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mercoledì 9 dicembre 2015

Cdl - Ammortizzatori sociali nel call center, Ministero Lavoro interviene

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 9 Dicembre 2015   

Ammortizzatori sociali per il settore dei call center

Arrivano le indicazioni operative del Ministero del lavoro con la Circolare n. 31 del 30.11.2015 in merito all’indennità riconosciuta in favore dei lavoratori del settore dei call-center.

domenica 6 dicembre 2015

Call Center: indicazioni operative in materia di ammortizzatori sociali

Ministero del Lavoro, Nota del  4 dicembre 2015

Circolare n. 31 del 30.11.2015 – Indicazioni operative in merito alla indennità riconosciuta in favore dei lavoratori del settore dei call-center.

Con la circolare in questione si forniscono indicazioni e chiarimenti operativi in merito all'indennità riconosciuta dal decreto interministeriale n. 22736 del

venerdì 27 novembre 2015

Privacy - Telemarketing: vietato contattare numeri riservati senza consenso

Garante della Privacy, Newsletter n.408 del 26 novembre 2015

Tutelati dalle chiamate indesiderate anche gli utenti che non si possono iscrivere al Registro pubblico delle opposizioni

giovedì 19 novembre 2015

Cdl - Cigs per i call center in caso di crisi aziendale

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 19 Novembre 2015

Con il decreto n. 22763/15, emanato dal Ministero del Lavoro il 18 novembre 2015 e previsto dal testo unico sugli ammortizzatori sociali (d.lgs n. 148/2015), si introducono trattamenti particolari di sostegno al reddito in favore dei lavorativi appartenenti alle aziende del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione

Ammortizzatori sociali - Emanato il decreto n. 22763 del 12.11.2015 – indennità per i lavoratori del settore dei call center

Ministero del Lavoro, Nota del 18 novembre 2015

Con il decreto in questione si riconosce un’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai lavoratori delle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

domenica 4 ottobre 2015

DDL Appalti: Bellanova, bene l'emendamento sui cambi d'appalto nei call center

Ministero del Lavoro, Comunicato Stampa del 1° ottobre 2015

Dchiarazione della Sottosegretaria Teresa Bellanova

"La Commissione Ambiente e Lavori pubblici alla Camera ha approvato ieri l'emendamento PD al DDL Appalti che prevede, per i call center, la prosecuzione dei rapporti di lavoro già esistenti in caso di successione di imprese negli appalti col medesimo committente, e la salvaguardia dei trattamenti economici e normativi contenuti nei contratti collettivi. L'emendamento prevede inoltre che il Ministero del Lavoro intervenga 'solo in assenza di disciplina collettiva'. Credo di poter dire che, con questa previsione, sia stato fatto un importante passo in avanti nella valorizzazione della straordinaria opportunità, per le parti sociali, di regolare questo tema per via contrattuale o attraverso un avviso comune, strada che considero la migliore e la più fruttuosa per dirimere una materia tanto importante e delicata, reimpossessandosi, non temo di esagerare, del loro destino". Così la Sottosegretaria al Lavoro Teresa Bellanova in merito al testo del DDL Appalti approvato dalla Commissione Ambiente.

"Si tratta dunque – prosegue Bellanova – di un segnale importante per un settore che ha pagato un prezzo molto alto alla crisi, nel quale le imprese sane e innovative hanno dovuto subire la concorrenza sleale di quelle che agiscono solo sulla leva del costo del lavoro, senza investimenti su migliori tecnologie o sulla qualità del servizio, spesso delocalizzando in paesi extra Unione europea dove le garanzie di protezione, del lavoro e della privacy degli utenti, sono notevolmente più basse. Avanti dunque, in attesa del responso dell'Aula"

mercoledì 6 maggio 2015

Call center in attesa della soppressione dei contratti a progetto

Cresce l’attesa per la svolta prevista sul fronte dell’inquadramento degli addetti dei call-center.

Come è noto, infatti, una volta entrato in vigore il decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali, non sarà più possibile attivare nuove co.co.pro. e mini co.co.co, salvo particolari eccezioni.

Si tratta di fattispecie contrattuali largamente utilizzate nei settori di telemarketing e prestazioni in out-bound.

In attesa dell’entrata in vigore delle nuove norme, da più parti viene segnalato come molte aziende stiano prorogando nella massima fretta i contratti di collaborazione vigenti o, addirittura, instaurando nuovi contratti con decorrenza finale fissata al decorrere di svariati anni.

