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lunedì 8 giugno 2015

Pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento: calcolo del requisito reddituale

Nella sentenza n.11550 del 4 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha ricordato che, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale previsto per la concessione della pensione di inabilità civile, secondo la disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art.10, commi 5 e 6 del D.L. n. 76/2013, nonché per l’indennità di accompagnamento, non assume rilievo il reddito percepito dai familiari dell'invalido diversi dal suo coniuge.

Corte di Cassazione – Sentenza n.11550 del 4 giugno 2015

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22.07.04 dinanzi al Tribunale di Ragusa, (...) chiedeva, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’lnps, l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile ed all'indennità di accompagnamento con la conseguente condanna all'erogazione delle relative prestazioni.

Costituitisi in giudizio, gli enti convenuti contestavano la fondatezza della domanda.

Acquisita documentazione e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 26.05.06 il Giudice adito dichiarava il diritto del (...) all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° maggio 2004; condannava l’Inps al pagamento della relativa prestazione, con rivalutazione secondo gli indici Istat ed interessi legali sui ratei scaduti dal 121° giorno successivo, regolando il cumulo degli accessori ex art. 16, 6° comma, L. n. 412\91 e compensando tra le parti le spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello i (...) con ricorso del 20.01.07, chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento integrale delle domande proposte col ricorso introduttivo, in particolare con riferimento alla pensione di inabilità non esaminata dal primo giudice.

Resistevano l’Inps ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con sentenza pubblicata il 16 febbraio 2008, la Corte d'appello di Catania rigettava il gravame (compensando le spese del grado), ritenendo insussistente il requisito reddituale calcolato in base ai redditi dell'intero nucleo familiare.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (...) affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Il Ministero è rimasto intimato, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

Motivi della decisione

1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).

Lamenta che la Corte di merito, ritenendo che il limite reddituale andava calcolato tenendo conto del reddito dell'intero nucleo familiare "come richiesto dalla normativa vigente", fosse incorsa nel denunciato vizio di motivazione non avendo specificato quale fosse tale normativa. Evidenzia comunque che la normativa di riferimento non poteva che essere quella di cui all'art. 14 septies del d.l. 30.12.79 n. 663, introdotto dalla legge di conversione 29.2.80 n. 33, non prevedente il cumulo del reddito dell'inabile con quello del suo nucleo familiare.

2. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 septies del d.l. 30.12.79 n. 663, introdotto dalla legge di conversione 29.2.80 n. 33 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Lamenta che tale disciplina escludeva la rilevanza dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare, potendosi semmai calcolare solamente i redditi del coniuge che comunque, a suo dire, non andrebbe considerato.

3. - I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati nei sensi di cui alla presente motivazione.

Questa Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale previsto per la concessione della pensione di inabilità civile ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12, secondo la disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, non assume rilievo il reddito percepito dai familiari dell'invalido diversi dal suo coniuge" (Cass. 15.1.14 n. 697, Cass. ord. n. 6534\14, Cass. ord. n. 26120\14).

Il principio segue la linea interpretativa già affermata con altre precedenti pronunce (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 4677/2011; 5003/2011; 10658/2012), rese con riferimento alla disciplina anteriore alla novella di cui al D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, secondo cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata.

Sulla base di tale orientamento deve quindi escludersi che, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per la concessione della pensione di inabilità civile a favore degli invalidi totali, debba farsi riferimento al complesso dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare dell'invalido, poiché, come si è visto, il cumulo è stato contemplato dalla normativa di riferimento soltanto in relazione al reddito (eventuale) del coniuge del soggetto assistibile.

Ed invero il riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico, quale quello proprio del nucleo familiare, se da un lato giustifica la previsione del cumulo tra i redditi dell'invalido e quelli del suo coniuge, dall'altro non può condurre di per sé all'introduzione, in via interpretativa, di un allargamento della platea dei soggetti il cui reddito andrebbe tenuto presente ai fini del superamento del requisito reddituale, posto che in tale modo si concretizzerebbe una non consentita modificazione del quadro legislativo.

Parimenti deve considerarsi che, in difetto di una diversa esplicita statuizione normativa, alla previsione di cui alla L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5, che contempla, ai fini della concessione dell'assegno di invalidità civile, l’esclusione "del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte", non può essere attribuita, in relazione alla pensione di inabilità, una valenza estensiva dei soggetti i cui redditi debbano essere conservati ai fini de quibus, nel senso, cioè, di ricomprendere i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare dell'invalido e non soltanto quello del suo coniuge (così Cass. n. 697\14 citata).

Deve infine osservarsi che la deduzione, contenuta nella memoria presentata dal (...) ex art. 378 c.p.c., secondo cui nella specie l’INPS avrebbe aderito al motivo di gravame dell'assicurato (con conseguente illegittimità del rigetto dell'appello), risulta infondata, avendo INPS, come ammette lo stesso ricorrente, solo aderito al motivo di gravame inerente l'omessa pronuncia in ordine alla pensione di inabilità che il giudice d'appello ha in effetti esaminato rilevando tuttavia, com'era nel suo potere anche ufficioso trattandosi di requisito costitutivo del diritto (ex aliis, Cass. 4.11.11 n. 22899), il difetto del requisito reddituale, risolvendo tuttavia la questione erroneamente calcolando a tal fine il reddito dei componenti del nucleo familiare.

Né rileva, nella specie, il d.l. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, secondo cui «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte», trattandosi di disposizione innovativa e non retroattiva, come si evince dalla norma stessa, ove precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, e cioè il 28.6.2013 (cfr. per tutte Cass. ord. n.26120\14).

Ad abundantiam può rilevarsi che al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, il (...) nato il 18.6.48, aveva già superato il sessantacinquesimo anno, con conseguente impossibilità di riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118\71.

4. Essendosi la Corte territoriale discostata dai principi suddetti in tema di calcolo del requisito reddituale, il ricorso, nei limiti ora indicati, merita accoglimento. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, dovendosi accertare l'effettiva sussistenza del requisito reddituale nei sensi di cui sopra (non essendo a tal fine sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio invocate dal (....) cfr., ex plurimis, Cass. 8.4.02 n. 4995), che deciderà conformandosi al suddetto principio di diritto; il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Palermo.

martedì 9 settembre 2014

La richiesta dell’assegno mensile di invalidità è implicita nella domanda per la pensione di inabilità civile

Nella sentenza n.17452 del 31 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ambito della richiesta per il diritto alla pensione di inabilità civile, il giudice può riconoscere all’istante il diverso assegno mensile di invalidità, la cui domanda, poiché inerente ad un beneficio minore, risulta implicita in quella proposta per l’ottenimento della maggiore indennità.

Richiamando i precedenti della giurisprudenza di legittimità (1), la Suprema Corte ricordato come la domanda della pensione d'inabilità civile contenga implicitamente anche quella di attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità, atteso che tra i due benefici assistenziali, relativi ad un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l'assegno come un minus rispetto alla pensione.

Di conseguenza, se nel procedimento diretto al riconoscimento della pensione di inabilità (2), il giudice che, ritenuta insussistente la totale invalidità al lavoro, rinvenga l'esistenza della riduzione della capacità lavorativa richiesta per l'assegno mensile (3), nonché degli altri requisiti specificamente richiesti per questo tipo di beneficio, può legittimamente affermarne il diritto.

Nella suddetta ipotesi, infatti, non verrebbe attribuito un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, né la decisione sarebbe raggiunta su fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, attraverso l’introduzione nel processo di un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Cass., Sentenza n.19164/2006; Cass., Sentenza  n.6744/1999;
2)      - Prevista dall’art.12 della Legge n.118/1971;
3)      – Previsto dall’art.13 della Legge n.118/1971;

giovedì 28 agosto 2014

Semplificazioni per i minori invalidi

Nel Messaggio n.6512/2014 l’Inps ha ricordato le rilevanti novità introdotte dal Decreto Legge n.90/2014 relative alla semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche, connesse alla maggiore età, per i soggetti minorenni già disabili.

La norma richiamata ha stabilito che i minori, già titolari di una prestazione di disabilità e che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche previste al compimento della maggiore età,  potranno presentare la domanda entro i sei mesi precedenti al compimento del diciottesimo anno.

Le prestazioni interessate sono la pensione di  inabilità e l’assegno mensile di invalidità.

Nella nota in commento, l’Istituto ha informato gli utenti di aver pubblicato nella sezione “Modulistica” del proprio sito Internet il modello “Domanda di invalidità civile”.

In particolare, l’Inps ha chiarito come detto modello sia stato integrato alla luce delle nuove disposizioni e che i soggetti interessati potranno presentare la domanda direttamente online.

Al  momento, l’istanza per queste tipologie di prestazioni è disponibile nel portale dell’Istituto www.inps.it , all’interno dell’area dedicata agli enti di patronato.

Valerio Pollastrini

venerdì 20 dicembre 2013

Per la pensione di inabilità non conta il reddito del coniuge


La Corte di Cassazione, nella sentenza n.27812 del 12 dicembre 2013, ha chiarito che, a decorrere dalle domande presentate successivamente al 28 giugno 2013, nonché per tutte le domande giudiziarie non ancora definite, i limiti economici richiesti per l’erogazione della pensione di inabilità debbono  essere verificati tenendo conto esclusivamente dei redditi del soggetto richiedente e non anche di quelli del coniuge.

L’intervento della Suprema Corte era stato richiesto dall’Inps dopo che la Corte di Appello di Messina, confermando quanto disposto nel primo grado di giudizio, aveva accolto la doglianza di una signora tesa ad ottenere la pensione di inabilità a decorrere dal dicembre 2006, in considerazione dei soli redditi personali, con esclusione di quelli percepiti dal coniuge.

La pronuncia della Cassazione
La Suprema Corte ha  preliminarmente riepilogato la normativa di riferimento, ricordando come, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, assumeva rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido ma anche quello del suo eventuale coniuge. Di conseguenza, il beneficio doveva essere negato nel caso in cui la sommatoria di tali redditi risultasse superiore al limite richiesto per legge.

Il comma 5 dell’articolo 10 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, aveva però  modificato l’art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserendo un’ ulteriore disposizione nella  quale veniva specificato che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili dovesse essere calcolato tenendo conto esclusivamente  del reddito dei singoli richiedenti, con esclusione, quindi, di quanto  percepito da altri componenti del nucleo familiare dei soggetti interessati.

Per la Cassazione, tale modifica legislativa risulta applicabile anche per le  pensioni di inabilità. Il successivo comma 6 della norma sopra citata, aveva infatti specificato che la novità dovesse trovare applicazione anche alle domande di pensione di inabilità limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione con decorrenza dal 28 giugno 2013 (1), senza il pagamento di importi arretrati.

La Suprema Corte ha affermato che il legislatore, attraverso un simile provvedimento abbia voluto definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che, avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa, non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora in essere.

Tornando al caso di specie, la Cassazione ha  accolto il ricorso dell’Inps ed ha rinviato la questione alla Corte di Appello di Messina che, in diversa composizione, dovrà accertare il possesso dei requisiti reddituali della richiedente, nei termini sopra esposti, in relazione al periodo antecedente e successivo al 28 giugno 2013.

Valerio Pollastrini


(1)   – data di entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76;

domenica 24 marzo 2013

Il diritto alla pensione di inabilita' e' condizionato al reddito familiare


Nella sentenza n.7320 del 22 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha confermato che per accedere alla pensione di inabilita' è necessario tenere conto non soltanto del reddito del richiedente ma anche di quello del coniuge.

La pronuncia in commento nasce in seguito ad una sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma aveva escluso il diritto di una donna alla prestazione previdenziale per inabilita'.

La ricorrente aveva sostenuto il diritto, confermato da alcuni precedenti, di beneficiare di questa particolare pensione in virtu' del requisito del solo reddito personale.

La Suprema Corte, nel confermare la sentenza di secondo grado, ha chiarito che le differenti interpretazioni giurisprudenziali del passato sono ormai state superate. In seguito alla specifica modifica legislativa del 2007, il reddito familiare costituisce il necessario parametro di riferimento  per la prestazione richiesta, destinata non gia' ad integrare il minor reddito dalle condizioni soggettive della persona invalida, ma a fornire all'individuo un minimo di sostentamento per assicurarne la sopravvivenza.

La Cassazione ha concluso ribadendo che la richiesta della pensione di inabilita' deve essere respinta nel caso in cui i redditi familiari, complessivamente considerati, superino il limite indicato dalla normativa di riferimento.

Valerio Pollastrini

sabato 16 marzo 2013

Incostituzionali gli attuali limiti al riconoscimento dell' indennita' di accompagnamento e della pensione di inabilita' per gli extracomunitari


Nella sentenza n.40/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 80 della legge finanziaria 2001, relativo ai  cittadini extracomunitari presenti nel territorio italiano.

La norma censurata concede l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità solamente agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno valido da almeno 5 anni ed in possesso, altresi', di determinate condizioni di reddito e di  alloggio.

Simili restrizioni contrastano con l'art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che sancisce, per gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché per i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, la totale equiparazione ai cittadini italiani nella fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.

La Corte, ha ricordato che il nostro ordinamento attribuisce  il massimo riguardo al valore della salvaguardia della salute, alle esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale e verso i doveri di assistenza per le famiglie.

I cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia non possono, pertanto,  essere esclusi da forme di tutela previste per il sostegno di coloro che versano in gravi condizioni di salute e dei portatori di handicap fortemente invalidanti.

Valerio Pollastrini