Pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito web del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto Direttoriale n. 206
del 6 novembre 2015.
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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lunedì 9 novembre 2015
Infanzia e Adolescenza - Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)
Ministero del
Lavoro, Nota del 9 novembre 2015
martedì 29 settembre 2015
Inail - In Italia un esercito di 260mila baby lavoratori, quelli più a rischio sono 30mila
Inail, News del 29
settembre 2015
A tracciare l’identikit del lavoro minorile è l’Osservatorio
nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza, che lo giudica un vero
e proprio “furto dell’infanzia, da condannare senza se e senza ma”. Rampi (Civ
Inail): “L’impiego dei giovanissimi non va incentivato, ma se non si può
evitare va almeno tutelato”
ROMA - Commessi, baristi, parrucchieri. Ma anche braccianti
agricoli, meccanici di officina, manovali nei cantieri. Questi alcuni degli
impieghi più diffusi tra il piccolo esercito di 260mila lavoratori under 16 che
in Italia, invece di andare a scuola, ogni giorno si guadagna da vivere
lavorando complessivamente oltre un milione di ore. Uno su due non viene
neppure pagato, anche perché la maggioranza aiuta in casa (33%) o nell’attività
di famiglia (40%).
Per il 54% dei
genitori scelta ok se c’è la crisi.
A tracciare il loro identikit è l’Osservatorio nazionale
sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza (Paidòss), che bolla il fenomeno
dei baby lavoratori come un vero e proprio “furto dell’infanzia, da condannare
senza se e senza ma”. Non tutti i genitori, però, sembrano condividere questo
giudizio così netto. Come emerge da un’indagine commissionata a Datanalysis e
condotta su un campione rappresentativo di mille mamme e papà – i cui risultati
sono stati presentati la scorsa settimana a Roma, in un convegno ospitato dal
Civ Inail presso la sede dell'Istituto di via IV Novembre – nonostante l’80%
sia consapevole del fatto che il lavoro minorile priva i ragazzi dell’infanzia,
della formazione scolastica e della crescita psicofisica, il 54% lo giustifica,
in parte, se dettato dalla necessità di far fronte alla crisi economica.
“La gavetta prima dei
16 anni pregiudica salute e benessere”.
“L’idea che iniziare la gavetta presto possa aiutare i
ragazzi a inserirsi meglio nel mondo del lavoro è falsa e fuorviante – ha
spiegato Giuseppe Mele, presidente di Paidòss – Un modo utile soprattutto a
nascondersi ipocritamente di fronte alla realtà: lavorare prima dei 16 anni
mette a rischio la salute e il benessere psicofisico e non aiuta a trovare
meglio lavoro. Le stime indicano addirittura che un bambino costretto a
lavorare prima del tempo da adulto avrà il doppio delle difficoltà per trovare
un impiego dignitoso”.
“Spesso sono
esperienze dure e insicure”.
“Purtroppo c’è una diffusa mancanza di consapevolezza della
pervasività e delle conseguenze del lavoro minorile – ha confermato la
senatrice Camilla Fabbri, presidente della commissione d’inchiesta sugli
infortuni sul lavoro – L’istruzione nell’infanzia non può essere sostituita con
il lavoro: gli impieghi dei minori non hanno mai ‘valore’ e soprattutto negano
un diritto umano, quello a una crescita personale, sociale e morale in serenità
che ciascuno deve avere. Il lavoro minorile non è mai positivo, spesso si
tratta di esperienze dure per gli orari estenuanti, la mancanza di condizioni
di sicurezza, i rapporti complessi con i datori di lavoro anche quando si
tratta di familiari. Un ragazzino lavoratore corre più rischi di rimanere ai
margini della società: l’istruzione deve essere garantita e l’abbandono
scolastico combattuto con ogni mezzo, perché è l’unico modo per garantire che i
giovani acquisiscano conoscenze e competenze davvero adeguate al mercato del
lavoro in continua evoluzione”.
“Molti infortuni
denunciati come incidenti di gioco”.
La fascia più vulnerabile è quella dei 30mila ragazzi con
meno di 16 anni che sono a rischio sfruttamento perché impiegati in lavori
pericolosi o che possono compromettere molto seriamente il loro sviluppo, ad
esempio perché costretti a stare svegli durante la notte. Molti infortuni, ha
osservato a questo proposito il presidente del Civ Inail, Francesco Rampi, al
pronto soccorso non vengono neppure denunciati come tali, ma come incidenti
accaduti durante il gioco: “Il lavoro tra i giovanissimi non va incentivato –
ha aggiunto Rampi – ma se non si può evitare va almeno tutelato, per esempio
anticipando l’assicurazione per la sicurezza”.
“Le conseguenze
possono compromettere il resto della vita”.
