Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i
modelli 2016 delle dichiarazioni 730, Iva, 770 e Certificazione Unica,
corredati dalle relative istruzioni. Tra le principali novità, guadagna spazio
la cultura nel 730 con l’esordio in dichiarazione del due per mille per le
associazioni culturali, 770 più snello grazie alla riduzione dei dati da inserire
per i sostituti d’imposta e new-entry dello split payment nel modello Iva.
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
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venerdì 15 gennaio 2016
730, Cu, 770, Iva - Pronti i modelli 2016 in versione definitiva
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 15 gennaio 2016
martedì 15 settembre 2015
Cdl - In scadenza CU e 770/2015
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 4 settembre 2015
770 e Certificazione Unica in scadenza lunedì 21 settembre.
I sostituti d'imposta dovranno, infatti, provvedere in questi ultimi giorni
all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello 770/2015
semplificato, ordinario e correttivo nei termini e delle certificazioni uniche
che riguardano i redditi erogati per i lavoratori autonomi. La sanzione in caso
di omessa o errata trasmissione della CU è pari a 100 euro per ogni
certificazione che è stata corretta e non rinviata nei 5 giorni successivi alla
scadenza ordinaria. Nel caso di versamenti omessi per il 770 la sanzione è,
invece, ridotta del 3,75% (1/8 del minimo). Inoltre, secondo quanto previsto
dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, si può utilizzare il ravvedimento operoso
per gli omessi versamenti anche oltre il termine di presentazione della
dichiarazione.
giovedì 30 luglio 2015
Fisco: slitta al 21 settembre 2015 la presentazione del modello 770 dei sostituti di imposta
Ministero delle
Finanze, Comunicato Stampa n.159 del 30 luglio 2015
Slitta dal 31 luglio al 21 settembre il termine per la
presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti di imposta -
modello 770 del 2015 (relativo all’anno 2014). La proroga è disposta con un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di
oggi.
La posticipazione del termine viene incontro alle esigenze
rappresentate dalle categorie professionali, impegnate a luglio in numerosi
adempimenti e scadenze fiscali per conto dei contribuenti e dei sostituti di
imposta.
Mod. 770: ufficiale la proroga al 21 settembre
Dopo gli annunci dei giorni scorsi è finalmente arrivata l’ufficialità
della proroga della scadenza per la presentazione dei modelli 770. Il 28 luglio, infatti, il Ministro dell'Economia,
Pier Carlo Padoan, ha siglato il provvedimento che fissa la nuova scadenza al
21 settembre.
Valerio Pollastrini
martedì 28 luglio 2015
Cdl - Mod 770, arriva il DPCM con la proroga
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 28 luglio 2015
Il Ministro Padoan ha firmato il DPCM con la proroga dei
termini di scadenza del 770/15 al 21 settembre. La notizia è scaturita nel
corso dei lavori del tavolo tecnico tra Consiglio Nazionale e Mef, avente
oggetto la semplificazione fiscale.
Nel corso della riunione sono state sottoposte al Ministero
le proposte dei Consulenti del Lavoro; in testa la necessità di una
razionalizzazione del calendario fiscale e, quindi, una diversa articolazione
delle scadenze in modo da renderle più gestibili nell’attività degli intermediari.
Mod 770, per la proroga occorre un DPCM che ancora non c'è
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Comunicato del 28 Luglio 2015
Consulenti del Lavoro in attesa del Dpcm annunciato dal
sottosegretario Zanetti, ma ancora non pubblicato. Perchè la proroga dei
termini di scadenza del 770/15 sia effettiva, non bastano gli annunci ma serve
un atto normativo. Oggi il Consiglio Nazionale sarà presente al Mef per il
richiesto tavolo di discussione sulla semplificazione fiscale.
Saranno sottoposte al Ministero le proposte dei Consulenti
del Lavoro; in testa la necessità di una razionalizzazione del calendario
fiscale e, quindi, una diversa articolazione delle scadenze in modo da renderle
più gestibili nell’attività degli intermediari.
domenica 26 luglio 2015
Consulenti del Lavoro - “Ok alla proroga del mod.770. Ma si riveda il calendario fiscale”
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Comunicato Stampa del 24 luglio 2015
La Presidente del Consiglio nazionale dei Consulenti del
Lavoro, Marina Calderone: “All’interno del tavolo di discussione sulla
semplificazione fiscale che si riunirà martedì prossimo al Mef sottoporremo al
Ministero il problema della razionalizzazione delle scadenze e, quindi, una
loro diversa articolazione in modo da renderle più gestibili nell’attività
degli intermediari”.
