masini, vicepresidente di Avviso Pubblico alla sigla dell’accordo avvenuta alla Sala Stampa di Montecitorio.

domenica 27 settembre 2015

Confcooperative - Per ogni prepensionamento un giovane al lavoro

Confcooperative, Comunicato Stampa del 23 settembre 2015

Presentato Coop4Job. Realizzati già 11 mila matching. Oltre il portale mettiamo a disposizione dei ragazzi una rete di 60 sportelli in tutta Italia

«Coop4job è un nuovo tassello del mosaico che in questi mesi stiamo costruendo, con il programma Garanzia Giovani, per dare ai nostri ragazzi un’opportunità per crescere, mettersi alla prova e trovare un’occupazione». Così il ministro del Lavoro Giuliano Poletti intervenendo questa mattina a Roma alla presentazione di www.coop4job.it, il portale di Confcooperative per favorire il matching tra domanda e offerta di lavoro.

In tema di disoccupazione giovanile il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini è intervenuto sulla questione dei prepensionamenti all’esame del governo «All’esecutivo chiediamo di creare le condizioni affinché a ogni nuovo prepensionamento corrisponda un nuovo contratto stabile per un giovane dove l’impresa concorre a incentivare il prepensionamento».

«La cooperazione – ha sottolineato Gardini -  nasce per soddisfare dei bisogni, crea sinergie per dare risposte condivise. Con www.coop4job.it la nostra organizzazione intende favorire l’incontro tra le cooperative che offrono e i giovani che cercano lavoro. Quella di oggi è la presentazione ufficiale di uno strumento di cui abbiamo già testato la validità nelle scorse settimane. In pochi giorni sono stati oltre 11mila i giovani entrati in contatto con il portale e con i servizi per l’impiego a esso collegati”. “Coop4job, infatti, non è solo un luogo virtuale ma, grazie alla collaborazione con la rete di consorzi di cooperative sociali “Mestieri” e “Idea Lavoro”, la prima agenzia di lavoro non profit nata su iniziativa di Confcooperative, può contare su una rete di oltre 60 sedi sul territorio nazionale accreditate a erogare servizi per l’occupazione”.

Dalla sua attivazione sono oltre 761 mila i giovani entrati in contatto con Garanzia Giovani, «15mila – ha ricordato Poletti – solo nell’ultima settimana. Di questi, più di 460mila, sono stati presi in carico dai centri per l’impiego. Grazie a questi risultati stiamo lavorando perché l’Unione Europea renda strutturale Garanzia Giovani, che per il nostro paese rappresenta il primo, vero strumento di politiche attive per il lavoro rivolte ai giovani. In ogni caso, anche se la Commissione UE decidesse di non destinare altre risorse al programma – ha annunciato il ministro -  ne manterremo l’infrastruttura, valutando anche la possibilità di mettere sul tavolo risorse nazionali».

giovedì 17 settembre 2015

Confcooperative - Expo, cooperazione sociale a confronto con Cantone su legalità e appalti

Confcooperative, Nota del 17 settembre 2015

Appalti e mercati pubblici sono una leva per la crescita, ma serve semplificare per rendere più trasparente il sistema

«Per il ripristino della legalità nella gestione degli appalti e nello sviluppo locale c’è una doppia necessità: da un lato la cooperazione deve lavorare sulla governance favorendo il ricambio e la qualità della dirigenza, prestando attenzione ad una crescita equilibrata e ad un reale controllo democratico dei soci. La PA, dal canto suo, deve qualificare e migliorare i sistemi di affidamento e selezione, snellire le normative sugli appalti, responsabilizzare i dirigenti e sviluppare idonei sistemi di valutazione». È quanto emerge da “Sviluppo locale e legalità” il workshop organizzato a Expo Milano 2015,a Cascina Triulza, da Federsolidarietà Confcooperative che ha visto a confronto
Raffaele Cantone, presidente Anac;
Giuseppe Guerini, presidente Federsolidarietà Confcooperative;
Maurizio Gardini, presidente Confcooperative e
Umberto Ranieri, presidente Fondazione Mezzogiorno Europa.

Programmazione e affidamenti
«Lo sviluppo locale é strettamente collegato al tema della legalità. Gli appalti pubblici rappresentano una componente enorme del mercato, ma purtroppo alcuni meccanismi burocratici, nati per selezionare i fornitori  migliori,  sono stati  piegati e fatti degenerare  in circuiti viziosi. Bisogna allora regolamentare le cose in modo diverso. L'Anac ha iniziato a farlo molto bene con le Linee Guida di cui condividiamo l'impianto complessivo. Resta in ogni caso necessario collocare adeguatamente la tutela della legalità al margine di discrezionalità che naturalmente deve essere riconosciuta a chi esercita la Funzione pubblica. La discrezionalità di per sé non è un disvalore: se la classe dirigente, sia politica sia tecnica, opera delle scelte secondo una programmazione e persegue delle priorità allora va bene. Ecco perché riteniamo che l’Anac abbia centrato il tema con l'introduzione della “programmazione” nelle Linee Guida».

Il Cara di Mineo va chiuso
«La dimensione deve essere congrua rispetto alla tipologia di servizio, rispetto ai mercati, ai valori cooperativi ed identitari e di legame con il territorio. Un conto è ospitare 10 persone, magari dentro un percorso di integrazione, altro conto è organizzare strutture come il Cara di Mineo: è ormai evidente che in questo caso l’errore è stato di programmazione pubblica e del modello di accoglienza che ha prodotto. Per noi i modelli tipo Cara di Mineo andrebbero chiusi».

Appalti: cosa modificare
Bisognerebbe snellire l'impianto normativo sugli appalti: troppe leggi e regolamenti, a volte di dubbia interpretazione e persino in conflitto, non solo determinano una grande quantità di contenziosi amministrativi, ma spesso sono la "selva" dentro cui con maggior abilità si muovono i furbi. Sarebbe più utile lavorare su programmazione, trasparenza e margini di discrezionalità dei dipendenti pubblici. Ma il tema, inutile nasconderselo, è il ricambio della classe dirigente pubblica e politica. Il caso "Mafia Capitale" insegna che i corrotti non sono meno responsabili dei corruttori, se c'è chi é pronto a offrire del denaro, c'é chi é pronto a prenderlo o a richiederlo. La sfida è politica. Il nostro impegno civile ci impone di escludere i corrotti chiunque essi siano, cooperatori, imprenditori, politici, dirigenti della PA».

