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domenica 20 settembre 2015

Cassazione - Legittimo rifiutare di svolgere la prestazione in orario festivo

Nella sentenza n.16592 del 7 agosto 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, ove non obbligato contrattualmente, il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di svolgere la propria prestazione durante una giornata festiva infrasettimanale. Da ciò discende, pertanto, l’illegittimità della sanzione irrogata allo stesso dipendente in seguito al suo rifiuto anzidetto.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza   n.16592 del 7 agosto 2015

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Vercelli, accogliendo la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della datrice di lavoro, soc. (OMISSIS), dichiarava l’illegittimita’ della sanzione disciplinare della multa comminata alla ricorrente che, in qualita’ di addetta alle vendite presso il punto vendita di (OMISSIS), non si era presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo la disposizione aziendale con la quale le era stato comunicato che il punto vendita sarebbe rimasto aperto in tale giornata (come pure l’8 dicembre 2003, il 25 aprile 2004 e il 1 maggio 2004) e che in relazione alle ore lavorate nei giorni festivi sarebbe stata corrisposta la retribuzione normale con la maggiorazione per il lavoro straordinario.

Il Tribunale riteneva legittimo il rifiuto opposto dalla lavoratrice, in quanto la Legge n. 260 del 1949 non consente al datore di lavoro di trasformare unilateralmente le festivita’ in giornata lavorativa, non potendosi applicare in via analogica la normativa sul lavoro festivo domenicale, ne’ la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 66 del 2003 in quanto riferita al riposo domenicale e non alla festivita’ infrasettimanale.

L’appello proposto dalla soc. (OMISSIS) veniva respinto dalla Corte di appello di Torino, secondo cui la Legge n. 260 del 1949, articolo 2 conferisce ai lavoratore il diritto di astenersi dai lavoro nei giorni indicati dalla stessa legge, senza che possa applicarsi in via analogica la disciplina sul lavoro domenicale. Il datore di lavoro aveva richiesto la prestazione lavorativa in una giornata in cui non poteva esigerla, con conseguente legittimita’ dei comportamento della prestatrice, non qualificabile come arbitraria tutela delle proprie ragioni, ma come legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 cod. civ., tanto piu’ congruo ove si consideri la sistematicita’ della violazione del diritto al riposo (la prestazione lavorativa era stata gia’ pretesa per l’8 dicembre e richiesta per le festivita’ del 25 aprile e del 5 maggio).

Per la cassazione di tale sentenza la soc. (OMISSIS) propone ricorso affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la (OMISSIS). Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Preliminarmente, si da atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla Legge n. 260 del 1949, articolo 2. La societa’ ricorrente, premesso che la questione controversa attiene al diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione lavorativa in occasione delle festivita’ di cui all’articolo 2 cit. ed al contrapposto interesse del datore a chiedere la prestazione lavorativa per comprovate esigenze aziendali (apertura al pubblico in coincidenza delle festivita’), chiede se la Corte territoriale abbia correttamente interpretato l’articolo 2 cit. nel l’affermare che il diritto ivi previsto e’ assoluto e derogabile solo su espresso accordo delle parti o se invece tale previsione debba essere interpretata come regola generale suscettibile di eccezioni derivanti da comprovate esigenze aziendali ovvero in forza di previsioni di fonte contrattuale collettiva, pure connesse alla esigenze aziendali tipiche del settore, per cui in tali casi, in cui la prestazione dei lavoratori e’ articolata in turni di lavoro, il datore di lavoro possa esigere la prestazione lavorativa del dipendente il cui turno coincida con la festivita’.

Con il secondo motivo si lamenta insufficiente motivazione in merito alla circostanza che l’attivita’ presso lo spaccio aziendale (di fatto un ampio negozio aperto al pubblico) era organizzata in turni di lavoro per consentire l’apertura al pubblico tutti i giorni della settimana e cio’ “in conformita’ alla legislazione e al CCNL di settore” Inoltre, la sentenza non aveva motivato sul fatto decisivo che nel settore commercio e’ da tempo prevista la possibilita’ dello svolgimento dell’attivita’ lavorativa in tutti i giorni della settimana, fermo un giorno di riposo.

