Da oggi sarà possibile cedere ferie e permessi in favore dei
colleghi di lavoro. Le nuove norme in materia di rapporti di lavoro, contenute
in Jobs act al Dlgs n.151/15, prevedono l’eventuale riconoscimento,
compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra
lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
Visualizzazione post con etichetta Ferie. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Ferie. Mostra tutti i post
giovedì 29 ottobre 2015
Cdl - Come cedere ferie e permessi
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 27 Ottobre 2015
martedì 28 luglio 2015
Cdl - Ferie, contributi entro il 20 agosto
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 28 luglio 2015
I datori di lavoro hanno tempo fino al 20 agosto per
effettuare i versamenti contributivi all'Inps relativi alle ferie maturate dai
lavoratori nel 2013 e non godute entro il 30 giugno scorso. L’obbligazione
contributiva deve essere assolta in corrispondenza dei contributi relativi al mese
di luglio, il mese successivo a quello di scadenza del termine di fruizione. I
datori, quindi, devono sommare alla retribuzione imponibile, del mese
successivo a quello di scadenza delle ferie, anche l’importo corrispondente al
compenso per le ferie non godute anche se non corrisposto.
venerdì 19 giugno 2015
Le ferie arretrate vanno godute entro la fine di questo mese
Entro
il prossimo 30 giugno tutti i datori di lavoro dovranno consentire ai propri
dipendenti la fruizione del residuo di quattro settimane di ferie maturate
nell'anno 2013.
Diversamente,
i datori di lavoro rischieranno una sanzione amministrativa d'importo variabile da un minimo di 130 ad un massimo di 780 euro
per dipendente.
Valerio
Pollastrini
sabato 6 giugno 2015
Pubblico impiego: i dirigenti non hanno diritto all’indennità sostitutiva delle ferie
Nella
sentenza n.8791 del 30 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha escluso che, nell’ambito
del pubblico impiego, il dirigente possa richiedere il pagamento dell’indennità
sostitutiva delle ferie non godute, in quanto il lavoratore che riveste tale
qualifica professionale ha il potere di attribuirsi il periodo feriale senza
alcuna ingerenza da parte dell’Amministrazione.
Corte di Cassazione - Sentenza n.8791 del 30 aprile 2015
Svolgimento del
processo
1. Con sentenza
18/7/08, la Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza 26/9/05 del
tribunale di Pistoia, rigettava la domanda volta al pagamento dell'indennita'
sostitutiva delle ferie non godute, ritenendo che, in quanto dirigente in
posizione apicale, vincolato per contratto solo a non fruire di ferie in agosto
settembre ed ottobre, il lavoratore aveva autonomia nella determinazione del
periodo feriale.
2. Avverso tale
sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi, resiste il datore con controricorso,
illustrato da memoria.
3. Con il primo
motivo di ricorso si deduce (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), violazione
dell'articolo 2109 c.c., e articolo 36 Cost., per avere trascurato che
l'esclusione ferie in un dato periodo e' ingerenza idonea a far sorgere diritto
ad indennita' sostitutiva.
Con il secondo
motivo di ricorso si deduce (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) violazione
dell'articolo 2697 c.c. e vizio di motivazione, per non aver considerato il
riconoscimento di un numero di ferie residue in busta paga e in documenti
dell'azienda.
Con il terzo
motivo di ricorso si deduce (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) vizio di
motivazione e violazione degli articoli 2109 cc e 36 Cost., per aver richiesto
l'eccezionalita' delle ragioni di esclusione della fruizione delle ferie e per
aver escluso che tali eccezionali situazioni possono riguardare anche lo
svolgimento quotidiano ordinario della prestazione qualora vi sia un enorme
carico di impegni.
Motivi della
decisione
4. Il primo
motivo di ricorso e' infondato.
La
giurisprudenza di legittimita' ha chiarito (Sez. L, Sentenza n. 4855 del
28/02/2014) che, nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non da titolo
ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso e'
stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di
forza maggiore. Con specifico riferimento poi alla posizione del dirigente, si
e' affermato (Sez. L, Sentenza n. 13953 del 16/06/2009 e Sez. L, Sentenza n.
