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lunedì 9 novembre 2015

Infanzia e Adolescenza - Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)

Ministero del Lavoro, Nota del ​9 novembre 2015

Pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto Direttoriale n. 206 del 6 novembre 2015.

martedì 29 settembre 2015

Inail - In Italia un esercito di 260mila baby lavoratori, quelli più a rischio sono 30mila

Inail, News del 29 settembre 2015

A tracciare l’identikit del lavoro minorile è l’Osservatorio nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza, che lo giudica un vero e proprio “furto dell’infanzia, da condannare senza se e senza ma”. Rampi (Civ Inail): “L’impiego dei giovanissimi non va incentivato, ma se non si può evitare va almeno tutelato”

ROMA - Commessi, baristi, parrucchieri. Ma anche braccianti agricoli, meccanici di officina, manovali nei cantieri. Questi alcuni degli impieghi più diffusi tra il piccolo esercito di 260mila lavoratori under 16 che in Italia, invece di andare a scuola, ogni giorno si guadagna da vivere lavorando complessivamente oltre un milione di ore. Uno su due non viene neppure pagato, anche perché la maggioranza aiuta in casa (33%) o nell’attività di famiglia (40%).

Per il 54% dei genitori scelta ok se c’è la crisi.
A tracciare il loro identikit è l’Osservatorio nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza (Paidòss), che bolla il fenomeno dei baby lavoratori come un vero e proprio “furto dell’infanzia, da condannare senza se e senza ma”. Non tutti i genitori, però, sembrano condividere questo giudizio così netto. Come emerge da un’indagine commissionata a Datanalysis e condotta su un campione rappresentativo di mille mamme e papà – i cui risultati sono stati presentati la scorsa settimana a Roma, in un convegno ospitato dal Civ Inail presso la sede dell'Istituto di via IV Novembre – nonostante l’80% sia consapevole del fatto che il lavoro minorile priva i ragazzi dell’infanzia, della formazione scolastica e della crescita psicofisica, il 54% lo giustifica, in parte, se dettato dalla necessità di far fronte alla crisi economica.

“La gavetta prima dei 16 anni pregiudica salute e benessere”.
“L’idea che iniziare la gavetta presto possa aiutare i ragazzi a inserirsi meglio nel mondo del lavoro è falsa e fuorviante – ha spiegato Giuseppe Mele, presidente di Paidòss – Un modo utile soprattutto a nascondersi ipocritamente di fronte alla realtà: lavorare prima dei 16 anni mette a rischio la salute e il benessere psicofisico e non aiuta a trovare meglio lavoro. Le stime indicano addirittura che un bambino costretto a lavorare prima del tempo da adulto avrà il doppio delle difficoltà per trovare un impiego dignitoso”.

“Spesso sono esperienze dure e insicure”.
“Purtroppo c’è una diffusa mancanza di consapevolezza della pervasività e delle conseguenze del lavoro minorile – ha confermato la senatrice Camilla Fabbri, presidente della commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro – L’istruzione nell’infanzia non può essere sostituita con il lavoro: gli impieghi dei minori non hanno mai ‘valore’ e soprattutto negano un diritto umano, quello a una crescita personale, sociale e morale in serenità che ciascuno deve avere. Il lavoro minorile non è mai positivo, spesso si tratta di esperienze dure per gli orari estenuanti, la mancanza di condizioni di sicurezza, i rapporti complessi con i datori di lavoro anche quando si tratta di familiari. Un ragazzino lavoratore corre più rischi di rimanere ai margini della società: l’istruzione deve essere garantita e l’abbandono scolastico combattuto con ogni mezzo, perché è l’unico modo per garantire che i giovani acquisiscano conoscenze e competenze davvero adeguate al mercato del lavoro in continua evoluzione”.

“Molti infortuni denunciati come incidenti di gioco”.
La fascia più vulnerabile è quella dei 30mila ragazzi con meno di 16 anni che sono a rischio sfruttamento perché impiegati in lavori pericolosi o che possono compromettere molto seriamente il loro sviluppo, ad esempio perché costretti a stare svegli durante la notte. Molti infortuni, ha osservato a questo proposito il presidente del Civ Inail, Francesco Rampi, al pronto soccorso non vengono neppure denunciati come tali, ma come incidenti accaduti durante il gioco: “Il lavoro tra i giovanissimi non va incentivato – ha aggiunto Rampi – ma se non si può evitare va almeno tutelato, per esempio anticipando l’assicurazione per la sicurezza”.

“Le conseguenze possono compromettere il resto della vita”.
“Purtroppo non sono rari i casi in cui ragazzini sono costretti a lavorare alla sera, rinunciando a ore di riposo ed esponendosi a una maggior probabilità di malattie come obesità, diabete, tumori – ha sottolineato il presidente dell’Anmil, Franco Bettoni – Molti maneggiano assiduamente sostanze chimiche tossiche, pensiamo ad esempio ai piccoli impiegati in negozi di parrucchiere o come calzolai, meccanici, braccianti agricoli. Ci sono ragazzini che svolgono lavori in cui si devono utilizzare oggetti taglienti o attrezzi pericolosi, altri che aiutano in cantieri edili dove il rischio di incidenti è considerevole. Tutto ciò incrementa moltissimo la probabilità che un piccolo lavoratore si faccia seriamente male, con conseguenze che possono in alcuni casi compromettere tutto il resto della vita”.

La percezione del fenomeno è distorta.
La percezione del fenomeno del lavoro minorile, però, è distorta. Il 40% del campione interpellato da Datanalysis, infatti, ha ammesso di non sapere della sua esistenza e ben il 55% è convinto che riguardi esclusivamente i Paesi poveri. Tra chi invece ne è a conoscenza, il 40% pensa che riguardi solo il Meridione e il 30% che coinvolga solo minori stranieri, mentre in realtà dei 260mila lavoratori under 16 solo 20mila non sono italiani. “I dati raccolti – ha commentato Mele – indicano una preoccupante indulgenza dei genitori italiani nei confronti del lavoro minorile: il 26%, con punte del 33% al Sud, non ci vede nulla di male, mentre il 20% ritiene che il giudizio debba dipendere dalla situazione del singolo”.

“Ogni bambino ha il diritto di essere protetto”.
Per il presidente di Paidòss, però, ciò che “turba ancora di più è che solo il 34% delle mamme e dei papà costringerebbe a restare sui banchi un figlio intenzionato a lasciare la scuola per lavorare, impedendogli una scelta dannosa per la sua vita: uno su quattro, infatti, ha risposto che accetterebbe la decisione, pur ritenendola un errore, uno su cinque la considera invece una volontà da rispettare comunque. Non è così: ogni bambino ha il diritto di essere protetto dallo sfruttamento economico, in qualunque sua forma”.

martedì 28 luglio 2015

Osservatorio sulle Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza - Approvato il IV Piano d'azione 2015-2017

Ministero del Lavoro, Comunicato Stampa del 28 luglio 2015

Oggi l'Osservatorio sulle Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato il IV Piano d'azione, che coprirà il periodo 2015-17. L'Osservatorio si compone delle rappresentanze dei diversi ministeri che si occupano di bambini e ragazzi (Lavoro e politiche sociali, Istruzione, Salute, Giustizia, ecc.), dei diversi livelli di governo territoriale (Regioni, UPI e ANCI), delle professioni (assistenti sociali, pedagogisti, ecc.), delle associazioni e del privato sociale, delle parti sociali, di esperti. È un luogo di decisione partecipata e la proposta del Piano al Governo è uno dei suoi compiti principali.

"Possiamo dire di aver mantenuto -ha sottolineato il Ministro Poletti - un impegno che avevo assunto poco più di un anno fa, subito dopo il mio insediamento, alla Conferenza nazionale sull'infanzia di Bari: ricostituire l'Osservatorio, che aveva cessato le sue funzioni quasi due anni prima, per la riproposizione al Governo di un Piano sull'infanzia, l'ultimo dei quali era stato approvato nel 2010".

Il Piano si articola in quattro aree tematiche: lotta alla povertà; servizi socio-educativi per la prima infanzia e qualità della scuola; integrazione scolastica e sociale; sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e accoglienza. Ciascuna area prevede azioni specifiche da realizzare nei prossimi anni. Unanime è stato l'apprezzamento per il metodo di lavoro proposto e per il contenuto del piano approvato.

"E' un piano molto ambizioso, ma coerente con azioni che abbiamo già cominciato a mettere in campo -ha aggiunto Poletti- ad esempio, il Piano nazionale per la lotta alla povertà, su cui in questi giorni abbiamo avviato la discussione con le parti sociali, le associazioni, le Regioni e l'ANCI, già tiene conto dei lavori che intanto sul tema aveva prodotto l'Osservatorio ed è quindi coerente col Piano Infanzia oggi approvato".

