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sabato 13 dicembre 2014

Mancato versamento delle ritenute – Il datore di lavoro è colpevole anche se c’è crisi di liquidità

Nella sentenza n.51436 dell’11 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che la crisi di liquidità, dovuta alla mancata riscossione di un credito, non assolve il datore di lavoro dal reato connesso al mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti.

Nel caso di specie, il Tribunale di Sassari, in accoglimento del proposto riesame, aveva revocato l’Ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari con la quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - fino alla concorrenza della somma di  82.788,00 € - in danno di un datore di lavoro che aveva omesso il versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti di imposta, entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione modello 770.

Avverso tale pronuncia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari aveva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'art.45 cod. pen., che i giudici del riesame avrebbero erroneamente applicato, ritenendo che l'inadempimento fosse collegato alla mancata riscossione di crediti vantati dalla società dell'indagato nei confronti di terzi e che l'aver concordato con l'Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione del dovuto a distanza di tre anni fosse indice di una condotta non realizzabile se non a discapito dei dipendenti.

Il ricorrente, inoltre, aveva aggiunto che le conclusioni a cui era giunto il Tribunale sarebbero in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e che la volontarietà della scelta di non effettuare i versamenti sarebbe chiaramente desumibile dai contenuti della memoria difensiva prodotta in sede di riesame ed allegata al ricorso, dalla quale emergerebbe anche che la rateizzazione del debito con l'Agenzia delle Entrate sarebbe avvenuta non spontaneamente, bensì a seguito di avviso bonario.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.

Nella premessa, gli ermellini hanno ricordato che il reato in esame risulta consumato con il mancato versamento, per un ammontare superiore ad euro cinquantamila, delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale.

Sostanzialmente, la condotta in oggetto si traduce nella indebita appropriazione di somme altrui di cui si ha la detenzione e tale evenienza, come pure si è ricordato ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame per asserito contrasto con l'art.3 Cost. (1), rende del tutto irrilevanti eventuali difficoltà economiche impreviste, o la circostanza che non sia stata rilasciata al sostituto alcuna certificazione o quella del rilascio di certificazione mendace.

Quanto all'elemento soggettivo, inoltre, la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che detto reato è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza della condotta omissiva (2).

In genere, in simili casi la prova del dolo  è insita nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (Mod. 770), che riporta le trattenute effettuate, la loro data ed ammontare, nonché i versamenti relativi.

Del resto, in passato, le Sezioni Unite avevano posto in evidenza il collegamento intercorrente tra il debito verso il fisco relativo al versamento delle ritenute e l'erogazione degli emolumenti ai collaboratori, con la conseguenza che, quando queste ultime siano state effettuate dal sostituto d'imposta, insorge a suo carico un obbligo di accantonamento delle somme dovute all'Erario e di organizzazione, su scala annuale, delle risorse disponibili, in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.

Ciò premesso, la Cassazione ha  osservato che il Tribunale, nell’asserire l’insussistenza del fumus del reato ipotizzato, aveva ritenuto configurabile, nella fattispecie, una causa di forza maggiore, individuata in una sopravvenuta illiquidità conseguente alla mancata riscossione di crediti vantati dall'indagato verso soggetti terzi e che la volontarietà della condotta omissiva attribuitagli sarebbe stata esclusa anche dall'accordo intervenuto con l'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, tale assunto si pone in contrasto con i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza.

La Suprema Corte, infatti, ha rilevato come, generalmente, la forza maggiore sia individuabile in un evento di origine naturale o umana imprevedibile o, anche se preveduto, inevitabile.

Conseguentemente, essa non è invocabile nel caso in cui l’agente stesso si sia posto in condizioni di illegittimità, ponendo in essere una condotta non conforme alla legge o alle regole generali di prudenza e diligenza (3).

Sul punto, inoltre, va ricordato che su colui che invoca l’applicazione dell'esimente incombe un onere di allegazione di elementi precisi e specifici che consentano al giudice di verificare la sussistenza della forza maggiore o del caso fortuito (4).

Con specifico riferimento alla rilevanza, ai fini dell'applicabilità dell'art.45 cod. pen., delle difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente, si è affermato che esse non possono essere ricondotte al concetto di forza maggiore, il quale, presupponendo la sussistenza di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, tanto da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non può conseguentemente ricollegarsi ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente medesimo (5).

Tali principi sono stati enunciati anche in tema di omesso versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e la questione è stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza che, più volte (6), ha ribadito l’irrilevanza, ai fini dell‘applicabilità della forza maggiore o dello stato di necessità, le diverse ipotesi in cui si ritenga di privilegiare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti per evitare licenziamenti, si sia dovuto pagare i debiti ai fornitori, pena il fallimento della società, ovvero si sia verificata la mancata riscossione di crediti vantati e documentati, spesso nei confronti dello Stato (7).

