Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


sabato 24 ottobre 2015

Cdl - Quir: se slitta all’anno successivo sconta tassazione ordinaria

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 23 Ottobre 2015

L’Agenzia dell’Entrate, con il parere del 1° ottobre, in risposta ad un quesito, si esprime in merito al pagamento del Quir, in particolare sul trattamento fiscale della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR) sotto forma di integrazione della retribuzione mensile prevista dalla legge n. 190 del 2014 e attuata dal DPCM n. 29/15. Con il quesito chiede si chiedeva di conoscere:

1)    se ai fini della tassazione del TFR, debba in ogni caso essere considerato il periodo di maturazione della Qu.I.R.;

2)    se, nel caso di ricorso al finanziamento assistito da garanzia, alla Qu.I.R. maturata in un determinato anno ed erogata l'anno successivo sia applicabile la tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lett. b), del TUIR in luogo della tassazione ordinaria.

Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia ritiene di non dover considerare solo l'importo della Qu.I.R. nel procedimento di calcolo dell'aliquota da applicare alla tassazione separata del TFR previsto dall'art. 19 del TUIR, il periodo di tempo per cui il dipendente percepisce la quota maturanda del TFR in busta paga deve essere considerato ai fini del calcolo in questione.

Con riferimento al secondo quesito, la liquidazione della Qu.I.R. può subire uno slittamento temporale nel caso di accesso al finanziamento assistito statuito dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190/14. Tale ultima disposizione prevede la facoltà, per i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie le somme costituenti oggetto della Qu.I.R., di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un fondo istituito presso l'INPS.

L'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Nessun commento:

Posta un commento