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giovedì 21 aprile 2016

Casi di legittimo ricorso al lavoro a chiamata

Il Decreto Legislativo n.81/2015 che, nell’ambito del c.d. Jobs Act, ha configurato il riordino delle tipologie contrattuali, ha riscritto, tra l’altro, la disciplina del lavoro intermittente.

Le nuove norme hanno confermato le causali soggettive di legittimità del ricorso al lavoro a chiamata, in virtù delle quali è sempre possibile stipulare un contratto intermittente con lavoratori di età inferiore ai 24 anni o superiore  ai 55.

mercoledì 9 marzo 2016

Con il Jobs Act calano i licenziamenti

Ministero del lavoro, Comunicato Stampa del 08 marzo 2016

"L'anno scorso i rapporti di lavoro cessati a causa di un licenziamento sono stati 841.781, con un calo dell'8,14% rispetto al 2014. I dati sono del Ministero del Lavoro. Il calo più consistente riguarda l'ultimo trimestre con un -14,9% dei licenziamenti. Nell'ultimo periodo del 2015, infatti, sono stati registrati 243.206 licenziamenti, in discesa di 42.487 rispetto all'ottobre-dicembre del 2014. Sono diminuiti

martedì 2 febbraio 2016

Cgil, forzatura parlare di successo Jobs Act, dati preoccupanti

Cgil, Comunicato Stmpa del 2 febbraio 2016

"Leggiamo commenti entusiastici da parte di autorevoli esponenti del Governo e della politica sui dati diffusi dall'Istat e sugli effetti salvifici del Jobs Act: non solo non convincono, ma analizzando i numeri, a ben guardare, c'è di che preoccuparsi. Per quanto riguarda gli occupati, infatti, il saldo positivo del 2015 è esattamente lo stesso di quello del 2014, anno in cui Jobs act e sgravi non erano in vigore, e gli inattivi continuano a crescere mese dopo mese". Così Serena

domenica 31 gennaio 2016

Confcommercio - Dal Governo ok al "jobs act per gli autonomi"

Confcommercio, Nota del 29 gennaio 2016

Approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo statuto dei lavori autonomi, destinato ai liberi professionisti che non dispongono di alcuna cassa previdenziale e che sono iscritti alla gestione separata Inps. Poletti: "Con le nuove misure si contrastano clausole e condotte abusive".

mercoledì 20 gennaio 2016

Ministero del Lavoro Dati INPS: con il jobs act un'Italia sempre più solida

Ministero del Lavoro, Comunicato Stampa del 19 gennaio 2016

Dichiarazione del Sottosegretario Massimo Cassano

"Nei primi 11 mesi del 2015 si sono registrate oltre 2,1 milioni di assunzioni a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni di rapporti a termine e apprendisti) a fronte di 1,525 milioni di cessazioni (+584.000 posti stabili nell'anno)". Il sottosegretario al Lavoro, sen. Massimo Cassano, in una nota commenta i nuovi dati dell'Osservatorio sul precariato dell'Inps,

lunedì 18 gennaio 2016

Cdl - Jobs Act, le proposte di modifica ai decreti attuativi

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 18 Gennaio 2016  

La presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria dovrebbe slittare al 16 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento di sospensione e non più entro 15 giorni dallo stesso. E’ questa una delle richieste trasmesse dal Consiglio Nazionale dell'Ordine al Ministro del Lavoro Poletti in vista dell’emanazione dei decreti correttivi al Job Act.

mercoledì 23 dicembre 2015

Cdl - Voucher, Naspi, mobilità, disoccupazione agricola e CIG

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 23 Dicembre 2015

Il Jobs Act è intervenuto apportando anche rilevanti modifiche al lavoro accessorio (buoni lavoro o voucher). L’INPS ne ha riepilogato la compatibilità con alcune prestazioni nella circolare n.170/15.

domenica 20 dicembre 2015

Accesso e Parità nel Lavoro (Politiche, Innovazione e Jobs Act)

Ministero del Lavoro, Comunicato Stampa del 18 dicembre 2015

Il 16 dicembre presso la Camera dei Deputati – Sala Aldo Moro si è tenuto il Convegno dal titolo “Accesso e Parità nel Lavoro (Politiche, Innovazione e Jobs Act)” organizzato dal Comitato Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro. L’evento ha visto la partecipazione del Ministro Poletti e del Sottosegretario Bellanova. Ha aperto i lavori la Vice Presidente della Camera On.le Marina Sereni. Dopo un’introduzione della Vice Presidente del Comitato Nazionale di Parità sono intervenuti in qualità di relatori la Prof.ssa Chiara Saraceno, membro onorario Collegio Carlo Alberto / Università degli Studi di Torino, il Direttore Generale dell’ISTAT dott.ssa Linda Laura Sabbadini e il Prof. Emmanuele Pavolini dell’Università degli Studi di Macerata. L’incontro ha costituito un importante momento di riflessione e confronto sullo stato delle politiche occupazionali di genere.

lunedì 16 novembre 2015

Successione di contratti stagionali senza limiti temporali

In relazione all’istituto del contratto a termine, il Jobs Act ha eliminato i limiti temporali previsti per la reiterazione di diversi rapporti a tempo determinato di natura stagionale.

venerdì 13 novembre 2015

Fondazione Studi Cdl - “Jobs Act, aziende in difficoltà”

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Comunicato Stampa del 13 novembre 2015

Senza istruzioni operative il decreto legislativo sul riordino degli ammortizzatori sociali. Lo denuncia la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ad oltre un mese dal completamento della Riforma del lavoro

giovedì 29 ottobre 2015

Cdl - Come cedere ferie e permessi

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 27 Ottobre 2015

Da oggi sarà possibile cedere ferie e permessi in favore dei colleghi di lavoro. Le nuove norme in materia di rapporti di lavoro, contenute in Jobs act al Dlgs n.151/15, prevedono l’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali  retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti  o parte

sabato 24 ottobre 2015

Le nuove norme in materia di politiche attive per il lavoro: l’approfondimento della Fondazione Studi Cdl