L’impegno della cooperazione
«Riteniamo che la cooperazione sociale debba crescere e irrobustirsi, ma esistono forme e dimensioni della crescita che debbono essere distinte per tipologie di mercato. Alcuni settori economici, in cui opera la cooperazione, hanno logiche diverse dove la grande dimensione é fondamentale per seguire politiche di crescita, di export e di internazionalizzazione. Nel settore sociale invece occorre prestare attenzione alle dimensioni di relazioni, con le persone utenti e le comunità locali, dove non sempre la grande dimensione, ma sopratutto le crescite rapide ed improvvise sono compatibili con la funzione sociale della cooperativa.  Le esplosioni di fatturato e le crescite dimensionali repentine, in mercati sociali dove prevale l'acquisto sui mercati della P.A. troppe volte finiscono per distorcere il legame con la funzione sociale della cooperativa e comportano l'imporsi di forme di opportunismo dove è più facile l'infiltrazione di  logiche distorsive». 

La corruzione in Italia
«Il fenomeno della corruzione è strutturale e richiede risposte strutturali. Non é certamente un fenomeno recente, ma nasce molto prima delle  cooperative sociali che hanno 20 anni di storia. La cooperazione sociale dà lavoro a oltre 400.000 persone. Parliamo di lavoro a tempo indeterminato, che eroga servizi di welfare a 7 milioni di famiglie e che improvvisamente si trova a veder inquinata, in modo importante, il rapporto con la PA a causa di alcune eclatanti situazioni di delinquenza. Dobbiamo evitare che la cooperazione sociale possa essere fagocitata e strumentalmente confusa con chi delinque e chi ha rientra nel più ampio fenomeno della corruzione. Vogliamo lavorare per bonificare tutto il mercato pubblico, perché la legalità avvicina, e non allontana, le imprese dalla PA. Nella cooperazione che é sana nella sua natura, nella sua spinta ideale, ma anche nella sua quotidianità non vanno fatti entrare i delinquenti, e vanno cacciati quelli che si individuano».

Confcooperative - Agricoltura sociale: la legge necessita già di manutenzione

Confcooperative, Nota del 17 settembre 2015

Guerini «Il paradosso è che chi coltiva cocomeri ha i requisiti per fare welfare, ma non vale il contrario»

L’innovazione sociale in Italia sta facendo la differenza, anche in agricoltura. Sono letteralmente “germogliate” una molteplicità di esperienze di agricoltura sociale, dal basso, che si sono guadagnate l’attenzione della stampa e delle Istituzioni. Iniziative che connettono strettamente l’agricoltura con il welfare locale, facendola diventare uno strumento di coesione territoriale e sviluppo.

La cooperazione sociale è stata la protagonista di questo fermento: sono oltre 500 le cooperative sociali che operano in agricoltura sociale, a cui bisogna aggiungere all’incirca altre 400 unità che lavorano nel campo dell’agricoltura sociale in maniera strumentale per attività educative (nidi, fattorie sociali), riabilitazione, ergoterapia e inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili.

Si tratta, ad esempio, di comunità di accoglienza di tossicodipendenti, attività non residenziali e residenziali per persone con problemi di salute mentale e disabili etc. Si stima che in questo settore siano occupati oltre 5000 lavoratori, con un potenziale occupazionale in espansione e dati crescenti.

Le Istituzioni Nazionali sono state spinte a fornire una cornice quadro all’agricoltura sociale, un settore che fino a qualche settimana fa non aveva neanche una definizione unica e condivisa. A monte c’è stato un importante lavoro di confronto e dibattito, ma rischia di essere l’ennesima occasione persa di promozione e sviluppo, mancando della capacità di riconoscere gli elementi più innovativi già presenti in Italia.

«La legge ha il merito di porre attenzione sulla materia, ma occorre rimetterci le mani, perché l’effetto paradossale di questa legge – dice Giuseppe Guerini, presidente di Federsolidarietà – Confcooperative – è che, ad oggi, un agricoltore potrebbe improvvisarsi operatore sociale, insegnante, formatore, pur senza le professionalità e i requisiti che deve rispettare una cooperativa sociale per aprire un centro diurno, un nido. Al contrario, si opera una selezione ed uno sbarramento tra le cooperative sociali che fanno agricoltura, rendendo possibile fregiarsi del riconoscimento di operatore nell’agricoltura sociale solo ad alcune cooperative sociali in possesso di alcuni requisiti. Insomma, l’agricoltura per legge può occupare gli spazi del sociale, attraverso una bizzarra interpretazione del concetto di connessione, mentre il sociale non può fare altrettanto. Questo è il classico caso in cui per legge di assegna un mercato ad alcuni che forse lo realizzeranno in futuro, e si tengono fuori invece quelli che lo hanno presidiato fino ad oggi».

«La legge – continua Guerini – contraddice anche la genesi dell’agricoltura sociale in Italia, non tiene conto delle sperimentazioni di agricoltura sociale del mondo della cooperazione sociale che, conseguentemente, continua ad essere penalizzata. Tutte le ricerche hanno dimostrato che le cooperative sociali sono tra i soggetti economici che più di tutti hanno contribuito alla nascita dell’agricoltura sociale in Italia. Si tratta di attività che utilizzano la produzione agricola per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o di attività educative, sociali, sociosanitarie collegate alla produzione agricola».

lunedì 7 settembre 2015

Confcooperative - Crescere per competere e fuori le mele marce. Tutelare parte sana che é maggioritaria

Confcooperative, Comunicato Stampa del 5 settembre 2015

Gardini al 40esimo del CAPAC "Più aggregazione per crescere e per competere. Fuori chi prostituisce la cooperazione, tutelare parte sana che é stragrande maggioranza"

"Le diverse facce della agricoltura italiana devono necessariamente vincere la sfida delle dimensioni necessarie per poter competere in tutti i comparti produttivi. Abbiamo ancora un'agricoltura frammentata che vede crescere la dimensione delle proprie imprese, ma che deve sempre inseguire gli altri Paesi europei che crescono maggiormente". Lo dice il presidente Gardini nel messaggio di auguri per i 40 anni del consorzio cerealicolo CAPAC.