“Siamo soddisfatti per la proroga in arrivo per l’invio dei
modelli 770 richiesta dal nostro Sindacato (Ancl) e che il Consiglio nazionale
dei Consulenti del Lavoro ha sostenuto in tutte le sedi istituzionali: dal
Ministero delle Finanze alle audizioni presso le Commissioni parlamentari. Non
vogliamo però che, soprattutto con i 770, la proroga dei termini diventi una
prassi. Come Consulenti del Lavoro, pertanto, all’interno del tavolo di
discussione sulla semplificazione fiscale che si riunirà martedì prossimo al
Mef, sottoporremo al Ministero la necessità di una razionalizzazione del
calendario fiscale e, quindi, una diversa articolazione delle scadenze in modo
da renderle più gestibili nell’attività degli intermediari”. Lo ha detto Marina
Calderone, Presidente del Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro,
commentando la conferma della proroga della scadenza del modello 770/15 - dal
31 luglio al 21 settembre (il 20 cade di domenica) - arrivata ieri dal
sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, rispondendo per il MEF ad una
question time in commissione Finanze della Camera.
Contrari alla sistematica necessità di proroga delle scadenze,
i Consulenti del Lavoro da tempo sostengono la necessità di rivedere il
calendario fiscale alla radice. In questo senso va l’intensa attività di
pressing presso il Legislatore perché si esca dalla ciclicità dell’“ingorgo
fiscale” a beneficio dell’intero sistema. Solo pochi giorni fa la Commissione
Economia e Fiscalità del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro presso la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha apprezzato i
provvedimenti - attuativi della delega fiscale - volti alla semplificazione,
razionalizzazione, revisione e riordino di norme tributarie, che consentono di
potenziare l’efficienza delle Agenzie fiscali e di agevolare la fruizione da
parte dei cittadini contribuenti dei servizi erogati dalle stesse Agenzie. E fornito
proposte volte a migliorare il sistema, a testimonianza del necessario
coinvolgimento di quei professionisti competenti che quotidianamente sono a
contatto con la realtà operativa del sistema fiscale italiano. Suggerimenti che
martedì saranno riproposti anche al Ministero della Finanze.
Modello 770: attesa l’ufficialità della proroga al 20 settembre
Sembra ormai certa la proroga dal 31 luglio al 20 settembre della
scadenza per la presentazione dei modelli 770.
Nonostante manchi ancora l’ufficialità, il rinvio è stato
annunciato nei giorni scorsi dal
sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, nel corso di una seduta della
Commissione Finanze della Camera.
Valerio Pollastrini
mercoledì 22 luglio 2015
I Commercialisti chiedono la proroga del 770
Consiglio
Nazionale Dottori Commercialisti, Comunicato Stampa del 21 luglio 2015
Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli
Esperti contabili ha chiesto al MEF la proroga per l’invio telematico del
modello 770, la cui scadenza è prevista per il prossimo 31 luglio. La richiesta
è stata avanzata in una lettera inviata ieri al Ministro dell’Economia e delle
Finanze, Giancarlo Padoan, al suo vice, Luigi Casero, al Direttore generale
delle Finanze, Fabrizia Lapecorella e al Direttore generale dell’Agenzia delle
Entrate, Rossella Orlandi.
venerdì 3 luglio 2015
Modello 770: confermata la scadenza al 31 luglio
Niente
proroga per il 770. Il limite massimo per la presentazione del modello
semplificato, che dovrà essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate,
rimane fissato al 31 luglio.
Nel
corso del “question time” alla Camera, infatti, il Ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, ha dichiarato che, allo stato attuale, non vi sarebbero ragioni
tecniche valide per accogliere l’istanza per una proroga al prossimo 30
settembre avanzata dall'Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Valerio
Pollastrini
mercoledì 13 maggio 2015
Modificati i Modelli 770/2015: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
AGENZIA DELLE
ENTRATE - Provvedimento 11 maggio 2015, n. 64322/2015
Modificazioni
dei modelli 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario, e delle relative
istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2015, nonché
delle relative specifiche tecniche approvate con separati provvedimenti del 19
febbraio 2015
Dispone:
1.
Modificazioni del modello 770/2015 Semplificato e delle relative istruzioni,
nonché delle relative specifiche tecniche.
1.1.
Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015 e
pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
concernente l’approvazione del modello 770/2015 Semplificato, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
nel modello, nella parte A "dati relativi al dipendente, pensionato o
altro percettore delle somme" della comunicazione dati certificazioni
lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale nella descrizione del campo
2, dopo la parola "cognome" sono eliminate le seguenti parole "o
denominazione";
b)
nel modello, nella parte B "dati fiscali" della comunicazione dati
certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, nella
sezione "detrazione e crediti" dopo il campo 122 sono inseriti i
seguenti campi:
123
"Codice Bonus";
124
"Bonus erogato";
125
"Bonus non erogato";
126
"Bonus recuperato";
127
"Codice fiscale sostituto";
c)
nel modello, nella parte B "dati fiscali" della comunicazione dati
certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, nella
sezione "dati relativi al coniuge e ai familiari a carico" la numerazione
dei campi deve intendersi da 701 a 767;
d)
nel modello, nella parte "dati relativi al percipiente delle somme"
della comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi nella descrizione del campo 2, dopo la parola "cognome" sono
inserite le seguenti parole "o denominazione";
e)
nel modello, nel prospetto SX "riepilogo dei crediti e delle
compensazioni", il rigo SX46 deve intendersi SX47; dopo la colonna 2
"credito recuperato" inserire la colonna 3 "credito
residuo";
f)
nelle istruzioni, alla pagina 13:
-
all’inizio del primo rigo è inserito il seguente periodo "2 per i
contribuenti che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza nei
territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale
Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro situati nella Regione Emilia Romagna,
colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, già colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’articolo 3, comma 2 del Decreto-legge 28
gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n.