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n.22 del 22 ottobre 2015

Introduzione
Il nuovo scenario politico e normativo, almeno nelle intenzioni, esalta il ruolo delle politiche attive per il lavoro collocandole in una posizione di centralità nell’ambito delle strategie occupazionali. Si tratta di un’inversione di tendenza, quindi, rispetto alla politica assistenzialista degli ammortizzatori sociali, a cui abbiamo assistito nell’ultimo decennio, che oggi, invece, vengono vincolati ad una

mercoledì 21 ottobre 2015

Cdl - Cassazione: Jobs Act irretroattivo

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 21 Ottobre 2015

Il Jobs Act è irretroattivo per i contratti a termine stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma e convertiti in contratti a tempo indeterminato. Secondo la sentenza del 20 ottobre 2015 della Cassazione, in questi casi si deve utilizzare l'indennità a forfait del collegato lavoro, nonostante il decreto legislativo n.81/2015 abbia abolito i commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge 183/2010.

Cdl - Collaborazioni, quelle genuine con il bollino blu

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 20 Ottobre 2015

A fronte di un’importante deregulation avviata con Jobs Act, il legislatore ha avvertito la necessità di inserire un argine per il controllo della legittimità delle collaborazioni coordinate e continuative. Si tratta di un ambito che, a prescindere dall’etichetta di volta in volta assegnata dal legislatore, rappresenta lo snodo cruciale dove si incontrato le due grandi categorie del diritto del

venerdì 16 ottobre 2015

Semplificazioni – Le istruzioni del Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro – Circolare n.26 del 12 ottobre 2015

D.Lgs. n. 151/2015 recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità" - articolo 22 (modifica di disposizioni sanzionatone in materia di lavoro e legislazione sociale) - indicazioni operative.

L. stabilità: Longobardi (Unimpresa), taglio sgravi Jobs Act penalizza nuova occupazione

Unimpresa, Comunicato Stampa del 15 ottobre 2015

Matteo Renzi“Il taglio al 40 per cento degli sgravi contributivi previsti dal Jobs Act, che troverà spazio nella legge di stabilità, penalizza fino ad annullarle le possibilità di nuove assunzioni.

martedì 13 ottobre 2015

Cdl - Le nuove "semplificazioni" in materia del lavoro

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,  Circolare n.21 del 12 ottobre 2015

Con questa circolare si conclude l’esame delle novità del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183

Indice:
- Comunicazioni telematiche
- Libro unico del lavoro
- Lavoro estero
- Collocamento gente di mare
- Cessione ferie e permessi
- Reperibilità dei lavoratori
- Pari opportunità
- Tabella riepilogativa e indice del D.Lgs.n.151/2015 (in allegato)

INTRODUZIONE

Telematica, avanti tutta. ma chi paga?
Il principio è di quelli sani. Chi è che non approva un intervento di innovazione tecnologica in qualsiasi comparto? Utilizzare le più moderne metodologie per snellire e velocizzare i flussi di lavoro è iniziativa meritoria a cui va dato un pieno appoggio. Ma purtroppo innovare è un'azione che da sola non basta a rendere fluida l'interlocuzione con la P.A.

L'esempio delle criticità create dalla riorganizzazione attuata dall'Inps negli anni scorsi è ancora attuale e crea problemi operativi non solo ai consulenti del lavoro ma anche alle stesse sedi territoriali dell'Istituto. Telematizzare i processi informativi e di comunicazione è un'attività che dovrebbe portare ad un'ampia e più efficace interlocuzione.

Non può essere invece utilizzata per chiudersi e schermarsi dietro un indirizzo email da cui far partire risposte istituzionali si ma anonime. Telematizzare i processi non può voler dire impedire il contatto fisico tra gli utenti e la P.A..

Anzi, tutt'altro. L'innovazione deve portare benefici e non complicare i rapporti; e questo dipende esclusivamente dagli attori, da coloro che a valle devono applicare le norme. Cosi come la temuta con modalità telematica del Libro Unico del Lavoro, norma di principio prevista dal decreto semplificazione, non può tramutarsi in una mera trasmissione telematica dello stesso alla luce della normativa vigente in materia.

Ma la domanda che utenti e cittadini si pongono è sempre la stessa: innovazione si, ma con costi e oneri a carico di chi? Che l'innovazione tecnologica sia un valore aggiunto non c'è dubbio; ma che la debbano pagare sempre e solo i professionisti con le proprie strutture su questo non ci si può trovare d'accordo.

Comunicazioni Telematiche
Gli articoli 14 e 16 si occupano delle comunicazioni telematiche.

L’articolo 14 prevede che i benefici contributivi e le altre agevolazioni connesse alla stipula di contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali ) debbano essere depositati in via telematica alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Con l’articolo 16, invece, siamo in presenza del completamento del processo di unificazione, standardizzazione ed informatizzazione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro. Appare indifferibile ormai uniformare contenuti e sistemi da utilizzare per tali comunicazioni posto che al momento sono ancora frammentati.

Il sistema in prima battuta era applicabile alle comunicazioni di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ed altre esperienze lavorative assimilate, che i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, le agenzie di somministrazione, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti ad effettuare ai servizi per l'impiego, ora il provvedimento vuole generalizzare linguaggio e modalità delle comunicazioni.

L’articolo 11 del decreto del Presidente della repubblica 18 aprile 2006, n. 231 ha esteso l’utilizzo dei medesimi criteri e sistemi seppure attraverso l’istituzione del "Servizio informatico UNIMARE" agli armatori ed alle società di armamento. Una ulteriore estensione, ed implementazione, del modello di comunicazione telematica obbligatoria ha riguardato quelle inerenti l’assunzione dei lavoratori stranieri. Dal 15 novembre 2011, i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia non devono più compilare il "modello Q.