"Un grande lavoro è stato fatto- ha concluso il Ministro- ma il lavoro più duro è quello che abbiamo davanti, per la realizzazione delle azioni che oggi l'Osservatorio ci ha proposto. L'Osservatorio stesso ci sarà di stimolo per il prosieguo del suo mandato con un monitoraggio attento dell'azione di governo". Il Piano d'azione, prima di essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica, necessita ora dei pareri del Garante per l'infanzia, della Conferenza Unificata, della Commissione bicamerale sull'infanzia, dopo i quali verrà definitivamente approvato in Consiglio dei Ministri.

venerdì 10 luglio 2015

Ratifica della Convenzione internazionale in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

Legge n.101 del 18 giugno 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 09 luglio 2015, n. 157)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996

Art.1 - Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata: «Convenzione».

Art.2 - Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima.

Art.3 - Autorità centrale italiana
1. Ai fini della presente legge si intende per «autorità centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art.4 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.5 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

mercoledì 24 giugno 2015

Minori stranieri non accompagnati in Italia - Pubblicato il Report di monitoraggio dei dati censiti al 30 aprile 2015

Ministero del Lavoro, Comunicato del 24 giugno 2016

E' stato pubblicato nella sezione dedicata del sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il "Report di monitoraggio minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia", che raccoglie i dati censiti dal Ministero alla data del 30 aprile 2015 e fornisce un quadro complessivo delle dimensioni e dell'evoluzione del fenomeno.

Il Report di monitoraggio, che ha una cadenza quadrimestrale, propone un'analisi del fenomeno completa e dettagliata. Sono presenti infatti dati relativi agli sbarchi, ai minori richiedenti protezione internazionale, alla tipologia delle strutture, alle indagini familiari, ai pareri ex art. 32 TU dell'immigrazione.

Sono 8.260 i minori presenti in Italia alla data del 30 aprile 2015; dal 1° gennaio 2015, si attesta a 541 il numero complessivo di minori non accompagnati che hanno fatto ingresso in Italia nel contesto del fenomeno degli sbarchi

Il Ministero aggiorna il sito con Report mensili sulla presenza dei MSNA ed ha semplificato le procedure per le segnalazioni dei minori sull'intero territorio nazionale, adottando delle linee-guida in seguito ad una consultazione pubblica.

 

sabato 13 giugno 2015

Giornata mondiale contro il lavoro minorile, l'urgenza di una azione specifica

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato Stampa del 12 giugno 2015

Dichiarazione della Sottosegretaria Teresa Bellanova

"Sbaglieremmo se pensassimo che il lavoro minorile è un dramma che interessa solo i paesi poveri. Il lavoro minorile è una questione che ci riguarda, e molto da vicino, perché in Italia si contano oltre 340 mila lavoratori minori, bambine bambini e adolescenti, di cui a quanto ci dicono i dati circa 28mila coinvolti in attività nocive per la salute e la sicurezza, ai limiti dello sfruttamento.

Per questo mi unisco a quanti oggi sottolineano l'urgenza di un Piano nazionale contro il lavoro minorile e adolescenziale: finché il tema non sarà all'ordine del giorno nella nostra politica non potremo dirci un paese compiutamente civile". Così la Sottosegretaria al Lavoro Teresa Bellanova in merito alla Giornata contro il lavoro minorile.

"A maggior ragione – prosegue Bellanova – se consideriamo come questo tema sia al centro di un arcipelago di questioni, dalla povertà familiare all'esclusione sociale, e porti con sé abbandono scolastico e spesso devianza e criminalità giovanile compromettendo la possibilità, una volta adulti, di intraprendere percorsi lavorativi sani.

Oggi più che mai è necessaria un'azione integrata che si avvalga di tutti gli strumenti a disposizione. Penso a quelli ispettivi e giuridici, certo, ma soprattutto alla necessità di rimozione delle cause che sono alla radice del fenomeno tramite politiche di inclusione e di presa in carico del disagio ancora più incisive.

I bambini e le bambine devono poter giocare. Gli adolescenti devono poter studiare. Assicurare questo diritto, garantire loro di poter quanto più liberamente scegliere nella loro vita il proprio futuro, consapevolmente, è un nostro preciso dovere.

Un dovere cui non possiamo sottrarci e su cui sarà misurata la nostra capacità di dare un futuro a questo Paese".

mercoledì 6 maggio 2015

Lavoro minorile, in Italia il fenomeno riguarda 340mila preadolescenti

Una ricerca curata dall’associazione Bruno Trentin e da Save the Children ha evidenziato come il contributo dei baby lavoratori sia prevalentemente a sostegno delle attività dei genitori, soprattutto in ambito domestico e nelle piccole e micro imprese.

In Italia sono circa 340mila i giovani di età compresa tra i 12 e i 15 anni coinvolti in attività lavorative.

Nella maggior parte dei casi, i baby lavoratori in età preadolescenziale aiutano i genitori nelle loro attività professionali, nell’ambito di piccole e piccolissime imprese a gestione familiare (41%), oppure sostenendoli nei lavori di casa (30%). Il restante 29% si distribuisce invece in misura equivalente tra chi lavora nella cerchia di parenti e amici e chi per altre persone.

