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mercoledì 24 giugno 2015

Omesso versamento delle ritenute: il ravvedimento operoso estingue il reato

Stando all’attuale formulazione della bozza del decreto legislativo di riforma del sistema penale tributario, presentata ieri in Consiglio dei Ministri,  la regolarizzazione amministrativa delle violazioni di dichiarazione infedele o omessa, tramite ravvedimento operoso, comporterà la non punibilità in sede penale.

Sempre ai fini penali, inoltre, l’omissione della dichiarazione potrà essere sanata entro il termine di presentazione di quella successiva, a patto però, che la regolarizzazione avvenga spontaneamente.

Sembra certa, infine, l’elevazione a 150.000 euro della soglia prevista per la rilevanza penale delle violazioni di omesso versamento delle ritenute dei lavoratori.

Valerio Pollastrini

mercoledì 17 giugno 2015

I lavoratori italiani sono i più tassati d’Europa

Stando ai dati contenuti nel rapporto 2008-2014 sul coordinamento della finanza pubblica, diffusi in questi dalla Corte dei Conti, in Italia la tassazione sui redditi da lavoro dipendente è la più alta tra tutti i Paesi europei.

Sul punto, l’Ente ha denunciato che il prelievo fiscale su lavoratori e imprese risulta palesemente squilibrato rispetto a quello sui consumi, inferiore rispetto alla media UE del 19,8%.

Giova ricordate come la vessazione dei lavoratori italiani sia stata sottolineata anche dall’Ocse, che, nella propria elaborazione annuale, ha evidenziato un cuneo fiscale pari al 48,2%.

Valerio Pollastrini

lunedì 8 giugno 2015

Reato di omesso versamento di ritenute: imputabile anche l'amministratore neoeletto

Nella sentenza n.21606 del 25 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che anche l’amministratore neo eletto, che abbia sottoscritto il Modello 770, è perseguibile per il reato di omesso versamento delle trattenute fiscali operate sugli stipendi dei lavoratori alle dipendenze della società.

giovedì 4 giugno 2015

Omesse ritenute: per la prova basta il DM10

Nella sentenza n.21619 del 25 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della condanna per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, la trasmissione telematica dei modelli DM10  è sufficiente ad attestare il pagamento degli stipendi. In simili casi, pertanto, spetta al datore di lavoro fornire l’eventuale prova contraria.

Valerio Pollastrini

lunedì 4 maggio 2015

Omesso versamento delle ritenute: i controlli automatizzati non sono sufficienti per l’accertamento del reato

Nella sentenza n.17710 del 28 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della configurazione del reato di omesso versamento di ritenute, la prova dell'elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le trattenute effettivamente operate, non può essere costituita dal solo contenuto del modello 770.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Piacenza aveva condannato un datore di lavoro alla pena di 7 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per aver omesso di versare nel termine di legge le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti relative ad emolumenti erogati nell'anno 2005, per un importo pari a 52.558,00 €.

Avverso la sentenza di appello, l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione,  censurando la Corte territoriale per aver confermato la sua responsabilità penale  in assenza di elementi che consentissero di ritenere sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

Secondo in ricorrente, infatti, da un lato egli non sarebbe stato posto nelle condizioni di verificare l'esattezza della richiesta dell'Istituto in merito alla quantificazione delle ritenute omesse, non essendo certo l'importo esattamente dovuto, non avendo l'Istituto eseguito alcuna verifica effettiva, donde l'incertezza del risultato raggiunto.

Dall'altro, l'Agenzia delle Entrate aveva eseguito la comunicazione in un momento in cui il ricorrente non era più il legale rappresentante della società che, nel frattempo, aveva anche mutato la sede da Piacenza a Palermo, con conseguente sua impossibilità di verificare l'esattezza della richiesta dell'Ufficio, né provvedere a pagare in prima persona quanto dovuto, donde sarebbe anche mancante il relativo elemento psicologico del delitto contestato.

Nello specifico, il ricorrente aveva sviluppato la questione richiamando una recente decisione della Cassazione che aveva affermato come nel reato de quo la prova del rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione mod. 770 proveniente dal datore di lavoro.

Nel caso in esame, pertanto, essendo stata tratta la prova esclusivamente sulla base dei controlli automatizzati eseguiti dall'Ufficio Finanziario, anziché sulla base delle ritenute certificate, il reato non sarebbe configurabile.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura predetta e, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata  per intervenuta prescrizione.

Gli ermellini hanno osservato come, invero, la prova dell'omesso versamento delle ritenute certificate era stata fornita in sede dibattimentale attraverso la procedura di controllo automatizzato in base alla dichiarazione annuale mod.770/2006 relativa all'anno di imposta 2005. Diversamente, dall’istruttoria era emerso come nessuna verifica effettiva, documentale, fosse stata effettuata al fine di accertare l'effettivo ammontare delle ritenute di cui si contesta l'omesso versamento.