In sostituzione è stato implementato il "Modello unificato Lav", con il quale sono assolti gli impegni relativi alle spese di ritorno del lavoratore straniero e alla sistemazione alloggiativa, pertanto, ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, verrà richiesta, unicamente la sussistenza della copia del nuovo modello UNILAV e non più copia del modello "Q" e della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico Immigrazione.

In merito alla comunicazione delle singole chiamate del lavoro intermittente è stato istituito il modulo "UNI_Intermittenti" per il quale sono previste delle specifiche modalità di invio definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013. Da ultimo il Ministero del Lavoro ha sospeso l’utilizzo delle nuove modalità di comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio, previste dall’articolo 49, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015. Con la nota n. 3337 del 25 giugno 2015ha comunicato che in attesa che venga approfondito l’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more dell’attivazione delle nuove procedure, continuano ad applicarsi le precedenti modalità.

Gli effetti delle nuove previsioni del D.Lgs. n.151/2015, tuttavia, potranno essere valutati solo quando il quadro sarà completo, considerato che l’individuazione delle comunicazioni e le relative modulistiche da aggiornare sono demandate ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione da emanare entro 90 giorni.

Libro Unico del Lavoro
L’articolo 15 del decreto prevede dal 1° gennaio 2017 la tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si tratta di una disposizione che rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 24 marzo 2016 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo) l’individuazione delle modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati in esso contenuti.

Lavoro Estero
L’articolo 18 prevede che i lavoratori Italiani o comunitari disponibili a prestare la loro opera nei paesi extracomunitari alle dipendenze di imprese italiane non devono più essere preventivamente autorizzati.

Si liberalizza di fatto la circolazione della manodopera anche al di fuori dei confini UE abrogando la norma che prevedeva una preventiva serie di adempimenti in capo ai lavoratori ed alle aziende interessate ad assumere o a trasferire all’estero lavoratori italiani o comunitari.

Il D.Lgs. abroga l’art 1 c. 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 che prevedeva l’obbligo di iscrizione dei lavoratori in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilasciava il nulla osta all'assunzione che poteva avvenire con richiesta nominativa.

Inoltre sostituisce integralmente l’art. 2, che disciplinava il complesso iter da seguire per ottenere l’autorizzazione, con una elencazione delle condizioni minime da garantire ai suddetti lavoratori tali da parificarne il trattamento con quelli impiegati in Italia nonché agevolarne la permanenza all’estero.

Abrogato di conseguenza anche l’art. 2-bis che prevedeva le sanzioni per il mancato rispetto delle procedure ed il regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di lavoratori italiani.

Collocamento Gente di Mare
Il collocamento della "gente di mare", da sempre disciplinato in modo autonomo rispetto agli altri lavoratori per motivi di tutela degli interessi nazionale ed internazionali legati alla specificità dell'attività, continua a mantenere una definita peculiarità nonostante la sostanziale assimilazione prevista dal D.P.R.n. 231/2006 ai criteri del D.Lgs. n.181/2000 ad esempio in materia di immediata disponibilità.

Le novità previste dal decreto con l'abrogazione della sezione speciale per il lavoro marittimo all'interno della borsa continua del lavoro, del modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati contenuti nell'elenco anagrafico della gente di mare, le modalità di collegamento con le matricole della gente di mare di cui agli articoli 118 e seguenti del codice della navigazione e del formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati relativi ai lavoratori marittimi da inserire nella scheda professionale di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 442/2000, non apportano sostanziali semplificazioni alla gestione dei rapporti di lavoro nel settore marittimo.

Tali abrogazioni infatti ineriscono più la gestione interna degli uffici di collocamento della gente di mare che di fatto sono rimasti in capo alle Capitanerie di Porto, che non agli adempimenti delle aziende e dei Consulenti del Lavoro nella gestione dei rapporti di lavoro.

Anche la previsione del comma 3 dell'articolo 19 del decreto in commento, che tende ad uniformare anche per la gente di mare la definizione dei livelli formativi previsti per la generalità dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.13/2013 citato,  non pare possa operativamente impattare, semplificandola, la gestione quotidiana dei rapporti di lavoro.

Cessione ferie e riposi
Il D.Lgs. n.151/2015 attua la parte di delega di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n.183/2014 che prevede l’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.

Nello specifico l’articolo 24 prevede che, fermo restando l’indisponibilità dei diritti previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l’eventuale quota aggiuntiva di ferie e/o di permessi possono essere ceduti dai lavoratori aventi diritto ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro.

Tale possibilità è tuttavia consentita esclusivamente per le seguenti finalità: assistenza di figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Misura, condizioni e modalità per l’effettiva possibilità di disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi.

Specificamente è necessario attendere la regolamentazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Come si può notare qualsiasi livello di contrattazione può consentire di attuare tale previsione ma a condizione che gli agenti negoziali stipulanti possano vantare il requisito della maggiore rappresentativa comparata sul piano nazionale.

Reperibilità durante la malattia
L’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2015, rimanda ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro che vada a regolare le casistiche di esenzione dal controllo di reperibilità durante lo stato di malattia. Allo stato attuale, infatti, le Unità Sanitarie predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

Tali accertamenti, nella sostanza, sono soggetti però a casistiche di esenzione che dovranno essere implementate dal decreto di prossima pubblicazione e che andranno ad affiancarsi a quelle oggi previste quali, a titolo di esempio, patologie gravi che richiedono terapie salva vita o malattie derivanti da infortuni sul lavoro.

Codice delle pari opportunità
Il D.Lgs. n.151/2015, oltre a una serie di disposizioni relative alla semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure e degli adempienti a carico di imprese e cittadini, contiene anche alcune interessanti modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, cd. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. È il Capo II del Titolo II del D.Lgs. n. 151/2015 ad occuparsi delle modifiche in materia di pari opportunità, con particolare riferimento agli ambiti territoriali e alle competenze degli organi.