50 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per il
periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Per le frazioni
della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello,
l’applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari
l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni
agricoli, verificata dall’autorità comunale;"
-
dopo il settimo rigo è inserito il seguente periodo "4 per i contribuenti
che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la propria residenza nei territori
dei comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi
dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, indicati nell’allegato 1-bis del
Decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2014, n. 50, l’articolo 3, comma 2 del suddetto decreto, ha sospeso i
termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni
elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014
ed il 31 ottobre 2014. L’applicazione della sospensione dei termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del
contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di
abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall’autorità comunale;
5
per i contribuenti che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza nel
territorio dei comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre
2014 verificatisi nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana,
Veneto e Friuli Venezia Giulia, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 20 ottobre 2014, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti
e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre
2014 e il 20 dicembre 2014. L’elenco dei comuni interessati è riportato
nell’allegato A) del suddetto Decreto, successivamente integrato dal Decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2014;
6
per i contribuenti che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la propria
residenza nei comuni della Regione Toscana colpiti dagli eventi metereologici
del 19 e 20 settembre 2014, indicati nell’allegato A) del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l’articolo 1, comma 1 del
suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo
compreso tra il 19 settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014;"
7
per i contribuenti che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, avevano la
propria residenza nei comuni della provincia di Foggia colpiti dagli eventi
metereologici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014, indicati nell’allegato
A) del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014,
l’articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti
e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato
allegato per il periodo compreso tra il 1° settembre 2014 ed il 20 dicembre
2014" ;
g)
nelle istruzioni, alla pagina 25, dopo l’ultima riga è inserito il seguente
periodo: "Qualora nella presente sezione siano stati indicati dati relativi
a Certificazioni Uniche rilasciate da altri sostituti d’imposta, nei campi da
123 a 126 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo
127 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta;
h)
nelle istruzioni, alla pagina 33:
-
all’undicesima riga, è sostituito il numero "11" con il numero
"20";
-
alla ventisettesima riga, è sostituito il numero "11" con il numero
"20";
i)
nelle istruzioni alla pagina 41:
-
alla trentaduesima riga, è sostituito il numero "11" con il numero
"20";
-
alla quarantunesima riga, è sostituito il numero "11" con il numero
"20";
-
all’ultima riga, è sostituito il numero "11" con il numero
"20";
j)
nelle istruzioni alla pagina 42, alla quarta riga, è sostituito il numero
"11" con il numero "20";
k)
nelle istruzioni alla pagina 43, alla trentacinquesima riga, è sostituito il
numero "11" con il numero "20";
l)
nelle istruzioni, alla pagina 44:
-
alla quarta riga, è sostituito il numero "11" con il numero
"20";
-
alla quarantanovesima riga sono eliminati i seguenti periodi:
- "Nelle annotazioni (cod. BO)";
- "In particolare nei righi da 1 a 10
dovrà esse";
-
alla cinquantesima riga sono eliminate le seguenti parole:
- "re indicato";
-
"indicando";
m)
nelle istruzioni, alla pagina 45:
-
alla prima riga sono eliminate le seguenti parole "volte le annota";
-
alla seconda riga è eliminata la parola "zioni,";
-
la quinta riga e la sesta riga sono eliminate.
-
dopo la quarta riga inserire il seguente periodo "Nel caso in cui nel
corso del 2014 siano variate le percentuali di spettanza delle detrazioni per
familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di due distinti righi.
Nel
punto 767 indicare la percentuale della detrazione spettante ai sensi del comma
1-bis dell’art. 12 del TUIR.";
n)
nelle istruzioni, alla pagina 49:
-
alla trentasettesima riga sostituire il numero "25" con il numero
"22";
-
le righe quarantunesima, quarantaduesima, quarantatreesima e
quarantaquattresima sono eliminate;
o)
nelle istruzioni, alla pagina 52 alla quindicesima riga dopo "V"
inserire "e "V1"";
p)
nelle istruzioni, alla pagina 53 alla terzultima riga sostituire "24"
con "25";
q)
nelle istruzioni alla pagina 58:
-
alla seconda riga inserire il seguente periodo: "• del credito Bonus Irpef
che il sostituto ha provveduto a recuperare."