Sul punto, la Corte di Legittimità ha già avuto modo di chiarire che nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la prova dell'elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, il cui onere incombe sull'accusa, non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro (1).

Questa decisione, tuttavia, si pone in difformità rispetto alla prevalente giurisprudenza secondo cui, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal Pubblico Ministero mediante documenti, testimoni o indizi (2).

Proprio la presenza del contrasto giurisprudenziale di cui si è detto ha indotto la Suprema Corte a qualificare, di per sé, il motivo di ricorso come non manifestamente infondato.

Ciò detto, gli ermellini hanno poi rilevato come, nel caso di specie, il reato debba ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.

Valerio Pollastrini

1)      – Corte di Cassazione, Sentenza n.40526 dell’8 aprile 2014;
2)      - v., ad esempio, Cass., Sentenza n.1443 del 15 novembre 2012;

martedì 14 aprile 2015

In aumento la tassazione sui salari degli italiani

Stando ai risultati del rapporto “Taxing Wages” dell'Ocse, in Italia la tassazione dei salari dei lavoratori è sempre più pesante, atteso che il c.d cuneo fiscale ha ormai  raggiunto la soglia del 50%.

Lo scorso anno, infatti, la differenza tra il costo totale del lavoro ed il salario medio netto di un dipendente single si è attestato  al 48,2%, segnando un incremento di 0,4 punti rispetto al 2013.

Dal momento che, tra i due periodi presi a confronto, non sono emerse variazioni sostanziali sull’incidenza dei contributi previdenziali ed assistenziali, detto incremento è dovuto in massima parte dalle imposte sul reddito, il cui valore supera di 12 punti percentuali la media Ocse del 36%.

L’Italia si conferma, dunque, al sesto posto tra i 34 Paesi Ocse per quanto riguarda  il prelievo complessivo sui salari. Al primo posto il Belgio, con il 55,6% (-0,08 punti), seguito da Austria (49,4%, +0,17), Germania (49,3%, -0,09), Ungheria (49%, invariato) e Francia (48,4%, -0,4). In base a questa speciale classifica, risulta che i lavoratori più fortunati sono quelli del Cile, Paese nel quale la tassazione sui compensi si ferma al 7%.

Entrando nello specifico, l’incremento della tassazione sui salari italiani è dovuto soprattutto alle addizionali locali.

Occorre precisare, però, che i dati Ocse non registrano l’impatto del bonus degli 80 euro introdotto  dal Governo Renzi, in quanto il corrispondente emolumento è andato a beneficio dei salari inferiori alla media, mentre, come detto, l’analisi in commento si è concentrata esclusivamente sulle retribuzioni medie.

Sempre con riferimento all’Italia, dal confronto con il 2013 è emerso che la situazione negativa riguarda anche le famiglie monoreddito  con due figli, in riferimento alle quali il cuneo fiscale, pari al 39%, è aumentato di 0,5 punti percentuali.

In generale, il fisco italiano risulta particolarmente aggressivo nei confronti dei nuclei familiari. Stando al raffronto tra le nazioni dell’area Ocse, infatti, il nostro Paese si colloca al quarto posto, dietro Grecia, Belgio e Francia.
Sempre a proposito della tassazione delle famiglie, lo scorso anno le nazioni più virtuose sono state, rispettivamente, Nuova Zelanda,  Svizzera ed Irlanda.

Valerio Pollastrini

domenica 15 marzo 2015

Controversie tributarie escluse dall’equa riparazione sui ritardi

Nella sentenza n.4282/2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, ove la controversia riguardi la materia tributaria, in caso eccessiva durata del processo il contribuente non avrà diritto ad alcun risarcimento.

Nella pronuncia in commento, infatti, gli ermellini hanno ribadito che la normativa sull’equa riparazione per le lungaggini delle cause (1) non può essere estesa all’ambito fiscale.
In sostanza, poiché  la tutela in oggetto  è limitata solamente agli ambiti del civile e del penale, la materia tributaria ne risulta esclusa, salvo che nei casi seguenti:

-         qualora le cause riguardanti sanzioni tributarie siano, per il loro carattere afflittivo, assimilabili alle sanzioni penali, quindi alternative ad una sanzione penale, ovvero ad una sanzione che, in caso di mancato adempimento, sia commutabile in una misura detentiva;
-         qualora le cause, pur di competenza della giurisdizione tributaria, siano riconducibili alla materia civile, in quanto riguardanti pretese del contribuente che non investano la determinazione del tributo ma solo alcuni aspetti consequenziali, oppure richieste di rimborso di somme, riconducibili all’area delle obbligazioni privatistiche.