 "In agricoltura vince chi ha le risorse e l'organizzazione per poter fare investimenti ed innovazione. Proprio in questi mesi - continua Gardini - abbiamo realizzato in Emilia Romagna un'aggregazione nel settore delle pere che permette ai produttori di guadagnare 20 centesimi in più rispetto allo scorso anno solo per avere creato un'aggregazione che aumenta la competitività e la capacità di stare sul mercato".

 "La cooperazione - come ha segnalato il Presidente della Regione Piemonte Chiamparino che ringrazio per le parole che ha espresso - vive un periodo difficile perché lo strumento cooperativo, in alcuni casi, è stato usato da banditi che hanno voluto sfruttare la cooperazione piegandola a propri interessi a scapito del lavoro e dei soci. Abbiamo avuto delle mele marce - aggiunge Gardini - anche nelle nostre cassette di frutta, abbiamo avuto dirigenti che hanno smarrito la strada e quindi oggi l'impegno è di essere i protagonisti più autentici dei veri valori cooperativi".

 "Contro chi "prostituisce" la cooperazione abbiamo il dovere di accantonare quei dirigenti per affermare il valore della partecipazione e della centralità dei soci. Dobbiamo difendere la stragrande maggioranza dei cooperatori che hanno deciso di percorrere la strada della legalità per valorizzare il valore del lavoro. Questo Paese - conclude Gardini - grazie alla cooperazione può essere un Paese migliore, ma attraverso la cooperazione il Pese deve tornare a crescere e svilupparsi".

“Sembra ieri, invece sono passati 40 anni, quasi due generazioni – afferma il presidente Capac, Michele Bechis - ho sempre pensato e penso tuttora che un agricoltore diventa socio di una cooperativa proprio perché solo insieme, in pieno spirito cooperativo, è possibile fare quello che da soli non è possibile realizzare. Il Consorzio è cresciuto in questi anni, abbiamo affrontato le sfide dell'innovazione in agricoltura, del recupero degli scarti vegetali per la produzione di energie rinnovabili e ora la nuova frontiera del migliore utilizzo dell'acqua per guardare responsabilmente ai cambiamenti climatici in atto. Capac opera in diversi territori piemontesi, da Chivasso a Vigone, da Vilareggia a San Pietro del Gallo, unendo 2500 soci per un fatturato di 70 milioni di euro. tutto riassunto nel nostro libro “Una storia di persone che insieme guardano al futuro”

mercoledì 19 agosto 2015

Gardini, nelle false cooperative oltre 120mila occupati sfruttati, per l’erario danno da 750 mln l’anno

Confcooperative, Comunicato dell’11 agosto 2015

Pubblichiamo un contributo del presidente di Confcooperative sul tema del rispetto delle regole e contro la corruzione

Mettere dei punti fermi ed evitare la caccia alle streghe. Per Confcooperative non esiste altro percorso che quello della legalità, una linea che sosteniamo da sempre e continueremo a sostenere con fermezza, individuando le misure più adeguate insieme a magistratura e forze dell'ordine, Anac e ministero dello Sviluppo Economico.

Vogliamo essere protagonisti di un cambiamento e dare il nostro contributo per il ripristino della legalità e per questo abbiamo iniziato dando vita al progetto "Stop False Cooperative". Da tre mesi le organizzazioni Confcooperative, Legacoop e Agci, unite nell'Alleanza delle Cooperative, sono impegnate nella raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare contro le false cooperative. Abbiamo già raccolto 42.000 firme (ne occorrono 50.000 in sei mesi) contro le cooperative fantasma, quelle imprese che fanno concorrenza sleale, evadono tasse e contributi e non rispettano i diritti dei lavoratori.

I nostri centri studi stimano che sono oltre 120 mila i lavoratori delle imprese che non aderiscono all'Alleanza delle Cooperative e che operano all'interno di false cooperative di servizi (logistica, facchinaggio, pulizie, multiservice), in un limbo non monitorato, senza tutele o con garanzie parziali con una perdita netta, in termini fiscali e previdenziali, di oltre 750 milioni di euro l'anno.

Una concorrenza che determina danni di immagine, oltre che economici, alla buona cooperazione. Una cattiva economia che scaccia la buona, prova ne sia che oltre 4 mila cooperative tra quelle che operano legalmente, corrono il rischio di morire di legalità a causa della concorrenza criminale delle false cooperative.

La necessità di imporre regole e ripristinare la legalità non si ferma qui. Se le false cooperative sono un male evidente e un fenomeno conosciuto su cui occorre solo poter intervenire insieme al Ministero con controlli più serrati ed insieme ai sindacati per denunciare il non rispetto dei contratti per i lavoratori, un fenomeno altrettanto pericoloso é rappresentato da quelle cooperative che pur avendo i requisiti delle vere smarriscono la strada. Un esempio sono le cooperative coinvolte nell'inchiesta Mafia Capitale che hanno applicato correttamente i contratti di lavoro, hanno versato regolarmente i contributi, ma sono state guidate da un management senza scrupoli, si sono aggiudicate le gare di appalto corrompendo chi era preposto al loro controllo, tanto tra la politica, di questa e di quella coalizione, tanto facendo breccia dentro i gangli di una parte della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni a tutti i livelli.

Ci sono però dei punti sui quali urge fare chiarezza. Siamo di fronte a un fenomeno patologico del Paese che secondo il rapporto annuale di Transparency International vede l'Italia come il paese più corrotto d'Europa davanti a Bulgaria e Romania. Corruttore e corrotto si accordano per frodare la collettività. Lo abbiamo visto nel caso di Mafia Capitale, nel caso degli appalti per Expo e per il Mose dove sono affiorati nomi di grandi imprese di capitali, anche se nell'occhio del ciclone resta solo e sempre la cooperazione. Con questo non vogliamo eludere le responsabilità, accampare alibi o dire che dal momento che rubano gli altri, ci sta che rubino anche le cooperative. Al tempo stesso però non accettiamo che una decina o poco più di cooperative, impelagate in inchieste di corruzione, bastino per fare processi sommari e arrivare al risultato che cooperazione = corruzione.