11786 del 07/06/2005) che il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi
il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti
il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non
ha il diritto all'indennita' sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non
provi la ricorrenza di necessita' aziendali assolutamente eccezionali ed
obiettive ostative alla suddetta fruizione.
5. La sentenza
impugnata ha evidenziato che gli accordi tra le parti, precludendo il godimento
di ferie nei soli mesi da agosto ad ottobre, intendevano lasciare la piu' ampia
liberta' di scelta al direttore sanitario nell'individuazione del periodo di
ferie nei restanti nove mesi dell'anno; per altro verso, la corte ha escluso la
ricorrenza di un diniego di ferie in passato da parte del datore o di qualsiasi
contrasto per la fruizione di ferie, escludendo anzi che il ricorrente dovesse
far domanda scritta.
6. Deve dunque
rilevarsi l'autonomia di cui disponeva il ricorrente quale dirigente
nell'assegnarsi le ferie. Infatti, con la sola esclusione del periodo estivo,
il ricorrente aveva potere di scegliere lui quando godere di ferie, salvo
necessita' aziendali eccezionali ostative della fruizione.
Nella specie, il
ricorrente che vi era onerato non ha allegato e provato in alcun modo la
ricorrenza di circostanze obiettive eccezionali, come tali non programmabili o
prevenibili, ostative della fruizione.
7. Il secondo
motivo e' infondato. Non e' in questione infatti la maturazione di un dato
numero di giorni di ferie o il mancato pagamento della retribuzione per il
periodo di ferie (problemi rispetto ai quali l'indicazione delle ferie da
fruire in busta paga puo' assumere valenza probatoria), ma le conseguenze della
mancata fruizione delle ferie, sicche' si rientra nella problematica di cui al
precedente motivo di ricorso.
8. Il terzo
motivo e' infondato. La corte ha infatti correttamente valutato che la mancata
fruizione delle ferie da parte del ricorrente e' dipesa in larga misura dalla
presenza di impegni extralavorativi del ricorrente, che venivano svolti
nell'ambito della sua attivita' libero professionale, per quanto talora negli
stessi locali aziendali.
9. Le spese
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il
ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si
liquidano in euro tremilacinquecento per compensi, euro 100 per spese, oltre
accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.
mercoledì 13 maggio 2015
Ferie collettive 2015: la domanda di differimento contributivo
Come
ogni anno, anche nel 2015 le aziende che intendano fermare l’attività nel
periodo estivo, consentendo la fruizione delle ferie collettive ai propri
dipendenti, potranno richiedere all’Inps il differimento sia del pagamento dei
contributi previdenziali che della trasmissione del flusso UniEmens.
A
tal fine, i datori di lavoro interessati dovranno presentare debita istanza all’Istituto,
in via telematica, entro il prossimo 31 maggio.
Per
la presentazione della domanda è necessario accedere al sito www.inps.it, utilizzando il codice Pin, e seguire
il seguente percorso: “servizi online” -> “aziende consulenti e
professionisti” -> “cassetto previdenziale” -> “comunicazioni online”
-> “invio nuova comunicazione” -> “codice 445 richiesta differimento
termine adempimenti contributivi per ferie collettive”.
Valerio
Pollastrini
lunedì 27 aprile 2015
Indennità sostitutiva delle ferie - Congedi non goduti - Diritto alla monetizzazione
Nella
sentenza n.7496 del 14 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito il
diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di
congedo non usufruiti, negando la sussistenza di un uso aziendale che avrebbe
procrastinato la fruizione dei permessi non goduti all’anno successivo.
Nel
caso di specie, la Corte di Appello di Roma aveva confermato la sentenza con la
quale il Tribunale capitolino aveva rigettato l'opposizione proposta da
un’azienda di trasporti avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da
un suo autista per il pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di
congedo non usufruiti.