Sulla base di tutte le considerazioni sopra riportate, la Suprema Corte ha quindi affermato che il mero verificarsi di una situazione di crisi finanziaria non comporta automaticamente la sussistenza di una condizione riconducibile a quella contemplata dall'art. 45 cod. pen., assumendo rilevanza le cause e la tempistica di una tale evenienza, nonché le scelte in concreto operate dal soggetto agente.

Nondimeno, assume rilievo decisivo anche l'imprevedibilità della crisi finanziaria, a differenza di ciò che avverrebbe se la mancanza di liquidità fosse nota all'imprenditore, difettando così un necessario presupposto per la configurabilità della forza maggiore.

Si tratta, dunque, di dati fattuali non indifferenti ai fini della valutazione sulla sussistenza, in concreto, di una ipotesi di forza maggiore. Valutazione che, nella fattispecie, il Tribunale non aveva effettuato.

I giudici del riesame, invero, tenendo conto delle condizioni di difficoltà dell'impresa conseguenti alla mancata riscossione di crediti, avevano pacificamente convenuto che, a fronte di tale situazione, l'indagato avesse privilegiato la scelta di corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti, circostanza che lo stesso indagato aveva esplicitato negli stessi termini in una memoria difensiva prodotta in sede di riesame.

Tali evenienze, a detta della Suprema Corte, non consentivano però di porre in diretta correlazione la crisi finanziaria con l'impossibilità, determinata da forza maggiore, di effettuare o dovuti versamenti, ostando, come si è detto, all'applicazione dell'art.45 cod. pen., né permettevano di escludere comunque la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Nel ribadire i principi dianzi ricordati, la Cassazione ha quindi concluso disponendo l’annullamento dell'ordinanza impugnata,  rinviando la causa al Tribunale di Sassari, che dovrà procedere ad un nuovo esame della controversia  attenendosi ai rilievi suddetti.

Valerio Pollastrini


1)      – Cass., Sentenza n.10120 dell’11 marzo 2011;
2)      – Cass., Sentenza n.25875 del 7 luglio 2010; Cass. SS.UU., Sentenza n.37425 del 12 settembre 2013;
3)      - v. ad es., Cass., Sentenza n.10823 del 19 marzo 2010; Cass., Sentenza n.5548 del 19 novembre 2009;
4)      - Cass., Sentenza n.20171 del 10 maggio 2013;
5)      – Cass., Sentenza n.18402 del 24 aprile 2013;
6)      – Cass., Sentenza n.15416 del 4 febbraio 2014; Cass., Sentenza n.5467 del 4 febbraio 2014; Cass., Sentenza n.37528 del 13 settembre 2013;
7)      - V. anche, in tema di crisi di liquidità, Cass., Sentenza n.39880 del 26 settembre 2014; Cass., Sentenza n.30595 dell’11 luglio 2014; Cass., Sentenza n.28549 del 3 luglio 2014; Cass., Sentenza n.24341 del 10 giugno 2014; Cass., Sentenza n.23532 del 5 giugno 2014; Cass., Sentenza n.23531 del 5 giugno 2014; Cass., Sentenza n.28459 del 29 maggio 2014; Cass., Sentenza n.19426 del 12 maggio 2014; Cass., Sentenza n.13019 del 20 marzo 2014;

venerdì 5 dicembre 2014

Regione Lazio: ridotta l'addizionale Irpef per la fascia di reddito intermedia

Questa mattina, la Regione Lazio ha raggiunto l’accordo con Cgil, Cisl e Uil per una rimodulazione dell`addizionale Irpef, con riduzione dell`imposta  per la fascia di reddito intermedio, quella compresa tra i 28mila ed i 35mila euro annui.

Il provvedimento,  che verrà recepito nella stesura del Bilancio previsionale in sede di approvazione in Giunta,  lascia invariato il prelievo previsto per tutti i redditi al di sotto dei 28mila euro e per tutte le famiglie con tre figli a carico.

In sostanza,  l`accordo prevede la conferma dell’esenzione dell`1,6% per i due milioni di contribuenti percettori di redditi fino a 28 mila euro  e l`estensione dell`esenzione ai redditi fino a 35mila euro, con la conferma dell`addizionale Irpef piena solo per le fasce di reddito più alte, vale a dire, quelle oltre i 35mila euro.

A beneficiare della novità saranno  l`80% dei contribuenti della  Regione Lazio, che, a partire dal 2015, verranno chiamati a versare una quota di addizionale Irpef  uguale o inferiore rispetto quella dell`anno precedente.

Valerio Pollastrini

domenica 2 novembre 2014

La tassazione della quota mensile del Tfr

Come è noto, la Legge di Stabilità 2015 introdurrà la possibilità per i lavoratori subordinati di richiedere la corresponsione in quote mensili del trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell’anno.