“Purtroppo non sono rari i casi in cui ragazzini sono
costretti a lavorare alla sera, rinunciando a ore di riposo ed esponendosi a
una maggior probabilità di malattie come obesità, diabete, tumori – ha
sottolineato il presidente dell’Anmil, Franco Bettoni – Molti maneggiano
assiduamente sostanze chimiche tossiche, pensiamo ad esempio ai piccoli
impiegati in negozi di parrucchiere o come calzolai, meccanici, braccianti
agricoli. Ci sono ragazzini che svolgono lavori in cui si devono utilizzare
oggetti taglienti o attrezzi pericolosi, altri che aiutano in cantieri edili
dove il rischio di incidenti è considerevole. Tutto ciò incrementa moltissimo
la probabilità che un piccolo lavoratore si faccia seriamente male, con
conseguenze che possono in alcuni casi compromettere tutto il resto della
vita”.
La percezione del
fenomeno è distorta.
La percezione del fenomeno del lavoro minorile, però, è
distorta. Il 40% del campione interpellato da Datanalysis, infatti, ha ammesso
di non sapere della sua esistenza e ben il 55% è convinto che riguardi
esclusivamente i Paesi poveri. Tra chi invece ne è a conoscenza, il 40% pensa
che riguardi solo il Meridione e il 30% che coinvolga solo minori stranieri,
mentre in realtà dei 260mila lavoratori under 16 solo 20mila non sono italiani.
“I dati raccolti – ha commentato Mele – indicano una preoccupante indulgenza dei
genitori italiani nei confronti del lavoro minorile: il 26%, con punte del 33%
al Sud, non ci vede nulla di male, mentre il 20% ritiene che il giudizio debba
dipendere dalla situazione del singolo”.
“Ogni bambino ha il
diritto di essere protetto”.
Per il presidente di Paidòss, però, ciò che “turba ancora di
più è che solo il 34% delle mamme e dei papà costringerebbe a restare sui
banchi un figlio intenzionato a lasciare la scuola per lavorare, impedendogli
una scelta dannosa per la sua vita: uno su quattro, infatti, ha risposto che
accetterebbe la decisione, pur ritenendola un errore, uno su cinque la
considera invece una volontà da rispettare comunque. Non è così: ogni bambino
ha il diritto di essere protetto dallo sfruttamento economico, in qualunque sua
forma”.
martedì 28 luglio 2015
Osservatorio sulle Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza - Approvato il IV Piano d'azione 2015-2017
Ministero del
Lavoro, Comunicato Stampa del 28 luglio 2015
Oggi l'Osservatorio sulle Politiche per l'Infanzia e
l'Adolescenza, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Giuliano Poletti, ha approvato il IV Piano d'azione, che coprirà il periodo
2015-17. L'Osservatorio si compone delle rappresentanze dei diversi ministeri
che si occupano di bambini e ragazzi (Lavoro e politiche sociali, Istruzione,
Salute, Giustizia, ecc.), dei diversi livelli di governo territoriale (Regioni,
UPI e ANCI), delle professioni (assistenti sociali, pedagogisti, ecc.), delle
associazioni e del privato sociale, delle parti sociali, di esperti. È un luogo
di decisione partecipata e la proposta del Piano al Governo è uno dei suoi
compiti principali.
"Possiamo dire di aver mantenuto -ha sottolineato il
Ministro Poletti - un impegno che avevo assunto poco più di un anno fa, subito
dopo il mio insediamento, alla Conferenza nazionale sull'infanzia di Bari:
ricostituire l'Osservatorio, che aveva cessato le sue funzioni quasi due anni
prima, per la riproposizione al Governo di un Piano sull'infanzia, l'ultimo dei
quali era stato approvato nel 2010".
Il Piano si articola in quattro aree tematiche: lotta alla
povertà; servizi socio-educativi per la prima infanzia e qualità della scuola;
integrazione scolastica e sociale; sostegno alla genitorialità, sistema
integrato dei servizi e accoglienza. Ciascuna area prevede azioni specifiche da
realizzare nei prossimi anni. Unanime è stato l'apprezzamento per il metodo di
lavoro proposto e per il contenuto del piano approvato.
"E' un piano molto ambizioso, ma coerente con azioni
che abbiamo già cominciato a mettere in campo -ha aggiunto Poletti- ad esempio,
il Piano nazionale per la lotta alla povertà, su cui in questi giorni abbiamo
avviato la discussione con le parti sociali, le associazioni, le Regioni e
l'ANCI, già tiene conto dei lavori che intanto sul tema aveva prodotto
l'Osservatorio ed è quindi coerente col Piano Infanzia oggi approvato".
"Un grande lavoro è stato fatto- ha concluso il
Ministro- ma il lavoro più duro è quello che abbiamo davanti, per la
realizzazione delle azioni che oggi l'Osservatorio ci ha proposto.
L'Osservatorio stesso ci sarà di stimolo per il prosieguo del suo mandato con
un monitoraggio attento dell'azione di governo". Il Piano d'azione, prima
di essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica, necessita ora
dei pareri del Garante per l'infanzia, della Conferenza Unificata, della
Commissione bicamerale sull'infanzia, dopo i quali verrà definitivamente
approvato in Consiglio dei Ministri.
venerdì 10 luglio 2015
Ratifica della Convenzione internazionale in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori
Legge n.101 del 18
giugno 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 09 luglio 2015, n. 157)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza,
la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in
materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori,
fatta all'Aja il 19 ottobre 1996
Art.1 - Autorizzazione
alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di
misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito
denominata: «Convenzione».
Art.2 - Ordine di
esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima.
Art.3 - Autorità
centrale italiana
1. Ai fini della presente legge si intende per «autorità
centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art.4 - Clausola di
invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle
disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art.5 - Entrata in
vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
mercoledì 24 giugno 2015
Minori stranieri non accompagnati in Italia - Pubblicato il Report di monitoraggio dei dati censiti al 30 aprile 2015
Ministero del
Lavoro, Comunicato del 24 giugno 2016
E'
stato pubblicato nella sezione dedicata del sito Internet del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali il "Report di monitoraggio minori
stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia", che raccoglie i dati censiti
dal Ministero alla data del 30 aprile 2015 e fornisce un quadro complessivo
delle dimensioni e dell'evoluzione del fenomeno.
Il
Report di monitoraggio, che ha una cadenza quadrimestrale, propone un'analisi
del fenomeno completa e dettagliata. Sono presenti infatti dati relativi agli
sbarchi, ai minori richiedenti protezione internazionale, alla tipologia delle
strutture, alle indagini familiari, ai pareri ex art. 32 TU dell'immigrazione.
Sono
8.260 i minori presenti in Italia alla data del 30 aprile 2015; dal 1° gennaio
2015, si attesta a 541 il numero complessivo di minori non accompagnati che
hanno fatto ingresso in Italia nel contesto del fenomeno degli sbarchi
Il
Ministero aggiorna il sito con Report mensili sulla presenza dei MSNA ed ha
semplificato le procedure per le segnalazioni dei minori sull'intero territorio
nazionale, adottando delle linee-guida in seguito ad una consultazione
pubblica.
sabato 13 giugno 2015
Giornata mondiale contro il lavoro minorile, l'urgenza di una azione specifica
Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato Stampa del 12 giugno 2015
Dichiarazione
della Sottosegretaria Teresa Bellanova
"Sbaglieremmo
se pensassimo che il lavoro minorile è un dramma che interessa solo i paesi
poveri. Il lavoro minorile è una questione che ci riguarda, e molto da vicino,
perché in Italia si contano oltre 340 mila lavoratori minori, bambine bambini e
adolescenti, di cui a quanto ci dicono i dati circa 28mila coinvolti in
attività nocive per la salute e la sicurezza, ai limiti dello sfruttamento.
Per
questo mi unisco a quanti oggi sottolineano l'urgenza di un Piano nazionale
contro il lavoro minorile e adolescenziale: finché il tema non sarà all'ordine
del giorno nella nostra politica non potremo dirci un paese compiutamente
civile". Così la Sottosegretaria al Lavoro Teresa Bellanova in merito alla
Giornata contro il lavoro minorile.
"A
maggior ragione – prosegue Bellanova – se consideriamo come questo tema sia al
centro di un arcipelago di questioni, dalla povertà familiare all'esclusione
sociale, e porti con sé abbandono scolastico e spesso devianza e criminalità
giovanile compromettendo la possibilità, una volta adulti, di intraprendere
percorsi lavorativi sani.
Oggi
più che mai è necessaria un'azione integrata che si avvalga di tutti gli
strumenti a disposizione. Penso a quelli ispettivi e giuridici, certo, ma
soprattutto alla necessità di rimozione delle cause che sono alla radice del
fenomeno tramite politiche di inclusione e di presa in carico del disagio
ancora più incisive.
I
bambini e le bambine devono poter giocare. Gli adolescenti devono poter
studiare. Assicurare questo diritto, garantire loro di poter quanto più
liberamente scegliere nella loro vita il proprio futuro, consapevolmente, è un
nostro preciso dovere.
Un
dovere cui non possiamo sottrarci e su cui sarà misurata la nostra capacità di
dare un futuro a questo Paese".
mercoledì 6 maggio 2015
Lavoro minorile, in Italia il fenomeno riguarda 340mila preadolescenti
Una
ricerca curata dall’associazione Bruno Trentin e da Save the Children ha
evidenziato come il contributo dei baby lavoratori sia prevalentemente a
sostegno delle attività dei genitori, soprattutto in ambito domestico e nelle
piccole e micro imprese.
In
Italia sono circa 340mila i giovani di età compresa tra i 12 e i 15 anni
coinvolti in attività lavorative.
Nella
maggior parte dei casi, i baby lavoratori in età preadolescenziale aiutano i
genitori nelle loro attività professionali, nell’ambito di piccole e
piccolissime imprese a gestione familiare (41%), oppure sostenendoli nei lavori
di casa (30%). Il restante 29% si distribuisce invece in misura equivalente tra
chi lavora nella cerchia di parenti e amici e chi per altre persone.