Con il terzo motivo la societa’ ricorrente denuncia violazione della disciplina contrattuale, con specifico riferimento agli articoli 131, 132, 135, 136 e 137 CCNL del settore terziario, dai quali sarebbe desumibile una deroga alla regola del divieto sancito dalla Legge n. 260 del 1949. Specificamente, l’articolo 137 prevede che le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente articolo 136, devono essere compensate come lavoro straordinario festivo; la disciplina dettata dalle parti sociali per il lavoro prestato nelle festivita’ lascia intendere che queste abbiano contemplato un vero e proprio diritto del datore di lavoro di richiedere prestazioni straordinarie in coincidenza con le festivita’ infrasettimanali, che sono comunque considerate straordinarie. Si sostiene che dalle predette disposizioni contrattuali emergerebbe una deroga alle previsioni legali in materia di festivita’ (Legge n. 260 del 1949, articolo 2) e specificamente emergerebbe il diritto del datore di lavoro di richiedere prestazioni straordinarie festive.

Il quarto motivo verte sulla violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., nonche’ dell’articolo 2697 cod. civ., per avere la sentenza omesso di considerare le pacifiche e non contestate deduzioni aziendali in ordine all’organizzazione del punto vendita di (OMISSIS) e segnatamente alla esistenza di una turnazione di lavoro (tale da assicurare l’apertura al pubblico per sette giorni alla settimana), alla informazione (data il 1.12.2003) a tutti gli addetti al punto vendita e alla (OMISSIS) stessa quale v.s. che lo spaccio sarebbe rimasto aperto al pubblico l’8 dicembre 2003 e il 6 gennaio 2004.

Il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 1460, 1175, 1375, 2094 e 2104 cod. civ.. Si chiede se, in ipotesi di eccezione “inadimptenti non est adimplendum”, l’articolo 1460 c.c., comma 2, imponga una valutazione del comportamento delle parti anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ., norme che, nell’ambito del rapporto di lavoro, rendono necessario anche valutare il rispetto, da parte del lavoratore, degli obblighi di collaborazione con il datore di lavoro, sotto la direzione di questi e con la dovuta diligenza di cui agli articoli 2094 e 2014 cod. civ..

I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto vertenti su questioni connesse, sono infondati. Il Collegio intende ribadire il principio espresso da Cass. n. 16634/2005, secondo cui, atteso che la Legge n. 260 del 1949, come modificata dalla Legge n. 90 del 1954, relativa alle festivita’ infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festivita’, regolando compiutamente la materia, non e’ consentita – ai sensi dell’articolo 12 preleggi – l’applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilita’ al riposo nelle festivita’ infrasettimanali solo all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore (nella specie, questa Corte, cassando e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta dalla “Fondazione Teatro alla Scala di Milano” volta ad accertare l’obbligo dei tecnici di palcoscenico a svolgere, anche nelle festivita’ infrasettimanali, la prestazione lavorativa a richiesta del datore di lavoro secondo i turni e l’organizzazione del lavoro e dei riposi normali).