La norma, in particolare, prevede che detto valore retributivo scaturisca su base volontaria. Vale a dire che, per ottenere la liquidazione in busta paga dell’anticipo del Tfr, il dipendente dovrà inoltrarne un’espressa richiesta al proprio datore di lavoro.

Il testo del Disegno di Legge di Stabilità, inoltre, demanda ad un prossimo  Dpcm  la regolamentazione dell’intero sistema.

Tuttavia, sul fronte della tassazione, il Governo ha già precisato che, in luogo del sistema agevolato della tassazione separata, all’importo predetto verrà applicata la tassazione ordinaria, attraverso le aliquote progressive fissate in corrispondenza dei vari scaglioni di reddito.

Quale conseguenza di tale scelta, risulta pacifico che, oltre all’Irpef,  sulla monetizzazione in busta paga del Tfr graveranno anche le addizionali regionali e comunali.

Valerio Pollastrini

giovedì 2 ottobre 2014

Dai compensi in nero scatta l’accertamento induttivo

Nella sentenza n.20675 del 1° ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha confermato che dall’accertamento dei compensi erogati in nero ai lavoratori deve presumersi l’occultamento del reddito prodotto dall’azienda, con conseguente legittimità della richiesta della maggiore imposta evasa.

Nel caso di specie, una cooperativa aveva ricevuto un avviso di accertamento,  emesso a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, dal quale erano risultati omessi versamenti di ritenute di acconto per compensi a lavoratori dipendenti non dichiarati in busta paga.

Con il predetto avviso, infatti, era stato accertato un maggior imponibile ai fini delle imposte dirette e indirette di 146.998,00 €, da qui la  richiesta della complessiva somma, ivi compresa la sanzione, di 44.035,00 €.

L’azienda aveva impugnato la cartella dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che, in parziale accoglimento del ricorso aveva ridotto l’importo richiesto in 144.116,00 €.

La società aveva però appellato detta sentenza presso  la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che, sulla base della documentazione extracontabile, costituita da alcuni fogli riportanti  gli importi corrisposti a vario titolo ai lavoratori dipendenti, aveva  ritenuto che l'Amministrazione finanziaria potesse procedere legittimamente ad accertamento con il metodo induttivo.

A questo punto il contribuente aveva  ricorso per Cassazione, deducendo il carattere apparente della motivazione fornita del giudice dell’appello, in quanto farebbe semplicemente rinvio alle circostanze contenute nell'avviso impugnato.

In particolare, la Commissione Regionale non avrebbe spiegato la ragione per cui dal pagamento di somme in nero ai dipendenti sia possibile presumere maggiori ricavi non contabilizzati, comportanti un’evasione d’imposta.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure mosse dal ricorrente, ricordando come,  anche in presenza di contabilità della quale non sia contestata la regolarità formale, il ricorso al metodo induttivo di accertamento risulta ammissibile in virtù delle disposizioni contenute dall’art.54 del D.P.R. n.633/1972,  il cui comma 1 autorizza l'accertamento in base anche ad "altri documenti", ad "altre scritture contabili", diverse da quelle eventualmente regolari previste per legge (1).

La richiamata norma, in sostanza, dispone che l'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta, fra l'altro, di "altri documenti".

Tornando al caso di specie, la Corte ha osservato come le omesse indicazioni fossero desumibili dalle risultanze documentali, rappresentate dai fogli sui quali erano appuntati gli importi corrisposti ai lavoratori dipendenti a vario titolo.

Proprio sulla base di questa riscontrata infedeltà, l'Ufficio aveva quindi proceduto ad accertamento analitico-induttivo.

La condotta dell’Agenzia, pertanto, deve ritenersi del tutto legittimo, in quanto, conformemente alla normativa di riferimento, l'accertamento induttivo era stato disposto  sulla base della infedeltà della dichiarazione emersa dal confronto con "altro documento".

Per tutte le considerazioni esposte, la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso e la conseguente condanna dell’azienda al pagamento delle spese del processo di legittimità, liquidate in 2.600,00 €, oltre gli oneri prenotati a debito e gli accessori di legge.

Valerio Pollastrini


1)      - Cass., Sentenza n.7184 del 25 marzo 2009;

domenica 21 settembre 2014

Anche il lavoratore risponde delle ritenute fiscali non versate dall’azienda

Nella sentenza n.19580 del 17 Settembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il Fisco può richiedere direttamente al dipendente  le ritenute non versate dal datore di lavoro.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto ad un dipendente la maggiore tassazione dovuta su alcuni emolumenti ricevuti dal datore di lavoro.

Il lavoratore aveva contestato la relativa cartella esattoriale, sostenendo che fosse l’azienda a dover provvedere al versamento.