Si
tratta di dati che, tuttavia, devono essere letti tenendo conto del contesto di
un’economia avanzata come quella italiana. Sul punto, infatti, Anna Teselli, ricercatrice
nell'area welfare e diritti di cittadinanza e responsabile dell'Osservatorio
sul lavoro minorile, ha precisato: “Non
ci troviamo davanti a baby lavoratori impiegati in lavori lontani dalle società
evolute, ma di giovanissimi impegnati a contribuire a mandare avanti l’azienda
di famiglia oppure a servire, fino a tardi, tra i tavoli dei ristoranti”.
In
questo ambito, il settore predominante è proprio quello della ristorazione, che
assorbe il 27,7% delle attività, seguita dalla vendita (comprese quelle
ambulanti) con il 17,2% e dall’artigianato, con il 15%.
La
lista include inoltre baby sitting ed attività con bambini (4,3%), lavoretti di
ufficio (4,2%) e impegni nei cantieri (1,9%).
L'indagine
sottolinea anche che, tra i 14-15enni che lavorano, uno su cinque (quasi
55mila) svolge un'attività di tipo continuativo, soprattutto in ambito familiare.
Detti lavori coinvolgono i minori per almeno tre mesi all’anno, almeno una
volta a settimana e per almeno due ore al giorno.
Uno
dei dati più interessanti emersi dalla ricerca è quello che riguarda la
percezione del rischio da parte dei giovani lavoratori rispetto all’attività
che svolgono. Al riguardo, Teselli ha osservato che: “Per l'83,9% dei minori che lavorano il lavoro non è pericoloso e solo
il 14% lo indica come un po’ pericoloso”, a dimostrazione del fatto che il
problema della sicurezza è sottovalutato dai baby lavoratori.
Il
profilo tracciato dall’indagine, infatti, è quello di giovani che lavorano in
fasce orarie serali o notturne, svolgono un lavoro continuativo e hanno poco
tempo libero per riposare e divertirsi con gli amici, tutte condizioni che
possono favorire il verificarsi di situazioni di potenziale rischio.
Il
rapporto con la scuola e l’istruzione è un altro degli aspetti approfonditi
dalla ricerca. Nonostante la legge italiana preveda l’obbligo di istruzione
nella fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni, dall'analisi emerge, infatti,
che spesso i giovani interrompono gli studi per lavorare e che le bocciature
sono più frequenti tra i minori con esperienze di lavoro. Di qui la decisione
dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) di dedicare la prossima
Giornata mondiale contro il lavoro minorile del 12 giugno proprio
all’istruzione obbligatoria e di qualità, che rappresenta uno degli strumenti
più efficaci per contrastare il fenomeno.
Valerio
Pollastrini
giovedì 26 marzo 2015
Nessuna autorizzazione preventiva per i minori impiegati come animatori
Nell’Interpello
n.7 del 24 marzo 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti
richiesti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in
merito all’autorizzazione al lavoro per i minori occupati nel settore dello
spettacolo.
In
particolare, l’istante aveva chiesto se, ai sensi dell’art.4, comma 2, della
Legge n.977/1967, l’attività di animatore, ovvero di “colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture
ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività
rivolte ai bambini nei mini club” sia o meno ricompresa tra quelle soggette
alla predetta autorizzazione.
Al
riguardo, l’Ente interpellato ha premesso come, per la soluzione del quesito,
occorra muovere dalla lettura della norma citata, così come modificata dal
D.Lgs. n.345/1999, il quale prevede che “l’impiego
di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o
pubblicitario e nel settore dello spettacolo”, previo assenso scritto dei
titolari della potestà genitoriale, debba essere preventivamente autorizzato
dalle Direzioni territoriali del lavoro, “purché
si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità
psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale”.
Come
chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare n.1/2000, si può prescindere
dall’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per l’impiego del
minore con riferimento a tutte quelle attività che per loro intrinseca natura,
modalità di svolgimento o carattere episodico non risultino inquadrabili
nell’ambito di un rapporto di lavoro ovvero assimilabili ad una vera e propria
occupazione.
Ciò
premesso, in risposta alla problematica sollevata, l’Ente ha evidenziato che l’attività svolta dalla figura
dell’animatore consiste nell’organizzazione di eventi di intrattenimento
all'interno di una struttura ricettiva, declinabile in tutte quelle attività di
carattere ludico e ricreativo rivolte anche ai bambini, finalizzate a favorire
la socializzazione degli ospiti/utenti, nonché a facilitare la fruizione dei
servizi offerti dalla medesima struttura (es. animatori in case di riposo,
ospedali, baby parking).
L’attività
di animatore non sembra quindi rientrare tra quelle di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario e neanche tra quelle annoverabili
nell’ambito del settore dello spettacolo, richiamate dalla normativa suddetta.