Si tratta di dati che, tuttavia, devono essere letti tenendo conto del contesto di un’economia avanzata come quella italiana. Sul punto, infatti, Anna Teselli, ricercatrice nell'area welfare e diritti di cittadinanza e responsabile dell'Osservatorio sul lavoro minorile, ha precisato: “Non ci troviamo davanti a baby lavoratori impiegati in lavori lontani dalle società evolute, ma di giovanissimi impegnati a contribuire a mandare avanti l’azienda di famiglia oppure a servire, fino a tardi, tra i tavoli dei ristoranti”.

In questo ambito, il settore predominante è proprio quello della ristorazione, che assorbe il 27,7% delle attività, seguita dalla vendita (comprese quelle ambulanti) con il 17,2% e dall’artigianato, con il 15%.

La lista include inoltre baby sitting ed attività con bambini (4,3%), lavoretti di ufficio (4,2%) e impegni nei cantieri (1,9%).

L'indagine sottolinea anche che, tra i 14-15enni che lavorano, uno su cinque (quasi 55mila) svolge un'attività di tipo continuativo, soprattutto in ambito familiare. Detti lavori coinvolgono i minori per almeno tre mesi all’anno, almeno una volta a settimana e per almeno due ore al giorno.

Uno dei dati più interessanti emersi dalla ricerca è quello che riguarda la percezione del rischio da parte dei giovani lavoratori rispetto all’attività che svolgono. Al riguardo, Teselli ha osservato che: “Per l'83,9% dei minori che lavorano il lavoro non è pericoloso e solo il 14% lo indica come un po’ pericoloso”, a dimostrazione del fatto che il problema della sicurezza è sottovalutato dai baby lavoratori.

Il profilo tracciato dall’indagine, infatti, è quello di giovani che lavorano in fasce orarie serali o notturne, svolgono un lavoro continuativo e hanno poco tempo libero per riposare e divertirsi con gli amici, tutte condizioni che possono favorire il verificarsi di situazioni di potenziale rischio.

Il rapporto con la scuola e l’istruzione è un altro degli aspetti approfonditi dalla ricerca. Nonostante la legge italiana preveda l’obbligo di istruzione nella fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni, dall'analisi emerge, infatti, che spesso i giovani interrompono gli studi per lavorare e che le bocciature sono più frequenti tra i minori con esperienze di lavoro. Di qui la decisione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) di dedicare la prossima Giornata mondiale contro il lavoro minorile del 12 giugno proprio all’istruzione obbligatoria e di qualità, che rappresenta uno degli strumenti più efficaci per contrastare il fenomeno.

Valerio Pollastrini

giovedì 26 marzo 2015

Nessuna autorizzazione preventiva per i minori impiegati come animatori

Nell’Interpello n.7 del 24 marzo 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti richiesti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all’autorizzazione al lavoro per i minori occupati nel settore dello spettacolo.

In particolare, l’istante aveva chiesto se, ai sensi dell’art.4, comma 2, della Legge n.977/1967, l’attività di animatore, ovvero di “colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività rivolte ai bambini nei mini club” sia o meno ricompresa tra quelle soggette alla predetta autorizzazione.

Al riguardo, l’Ente interpellato ha premesso come, per la soluzione del quesito, occorra muovere dalla lettura della norma citata, così come modificata dal D.Lgs. n.345/1999, il quale prevede che “l’impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo”, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, debba essere preventivamente autorizzato dalle Direzioni territoriali del lavoro, “purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale”.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare n.1/2000, si può prescindere dall’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per l’impiego del minore con riferimento a tutte quelle attività che per loro intrinseca natura, modalità di svolgimento o carattere episodico non risultino inquadrabili nell’ambito di un rapporto di lavoro ovvero assimilabili ad una vera e propria occupazione.

Ciò premesso, in risposta alla problematica sollevata, l’Ente ha  evidenziato che l’attività svolta dalla figura dell’animatore consiste nell’organizzazione di eventi di intrattenimento all'interno di una struttura ricettiva, declinabile in tutte quelle attività di carattere ludico e ricreativo rivolte anche ai bambini, finalizzate a favorire la socializzazione degli ospiti/utenti, nonché a facilitare la fruizione dei servizi offerti dalla medesima struttura (es. animatori in case di riposo, ospedali, baby parking).

L’attività di animatore non sembra quindi rientrare tra quelle di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e neanche tra quelle annoverabili nell’ambito del settore dello spettacolo, richiamate dalla normativa suddetta.