Investita della questione, la Cassazione ha sottolineato come, in materia tributaria, tra sostituto d’imposta e soggetto sostituito intercorra un rapporto giuridico di solidarietà passiva nei confronti dell’Erario.

Di conseguenza, nei confronti del datore di lavoro e del dipendente risultano applicabili i principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all'art.1306 c. c., riguardante l'estensione del giudicato.

La Suprema Corte ha quindi concluso affermando che, pur essendo il datore di lavoro sostituto d’imposta obbligato al pagamento delle ritenute, il dipendente sostituito rimane pur sempre  obbligato solidalmente per il versamento di detti emolumenti. 

In applicazione dei principi generali della solidarietà passiva, pertanto, l’Erario può richiedere al lavoratore l’estinzione del debito relativo all’imposta non versata dall’azienda.



Valerio Pollastrini

martedì 15 luglio 2014

Tassazione delle somme liquidate al lavoratore a titolo risarcitorio

Nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la tassazione delle somme versate al lavoratore  per i  danni  subiti dalla perdita di redditi, nella  sentenza n.10749/2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che tutte le indennità conseguite   a titolo risarcitorio, ad esclusione di quelle il cui fondamento risieda nel decesso o nell’invalidità permanente eventualmente procurati, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, come tali, sono assoggettate a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto.

In sostanza, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha ribadito che il suddetto criterio di tassazione risulta applicabile a tutte le indennità aventi causa o che traggano origine dal rapporto di lavoro, comprese quelle corrisposte in seguito al licenziamento illegittimo.

Valerio Pollastrini

venerdì 4 luglio 2014

Tassazione dell’attività svolta per hobby

Nella sentenza n.15031 del 2 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora risulti produttiva di  redditi, l’attività svolta per hobby è soggetta a tassazione ordinaria.

Nel corso di un accertamento, la Guardia di Finanza aveva ritenuto che il contribuente avesse esercitato in locali di sua proprietà ed appositamente  attrezzati l’attività di falegname, nell’assoluta inosservanza degli obblighi in materia fiscale.

Conseguentemente, l’Ufficio delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP, per un reddito di impresa non dichiarato di .3.407,00 €.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente.

Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello proposto dall’Ufficio Finanziario.

Il particolare, il giudice di seconde cure aveva  affermato che il reddito accertato fosse riconducibile  ad attività di lavoro autonomo svolta non in forma abituale e, quindi, non rientrante tra i redditi d’impresa di cui all’art.51 del DPR n.917/1886.

La Commissione Regionale era giunta ad una simile decisione  deducendo l’occasionalità delle prestazioni dagli esigui consumi di energia elettrica rilevati durante l’accertamento fiscale, nonché  dalla modesta entità del reddito prodotto.

Contro questa sentenza  l’Agenzia delle Entrate aveva adito la Cassazione.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ricordato che nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, circostanza riscontrata nel caso in esame, la legge abilita gli Uffici finanziari a servirsi di qualunque elemento probatorio ai fini del l'accertamento del reddito, determinandolo anche per mezzo del metodo induttivo.

Pertanto, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa incombe sul contribuente.

La Cassazione ha poi sconfessato l’operato dei giudici dell’appello, contestando alla Commissione Tributaria Regionale di non aver sottoposto al vaglio critico gli elementi probatori, sia pure presuntivi, proposti dall’Ufficio finanziario, senza, tra l’altro, effettuare un confronto tra gli stessi ed eventuali fatti impeditivi offerti dal contribuente, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.

La sentenza, impugnata, infatti, aveva trascurato del tutto gli elementi raccolti nel verbale della Guardia di Finanza,  accertati  dall’analisi della documentazione extracontabile.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha concluso con l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Valerio Pollastrini

venerdì 20 giugno 2014

Decreto Irpef convertito in Legge

Dopo le modifiche apportate dal Senato, la Camera, con 322 voti a favore, 149 astenuti ed 8 contrari, ha definitivamente approvato la fiducia sulla conversione in Legge del Decreto Irpef n.66/2014, contenente, tra l’altro,  il c.d. “bonus di 80 euro”  per i lavoratori dipendenti e assimilati.

Del resto, un eventuale ripensamento sul bonus sarebbe stato quanto meno inopportuno, visto che la prima tranche del 2014 è già stata erogata con le buste paga di maggio.

Confermato lo slittamento  alla prossima Legge di Stabilità per l’allargamento della platea dei beneficiari del credito d’imposta, con l’inclusione delle famiglie numerose non capienti.

Al testo iniziale del D.L.  è stato aggiunto solamente l’emendamento proposto dal Senato, contenente, tra gli altri, la proroga al prossimo 16 ottobre del pagamento della Tasi in quei Comuni che non hanno deliberato le aliquote entro il termine del 23 maggio 2004.