Il decreto, infatti, ha configurato un periodo transitorio che salvaguarda le collaborazioni già in essere all’atto dell’abrogazione fino alla loro naturale scadenza.

Valerio Pollastrini

venerdì 27 febbraio 2015

Per i Call Center in outbond rimane il contratto a progetto

Cresce la tensione sociale in merito ai primi provvedimenti attuativi del Jobs Act. L’ultima protesta è quella sollevata in questi giorni dall’Assocontact, l'associazione che rappresenta i contact center in outsourcing.

Il decreto legislativo che introdurrà il contratto a tutele crescenti ha previsto, infatti, che l'abolizione dei rapporti a progetto, disposta per il 1° gennaio 2016, non riguarderà  le collaborazioni regolamentate dagli accordi collettivi, come quello per gli operatori dei call-center impiegati in attività “outbound”, siglato il 1° agosto 2013.

Nello specifico, l’accordo predetto riguarda tutti quei lavoratori adibiti alle telefonate per la vendita di beni o servizi, i quali, a differenza di quelli, c.d. “inbound”, preposti a raccogliere le sole chiamate in entrata, sono inquadrati con contratti a progetto.

In sostanza,  il Jobs Act, salvaguardando le collaborazioni a progetto degli operatori in “outbound”, di fatto, annulla per questa categoria di lavoratori la speranze di un migliore inquadramento.

Valerio Pollastrini

venerdì 9 gennaio 2015

Addetto al call center: accertamento della natura del rapporto

Nella sentenza n.66 dell’8 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha avuto modo di riepilogare i criteri di valutazione per la corretta qualificazione del rapporto di lavoro degli operatori di call-center.

Nella pronuncia in commento, infatti, la Suprema Corte ha ricordato che il concreto espletamento delle prestazioni, rese  in orari giornaliero e settimanale predeterminati, a fronte di una retribuzione mensile, costituisce, di per sé, un quadro indiziario della subordinazione.

In particolare, gli ermellini hanno precisato che, per accertare l’effettiva natura del rapporto, il giudice del merito non può limitarsi ad affermare l’insussistenza formale dei più noti caratteri della subordinazione, quali la sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare, i quali, invece, ben potrebbero desumersi proprio dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Valerio Pollastrini

martedì 21 ottobre 2014

Call-center: limiti alla delocalizzazione all’estero

Nella nota n.17495 del 17 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro ha ricordato i chiarimenti forniti  con la Circolare n.14/2013 in merito all’ipotesi di delocalizzazione delle attività di call-center, in virtù delle modifiche introdotte dall’art.24-bis del D.L. n.83/20012 (1).

In particolare, il Ministero ha precisato che:

- potrà ritenersi delocalizzata una attività di call-center qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite - prima della naturale scadenza del relativo contratto a personale operante all'estero sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto;

- almeno 120 giorni prima del trasferimento, occorre effettuare una comunicazione (anche) a questo Ministero indicando almeno il numero dei lavoratori coinvolti " (...)" e cioè coloro i quali (a prescindere dall'inquadramento, subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione della attività di call-center siano ritenuti in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento:

- gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrano nel caso in cui nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l’azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato su tale commessa.

Sul punto, l’Amministrazione ha poi richiamato il comma 3 della norma sopra citata, ai sensi del quale le aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri non possono beneficiare delle agevolazioni contributive previste dalla legge n.407/1990.

Ciò premesso, il Ministero è intervenuto al fine di inquadrare correttamente la disciplina in commento nell'ambito dei principi comunitari in materia di liberta di stabilimento e libera prestazione di servizi.

La Nota ha  chiarito che sia tale disposizione, sia l’obbligo di comunicazione - quest'ultimo evidentemente collegato alla applicabilità della "sanzione" relativa alla mancata concessione dei benefici - trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extracomunitari.

Valerio Pollastrini


1)      - Convertito nella Legge n.134/2012;

domenica 30 marzo 2014

Escluso il lavoro a chiamata per gli operatori dei call center

Con Interpello n.10 del  25 marzo 2014 il Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti sollecitati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al possibile utilizzo del lavoro intermittente per il personale addetto alle attività di call center in-bound e/o out-bound., attraverso un rinvio alle figure degli “addetti ai centralini telefonici privati”, contemplate al n. 12 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Come noto, l’art.40 del D.Lgs. n.276/2003, in aggiunta ai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la legittima stipulazione dei c.d. contratti a chiamata, consente il ricorso a tale tipologia contrattuale anche per le attività elencate nella menzionata tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

La specifica istanza  era stata finalizzata all’accertamento della possibile inclusione del  personale addetto alle attività di call center in-bound e/o out-bound  nella rubricata figura professionale degli “addetti ai centralini telefonici privati”.