Così come occorre far chiarezza su altri elementi ed uno di questi é la dimensione delle cooperative. Dimensione e corruzione non vanno a braccetto. Non si può dire che una grande cooperativa non sia più una cooperativa autentica o che una grande cooperativa automaticamente si presti alla corruzione. Se i soci partecipano da protagonisti alla vita della cooperativa questa é autentica a prescindere dalla dimensioni e dentro quella cooperativa i soci, consapevoli del loro ruolo, esercitano essi stessi funzione di controllo. Potremmo imbatterci in una cooperativa di piccole dimensioni, ma che utilizzata, strumentalmente, é un concentrato di illegalità. E questo vale per le piccole imprese di qualunque natura: cooperative, SPA o Srl che siano.

L'Italia ha un numero enorme di microimprese, micro cooperative e pmi. Tra le 30 cooperative più grandi d'Europa non ne troviamo una Italiana. Cadiamo nell'eterno paradosso di essere considerati troppo grandi in Italia, ma piccoli nel confronto con le imprese e cooperative straniere competitor dei nostri imprenditori e cooperatori. È una palude ideologica dalla quale dobbiamo uscire, soprattutto perché vanno ridisegnate le politiche di sviluppo dopo 7 lunghi anni di crisi.

Le cooperative sociosanitarie raggiungono ogni anno 7 milioni di famiglie erogando, in via sussidiaria al pubblico, servizi di welfare per minori, anziani e persone svantaggiate che trovano un lavoro stabile. Le cooperative agroalimentari realizzano 1/4 della produzione agroalimentare del Paese, aggregano 800.000 soci produttori e ne valorizzano il lavoro, perché portano quel prodotto dove il singolo produttore non arriverebbe mai da solo riuscendo così a remunerarlo ai propri soci produttori agricoli. Il Credito Cooperativo negli anni del credit crunch ha continuato a fare impieghi per famiglie (1 casa su 6 é acquistata con mutuo BCC) e imprese (il 21% del credito agli artigiani arriva dalle BCC). Operai di imprese fallite diventano imprenditori di se stessi rilevando l'impresa fallita che ricostituiscono investendo il loro Tfr. Imprese cooperative di grandi dimensioni che hanno salvato in Italia alcuni dei migliori marchi della nostra tradizione agroalimentare. É un lavoro silenzioso, che viene svolto ogni giorno da 1,3 milioni di persone occupate in Italia, 5,4 milioni in Europa, 250 milioni nel mondo dove le cooperative sono dimensionalmente grandi quanto, se non più, di quelle di capitali. Se fossero riunite in uno stato le cooperative sarebbero la settima potenza economica del mondo.

Condanniamo Mafia Capitale, ma rifiutiamo che la spettacolarizzazione dell'azione criminale di alcuni amministratori di cooperativa cancelli con un colpo di spugna tutto il resto. Serriamo i ranghi. Stringiamo i controlli, per le cooperative ma anche per le imprese in generale e sulla politica. Perché se c'è chi é pronto a corrompere danneggiando l'economia pulita é anche vero che c'è chi è pronto ad essere corrotto o addirittura a "richiedere" alle imprese alcuni comportamenti illeciti. Noi siamo pronti a lavorare con le istituzioni, ma siamo stanchi di processi sommari fatti ogni giorno.

Occorre uno scatto di reni da parte di tutti. È necessario unire le forze migliori del Paese, far leva sulla capacità di fare sistema, in una rete di protezione che sia in grado di rilanciare l'economia migliore, emarginare chi delinque, dare al nostro territorio e alle generazioni future una speranza. Altrimenti è solo caccia alla streghe che non rende giustizia a nessuno.

mercoledì 22 luglio 2015

Cooperative sociali – Il calcolo del numero dei soci svantaggiati va fatto per “teste”

Nell’Interpello n.17/2015, il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito avanzato dall’Associazione Generale Cooperative Italiane, Confcooperative e Legacoop, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di computo per la corretta determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati, ai fini del riconoscimento dello status di “cooperativa sociale”.

Nello specifico, l’Ente interpellato ha precisato che detto calcolo deve essere effettuato per “teste” e non sulla base delle ore lavorate.

Ministero del Lavoro, Interpello n.17/2015:

Valerio Pollastrini

lunedì 20 luglio 2015

Cooperative sociali di tipo b) – Modalità di calcolo dei soggetti svantaggiati

Ministero del Lavoro, Interpello n.17 del 20 luglio 2015

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – cooperative sociali di tipo b) – modalità di calcolo dei soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, L. n. 381/1991.

L’Associazione generale cooperative italiane, Confcooperative e Legacoop hanno avanzato istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti da questa Direzione generale in ordine alle modalità di computo da seguire per la corretta determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati ex art. 4 della L. n. 381/1991, recante la disciplina delle cooperative sociali.

In particolare, l’istante chiede se il suddetto calcolo debba essere effettuato per “teste” ovvero in base alle ore lavorate dai soggetti che svolgono l’attività presso le cooperative in questione.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre muovere dalla lettura dell’art. 4, comma 2, L. n. 381/1991, ai sensi del quale “le persone svantaggiate” indicate al comma 1 della medesima norma “devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa” nonché, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumere la qualità di socio della cooperativa stessa.

La rilevanza dell’accertamento del suddetto requisito, come già chiarito da questo Ministero nella risposta ad interpello n. 4/2008, risiede nella circostanza che solo laddove si riscontri il raggiungimento di tale percentuale minima la cooperativa sociale di tipo b) potrà fruire di alcuni benefici fiscali e di altre peculiari trattamenti, tra i quali la totale esenzione contributiva prevista dal disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Nel citato interpello sono state fornite indicazioni in merito alla individuazione del parametro temporale di riferimento per il calcolo della percentuale del 30% ed è stato precisato come tale limite debba essere inteso quale “media annuale dei lavoratori in forza”, salvo diversa previsione da parte della legislazione regionale (anche in conformità alle più recenti normative comunitarie e nazionali che si riferiscono al “parametro annuo” per la verifica del requisito di PMI).

Ciò premesso, per quanto attiene alla diversa questione dei criteri di computo per la corretta determinazione della percentuale in argomento, oggetto dell’istanza proposta, va osservato che l’art. 4, comma 2 della L. n. 381/1991, utilizza le locuzioni “persone svantaggiate” e “lavoratori della cooperativa” ai fini della individuazione della percentuale stessa, non richiamando in alcun modo criteri afferenti all’orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati.

La ratio della legge, del resto, risiede nel creare opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all’inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove si richieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno.