In relazione alla seconda ipotesi,  la Cassazione ha precisato che in questa fattispecie  non rientrano le controversie riguardanti il rimborso di imposte che il privato ritenga indebitamente trattenute, poiché il relativo diritto non è accertato secondo i principi di diritto civile sulla ripetizione di indebito, ma in base all’esistenza o meno del potere impositivo”.

Valerio Pollastrini

1)      - Legge n.89/2001;

venerdì 13 marzo 2015

Configurazione del reato di omesso versamento delle ritenute

Nella sentenza n.5736 del 9 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, ove non riportate nei Cud rilasciati ai dipendenti, l'omesso versamento di ritenute dichiarate dal datore di lavoro nel modello 770  non costituisce reato.

Nella pronuncia in commento, infatti, la Suprema Corte ha ricordato che, in base ai precetti sanciti dall’art.10-bis del D.Lgs. n.74/2000, è penalmente perseguibile soltanto l’omesso versamento delle ritenute risultanti dal mod.770 e non quello attestato  nelle certificazioni  rilasciate ai lavoratori.

Valerio Pollastrini

Riaperti i termini per rateizzare i debiti con il Fisco

Novità importanti per chi ha pendenze aperte con il Fisco.
Nel comunicato stampa del 3 marzo 2015, infatti, Equitalia ha illustrato il contenuto della disposizione contenuta nel c.d. decreto Milleproroghe, grazie alla quale i contribuenti che avessero perso il beneficio della rateizzazione, perché non in regola con i pagamenti alla data del 31 dicembre 2014, potranno chiedere una dilazione fino ad un massimo di 72 rate, presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio.

Valerio Pollastrini

sabato 13 dicembre 2014

Mancato versamento delle ritenute – Il datore di lavoro è colpevole anche se c’è crisi di liquidità

Nella sentenza n.51436 dell’11 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che la crisi di liquidità, dovuta alla mancata riscossione di un credito, non assolve il datore di lavoro dal reato connesso al mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti.

Nel caso di specie, il Tribunale di Sassari, in accoglimento del proposto riesame, aveva revocato l’Ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari con la quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - fino alla concorrenza della somma di  82.788,00 € - in danno di un datore di lavoro che aveva omesso il versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti di imposta, entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione modello 770.

Avverso tale pronuncia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari aveva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'art.45 cod. pen., che i giudici del riesame avrebbero erroneamente applicato, ritenendo che l'inadempimento fosse collegato alla mancata riscossione di crediti vantati dalla società dell'indagato nei confronti di terzi e che l'aver concordato con l'Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione del dovuto a distanza di tre anni fosse indice di una condotta non realizzabile se non a discapito dei dipendenti.

Il ricorrente, inoltre, aveva aggiunto che le conclusioni a cui era giunto il Tribunale sarebbero in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e che la volontarietà della scelta di non effettuare i versamenti sarebbe chiaramente desumibile dai contenuti della memoria difensiva prodotta in sede di riesame ed allegata al ricorso, dalla quale emergerebbe anche che la rateizzazione del debito con l'Agenzia delle Entrate sarebbe avvenuta non spontaneamente, bensì a seguito di avviso bonario.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.

Nella premessa, gli ermellini hanno ricordato che il reato in esame risulta consumato con il mancato versamento, per un ammontare superiore ad euro cinquantamila, delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale.

Sostanzialmente, la condotta in oggetto si traduce nella indebita appropriazione di somme altrui di cui si ha la detenzione e tale evenienza, come pure si è ricordato ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame per asserito contrasto con l'art.3 Cost. (1), rende del tutto irrilevanti eventuali difficoltà economiche impreviste, o la circostanza che non sia stata rilasciata al sostituto alcuna certificazione o quella del rilascio di certificazione mendace.

Quanto all'elemento soggettivo, inoltre, la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che detto reato è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza della condotta omissiva (2).

In genere, in simili casi la prova del dolo  è insita nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (Mod. 770), che riporta le trattenute effettuate, la loro data ed ammontare, nonché i versamenti relativi.

Del resto, in passato, le Sezioni Unite avevano posto in evidenza il collegamento intercorrente tra il debito verso il fisco relativo al versamento delle ritenute e l'erogazione degli emolumenti ai collaboratori, con la conseguenza che, quando queste ultime siano state effettuate dal sostituto d'imposta, insorge a suo carico un obbligo di accantonamento delle somme dovute all'Erario e di organizzazione, su scala annuale, delle risorse disponibili, in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.