Il Ministero ha escluso tale possibilità, evidenziando come l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” abbia un precisa connotazione, consistente esclusivamente nello smistamento delle telefonate.

Quella svolta dagli operatori di call center risulta essere, invece,   una prestazione maggiormente articolata, in quanto normalmente inserita  nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa. Questa interpretazione risulta inoltre confermata dal legislatore, laddove nell’ art. 61 del D.Lgs. n.276/2003 ammette il ricorso a contratti di collaborazione a progetto per attività di call center out-bound quando trattasi di attività di vendita diretta di beni e di servizi.

Il semplice utilizzo dello strumento telefonico, pertanto, non è sufficiente ad equiparare le categorie professionali in questione.

In conclusione, in Ministero ha ricordato come la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro intermittente per attività di call center in-bound e/o out-bound sussista unicamente nel caso in cui il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici previsti dalla legge o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Valerio Pollastrini

martedì 3 dicembre 2013

I lavoratori dei call center costretti a stipendi “albanesi”


Una delle conseguenze della persistente crisi economica è rappresentata dal ricorso sempre maggiore, da parte delle imprese italiane, alla delocalizzazione, intendendosi per tale il trasferimento di settori produttivi in Paesi stranieri caratterizzati dai minori costi di gestione, specie quello del personale.

Il fenomeno, negli ultimi anni, ha riguardato in modo particolare il settore simbolo del precariato nella nostra nazione: quello dei call center.

Numerose aziende, comprese importanti realtà del settore, hanno scelto l’Albania, la Romania o la Tunisia per la gestione delle proprie attività.

I lavoratori del settore, dopo aver richiesto per anni una corretta regolarizzazione del proprio lavoro, si trovano ora costretti a manifestare contro le delocalizzazioni.

Per contrastare la progressiva “fuga” verso l’estero sono state approntate soluzioni diverse nell’ambito legislativo e in quello sindacale.

Il legislatore ha posto dei limiti (anche se relativi solo ai Paesi extracomunitari) con apposite restrizioni, come l’obbligo di informare il cliente contattato della collocazione estera di chi raccoglie i suoi dati, ma, soprattutto, la sospensione dell’erogazione degli incentivi alle aziende che delocalizzano attività in Paesi stranieri. La via intrapresa dai sindacati sembra invece improntata alla drastica riduzione dei salari. Emblematico, in proposito, quanto disposto nel contratto siglato da Cgil, Cisl e Uil con  Assotelecomunicazioni e Assocontact, nel quale è previsto un salario di ingresso pari al 60% dei minimi retributivi.

L’accordo sindacale del 1° agosto prevede infatti contratti a progetto con salari ridotti al 60% dei minimi.

Il contratto si riferisce ai lavoratori a progetto in outbound cioè coloro che effettuano chiamate verso l’esterno (telemarketing e televendita, ricerche di mercato, ecc.).

Per gli operatori del settore la riforma Fornero aveva disposto il ricorso alla contrattazione collettiva per la determinazione di alcune componenti retributive. I datori di lavoro e i sindacati di categoria, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, hanno quindi siglato un contratto che prevede il riconoscimento del minimo tabellare (circa 1.000 euro netti al mese) ma ridotto al 60 per cento fino a gennaio 2015, con aumenti cadenzati su base annua, fino a raggiungere il 100 per cento del compenso nel 2018.

Per quanto riguarda le nuove assunzioni al termine del contratto, le aziende dovranno utilizzare i lavoratori già assunti sulla base di una graduatoria. Per potervi accedere i collaboratori dovranno però sottoscrivere, inspiegabilmente, un atto di conciliazione individuale conforme alla disciplina prevista dagli articoli 410 e seguenti del Codice di procedura civile, per mezzo del quale, di fatto, sarà loro negata la possibilità di agire nei confronti del datore di lavoro per il riconoscimento di eventuali diritti pregressi.

Per concludere, ad avviso di chi scrive, le vie intraprese - specie dalle organizzazioni sindacali - per tutelare i lavoratori del settore non fanno che aumentarne la precarietà, riducendo le loro condizioni contrattuali equiparandole a quelle dei Paesi stranieri con manodopera a basso costo. L’ennesimo segnale, se mai ce ne fosse stato bisogno, della via per il terzo mondo intrapresa dal nostro Stato.

Valerio Pollastrini