Per le ragioni sopra indicate, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi.

venerdì 17 luglio 2015

Ministero del Lavoro - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali

Ministero del Lavoro, Comunicato Stampa del 17 luglio 2015

ANAC attiva una consultazione on line

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attivato una consultazione on line sulle Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 10 settembre 2015.

Sul sito internet istituzionale dell’ANAC, all’indirizzo http://www.anticorruzione.it, sezione Consultazioni on line, sono disponibili il documento di consultazione e il modulo per l’invio di osservazioni.

martedì 26 maggio 2015

Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 16 aprile 2015

Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, di cui al decreto 4 dicembre 2014

Art.1 - Rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie
1. I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) e le società finanziarie partecipate (nel seguito Società finanziarie) dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni, inerenti allo svolgimento delle attività di gestione del regime di aiuto istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (nel seguito decreto), sono regolamentati da una apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con la convenzione di cui al comma 1 sono, altresì, determinati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, gli oneri per lo svolgimento dell'attività istruttoria delle iniziative presentate per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto, che sono posti a carico delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento nella misura massima pari al 2 per cento delle risorse stesse.

Art.2 - Presentazione delle richieste di finanziamento
1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto le società cooperative proponenti, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono tenute a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:

a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 1;

b) piano di investimento, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;

c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

2. La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione indicata al comma 1 devono essere presentate alle Società finanziarie, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai seguenti indirizzi:

a) CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it;

b) SOFICOOP sc, p.e.c.: soficoop@pec.soficoop.it.

3. Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società cooperative, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto, si specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente società cooperative costituite da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda.
4. Le società cooperative proponenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate in premessa, nel rispetto delle condizioni di destinazione ivi previste e tenendo conto della riserva prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto in favore delle società cooperative che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'eventuale incremento della predetta dotazione finanziaria è comunicato nel sito internet del Ministero.
5. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al comma 4, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.

Art.3 - Valutazione delle richieste e trasferimento delle risorse finanziarie
1. La richiesta di finanziamento è valutata dalla Società finanziaria sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 8, comma 3, del decreto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa, fatta salva la possibilità di prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato unitamente alla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate dalle società cooperative proponenti entro il predetto termine, la richiesta di agevolazioni si considera decaduta.
2. In relazione a ciascuna richiesta di finanziamento la cui attività di valutazione si conclude con esito positivo e, qualora necessaria, previa richiesta delle informazioni antimafia alla Prefettura competente, la Società finanziaria presenta al Ministero una relazione contenente le risultanze dell'attività istruttoria. La relazione istruttoria, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il Ministero e le Società finanziarie di cui all'art. 1, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato concedibile, del numero di rate previste dal relativo piano di ammortamento, dell'agevolazione corrispondente in termini di equivalente sovvenzione lordo e della normativa europea di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, con esplicita indicazione circa il rispetto delle intensità o degli importi massimi di aiuto ivi previsti. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo dell'agevolazione, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in allegato n. 3.
3. Il Ministero, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, accerta che le risorse finanziarie richieste trovano adeguata copertura nell'ambito delle dotazioni finanziarie individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4, e, previa verifica della regolarità contributiva della società cooperativa beneficiaria, ne dà comunicazione alla Società finanziaria.
4. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per la copertura integrale della richiesta di finanziamento, il Ministero ne dà comunicazione alla Società finanziaria per la verifica dell'eventuale finanziabilità parziale dell'iniziativa. In ogni caso, le richieste di finanziamento che non trovano copertura finanziaria, inviate dalle Società finanziarie al Ministero nelle more della chiusura dello sportello stabilita ai sensi dell'art. 2, comma 5, si considerano decadute.
5. Per le richieste di finanziamento la cui attività di valutazione si conclude con esito negativo e per le richieste di finanziamento che non trovano copertura finanziaria, la Società finanziaria provvede a comunicare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, alla società cooperativa proponente le motivazioni del mancato accoglimento della richiesta.

Art.4 - Stipula del contratto di finanziamento ed erogazione delle agevolazioni
1. Per le richieste di finanziamento in relazione alle quali il Ministero ha comunicato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla concessione del finanziamento agevolato, la Società finanziaria procede, entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, alla stipula del relativo contratto di finanziamento.
Trascorso detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilità del Ministero di concedere una proroga di non oltre 60 giorni su specifica richiesta della Società finanziaria. Il contratto di finanziamento, redatto secondo lo schema riportato in allegato n. 4, deve contenere l'indicazione della normativa europea di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, del tasso agevolato, della durata del piano di investimento, del numero di rate previste dal piano di ammortamento nonché dell'ammontare dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di equivalente sovvenzione lordo, definito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2. In particolare, ai fini dell'identificazione del tasso agevolato deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base.
2. Nel caso in cui il finanziamento agevolato è concesso esclusivamente per la realizzazione di un programma di investimento, lo stesso è erogato per stati di avanzamento a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima che può essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 30 per cento del finanziamento, è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di finanziamento di cui al comma 1.
3. Al fine di procedere con l'erogazione delle agevolazioni, la Società finanziaria, verificata l'ammissibilità della richiesta presentata dalla società cooperativa beneficiaria, richiede al Ministero il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il Ministero, previa verifica della regolarità contributiva dalla società cooperativa beneficiaria e del rispetto della normativa applicabile all'erogazione delle agevolazioni, provvede tempestivamente al trasferimento delle risorse finanziarie sul conto corrente di cui all'art. 5, comma 1.
4. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere effettuati per contanti o attraverso assegni bancari o circolari, ma devono essere eseguiti esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer, di ricevute bancarie o di altri strumenti che siano, comunque, in grado di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali di nuova fabbricazione, unitamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione del fornitore diretta a comprovare tale requisito.
5. I programmi devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al comma 1.
Successivamente alla conclusione del programma la Società finanziaria trasmette al Ministero una relazione istruttoria finale sull'effettiva realizzazione del programma, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il Ministero e le Società finanziarie di cui all'art. 1.
6. Le somme rivenienti dal pagamento da parte delle società cooperative delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati devono essere versate, entro il 30 gennaio di ogni anno, dalle Società finanziarie secondo le modalità indicate con apposita comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Art.5 - Conto corrente dedicato alla gestione delle risorse finanziarie
1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le Società finanziarie devono aprire un apposito conto corrente dedicato alla gestione dell'intervento agevolativo comunicandone le relative coordinate bancarie al Ministero. Il conto corrente deve essere aperto presso una banca individuata attraverso una apposita procedura comparativa volta a selezionare la migliore offerta con particolare riguardo ai costi di gestione del conto corrente e al tasso di interesse applicato sulle somme depositate.
2. Gli interessi maturati sul conto corrente bancario di cui al comma 1, al netto delle spese di gestione dello stesso, devono essere versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, dalle Società finanziarie secondo le modalità indicate con apposita comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Art.6 - Indicatori di impatto e monitoraggio
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto 8 marzo 2013, gli impatti attesi del decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata in allegato n. 5.
2. Gli indicatori e i relativi valori obiettivo di cui al comma 1 potranno essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.
3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, le società cooperative beneficiarie sono tenute a trasmettere alle Società finanziarie una relazione annuale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6.