Ciò premesso, la Cassazione ha  osservato che il Tribunale, nell’asserire l’insussistenza del fumus del reato ipotizzato, aveva ritenuto configurabile, nella fattispecie, una causa di forza maggiore, individuata in una sopravvenuta illiquidità conseguente alla mancata riscossione di crediti vantati dall'indagato verso soggetti terzi e che la volontarietà della condotta omissiva attribuitagli sarebbe stata esclusa anche dall'accordo intervenuto con l'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, tale assunto si pone in contrasto con i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza.

La Suprema Corte, infatti, ha rilevato come, generalmente, la forza maggiore sia individuabile in un evento di origine naturale o umana imprevedibile o, anche se preveduto, inevitabile.

Conseguentemente, essa non è invocabile nel caso in cui l’agente stesso si sia posto in condizioni di illegittimità, ponendo in essere una condotta non conforme alla legge o alle regole generali di prudenza e diligenza (3).

Sul punto, inoltre, va ricordato che su colui che invoca l’applicazione dell'esimente incombe un onere di allegazione di elementi precisi e specifici che consentano al giudice di verificare la sussistenza della forza maggiore o del caso fortuito (4).

Con specifico riferimento alla rilevanza, ai fini dell'applicabilità dell'art.45 cod. pen., delle difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente, si è affermato che esse non possono essere ricondotte al concetto di forza maggiore, il quale, presupponendo la sussistenza di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, tanto da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non può conseguentemente ricollegarsi ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente medesimo (5).

Tali principi sono stati enunciati anche in tema di omesso versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e la questione è stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza che, più volte (6), ha ribadito l’irrilevanza, ai fini dell‘applicabilità della forza maggiore o dello stato di necessità, le diverse ipotesi in cui si ritenga di privilegiare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti per evitare licenziamenti, si sia dovuto pagare i debiti ai fornitori, pena il fallimento della società, ovvero si sia verificata la mancata riscossione di crediti vantati e documentati, spesso nei confronti dello Stato (7).

Sulla base di tutte le considerazioni sopra riportate, la Suprema Corte ha quindi affermato che il mero verificarsi di una situazione di crisi finanziaria non comporta automaticamente la sussistenza di una condizione riconducibile a quella contemplata dall'art. 45 cod. pen., assumendo rilevanza le cause e la tempistica di una tale evenienza, nonché le scelte in concreto operate dal soggetto agente.

Nondimeno, assume rilievo decisivo anche l'imprevedibilità della crisi finanziaria, a differenza di ciò che avverrebbe se la mancanza di liquidità fosse nota all'imprenditore, difettando così un necessario presupposto per la configurabilità della forza maggiore.

Si tratta, dunque, di dati fattuali non indifferenti ai fini della valutazione sulla sussistenza, in concreto, di una ipotesi di forza maggiore. Valutazione che, nella fattispecie, il Tribunale non aveva effettuato.

I giudici del riesame, invero, tenendo conto delle condizioni di difficoltà dell'impresa conseguenti alla mancata riscossione di crediti, avevano pacificamente convenuto che, a fronte di tale situazione, l'indagato avesse privilegiato la scelta di corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti, circostanza che lo stesso indagato aveva esplicitato negli stessi termini in una memoria difensiva prodotta in sede di riesame.

Tali evenienze, a detta della Suprema Corte, non consentivano però di porre in diretta correlazione la crisi finanziaria con l'impossibilità, determinata da forza maggiore, di effettuare o dovuti versamenti, ostando, come si è detto, all'applicazione dell'art.45 cod. pen., né permettevano di escludere comunque la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Nel ribadire i principi dianzi ricordati, la Cassazione ha quindi concluso disponendo l’annullamento dell'ordinanza impugnata,  rinviando la causa al Tribunale di Sassari, che dovrà procedere ad un nuovo esame della controversia  attenendosi ai rilievi suddetti.

Valerio Pollastrini


1)      – Cass., Sentenza n.10120 dell’11 marzo 2011;
2)      – Cass., Sentenza n.25875 del 7 luglio 2010; Cass. SS.UU., Sentenza n.37425 del 12 settembre 2013;
3)      - v. ad es., Cass., Sentenza n.10823 del 19 marzo 2010; Cass., Sentenza n.5548 del 19 novembre 2009;
4)      - Cass., Sentenza n.20171 del 10 maggio 2013;
5)      – Cass., Sentenza n.18402 del 24 aprile 2013;
6)      – Cass., Sentenza n.15416 del 4 febbraio 2014; Cass., Sentenza n.5467 del 4 febbraio 2014; Cass., Sentenza n.37528 del 13 settembre 2013;
7)      - V. anche, in tema di crisi di liquidità, Cass., Sentenza n.39880 del 26 settembre 2014; Cass., Sentenza n.30595 dell’11 luglio 2014; Cass., Sentenza n.28549 del 3 luglio 2014; Cass., Sentenza n.24341 del 10 giugno 2014; Cass., Sentenza n.23532 del 5 giugno 2014; Cass., Sentenza n.23531 del 5 giugno 2014; Cass., Sentenza n.28459 del 29 maggio 2014; Cass., Sentenza n.19426 del 12 maggio 2014; Cass., Sentenza n.13019 del 20 marzo 2014;

sabato 29 novembre 2014

Appalti – Abolita la responsabilità solidale

Il prossimo 13 dicembre entreranno in vigore alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n.175 del 21 novembre 2014, meglio noto come “Decreto sulle semplificazioni fiscali(1).