Tale sentenza ha confermato la giurisprudenza secondo cui ai lavoratori viene riconosciuto il “diritto soggettivo” di astenersi dal lavoro in occasione delle festivita’ infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose (Cass. n. 4435/2004, Cass. n. 9176/1997, Cass. n. 5712/1986). E’ stato, tra l’altro, osservato che: a) la possibilita’ di svolgere attivita’ lavorativa nelle festivita’ infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro; la rinunciabilita’ al riposo nelle festivita’ infrasettimanali non e’ rimessa ne’ alla volonta’ esclusiva del datore di lavoro, ne’ a quella del lavoratore, ma al loro accordo; b) la Legge n. 260 del 1949, che ha individuato le festivita’ celebrative di ricorrenze civili e religiose con il conseguente diritto del lavoratore di astenersi dal prestare lavoro in dette festivita’, e’ completa e non consente di fare ricorso al procedimento per analogia, non occorrendo ricercare un quid comune per integrare una lacuna dell’ordinamento; in particolare, non occorre accertare se sussista una identita’ di ratio tra “riposo settimanale” – o “riposo coincidente con la domenica” – e “riposo infrasettimanale” al mero fine di sostenere che il “riposo per le festivita'” – cosi’ come il “riposo domenicale” – non avrebbe funzione “di ristoro” bensi’ “di fruizione di tempo libero qualificato”, si’ da tentare impropriamente di utilizzare in sede interpretativa il procedimento analogico; c) la normativa sulle festivita’ infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose (Legge n. 260 del 1949) e’ stata emanata successivamente alla normativa sul riposo domenicale e settimanale (Legge n. 370 del 1934) e in essa non solo non sono state estese alle festivita’ infrasettimanali le eccezioni all’inderogabilita’ previste ex lege esclusivamente per il riposo domenicale, ma con successiva norma (Legge n. 520 del 1952) e’ stato sancito che solo per “il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private” sussiste l’obbligo (=”il personale per ragioni inerenti all’esercizio deve prestare servizio nelle suddette giornate”) della prestazione lavorativa durante le festivita’ (“nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo”) su ordine datoriale in presenza, appunto (anche in questa specifica ipotesi), di “esigenze di servizio”; d) di conseguenza appare evidente, sotto qualsivoglia profilo, che non sussiste un obbligo “generale” a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro (cui e’ consentito derogare per il solo lavoratore domenicale); in nessun caso una norma di un contratto collettivo puo’ comportare il venir meno di un diritto gia’ acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festivita’ infrasettimanali), non trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176/1997 cit); e) il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (in “attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”) nulla aggiunge alla specifica normativa sulle festivita’ infrasettimanali, in quanto la normativa comunitaria si riferisce espressamente al riposo settimanale ed alla possibilita’ che siffatto riposo (e non certo il diritto di astensione dal lavoro in occasione delle festivita’ infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose) possa essere calcolato in giorno diverso dalla domenica.

A tali considerazioni, va pure aggiunto che dalla disciplina contrattuale di settore non emerge l’esistenza di alcuna previsione pattizia intesa a derogare alle norme di legge, essendo soltanto disciplinato il trattamento retributivo spettante in caso di prestazione lavorativa resa nel giorno festivo, ma non anche il diritto del datore di lavoro di esigere tale prestazione in difetto di consenso del lavoratore. Anche il quarto e il quinto motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Il provvedimento del datore di lavoro, in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la propria attivita’ nella festivita’ infrasettimanale, determina la nullita’ dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un’eccezione di inadempimento (articolo 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimita’ dei provvedimenti aziendali, che imponga l’ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio (cfr. Cass. n. 26920 del 2008; n. 1809 del 2002, v. da ultimo Cass. n.11927 de 2013).

Il ricorso va dunque respinto. Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.000,00 per compensi e in euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e 15% per rimborso spese forfettarie.

giovedì 17 settembre 2015

Cdl - Nessun lavoro festivo senza consenso

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 17 settembre 2015

Con la sentenza n. 16592 del 7 agosto 2015 la Corte di Cassazione ha ribadito il divieto di lavorare nei giorni festivi senza consenso. Il datore di lavoro non può, quindi, pretendere che il lavoratore presti attività nei giorni di festività religiose o civili senza che quest'ultimo sia consenziente. La sentenza giunge dopo le pronunce del Tribunale di Vercelli e della Corte di Appello di Torino su un caso di contenzioso, risalente al 2004, tra un'azienda e una sua dipendente, obbligata a lavorare durante le festività natalizie. La lavoratrice, infatti, aveva ricevuto una sanzione disciplinare per non essersi presentata al lavoro in quella occasione. Sanzione considerata illegittima dalla Corte Suprema, che ha ribadito la sussistenza di un accordo tra datore e lavoratore per le prestazioni lavorative da effettuare nei giorni festivi.

domenica 17 maggio 2015

L’accertamento del diritto ad un compenso aggiuntivo per lavoro festivo

Nella sentenza n.9906 del 14 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ambito del giudizio promosso per il riconoscimento del diritto  ad un compenso aggiuntivo per le prestazioni asseritamente svolte in orario festivo,  il dipendente deve provare la propria pretesa evidenziando, specificamente, almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate.