Art.7 - Disposizioni finali
1. Il presente decreto, in considerazione di quanto disposto all'art. 1, comma 2, è inviato ai competenti organi di controllo.

venerdì 15 maggio 2015

I soci lavoratori di cooperative hanno gli stessi diritti degli altri dipendenti

Nella Circolare n.7068/2015, il Ministero del Lavoro ha precisato che i soci lavoratori di cooperative hanno diritto allo stesso compenso dei dipendenti delle altre imprese del settore privato.

In particolare, il Ministero, nel richiamare quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.51/2015, ha ribadito che ai soci lavoratori  spetta un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti per analoghe prestazioni dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o di categoria affine, comparativamente più rappresentativa.

Valerio Pollastrini

lunedì 4 maggio 2015

Cooperativa - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Prova - Differenze retributive

Nella sentenza n.275 del 7 aprile 2015, il Tribunale di Bergamo è stato chiamato ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato asseritamente svolto dal ricorrente in favore di una società cooperativa.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto  il pagamento della somma di € 39.995,60, a titolo di differenze retributive da aprile 2012 ad aprile 2014, oltre alle retribuzioni maturate sino all'effettiva reintegrazione, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 25 gennaio 2012.

Investito della questione, il Tribunale lombardo ha ritenuto la domanda fondata solo in parte fondata,  disponendone, pertanto, l’accoglimento nei termini seguenti.

In particolare, il Giudice ha osservato che:

a)      le allegazioni di parte ricorrente in merito alla natura subordinata del rapporto sono del tutto generiche (sostanzialmente limitate alla generica indicazione dello svolgimento di "orario ordinario" e della prestazione di attività lavorativa "agli ordini dei responsabili della cooperativa") e, pertanto, insuscettibili di prova;

b)    la relativa domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto va quindi respinta;

c)     a mente dell'art.2 del regolamento interno della cooperativa i soci lavoratori "mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa";

d)    a mente dell'art.9 del richiamato regolamento interno, inoltre, "la cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e della relativa redistribuzione ai soci in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita. Tale ripartizione verrà effettuata con la massima equità. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo lavoro possibile per i soci, privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto";

e)     nell'ambito del rapporto di lavoro sociale, pertanto, le parti si obbligano a mettersi reciprocamente e liberamente a disposizione l'attività lavorativa, da un lato, e le occasioni di lavoro, dall'altro (equamente distribuite tra i soci, a seconda delle caratteristiche del lavoro fornito e della professionalità dei soci lavoratori); l'esecuzione di tale rapporto è quindi fondamentalmente governata dal rispetto dell'obbligo di buona fede e correttezza;

f)      il ricorrente ha pacificamente cessato di lavorare nell'aprile 2012, in seguito ad allegata mancanza di lavoro;

g)     a seguito della cessazione, il ricorrente è rimasto del tutto inerte sino al 22 maggio 2013, data in cui ha formalmente offerto la propria prestazione lavorativa e così onerando la società convenuta a dare conto, alla luce della buona fede, dell'eventuale disponibilità di lavoro;

h)    la società convenuta ha, sul punto, allegato di avere cessato "numerosi appalti" nel mese di maggio 2015, come da verbale del consiglio di amministrazione del 15 marzo 2013;

i)       ciò nonostante, non vi è alcuna allegazione sul rispetto della buona fede e correttezza (la "equità" di cui al regolamento interno) nella distribuzione dei posti di lavoro tra i soci lavoratori;

j)       d'altro canto, il lavoratore non ha allegato alcunché in ordine alla propria professionalità ("mansioni, professionalità e responsabilità" di cui al regolamento interno), né di avere adempiuto all'onere ex art.1227 c.c. (mediante l'allegazione dell'attiva ricerca di un posto di lavoro);

Ebbene, tenuto conto:

a)     dei reciproci difetti di allegazione;

b)    di un elemento probatorio nel senso della contrazione dell'attività della cooperativa, da un lato, e dall'assoluta mancanza di allegazione rispetto alla insussistenza di posizioni lavorative attribuibili al ricorrente;

c)     della necessità di "scontare" la distribuzione del lavoro tra i vari soci lavoratori;

d)    della ridottissima anzianità aziendale del ricorrente al momento della cessazione dell'attività lavorativa (circa 3 mesi), con conseguente minore prevalenza rispetto a lavoratori di maggiore anzianità (arg. ex art.5 della Legge n.223/1991);

e)     del difetto di allegazioni ex art. 1227 c.c.;

Rilevato l'inadempimento della cooperativa convenuta all'obbligo di buona fede e correttezza nella distribuzione delle occasioni lavorative, il Giudice ha ritenuto equo condannare la stessa al pagamento di una somma prossima ad un quarto delle retribuzioni non percepite dal lavoratore da maggio 2013 ad oggi e, pertanto, quantificabili nella misura di 5,5 mensilità della retribuzione globale di fatte di cui al livello di inquadramento contrattuale (Vl/a, CCNL Cooperative facchinaggio), con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Valerio Pollastrini

sabato 2 maggio 2015

Società cooperative: la quantificazione del compenso dei soci lavoratori

Nella Circolare n.7068 dello scorso 28 aprile, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito alla Sentenza n.51/2015, con la quale la Consulta ha ritenuto infondata la questione di legittimità vertente sull'art.7, comma 4, del D.L. n.248/2007 (1), nella parte in cui stabilisce che "fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità  di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori (2)  i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".