Tra queste, la misura  più interessante è quella che riguarda l’abolizione della responsabilità fiscale negli appalti, attraverso l’abrogazione dei commi da 28 a 28-ter, dell’art.35 del D.L. n.223/2006. 

Si tratta delle norme in base alle quali, in caso di appalto di opere o  servizi, l’appaltatore era chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’erario da quest’ultimo, con riferimento alle prestazioni eseguite nell’ambito del rapporto di subappalto, sebbene nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

Valerio Pollastrini


1)      – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2014;

giovedì 9 ottobre 2014

Reati tributari: non basta il 770 per provare l’omesso versamento di ritenute

Nella sentenza n.40526 del 1° ottobre 2014, la Corte di Cassazione, discostandosi dal consolidato orientamento in merito al reato di omesso versamento delle ritenute certificate,  ha chiarito che spetta all’accusa provare l’esistenza dell’elemento costitutivo della fattispecie, rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate.

Di conseguenza, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha precisato che tale prova non può ritenersi perfezionata attraverso il solo contenuto della dichiarazione “modello 770”, proveniente dal datore di lavoro.

Valerio Pollastrini

domenica 21 settembre 2014

Anche il lavoratore risponde delle ritenute fiscali non versate dall’azienda

Nella sentenza n.19580 del 17 Settembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il Fisco può richiedere direttamente al dipendente  le ritenute non versate dal datore di lavoro.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto ad un dipendente la maggiore tassazione dovuta su alcuni emolumenti ricevuti dal datore di lavoro.

Il lavoratore aveva contestato la relativa cartella esattoriale, sostenendo che fosse l’azienda a dover provvedere al versamento.

Investita della questione, la Cassazione ha sottolineato come, in materia tributaria, tra sostituto d’imposta e soggetto sostituito intercorra un rapporto giuridico di solidarietà passiva nei confronti dell’Erario.

Di conseguenza, nei confronti del datore di lavoro e del dipendente risultano applicabili i principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all'art.1306 c. c., riguardante l'estensione del giudicato.

La Suprema Corte ha quindi concluso affermando che, pur essendo il datore di lavoro sostituto d’imposta obbligato al pagamento delle ritenute, il dipendente sostituito rimane pur sempre  obbligato solidalmente per il versamento di detti emolumenti. 

In applicazione dei principi generali della solidarietà passiva, pertanto, l’Erario può richiedere al lavoratore l’estinzione del debito relativo all’imposta non versata dall’azienda.



Valerio Pollastrini

lunedì 21 luglio 2014

Processo tributario - Valore probatorio delle dichiarazioni dei lavoratori

Nella sentenza n.16462 del 18 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il divieto di produrre prove testimoniali nell’ambito del processo tributario  non si applica nel caso in cui le dichiarazioni dei lavoratori vengano riportate nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza.

Il caso di specie è quello che ha riguardato una società, ai danni della quale era stato emesso un avviso di accertamento  per omesse ritenute d'acconto sui compensi corrisposti a 32 dipendenti non iscritti nei libri obbligatori

Dopo che nel primo grado di giudizio era stato respinto il ricorso dell’azienda, la Commissione Tributaria Regionale ne aveva successivamente accolto l’appello, in quanto, ai sensi  dell’art.7 del D.lgs. n.546/1992, nel processo tributario le dichiarazioni dei terzi, raccolte in sede di verifica fiscale, in assenza di ulteriori riscontri documentali, non assumono efficacia probatoria.

L’Amministrazione, invece, non aveva offerto alcun rilievo documentale in grado di dimostrare la sussistenza dei contestati rapporti di lavoro  e, conseguentemente, del relativo inadempimento degli obblighi gravanti sul sostituto d'imposta.

Nel verbale della Guardia di Finanza, così come nell’ulteriore documentazione prodotta in giudizio, infatti,  mancava qualsiasi elemento che rinviasse a tali rapporti.

Dal momento che l’accertamento era stato basato unicamente sulle dichiarazioni dei presunti lavoratori e sull'esame di provvedimenti giudiziari civili, di dubbia interpretazione sotto il profilo fiscale, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso del contribuente.

