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mercoledì 29 aprile 2015

Stabilizzazione del c.d.bonus di 80 euro

Nel Messaggio n.2946 del 29 aprile 2015, l’Inps, alla luce della stabilizzazione del c.d. bonus di 80 euro, introdotto dal D.L. n.66/2014 (1), ha rilasciato le istruzioni per l’attribuzione del credito d’imposta in relazione al 2015.

La norma istitutiva, infatti, aveva previsto che detto credito spettasse per il solo 2014. La citata Legge di Stabilità ha reso dunque  possibile la fruizione dell’emolumento in commento anche per gli anni successivi.

Requisiti necessari per la concessione del credito
a)     Requisiti soggettivi - Il credito spetta alle stesse tipologie di beneficiari del passato  (2);

b)    Limiti di reddito e importo del credito - I contribuenti che siano titolari di un reddito da lavoro dipendente (3), nonché i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (4) hanno diritto al credito se sono titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Tale credito, è pari a 960 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Se invece il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 il credito spetta in misura ridotta: in quest’ultimo caso il credito è determinato dal rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Anche per i prossimi anni, il credito continuerà ad essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno e che non concorre alla formazione del reddito.

c)     Regola per la concessione del credito - Per avere diritto al credito i titolari di reddito da lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1-bis dell’art.13 del T.U.I.R. Non rilevano  a tal fine le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (es. non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia).
La Legge di Stabilità 2015 ha confermato il principio in base al quale il credito di imposta eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari. I contribuenti che ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta; tale comunicazione è valida per il solo anno fiscale in cui si richiede.

d)    Soggetti esclusi - Sono esclusi i titolari di redditi da pensione (5) ed i titolari di redditi assimilati  a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 della Circolare n.67/2014. Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa. Sono altresì esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.

Prestazioni a sostegno del reddito
Le prestazioni  a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto, in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi dell’articolo 49 e 6 del T.U.I.R. (6).
Per le tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e le modalità di calcolo del credito, l’Inps rinvia alla Circolare n.67/2014, precisando che, per le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del reddito previsionale, si terrà conto  della durata  teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2015 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.

Valerio Pollastrini

1)      – convertito, con modificazioni, dalla Legge n.89 del 23 giugno 2014;
2)      – illustrati dall’Inps nella Circolare n.67/2014, paragrafo 2 lett. a.;
3)      - di cui all’art.49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett.b);
4)      - di cui al comma 1 dell’art.50 del T.U.I.R., già specificati dall’Inps nella Circolare n.67/2014, paragrafo 2, lett. a;
5)      - di cui all’art.49, comma 2, lett.a ) del T.U.I.R.;
6)      - Agenzia delle Entrate, Circolare n.326/1997;

domenica 19 aprile 2015

Il Tfr in busta può far scattare il diritto al bonus Irpef

Dal sottosegretario all’economia, Enrico Zanetti, è arrivata nei giorni scorsi la conferma che il Tfr liquidato mensilmente in busta paga può far scattare, in favore dei soggetti incapienti,  il diritto al bonus di 80 euro.

Come è noto, il lavoratore che, per effetto  delle detrazioni, presenti un’Irpef netta pari a zero è  escluso dal beneficio del bonus predetto. Tuttavia, qualora la liquidazione mensile del trattamento di fine rapporto, assoggettata alla tassazione ordinaria, generi un’imposta a debito, lo stesso lavoratore potrà ricevere i famosi 80 euro.

Valerio Pollastrini

mercoledì 14 gennaio 2015

80 euro in busta paga: cosa cambia nel 2015

Come ampiamente annunciato, la Legge di Stabilità 2015 ha reso strutturale il c.d. Bonus Irpef di 80 euro, introdotto, in via provvisoria, nel maggio dello scorso anno.

Rispetto al 2014, la differenza sostanziale risulta insita nella natura dell’emolumento. D’ora in avanti, infatti, il Bonus non sarà più qualificato come “credito” e verrà inserito in busta paga tra le “detrazioni”.

Salvo diverse indicazioni da parte delle Entrate, pertanto, a partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio, la dicitura “Bonus Irpef” scomparirà dai cedolini paga dei lavoratori, ed il relativo importo verrà  calcolato direttamente nella sezione “detrazioni”.

L’altra novità, invece, è quella relativa all’importo dell’emolumento, la cui misura massima, a fronte dei 640,00 € del 2014, sarà di 960,00 €.