Modifiche generali
Prima di entrare nel dettaglio delle singole modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015 pare opportuno evidenziare che nel testo del Codice delle pari opportunità, così come modificato dal Jobs Act, ricorrono alcune novità e precisazioni terminologiche.

In primo luogo, l'articolo 27 del D.Lgs. n. 151/2015 stabilisce che, in virtù di quanto previsto dalla Legge 7 luglio 2014, n. 56, ogni riferimento alle province contenuto nel Codice delle pari opportunità dovrà essere sostituito con il riferimento alle città metropolitane e agli enti di vasta area. Con quest'ultima dicitura la Legge n.56/2014 descrive in maniera generica enti locali similari alle province, senza però denominarle in tal modo dal momento che le stesse dovrebbero essere abolite, anche mediante una modifica del titolo V della Costituzione. Proprio in riferimento a questa modifica, la riforma aggiunge al D.Lgs. n. 198/2006 l’articolo 19-bis, un’importante disposizione transitoria che al comma 1 stabilisce, in primis, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere individuati gli enti locali, città metropolitane ed enti di vasta area, cui fa riferimento il Codice delle pari opportunità come modificato.

Tale Decreto dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della riforma.

In secondo luogo, pur non esistendo come per il caso precedente una specifica disposizione in tal senso, si può notare che il decreto attuativo del Jobs Act in commento ha provveduto a modificare il testo del Codice delle pari opportunità in tutti quei punti in cui si faceva riferimento alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, inserendo la dicitura Direzioni interregionali e territoriali del lavoro (cfr. D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144).

Infine, il Legislatore delegato ha deciso di aggiornare il testo di legge eliminando l’aggettivo comunitario, riferito alla vecchia Comunità Europea, in favore del riferimento all'Unione Europea.

Comitato Nazionale di Parità
Gli articoli da 28 a 30 del D.Lgs. n. 151/2015 si occupano di modificare quelle disposizioni del Codice delle pari opportunità che regolano la composizione (art. 8 D.Lgs. n. 198/2006), la convocazione e il funzionamento (art. 9 D.Lgs. n. 198/2006) e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (o più semplicemente, Comitato nazionale di parità).

La ratio generale che sembra percepirsi dal dettato normativo è quella di una semplificazione e di uno snellimento delle procedure che passa attraverso modifiche relative al numero di componenti, ai compiti affidati e ai soggetti coinvolti.

Vediamo, ora, in cosa si concreta questa volontà di snellimento e semplificazione.

-         La nuova lett. e, comma 2, dell’articolo 8, prevede che facciano parte del Comitato undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro, solo qualora ne abbiano fatto richiesta. Prima della riforma, invece, la partecipazione di questi soggetti era un dato di fatto.

-         Gli esperti in materia giuridica che, a norma del comma 3, lett. a, partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto passano da sei a tre.

-         I rappresentanti dei Ministeri che partecipano alle riunioni (sempre senza diritto di voto), ex art. 8, comma 3, lett. b, sono quattro e non più sei.

Inoltre, si può notare che spariscono i rappresentanti del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca), del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Esteri, mentre viene aggiunto il rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità. Ancora, viene eliminato il riferimento alla necessità che uno di questi rappresentanti sia indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative.

-         La lett. c del comma 3, articolo 8, viene modificata prevedendo che ai cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro siano sostituiti tre rappresentati del Ministero stesso.

-         Soppressa, invece, la lett. c-bis, che prevedeva la partecipazione alle riunioni del Comitato di tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità.

Viste le non poche novità, il comma 2 dell'articolo 28, D.Lgs. n. 151/2015, stabilisce che il Comitato già costituito alla data di entrata in vigore del provvedimento (24 settembre 2015) continua ad operare nell'attuale composizione fino alla naturale scadenza.

Pare muoversi in un'ottica di semplificazione e facilitazione delle attività del Comitato anche la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 9 del Codice, in materia di funzionamento del Comitato, dal momento che prevede espressamente che i lavori possano essere organizzati per specifici gruppi.

Peculiari le scelte effettuate dal Legislatore delegato in diverse disposizioni, prima tra le quali il nuovo assetto conferito all’articolo 10 del Codice delle pari opportunità come modificato dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 151/2015. Analizzando il testo modificato si nota che, in realtà, la maggior parte delle previsioni è rimasta sostanzialmente identica e nonostante ciò il Legislatore ha comunque optato per un'integrale sostituzione della disposizione.

La norma in commento si occupa dei compiti del Comitato e alla lett. c del comma 1 stabilisce che il Comitato formula indirizzi per le attività dell'anno successivo e, sulla base di tali indirizzi, il Ministero del Lavoro pubblica un apposito bando di finanziamento di azioni positive.

La nuova formulazione risulta più chiara e più operativa della precedente, senza considerare che prevede una procedura più trasparente veicolata da un bando che va a sostituire il parere a maggioranza che lo stesso Comitato dava sul finanziamento dei progetti. Il Comitato fa ora parte della commissione di valutazione dei progetti che agisce secondo le modalità e i criteri di valutazione definiti con Decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015.

Interessante precisazione che si muove sempre in un'ottica di risparmio di tempi e costi è quella per cui non sono previsti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti per i componenti della commissione di valutazione dei progetti.

La semplificazione opera anche attraverso l'eliminazione di compiti specifici che ora diventano facoltà del Comitato che, perciò, non è tenuto a svolgere determinate attività a meno che non lo ritenga opportuno. Questo avviene, ad esempio, relativamente alla stesura di codici di comportamento (lett. e, comma 1, articolo 10), alla rimozione di ostacoli che limitano l'uguaglianza tra uomo e donna (lett. o, comma 1, articolo 10, che prima affidava in modo perentorio al Comitato di provvedere - ora promuovere - la rimozione), ed anche nelle parti  successive del testo relativamente ai compiti del Consigliere o della Consigliera nazionale di parità (articolo 15, comma 2, come sostituito dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 151/2015).