Si
ritiene, infatti, che le attività indicate dalla norma, per le quali è
richiesta espressamente la preventiva autorizzazione al lavoro della DTL, debbano
essere intese in senso stretto, ovvero esclusivamente come quelle aventi il
contenuto tipico delle prestazioni rese nei diversi ambiti sopra menzionati.
Ne
consegue che nel “settore dello
spettacolo” risultano annoverabili le sole attività dirette alla “rappresentazione di tipo teatrale,
cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto
destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano” (1).
In
linea con le osservazioni predette, il Ministero ha concluso precisando che non
è necessario richiedere l’autorizzazione preventiva della DTL per l’impiego dei
minori nell’espletamento dell’attività di animatore, in considerazione del
fatto che la stessa non appare volta alla realizzazione di spettacoli, quanto
all’accoglienza ed intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o
turistiche.
Valerio
Pollastrini
1) - cfr. Cass., Sentenza n.21829/2014;
domenica 5 ottobre 2014
Antipedofilia solo all'assunzione
Nell'Interpello
n.25/2014, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'obbligo di richiesta del
certificato antipedofilia sussiste solo al momento dell'assunzione del
lavoratore da destinare ad attività con contatto diretto e regolare con minori.
Di
conseguenza, il suddetto onere non sussiste se il lavoratore, inizialmente
assunto per un'attività senza contatto con minori, sia poi destinato ad
attività rientrante nell'obbligo.
Valerio
Pollastrini
giovedì 2 ottobre 2014
Certificato penale per lavori a contatto dei minori negli alberghi
Nell’Interpello
n.25 del 15 settembre 2014 (1), il Ministero del lavoro ha chiarito che, nelle
attività alberghiere, il certificato penale deve essere richiesto solamente per
le mansioni che comportino un contatto diretto esclusivamente con soggetti
minori.
Le
aziende del settore, pertanto, sono obbligate a richiedere la predetta certificazione unicamente ai
lavoratori adibiti al mini club, al
baby-sitting, etc.
Di
conseguenza, risultano esenti dall’onere gli addetti alle attività di
ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani e affini.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Nota prot. 37/0015549;
martedì 10 giugno 2014
Reato di maltrattamenti in famiglia configurato nell’ambito di un rapporto di lavoro
Nella
sentenza n.24057 del 9 giugno 2014, la
Corte di Cassazione ha ribadito la condanna del datore di lavoro per il reato di maltrattamenti in famiglia ai
danni di alcuni dipendenti, ospitati, in condizioni di estremo degrado, in locali fatiscenti.
Ad
un datore di lavoro era stato contestato il reato di riduzione in schiavitù (1), per avere
tenuto alle proprie dipendenze alcuni cittadini rumeni in condizioni di estremo
degrado materiale, poiché ospitati in locali fatiscenti, in pessime condizioni
igienico - sanitarie, con somministrazione scarsa o nulla di cibo e privazione
del compenso.
La
Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Viterbo,
aveva riqualificato la condotta originariamente contestata come maltrattamenti
in famiglia (2) ed aveva
ridotto la pena di otto anni e tre mesi di reclusione, inflitta all’imputato al
termine del primo grado di giudizio, rideterminandola nella misura di due anni di
reclusione.
Secondo
la Corte del merito, le condizioni inflitte
non avevano impedito alle persone offese di sottrarsi all'iniquo regime lavorativo, senza che
fossero state dissuase attraverso
minacce e/o violenze.
Il
giudice dell’appello, pertanto, aveva ritenuto che la condotta contestata
integrasse il meno grave reato di maltrattamenti in famiglia.
Più
volte, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente tale fattispecie di
reato anche nell'ambito dei rapporti lavorativi di natura cd. parafamiliare, caratterizzati
da alcuni elementi risultati presenti nel caso di specie, come l'esistenza di
relazioni abituali ed intense tra datore di lavoro e dipendenti, consuetudini
di vita tra tali soggetti, assoggettamento dei lavoratori e la fiducia riposta dal soggetto passivo in quello
attivo.
L’imputato
aveva adito la Suprema Corte, deducendo l’insussistenza del dolo, in quanto gli
sarebbero state attribuite condotte logicamente a lui non riferibili.
Investita
della questione, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché manifestamente
infondato.
Secondo
gli ermellini, escludendo correttamente la sussistenza del più grave reato di
riduzione in schiavitù, la Corte territoriale aveva valutato adeguatamente le
condizioni di estrema durezza del rapporto lavorativo, instauratosi tra
l'imputato ed alcuni dipendenti di
nazionalità rumena.
In
particolare, dagli atti era emerso come le suddette condizioni fossero caratterizzate da situazioni di acuto
disagio, riferite al vitto, all'alloggio e alle relative condizioni igieniche.