Bonus 2015: i soggetti beneficiari
L’importo integrale del  Bonus, riproporzionato in base alle giornate lavorative, spetterà a tutti i lavoratori subordinati ed assimilati in possesso di un reddito annuo lordo, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e delle eventuali somme percepite, quali premi di produzione o anticipi di TFR in busta paga, compreso fra  8.174,00 € e  24.000,00 €.

In caso di reddito compreso tra 24.001,00 € e 26.000,00 €, la misura dell’emolumento sarà progressivamente ridotta fino a scomparire del tutto.

In sostanza, il Bonus verrà erogato, oltre ai percettori di redditi di lavoro dipendente, ai possessori di redditi ad essi assimilati, relativamente  (1) alle seguenti categorie:

-         compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperativa;

-         indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;

-         somme da chiunque corrisposte per borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;

-         redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

-         remunerazioni dei sacerdoti;

-         prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n.124/1993 comunque erogate;

-         compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

In ogni caso, è necessario che detti redditi superino, nel complesso, la soglia della capienza, ovvero che le detrazioni da lavoro dipendente non siano superiori all’importo dell’imposta Irpef. A questo proposito, occorre precisare, inoltre, che  le detrazioni per familiari a carico risultano ininfluenti ai fini del calcolo dell’imposta.

Anche per il 2015, il Bonus verrà riconosciuto automaticamente dai datori di lavoro sostituti d’imposta, i quali potranno recuperare quanto versato mediante compensazione in F24.

L’importo del Bonus
In relazione ai predeterminati parametri reddituali, l’importo del Bonus Irpef verrà corrisposto nelle misure seguenti:

-         Reddito compreso tra 8.174 euro e 24.000 euro =  960,00 €;

-         Reddito superiore a 24.001 euro ma inferiore a 26.000 euro = rapporto tra l'importo di 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;

-         Reddito inferiore ad 8.174 euro = 0

-         Reddito superiore a 26.000 euro = 0.

Valerio Pollastrini


1)      – ai sensi dell’art.50,  comma 1,  del T.U.I.R.;

sabato 3 gennaio 2015

Stabilizzati gli 80 euro in busta paga

Come ampiamente annunciato, la Legge di Stabilità 2015 (1) ha disposto la definitiva istituzionalizzazione del bonus Irpef di 80 euro.

Si tratta dell’agevolazione introdotta, in via sperimentale, lo scorso mese di maggio in favore dei lavoratori subordinati e di altri soggetti titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel prossimo anno, in sostanza, il bonus conserverà la stessa struttura di quello erogato nel 2014 e, pertanto, sia i pensionati che i lavoratori autonomi continueranno ad esserne esclusi.

In totale, la misura annuale del credito sarà pari a 960,00 €, a patto però che il reddito complessivo del soggetto beneficiario non superi i 24mila euro.

In presenza di un reddito complessivo  superiore a detta soglia ma inferiore  a 26mila euro, il credito spetterà, infatti, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26mila, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2mila euro.

Dal momento che, per fruire del bonus è necessario, altresì, che l'imposta lorda risulti superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente ed assimilati,  il credito non spetterà ai soggetti incapienti.

Nel settore privato, gli 80 euro verranno attribuiti automaticamente dai datori di lavoro, i quali potranno recuperarne l’importo portandolo in compensazione sul modello F24.

Diversamente, per gli Enti Pubblici e  le Amministrazione dello Stato, esclusi dalla  compensazione tramite F24, è stata introdotta la possibilità di recuperare il credito attraverso una corrispondente riduzione delle ritenute e dei contributi previdenziali.

Valerio Pollastrini


1)      – Legge n.190 del 23 dicembre 2014;

domenica 21 dicembre 2014

La Legge di Stabilità renderà definitivo il Bonus di 80 euro

Nel sancire la definitiva stabilizzazione del Bonus di 80 euro, la Legge di Stabilità ha integralmente confermato  la regolamentazione già applica quest’anno.

La  Manovra per il 215 ha previsto, inoltre, che  dal reddito utile per la maturazione del diritto al bonus dovrà essere esclusa l'eventuale liquidazione in busta paga del trattamento di fine rapporto, introdotta, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018.

