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mercoledì 13 aprile 2016

Meno rischi se a lavoro si va in bici

Per andare a lavoro conviene utilizzare la bicicletta!
Non si tratta di uno slogan ambientalista, né dell’ennesima lotta contro l’obesità, in ragione del brocardo mens sana in corpore sano. In realtà il riferimento è legato alla certezza dell’indennizzo in caso di infortunio in itinere.
Il Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità per il 2016, infatti, ha chiarito che l’utilizzo della bici deve intendersi sempre primario per il raggiungimento del luogo di lavoro, alla stregua dei mezzi pubblici.
In sostanza, in caso di infortunio in itinere, l’Inail non dovrà più approntare alcuna istruttoria volta a valutare l’opportunità o meno, da parte del lavoratore, di utilizzare la bicicletta in alternativa ai mezzi di locomozione considerati più sicuri, quali treni od autobus.
In simili casi, dunque, via libera all’indennizzo in favore dell’infortunato, a patto, ovviamente, che l’incidente sia avvenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro.


Dott. Valerio Pollastrini

lunedì 23 novembre 2015

Cgia di Mestre – Bici e infortunio in itinere

Cgia di Mestre, Nota del 20 novembre 2015

Fatte salve sorprese dell’ultimo momento, il tema dell’ infortunio in itinere è giunto al traguardo.

giovedì 19 novembre 2015

Incidenti stradali sul lavoro: protocollo d’intesa tra Inail e dipartimento della Ps

Inail, News del 19 novembre 2015

Lo hanno sottoscritto il presidente dell'Istituto, Massimo De Felice, e il Capo della Polizia, Alessandro Pansa. L’obiettivo è la promozione della cultura della prevenzione per la riduzione degli infortuni in itinere e riguardanti i conducenti professionali, anche con interventi di formazione e sensibilizzazione

Siglato il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Inail

Inail, Comunicato Stampa del 19 novembre 2015

ROMA - Oggi è stato siglato dal Capo della Polizia, Alessandro Pansa, e dal Presidente dell’Inail, Massimo De Felice, il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale, e l’Inail.

mercoledì 9 settembre 2015

Cgia di Mestre – Circoscritto l’infortunio in itinere

CGIA Mestre, Nota dell’8 settembre 2015

Non sono da ritenersi «in itinere» tutti gli infortuni che accadono al lavoratore sul tragitto fra casa e ufficio.

E ciò perché la causa violenta dell’incidente deve comunque risultare connessa all’attività di servizio: la nozione di «occasione di lavoro» prevista dalla giurisprudenza di legittimità deve essere interpretata in senso stretto, con la conseguenza che in caso di fatto doloso da parte di un terzo, l’Inail non è chiamato a risarcire quando il collegamento con il sinistro con il tragitto casa-lavoro dell’infortunato si rivela assolutamente marginale; come ad esempio quando il lavoratore viene aggredito da qualcuno che ce l’ha con lui per motivi personali e lo aspetta vicino all’ufficio.

Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione 17685/15, che compongono un contrasto di giurisprudenza sull’interpretazione della norma di cui all’art.2 del Dpr 1124/65, con il comma aggiunto dall’art.12 del dlgs 38/2000.

Il fatto che la fattispecie dell’infortunio in itinere sia stata introdotta in modo esplicito come ipotesi legislativa non deroga alla norma fondamentale che prevede la sussistenza di entrambi i requisiti, vale a dire la causa violenta e l’occasione di lavoro: ne consegue che l’infortunio è indennizzabile soltanto quando la prima inerisce comunque l’attività di servizio o è occasionata dall’esercizio di un’attività di lavoro.

È dunque escluso che possa essere chiamato l’Inail a coprire le spese dell’infortunio quando il legame fra l’evento pregiudizievole e il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione alla sede di lavoro risulta fondato soltanto su una mera coincidenza di tempo e di luogo.

domenica 1 febbraio 2015

Infortuni sul lavoro: convenzione Inps e Inail per il pagamento dell’indennità


Il 15 dicembre 2014 è stata stipulata una convenzione tra  Inps ed Inail  per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, malattia professionale e  malattia comune nei casi di dubbia competenza.
 

L’accordo è finalizzato a semplificare gli adempimenti e velocizzare l’iter di definizione della pratica.
 

In sostanza, in merito alle eventuali istanze per le quali risulti necessario verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia, l’Inail richiederà all’Inps tutte le indicazioni necessarie per accertare la sussistenza di tale diritto. Nelle more, l’Istituto assicuratore non procederà ad erogare alcuna prestazione.



In simili casi, pertanto, l’anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato,  avverrà in modalità diverse a seconda dell’Ente erogatore:  

  • nel caso in cui si tratti dell’Inail, la prestazione sarà anticipata nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta;
     
  • se, invece, si tratta dell’Inps, l’erogazione della prestazione  risulterà pari all’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.