-
alla quarantaquattresima riga è inserito il seguente periodo: "Il presente
punto deve essere compilato anche per l’indicazione del versamento relativo al
credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici. Si precisa che
tale indicazione dovrà essere effettuata in un rigo autonomo riportando altresì
nel campo 10 "note" il codice "V"."
r)
nelle istruzioni alla pagina 59:
-
alla prima riga "2012" è modificato con "2013";
-
dopo la ventinovesima riga inserire il seguente periodo "Nel caso in cui
il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato,
utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef deve indicare nel
presente punto, in un rigo autonomo, l’ammontare del credito utilizzato a
scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice
"U".
s)
nelle istruzioni alla pagina 60 dopo la ventiseiesima riga inserire il seguente
periodo:
"U
- nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;
V-
se nel rigo sono riportati i dati relativi al versamento del credito Bonus
Irpef recuperato da parte degli enti pubblici;";
t)
nelle istruzioni alla pagina 62 dopo l’ultima riga inserire il seguente periodo
"Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a
quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef
deve indicare nel presente punto, in un rigo autonomo, l’ammontare del credito
utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il
codice "U".
u)
nelle istruzioni alla pagina 63 dopo la trentanovesima riga inserire il
seguente periodo "U - nel caso di utilizzo in compensazione interna del
credito Bonus Irpef;";
v)
nelle istruzioni alla pagina 65 alla dodicesima riga inserire il seguente
periodo "e alla colonna 4 dei prospetti ST e SV nel caso di compilazione
del campo 10 con il codice "U";";
w)
nelle istruzioni, alla pagina 68 dopo la tredicesima riga inserire il seguente
periodo "Il rigo SX47 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno
riconosciuto nel corso del 2014 il credito bonus Irpef. In particolare
indicare:
-
nella colonna 1, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto
d’imposta nell’anno 2014. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al
lordo di quanto eventualmente recuperato;
-
nella colonna 2, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e
successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione
delle operazioni di conguaglio. Si precisa che detto credito recuperato può
riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti
d’imposta.";
-
nella colonna 3 il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato
l’anno successivo.";
x)
A seguito delle modifiche effettuate nelle istruzioni è stato modificato
l’indice presente a pagina 1, in particolare è stata modificata la pagina
riferita alle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati
ed assistenza fiscale.
1.2.
Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015,
pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello
770/2015 Semplificato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla pagina 17, nella colonna "Controlli bloccanti/Valori ammessi"
del rigo 12 sono inseriti i seguenti codici "2, 4, 5, 6 e 7";
b)
alla pagina 31, nella colonna "Valori ammessi" del rigo SV001002 sono
inseriti i seguenti codici "2, 4, 5, 6 e 7";
c)
alla pagina 32, nella colonna "Valori ammessi" del rigo SV002010 è
inserito il codice "U";
d)
alla pagina 33, nella colonna "Valori ammessi" dei righi SV003010,
SV004010 e SV005010 è inserito il codice "U";
e)
alla pagina 34, nella colonna "Valori ammessi" dei righi SV006010,
SV007010 e SV008010 è inserito il codice "U";
f)
alla pagina 35, nella colonna "Valori ammessi" dei righi SV009010,
SV010010 e SV011010 è inserito il codice "U";
g)
alla pagina 36, nella colonna "Valori ammessi" dei righi SV012010 e
SV013010 è inserito il codice "U";
h)
alla pagina 37, nella colonna "Valori ammessi" del rigo ST001002 sono
inseriti i seguenti codici "2, 4, 5, 6 e 7";
i)
alla pagina 38, nella colonna "Valori ammessi" del rigo ST002010 sono
inseriti i codici "U" e "V";
j)
alla pagina 40, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST003010,
ST004010 e ST005010, sono inseriti i codici "U" e "V";
k)
alla pagina 41, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST006010,
ST007010 e ST008010, sono inseriti i codici "U" e "V";
l)
alla pagina 42, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST009010,
ST010010 e ST011010, sono inseriti i codici "U" e "V";
m)
alla pagina 43, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST012010 e
ST013010 sono inseriti i codici "U" e "V";
n)
alla pagina 44, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST014010 e
ST015010 è inserito il codice "U";
o)
alla pagina 45, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST016010,
ST017010 e ST018010 è inserito il codice "U";
p)
alla pagina 46, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST019010 e
ST020010 è inserito il codice "U";
q)
alla pagina 47, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST021010 e
ST022010 è inserito il codice "U";
r)
alla pagina 48, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST023010,
ST024010 e ST025010 è inserito il codice "U";
s)
alla pagina 70, nella colonna "Quadro riga colonna" i campi DB001071,
DB001072, DB001073, DB001074, DB001075, DB001076, DB001077, DB001078, DB001079,
DB001080, DB001081 e DB001082 sono sostituiti da DBXXX071, DBXXX072, DBXXX073,
DBXXX074, DBXXX075, DBXXX076, DBXXX077, DBXXX078, DBXXX079, DBXXX080, DBXXX081
e DBXXX082;
t)
alla pagina 74, nella colonna "Quadro riga colonna" il campo DB00192
è sostituito con DB001192;
u)
alla pagina 85, il controllo del campo DBXXX480, passa da controllo bloccante a
controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione;
v)
alla pagina 108, nella colonna "Quadro riga colonna" i campi DCXXX013
e DCXXX014 sono sostituiti con DCXXX033 e DCXXX034;
w)
alla pagina 119:
-
nella colonna "Quadro riga colonna" i campi AU000001, AU000002,
AU000003 e AU000004 sono sostituiti da AU001A01, AU001A02, AU001A03 e AU001A04;
-
"Controlli bloccanti" del campo AU001A01 il valore AU0001043 è