Stante il silenzio del maxiemendamento, va rilevato, infine, che, contrariamente agli annunci degli ultimi mesi, anche nel 2015 i pensionati, le partite Iva e gli incapienti continueranno ad essere esclusi dalla platea dei beneficiari del Bonus.

Valerio Pollastrini

lunedì 1 dicembre 2014

Approvata alla Camera la Legge di Stabilità 2015: le novità sul lavoro


Con 324 voti favorevoli e 108 contrari la Camera ha approvato il Disegno di Legge di Stabilità 2015. Il provvedimento passerà ora all’esame del Senato.

 

Oltre all’accoglimento di numerosi emendamenti, durante questo passaggio sono state apportate alcune modifiche al testo approvato lo scorso 16 ottobre dal Consiglio dei Ministri, con le quali sono state recepite  le osservazioni formulate  dalla Commissione Europea.

 

Per quanto riguarda la materia lavoro, all’interno del testo approvato dalla Camera si segnalano le numerose misure contenute  relative alle politiche sociali, alla previdenza, al pubblico impiego e alla rimodulazione del prelievo fiscale.

 

Queste, in sostanza,  le novità sul fronte lavoro:

-         Buoni pasto - A decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione è elevata da 5,29 € a 7,00 €, nel solo caso in cui i buoni pasto siano in formato elettronico;

-         Crediti certificati nei confronti della PA - Estesa al 2015 la possibilità di compensazione con le cartelle esattoriali;

-         Bonus di 80 euro – Sarà reso strutturale,  ma sotto forma di detrazione, il credito Irpef in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati;

-         Tfr in busta – Introdotta, in via temporanea, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di percepire in busta paga la quota mensile del Tfr, sottoposta a tassazione ordinaria;

-         Irap - Integralmente deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per lavoro subordinato a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni;

-         Sgravio contributivo per le nuove assunzioni - Per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro potranno beneficiare  dell’esonero dei contributi previdenziali a carico dell’azienda con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di  8.060,00 € su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi;

-         Pubblico impiego - Prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego.

 

Valerio Pollastrini

domenica 19 ottobre 2014

Stabilizzato il Bonus da 80 euro

Come anticipato nei giorni scorso, la bozza della Legge di Stabilità 2015 ha disposto la definitiva stabilizzazione del Bonus Irpef di 80 euro, lasciandone, tuttavia, inalterata la platea dei destinatari.

Se nel corso dell’iter parlamentare la manovra non subirà modifiche di sorta, l’agevolazione in commento è quindi destinata ad assumere un ruolo definitivo nel panorama delle detrazioni in favore dei contribuenti.

Nei fatti, la bozza della norma si è limitata a confermare anche per il prossimo anno le stesse disposizioni introdotte dal D.L. n.66/2014.

Il bonus, pertanto, continuerà ad essere corrisposto nella misura massima di 80 euro mensili solamente ai titolari di redditi complessivi non superiori a 24 mila euro, mentre si ridurrà proporzionalmente, fino a scomparire del tutto, per i titolari di redditi complessivi compresi fra 24 e 26 mila euro.

Come indicato nella premessa, per ora alla stabilizzazione dell’incentivo non è seguito alcun incremento dei soggetti beneficiari. Conseguentemente, ne risultano esclusi i pensionati, i titolari di partita Iva e, più in generale, i c.d. incapienti.

Valerio Pollastrini

giovedì 16 ottobre 2014

Le novità in arrivo con la Legge di Stabilità

Per quanto riguarda il fronte lavoro, le novità contenute nella Legge di Stabilità 2015, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, sono costituite dalla stabilizzazione del bonus di 80 euro, dall’eliminazione dell’Irap, dall’erogazione in busta paga del Tfr e dal taglio dei contributi in favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato – L’azzeramento degli oneri previdenziali per ogni neoassunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti sarà concesso  nel limite annuale di 6.200,00 €.

Nessuna agevolazione, invece, per i lavoratori a tempo indeterminato assunti nei 6 mesi precedenti.

La riduzione contributiva per le nuove assunzioni effettuate nel corso del 2015 avrà una durata triennale e non varrà per il settore agricolo, per il lavoro domestico e per l'apprendistato.

Lo sgravio, inoltre, non potrà essere utilizzato per le assunzioni di dipendenti che nei sei mesi precedenti siano stati occupati con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e per quelli la cui assunzione, in passato, abbia già determinato altri benefici previdenziali.