Si ritiene, infatti, che le attività indicate dalla norma, per le quali è richiesta espressamente la preventiva autorizzazione al lavoro della DTL, debbano essere intese in senso stretto, ovvero esclusivamente come quelle aventi il contenuto tipico delle prestazioni rese nei diversi ambiti sopra menzionati.

Ne consegue che nel “settore dello spettacolo” risultano annoverabili le sole attività dirette alla “rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano(1).

In linea con le osservazioni predette, il Ministero ha concluso precisando che non è necessario richiedere l’autorizzazione preventiva della DTL per l’impiego dei minori nell’espletamento dell’attività di animatore, in considerazione del fatto che la stessa non appare volta alla realizzazione di spettacoli, quanto all’accoglienza ed intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche.

Valerio Pollastrini


1)      - cfr. Cass., Sentenza n.21829/2014;

domenica 5 ottobre 2014

Antipedofilia solo all'assunzione

Nell'Interpello n.25/2014, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'obbligo di richiesta del certificato antipedofilia sussiste solo al momento dell'assunzione del lavoratore da destinare ad attività con contatto diretto e regolare con minori.

Di conseguenza, il suddetto onere non sussiste se il lavoratore, inizialmente assunto per un'attività senza contatto con minori, sia poi destinato ad attività rientrante nell'obbligo.

Valerio Pollastrini

giovedì 2 ottobre 2014

Certificato penale per lavori a contatto dei minori negli alberghi

Nell’Interpello n.25 del 15 settembre 2014 (1), il Ministero del lavoro ha chiarito che, nelle attività alberghiere, il certificato penale deve essere richiesto solamente per le mansioni che comportino un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori.

Le aziende del settore, pertanto, sono obbligate a richiedere  la predetta certificazione unicamente ai lavoratori adibiti al  mini club, al baby-sitting, etc.

Di conseguenza, risultano esenti dall’onere gli addetti alle attività di ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani e affini.

Valerio Pollastrini

1)      - Nota prot. 37/0015549;

martedì 10 giugno 2014

Reato di maltrattamenti in famiglia configurato nell’ambito di un rapporto di lavoro

Nella sentenza n.24057  del 9 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito la condanna del datore di lavoro per  il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni di alcuni dipendenti, ospitati, in condizioni di estremo degrado,  in locali fatiscenti.

Ad un datore di lavoro era stato contestato il reato di riduzione in schiavitù (1), per avere tenuto alle proprie dipendenze alcuni cittadini rumeni in condizioni di estremo degrado materiale, poiché ospitati in locali fatiscenti, in pessime condizioni igienico - sanitarie, con somministrazione scarsa o nulla di cibo e privazione del compenso.

La Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Viterbo, aveva riqualificato la condotta originariamente contestata come maltrattamenti in famiglia (2) ed aveva ridotto la pena di otto anni e tre mesi di reclusione, inflitta all’imputato al termine del primo grado di giudizio, rideterminandola nella misura di due anni di reclusione.

Secondo la Corte del merito,  le condizioni inflitte non avevano impedito alle persone offese di sottrarsi  all'iniquo regime lavorativo, senza che fossero state  dissuase attraverso minacce e/o violenze.

Il giudice dell’appello, pertanto, aveva ritenuto che la condotta contestata integrasse il meno grave reato di maltrattamenti in famiglia.

Più volte, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente tale fattispecie di reato anche nell'ambito dei rapporti lavorativi di natura cd. parafamiliare, caratterizzati da alcuni elementi risultati presenti nel caso di specie, come l'esistenza di relazioni abituali ed intense tra datore di lavoro e dipendenti, consuetudini di vita tra tali soggetti, assoggettamento dei lavoratori e la  fiducia riposta dal soggetto passivo in quello attivo.

L’imputato aveva adito la Suprema Corte, deducendo l’insussistenza del dolo, in quanto gli sarebbero state attribuite condotte logicamente a lui non riferibili.

Investita della questione, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché manifestamente infondato.

Secondo gli ermellini, escludendo correttamente la sussistenza del più grave reato di riduzione in schiavitù, la Corte territoriale aveva valutato adeguatamente le condizioni di estrema durezza del rapporto lavorativo, instauratosi tra l'imputato ed alcuni  dipendenti di nazionalità rumena.

In particolare, dagli atti era emerso come le suddette condizioni  fossero caratterizzate da situazioni di acuto disagio, riferite al vitto, all'alloggio e alle relative condizioni igieniche.

