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lunedì 18 gennaio 2016

ASDI, online la nuova sezione rivolta ai Centri per l'Impiego. Chiarimenti

Ministero del Lavoro, Nota del 18 gennaio 2016

Il decreto che disciplina l'attuazione dell'ASDI è di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come già comunicato con la nota direttoriale del 29 dicembre 2015 prot.n. 33/6704, condizione necessaria per l'erogazione della nuova misura è l'aver sottoscritto il "Progetto personalizzato" presso i competenti Centri per l'Impiego.

mercoledì 9 dicembre 2015

Cdl - Il rafforzamento dei centri per l'impiego

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 9 Dicembre 2015

In presenza di un sistema di legislazione concorrente tra Stato e regioni sulle politiche attive ed in ragione dell’attribuzione alle regioni dei servizi per l’impiego, come emerge dal decreto n.150 di attuazione della legge 183 del 2014, è interessante valutare quanto sia stato richiesto dalle regioni al Ministero del Lavoro rispetto al piano di rafforzamento

sabato 5 settembre 2015

Jobs Act – Decreto di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

Sintesi elaborata dal Ministero del Lavoro

Viene istituita una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (in acronimo ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall’ISFOL nonché dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado. L’istituzione dell’ANPAL avverrà senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le risorse necessarie al suo funzionamento saranno infatti trasferite dal Ministero del lavoro e dall’ISFOL, dei quali sarà effettuata una conseguente riorganizzazione.

Il Ministero del lavoro fisserà linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.

Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all’erogazione delle politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

Il Ministero del lavoro controllerà quindi il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitorerà le politiche occupazionali.

Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro e il fascicolo elettronico del lavoratore.

All’istituzione dell’Albo provvederà l’ANPAL; nello stesso vengono iscritte le agenzie per il lavoro e le agenzie che intendono operare nel territorio delle regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento. L’obiettivo è quello di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Sistema informativo e il fascicolo elettronico del lavoratore mirano ad una migliore gestione del mercato del lavoro e del monitoraggio delle prestazioni erogate.

Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in via telematica.

Le informazioni del Sistema informativo rappresenteranno la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte degli interessati.

Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo saranno messe a disposizione delle Regioni e delle Province.

Ci sarà anche un Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale.

Quanto ai Fondi interprofessionali e bilaterali che faranno anch’essi parte della Rete, l’ANPAL eserciterà la vigilanza su di essi, riferendo al Ministero del Lavoro.

In vista di un più efficace inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro si prevede che il Ministero del lavoro stipuli con ogni regione e con le province autonome una convenzione per la gestione dei servizi, prevedendo, in via transitoria, che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti a soggetti pubblici o privati accreditati, anche al fine di svolgere, nei confronti dei disoccupati e dei soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.

Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato, di lavoratore dipendente che subisce una riduzione di orario (in seguito all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà o interventi dei fondi di solidarietà) e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.

Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego.

I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati a stipulare il Patto di servizio personalizzato.

La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI).

I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.

Si prevede inoltre un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpi), la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi. La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. L’assegno non costituirà reddito imponibile.

Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza.

L'utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale, erogato dall’INPS.

Si riordina infine la normativa in materia di incentivi all’occupazione con la previsione della istituzione, presso l’ANPAL, di un Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione. Vengono definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un’omogenea applicazione; si provvede alla razionalizzazione e al rifinanziamento di quelli finalizzati a promuovere i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, di alta formazione e ricerca e l’alternanza scuola lavoro.

sabato 13 giugno 2015

Jobs Act: riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

Nella seduta dell’11 giugno 2015, il Consiglio dei Ministri, nell’ambito dell’attuazione del Jobs Act, ha approvato, in esame preliminare,  il decreto legislativo per il riordino dei servizi e delle politiche attive per il lavoro.

La nota esplicativa del Ministero del Lavoro:
Viene istituita una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (in acronimo ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e ISFOL. L’istituzione dell’ANPAL avverrà senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le risorse necessarie al suo funzionamento saranno infatti trasferite dal Ministero del lavoro e dall’ISFOL, dei quali sarà effettuata una conseguente riorganizzazione.

Il Ministero del lavoro fisserà linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.

Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all’erogazione delle politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

Il Ministero del lavoro controllerà quindi il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitorerà le politiche occupazionali.

Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro ed il fascicolo elettronico del lavoratore.

All’istituzione dell’Albo provvederà l’ANPAL. L’obiettivo è quello di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Sistema informativo e al fascicolo elettronico del lavoratore mirano ad una migliore gestione del mercato del lavoro e del monitoraggio delle prestazioni erogate.

Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in via telematica.

Le informazioni del Sistema informativo rappresenteranno la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte degli interessati.

Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo saranno messe a disposizione delle Regioni e delle Province.

Ci sarà anche un Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale.

Quanto ai Fondi interprofessionali e bilaterali che faranno anch’essi parte della Rete - l’ANPAL eserciterà la vigilanza su di essi, riferendo al Ministero del Lavoro.

In vista di un più efficace inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro si prevede che Regioni e Province autonome costituiscano uffici territoriali, denominati Centri per l’impiego, per svolgere, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.

Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato anche parziale e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.

Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego.

I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati a stipulare il Patto di servizio personalizzato.

La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI).

I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.

Si prevede inoltre un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, la cui disoccupazione ecceda i sei mesi. La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. L’assegno non costituirà reddito imponibile.

Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza.

L'utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale, erogato dall’INPS.

Si riordina infine la normativa in materia di incentivi all’occupazione con la previsione della istituzione, presso l’ANPAL, di un Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione. Vengono definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un’omogenea applicazione; si provvede alla razionalizzazione di quelli relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e di alta formazione e ricerca.

martedì 9 dicembre 2014

Va retrodatata al primo gennaio l’assunzione del lavoratore in nero

Nella sentenza n.23918/2014, la Corte di Cassazione ribadito che, in caso di accertato impiego di lavoro in nero, è il datore di lavoro a dover provare il momento in cui il rapporto sia stato effettivamente instaurato (1). In assenza della prova suddetta,  il contratto sarà ritenuto iniziato  il primo gennaio dell’anno di accertamento (2).

In simili casi, pertanto, ai fini sanzionatori, il dipendente in nero verrà considerato assunto non dalla data dell’accertamento ma dall’inizio dell’anno in cui l’ispezione ha avuto luogo, risultando ininfluente l’eventuale dichiarazione con la quale il lavoratore affermi  una diversa data di inizio del rapporto  irregolare (3).

Valerio Pollastrini

 
1)      - Corte Costituzionale,  Sentenza n.144/2005;
2)      – Cass., Sentenza n.1960/2012;
3)      - Cass., Sentenza n.1960 del 10 febbraio 2012;

martedì 30 settembre 2014

Va risarcito il lavoratore per il ritardo nell’assunzione obbligatoria

Nella sentenza n.19609 del 17 settembre 2014,  la Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ambito del collocamento obbligatorio,  in caso di ritardata assunzione,   il datore di lavoro deve risarcire al soggetto svantaggiato il pregiudizio subito nel periodo in cui si è protratta l’inadempienza.

Nella pronuncia in commento, inoltre, la Suprema Corte ha chiarito come, per quanto riguarda la quantificazione del danno, il lavoratore non sia gravato da alcun onere probatorio. A tal fine, infatti, è sufficiente valutare le retribuzioni che quest’ultimo avrebbe potuto conseguire, ove fosse stato tempestivamente assunto.

Dal canto aziendale, tuttavia, resta ferma la possibilità di dimostrare l’eventuale aliunde perceptum, così come la negligenza del dipendente nel cercare altra proficua occupazione.

Valerio Pollastrini

venerdì 5 settembre 2014

Multa doppia per i lavoratori in nero

In caso di evasione di contributi e premi riferiti a lavoratori irregolari, la Legge n.183/2010 prevede,  in applicazione di quanto  stabilito dall’Articolo 116, comma 8, lettera b, della Legge n.388/2000, che l’importo delle sanzioni civili sia aumentato del 50 %.

La norma sopra richiamata,  infatti, dispone che “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

Valerio Pollastrini

lunedì 21 aprile 2014

Ad Imola un’agenzia per il collocamento degli italiani all’estero

Sono sempre di più gli italiani disposti a trasferirsi all’estero in cerca di lavoro.

La “T-Island” di Imola, azienda specializzata nel reclutamento di personale per aziende straniere, dal primo marzo 2014 ha già ricevuto oltre 500 curricula.

I candidati tipo  hanno in media 36 anni e possono vantare un'esperienza lavorativa di almeno di 6 anni.

Le domande ricevute dall’Agenzia riguardano sia  competenze professionali di alto livello, come ingegneri o medici, che  quelle per le quali non è richiesto un particolare titolo di studio, come cuochi o panettieri.

La “T-Island” ha aperto contatti con 76 aziende straniere, la cui dislocazione varia tra quattro continenti. A quanto pare, sembra, ad esempio, che gli infermieri italiani siano molto ricercati negli Emirati Arabi, mentre negli Stati Uniti è molto forte la richiesta dei nostri  medici.

Valerio Pollastrini

venerdì 7 marzo 2014

Maggiorazione delle sanzioni per il lavoro nero

Con la Circolare n. 5 del 4 marzo 2014, il Ministero del lavoro ha riepilogato quanto disposto dall’art.14 del Decreto Legge n. 145/2113 (convertito dalla Legge n. 9/2014) in merito alle  misure di contrasto al lavoro nero, sommerso ed irregolare e alle sanzioni per la violazione della disciplina in materia di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali.

La circolare
Il provvedimento in commento ricorda che in sede di conversione l’art. 14 ha subito alcune modifiche che rendendo opportune le seguenti indicazioni in ordine alla commisurazione degli importi sanzionatori da applicare.

Maxisanzione per il lavoro “nero”
Il Legislatore ha previsto l’aumento del 30% della c.d. maxisanzione per il lavoro “nero”, escludendo per tali fattispecie di violazione l’applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.

Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Un aumento del 30% è stato inoltre disposto per le “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (1).

Importi sanzionatori per violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro
Sul punto, occorre precisare che i commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2013 prevedono che:

- la durata media dell’orario di lavoro “deve essere calcolala con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi” (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva);
- il riposo settimanale “è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”;
- il riposo giornaliero deve essere fruito “ogni ventiquattro ore”.

In riferimento alle citate disposizioni, la legge di conversione del D.L. n. 145/2013 ha modificato quanto precedentemente previsto nella norma, introducendo  una duplicazione (e non una decuplicazione) degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali.

N.B. Nelle tabelle allegate si riepilogano gli importi delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni sopra citate, anche in relazione al periodo nel quale dette violazioni siano state consumate.

Valerio Pollastrini

(1)   - Sia di quello adottato dal personale ispettivo di questo Ministero che delle AA.SS.LL.;

 
ALLEGATI

 
Tabella n.1
 

Maxisanzione “ordinaria”
 
Sanzione
minima
edittale
Sanzione
massima
edittale
Maggiorazione
giornaliera
Sanzione ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 124/2004
Sanzione ai sensi art. 16 L. n. 689/1981
Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 13 D.l.gs. n. 124/2004
Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 16 L. n. 689/1981
violazioni consumate entro il 23 dicembre 2013 compreso
1.500
12.000
150
1.500
3.000
37,50
50
violazioni consumate dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014compreso
1.950
15.600
195
1.950
3.900
48,75
65
violazioni consumate dal 22 febbraio 2014
1.950
15.600
195
non applicabile
3.900
non applicabile
65
 
 
 
 
 
 
 
 
Maxisanzione “affievolita”
("nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo")
 
Sanzione
minima
edittale
Sanzione
massima
edittale
Maggiorazione
giornaliera
Sanzione ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 124/2004
Sanzione ai sensi art. 16 L. n. 689/1981
Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 13 D.l.gs. n. 124/2004
Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 16 L. n. 689/1981
violazioni consumali entro il 23 dicembre 2013 compreso
1.000
8.000
30
1.000
2.000
7.5
10
violazioni consumale dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso
1.300
10.400
39
1.300
2.600
9.75
13
violazioni consumate dal 22 febbraio 2014
1.300
10.400
39
non applicabile
2.600
non applicabile
13

 

Tabella n.2


Durata media dell’orario di lavoro
Regime sanzionatorio per violazioni commesse a far data dal 24 dicembre 2013
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. A tal fine, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi
Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta
Riposo settimanale
Regime sanzionatorio post conversione D.L. n. 145/2013
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni
Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta
Riposo giornaliero
Regime sanzionatorio post conversione D.L. n. 145/2013
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità
Sanzione amministrativa da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministritativa è da 600 a 2.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 1.800 a 3.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta