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lunedì 12 settembre 2016

Innalzamento MAXI-SANZIONE PER LAVORO NERO

Nella Circolare n.129 del 13 luglio 2016 l’Inps ha riepilogato  l'impianto sanzionatorio previsto nei casi di impiego  di personale in nero (con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico), parametrato secondo i seguenti importi:

a)  Da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo;

b) Da € 3.000 a € 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo;

c) Da € 6.000 a € 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo

venerdì 16 ottobre 2015

Semplificazioni – Le istruzioni del Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro – Circolare n.26 del 12 ottobre 2015

D.Lgs. n. 151/2015 recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità" - articolo 22 (modifica di disposizioni sanzionatone in materia di lavoro e legislazione sociale) - indicazioni operative.

Cdl - Lavoro irregolare, le sanzioni dopo il Jobs Act

Consiglio Nazionale Consulenti Del Lavoro, Nota del 15 Ottobre 2015

Novità per le sanzioni sul lavoro sommerso. E’ il DLgs n. 151/15 (Jobs Act), in materia di semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro, che apporta rilevanti modifiche all’apparato sanzionatorio applicabile in caso di lavoro irregolare.

martedì 21 ottobre 2014

Maxisanzione in caso di conversione del rapporto di lavoro

Con la Nota n.16920 del 9 ottobre 2014 (1), il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità della maxisanzione in caso di disconoscimento di un rapporto di lavoro autonomo.

Richiamando la normativa di riferimento, l’Ente ha ricordato come la c.d. “maxisanzione” debba essere irrogata alle aziende che  impieghino  lavoratori subordinati senza averne preventivamente  comunicato l’assunzione al Centro per l’Impiego, a meno che, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, sia possibile dimostrare  la volontà del datore di lavoro di non occultare detti rapporti, anche se di natura differente da quella subordinata.

La Nota in commento ha poi ricordato come, in riferimento al lavoro autonomo occasionale,  il Ministero del Lavoro avesse già avuto modo di precisare (2) che il personale ispettivo, in assenza della documentazione utile per una verifica della pretesa autonomia del rapporto, dovesse irrogare la maxisanzione.

Nella stessa occasione, inoltre, il Ministero, sempre ai fini della non applicabilità della maxisanzione, aveva  sottolineato la rilevanza della valida documentazione fiscale, laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale fosse stata riqualificata dagli ispettori come prestazione di lavoro subordinato.

In pratica, per valida documentazione fiscale, idonea ad escludere l’applicazione della maxisanzione, deve intendersi la documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento, come, ad esempio,  il versamento delle ritenute d’acconto tramite modello F24, le rilevazioni contabili ed il Modello 770.

In conclusione, la Nota ha precisato che, qualora sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, anche in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro di tipo subordinato, il personale ispettivo non potrà  applicare la maxisanzione per lavoro nero.

Valerio Pollastrini

1)      - prot. n.37/0016920/MA007.A001;
2)      – Ministero del Lavoro, Circolare n.38/2010;