La Cassazione ha poi richiamato alcuni precedenti nei quali la giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza del reato di riduzione in schiavitù, attribuendo alle condotte imputate  la più lieve fattispecie dei maltrattamenti in famiglia (3), come, ad esempio, nel caso in cui,nell'ambito di un rapporto professionale o di lavoro, il soggetto attivo si trovi un una posizione di supremazia, connotata dall'esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere ipotizzabile una condizione di soggezione, anche solo psicologica, del soggetto passivo, che appaia riconducibile ad un rapporto di natura parafamiliare (4).

Tornando al caso di specie la  Suprema Corte ha ritenuto configurata la suddetta ipotesi di reato, in quanto la vicinanza tra il datore di lavoro ed i suo subordinati era tale da imporre a questi ultimi di vivere, in condizioni estremamente precarie, in un alloggio fornito dal primo e nel quale  la dipendenza e la soggezione dei secondi si era manifestata al punto che fosse il ricorrente a fornire il vitto ai dipendenti, trattenendo addirittura i loro documenti d'identità al fine di impedirne l'allontanamento.

Sulla base di tali elementi, pertanto, la Corte di Appello, ritenendo correttamente che il rapporto lavorativo anzidetto fosse di natura parafamiliare, aveva riscontrato la presenza di condizioni sufficienti ad integrare il reato ascritto.

Per tale ragione la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso ed ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle spese processuali, oltre  ad una somma aggiuntiva in favore della cassa delle ammende, determinata nella misura di 1.000,00 €.

Valerio Pollastrini

(1)   – Art.600, comma 1, del Codice Penale;
(2)   - ai sensi dell'art.572 del  Codice Penale;
(3)   - Cass., Sentenza n.28603 del 28 marzo 2013; Cass., Sentenza n.16094 del 11 aprile 2012; Cass., Sentenza  n.685 del 22 settembre 2010;
(4)   - Cass., Sentenza n.43100 del 10 ottobre 2011;

domenica 18 maggio 2014

L’assunzione di bagnini minorenni

Nella sentenza n.19848  del 30 gennaio–14 maggio 2014, la sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che gli accertamenti sanitari richiesti dalla Società Nazionale di Salvamento per l’abilitazione alle mansioni di assistente bagnanti, escludono l’obbligo di visita medica per i bagnini minorenni assunti presso uno stabilimento balneare.

Il caso in commento è stato sottoposto all’attenzione della Suprema Corte dopo che il Tribunale di Vasto, in base alla deposizione resa dai lavoratori nel corso di un accertamento ispettivo, aveva ritenuto il titolare di uno stabilimento balneare colpevole della contravvenzione prevista  dagli artt. 81 cpv, 8, comma 1, e 26, comma 2, della legge n. 977/1967 (1),  per  avere  assunto due minori con le mansioni di bagnino, senza averli preventivamente sottoposti alla  visita medica per l’accertamento  dell'idoneità psicofisica all'attività lavorativa alla quale sarebbero stati adibiti.

Ricorrendo in Cassazione, la datrice di lavoro aveva  rilevato  che il possesso delle condizioni psicofisiche costituisce un accertamento propedeutico al rilascio del brevetto di bagnino da parte della “Società Nazionale di Salvamento”.

Secondo la tesi ricorrente,  l’abilitazione alle mansioni di bagnino risulta subordinata alla specifica verifica della sussistenza delle condizioni fisiche per il rilascio.

Il Tribunale, pertanto,  avrebbe disatteso l'efficacia dei poteri delegati dallo Stato  alla Società Nazionale di Salvamento.

Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha, preliminarmente, ricordato come la richiamata normativa di riferimento preveda che i bambini e gli adolescenti possano essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa alla quale  saranno adibiti a seguito di visita medica.

Come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (2), tale disposizione  impone che il certificato richiesto per adibire minori ad attività lavorativa non possa ridursi ad una mera certificazione dello stato di buona salute psico-fisica,  ma deve rivestire, altresì, una portata più ampia, ricomprendendo anche un giudizio di idoneità del minore al lavoro.

In passato, la Suprema Corte aveva parimenti affermato (3) che l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 8, comma terzo, della Legge  n.977/1967 , secondo cui la visita medica dei minorenni da avviare al lavoro deve essere effettuata presso un medico del Servizio sanitario nazionale, non integra più un illecito penale, rimanendo la sanzione penale unicamente per la violazione  dell'obbligo in generale della visita, ma non anche per le concrete modalità della sua effettuazione.

La Corte di legittimità ha però rilevato  che il Ministero delle Comunicazioni - Marina Mercantile - con Foglio d'Ordine n.43 del 6 maggio 1929, ha concesso alla Società Nazionale Salvamento l'autorizzazione al rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino.