Al riguardo, la Corte Costituzionale ha concluso per l'infondatezza della questione di legittimità (3), argomentando che la norma impugnata "lungi dall'assegnare ai [...] contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 della Costituzione, mediante recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione".

Nella Circolare in commento è stato rilevato come nella predetta pronuncia la Corte Costituzionale, nel sancire il principio di cui sopra, abbia richiamato l'intensa attività ispettiva promossa dal Ministero del lavoro e, più in generale, la complessiva attività svolta per contrastare il dumping contrattuale nel settore cooperativo (4), che, in caso di applicazione da parte della cooperativa di un diverso CCNL rispetto a quello stipulato fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria,  richiedono  al personale ispettivo di procedere al recupero delle differenze retributive, mediante l'adozione della diffida accertativa.

Di conseguenza, il Ministero ha invitato le Direzioni ispettive ad  avvalersi delle essenziali argomentazioni formulate dalla Corte Costituzionale sia in occasione delle attività di vigilanza in ambito cooperativistico, sia in sede di relativo contenzioso.

Valerio Pollastrini

 
1)      - conv. dalla Legge n.31/2008;
2)      -  ai sensi dell’art.3, comma 1, della Legge n.142 del 3 aprile 2001;
3)      - sollevata con ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Lucca il 24 gennaio 2014;
4)      - in particolare, attraverso le Circolari del 9 novembre 2010, del 6 marzo 2012 e del 1° giugno 2012;

venerdì 3 aprile 2015

Cooperative: nuovo regolamento per le ispezioni straordinarie

Lo scorso 25 marzo è stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il decreto recante le nuove modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per un’analisi approfondita del nuovo regolamento, si riporta il testo integrale delle norme in commento:

Decreto ministeriale del 23 febbraio 2015

Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni
1.Il presente decreto disciplina le modalità, i tempi ed i contenuti delle ispezioni straordinarie, nonché delle connesse verifiche e accertamenti effettuati, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 nei confronti degli enti cooperativi di cui all’art. 1 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per “Ministero” ovvero “Amministrazione”, si intende il Ministero dello sviluppo economico;
b) per “Direzione generale”, si intende la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero;
c) per “Ispezione” ovvero “Ispezione straordinaria”, si intende l’attività ispettiva prevista dagli art. 8 e seguenti del Decreto Legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;
d) per “personale ispettivo” o “Ispettori”, si intendono i soggetti di cui al successivo art. 3.

Art. 2 – Oggetto dell’Ispezione e rapporti con le altre Amministrazioni
1. Le ispezioni nei confronti degli enti cooperativi sono effettuate con riferimento agli scopi propri della vigilanza cooperativa. Le relative verifiche sono finalizzate all’accertamento della sussistenza dei requisiti mutualistici secondo la previsione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Gli ispettori provvedono agli accertamenti previsti dall’articolo 9, comma 1 del dlgs. 2 agosto 2002, n. 220, evitando sovrapposizioni con altre forme di controllo, nel rispetto del principio di cui all’art. 1, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze.
2. Qualora nel corso dell’ispezione vengano in rilievo circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, l’ispettore ne dà evidenza nel proprio verbale ispettivo e la Direzione generale trasmette senza indugio alle Amministrazioni competenti la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.

Art. 3 – Personale ispettivo
1. Le ispezioni sono effettuate da funzionari del Ministero e, sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre Amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 7, comma 3 del Decreto Legislativo n. 220 del 2002, inclusi nell'Elenco di cui all’art. 4 del D.M. 6 dicembre 2004.
Per eccezionali e giustificati motivi, collegati anche alla specialità delle verifiche, il Ministero può incaricare altri revisori iscritti nel citato elenco, nonché disporre che le ispezioni siano effettuate con l'ausilio di esperti non inclusi nell’ elenco medesimo.

Art. 4 – Attribuzione dell’incarico ispettivo
1. Le ispezioni agli enti cooperativi sono disposte dalla Direzione generale sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e di programmazioni straordinarie. Esse sono inoltre disposte sulla base di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di altre Autorità Pubbliche ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
2. Nell’attribuzione degli incarichi, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la Direzione Generale si atterrà di massima a criteri di rotazione – secondo l’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 – di territorialità e di professionalità, tenendo conto della tempestività e della qualità dimostrata nella esecuzione di precedenti incarichi.
3.Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, al momento dell’accettazione dell’incarico, l’ispettore deve dichiarare di non trovarsi, per quanto a sua conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi e deve impegnarsi altresì a segnalare ogni sopravvenuta situazione di conflitto, anche potenziale.
4.Le comunicazioni connesse all’attività ispettiva avvengono con l’utilizzo di strumenti telematici.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell’Ispezione
1. L’ispezione viene effettuata da due o più Ispettori appositamente incaricati dalla Direzione generale. La stessa si svolge, per quanto ritenuto utile dagli ispettori e qualora ciò sia compatibile con le finalità dell’accertamento ispettivo, alla presenza del legale rappresentante dell'ente cooperativo o di un suo delegato.
2. Preliminarmente all’inizio delle verifiche, gli Ispettori, sono tenuti a qualificarsi, ad esibire la lettera di incarico e a identificare i propri interlocutori.
3. Gli ispettori di regola consentono che il rappresentante della cooperativa venga assistito da soci o dipendenti o da professionisti di fiducia. Le ragioni della eccezione debbono essere adeguatamente rappresentate in sede di verbalizzazione. Gli amministratori ed i sindaci e debbono intervenire nell’ispezione ogni qualvolta ciò sia richiesto dagli ispettori.
4. Gli enti cooperativi assoggettati ad ispezione mettono a disposizione degli ispettori incaricati tutti i libri, i registri ed i documenti ed hanno l’obbligo di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti. La mancata esibizione è rilevata nel verbale ed è comunicata dalla Direzione generale, impregiudicati gli ulteriori provvedimenti, alle Amministrazioni competenti in materia contributiva retributiva e fiscale.
5. Ferme restando le previsioni di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, l’ispezione straordinaria viene effettuata dagli ispettori presso la sede sociale ed in tutti gli altri luoghi, anche presso terzi, ove si svolge l’attività sociale; gli ispettori possono convocare, sentire informalmente ed acquisire le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti nell'attività, comprese quelle di terzi.
6. Previa autorizzazione dei responsabili degli uffici pubblici presso i quali gli ispettori prestano servizio, la raccolta delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nell’attività e l’esame della documentazione può essere svolta anche presso gli uffici del personale ispettivo; in caso di svolgimento di tale attività in altro luogo idoneo concordato, l’ispettore dovrà indicarne la motivazione nei verbali.
7. Le eventuali dichiarazioni ricevute dai soggetti interessati, preventivamente ammoniti sulle responsabilità per false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale, debbono essere raccolte in un apposito processo verbale redatto dagli ispettori e sottoscritto dal soggetto che le rilascia. Le dichiarazioni possono essere anche rese in forma libera con atto scritto sottoscritto dall’ interessato.
A conclusione delle verifiche tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse dagli ispettori all’Amministrazione, in allegato al verbale ispettivo.