In
particolare, la Corte di Appello aveva osservato come il lavoratore avesse
provato la mancata fruizione dei giorni di congedo indicati nel ricorso per
ingiunzione sulla base del tabulato Inail (tabulato presenze), mentre, di
contro, non poteva ritenersi provata l'esistenza dell'uso aziendale, e della
sua accettazione da parte dei lavoratori, di riportare i congedi non fruiti
entro l'anno di maturazione a quello successivo e così via, fino a giungere
alla liquidazione della indennità per i residui congedi non goduti alla
cessazione del rapporto, atteso che, nel corso dell’istruttoria, erano state
accertate le richieste avanzate da numerosi lavoratori dirette ad ottenere il
godimento delle ferie.
Contro
questa sentenza, il titolare dell’azienda aveva proposto ricorso per
Cassazione, sostenendo che l'impugnata sentenza, a fronte di un petitum con il quale era stato chiesto
il pagamento esclusivamente dell'indennità "per ferie non godute", aveva riconosciuto al lavoratore il
pagamento di un'indennità riferita non già ai giorni di ferie non godute, bensì
ai "congedi" non fruiti,
finendo con il confondere l’istituto dei congedi con quello delle ferie.
Il
ricorrente aveva lamentato, altresì, che la Corte territoriale aveva affermato
il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva per i congedi
non goduti senza motivare ed illustrare le ragioni per le quali anche ai
congedi diversi dalle ferie, nonostante avessero diversa natura, funzione e
disciplina, dovevano essere applicati gli stessi principi e le stesse
disposizioni previste in caso di mancato godimento delle ferie.
Pur
ammettendo che, effettivamente, in caso di ferie non fruite sarebbe spettata
l’indennità sostitutiva, il ricorrente aveva poi sostenuto che tale principio
non sarebbe applicabile alle altre tipologie di riposi per i quali non sarebbe
previsto un diritto inderogabile alla loro fruizione entro l’anno, né una loro
monetizzazione entro l'anno successivo.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze predette.
Gli
ermellini, dopo aver ricordato come la questione sia stata già ampiamente
esaminata dalla giurisprudenza di legittimità (1), hanno osservato che, come si
evince dalla sentenza impugnata, il lavoratore aveva chiesto il pagamento
dell'indennità sostitutiva per le ferie non usufruite, nonché per gli altri
permessi a vario titolo dovuti e non goduti, cumulativamente considerati e
risultanti dal tabulato presenze dell’Inail, allegato al ricorso per decreto
ingiuntivo, sul presupposto dell’insussistenza di una disciplina differenziata
tra le ferie e gli altri congedi in quanto per entrambi sussisteva il diritto
alla monetizzazione in caso di mancato godimento.
Il
ricorrente, dopo aver riconosciuto che i congedi concessi al lavoratore fossero
costituiti, oltre che dalle ferie, da riposi e permessi aggiuntivi costituenti
un complesso unitario più favorevole per i dipendenti, aveva censurato la
sentenza di Appello sul rilievo della mancata valutazione della diversa
normativa delle ferie da quella dei "riposi"
a titolo diverso dalle ferie, senza però indicare l'esistenza a livello
aziendale di una disciplina differenziata tra ferie e congedi di diversa natura
complessivamente ricompresi, di fatto, nella disciplina unitaria dei congedi.
Il
ricorrente aveva, dunque, sottolineato la diversa fonte istitutiva e
regolatrice di tali congedi aggiuntivi,
senza però evidenziare se tale diversa normativa fosse di ostacolo al
riconoscimento del diritto dei lavoratori ad una monetizzazione dei vari
congedi riconosciuti dalle fonti contrattuali in caso di mancata fruizione
Secondo
la Cassazione, da ciò consegue che,
correttamente, la Corte di merito, interpretata la domanda del lavoratore di
pagamento dell'indennità sostitutiva riferita ai congedi non goduti, termine da
intendersi in senso ampio comprensivo tanto delle ferie che degli altri
permessi come risultante dal tabulato Inail, avesse considerato unitariamente
le ferie e gli altri giorni di permesso, senza svolgere alcun indagine
specifica sulla diversa natura dei crediti azionati al fine di scorporare le
giornale di permesso e congedo non godute dalle ferie, riconoscendo anche per i
primi, pur previsti da specifiche e diverse norme contrattuali, il diritto a
percepire l'indennità sostitutiva in
caso di mancata fruizione, al pari delle ferie ordinarie.