Nell’impugnare questa pronuncia, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la ritenuta inammissibilità delle dichiarazioni rese dai terzi, a sostegno delle contestazioni in materia dì omessa ritenuta alla fonte su compensi a lavoratori, non registrati nei libri contabili obbligatori, sostenendo che la norma sopra richiamata intenda colpire solamente  le prove testimoniali formate nel processo tributario, senza negare ad esse la valenza di semplici indizi da vagliare circa la loro fondatezza.

Investita della questione,  la Suprema Corte ha precisato che, nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo, acquisite dalla Guardia di Finanza  e riportate nel  verbale di constatazione, da cui sia sfociato  l'avviso di accertamento, assumono valore indiziario, concorrendo a formare il convincimento del giudice unitamente ad altri elementi.

Le suddette dichiarazioni, in sostanza,  danno luogo a presunzioni semplici che, nonostante il divieto di prova testimoniale, risultano generalmente ammissibili nel contenzioso tributario.

La Cassazione ha poi sottolineato che l’inammissibilità del giuramento e della prova testimoniale (1), limita  i poteri del giudice tributario e non quelli degli organi di verifica.

Tale limitazione, pertanto, assume valore  soltanto per la diretta acquisizione, da parte del giudice stesso, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, mentre le dichiarazioni dei terzi raccolte da verificatori o finanzieri e inserite nel processo verbale di constatazione hanno natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e, dunque, risultano pienamente utilizzabili quali elementi di convincimento.

Per le richiamate considerazioni, la Suprema Corte ha concluso con l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Ai sensi dell'art.7, comma 4, del  D.lgs. n.546/1992;

martedì 15 luglio 2014

Tassazione delle somme liquidate al lavoratore a titolo risarcitorio

Nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la tassazione delle somme versate al lavoratore  per i  danni  subiti dalla perdita di redditi, nella  sentenza n.10749/2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che tutte le indennità conseguite   a titolo risarcitorio, ad esclusione di quelle il cui fondamento risieda nel decesso o nell’invalidità permanente eventualmente procurati, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, come tali, sono assoggettate a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto.

In sostanza, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha ribadito che il suddetto criterio di tassazione risulta applicabile a tutte le indennità aventi causa o che traggano origine dal rapporto di lavoro, comprese quelle corrisposte in seguito al licenziamento illegittimo.

Valerio Pollastrini

Accertamento del dolo per la sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute fiscali

Nella sentenza n.30574 dell’11 luglio 2014, per l’ennesima volta la Corte di Cassazione è stata chiamata a tracciare i profili del reato ascrivibile al datore di lavoro per l’omesso versamento all’Erario delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (1).

Nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato la sentenza con la quale la Corte di Appello, confermando quanto disposto  dal Tribunale di primo grado, lo aveva condannato alla pena sospesa di mesi 4 di reclusione.

In particolare,  il contribuente aveva lamentato che la Corte territoriale si fosse limitata a recepire  la sentenza di primo grado, senza affrontare le sue doglianze inerenti all'assoluta assenza dell’elemento psicologico del reato.

Il ricorrente  aveva precisato che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver accertato  il mancato versamento delle ritenute relative all'anno di imposta 2004, lo aveva invitato a fornire chiarimenti inerenti alla dichiarazione mod. 770/2005 semplificato.

Ricevuta detta richiesta da parte dell’Agenzia, il contribuente  aveva provveduto tempestivamente al versamento delle somme richieste, comprensive di sanzioni ed interessi.

Tale circostanza, evidenzierebbe come il contestato versamento omesso  sarebbe stato imputabile ad una mera dimenticanza che, pertanto, escluderebbe la presenza del  dolo.

A tal fine, il ricorrente aveva sostenuto  che la condotta omissiva contestatagli era stata commessa a distanza di pochi mese dall’entrata  in vigore della Legge Finanziaria 2005, che aveva posticipato la scadenza prevista per eseguire i versamenti fino al termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, comminando una sanzione penale.

A suo dire, dunque,  il breve periodo temporale intercorso tra l'entrata in vigore della predetta legge ed il tempus commissi delicti denoterebbe  la mancata  conoscenza da parte del contribuente delle innovazioni legislative,  elemento che escluderebbe il dolo.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondate le censure mosse dal ricorrente.

Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato la mancanza di motivazione, da parte dei giudici del merito,  in ordine alla doglianza  avente ad oggetto la richiesta assolutoria per insussistenza del fatto o per difetto dell'elemento psicologico del reato.

L’impugnata sentenza, infatti, non aveva indicato nulla a proposito delle ragioni per le quali l'omesso versamento delle ritenute certificate era stato ritenuto doloso, nonostante l’avvenuto tardivo pagamento.

Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha ricordato come, per ciò che attiene all’elemento soggettivo,  ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs, n.74/2000 non è richiesto il dolo in re ipsa, ma, altresì, il  dolo generico, che presuppone la mera consapevolezza della condotta omissiva e che, pertanto, deve essere adeguatamente provato e sorretto da congrua e logica motivazione, circostanza non rilevata nell'impugnata sentenza.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – fattispecie di reato prevista dall'art.10-bis del D.Lgs. n.74/2000;

domenica 13 luglio 2014

Modalità per il rimborso in F24 del bonus di 80 euro

Nella Circolare n.22/E – 2014, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito d’imposta di 80 euro corrisposto dalle aziende ai dipendenti aventi diritto.

I datori di lavoro potranno  compensare il bonus  con qualsiasi importo a debito esposto nel modello F24, utilizzando anche le sezioni diverse da quella riservata all’Erario, quali Inps, Regioni, Imu/tributi locali, altri enti previdenziali o assicurativi.

La Circolare chiarisce che le procedure di rimborso delle somme corrisposte in busta paga ai dipendenti non sono vincolate dai limiti ordinari.

Per la restituzione del credito, infatti, non si applica  né il tetto di 700 mila euro annui, né il blocco delle compensazioni in presenza di debiti erariali superiori ai 1.500,00 € iscritti a ruolo.

La nota in commento pone particolare attenzione  alle modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Legge n.66/2014.

Mentre la formulazione  originaria prevedeva che il recupero del credito erogato avvenisse con la riduzione delle ritenute e dei contributi in busta paga, la Legge n.89/2014 ha invece disposto  l’utilizzo dello strumento della compensazione, con conseguente eliminazione di ogni riferimento  alla capienza delle ritenute disponibili ed  al periodo di paga.

Per recuperare le somme erogate ai lavoratori, le aziende dovranno utilizzare il nuovo codice tributo 1655 (1).

L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che, qualora il sostituto d’imposta,  al momento del pagamento delle retribuzioni relative ad un dato mese, eroghi il bonus ad alcuni dipendenti, maturando così un credito verso l’Erario, recuperasse, al contempo,  quello indebitamente già versato ad altri lavoratori, generando  un debito, l’azienda dovrà sommare le due voci.

Se, al termine dell’operazione appena indicata, emergesse  un saldo  positivo, il datore di lavoro potrà compensare l’importo netto risultante dalla differenza.

Qualora, invece, il raffronto evidenziasse un debito, risultando l’importo trattenuto ai lavoratori  superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare il saldo entro il giorno 16 del mese successivo, avvalendosi del codice tributo 1655.

Valerio Pollastrini


(1)   – Istituito con la Risoluzione n.48/E - 2014 dell’Agenzia delle Entrate;

venerdì 11 luglio 2014

Bancarotta fraudolenta per debiti previdenziali

Nella sentenza n.29586 del 7 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, se doloso, il fallimento procurato attraverso l’accumulazione di debiti previdenziali ed assistenziali  configura il reato di bancarotta fraudolenta.

Nel caso di specie, sia l’amministratore  che un membro del consiglio di amministrazione della stessa società erano stati accusati di averne cagionato il fallimento  con alcune operazioni dolose, con le quali avevano  omesso sistematicamente di versare i contributi previdenziali ed assistenziali, oltre altre voci retributive,  accumulando così un debito di circa due milioni di euro.

Agli stessi, inoltre, era stata contestata la falsa  apposizione in bilancio di crediti inesistenti.

La vicenda è giunta in Cassazione dopo che la Corte di Appello,  confermando la pronuncia  di primo grado,  aveva condannato gli imputati per il  reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria e documentale.

Ad avviso dei ricorrenti, per la configurazione del reato  la condotta attiva dovrebbe essere integrata da una pluralità di azioni coordinate verso l'esito preordinato, idoneo, dunque, a determinare l'insolvenza della società.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (1), gli imputati avevano lamentato che oggetto di contestazione dovrebbero essere gli  atti positivi  comportanti un'indebita diminuzione dell’attivo societario e che quindi risultino intrinsecamente pericolosi per la natura economico-finanziaria dell’impresa.

In base alle suddette  considerazioni, i ricorrenti avevano sostenuto che  la loro condotta non potesse integrare la fattispecie in esame, in quanto meramente omissiva.

Investita della questione, la Cassazione ha ricordato che, ai sensi dell’art.223, comma 2, n.2, del R.D. n.267 del 16 marzo 1942, le operazioni dolose si configurano nel comportamento con il quale gli amministratori cagionino il fallimento dell’impresa attraverso abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta.

In sostanza, si tratta di condotte che non necessariamente costituiscono di per sé dei reati, ma che si traducono in una condotta dell’amministratore che cagioni, attraverso il ricorso ad abusi o infedeltà, il fallimento dell’azienda.