La Cassazione ha quindi confermato che, anche oggi, la competenza al rilascio della abilitazione alla suddetta attività spetti alla Società Nazionale di Salvamento (4), avente natura di Associazione senza scopo di lucro, la cui finalità risulta quella di istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio.

Ciò premesso, tra i requisiti per l'iscrizione al corso di "Bagnino di Salvataggio", risulta espressamente richiesto il possesso di "idonee condizioni psicofisiche".

Tornando al caso di Specie, la Suprema Corte ha osservato che i due giovani in servizio presso lo stabilimento balneare gestito dall'imputata, essendo risultati in possesso di regolare abilitazione alla attività di bagnino, avevano già superato favorevolmente la visita medica finalizzata proprio ad accertarne l'idoneità psicofisica alla particolare attività lavorativa alla quale sono stati successivamente  adibiti, circostanza che, pertanto, esclude la sussistenza del reato.

La Cassazione ha quindi concluso con l'annullamento senza rinvio della sentenza del merito.

Valerio Pollastrini

(1)   - Come modificati dagli artt. 9 e 14 del D.Lgs. n.345/1999;
(2)   – Cass., Sentenza n.5746 del 07 dicembre 2006; Cass., Sentenza n.7469 del 18 gennaio 2008;
(3)   – Cass., Sentenza n.7469/2008;
(4)   – Riconosciuta come “Ente Morale” dal R.D. 19 aprile 1876;

martedì 15 aprile 2014

Certificato penale anche per i lavoratori autonomi. Escluse colf e badanti

Con l’entrata in vigore del D.Lgs n.39/2014, dallo scorso 6 aprile i datori di lavoro che occupino minori in azienda sono obbligati a richiedere ad ogni nuovo assunto il c.d. certificato penale anti-pedofilia.

Nella nota prot.7175/2014, il Ministero del lavoro ha precisato che l’accertamento della fedina penale non è richiesto alle colf e alle badanti. Parimenti escluso l’obbligo di richiedere il certificato al casellario giudiziale per i dirigenti, i preposti e per tutti i lavoratori che in genere sovrintendono al lavoro di altri.

Contrariamente alle prime interpretazioni, la nota ha chiarito che l’attestazione imposta dalla norma, deve essere invece richiesta anche per i rapporti di lavoro autonomo come i contratti di collaborazione, quelli a progetto, le associazioni in partecipazione, nonché le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo.

Il Ministero ha infine confermato  che il nuovo adempimento riguarda  i rapporti di lavoro costituiti successivamente al 6 aprile e non anche quelli già in essere a tale data.

Valerio Pollastrini

Certificato penale anche per i lavoratori autonomi. Escluse colf e badanti

Con l’entrata in vigore del D.Lgs n.39/2014, dallo scorso 6 aprile i datori di lavoro che occupino minori in azienda sono obbligati a richiedere ad ogni nuovo assunto il c.d. certificato penale anti-pedofilia.

Nella nota prot.7175/2014, il Ministero del lavoro ha precisato che l’accertamento della fedina penale non è richiesto alle colf e alle badanti. Parimenti escluso l’obbligo di richiedere il certificato al casellario giudiziale per i dirigenti, i preposti e per tutti i lavoratori che in genere sovrintendono al lavoro di altri.

Contrariamente alle prime interpretazioni, la nota ha chiarito che l’attestazione imposta dalla norma, deve essere invece richiesta anche per i rapporti di lavoro autonomo come i contratti di collaborazione, quelli a progetto, le associazioni in partecipazione, nonché le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo.

Il Ministero ha infine confermato  che il nuovo adempimento riguarda  i rapporti di lavoro costituiti successivamente al 6 aprile e non anche quelli già in essere a tale data.

Valerio Pollastrini

venerdì 11 aprile 2014

Se in azienda vi sono minori, per ogni nuovo assunto va richiesto il certificato penale

Il D.Lgs. n.39/2014 ha recentemente  introdotto, per i datori di lavoro che occupino dipendenti in attività a contatto con  minori, l’obbligo  di richiedere ad ogni nuovo assunto il certificato penale del casellario giudiziale.

Il Decreto in commento ha recepito  la Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografica minorile.

Con la Circolare del 3 aprile 2014, il Ministero della Giustizia ha fornito i primi chiarimenti operativi.

I soggetti interessati
L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che intendano assumere personale impiegato professionalmente a contatto diretto e regolare con minori.

Da una prima lettura del testo della norma, sembrava  che il nuovo adempimento fosse richiesto anche  ai committenti nelle medesime condizioni di attività, comportanti un contatto diretto e regolare con minori, da parte dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, lavoratori autonomi, lavoratori occupati con rapporto accessorio, tirocinanti.

Sul punto, però, è intervenuto il Ministero della Giustizia, che ha   chiarito come l’obbligazione   sorga soltanto nel caso in cui il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi voglia stipulare un nuovo contratto di lavoro. Locuzione che sembra escludere  dall’ambito di applicazione della norma chi  si avvalga di forme di collaborazione estranee ad un definito rapporto di lavoro.

Finalità
La ratio della norma è quella di consentire ai titolari delle aziende di accertare l’esistenza, a carico dei soggetti da impiegare, di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori o di condanne per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile o adescamento di minori.

Sistema sanzionatorio
Particolarmente pesanti le sanzioni previste.

Il datore di lavoro inadempiente rischia infatti un’ammenda variabile tra i 10mila ed i 15mila euro.

Durata del certificato
L’obbligo in commento sorge in occasione di ogni nuova assunzione. Da una prima lettura si era ritenuto che la richiesta del certificato, la cui validità è di 180 giorni, dovesse essere reiterata ogni sei mesi.  Nel corso del “Question Time”, tenuto  presso la Camera il 9 aprile, il Ministro del Lavoro Poletti ha però escluso l’obbligo della reitera periodica della richiesta.

La richiesta del certificato all’ufficio del casellario centrale
L’ufficio del casellario centrale è occupato in questi giorni nell’aggiornamento del  sistema informativo,  che consentirà di fornire ai datori di lavoro un certificato contenente solamente le iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati dal decreto.

In attesa del nuovo modello, presso ogni Procura della Repubblica, gli uffici locali del casellario forniranno al datore di lavoro l’attuale certificato, denominato “certificato penale del casellario giudiziale”.

Per la richiesta, i datori di lavoro dovranno presentare  l’apposito modulo messo a disposizione dal Ministero, al quale dovrà essere allegata una dichiarazione attestante il consenso del lavoratore interessato.

In attesa dell’acquisizione del certificato del casellario, i datori di lavoro, purché ne abbiano presentato richiesta nei tempi stabiliti dalla norma, potranno ugualmente procedere all’assunzione se in possesso di una dichiarazione del lavoratore, sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli utenti potranno comunque  contattare il servizio di “help desk”, al numero telefonico 06-97996200.

Costi
Per ottenere il certificato, i soggetti interessati dovranno spendere 16,00 € per la marca da bollo e 3,54,00 € per diritti, per un totale di 19,54 €.

Valerio Pollastrini

mercoledì 9 aprile 2014

Certificato antipedofilia per dipendenti neoassunti in aziende in cui lavorino dei minorenni

Dal 6 aprile, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. n.39/2014, i datori di lavoro che occupino nella propria azienda dipendenti di età inferiore ai 18 anni, dovranno richiedere ai neo-assunti  il c.d. “certificato antipedofilia”.

Nel corso del “question time” presso la Camera, il Ministro del lavoro Giuliano Poletti ha chiarito che l'obbligo per i datori di lavoro di richiedere il certificato vale solo per le nuove assunzioni di dipendenti  il cui impiego  preveda contatti diretti e continuativi con i minori presenti in azienda.

Le disposizioni in commento hanno recepito una Direttiva comunitaria che, per prevenire eventuali recidive, prevede che i datori di lavoro siano messi in condizione di conoscere se i potenziali neo-assunti in  impieghi che comportino contatti con minori siano stati in passato condannati per abusi sessuali ai danni di minori.

Nel question time è stato inoltre chiarito che  il datore di lavoro non avrà  l'obbligo di reiterare la richiesta del certificato ogni sei mesi.

Le aziende potranno procedere alle nuove assunzioni a partire dal momento dell’invio della richiesta del certificato al casellario, oppure dopo la dichiarazione del lavoratore sostitutiva della certificazione.

Il costo complessivo della pratica è di 19,50 €, risultato ottenuto sommando i 16 € per il bollo, salvo esenzioni, ai 3,50 € richiesti per i diritti di rilascio.

Particolarmente pesanti le sanzioni. Il datore di lavoro inadempiente rischia infatti un’ammenda dai 10mila ai 20mila euro.

Valerio Pollastrini

venerdì 4 aprile 2014

Certificato penale per il datore di lavoro che occupa minori

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, dal prossimo 6 aprile, prima di assumere dei minori, i datori di lavoro dovranno richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di attestare l'assenza di condanne per prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale e adescamento minori, o di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti con minori.

Attraverso il decreto è stata infatti recepita la Direttiva Comunitaria n.2011/93 finalizzata  alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e la pornografia.

Per chi non ottemperasse l'obbligo in commento sono previste sanzioni da 10 mila a 15 mila euro.

Valerio Pollastrini