La
Cassazione ha poi richiamato alcuni precedenti nei quali la giurisprudenza di
legittimità aveva escluso la sussistenza del reato di riduzione in schiavitù,
attribuendo alle condotte imputate la
più lieve fattispecie dei maltrattamenti in famiglia (3), come, ad
esempio, nel caso in cui,nell'ambito di un rapporto professionale o di lavoro,
il soggetto attivo si trovi un una posizione di supremazia, connotata
dall'esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere
ipotizzabile una condizione di soggezione, anche solo psicologica, del soggetto
passivo, che appaia riconducibile ad un rapporto di natura parafamiliare (4).
Tornando
al caso di specie la Suprema Corte ha
ritenuto configurata la suddetta ipotesi di reato, in quanto la vicinanza tra
il datore di lavoro ed i suo subordinati era tale da imporre a questi ultimi di
vivere, in condizioni estremamente precarie, in un alloggio fornito dal primo e
nel quale la dipendenza e la soggezione
dei secondi si era manifestata al punto che fosse il ricorrente a fornire il vitto
ai dipendenti, trattenendo addirittura i loro documenti d'identità al fine di
impedirne l'allontanamento.
Sulla
base di tali elementi, pertanto, la Corte di Appello, ritenendo correttamente
che il rapporto lavorativo anzidetto fosse
di natura parafamiliare, aveva riscontrato la presenza di condizioni
sufficienti ad integrare il reato ascritto.
Per
tale ragione la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso ed ha
condannato il datore di lavoro al pagamento delle spese processuali, oltre ad una somma aggiuntiva in favore della cassa delle
ammende, determinata nella misura di 1.000,00 €.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Art.600, comma 1, del Codice Penale;
(2)
-
ai sensi dell'art.572 del Codice Penale;
(3)
-
Cass.,
Sentenza n.28603 del 28 marzo 2013; Cass., Sentenza n.16094 del 11 aprile 2012;
Cass., Sentenza n.685 del 22 settembre 2010;
(4)
-
Cass., Sentenza n.43100 del 10 ottobre 2011;
domenica 18 maggio 2014
L’assunzione di bagnini minorenni
Nella
sentenza n.19848 del 30 gennaio–14
maggio 2014, la sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che gli
accertamenti sanitari richiesti dalla Società Nazionale di Salvamento per l’abilitazione
alle mansioni di assistente bagnanti, escludono l’obbligo di visita medica per
i bagnini minorenni assunti presso uno stabilimento balneare.
Il
caso in commento è stato sottoposto all’attenzione della Suprema Corte dopo che
il Tribunale di Vasto, in base alla deposizione resa dai lavoratori nel corso
di un accertamento ispettivo, aveva ritenuto il titolare di uno stabilimento
balneare colpevole della contravvenzione
prevista dagli artt. 81 cpv, 8, comma 1,
e 26, comma 2, della legge n. 977/1967 (1), per avere
assunto due minori con le mansioni di
bagnino, senza averli preventivamente sottoposti alla visita medica per l’accertamento dell'idoneità psicofisica all'attività
lavorativa alla quale sarebbero stati adibiti.
Ricorrendo
in Cassazione, la datrice di lavoro aveva rilevato che il possesso delle condizioni psicofisiche
costituisce un accertamento propedeutico al rilascio del brevetto di bagnino da
parte della “Società Nazionale di Salvamento”.
Secondo
la tesi ricorrente, l’abilitazione alle
mansioni di bagnino risulta subordinata alla specifica verifica della sussistenza
delle condizioni fisiche per il rilascio.
Il
Tribunale, pertanto, avrebbe disatteso l'efficacia
dei poteri delegati dallo Stato alla
Società Nazionale di Salvamento.
Nell’accogliere
il ricorso, la Cassazione ha, preliminarmente, ricordato come la richiamata normativa
di riferimento preveda che i bambini e gli adolescenti possano essere ammessi
al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa alla quale saranno adibiti a seguito di visita medica.
Come
già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (2), tale disposizione impone che il certificato richiesto per
adibire minori ad attività lavorativa non possa ridursi ad una mera
certificazione dello stato di buona salute psico-fisica, ma deve rivestire, altresì, una portata più
ampia, ricomprendendo anche un giudizio di idoneità del minore al lavoro.
In
passato, la Suprema Corte aveva parimenti affermato (3) che
l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 8, comma terzo, della
Legge n.977/1967 , secondo cui la visita
medica dei minorenni da avviare al lavoro deve essere effettuata presso un
medico del Servizio sanitario nazionale, non integra più un illecito penale,
rimanendo la sanzione penale unicamente
per la violazione dell'obbligo in
generale della visita, ma non anche per le concrete modalità della sua
effettuazione.
La
Corte di legittimità ha però rilevato che il Ministero delle Comunicazioni - Marina
Mercantile - con Foglio d'Ordine n.43 del 6 maggio 1929, ha concesso alla
Società Nazionale Salvamento l'autorizzazione al rilascio del certificato di
abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino.
La
Cassazione ha quindi confermato che, anche oggi, la competenza al rilascio
della abilitazione alla suddetta attività spetti alla Società Nazionale di
Salvamento (4), avente natura
di Associazione senza scopo di lucro, la cui finalità risulta quella di istruire
e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino
di Salvataggio.