In sostanza, l’agevolazione verrà concessa unicamente ai lavoratori che risultino alla ricerca di prima occupazione o disoccupati da almeno sei mesi o con contratti diversi da quello standard a tempo indeterminato.

Bonus Irpef di 80 euro – Annunciata la definitiva stabilizzazione di questa misura, nel 2015 l’erogazione del bonus, contrariamente alle attese, non verrà estesa alle fasce di reddito più basse (i c.d. incapienti), né alle famiglie numerose con redditi più alti. In sostanza, dunque, la platea dei destinatari resterà invariata.

Da segnalare, inoltre, che detto bonus non verrà più concesso sotto forma di erogazione ma si trasformerà in detrazione.

Azzeramento dell’Irap sulla componente lavoro – Per commentare in maniera esaustiva tale disposizione è necessario attendere la versione ufficiale della bozza della norma appena approvata.

Anticipo del TFR in busta paga - Nella manovra sono stati inseriti  100 milioni di euro che serviranno da garanzia per le aziende i cui dipendenti decideranno di ricevere in busta paga il 50% del  TFR in maturazione nell’anno.

Ai dipendenti sarà lasciata la scelta di ricevere o meno l’anticipo in busta del trattamento di fine rapporto. Nel caso in cui tale opzione venisse esercitata, la richiesta del lavoratore sarà irrevocabile fino al 2018.

L'importo mensile corrisposto a  titolo di Tfr sarà assoggettato a tassazione ordinaria.

Il provvedimento in commento, dal quale sono  esclusi i lavoratori pubblici, quelli domestici e quelli del settore agricolo, scatterà per le retribuzioni che verranno corrisposte dal primo marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Valerio Pollastrini

domenica 13 luglio 2014

Modalità per il rimborso in F24 del bonus di 80 euro

Nella Circolare n.22/E – 2014, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito d’imposta di 80 euro corrisposto dalle aziende ai dipendenti aventi diritto.

I datori di lavoro potranno  compensare il bonus  con qualsiasi importo a debito esposto nel modello F24, utilizzando anche le sezioni diverse da quella riservata all’Erario, quali Inps, Regioni, Imu/tributi locali, altri enti previdenziali o assicurativi.

La Circolare chiarisce che le procedure di rimborso delle somme corrisposte in busta paga ai dipendenti non sono vincolate dai limiti ordinari.

Per la restituzione del credito, infatti, non si applica  né il tetto di 700 mila euro annui, né il blocco delle compensazioni in presenza di debiti erariali superiori ai 1.500,00 € iscritti a ruolo.

La nota in commento pone particolare attenzione  alle modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Legge n.66/2014.

Mentre la formulazione  originaria prevedeva che il recupero del credito erogato avvenisse con la riduzione delle ritenute e dei contributi in busta paga, la Legge n.89/2014 ha invece disposto  l’utilizzo dello strumento della compensazione, con conseguente eliminazione di ogni riferimento  alla capienza delle ritenute disponibili ed  al periodo di paga.

Per recuperare le somme erogate ai lavoratori, le aziende dovranno utilizzare il nuovo codice tributo 1655 (1).

L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che, qualora il sostituto d’imposta,  al momento del pagamento delle retribuzioni relative ad un dato mese, eroghi il bonus ad alcuni dipendenti, maturando così un credito verso l’Erario, recuperasse, al contempo,  quello indebitamente già versato ad altri lavoratori, generando  un debito, l’azienda dovrà sommare le due voci.

Se, al termine dell’operazione appena indicata, emergesse  un saldo  positivo, il datore di lavoro potrà compensare l’importo netto risultante dalla differenza.

Qualora, invece, il raffronto evidenziasse un debito, risultando l’importo trattenuto ai lavoratori  superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare il saldo entro il giorno 16 del mese successivo, avvalendosi del codice tributo 1655.

Valerio Pollastrini


(1)   – Istituito con la Risoluzione n.48/E - 2014 dell’Agenzia delle Entrate;

venerdì 4 luglio 2014

Bonus Irpef di 80 euro liquidato direttamente dall’Inps

Con il Messaggio n.5661 del 27 giugno 2014, l’Inps ha fornito le istruzioni in merito riconoscimento ed al  pagamento del Bonus Irpef di 80 euro in favore  dei disoccupati e dei pensionati aventi diritto.