Per la configurazione del reato, pertanto, è  necessario che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, sia derivato un depauperamento dell'impresa, dal quale sia scaturito il fallimento.

Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha ribadito come anche l’omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti,  costituisce comportamento doloso in grado di  determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, dal quale derivi  la dichiarazione di fallimento.

Par la fattispecie di reato in commento, oltre all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e fiscali,   assume un particolare rilievo sia il  mancato accantonamento delle somme suddette, che la falsa predisposizione di bilanci positivi a fronte di una situazione reale assolutamente negativa.

Valerio Pollastrini


(1)   – Cass., Sentenza n.17690/2010;

sabato 14 giugno 2014

Per i reati fiscali il sequestro preventivo si estende ai beni della persona giuridica

Nella sentenza n.22922 del 3 giugno 2014 la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso  di avvenuto accertamento di reati fiscali, il sequestro preventivo dei beni  non è circoscritto solamente a quelli dell’impresa fisica, ma si estende anche ai beni della persona giuridica.

Nel caso di specie, il tribunale aveva rigettato la richiesta dell’indagato per reati tributari contro il decreto di sequestro preventivo,  finalizzato alla confisca,   dei saldi attivi rinvenibili sui suoi rapporti finanziari, fino a concorrenza dell'importo di circa 1.700.000,00 €.

Nel motivare il provvedimento adottato, il Tribunale del Riesame aveva richiamato l’orientamento   giurisprudenziale che esclude il sequestro dei beni societari  qualora non risulti che la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti.

Proponendo ricorso in Cassazione, l’imputato aveva contestato  l’applicabilità del provvedimento ablativo al patrimonio della persona fisica invece che a quello dell'ente, osservando che, secondo una recente giurisprudenza in materia di reati tributari, prima di procedere al sequestro preventivo in pregiudizio del legale rappresentante della società è necessario verificare l'impossibilità di procedere al sequestro direttamente sui beni dell'ente beneficiario del risparmio di spesa.

Il ricorrente aveva rilevato come, nel caso di specie, fosse stato omesso tale preventivo accertamento, circostanza dalla quale emergerebbe la nullità  dell'originario decreto di sequestro.

Investita della questione, la  Suprema Corte ha ritenuto opportuno discostarsi dalla giurisprudenza sinora prevalente, secondo la quale il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente (1), non può essere disposto sui beni immobili appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società.

La normativa di riferimento (2), infatti, non include i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento, con esclusione dell'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti.

La Cassazione ha poi ricordato che il tema del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dei beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal suo legale rappresentante è stato recentemente affrontato dalle Sezioni Unite che (3), in proposito,hanno affermato alcuni importanti principi di diritto.

In primo luogo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica, è  consentito nei confronti della persona giuridica, quando tale profitto  sia nella disponibilità della stessa.

Qualora, invece, non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica, non è consentito il sequestro preventivo  nei confronti della stessa, salvo che la persona giuridica risulti uno schermo fittizio.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, non è consentito ogniqualvolta  sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, in capo a costoro o a persona non estranea al reato, compresa quella giuridica.

I principi recentemente affermati sulla materia, annoverano, inoltre, la transitoria impossibilità del sequestro del profitto di reato, senza bisogno della preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato.

Preso atto del  mutato indirizzo giurisprudenziale appena richiamato, la Suprema Corte ha concluso   con l’accoglimento del ricorso del legale rappresentante dell’azienda, disponendo così l'annullamento del provvedimento impugnato.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Previsto dall’art.19, comma 2, del D.Lgs. n.231 del 8 giugno 2001;
(2)   - Artt.24 e ss. del D.Lgs. n.231 del 8 giugno 2001;
(3)   – Cass., S.U., Sentenza n.10561 del 30 gennaio-5marzo 2014;

giovedì 12 giugno 2014

Le differenze retributive si considerano al lordo delle ritenute

Nella sentenza n.12566 del 29 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che le differenze retributive riconosciute in giudizio al dipendente debbano essere considerate al lordo delle ritenute fiscali e  previdenziali.

La normativa vigente (1), infatti, consente al datore di lavoro di sottrarre dalla retribuzione le ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso in cui il compenso venga corrisposto nei tempi ordinari.

La Suprema Corte ha inoltre osservato come anche  le ritenute fiscali non possano essere detratte dal debito per differenze retributive, in quanto la determinazione delle stesse risulta avulsa dal rapporto lavorativo intercorso tra le parti, attenendo, invece, al diverso rapporto tributario fra contribuente ed Erario.

Quest’ultima condizione impone, pertanto, che il pagamento delle ritenute fiscali debba essere effettuato direttamente   dal lavoratore, dopo che lo stesso abbia percepito le differenze retributive riconosciute in giudizio. 

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Art.19 della Legge n.218/1952;