Queste, oltre al bonus di 80 euro, le altre misure contenute nel Decreto:

Riduzione delle aliquote IRAP del 10% - Dal prossimo periodo di imposta le nuove aliquote  passeranno:
-         per le Imprese dal 3,9%  al 3,5%;
-          per le Banche dal 4,65% al 4,2%;
-         per le Assicurazioni dal 5,9%  al 5,3%;
-         per le Concessionarie dal 4,2%  al 3,8%;
-         per il Settore agricolo dall’1,9%  all’1,7%;

Tassa sui passaporti - La tassa prevista sui passaporti passerà da 40,29 a 73,50 euro;

Rateizzazione dei debiti Equitalia - Riaperti i termini di ripresentazione della domanda di rateizzazione:
-          entro il 31/07/2014 i contribuenti morosi e decaduti da altra rateizzazione potranno accedere ad un nuovo rateizzo;

Canoni di concessione demaniale marittima - Prorogata al 15/09/2014;

Tassazione sui fondi pensione – Aumentata dello 0,5% dal 2014;

Tasi - Proroga del pagamento al 16/10/2014  nei comuni che non hanno deliberato le aliquote IUC entro il termine del 23 maggio 2004.

Valerio Pollastrini

sabato 14 giugno 2014

Per i reati fiscali il sequestro preventivo si estende ai beni della persona giuridica

Nella sentenza n.22922 del 3 giugno 2014 la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso  di avvenuto accertamento di reati fiscali, il sequestro preventivo dei beni  non è circoscritto solamente a quelli dell’impresa fisica, ma si estende anche ai beni della persona giuridica.

Nel caso di specie, il tribunale aveva rigettato la richiesta dell’indagato per reati tributari contro il decreto di sequestro preventivo,  finalizzato alla confisca,   dei saldi attivi rinvenibili sui suoi rapporti finanziari, fino a concorrenza dell'importo di circa 1.700.000,00 €.

Nel motivare il provvedimento adottato, il Tribunale del Riesame aveva richiamato l’orientamento   giurisprudenziale che esclude il sequestro dei beni societari  qualora non risulti che la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti.

Proponendo ricorso in Cassazione, l’imputato aveva contestato  l’applicabilità del provvedimento ablativo al patrimonio della persona fisica invece che a quello dell'ente, osservando che, secondo una recente giurisprudenza in materia di reati tributari, prima di procedere al sequestro preventivo in pregiudizio del legale rappresentante della società è necessario verificare l'impossibilità di procedere al sequestro direttamente sui beni dell'ente beneficiario del risparmio di spesa.

Il ricorrente aveva rilevato come, nel caso di specie, fosse stato omesso tale preventivo accertamento, circostanza dalla quale emergerebbe la nullità  dell'originario decreto di sequestro.

Investita della questione, la  Suprema Corte ha ritenuto opportuno discostarsi dalla giurisprudenza sinora prevalente, secondo la quale il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente (1), non può essere disposto sui beni immobili appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società.

La normativa di riferimento (2), infatti, non include i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento, con esclusione dell'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti.

La Cassazione ha poi ricordato che il tema del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dei beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal suo legale rappresentante è stato recentemente affrontato dalle Sezioni Unite che (3), in proposito,hanno affermato alcuni importanti principi di diritto.

In primo luogo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica, è  consentito nei confronti della persona giuridica, quando tale profitto  sia nella disponibilità della stessa.

Qualora, invece, non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica, non è consentito il sequestro preventivo  nei confronti della stessa, salvo che la persona giuridica risulti uno schermo fittizio.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, non è consentito ogniqualvolta  sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, in capo a costoro o a persona non estranea al reato, compresa quella giuridica.

I principi recentemente affermati sulla materia, annoverano, inoltre, la transitoria impossibilità del sequestro del profitto di reato, senza bisogno della preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato.

Preso atto del  mutato indirizzo giurisprudenziale appena richiamato, la Suprema Corte ha concluso   con l’accoglimento del ricorso del legale rappresentante dell’azienda, disponendo così l'annullamento del provvedimento impugnato.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Previsto dall’art.19, comma 2, del D.Lgs. n.231 del 8 giugno 2001;
(2)   - Artt.24 e ss. del D.Lgs. n.231 del 8 giugno 2001;
(3)   – Cass., S.U., Sentenza n.10561 del 30 gennaio-5marzo 2014;

martedì 27 maggio 2014

Le verifiche sui redditi delle società di capitali potranno riguardare anche i conti bancari di soci e amministratori

Nella sentenza n.10486 del 14 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, nel corso degli accertamenti sui redditi prodotti dalle società di capitali, l’Amministrazione Finanziaria, oltre a quelli intestati all’azienda, può acquisire dagli istituti di credito anche  gli estratti dei conti correnti bancari intestati a soci, amministratori o procuratori generali.