Nella nota in commento, l’Istituto ha ricordato che i fruitori delle prestazioni di disoccupazione ASpi e mini-ASpi, mobilità indennizzata, maternità, nonché i pensionati aventi diritto riceveranno il credito d’imposta direttamente dall’Inps, senza bisogno di una richiesta esplicita.

L’eventuale diritto al Bonus  verrà accertato centralmente dall’Inps e non dalle sedi periferiche e la liquidazione del credito sarà disposta automaticamente, con l’ausilio di tutti i dati a disposizione dell’Istituto.

I soggetti interessati potranno comunque comunicare all’Inps eventuali rinunce o richieste di concessione qualora ritengano di avere ulteriori dati in loro possesso.

Per inoltrare la suddetta comunicazione, l’Istituto ha predisposto l’apposito modulo Mod. CUD Bonus Irpef – SPR150, per la compilazione del quale si rinvia ai chiarimenti contenuti negli allegati Messaggio n.5661 del 27 giugno 2014 e  Circolare n.67 dello scorso 29 maggio.



Valerio Pollastrini

venerdì 20 giugno 2014

Decreto Irpef convertito in Legge

Dopo le modifiche apportate dal Senato, la Camera, con 322 voti a favore, 149 astenuti ed 8 contrari, ha definitivamente approvato la fiducia sulla conversione in Legge del Decreto Irpef n.66/2014, contenente, tra l’altro,  il c.d. “bonus di 80 euro”  per i lavoratori dipendenti e assimilati.

Del resto, un eventuale ripensamento sul bonus sarebbe stato quanto meno inopportuno, visto che la prima tranche del 2014 è già stata erogata con le buste paga di maggio.

Confermato lo slittamento  alla prossima Legge di Stabilità per l’allargamento della platea dei beneficiari del credito d’imposta, con l’inclusione delle famiglie numerose non capienti.

Al testo iniziale del D.L.  è stato aggiunto solamente l’emendamento proposto dal Senato, contenente, tra gli altri, la proroga al prossimo 16 ottobre del pagamento della Tasi in quei Comuni che non hanno deliberato le aliquote entro il termine del 23 maggio 2004.

Queste, oltre al bonus di 80 euro, le altre misure contenute nel Decreto:

Riduzione delle aliquote IRAP del 10% - Dal prossimo periodo di imposta le nuove aliquote  passeranno:
-         per le Imprese dal 3,9%  al 3,5%;
-          per le Banche dal 4,65% al 4,2%;
-         per le Assicurazioni dal 5,9%  al 5,3%;
-         per le Concessionarie dal 4,2%  al 3,8%;
-         per il Settore agricolo dall’1,9%  all’1,7%;

Tassa sui passaporti - La tassa prevista sui passaporti passerà da 40,29 a 73,50 euro;

Rateizzazione dei debiti Equitalia - Riaperti i termini di ripresentazione della domanda di rateizzazione:
-          entro il 31/07/2014 i contribuenti morosi e decaduti da altra rateizzazione potranno accedere ad un nuovo rateizzo;

Canoni di concessione demaniale marittima - Prorogata al 15/09/2014;

Tassazione sui fondi pensione – Aumentata dello 0,5% dal 2014;

Tasi - Proroga del pagamento al 16/10/2014  nei comuni che non hanno deliberato le aliquote IUC entro il termine del 23 maggio 2004.

Valerio Pollastrini

giovedì 12 giugno 2014

Suscettibile di cambiamento la platea dei destinatari del bonus di 80 euro

In questi giorni è  iniziato l’esame del c.d. Decreto Irpef presso le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

I tecnici di Montecitorio hanno rilevato che i destinatari del bonus di 80 euro sono stati identificati in base ai redditi 2011, ma oggi la platea potrebbe aver subito un cambiamento significativo, sia dal punto numerico che dal quello del reddito.

Il Decreto, che dovrà essere approvato dal Parlamento entro il prossimo 23 giugno, giungerà domani  in aula.

Sulla base delle considerazioni sopra richiamate, si rendono necessari maggiori chiarimenti  in merito ai criteri utilizzati per l'estrapolazione dei dati al 2014.

Tali chiarimenti, da un lato potrebbero determinare un incremento  dei soggetti incapienti, quelli cioè privi di reddito di lavoro dipendente, con una riduzione, quindi,  del numero dei beneficiari del bonus, dall'altro  potrebbero, invece, rientrare tra i fruitori del beneficio alcuni soggetti che nel 2014 realizzino redditi inferiori rispetto a quelli del 2011.

Valerio Pollastrini

domenica 25 maggio 2014

Bonus 80 euro – Le risposte alle domande più frequenti

Il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, recante le misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, ha introdotto il c.d. “bonus Irpef di 80,00 €” in favore dei lavoratori dipendenti e di alcune categorie di collaboratori il cui reddito è assimilato a quello da lavoro dipendente.

Con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’agevolazione in commento.

Con la Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 l’Agenzia ha invece risposto ad alcuni quesiti posti su varie questioni, concernenti: i soggetti beneficiari, l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.

Nelle pagine seguenti, si riportano i principali chiarimenti, selezionati dal Consiglio Provinciale di Roma dell’ordine dei Consulenti del Lavoro.

 
SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti non residenti:
D. - Il credito deve essere erogato anche a lavoratori non residenti fiscalmente in Italia? In caso affermativo come si calcola il reddito complessivo?

R. 1 - Sì. Al ricorrere dei presupposti stabiliti dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, il credito spetta. Il credito non spetta, comunque, nell’ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.

R. 2 - Il reddito complessivo dei non residenti si calcola in base alle ordinarie regole previste dall’art. 3 del TUIR, secondo cui per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Prestazioni a sostegno del reddito:
D. - Gli importi percepiti dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione danno diritto al credito? Chi lo riconosce?

R. - Considerato che le indennità in esame costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno diritto alle relative detrazioni, si ritiene che il credito vada calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.

Computo del periodo di lavoro:
D. - Spetta il credito nelle particolari ipotesi di aspettativa non retribuita, part time ed erogazione di premi dopo la cessazione del rapporto di lavoro?

R. - Il credito spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per lavoro. Nella verifica della spettanza del credito, il disposto secondo cui il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno, deve essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.

Perciò dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.

Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time verticale o orizzontale.

Per quanto concerne i premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, si ricorda che nel calcolo del numero dei giorni, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni. Nel caso prospettato, è presumibile che le detrazioni per lavoro dipendente siano state già fruite in precedenza durante il periodo di lavoro che ha dato diritto al premio e, quindi, che il credito non spetti.

Eredi del lavoratore:
D. - Per un lavoratore deceduto ad aprile, per i primi mesi dell’anno spetta il credito agli eredi? Come lo devono considerare gli eredi?

R. - Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo modalità che saranno specificate nel relativo modello.
Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del credito da parte sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi.

Interessi sui crediti da lavoro:
D. - Come devono essere considerate le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del c.p.c., considerate equiparate al reddito di lavoro dipendente in base all’art. 49, comma 2, lett. b), del TUIR?

R. - Per quanto riguarda gli interessi su crediti di lavoro e della rivalutazione, che rientrano nei redditi di lavoro dipendente è necessario verificare se spettano le detrazioni per lavoro. 

CALCOLO DEL CREDITO

Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga:
D. - Quali sono le modalità di calcolo del credito da erogare in ciascun periodo di paga che devono seguire i sostituti d’imposta?

R. - Il credito spettante al lavoratore va calcolato su base annua e successivamente si determina l’importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga. In particolare, i sostituti d’imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:

- verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro (comma 1-bis dell’art. 13);

- calcolare l’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo (comma 1-bis dell’art. 13), tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno (comma 3 dell’art. 1 del decreto);

- determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga (commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto).

Per quanto concerne la verifica della “capienza”, si precisa che i termini di confronto devono essere omogenei e, quindi, occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al credito. In sostanza, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.

Esempi di calcolo del credito:
Si sa che il calcolo del credito va effettuato considerando che se il reddito complessivo:

- non è superiore a 24.000 euro, il credito è di importo pari a 640 euro;

- è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito di 640 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

L’importo del credito si azzera al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Se il periodo di lavoro nell’anno 2014 è inferiore a 365 giorni, l’importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR.

Esempio n.1 - Per un lavoratore impiegato per l’intero 2014 il cui reddito complessivo è di 24.800 euro, l’importo del credito spettante è pari a:
credito = 640 x [(26.000 – 24.800)/2.000] = 640 x 1.200/2000 = 640 x 0,6 = 384.

Esempio n.2 - Per un lavoratore impiegato per l’intero 2014 il cui reddito complessivo è di 25.200 euro, l’importo del credito spettante è pari a:
credito = 640 x [(26.000 – 25.200)/2.000] = 640 x 800/2000 = 640 x 0,4 = 256.

Esempio n.3 - Un lavoratore il cui reddito complessivo è di euro 22.000 e che:
- ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2014 (120 giorni di lavoro nel 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a euro 640/365 x 120 = euro 210,41;

- ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro del 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto euro 640/365 x 212 = euro 371,73.

Esempi di ripartizione del credito:
Per la ripartizione del credito spettante, come in precedenza determinato, tra i periodi di paga che vanno da maggio a dicembre (o da giugno a dicembre), o comunque tra i periodi di paga interessati in relazione all’eventuale durata infrannuale del rapporto di lavoro, occorre considerare che il credito deve essere parametrato al numero di giorni lavorati nell'anno.
Ne consegue che la ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga.
Il medesimo criterio di calcolo vale anche per i periodi di lavoro infrannuali.

Esempio n.1 - In caso di erogazioni da maggio a dicembre 2014 (245 giorni), per trovare l’importo da erogare nel mese, il credito complessivamente spettante dovrebbe essere diviso per 245 e poi moltiplicato per i giorni di ciascun mese.

Supponendo un importo del credito spettante complessivamente pari a 640 euro, l’importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a euro 640/245 x 31 = 80,98 per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro 640/245 x 30 = 78,37 per i mesi di giugno, settembre e novembre.

Esempio n.2 - In caso di erogazioni da giugno a dicembre 2014 (214 giorni), l’importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a euro 640/214 x 31 = 92,71 per i mesi di luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro 640/214 x 30 = 89,72 a giugno, settembre e novembre.

Esempio n.3 - Per un rapporto di lavoro che inizia il 15 maggio 2014 e termina il 15 settembre 2014, perun totale di 124 giorni di lavoro, supponendo un reddito complessivo fino a 24.000 euro, il credito spettante parametrato al numero di giorni lavorati è pari a euro 640/365 x 124 = 217,42, da ripartire in base ai giorni di lavoro in ciascun mese: 29,81 euro per i 17 giorni di maggio; 52,60 euro per i 30 giorni di giugno; 54,36 euro per i 31 giorni di luglio e agosto; 26,30 euro per i 15 giorni di settembre.

L’Agenzia precisa altresì che, per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

Ad esempio, è possibile ripartire l’importo del credito spettante considerando il numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato.

Per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014, in cui non appare rilevante ai fini in esame la considerazione dell’esatto numero dei giorni di ciascun mese, l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014. Ovviamente, se l’erogazione avvenisse per motivi tecnici nei 7 mesi da giugno a dicembre 2014 l’importo sarebbe di 91,43 euro al mese.

Non è consentito, invece, dividere l’importo del credito di 640 euro su base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale € 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (€ 213,33).

Calcolo del credito e precedenti rapporti di lavoro:
D. - Come si deve comportare un sostituto d’imposta in caso di assunzione nel corso del 2014 di un lavoratore che abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro nel medesimo anno?

R. - Se l’interessato consegna il CUD al nuovo datore di lavoro, quest’ultimo dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e il relativo importo.

In questo caso, la verifica della “capienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato andrà effettuata tenendo conto anche dell’importo del reddito e dei giorni per cui spettano le detrazioni per lavoro, indicati nel CUD relativo al precedente rapporto di lavoro, così come la determinazione dell’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo andrà effettuata tenendo conto anche del reddito indicato nel medesimo CUD.

Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d’imposta. L’importo del credito residuo da erogare dovrà essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga, secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente. Se il nuovo assunto non produce il CUD relativo al precedente rapporto di lavoro il sostituto d’imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione, fermo restando che il nuovo assunto è tenuto a comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento.

Rapporti di lavoro contestuali:
D. - Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia in corso contemporaneamente più rapporti di lavoro che danno diritto al credito, come si devono comportare i sostituti nei confronti del soggetto?

R. - Nei casi in cui un soggetto sia titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro contestuali che isolatamente considerati danno diritto al credito, ma l’importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere ecceda quello massimo previsto dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, non sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a comunicare detta circostanza ai sostituti d’imposta. Questi ultimi, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.

Ad esempio, se un soggetto è titolare di due rapporti di collaborazione, per i quali è previsto un compenso, rispettivamente, di euro12.000 e di euro 18.000, i due sostituti d’imposta devono riconoscere il credito in via automatica. Il lavoratore, tuttavia, sa che sommando il reddito lordo dei due rapporti raggiunge un reddito complessivo di euro 30.000 e non ha diritto al credito. Per effetto di quanto indicato nella circolare, il lavoratore è tenuto comunicare ai due sostituti d’imposta di non aver diritto al credito. Nella diversa ipotesi in cui l’importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere non ecceda quello massimo previsto dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d’imposta di non riconoscere il credito. In tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto d’imposta.

Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito:
D. - E’ possibile effettuare il ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito già erogato nei periodo di paga successivi, per anticipare il recupero del credito non spettante rispetto al conguaglio di fine anno o di fine rapporto?

R. - Il sostituto d’imposta, a fronte di variazioni del reddito o delle detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto stesso corrisponderà durante l’anno, nonché a fronte dei dati di cui entra in possesso, potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante e recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Si precisa, che se le variazioni di retribuzione, in aumento o in diminuzione, comportano la maturazione a favore del lavoratore del diritto al credito, in precedenza non spettante, il sostituto deve riconoscere il credito in via automatica a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di un aumento di retribuzione che rende capiente l’imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro, o di una riduzione dell’orario di lavoro che comporta l’erogazione di un reddito inferiore a 26.000 euro nel corso del 2014.

Redditi assoggettati a cedolare secca:
D. - Al fine di verificare il limite di 26.000 euro si devono considerare anche i redditi assoggettati a cedolare secca?

R. - I redditi assoggettati a cedolare secca devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del credito. 

COORDINAMENTO CON ALTRE MISURE AGEVOLATIVE

Imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività:
D. - Nel calcolo del credito si deve tenere conto dei redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività?

R. - Il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva in esame non deve essere computato nel reddito complessivo, al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR.
Tuttavia, ad evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Rimane ferma la possibilità per i soggetti interessati di optare per la tassazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Retribuzioni convenzionali e altre disposizioni di favore:
D. - Il credito deve essere erogato anche ai lavoratori che determinano il reddito in base alle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51, comma 8-bis, del TUIR?

R. - I lavoratori che determinano il reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali di cui al comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR, ove sussistano i requisiti previsti dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, possono fruire del credito, in quanto si tratta di contribuenti i cui redditi di lavoro dipendente, sia pure determinati con modalità diverse da quelle ordinarie, confluiscono comunque nel reddito complessivo.
Per i lavoratori c.d. frontalieri, la verifica della spettanza del credito e la determinazione del relativo importo in relazione al reddito complessivo va effettuata tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l’importo di 6.700 euro.

ALTRE QUESTIONI

Credito d’imposta per le imprese marittime:
D. - L’importo del credito abbatte le ritenute d’acconto al fine di applicare il credito d’imposta per le imprese marittime, di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 30 del 1998?

R. - Il credito non abbatte l’importo delle ritenute ai fini dell’agevolazione di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 30 del 1998. Ciò in quanto il calcolo delle ritenute da applicare sui redditi di lavoro corrisposti dai sostituti d’imposta rimane immutato rispetto alla situazione preesistente al decreto, lasciando immutato anche il corrispondente credito d’imposta per le imprese marittime commisurate alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente corrisposti ai marinai imbarcati su navi iscritte nel registro internazionale.

Modalità di recupero delle somme erogate dai sostituti:
D. - Come avviene il recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta a seguito dell’emanazione della risoluzione 48 del 2014 che ha istituito il relativo codice tributo?

R. - Il recupero da parte dei sostituti d’imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24.

La suddetta modalità di recupero e il relativo codice tributo può essere adottata anche dai sostituti d’imposta tenuti all’utilizzo del modello F24 enti pubblici per i versamenti fiscali e contributivi, come delineato dalla circolare n. 20/E del 5 marzo 2001. In particolare, detti sostituti utilizzano:

- il modello F24 ordinario con saldo complessivo pari a zero, indicando nella colonna “importi a credito compensati” le somme da recuperare e nella colonna “importi a debito versati” il corrispondente ammontare di ritenute e contributi previdenziali;

- il modello F24 enti pubblici, indicando i relativi codici e causali, per eventuali somme da versare.

Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, compresi coloro che utilizzano il modello F24 enti pubblici, si conferma la possibilità di recuperare il bonus erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti.