L’Agenzia dell’Entrate, con il parere del 1° ottobre, in
risposta ad un quesito, si esprime in merito al pagamento del Quir, in
particolare sul trattamento fiscale della quota maturanda del trattamento di
fine rapporto (TFR) sotto forma di integrazione della retribuzione mensile
prevista dalla legge n. 190 del 2014 e attuata dal DPCM n. 29/15. Con il
quesito chiede si chiedeva di conoscere:
1) se
ai fini della tassazione del TFR, debba in ogni caso essere considerato il
periodo di maturazione della Qu.I.R.;
2) se,
nel caso di ricorso al finanziamento assistito da garanzia, alla Qu.I.R.
maturata in un determinato anno ed erogata l'anno successivo sia applicabile la
tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lett. b), del TUIR in
luogo della tassazione ordinaria.
Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia ritiene di non
dover considerare solo l'importo della Qu.I.R. nel procedimento di calcolo
dell'aliquota da applicare alla tassazione separata del TFR previsto dall'art.
19 del TUIR, il periodo di tempo per cui il dipendente percepisce la quota
maturanda del TFR in busta paga deve essere considerato ai fini del calcolo in
questione.
Con riferimento al secondo quesito, la liquidazione della
Qu.I.R. può subire uno slittamento temporale nel caso di accesso al
finanziamento assistito statuito dall'articolo 1, comma 30, della legge n.
190/14. Tale ultima disposizione prevede la facoltà, per i datori di lavoro che
non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie le somme
costituenti oggetto della Qu.I.R., di accedere ad un finanziamento assistito da
garanzia rilasciata da un fondo istituito presso l'INPS.
L'applicazione del regime di tassazione separata deve
escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo di
imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o
giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.
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