Ciò, secondo quanto affermato nella pronuncia in commento, sarà possibile ogniqualvolta risulti provata, anche attraverso semplice presunzione, la natura fittizia dell'intestazione o  la sostanziale riconducibilità  dei conti medesimi all’impresa.

Dimostrato il collegamento delle posizioni  dei soggetti collegati alla società, sarà l’impresa a dover provare l’estraneità delle operazioni bancarie delle persone fisiche a quelle inerenti alla gestione della propria attività.

Valerio Pollastrini

La crisi di liquidità assolve il datore di lavoro dal reato di omesso versamento delle ritenute dei dipendenti

Negli ultimi cinque mesi, la  Cassazione si è espressa quatto volte in merito al reato di omesso versamento delle ritenute certificate, fornendo indirizzi contrastanti tra loro (1).

Nell’ultima pronuncia,  sentenza n.20777 del 22 maggio 2014, la Suprema Corte ha affermato che il dolo,  elemento necessario per la configurazione del suddetto reato, può essere escluso se l'imputato dimostri  che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse non potessero essere altrimenti fronteggiate con idonee misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.

Nel caso di specie, all’amministratore unico di una società era stato contestato il mancato versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta,  delle ritenute del lavoratori risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per l'ammontare superiore a 50.000,00 € (2).

Il Tribunale del merito aveva assolto il datore di lavoro, dichiarando che il fatto ad egli imputato non costituisce reato, in quanto, dall’esame delle prove acquisite, era emerso che l’omissione del versamento delle ritenute non fosse riconducibile ad una condotta volontaria e consapevole.

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello, aveva impugnato tale pronuncia dinnanzi alla Cassazione,  osservando che il Giudice di primo grado avesse erroneamente  ritenuto insussistente l'elemento psicologico del reato, argomentando che la crisi economica dell'impresa avrebbe, di fatto, impedito l'adempimento dell'obbligazione tributaria,  influendo così sull'effettiva intenzione di evadere le imposte, senza, tuttavia, considerare che, nel caso di specie, il dolo fosse generico.

In sostanza, secondo la tesi del ricorrente,   per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato sarebbe  sufficiente la semplice  consapevolezza di omettere i dovuti versamenti, senza che nessun rilievo possa essere attribuito  alla finalità di eludere gli obblighi tributari, né, tantomeno, alle critiche condizioni economiche che abbiano indotto l’azienda ad assolvere altri debiti ritenuti più urgenti.

Investita della questione, la Suprema Corte ha compiuto innanzitutto un riepilogo dei fatti, rilevando come, dall'esame testimoniale del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, il Tribunale avesse accertato che la società non aveva provveduto al versamento, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale, delle ritenute alla fonte per un ammontare complessivo di 53.318,00 €.

Tra l’altro, nel momento in cui aveva ricevuto la notifica della relativa cartella esattoriale, l’azienda aveva  già provveduto a  versare 14.000,00 € e l'imputato, in seguito, era stato ammesso alla rateizzazione dei  pagamenti ancora dovuti.

Nel corso del giudizio del merito, il Consulente Tecnico della difesa aveva riferito le critiche condizioni della società, piccola agenzia di pubblicità, che negli anni 2007 - 2008 aveva chiuso gli esercizi con piccole perdite, risultando in sofferenza di liquidità per il ritardo di alcuni clienti nel pagamento delle fatture emesse a loro carico.

Tuttavia, la società aveva ugualmente tentato di onorare tutti i debiti, anche quelli erariali, e, proprio nel primo semestre 2008, aveva anche provveduto a versare le ritenute INPS e IRPEF e ad effettuare i versamenti IVA.

Il Tribunale, inoltre, aveva evidenziato come le ritenute oggetto dell'omesso versamento, riguardassero essenzialmente tre mensilità del 2007,  febbraio e parte  di novembre e  dicembre.  Le ritenute inerenti alle  altre scadenze del 2007, invece,  erano state versate nel rispetto dei termini di legge o, al massimo, con qualche mese di ritardo.

Tale contesto aveva indotto il Giudice del primo grado a ritenere credibile la non volontarietà dell’omissione, anche in considerazione della scarsa entità del superamento della soglia di rilevanza penale.

Dalla deposizione della lavoratrice addetta alla contabilità aziendale, era emerso che, a causa del ritardo nei pagamenti da parte dei clienti, l’imprenditore fosse stato impossibilitato a versare somme ulteriori, in aggiunta a quelle parzialmente liquidate mensilmente per ritenute Irper, Inps e per l’Iva.

La teste aveva inoltre chiarito che, a casa della sua assenza nel mese di luglio, il datore di lavoro, che non si occupava minimamente di contabilità e scadenze e che spesso era via per la ricerca di nuovi contratti, non avrebbe potuto adempiere neanche facendo ricorso alle risorse economiche private.

Tutte queste, in sostanza, le risultanze in base alle quali il Tribunale aveva escluso che l'omissione del versamento nel termine fosse riconducibile ad una condotta volontaria e consapevole dell'imputato.

La Cassazione si poi soffermata sull’analisi del tipo di dolo connotante la fattispecie contestata, chiarendo come non basti definirlo  generico, ma occorra, altresì, considerare che il dolo non possa essere ritenuto in re ipsa e che, per il suo accertamento,nel diritto penale non è possibile ricorrere a presunzioni di dolo.

In sostanza, il dolo, quantunque generico, non può mai essere impoverito con l'elusione dell'onere dell’ accertamento che, in merito all'elemento soggettivo del reato, verte sulla prova di un fatto psichico che deve sempre sempre ricostruito, secondo le circostanze del caso specifico e tenendo conto del contesto nel quale sia stata maturata la condotta omissiva dell'agente.

Per quanto riguarda il reato di omesso versamento di ritenute certificate, la Cassazione ha quindi osservato che il dolo può essere escluso qualora l'imputato dimostri, osservando oneri di allegazione e di prova rigorosi, che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.

Si tratta di un accertamento al quale il Giudice del merito non si era sottratto, fornendone un apprezzamento attraverso una congrua motivazione, insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – La pronuncia in commento è stata preceduta dalla seguenti sentenze: Cass., Sentenza n.20266 del 15 maggio 2014; Cass., Sentenza n.19574 del 13 maggio 2014; Cass., Sentenza n.3707 del 28 gennaio 2014;
(2)   – Fattispecie di reato prevista dall'art. 10-bis del D.Lgs. n.74 del 10 marzo 2000;

domenica 25 maggio 2014

Incentivati solo i premi di produttività previsti dagli accordi sindacali

La Legge di Stabilità 2013 (1) ha disposto la  proroga  delle misure  sperimentali  per  l'incremento della   produttività  del   lavoro,   introducendo   una   speciale detassazione per le somme erogate a talli fine ai lavoratori  per il periodo dal 1°  gennaio  al  31 dicembre 2014 (2).

Il Dpcm del 19 febbraio 2014 ha stabilito che, per l’anno in corso, la suddetta agevolazione trovi applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e  per  i  titolari  di  reddito  da  lavoro  dipendente  non superiore, nell'anno 2013, a 40.000,00 €,  al  lordo  delle  somme assoggettate  all'imposta  sostitutiva  di  cui all'art. 1, comma 1, del Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 22 gennaio 2013.

 
La retribuzione di  produttività  individualmente  riconosciuta che può beneficiare della detassazione   non  può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, a 3.000,00 € lordi.

Occorre precisare che ad essere agevolate saranno  solamente i premi erogati ai lavoratori in base agli accordi sindacali depositati entro 30 giorni  presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Il deposito degli accordi già sottoscritti al 14 maggio 2014, data di entrata in vigore del Dpcm, dovrà, pertanto, essere effettuato entro  il prossimo 14 giugno.

Valerio Pollastrini


(1)   - comma 481 dell'art.1 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012;
(2)   -comma 482 del medesimo art. 1 della Legge n.228/2012;

mercoledì 21 maggio 2014

Se non preceduta da avviso bonario è nulla la cartella esattoriale relativa alle imposte su redditi soggetti a tassazione separata

Nell’Ordinanza n.11000 del 20 maggio 2014  la Corte di Cassazione ha affermato che l’Ufficio finanziario non può emettere la cartella di pagamento per l’imposta dovuta su redditi dichiarati a tassazione separata senza che abbia preventivamente avvisato il contribuente dell’irregolarità riscontrata.

La vicenda in commento è quella che ha visto un contribuente impugnare una cartella di pagamento, ricevuta dall’Agenzia delle Entrate per l’imposta richiesta a conguaglio, relativa a redditi soggetti a tassazione separata.  

Nel corso del giudizio di primo grado, l’Agenzia delle Entrate aveva disposto l’annullamento delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo, tuttavia, la Commissione Tributaria Provinciale aveva ugualmente accolto  il ricorso del contribuente.

Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale  aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia, rilevando la necessità dell’invio dell’avviso bonario per eliminare ogni incertezza, dimostrata, tra l’altro, dallo sgravio autonomamente riconosciuto dall’Ufficio nel corso del primo grado di giudizio.

Sul piano normativo, l’art.6, comma 5, della Legge n.212/2000 richiede espressamente, a pena di nullità dell’iscrizione a ruolo, l’obbligo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di inoltrare al contribuente una preventiva comunicazione di irregolarità, ogniqualvolta sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Quanto al caso di specie, riscontrata la mancata comunicazione preventiva, la Commissione Tributaria Regionale aveva disposto  la nullità dell’atto impugnato.

