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lunedì 10 agosto 2015

PMI - Esodati 2010: arriva il decreto di salvaguardia 2015

PMI – Nota del 7 agosto 2015

Firmato dal ministero del Lavoro il decreto per gli esodati 2010, ai quali di anno in anno viene finanziato il sostegno al reddito: circa 1500 lavoratori, eccoli.

Barbara Weisz - 7 agosto 2015

Pensioni
Gli esodati 2010 riceveranno l’assegno di sostegno al reddito 2015, il relativo decreto è stato firmato dal ministero del Lavoro lo scorso 24 luglio ed è stato trasmesso al Ministero dell’Economia: tempi tecnici, insomma, ma l’assegno sta per arrivare. Lo ha confermato Maria Teresa Bellanova, sottosegretario al Welfare, nel corso di un’interrogazione in commissione Lavoro alla Camera. L’intervento riguarda 1490 lavoratori, i cosiddetti esodati di Sacconi (l’allora ministro del Lavoro), che hanno terminato la mobilità o altri ammortizzatori sociali prima del 30 aprile 2010, ma che per effetto delle finestre mobili previste dalla finanziaria 2010 si sono ritrovati senza stipendio e senza pensione.

E’ stato un primo caso esodati, che ha riguardato circa 10mila lavoratori (che via via stanno andando in pensione), per i quali è previsto un intervento di sostegno al reddito (Dl 78/2010) che però va finanziato, e approvato, di anno in anno. Eccoli (in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010):

-         lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010 (cessati dal servizio entro la medesima data) e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

-         lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

-         lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il diritto al reddito di questi esodati è garantito fino a quando non andranno in pensione. Il sottosegretario Bellanova ricorda che questo è il secondo decreto 2015 relativo agli esodati 2010, nello scorso mese di marzo era stato prolungato il sostengo al reddito per i destinatari del decreto 2014 in relazione alle mensilità residue 2015.

martedì 28 luglio 2015

PMI - Tassa sui bancomat per le imprese

PMI, Nota del 28 luglio 2015

Tassa sui bancomat da rivedere: l'Agenzia delle Entrate annuncia rimodulazioni per la sanzione dal 10% al 50% sui prelievi senza beneficiario specifico, prevista dalla Riforma Fiscale.

Già ribattezzata tassa sui bancomat, la norma contenuta nell’articolo 15 del decreto sulla revisione del sistema delle sanzioni (attuativo di una parte della delega fiscale) introduce una serie di modifiche al DLsgl 471/1997, tra cui una sanzione dal 10% al 50% sui prelievi effettuati dal conto aziendale senza che vi corrisponda una giustificazione contabile: una sanzione sproporzionata, che ha suscitato le ire di Rete Imprese Italia e che ha portato Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ad anticipare un intervento allo studio per sostituire “una sanzione impropria” con una che sia meglio graduata e calibrata.

Nel caso in cui l’impresa sia sottoposta ad accertamenti della Guardia di Finanza, la sanzione inserita nel provvedimento – auspicabilmente modificata quanto prima – scatta in caso di: «mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate».

In pratica, andrebbe a colpire qualsiasi tipologia di prelievo dal conto bancario intestato all’azienda, di cui l’imprenditore non sia in grado di indicare il beneficiario. Il decreto “incriminato” è fra quelli approvati in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno, ora al vaglio delle commissione parlamentari per i necessari pareri. I tempi per le modifiche, dunque, ci sono tutti. Per questo Orlandi si esprime in modo favorevole ipotizzando di sostituire la multa con una sanzione più proporzionata, graduata in base al differente comportamento del contribuente, in modo da: «eliminare anche nei confronti degli imprenditori la sanzione impropria, costituita dal considerare ricavi occulti le somme prelevate che non trovano giustificazione in contabilità».

Non solo, in base alle dichiarazioni rese da Orlandi: «la disposizione si applica solo agli imprenditori e non ai professionisti».

Anche Enrico Zanetti, sottosegretario dell’Economia ha confermato la volontà di procedere con una modifica al testo del decreto, confermando l’impegno «per eliminazione dai testi definitivi dei decreti di questi autentici accanimenti burocratici».

Un’apertura, dunque, che segue la dura presa di posizione delle PMI. Rete Imprese Italia definisce la misura «assurda» e «peggiore della disciplina vigente». Si tratta, prosegue la sigla imprenditoriale, di una «vera e propria follia burocratica», oltre che dell’ennesima «introduzione di una complicazione fiscale, soprattutto a carico delle imprese in contabilità semplificata, che va assolutamente stralciata dallo schema di decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio».

La parola passa alle Camere, che dovranno intervenire sui decreti attuativi della delega fiscale (legge 23/2014), i quali torneranno poi in CdM per l’approvazione definitiva.

PMI - Orari 2015 visite fiscali INPS per malattia dipendenti

PMI, Nota del 27 luglio 2015

Orari di reperibilità per le visite fiscali INPS ai lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia: certificato medico, ispezioni, sanzioni.

In caso di assenza dal lavoro per malattia il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato medico, rendendosi reperibile nel domicilio indicato per le visite fiscali dell’INPS. Tra gli obblighi del medico figura invece l’invio telematico dell’attestato medico all’Istituto di Previdenza, entro il giorno seguente a quello in cui è iniziato l’evento, mentre il lavoratore dovrà provvedere alla trasmissione della copia del documento al datore di lavoro entro due giorni (basta il numero di protocollo, con cui l’azienda può verificare l’attestato sul sito INPS).

Visite fiscali
Il lavoratore deve quindi sottostare alle visite fiscali, accertamenti sanitari diretti a controllare la giustificazione dell’assenza in caso di infermità (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori). Le visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall’INPS. Sono interessati, con orari differenti, sia i lavoratori dipendenti del settore pubblico sia quelli del privato.

Reperibilità 2015
È necessario garantire la reperibilità in specifiche fasce orarie, che sono cambiate dal 1 gennaio 2015 come segue:

-         statali e personale enti locali: reperibilità per l’intera settimana, festività comprese, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;

-         lavoratori settore privato: reperibilità intera settimana compresi week-end e festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Esenzioni
Il Jobs Act ha esteso ai dipendenti del settore privato l’esclusione dalla reperibilità in caso di malattie gravi (per poter seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), a fronte della presentazione al datore di lavoro e all’INPS della documentazione medica attestante la malattia. L’elenco sulle terapie che dispensano dalla reperibilità è contenuto – nel caso dei dipendenti pubblici – nell’art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000, secondo cui i giorni di malattia esenti da visita fiscale sono quelli del ricovero, anche in day hospital, per eseguire la terapia (in questo caso non serve il certificato medico). In generale, dunque, non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per:

-         malattia in cui a rischio è la vita stessa del dipendente;

-         infortunio sul lavoro;

-         patologie per cause di servizio;

-         gravidanza a rischio;

-         ricovero ospedaliero;

-         eventi morbosi connessi all’invalidità attestata.

Comparto Scuola
Per il personale del comparto Scuola è il Dirigente Scolastico che può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno di malattia, solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001).

Medico fiscale
Il medico fiscale è tenuto a verificare le condizioni fisiche del soggetto e analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia. Qualora ve ne sia la necessità, il medico avrà facoltà di prolungare la diagnosi di 48 ore (2 giorni). Successivamente all’accertamento della diagnosi, sarà possibile effettuare variazioni oppure sollecitare il dipendente a sottoporsi a un controllo specialistico.

Assenza ingiustificata
Le sanzioni previste per il lavoratore nel caso di assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilità, o nel caso di impossibilità all’accesso o al controllo, sono pari alla decurtazione della retribuzione nella misura:

-         del 100% per i primi 10 giorni di patologia;

-         del 50% per le giornate successive.

Il lavoratore ha comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione valida per la sua assenza immotivata come ad esempio l’allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni (in questi casi occorre comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione preventiva).