sostituito con AU001A43;
x)
alla pagina 120:
-
nella colonna "Formato" del campo AU001A08, il codice CB è sostituito
con AN;
-
nella colonna "valori ammessi" del campo AU001A08, inserire i codici
"Z", "Z1" e "Z2";
-
nella colonna "Controlli di rispondenza con i dati della
dichiarazione" del campo AU001A20 il valore AU0001043 è sostituito con
AU001A43;
-
nella colonna "Quadro riga colonna" i campi da AU000005, AU000006,
AU000007, AU000008, AU000009, AU000020, AU000021, AU000022, AU000040, AU000041,
AU000042 e AU000043 sono sostituiti da AU001A05, AU001A06, AU001A07, AU001A08,
AU001A09, AU001A20, AU001A21, AU001A22, AU001A40, AU001A41, AU001A42 e
AU001A43;
y)
alla pagina 121:
-
nella colonna "Controlli bloccanti" del campo AUXXX020 eliminare il
valore "V1";
-
nella colonna "Controlli bloccanti" del campo AUXXX021 eliminare il
valore "V1".
2.
Modificazioni del modello 770/2015 Ordinario, delle relative istruzioni nonché
delle relative specifiche tecniche
2.1.
Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015 e
pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
concernente l’approvazione del modello 770/2015 Ordinario, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
nel modello, nel prospetto SX "riepilogo dei crediti e delle
compensazioni":
-
il rigo SX46 è stato così modificato:
Colonna
1 "Credito spettante";
Colonna
2 "Credito acquisito";
Colonna
3 "Codice fiscale cedente";
Colonna
4 "Credito ceduto";
Colonna
5 "Codice fiscale cessionario";
Colonna
6 "Credito maturato";
Colonna
7 "Credito utilizzato";
Colonna
8 "Credito residuo";
-
è stato inserito il rigo SX47 "Credito bonus riconosciuto":
Colonna
1 "Anno 2014";
Colonna
2 "credito recuperato";
Colonna
3 "credito residuo".
b)
nelle istruzioni, alla pagina 10:
-
dopo la diciassettesima riga è inserito il seguente periodo "2 per i
contribuenti che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza nei
territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale
Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro situati nella Regione Emilia Romagna,
colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, già colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’articolo 3, comma 2 del Decreto-legge 28
gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n.
50 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per il
periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014.
Per
le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello,
l’applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari
l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni
agricoli, verificata dall’autorità comunale;"
-
dopo la venticinquesima riga è inserito il seguente periodo "4 per i
contribuenti che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la propria residenza nei
territori dei comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici
verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, indicati nell’allegato 1-bis
del Decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, l’articolo 3, comma 2 del suddetto decreto, ha
sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori
dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 17
gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. L’applicazione della sospensione dei
termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla
richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della
casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall’autorità comunale;
5
per i contribuenti che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza nel
territorio dei comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre
2014 verificatisi nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana,
Veneto e Friuli Venezia Giulia, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 20 ottobre 2014, ha previsto la sospensione dei termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il
10 ottobre 2014 e il 20 dicembre 2014. L’elenco dei comuni interessati è
riportato nell’allegato A) del suddetto Decreto, successivamente integrato dal
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2014;
6
per i contribuenti che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la propria
residenza nei comuni della Regione Toscana colpiti dagli eventi metereologici
del 19 e 20 settembre 2014, indicati nell’allegato A) del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l’articolo 1, comma 1 del
suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il
periodo compreso tra il 19 settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014;"
7
per i contribuenti che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, avevano la
propria residenza nei comuni della provincia di Foggia colpiti dagli eventi
metereologici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014, indicati nell’allegato
A) del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014,
l’articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti
e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato
allegato per il periodo compreso tra il 1° settembre 2014 ed il 20 dicembre
2014" ;
c)
nelle istruzioni alla pagina 23 al rigo 28 sostituire "nei punti 28 e
29" con "nei punti 31 e 32";
d)
nelle istruzioni alla pagina 39 al rigo 45 sostituire "17 febbraio
2015" con "16 febbraio 2015";
e)
nelle istruzioni sempre a pagina 39 al rigo 51 cancellare tutta la frase
"per i versamenti di cui all’articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011
(IVIE) va indicato il mese e l’anno di scadenza del versamento";
f)
nelle istruzioni alla pagina 40:
-
dopo la decima riga inserire il seguente periodo: "• del credito Bonus
Irpef che il sostituto ha provveduto a recuperare;
-
dopo la cinquantaquattresima riga inserire il seguente periodo: "Il
presente punto deve essere compilato anche per l’indicazione del versamento
relativo al credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici. Si
precisa che tale indicazione dovrà essere effettuata in un rigo autonomo
riportando altresì nel campo 10 "note" il codice "V"."
g)
nelle istruzioni alla pagina 41:
-
al rigo 14 sostituire "dal DPCM 22 gennaio 2013" con "e 2014 dal
DPCM 19 febbraio 2014";
-
dopo il rigo 39 inserire il seguente periodo "Nel caso in cui il sostituto
abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in
compensazione interna il credito Bonus Irpef deve indicare nel presente punto,
in un rigo autonomo, l’ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo
caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice "U".
h)
nelle istruzioni alla pagina 42 dopo il rigo 47
inserire il seguente periodo:
"U
- nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef; 13
V-
se nel rigo sono riportati i dati relativi al versamento del credito Bonus
Irpef recuperato da parte degli enti pubblici;";
i)
nelle istruzioni alla pagina 44 al rigo 21 aggiungere la seguente frase
"per i versamenti di cui all’articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011
(IVIE) va indicato il mese e l’anno di scadenza del versamento";
j)
nelle istruzioni alla pagina 46 dopo l’ultima riga inserire il seguente periodo
"Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a
quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef
deve indicare nel presente punto, in un rigo autonomo, l’ammontare del credito
utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il
codice "U".
k)
nelle istruzioni alla pagina 47 dopo il rigo 39
inserire il seguente periodo
"U
- nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;";
l)
nelle istruzioni alla pagina 48:
-
al rigo 14 sostituire "2013" con "2014",
-
al rigo 44 sostituire "prorogato per il periodo di imposta 2013 del DPCM
22 gennaio 2013" con "prorogato per il periodo di imposta 2014 dal
DPCM 19 febbraio 2014";
m)
nelle istruzioni alla pagina 49:
-
al rigo 3 sostituire "su sette colonne" con "su sei
colonne";
-
al rigo 22 inserire il seguente periodo "e alla colonna 4 dei prospetti ST
e SV nel caso di compilazione del campo 10 con il codice U;";
n)
nelle istruzioni alla pagina 53 al rigo 23 sostituire "2013" con
"2014";
o)
nelle istruzioni alla pagina 54 dopo l’ultima riga inserire il seguente periodo
"Il rigo SX47 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto
nel corso del 2014 il credito bonus Irpef. In particolare indicare:
-
nella colonna 1, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto
d’imposta nell’anno 2014. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al
lordo di quanto eventualmente recuperato;
-
nella colonna 2, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e
successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione
delle operazioni di conguaglio. Si precisa che detto credito recuperato può
riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti
d’imposta.";
-
nella colonna 3 il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato
l’anno successivo.".
2.2.
Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015,
pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello
770/2015 Ordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla pagina 13, nella colonna "Controlli bloccanti/Valori ammessi"
del rigo 12 sono inseriti i seguenti codici "2, 4, 5, 6 e 7";
b)
alla pagina 21, nella colonna "Valori ammessi" del rigo ST001002 sono
inseriti i seguenti codici "2, 4, 5, 6 e 7";
c)
alla pagina 22, nella colonna "Valori ammessi" del rigo ST002010 sono
inseriti i codici "U" e "V";
d)
alla pagina 23, nella colonna "Valori ammessi" del rigo ST003010 sono
inseriti i codici "U" e "V";
e)
alla pagina 23 nella colonna "Controlli bloccanti" del rigo ST002011
sono eliminati i codici tributo 4042 e 4046;
f)
alla pagina 24, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST004010,
ST005010, ST006010 e ST007010 sono inseriti i codici "U" e
"V";
g)
alla pagina 25, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST008010,
ST009010 e ST010010 sono inseriti i codici "U" e "V";
h)
alla pagina 26, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST011010,
ST012010 e ST013010 sono inseriti i codici "U" e "V";
i)
alla pagina 27, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST014010 e
ST015010 è inserito il codice "U";
j)
alla pagina 28, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST016010,
ST017010, ST018010 e ST019010 è inserito il codice "U";
k)
alla pagina 29, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST020010,
ST021010, ST022010 e ST023010 è inserito il codice "U";
l)
alla pagina 30, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST024010 e
ST025010 è inserito il codice "U";
m)
alla pagina 31, nella colonna "Valori ammessi" del rigo ST027010 è
inserito il codice "U";
n)
alla pagina 32, nella colonna "Valori ammessi" del rigo ST028010 è
inserito il codice "U";
o)
alla pagina 32 nella colonna "Controlli di rispondenza con i dati della
dichiarazione" del rigo ST027011 sono inseriti i codici 4042 e 4046;
p)
alla pagina 33, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST029010 e
ST030010 è inserito il codice "U";
q)
alla pagina 34, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST031010 e
ST032010 è inserito il codice "U";
r)
alla pagina 35, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST033010 e
ST034010 è inserito il codice "U";
s)
alla pagina 36, nella colonna "Valori ammessi" dei righi ST035010 e
ST036010 è inserito il codice "U";
t)
alla pagina 37, nella colonna "Valori ammessi" del rigo ST037010 è
inserito il codice "U";
u)
alla pagina 38 , nella colonna "valori ammessi":
o
nel rigo SV001002 sono inseriti i seguenti codici "2, 4, 5, 6 e 7";
o
nel rigo SV002010 è inserito il codice "U";
v)
alla pagina 39, nella colonna "Valori ammessi" dei righi SV003010,
SV004010, e SV005010 è inserito il codice "U";
w)
alla pagina 40, nella colonna "Valori ammessi" dei righi SV006010,
SV007010, SV008010 e SV009010 è inserito il codice "U";
x)
alla pagina 41, nella colonna "Valori ammessi" dei righi SV010010,
SV011010, e SV012010 è inserito il codice "U";
y)
alla pagina 42, nella colonna "Valori ammessi" del rigo SV013010 è
inserito il codice "U";
z)
alla pagina 45, la colonna "Descrizione" del rigo SX005003 è
modificata nel seguente modo "Erario - Credito risultante dalla
dichiarazione relativa al 2013 utilizzato nel Mod. F24";
aa)
alla pagina 45, la colonna "Descrizione" del rigo SX005004 è
modificata nel seguente modo "Erario - Crediti maturati nel 2014".
3.
Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche
3.1.
Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle specifiche
saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate.
Motivazioni
Con
il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche ai modelli di
dichiarazione 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario, nonché alle relative
istruzioni e specifiche tecniche.
Le
modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali
riscontrati successivamente alla pubblicazione dei predetti modelli di
dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e delle relative
specifiche tecniche.
Riferimenti
normativi
Attribuzioni
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto
dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento
di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto
del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina
normativa di riferimento
Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2015: approvazione del
modello 770/2015 Semplificato, relativo all’anno 2014, con le istruzioni per la
compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei
dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei
versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati;
Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2015: approvazione del
modello 770/2015 Ordinario, relativo all’anno 2014, con le istruzioni per la
compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché
degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai
sensi di specifiche disposizioni normative;
Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015: approvazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione modello 770/2015 Semplificato, relativi all’anno 2014;
Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015: approvazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti della
dichiarazione modello 770/2015 Ordinario, relativi all’anno 2014.
La
pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
------
Provvedimento
pubblicato l’11 maggio 2015 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
venerdì 13 marzo 2015
Configurazione del reato di omesso versamento delle ritenute
Nella
sentenza n.5736 del 9 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che,
ove non riportate nei Cud rilasciati ai dipendenti, l'omesso versamento di
ritenute dichiarate dal datore di lavoro nel modello 770 non costituisce reato.
Nella
pronuncia in commento, infatti, la Suprema Corte ha ricordato che, in base ai
precetti sanciti dall’art.10-bis del D.Lgs. n.74/2000, è penalmente
perseguibile soltanto l’omesso versamento delle ritenute risultanti dal mod.770
e non quello attestato nelle certificazioni rilasciate ai lavoratori.
Valerio
Pollastrini
martedì 20 gennaio 2015
730 precompilato, Cu e 770: presentati i modelli 2015
Lo
scorso 15 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato i modelli definitivi,
rispettivamente, del 730/2015, della nuova Certificazione Unica (CU) e dei
770/2015 Semplificato e Ordinario.
Le
principali novità riguardano, principalmente, la Cu, o Certificazione Unica
2015, ed il 730/2015.
Il
nuovo modello CU, in sostanza, sostituirà il CUD, con il quale, fino al 2014, i
sostituti d’imposta certificavano i
redditi da lavoro corrisposti ad ogni dipendente, nonché altri redditi, come
quelli da lavoro autonomo, provvigioni e “diversi”, e le relative ritenute.
In
particolare, in relazione al nuovo CU, gli adempimenti richiesti al sostituto d’imposta
saranno due:
-
rilasciare
la suddetta certificazione al dipendente entro il 2 marzo 2015;
-
inviare
telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate entro l’8 marzo 2015, onere
propedeutico al 730 precompilato.
Come
detto, l’altra grande novità del 2015 è quella relativa al 730. Entro il prossimo
15 aprile, infatti, quasi 20 milioni di italiani riceveranno il modello precompilato
con i dati relativi al nucleo familiare ed ai redditi da lavoro dipendente.
La
nuova configurazione consentirà al lavoratore di confermare il 730, inviandolo all’Agenzia delle Entrate così
com’è, oppure apportando le eventuali, necessarie, modifiche.
Valerio
Pollastrini
giovedì 9 ottobre 2014
Reati tributari: non basta il 770 per provare l’omesso versamento di ritenute
Nella
sentenza n.40526 del 1° ottobre 2014, la Corte di Cassazione, discostandosi dal
consolidato orientamento in merito al reato di omesso versamento delle ritenute
certificate, ha chiarito che spetta
all’accusa provare l’esistenza dell’elemento costitutivo della fattispecie,
rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le
ritenute effettivamente operate.
Di
conseguenza, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha precisato che tale
prova non può ritenersi perfezionata attraverso il solo contenuto della
dichiarazione “modello 770”, proveniente dal datore di lavoro.
Valerio
Pollastrini
giovedì 11 settembre 2014
Ufficiale la proroga del Mod. 770
Nella
Gazzetta Ufficiale n.208 dello scorso 8 settembre è stato pubblicato il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014 che, tra l’altro,
ha disposto il differimento dei termini di presentazione in via telematica
delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Si
tratta del provvedimento con il quale è stata disposta ufficialmente la proroga
al prossimo 19 settembre del termine ultimo per presentare in via telematica il
modello 770.
Valerio
Pollastrini
giovedì 17 luglio 2014
Chiesta la proroga per il 770
L’Ordine
dei Consulenti del lavoro ha inoltrato al Ministro dell’Economia e delle
Finanze, nonché al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, una formale richiesta
di proroga per l’invio telematico del modello 770/2014.
L’istanza
risulta fondata sul disposto dello statuto del contribuente, in base al quale
la modulistica dichiarativa deve essere messa a disposizione dei soggetti
obbligati in tempi utili, al pari delle informazioni tecniche telematiche poste
in tempo reale.
Ciò
premesso, si ricorda che l’Agenzia delle
Entrate ha approvato, con Provvedimento del 15 gennaio 2014, il modello
770/2014 Semplificato, relativo all’anno 2013, con le istruzioni per la
compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei
dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti,
dei crediti e delle compensazioni effettuati.
Il
modulo di controllo formale delle dichiarazioni, inoltre, é stato reso
disponibile nelle seguenti date:
-
Modello
770 semplificato versione 1.0.2 del 10 luglio 2014;
-
Modello
770 ordinario versione 1.0.1 del 19 giugno 2014;
Ritenute
inadeguate le date suddette, i Consulenti del lavoro hanno pertanto richiesto lo
slittamento sia dei termini per la dichiarazione
modello 770 2014 semplificato, che per quello ordinario, dal 31 luglio al 30
settembre 2014.
Valerio
Pollastrini
mercoledì 9 luglio 2014
Le novità del Modello 770
Nella
Circolare n.22 del 4 luglio 2014, l’Assonime ha illustrato le novità previste
per la redazione del Modello 770/2013 semplificato, che dovrà essere inviato
telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 luglio.
Le
modifiche contenute nella dichiarazione
semplificata dei sostituti d’imposta si concentrano principalmente nella parte
B del modello, relativa all’indicazione
dei dati fiscali.
Nella
parte B del modello dovranno essere certificate le somme ed i valori soggetti a
tassazione ordinaria, i compensi soggetti a ritenuta d'imposta, quelli
assoggettati ad imposta sostitutiva, a tassazione separata e gli oneri tenuti
in considerazione nella determinazione dell'imposta.
La
nota sottolinea che le novità più importanti riguardano i redditi di lavoro
dipendente prodotti all'estero (1).
Nel
caso in cui il reddito da indicare nel punto 1 comprenda anche redditi prodotti
all’estero, l'ammontare di quanto sia stato prodotto in ciascuno Stato estero
dovrà essere distintamente indicato nelle annotazioni con il codice AD.
Qualora
i redditi da lavoro dipendente siano stati determinati dalle prestazioni svolte
in via continuativa e ad oggetto
esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera e altri paesi limitrofi (2) da soggetti
residenti in Italia, nel suddetto punto 1 dovranno essere invece indicati i
compensi corrisposti al netto della quota esente di 6.700,00 €. In questo caso
si dovrà provvedere ad apposita indicazione
nelle annotazioni mediante il codice AE.
Nella
Circolare in commento viene inoltre ricordato che per la compilazione del modello
770 semplificato si dovrà tener conto anche dell'incremento della misura degli
acconti Irpef dal 99 al 100 % (3), liquidati sulla seconda o unica rata scaduta lo
scorso 30 novembre.
Riguardo
ai punti del modello relativi agli oneri deducibili e alle detrazioni
d'imposta, assume particolare rilievo la disciplina della detrazione Irpef
prevista per le erogazioni liberali in denaro in favore delle onlus e delle iniziative umanitarie, la cui misura dal 1°
gennaio 2013 è stata elevata dal 19 al 24%.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
determinati ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir;
(2)
–
lavoratori c.d. transfrontalieri;
(3)
–
disposti dal Decreto Legge n.76/2013;
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