L'integrale sostituzione dell'articolo 10 del Codice delle pari opportunità non modifica, poi, nella sostanza la maggior parte delle regole ivi contenute, ma piuttosto semplifica alcune espressioni utilizzate dal Legislatore del 2006.

Consigliere e Consiglieri di Parità
Gli articoli da 31 a 38 del D.Lgs. n. 151/2015 agiscono sulla nomina, il mandato, i compiti e le funzioni, la sede e le attrezzature, i permessi e altro ancora relativi ai Consiglieri e alle Consigliere di parità.

La semplificazione cui tende l’intera riforma passa, quasi paradossalmente - vista la tematica -, da un'eliminazione del ruolo del Ministero delle pari opportunità, come si può notare dalla nuova formulazione dei commi 3 e 4 del nuovo articolo 12 D.Lgs. n. 198/2006, nonché dal nuovo comma 6 dell’articolo 15 e dal comma 2 dell’articolo 16 (in entrambi questi ultimi due esempi sparisce la necessità di un concerto con tale Ministero).

-         Nomina. In particolare, sulla scia di quanto si diceva sopra, le novità introdotte all'articolo 12 del Codice delle pari opportunità fanno venir meno il ruolo del Ministero per le pari opportunità nella nomina dei consiglieri regionali e degli altri enti locali (città metropolitane e enti di vasta area ex L. n.56/2014).

Inoltre, in un'ottica di trasparenza, si parla espressamente di una procedura di valutazione comparativa da espletarsi per la nomina (articolo 12, comma 3, come modificato dall'articolo 31, D.Lgs. n. 151/2015).

-         Mandato. Relativamente al mandato dei consiglieri sia nazionali che regionali o degli altri enti locali, il D.Lgs. n. 151/2015 sostituisce in toto l’articolo 14 del Codice delle pari opportunità. Le novità piu` rilevanti in quest’ambito sono due.

In primis, viene lasciata invariata la durata del mandato, pari a quattro anni, ma viene modificata la disciplina del rinnovo che è ammissibile una sola volta, e non più due come in precedenza.

In secundis, è da rilevare l’ultimo periodo del comma unico del nuovo articolo 14 del Codice delle pari opportunità che introduce il principio secondo cui per i consiglieri e le consigliere di parità, di qualunque livello, non trova applicazione lo spoilsystem di cui all’articolo 6, comma 1, della Legge n.145/2002.

-         Compiti e funzioni. L’articolo 15 del Codice delle pari opportunità è dedicato ai compiti e alle funzioni dei consiglieri e delle consigliere. La riforma veicolata dal D.Lgs. n. 151/2015 ha optato per un’integrale sostituzione della disposizione in commento, anche se, in realtà, le novità sostanziali introdotte sono veramente poche. Si ritrovano, infatti, quelle precisazioni terminologiche cui si faceva riferimento in apertura e alcune semplificazioni di forma che però non incidono sulla sostanza delle previsioni.

Nell’ottica di semplificare e snellire il ruolo, si può notare che è stato eliminato il comma 1-bis dell’articolo 15 che affidava al consigliere o alla consigliera nazionale il compito di svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e di pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro. Inoltre, viene meno, nel comma 2, la parte che indicava i consiglieri e le consigliere regionali e provinciali quali componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgevano funzioni analoghe.

Totalmente nuovo, invece, il comma 7 dell’articolo 15 del Codice per le pari opportunità che prevede il compito per il consigliere o la consigliera nazionale di parità di elaborare, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto per il Ministri del lavoro e per il Ministro per le pari opportunità sulla propria attività.

-         Sede e attrezzature. Nulla di particolare da rilevare riguardo al nuovo articolo 16, anche questo integralmente riscritto ma senza modifiche di sostanza, se non nella parte in cui, al comma 1, precisa che il personale, la strumentazione e le attrezzature necessarie ai consiglieri locali dovranno essere individuati nell’ambito delle risorse esistenti e a spesa invariata.

-         Permessi. L’articolo 17 del Codice delle pari opportunità è dedicato ai permessi che i consiglieri e le consigliere possono richiedere per l’esercizio delle loro funzioni. I comma 1 si occupa della disciplina dei permessi che possono essere richiesti da consiglieri e consigliere di parità nazionali e regionali. Novità rilevante in questo comma riguarda la retribuzione di detti permessi: infatti, se ante riforma essi erano interamente retribuiti, la nuova stesura dell’articolo 17, come modificato dall’articolo 35 del D.Lgs.n.151/2015, stabilisce che l’eventuale retribuzione dei permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell’ente di pertinenza che, su richiesta è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

Altro discorso è, invece, quello legato all’indennità mensile dei consiglieri. Il comma 2 dell’articolo in commento modifica la disciplina previgente rendendo eventuale il riconoscimento di un’indennità per i consiglieri e le consigliere regionali e degli altri enti locali, mentre il comma 3 conferma l’indennità annua riconosciuta al consigliere o alla consigliera nazionale.

Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità. L’articolo 18 del Codice delle pari opportunità viene integralmente riscritto e snellito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 151/2015. Le novità più rilevanti riguardano le  coperture che post riforma si applicheranno solo ai consiglieri nazionali. La semplificazione passa, invece, attraverso l’eliminazione dei complicati criteri di ripartizione delle risorse del fondo che erano previsti dal previgente comma 2.

L’articolo 19 del Codice delle pari opportunità, modificato dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 151/2015, introduce la Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l’efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.