Ciò
premesso, tra i requisiti per l'iscrizione al corso di "Bagnino di
Salvataggio", risulta espressamente richiesto il possesso di "idonee condizioni psicofisiche".
Tornando
al caso di Specie, la Suprema Corte ha osservato che i due giovani in servizio
presso lo stabilimento balneare gestito dall'imputata, essendo risultati in
possesso di regolare abilitazione alla attività di bagnino, avevano già
superato favorevolmente la visita medica finalizzata proprio ad accertarne
l'idoneità psicofisica alla particolare attività lavorativa alla quale sono
stati successivamente adibiti, circostanza
che, pertanto, esclude la sussistenza del reato.
La
Cassazione ha quindi concluso con l'annullamento senza rinvio della sentenza
del merito.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Come modificati dagli artt. 9 e 14 del D.Lgs. n.345/1999;
(2)
–
Cass., Sentenza n.5746 del 07 dicembre 2006; Cass., Sentenza n.7469 del 18
gennaio 2008;
(3)
–
Cass., Sentenza n.7469/2008;
(4)
–
Riconosciuta come “Ente Morale” dal R.D. 19 aprile 1876;
martedì 15 aprile 2014
Certificato penale anche per i lavoratori autonomi. Escluse colf e badanti
Con
l’entrata in vigore del D.Lgs n.39/2014, dallo scorso 6 aprile i datori di
lavoro che occupino minori in azienda sono obbligati a richiedere ad ogni nuovo
assunto il c.d. certificato penale anti-pedofilia.
Nella
nota prot.7175/2014, il Ministero del lavoro ha precisato che l’accertamento
della fedina penale non è richiesto alle colf e alle badanti. Parimenti escluso
l’obbligo di richiedere il certificato al casellario giudiziale per i dirigenti,
i preposti e per tutti i lavoratori che in genere sovrintendono al lavoro di
altri.
Contrariamente
alle prime interpretazioni, la nota ha chiarito che l’attestazione imposta
dalla norma, deve essere invece richiesta anche per i rapporti di lavoro autonomo
come i contratti di collaborazione, quelli a progetto, le associazioni in
partecipazione, nonché le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo.
Il
Ministero ha infine confermato che il
nuovo adempimento riguarda i rapporti di
lavoro costituiti successivamente al 6 aprile e non anche quelli già in essere
a tale data.
Valerio
Pollastrini
Certificato penale anche per i lavoratori autonomi. Escluse colf e badanti
Con
l’entrata in vigore del D.Lgs n.39/2014, dallo scorso 6 aprile i datori di
lavoro che occupino minori in azienda sono obbligati a richiedere ad ogni nuovo
assunto il c.d. certificato penale anti-pedofilia.
Nella
nota prot.7175/2014, il Ministero del lavoro ha precisato che l’accertamento
della fedina penale non è richiesto alle colf e alle badanti. Parimenti escluso
l’obbligo di richiedere il certificato al casellario giudiziale per i dirigenti,
i preposti e per tutti i lavoratori che in genere sovrintendono al lavoro di
altri.
Contrariamente
alle prime interpretazioni, la nota ha chiarito che l’attestazione imposta
dalla norma, deve essere invece richiesta anche per i rapporti di lavoro autonomo
come i contratti di collaborazione, quelli a progetto, le associazioni in
partecipazione, nonché le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo.
Il
Ministero ha infine confermato che il
nuovo adempimento riguarda i rapporti di
lavoro costituiti successivamente al 6 aprile e non anche quelli già in essere
a tale data.
Valerio
Pollastrini
venerdì 11 aprile 2014
Se in azienda vi sono minori, per ogni nuovo assunto va richiesto il certificato penale
Il
D.Lgs. n.39/2014 ha recentemente introdotto, per i datori di lavoro che occupino
dipendenti in attività a contatto con minori, l’obbligo di richiedere ad ogni nuovo assunto il
certificato penale del casellario giudiziale.
Il
Decreto in commento ha recepito la Direttiva
2011/93/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografica minorile.
Con
la Circolare del 3 aprile 2014, il Ministero della Giustizia ha fornito i primi
chiarimenti operativi.
I soggetti
interessati
L’obbligo
riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che intendano assumere personale impiegato
professionalmente a contatto diretto e regolare con minori.
Da
una prima lettura del testo della norma, sembrava che il nuovo adempimento fosse richiesto
anche ai committenti nelle medesime
condizioni di attività, comportanti un contatto diretto e regolare con minori, da
parte dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, lavoratori
autonomi, lavoratori occupati con rapporto accessorio, tirocinanti.
Sul
punto, però, è intervenuto il Ministero della Giustizia, che ha chiarito
come l’obbligazione sorga soltanto nel caso in cui il soggetto che
intenda avvalersi dell’opera di terzi voglia stipulare un nuovo contratto di
lavoro. Locuzione che sembra escludere
dall’ambito di applicazione della norma chi si avvalga di forme di collaborazione estranee
ad un definito rapporto di lavoro.
