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giovedì 16 ottobre 2014

Pubblico impiego - Legittimo trasformare il part-time in full-time senza il consenso del lavoratore

Nella sentenza n.C-221/13 del 15 ottobre 2014, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto legittima la  norma del Collegato Lavoro (1) che ha introdotto in favore delle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di trasformare unilateralmente a tempo pieno un rapporto di lavoro precedentemente ridotto a tempo parziale.

Tale norma, pertanto, è risultata conforme ai principi dell’Unione Europea (2), che non vietano al legislatore interno di  riconoscere al solo datore di lavoro la facoltà di trasformare un contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno,  senza il preventivo consenso del dipendente interessato.

Il caso da cui è scaturita la pronuncia in commento è quello che ha riguardato una dipendente del Ministero della Giustizia, il cui contratto part-time, ottenuto nell’agosto del 2000, era stato nuovamente convertito a tempo pieno  nell’aprile del 2011, in applicazione dell’art.16 del Collegato Lavoro.

Nell’impugnare tale provvedimento, la lavoratrice aveva sostenuto che la decisione unilaterale presa dall’Amministrazione fosse contraria alla Direttiva Ue n.97/81, ai sensi della quale il lavoratore non può subire la  trasformazione del contratto contro la sua volontà.

Investito della questione, il Tribunale di Trento aveva rimesso la decisione alla Corte di Giustizia, chiedendo, in particolare, se la norma italiana in virtù della quale il Ministero aveva disposto la  trasformazione del rapporto di lavoro della ricorrente contrastasse i principi espressi dalla citata Direttiva Ue.

Nella premessa, il giudice comunitario ha precisato che la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, con relativa riduzione delle tutele del dipendente vista la diminuzione del suo compenso conseguente alla riduzione del suo orario lavorativo, non può essere equiparata alla diversa ipotesi della  trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, nella quale, invece, le tutele aumentano.

Proprio in virtù di questa non equiparabilità, la Corte ha ritenuto pienamente  legittima la norma del Collegato Lavoro, precisando che la  clausola 5, punto 2, della Direttiva n.97/81 non impedisce al legislatore nazionale di consentire al datore di lavoro di trasformare  un contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato.

Valerio Pollastrini

1)      - Legge n.183/2010;
2)      - In particolare quelli dettati dalla Direttiva n.97/81/Ce;

lunedì 19 maggio 2014

La maggiore retribuzione dell’ex-coniuge “più debole” non riduce l’assegno di mantenimento

Ricordando come l’assegno di mantenimento abbia lo scopo di garantire  all’ex coniuge più debole economicamente il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio,  nell’ordinanza n.9660 del 6 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi un’occupazione lavorativa, non necessariamente l’emolumento in questione debba essere ridotto.

Nel caso di specie, un uomo aveva adito la Cassazione, ritenendo che la Corte di Appello avesse fissato, in favore della ex-moglie, un importo  dell’assegno di mantenimento sproporzionato, in quanto, nel frattempo, la stessa aveva trovato un impiego a tempo pieno, mutando così in meglio la propria capacità reddituale rispetto al precedente rapporto di lavoro part-time.

Investita della questione, la Suprema Corte ha innanzitutto premesso come il procedimento di separazione e quello di divorzio siano distinti ed autonomi e come, nella vicenda in commento, la Corte del merito avesse maturato la decisione impugnata dopo aver preso atto del palese squilibrio economico esistente tra le parti.

In sostanza, secondo il giudice dell’Appello l’intervenuto miglioramento della propria situazione reddituale non sarebbe sufficiente a consentire alla ex-coniuge di mantenere lo stesso tenore di vita adottato in pendenza di matrimonio.

Si tratta di un procedimento logico  del tutto condiviso dalla Cassazione, che ha così disposto il rigetto del ricorso.
 
Valerio Pollastrini