Il decreto legislativo 151/2015 apporta modifiche anche agli articoli 20, 39, 43 e 44 del Codice delle pari opportunità. Si tratta di modifiche marginali, che non comportano mutamenti sostanziali nella disciplina.

INDICE NOVITÀ D.LGS. N. 151/15

1. Disabili
-         Ampliamento soggetti indicati nel campo di applicazione della disciplina (artt. 2 e 4).

-         Viene meno il regime di gradualità a partire dal 1° gennaio 2017 (art. 3).

-         Semplificazioni per le procedure di esonero dall’obbligo (art. 5).

-         La chiamata nominativa diventa la regole in ogni caso (art. 6).

-         Nuove opportunità di iscrizione in graduatorie ed elenchi (art. 8)

-         Costituzione organi di verifica e monitoraggio (Art.8).

-         Revisione degli incentivi alle assunzioni (art. 10)

-         Aumento fattispecie di erogazione per il Fondo regionale occupazione disabili (art. 11)

-         Trasformazione albo professionale centralinisti non vedenti in elenco nominativo (artt. 12-13)

2. Contratti collettivi aziendali o territoriali.
-         Necessarietà del deposito telematico dei contratti si secondo livello per beneficiare agevolazioni contributive e/o fiscali (art. 14)

3. Tenuta documenti di lavoro e comunicazioni.
-         Obbligo di tenuta L.U.L. solo in formato telematico presso Min. Lavoro (art. 15)

-         Obbligo di comunicazione solo telematica (art. 16)

4. Collocamento.
-         Ampliamento contenuti banca dati politiche attive e passive (art. 17)

-         Modifica procedure amministrative connesse con il lavoro all’estero ed introduzione di nuovi obblighi (art. 18)

-         Semplificazione in materia di collocamento della gente di mare (art. 19)

5. Salute e sicurezza sul lavoro
-         Lavoro accessorio, obblighi di sicurezza solo per imprenditori e professionisti (art. 20)

-         Modifica della composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 20) modifica ed istituzioni ulteriori commissioni.

-         Raddoppio sanzioni violazioni obblighi art. 18 per violazioni riferite a più di 5 lavoratori(art. 20).

6. Infortuni sul lavoro.
-         Introduzione meccanismo telematico per calcolo premio dovuto (art. 21);

-         Semplificazioni per modalità di trasmissione denuncia infortunio con invio certificati solo in via telematica (art. 21)

-         Introduzione nuove modalità di trasmissione (Art. 21).

7. Sanzioni.
-         rimodulazione disciplina lavoro nero, con introduzione diversa gradualità (art. 22).

-         Incremento sanzioni in ambito di sicurezza sul lavoro (art. 22).

-         Modifica sanzioni per omessa registrazione (art. 22).

-         Modifica sanzioni per omessa consegna buste paga (art. 22)

-         Modifica disciplina sanzioni trattenimento ANF(art. 22)

8. Controlli a distanza (art. 23)

9. Cessione delle ferie (art. 24).

10. Esenzione reperibilità;

11. Dimissioni, nuova disciplina.

12. Revisione disciplina pari opportunità.

domenica 11 ottobre 2015

Fondazione Studi Cdl - I controlli a distanza dei lavoratori

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n.20 dell’8 ottobre 2015

Indice :

- i principi fissati dallo statuto dei lavoratori

- i principi della riforma

- il divieto dei controlli della prestazione lavorativa

- i presupposti per l’installazione

- le eccezioni al regime generale

- garanzie

INTRODUZIONE

Ma chi teme i controlli a distanza?
Che internet e la tecnologia abbiano cambiato il mondo è la storia vissuta giorno per giorno dalle nostre generazioni . Un nuovo modo di vivere, di relazionarsi, di interagire si è insinuato dentro e attorno a noi, mutando e influenzando usi e costumi, economia e società, valori e rapporti. Il sistema normativo generale ha stentato ad adeguarsi a questo nuovo scenario della comunicazione di massa, mostrando delle clamorose resistenze in fase di adattamento delle normative vigenti.

A questo comune disagio non è sfuggito l'ambito lavoristico, ancora troppo infarcito in alcuni suoi attori da una visione fordista del mercato del lavoro e da un modello "antico" di prestazione lavorativa. Questa visione datata si è mostrata da subito refrattaria a qualsiasi adattamento alle nuove e mutate condizioni di lavoro contenute nella normativa vigente. E in questo spicca il segmento dei controlli a distanza che meritava più di altri un intervento innovatore, specie alla luce delle nuove tecnologie disponibili nel settore. Sulla necessità di dare un restyling ad un impianto normativo legato ad altri tempi, non vi è alcun dubbio, specialmente per le aumentate necessità di sicurezza palesate da sempre più numerosi lavoratori.

Anzi, essere intervenuti è assolutamente meritorio proprio per dare un segnale di modernità e utilità alla normativa vigente in materia. Ciò che invece appare assolutamente anacronistico è il continuare a pensare - nell'epoca dei social media e del Grande Fratello a cui nulla sfugge - di poter mantenere privilegi e impunità. L'Italia è tra i non molti Paesi membri UE ad avere una normativa sui controlli a distanza, normativa ora novellata e su cui pubblichiamo la circolare 20/2015. Ma le polemiche non si placano; polemiche che si spegnerebbero subito rispondendo ad una semplice domanda: chi è contrario ai controlli necessari per la sicurezza o per svolgere la prestazione lavorativa? Non certo chi svolge con serietà e onestà il proprio lavoro.....

Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori
L’intervento di riforma operato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, agisce sulla disciplina prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, che nel titolo riservato alla tutela della libertà e della dignità del lavoratore, fissa, come da rubrica, i princìpi in materia di installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell’attività lavorativa.

I principi fissati dallo Statuto dei Lavoratori
L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nella sua formulazione originaria, disponeva dichiaratamente il divieto del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori ("E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori"). La possibilità del controllo era ammessa soltanto quando lo stesso costituiva una diretta e necessaria conseguenza della installazione di impianti o altre apparecchiature, richiesta da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro. Sussistendo questi requisiti, prima della installazione degli impianti era comunque necessario raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali e, soltanto in caso di mancato accordo, era possibile ottenere l’autorizzazione amministrativa mediante istanza all’Ispettorato del lavoro.

I principi della riforma
Sull’impianto appena brevemente riassunto, interviene come premesso l’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, che in attuazione della delega provenuta dalla legge n. 183/2014, riformula l’art. 4 della legge n. 300/70. L’art. 1, co. 7, lett. f) della legge n. 183/2014 ha assegnato infatti al Governo il compito di provvedere alla "revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore". Appaiono perciò confermati i princìpi fondanti l’istituto: l’adeguamento della norma deve importare comunque una disciplina del controllo a distanza su impianti e strumenti, con esclusione della possibilità di controllare la sola prestazione lavorativa del dipendente. La dignità e la riservatezza del lavoratore permangono quali diritti la cui tutela è primaria, da contemperare con le esigenze produttive ed organizzative o della sicurezza del lavoro. La delega è perciò destinata ad attuare una evoluzione normativa adeguata alle esigenze dell’evoluzione tecnologica, per ridefinire i canoni di congruità del controllo a distanza, rispetto al mutato contesto organizzativo e produttivo.

Il divieto dei controlli della prestazione lavorativa
L’art. 4 dello Statuto prevedeva espressamente il divieto dell’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Il nuovo art. 4 dispone che "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale".

Nella formulazione introdotta dal legislatore delegato è apparentemente venuto meno il divieto esplicito. In realtà la previsione che gli strumenti di controllo sono leciti in quanto esclusivamente richiesti dalle esigenze individuate dalla legge, equivale alla conferma del suddetto divieto, tale che anche alla luce della recente riforma, deve ritenersi vietato il controllo a distanza avente ad oggetto la sola prestazione lavorativa. La considerazione è confermata dal riferimento alla possibilità di controllo anche dell’attività lavorativa, che ribadisce l’esclusione, in ogni caso, di qualsiasi tipo di controllo a distanza finalizzato esclusivamente alla verifica dell’esatto adempimento della prestazione lavorativa, non sorretto da alcuna delle ragioni giustificatrici primarie individuate dalla legge. Tra i requisiti oggettivi che legittimano l’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, alle esigenze organizzative e produttive e alla sicurezza del lavoro, si aggiungono quelle richieste per la tutela del patrimonio aziendale.

Si tratta dei controlli c.d. difensivi, diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa. La legittimità di questi controlli ha avuto ormai da tempo l’avallo della giurisprudenza, che ha inoltre escluso la riconducibilità della fattispecie alla previsione dell’art. 4 (e degli adempimenti procedurali necessari), quando i comportamenti illeciti da accertare riguardano la tutela di beni estranei alla prestazione lavorativa (Cass.civ.sez.lav., 27 maggio 2015, n. 10955). Il nuovo art. 4 costituisce pertanto il recepimento del diritto vivente sostanzialmente condiviso, che adesso viene codificato.

I presupposti per l’installazione
Anche in tema di presupposti per l’installazione di impianti audiovisivi o altri strumenti di controllo, la nuova norma conferma l’assetto conosciuto: la legittimità dell’installazione è subordinata al preventivo raggiungimento di un accordo in sede sindacale e, soltanto in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, grazie all’autorizzazione amministrativa rilasciata dalla direzione territoriale del lavoro su istanza del datore di lavoro.

La riforma del D.Lgs. n. 151/15 ha introdotto una utile novità dal punto di vista operativo, per il caso in cui l’impresa abbia dislocato più unità produttive sul territorio, in diverse province o regioni. In tali ipotesi l’accordo deve essere raggiunto con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la subordinata autorizzazione amministrativa deve essere richiesta al Ministero del lavoro. Questa introduzione consente di ovviare alle criticità rappresentate dalla normativa previgente che, in assenza di indicazioni specifiche, imponeva il ricorso alle diverse realtà locali, sindacali o amministrative. Ciò, oltre che una farraginosità operativa, comportava difficoltà di non poco conto, conseguenti alla possibilità di decisioni opposte, per fattispecie identiche, nelle diverse realtà geografiche, con evidente irragionevolezza, prima ancora che disfunzione organizzativa e operativa della produzione. Pragmaticamente la nuova formulazione risolve tali criticità.

Scompare, dal nuovo art. 4 dello Statuto, la possibilità di impugnare in via amministrativa le decisioni relative alla utilizzazione di sistemi di controllo a distanza, prima concessa dal vecchio quarto comma, che consentiva il ricorso al Ministero del lavoro entro trenta giorni. Nel silenzio della norma, conseguente alla abrogazione del passaggio, deve ritenersi la possibilità di rivolgere al giudice le istanze in materia.

Le eccezioni al regime generale
Il secondo comma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, così come riformato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, prevede poi due ipotesi eccezionali, che non soggiacciono al regime generale che impone in via preventiva all’installazione sindacale o in subordine l’autorizzazione amministrativa. La garanzia procedurale dell’autorizzazione preventiva è esclusa per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Si tratta di una sorta di presunzione legale di ipotesi della più generale categoria delle esigenze organizzative e produttive, rispetto alle quali il legislatore ha previsto una deroga, eccezionale, al regime generale.

Nell’ambito di queste due fattispecie dunque, non è necessario alcun accordo né autorizzazione preventiva, e l’installazione dell’impianto o la dotazione dello strumento al dipendente è di per sé legittima, ricorrendone i requisiti di legge.

Relativamente agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, è evidente che l’eccezione è strettamente limitata a quegli strumenti che immediatamente servono al lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate.