Finalità
La
ratio della norma è quella di
consentire ai titolari delle aziende di accertare l’esistenza, a carico dei
soggetti da impiegare, di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori o di condanne per i reati di prostituzione
minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile o adescamento
di minori.
Sistema
sanzionatorio
Particolarmente
pesanti le sanzioni previste.
Il
datore di lavoro inadempiente rischia infatti un’ammenda variabile tra i 10mila
ed i 15mila euro.
Durata del
certificato
L’obbligo
in commento sorge in occasione di ogni nuova assunzione. Da una prima lettura
si era ritenuto che la richiesta del certificato, la cui validità è di 180
giorni, dovesse essere reiterata ogni sei mesi. Nel corso del “Question Time”, tenuto presso la Camera il 9 aprile, il Ministro del
Lavoro Poletti ha però escluso l’obbligo della reitera periodica della
richiesta.
La richiesta del
certificato all’ufficio del casellario centrale
L’ufficio
del casellario centrale è occupato in questi giorni nell’aggiornamento del sistema informativo, che consentirà di fornire ai datori di lavoro
un certificato contenente solamente le iscrizioni di provvedimenti riferiti ai
reati espressamente indicati dal decreto.
In
attesa del nuovo modello, presso ogni Procura della Repubblica, gli uffici
locali del casellario forniranno al datore di lavoro l’attuale certificato,
denominato “certificato penale del casellario giudiziale”.
Per
la richiesta, i datori di lavoro dovranno presentare l’apposito modulo messo a disposizione dal
Ministero, al quale dovrà essere allegata una dichiarazione attestante il consenso
del lavoratore interessato.
In
attesa dell’acquisizione del certificato del casellario, i datori di lavoro,
purché ne abbiano presentato richiesta nei tempi stabiliti dalla norma,
potranno ugualmente procedere all’assunzione se in possesso di una
dichiarazione del lavoratore, sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il
medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Per
eventuali chiarimenti o informazioni, gli utenti potranno comunque contattare il servizio di “help desk”, al
numero telefonico 06-97996200.
Costi
Per
ottenere il certificato, i soggetti interessati dovranno spendere 16,00 € per
la marca da bollo e 3,54,00 € per diritti, per un totale di 19,54 €.
Valerio
Pollastrini
mercoledì 9 aprile 2014
Certificato antipedofilia per dipendenti neoassunti in aziende in cui lavorino dei minorenni
Dal
6 aprile, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. n.39/2014, i datori di lavoro
che occupino nella propria azienda dipendenti di età inferiore ai 18 anni,
dovranno richiedere ai neo-assunti il c.d. “certificato antipedofilia”.
Nel
corso del “question time” presso la Camera, il Ministro del lavoro Giuliano
Poletti ha chiarito che l'obbligo per i datori di lavoro di richiedere il
certificato vale solo per le nuove assunzioni di dipendenti il cui impiego
preveda contatti diretti e continuativi con i minori presenti in azienda.
Le
disposizioni in commento hanno recepito una Direttiva comunitaria che, per
prevenire eventuali recidive, prevede che i datori di lavoro siano messi in
condizione di conoscere se i potenziali
neo-assunti in impieghi che comportino
contatti con minori siano stati in passato condannati per abusi sessuali ai
danni di minori.
Nel
question time è stato inoltre chiarito che il datore di lavoro non avrà l'obbligo di reiterare la richiesta del
certificato ogni sei mesi.
Le
aziende potranno procedere alle nuove assunzioni a partire dal momento dell’invio
della richiesta del certificato al casellario, oppure dopo la dichiarazione del
lavoratore sostitutiva della certificazione.
Il
costo complessivo della pratica è di 19,50 €, risultato ottenuto sommando i 16
€ per il bollo, salvo esenzioni, ai 3,50 € richiesti per i diritti di rilascio.
Particolarmente pesanti le sanzioni. Il datore di lavoro
inadempiente rischia infatti un’ammenda dai 10mila ai 20mila euro.
Valerio Pollastrini
venerdì 4 aprile 2014
Certificato penale per il datore di lavoro che occupa minori
Con
l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, dal prossimo 6 aprile, prima
di assumere dei minori, i datori di lavoro dovranno richiedere il certificato
penale del casellario giudiziale, al fine di attestare l'assenza di condanne
per prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico,
pornografia virtuale e adescamento minori, o di sanzioni interdittive
all'esercizio di attività che comportino contatti con minori.
Attraverso
il decreto è stata infatti recepita la Direttiva Comunitaria n.2011/93
finalizzata alla lotta contro lo
sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e la pornografia.
Per chi non ottemperasse l'obbligo in commento sono previste sanzioni da 10 mila a 15 mila euro.
Per chi non ottemperasse l'obbligo in commento sono previste sanzioni da 10 mila a 15 mila euro.
Valerio
Pollastrini
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