Valerio Pollastrini

sabato 11 aprile 2015

Quando la festività coincide con la domenica

Nella sentenza n.6541 del 31 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, qualora la festività coincida con la domenica, anche il lavoratore destinato al riposo in tale giornata ha diritto ad un compenso aggiuntivo.
Nel motivare la propria decisione, gli ermellini hanno osservato come, ove detta festività non coincidesse con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno di riposo in più  e, pertanto, l’erogazione della retribuzione in misura fissa lo priverebbe del relativo compenso.
Valerio Pollastrini

domenica 13 aprile 2014

Pubblico Impiego – Diritto al compenso aggiuntivo per le festività coincidenti con la domenica

Nella sentenza n.1040 del 5 novembre 2013-20 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondata la questione costituzionale sollevata da alcuni lavoratori del Ministero della Giustizia, in riferimento alla norma che nega ai dipendenti pubblici un compenso aggiuntivo per le festività coincidenti con la domenica.

Il caso prende le mosse dalla pronuncia con la quale la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, aveva accolto le opposizioni proposte dal Ministero  avverso i decreti ingiuntivi emessi a favore di alcuni dipendenti, ritenendo infondata la pretesa di ottenere il compenso  relativo alle festività coincise con la domenica.

La Corte territoriale aveva infatti rilevato che la gravata sentenza avesse accolto la domanda alla luce dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 260/1949 (1) ma che, sul punto, fosse intervenuta la Legge n.266/2005 (2) che, all’art. 1, comma 224, di interpretazione autentica, aveva elencato il citato art.5 tra le disposizioni inapplicabili al Pubblico Impiego, una volta stipulati i CCNL per il quadriennio 98/01.

A seguito di detto intervento legislativo, stante la natura interpretativa della norma o comunque il suo contenuto innovativo ma con efficacia retroattiva, la Corte del merito aveva quindi stabilito che, una volta stipulati i contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 o, al più tardi, dal momento della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998/2001, fosse inevitabile il rigetto delle domande dei lavoratori.

Contro questa sentenza, i lavoratori avevano adito la Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell'art.1, comma 224, della  Legge  n.266 del 23 dicembre 2005. Essi notavano come la sentenza impugnata avesse rigettato le loro domande in applicazione del comma 224 ora cit., il quale ha negato ai pubblici impiegati  il compenso per le festività civili nazionali ricadenti di domenica.

I ricorrenti avevano però osservato  che tale disposizione, per il contenuto letterale della sua seconda parte, avesse efficacia retroattiva,  "salva l'esecuzione dei giudicati", formatisi appunto fino alla data dell’entrata in vigore della stessa.

Secondo i lavoratori, sul piano costituzionale questa efficacia retroattiva non sarebbe giustificata da una finalità realmente interpretativa della disposizione, la quale attribuisce alla norma interpretata,  non già uno dei significati possibili, bensì un significato del tutto nuovo.

Il fatto che   la Corte costituzionale (3) abbia  escluso ogni illegittima disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, costituirebbe, inoltre, una circostanza certamente influente sulla giustificazione  della detta retroattività.

I ricorrenti avevano quindi sollevato la  questione di legittimità costituzionale del comma 224 cit., poiché la prevista retroattività violerebbe il divieto di ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, ossia influirebbe sulla definizione delle controversie giudiziarie in corso, ledendo l'autonomia e l’indipendenza della magistratura,  nonché il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

La Suprema Corte ha ritenuto fondata la questione avente ad oggetto l'art.1, comma 224,  della Legge n.266/2005, questione consistente nello stabilire se l'efficacia che il citato comma 224 debba esplicare sui processi pendenti violi il diritto dei lavoratori, parti private, all'equo processo, tutelato dall'art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e, indirettamente, dall'art.117, primo comma, della Costituzione italiana.

La rilevanza, a detta della Cassazione, risulta evidente dalla necessità della diretta applicazione della disposizione richiamata nella presente controversia.

Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte ha riepilogato l'intero contenuto della disposizione: "Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260 in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il citato art. 69 recita a sua volta " gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001".

Per la Cassazione, l'espressa applicazione della legge n.266 del 2005  ai processi ancora pendenti alla data della sua entrata in vigore, esclude ogni possibilità di negare l'efficacia retroattiva della norma.

La cosiddetta interpretazione adeguatrice, pertanto, trova il suo limite nell’analisi letterale della disposizione in commento.

Del resto, in passato, anche la giurisprudenza aveva  affermato l'efficacia retroattiva del comma 224 (4).

Gli ermellini hanno aggiunto l’irrilevanza sulla presente questione della sentenza con la quale la Corte Costituzionale  aveva negato il contrasto del comma 224 con il principio di eguaglianza, nella specie tra lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Per la Cassazione, sono gli stessi precedenti della Corte Costituzionale a confermare che la questione debba essere risolta dal vaglio di costituzionalità.

A partire dalle sentenze n.348 e n.349 del 2007, è stato ritenuto costantemente che  le norme della CEDU - nel significato ad esse attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per darne interpretazione ed applicazione (5) - integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art.117 Cost., comma 1, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

La Corte costituzionale ha affermato che nel caso in cui una norma interna contrasti con una norma della CEDU, il giudice nazionale comune, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica (6), debba preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale.

Qualora da questa verifica emergesse un esito negativo e, dunque  il contrasto non possa essere risolto in via interpretativa, il giudice comune, non potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione per via del  contrasto con la CEDU e pertanto con la Costituzione, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale.

Sempre il Giudice delle leggi ha affermato che, sollevata la questione di legittimità costituzionale, il giudice comune - dopo aver accertato che il denunciato contrasto tra norma interna e norma della CEDU sussista e non possa essere risolto in via interpretativa - è chiamato a verificare se la norma della Convenzione - norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale - si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione. In questa ipotesi, deve essere esclusa l'idoneità della norma convenzionale ad integrare il parametro costituzionale considerato.

Più precisamente, secondo la Corte Costituzionale (7), la verifica del contrasto fra norma interna e norma CEDU non può portare ad una violazione di norme costituzionali interne, con la conseguenza che la norma CEDU, nel momento in cui integri il primo comma dell’art. 117 Cost. come norma interposta, debba formare oggetto di bilanciamento secondo le valutazioni di costituzionalità svolte ordinariamente dalla stessa Corte.

Ciò induce a prospettare la possibilità di un bilanciamento tra il sacrificio economico imposto al lavoratore, anche con efficacia retroattiva ossia anche con lesione della posizione processuale e necessità di equilibrio del bilancio dello Stato, da assicurare tenendo conto della fase avversa del ciclo economico.

Secondo la Cassazione, tale questione di bilanciamento, nel caso di specie,  appare tuttavia di dubbio esito,  non risultando  neppure approssimativamente la complessiva spesa necessaria a soddisfare quei crediti dei pubblici impiegati. Ulteriore ragione per richiedere il giudizio della Corte costituzionale.

Nella già citata pronuncia n.264 del 2012 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'impostazione della giurisprudenza ECU risulta sostanzialmente coincidente con i principi enunciati dalla stessa Corte con riguardo al divieto di retroattività della legge, che, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost..

Il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può dunque  emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale. La richiamata disposizione convenzionale, come applicata dalla Corte Europea, integra, quindi, pianamente il parametro dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Alla luce dei citati principi, elaborati dalla giurisprudenza CEDU in riferimento all'interpretazione dell'art.6 della Convenzione, la Cassazione ha ritenuto sussistente il dubbio di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 224, della Legge n.266/2005, stante l’impossibilità di adottare un'interpretazione della disposizione in esame conforme alla Convenzione.

Intervenuta nel corso del giudizio, la norma ne aveva infatti determinato la modifica dell'esito  favorevole ai ricorrenti in base alla giurisprudenza consolidata favorevole al riconoscimento in favore  dei dipendenti pubblici del diritto ad un compenso aggiuntivo in caso di coincidenza della festività con la domenica.

L'applicazione della legge in questione si è tradotta nel privare i ricorrenti di un emolumento che avrebbero potuto pretendere, risultando così decisiva sull'esito dei processi in corso.

Per tutti i richiamati motivi, la Corte di legittimità ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata  la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 224, della Legge n.266/2005.

Conseguentemente, la Cassazione ha disposto la sospensione del procedimento, ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Valerio Pollastrini

 

(1)   - come modificato dall'art.1 della Legge n.90/1954;
(2)   - legge finanziaria 2006;
(3)   – Corte Costituzionale, Sentenza n.146/2008;
(4)   - Cass., Sentenza n.6736/2010; Cass., Sentenza n.14048/2009; Cass., Sentenza n.4667/2008;
(5)   - art.32, par.1, della Convenzione;
(6)   – Corte Costituzionale, Sentenze n.93/2010,  n.113/2011, n.311/2009  e n.239/2009;
(7)   - Corte Costituzionale, Sentenza n.264/2012;