Garanzie
La possibilità di controllo dell’attività lavorativa, esclusivamente derivata, per quanto premesso, quale conseguenza dell’installazione necessitata in via esclusiva dalle esigenze riconosciute e consentite dalla legge, comporta la possibilità della acquisizione di informazioni sull’attività stessa da parte del datore di lavoro. Informazioni che possono anche essere suscettibili di valutazioni ad esempio di natura disciplinare. Ai sensi del terzo ed ultimo comma del nuovo art. 4 dello Statuto, le informazioni raccolte in conseguenza dell’installazione legittima di un impianto o della dotazione di strumenti concessa dalla legge, possono essere utilizzate per qualsiasi fine connesso al rapporto di lavoro (in primis dunque per i rilievi di natura disciplinare).

L’utilizzabilità delle informazioni è però subordinata, sia riguardo al regime generale, così come per quello delle due eccezioni rappresentate dal secondo comma, alla circostanza che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e della effettuazione dei controlli, "nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003" (c.d. "Codice della privacy").

giovedì 8 ottobre 2015

Al via il nuovo apprendistato formativo

Ministero del Lavoro, Comunicato Stampa dell’8 ottobre 2015

"Anche in Italia può nascere un sistema duale scuola-lavoro"

Dichiarazione Sottosegretario Luigi Bobba

Con l'Avviso pubblico di Italia Lavoro finalizzato ad "azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale", parte oggi la sperimentazione per l'apprendistato formativo contenuta nel decreto legislativo sulle politiche attive del Jobs Act.

L'Avviso di Italia Lavoro viene dopo l'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni sulle modalità di attuazione della sperimentazione e dopo che la stessa Conferenza, il 2 ottobre, aveva dato parere favorevole allo schema di Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Economia, che definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei nuovi percorsi formativi del sistema duale in apprendistato.

Prende così il via un progetto volto a ridurre l'abbandono scolastico e a rendere più efficace per i nostri giovani il conseguimento di competenze professionali apprezzate dal mercato del lavoro.

"Con l'avvio della sperimentazione - sottolinea Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro - vogliamo dare una significativa svolta sia all'apprendistato formativo, che languiva da molti anni ed era ormai ridotto a meno di 3.000 contratti di lavoro, sia alle Istituzioni formative che cominceranno ad essere valutate per la capacità di far conseguire una maggiore occupazione ai giovani che svolgono percorsi di istruzione e formazione professionale".

Attraverso questo Avviso pubblico verranno selezionati 300 Centri di Formazione Professionale che proporranno ai giovani percorsi formativi di tipo duale: ovvero metà dell'orario ordinamentale di studio verrà svolta presso l'istituzione formativa e la rimanente metà sarà svolta in impresa anche attraverso il nuovo apprendistato formativo di primo livello e terzo livello recentemente riformato dal Decreto legislativo numero 81 del 15 giugno. L'impiego di risorse destinate alla sperimentazione consentirà di poter avviare verso questi percorsi formativi, nel prossimo biennio, circa 60 mila giovani con un risultato atteso di circa 15 mila nuovi contratti di apprendistato formativo e di circa 40/45 mila percorsi di alternanza.

Le 300 strutture formative che verranno selezionate dovranno possedere requisiti di idoneità ed esperienza nella gestione di stage e tirocini curriculari, avere una consolidata pratica nei rapporti con le imprese del territorio e possedere adeguati laboratori che possano simulare i contesti produttivi; dovranno inoltre essere accreditate nelle Regioni per la gestione dei percorsi formativi che fanno conseguire la qualifica e il diploma professionale.

La stessa sperimentazione, che prenderà avvio dopo la selezione delle strutture formative, mira al più ampio coinvolgimento delle imprese, che potranno beneficiare - grazie al Jobs Act - di un consistente abbattimento del costo del lavoro per l'apprendistato formativo. Potranno inoltre accedere ad un bonus sia nel caso di nuova assunzione di apprendisti sia quando ospitino giovani studenti nei percorsi formativi di alternanza rafforzata.

martedì 6 ottobre 2015

Dalla Fondazione Studi Cdl un Approfondimento sulle nuove semplificazioni in materia di lavoro

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n.19 del 6 ottobre 2015

Il dl n. 151/2015, meglio noto come “decreto semplificazioni”, interviene su numerosi ambiti relativi alla gestione del rapporto di lavoro subordinato. Con questa prima circolare sul tema, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza il provvedimento, soffermandosi sulle modifiche relative al collocamento mirato dei lavoratori disabili, sugli interventi in materia di sicurezza sul lavoro e sulla riscrittura della disciplina di convalida delle dimissioni. Quest'ultimo provvedimento, di cui forse se ne sentiva meno il bisogno stante anche le recenti novità sul tema introdotte dalla Legge n. 92/2012, introduce una nuova modalità, esclusivamente telematica, per rassegnare le dimissioni. Ma la novella normativa sarà efficace solo in seguito all’emanazione, entro il 24 novembre 2015, di apposito decreto attuativo. Dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del provvedimento in commento, sono già operativi gli altri interventi. In particolare tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, potranno assumere lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa; a decorrere dal 1 gennaio 2017 le aziende che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti saranno tenute ad assumere un lavoratore disabile entro i sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo esattamente come gli altri datori di lavoro. Più oneroso l’esonero dall’obbligo di assunzioni in caso di aziende con addetti impegnati in lavorazioni che comportino un’esposizione al rischio con tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille; in questo caso infatti occorrerà, oltre ad autocertificare il rischio, versare una quota pari a 30,64€ per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Per quel che attiene la tematica della sicurezza è importante rilevare l’inclusione dei lavoratori accessori, con committenti professionisti o imprenditori, tra i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori. In ultimo si segnalano ulteriori semplificazioni, ma che entreranno in vigore solo successivamente, quali l’abrogazione dell’obbligo di inoltro di certificazioni in caso di infortuni e del relativo registro.

-         Leggi la circolare n.19/2015 della Fondazione Studi: