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mercoledì 17 dicembre 2014

Malattie professionali - Principio di equivalenza causale

Nella sentenza n.23990 dell’11 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, nel verificare la riconducibilità di un evento morboso alle condizioni lavorative, il giudice del merito, ove alle risultanze della Ctu siano state mosse specifiche censure sul piano della validità scientifica,  è tenuto a verificare il fondamento della domanda sulla base delle proprie cognizioni, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di L'Aquila, confermando la sentenza del Tribunale di Chieti, aveva rigettato la domanda proposta dall’erede di un lavoratore deceduto, avente ad oggetto la condanna dell’Inail alla costituzione della rendita superstiti, sul presupposto dell'esistenza di un nesso  concausale tra la morte del de cuius ed un infortunio da questi subito in azienda.

In particolare, la Corte del merito aveva motivato la propria decisione in base alle risultante della disposta Ctu, che aveva escluso che la morte del dante causa della ricorrente fosse rapportabile, neanche in via minima e concausale o semplicemente accelerativa, all'epotapatia da virus C, probabilmente contratta in occasione del trattamento dell'infortunio lavorativo subito dal predetto de cuius.

Avverso questa sentenza, la donna aveva proposto ricorso per  Cassazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe applicato il principio di equivalenza causale e non avrebbe, altresì, tenuto conto delle critiche, basate sulla letteratura scientifica, mosse dalle consulenze di parte alla Ctu, relativamente alla sussistenza di un nesso causale tra infezione da HCV, epatite C, epatocarcinoma e linfoma non Hodgkin in termini di elevata probabilità.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondata la predetta censura.

Gli ermellini hanno ricordato, infatti, il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui,  anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.41 c.p., che dispone che  il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni,  per cui l'efficienza causale va riconosciuta ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (1).

Più volte, inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di rimarcare che nei giudizi in cui sia stata esperita CTU medico-psichiatrica, il giudice del merito, nell'aderire alle conclusioni dell'accertamento peritale, non può, ove all'elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto - sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici - a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare (2)

Tornando al caso di specie, la Cassazione ha osservato che la Corte del merito, a fronte delle critiche mosse alle conclusioni della CTU, nelle quali era stato evidenziato  come dai più recenti studi scientifici internazionali fosse emerso che i linfomi non Hogdkin rappresentano le manifestazioni extra epatiche correlate con maggiore sicurezza al virus dell'epatite C., si era limitata ad un mero richiamo delle conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio.

Da una simile condotta, pertanto, erano scaturiti sia un difetto di motivazione della sentenza impugnata, che una violazione del  principio dell'equivalenza delle condizioni di cui all'art.41 c.p.

Per tali ragioni, gli ermellini hanno cassato la sentenza impugnata, rinviando la questione alla Corte di Appello di Roma.

Valerio Pollastrini

1)      - per tutte V. Cass., Sentenza n.8033 del 3 giugno 2002  e Cass., Sentenza n.15107 del 18 luglio 2005;
2)      - Cass., Sentenza n.7041 del 20 marzo 2013;

sabato 22 novembre 2014

Rendita ai superstiti da perdita del contributo economico - Il requisito della "vivenza a carico"

Nella sentenza n.24517 del 18 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito quando può dirsi configurato il requisito della “vivenza a carico”, presupposto necessario ai superstiti del dipendente deceduto in seguito ad infortunio sul lavoro per ottenere dall’Inail la rendita da perdita del contributo economico.

Nel caso di specie, i genitori di un lavoratore deceduto in un incidente stradale avvenuto mentre si recava in azienda, avevano richiesto all’Inail  la rendita per il mancato contributo economico precedentemente fornito dal figlio per il loro mantenimento.

Il giudice del merito, dopo aver accertato che l’incidente in cui era rimasto vittima il dipendente rientrava nella fattispecie del c.d. “infortunio in itinere”, aveva, tuttavia, respinto la richiesta dei ricorrenti.

Investita della questione, la Cassazione ha ricordato che, secondo l'art.85 del D.P.R. n.1124/1965 (1) il requisito della vivenza a carico, indispensabile ai fini del riconoscimento della rendita in commento, risulta configurato qualora “gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto”.

Gli ermellini hanno quindi precisato che, dalla corretta interpretazione della  norma citata, “la vivenza a carico” risulta configurata unicamente al concomitante verificarsi dei seguenti  due elementi:

-         il concorso efficiente del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti attraverso aiuti economici che, “per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento”;

-          la mancanza, per gli ascendenti, di sufficienti mezzi di sussistenza.

Tuttavia, occorre aggiungere che il legislatore non ha delineato con precisione i limiti della “sufficienza”, riservando, di fatto, al giudice l'onere di effettuarne un valutazione in base al singolo caso.

In sostanza, per la sussistenza del diritto alla rendita, il necessario requisito della dipendenza economica assume una rilevanza diretta nei confronti del lavoratore defunto, al punto che, a tal fine,  non può essere attribuito un valore sufficiente alla dimostrazione della sola circostanza della  convivenza dei superstiti con l'assicurato o il parziale loro mantenimento da questi ottenuto.

Valerio Pollastrini

 
1)      – Testo Unico sulle Assicurazioni Malattie Professionali nell'Industria;

sabato 28 giugno 2014

Nessuna rendita se i familiari del lavoratore deceduto nell’infortunio vantano mezzi di sussistenza sufficienti al mantenimento

Nella sentenza n.14498 del 26 giugno 2014, la Suprema Corte ha affermato che, in caso di decesso del dipendente in seguito ad infortunio sul lavoro,  i familiari superstiti non hanno diritto all’indennità Inail se risultano in possesso di mezzi propri sufficienti al loro mantenimento.

Il caso è giunto al vaglio della Cassazione dopo che il Tribunale e la Corte di Appello di Cagliari avevano rigettato la domanda avanzata dalla madre di un dipendente deceduto in seguito ad infortunio sul lavoro,  volta a conseguire la rendita ai superstiti prevista dall’art.85 del D.P.R. n.1124/65.

Nonostante avesse accertato che il lavoratore contribuisse al mantenimento della madre con la quale conviveva, la Corte del merito aveva escluso la presenza del requisito dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza della donna, sulla base del rilievo secondo cui, tenuto conto della pensione di reversibilità integrata al minimo della quale godeva, il reddito residuo, detratto l’affitto per la casa di abitazione IACP, pur  assai limitato, non fosse insufficiente a fronteggiare le primarie esigenze di vita.

Investita della questione, la Cassazione ha sottolineato  che, ai sensi dell’art.106 del  D.P.R.  n.1124 del 30 giugno 1965, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e quando al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto.

In proposito, la Cassazione ha ribadito   che l’espressione “mezzi di sussistenza”, con cui l’art.106 del suddetto D.P.R. definisce lo stato di vivenza a carico, richiama l’analoga espressione “mezzi necessari per vivere” di cui all’art.38, primo comma, della Costituzione, e non i “mezzi adeguati di vita del lavoratore”, di cui al secondo comma.

Per quanto attiene  all’individuazione dei cespiti e dei debiti rilevanti per la valutazione della sufficienza dei mezzi propri di sussistenza, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la premessa sottesa nella decisione del giudice d’appello, il quale aveva attribuito rilievo al reddito da pensione ed ai debiti inerenti alla casa di abitazione, e non a fatti eccezionali, quali i debiti ereditati dal marito defunto nella gestione dell’attività commerciale.

Per accertare il diritto alla rendita in commento, nel tempo la giurisprudenza di legittimità ha focalizzato la propria attenzione  sul rapporto tra il contributo del de cuius con i mezzi propri dell’ascendente.

Per quanto riguarda l’apporto del lavoratore deceduto, il principio scaturito dalla suddetta analisi  non richiede che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal defunto, ma impone, altresì, che quest’ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento, mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (1).

Affinché la rendita sia dovuta, la giurisprudenza, però, è parimenti concorde nel ritenere necessaria la presenza dell’ulteriore presupposto dell’insufficienza dei mezzi propri di sussistenza (2).

Tornando al caso di specie, la Cassazione ha ricordato come la valutazione sulla sufficienza della pensione percepita, depurata dell’onere del canone di affitto dell’alloggio assegnato dall’Istituto autonomo case popolari, costituisce un’analisi tipica, di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha condannato la donna al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500,00 € per compensi professionali, 100,00 € per esborsi, oltre accessori di legge.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Cass., Sentenza n.6794 del 18 maggio 2001; Cass., Sentenza n.5910 del 12 giugno 1998; Cass., Sentenza n.3069 del  4 marzo 2002; Cass., Sentenza n.15914 del  28 luglio 2005;
(2)   - Cass., Sentenza n.2630/2008; Cass., Sentenza n.29238/2011;