Valerio Pollastrini

martedì 23 dicembre 2014

Anche gli infortuni avvenuti accompagnando i figli a scuola potranno essere indennizzati dall’Inail

Nella Circolare n.62 del 18 dicembre 2014, l’Inail ha annunciato che, nel rispetto di quanto disposto dalle nuove linee guida dell’Istituto sugli infortuni  in itinere, l’incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il  figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato.

Attraverso la Circolare in commento, l’Inail ha così preso atto dell’orientamento univoco espresso dalla Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzare simili infortuni.

Nella nota, l’Istituto ha precisato, altresì, che le nuove disposizioni saranno applicabili non soltanto ai casi futuri, ma anche a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali siano in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato.

Tuttavia, il riconoscimento dell’indennizzo sarà subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso, come, ad esempio, l’età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere all’obbligo familiare di assistenza dei figli, attraverso le quali appaia ragionevolmente ravvisabile un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato ed il soddisfacimento delle esigenze personali.

Valerio Pollastrini

giovedì 23 ottobre 2014

Circostanze che escludono l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere

Nella sentenza n.22154 del 20 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha riepilogato le condizioni in presenza della quali risulta legittimo escludere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere subito dal lavoratore.

Il caso di specie è giusto all’attenzione degli ermellini dopo che la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda con la quale un lavoratore aveva chiesto la condanna dell’Inail al pagamento della rendita ex D.P.R. n.1124/1965, nonché dell’indennità per inabilità temporanea, in relazione all'infortunio in itinere subito in data 3 giugno 1998.

La Corte del merito aveva precisato che l’infortunio si era verificato poco prima delle 8.00, orario di inizio della prestazione lavorativa, allorquando il ricorrente si trovava alla guida dell’autovettura lungo il tragitto per raggiungere l’azienda.

Dalla disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio  era stato accertato che la distanza tra l’abitazione e l’ingresso della ditta era di poco meno di un chilometro.

Si tratta di una  distanza che risultava essere coperta dal servizio di linea di trasporto pubblico, con partenze alle 7.05 ed alle 7.55 e con percorrenze del tragitto in circa tre minuti.

Ciò posto la Corte di Appello aveva ritenuto  che nella specie l’uso del mezzo proprio non fosse necessitato, atteso che il lavoratore aveva senz’altro a disposizione il servizio di linea e che, utilizzando anche la corsa delle ore 7.55, avrebbe potuto raggiungere il posto di lavoro all’orario programmato.

Inoltre, data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il ricorrente avrebbe potuto percorrere a piedi il tragitto non superiore al chilometro senza eccessivo dispendio di energie fisiche.

Contro questa sentenza, il lavoratore aveva adito la Cassazione, osservando che  l’uso del mezzo meccanico sarebbe stato giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro, tenuto conto che, in simili casi,  la giurisprudenza è solita indicare  la distanza minima in circa metri 600 metri.

Il ricorrente, inoltre, aveva rilevato che utilizzando il servizio di linea alle ore 7.55 sarebbe giunto alla fermata in prossimità della ditta alle 7.58, dovendo altresì percorrere più di 100 metri prima di entrare nello stabilimento, raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi e timbrare il cartellino entro le ore 8.00, con impossibilità di rispettare l’orario di lavoro.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato.

Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha ricordato che l'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, ai fini dell’indennizzabilità postula:

a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;

b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;

c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto (1).

Gli ermellini hanno poi aggiunto che, in linea generale, per l’estensione della copertura assicurativa all’infortunio in itinere è necessario che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa.

In sostanza, il rischio elettivo, escludente l'indennizzabilità e che postula un maggior rigore valutativo, rispetto all'attività lavorativa diretta, implica tutto ciò che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto a scelta arbitraria del lavoratore, che abbia volutamente creato, ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa (2).

Di conseguenza, la valutazione dell’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve tener conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti (3).

Sempre con riferimento ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha ribadito che la valutazione dell'inerenza del rischio all'attività lavorativa ed alle sue modalità costituisce un apprezzamento di fatto di competenza del giudice del merito (4).

Alla stregua degli esposti principi, pertanto, il motivo di ricorso articolato dall’istante non può trovare accoglimento.

La Corte distrettuale, infatti, aveva ritenuto che, nella fattispecie concreta, l’uso del mezzo proprio non fosse necessitato, in quanto il lavoratore  avrebbe potuto agevolmente disporre del servizio di linea di trasporto pubblico e,  data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, avrebbe potuto percorrere comodamente a piedi il tragitto non superiore al chilometro.

Si tratta di un’argomentazione che, a detta della Suprema Corte, risulta priva di vizi logici.

Per tutte le ragioni sopra indicate, la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Cass., Sentenza n.7717/2004;
2)      - Cass., Sentenza n.6449/2008; Cass., Sentenza n.19047/2005;
3)      - Cass., Sentenza n.19940/2004;
4)      - Cass., Sentenza n.6725/2013; Cass., Sentenza n.22759/2011; Cass., Sentenza n.6449/1998;