Contro la sentenza di appello, l’Agenzia aveva ricorso per Cassazione.

Investita della questione, la Suprema Corte ha premesso come, ai sensi delle relative disposizioni di legge, in caso di mancato pagamento, l’iscrizione a ruolo delle somme richieste debba avvenire  entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso bonario (1),  con applicazione delle sanzioni (2) e degli interessi (3), a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

La Cassazione ha concluso ribadendo che la mancata comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione  ha determinato una violazione del procedimento, dalla quale consegue la nullità del provvedimento impugnato, senza che a tal fine rilevi la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Questa, in sostanza, la motivazione che ha indotto la Suprema Corte a rigettare il ricorso, con conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Secondo le disposizioni di cui al DPR n.602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni;
(2)   – Previste  dall'articolo 13, comma 2, del  D.Lgs. n.471 del 18 dicembre 1997;
(3)   – Secondo quanto disposto dall'articolo 20 del DPR n.602 del 29 settembre 1973;

lunedì 19 maggio 2014

Tassazione delle indennità corrisposte per la risoluzione del rapporto di lavoro

Nella sentenza n.10749 del 16 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha ricordato che tutte le indennità corrisposte in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle erogate in conseguenza  dell’illegittima risoluzione  da parte dell’azienda, costituiscono redditi da lavoro dipendente, soggetti a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto.

La controversia di specie era sorta dopo che l’Agenzia delle Entrate, per mezzo del silenzio-rifiuto,  aveva respinto l'istanza di un contribuente per il  rimborso dell'IRPEF versata attraverso le ritenute operate sull'indennità per licenziamento illegittimo, corrisposta dall'ex datore di lavoro  in sostituzione della reintegrazione in azienda.

Dopo la decisione di primo grado che, sul presupposto della natura non retributiva dell’indennità, aveva riconosciuto la pretesa del lavoratore, la Commissione Tributaria Regionale aveva successivamente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, disconoscendo quanto richiesto  dal contribuente.

I giudici di Appello avevano così deciso, ritenendo che, ai sensi   dell'art. 16, lett. a), comma 1 (1), del DPR n.917/1986 (2) e dell'art. 32, comma 1, lett.a), del  D.L. n.41/1995 (3), l’indennità percepita dal dipendente, in quanto destinata a sostituire i redditi da lavoro  che lo stesso avrebbe percepito nel caso in cui fosse stato reintegrato in azienda, dovesse assoggettarsi a tassazione separata.

Ricorrendo in Cassazione, il contribuente aveva sostenuto che la predetta indennità,  trattandosi di obbligazione sorta ex lege  a carico del datore di lavoro che aveva scelto di non reintegrare il dipendente in azienda, non  fosse riconducibile al rapporto di lavoro o alla sua cessazione.

Investita della questione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, ricordando come, in tema di licenziamento illegittimo, la Cassazione, in passato, avesse  già affermato che la corresponsione dell'indennità, commisurata alla retribuzione non effettivamente percepita, costituisce presunzione "iuris tantum" di lucro cessante, mentre l'indennità prevista dall'art. 18 della legge n. 300/70, nel suo minimo ammontare di cinque mensilità, costituisce una presunzione "iuris et de iure" del danno causato dal recesso, assimilabile ad una sorta di penale connaturata al rischio di impresa.

Per quanto riguarda l’oggetto in esame, la normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. n.917/1986, il cui articolo 48, comma 1, dispone che  il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi  percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.

Inoltre, a proposito dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi e delle indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte,  l'art. 6, comma 2, chiarisce come gli stessi  costituiscano redditi appartenenti alla stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

L'art. 16, comma 1, lett a) (4), dispone, infine, che, alle indennità ed alle somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro, nonché alle somme e valori comunque percepiti, anche  a titolo risarcitorio, in seguito ad un provvedimento dell'Autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, deve applicarsi la tassazione separata.

Al termine di questo esaustivo excursus della normativa, la Cassazione ha  ricordato come, negli anni, la lettura coordinata delle richiamate disposizioni abbia determinato il consolidamento del principio giurisprudenziale in base al quale  tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli per invalidità permanente o  morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese quelle imposte al datore di lavoro per la risoluzione illegittima del rapporto, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, come tali, sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto.

Conformandosi al suddetto principio, la Suprema Corte, ritenendo che la sentenza impugnata avesse correttamente applicato la norma di riferimento, ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

(1)   – Secondo la vecchia numerazione;
(2)   – Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
(3)   - Convertito con modificazioni nella  Legge n.85/1995;
(4)   - Testo risultante dalla modifica operata dall’art.32, comma 1, del  D.L. n.41/1995,  convertito nella Legge n.85/1995;