Art. 6 – Accertamenti e verbale di ispezione
1. Con l’effettuazione dell’ispezione e dei conseguenti accertamenti gli Ispettori rilevano le informazioni e gli elementi necessari alla compilazione della modulistica di cui al successivo articolo. L’acquisizione di ulteriori e specifici elementi conoscitivi potrà essere richiesta dalla Direzione generale agli ispettori con lettera di incarico ovvero tramite il sistema informatico del Ministero.
2. Al termine delle verifiche, gli Ispettori hanno l'obbligo di trasmettere senza indugio, attraverso il sistema informatico del Ministero, la sezione rilevazione del verbale di ispezione, completo degli allegati e firmato digitalmente. Nel caso l’ispezione sia stata eseguita alla presenza del legale rappresentante o del suo delegato e non sia stato possibile acquisirne la firma digitale, una copia degli originali cartacei, con la eventuale sottoscrizione del rappresentante della cooperativa viene consegnata allo stesso. Gli altri originali cartacei vengono conservati dagli ispettori, unitamente alle dichiarazioni ed ai documenti acquisiti.
3. In caso di rifiuto od impossibilità alla sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa o del suo delegato, il verbale deve essere notificato alla cooperativa, a cura degli ispettori, a mezzo posta certificata all’indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese.
4. Qualora al termine delle verifiche gli ispettori abbiano rilevato irregolarità sanabili, gli stessi provvedono ad irrogare la diffida di cui agli artt. 5 e 10 del Decreto Legislativo n. 220 del 2002, concedendo per la regolarizzazione della posizione dell'ente un lasso di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni. Trascorso il termine assegnato, gli ispettori provvedono, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, alla redazione, trasmissione, notifica e conservazione della sezione accertamento del verbale di ispezione.
5. Nel caso di inadempienze funzionali degli organi sociali ritenute non suscettibili di sanatoria, ovvero in caso di esigenze cautelari, la sola sezione Rilevazione del verbale contenente la proposta di provvedimento è trasmessa, per via telematica, alla Direzione generale per i successivi adempimenti.
6. La Direzione generale verifica la completezza del verbale e dell’eventuale accertamento e se la relativa diffida o i provvedimenti proposti siano coerenti con le risultanze dell'attività ispettiva. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di ravvisata manifesta infondatezza della proposta, la Direzione Generale conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e ne dà comunicazione all’ente cooperativo.
7. La Direzione generale avvia il procedimento per l’adozione del provvedimento proposto ovvero, al ricorrere dei presupposti, di un diverso provvedimento disponendo se necessario ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento di un nuovo incarico.

Art 7 – Tempi del procedimento ispettivo
1.Fermi i tempi procedimentali di cui ai D.P.C.M. nn. 272 e 273 del 22 dicembre 2010, recanti la individuazione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, l’attività ispettiva deve essere avviata entro 15 giorni dal  conferimento dell’incarico ed entro i successivi 3 giorni deve esserne data comunicazione alla Direzione Generale. Lo stesso incarico deve essere completato entro i successivi 60 giorni con la redazione del verbale e l’irrogazione dell’eventuale diffida, che deve contenere il termine entro il quale deve essere adempiuta.
2. Salvi motivati casi di differimento, l’accertamento finale deve essere portato a termine entro 30 giorni dal termine di adempimento previsto nella diffida. Nei medesimi tempi deve essere ultimato l’eventuale supplemento di verifica.
3. Salvo che in caso di giustificati motivi oggettivi, il non rispetto del termine previsto per l’inizio dell’attività ispettiva comporta la decadenza dall’incarico ed il nuovo conferimento dello stesso.
4. Su indicazione dell’ufficio responsabile dell’attività di vigilanza, i termini di cui al presente articolo potranno essere contratti in caso di necessità ed urgenza.

Art. 8 – Approvazione modulistica
1. E’ approvata la modulistica da utilizzare per la effettuazione delle ispezioni presso le società cooperative ed i consorzi di cooperative, costituita dai seguenti modelli, allegati quale parte integrante del presente decreto:
a) Verbale di ispezione straordinaria: sezione Rilevazione e schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre e Sezione Accertamento (allegato 1);
b) Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 2);
c) Diffida a consentire lo svolgimento della ispezione (allegato 3)
d) Relazione di mancata Ispezione/Accertamento (allegato 4);
e) Richiesta di integrazioni (allegato 5);
f) Supplemento di verifica (allegato 6).
2. E’ approvata la modulistica da utilizzare per la effettuazione delle ispezioni presso le Banche di credito Cooperativo, costituita dai seguenti modelli:
a) Verbale di ispezione straordinaria: sezione Rilevazione, e Sezione Accertamento (allegato 7);
b) Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 8);
c) Diffida a consentire lo svolgimento della ispezione (allegato 9);
d) Relazione di mancata Ispezione/Accertamento (allegato 10);
e) Richiesta di integrazioni (allegato 11);
f) Supplemento di verifica (allegato 12).
3. L’implementazione della suddetta modulistica su supporto informatico, anche con l’inserimento di strumenti esplicativi, deve garantire l’integrità di tutti i contenuti e la loro successione logica.

Art. 9 - Tutela della riservatezza e diritto di accesso
1. I soggetti di cui al precedente art. 3 sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, previsto dall’art. 7 comma 9 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220.
2. L’accesso ai documenti ammnistrativi relativi alle ispezioni, detenuti dalla Direzione generale, avviene con le modalità e le limitazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 15, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 10 - Disposizioni finali
1.Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana.
2. La modulistica approvata con il presente decreto è posta in uso entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 23 febbraio 2015