Sotto
altro profilo, il ricorrente aveva lamentato che, nel caso de quo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, il
lavoratore non avrebbe fornito la prova della mancata fruizione delle ferie. Ed
infatti i cedolini INAIL, ritenuti nella impugnata sentenza idonei a dimostrare
la mancata fruizione dei congedi, tale efficacia probatoria non avrebbero
perché:
a)
la
loro funzione tipizzata dalla legge, riguarderebbe soltanto l’adempimento degli
obblighi antinfortunistici;
b)
il legislatore non avrebbe previsto affatto
che in essi vi debba essere anche l'indicazione delle ferie, dei riposi e dei
congedi da fruire;
c)
essi
recherebbero solo la generica ed indistinta indicazione dei giorni di "congedo" ancora spettanti al lavoratore
e, dunque, non potrebbero valere a dimostrare il diritto all’indennità per
ferie non godute richiesta, comprendendo tra i "congedi" residui esclusivamente quelli spettanti ad un titolo
diverso dalle ferie;
d)
l'azienda
avrebbe provato documentalmente di aver fatto godere al dipendente, negli anni
oggetto di contestazione, mediamente, un numero di giorni di riposo superiore a
25.
Anche
questo motivo di ricorso, a detta della Suprema Corte, è inammissibile, in
quanto, seppur prospettato come violazione di norme di diritto, nella sostanza,
finisce con il censurare unicamente la valutazione compiuta dai giudici di
merito delle risultanze di causa e sollecita una richiesta di controllo sulla
motivazione che si risolverebbe in una inammissibile duplicazione del giudizio
di merito (2).
In
effetti, la Corte di Appello aveva ritenuto provato l'assunto del lavoratore
sulla scorta dei cedolini INAIL, evidenziando che non vi fosse ragione di
ritenere non veritieri i dati numerici in essi indicati, proprio in
considerazione della non differenziazione tra congedi, permessi e ferie
esistente in azienda.
Sul
punto, gli ermellini hanno precisato come, nel motivo fosse stata contestata la
efficacia probatoria dei detti cedolini solo in modo generico ed, inoltre, era
stato affermato che il legislatore avrebbe indicato specificamente il loro
contenuto nel D.P.R. n.1124/1965, artt.20 e ss., ed al D.P.R. n.359/1994, art.
2, laddove, invece, in tali norme non è detto alcunché circa il contenuto dei
menzionati cedolini.
Per
tutte le richiamate considerazioni, la Cassazione ha dunque concluso rigettando
il ricorso.
Valerio
Pollastrini
1)
-
cfr Cass., Sentenza n.17689/2014; Cass., Sentenza n.17688/2014; Cass., Sentenza
n.17687/2014;
2)
-
cfr. Cass., Sentenza n.6288 del 18 marzo 2011; Cass., Sentenza n.10657/2010;
Cass., Sentenza n.9908/2010; Cass., Sentenza n.27162/2009; Cass., Sentenza
n.13157/2009; Cass., Sentenza n.6694/2009; Cass., Sentenza n.18885/2008; Cass.,
Sentenza n.6064/2008;
giovedì 6 novembre 2014
Le ferie possono evitare la scadenza del comporto
Il
lavoratore, assente per malattia da diversi mesi, ha la possibilità di evitare
la scadenza del periodo di comporto, e quindi il licenziamento, utilizzando le
ferie residue.
Tuttavia,
la Corte di Cassazione, nella sentenza n.22753 del 27 ottobre 2014, ha
precisato che la predetta fruizione del periodo feriale non è una possibilità
di automatica realizzazione.
Il
dipendente interessato, infatti, deve presentarne formale richiesta al datore
di lavoro, il quale, nel decidere se concedere o meno le ferie, è chiamato a
valutare il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di
lavoro.
Valerio
Pollastrini
martedì 7 ottobre 2014
Rientro in Italia per godere delle ferie – Illegittimo il licenziamento
Nella
sentenza n.19497 del 16 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha ritenuto
illegittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente che, svolgendo la
propria prestazione all’estero, era rientrato in Italia per trascorrere le
ferie, nonostante l’ingresso in patria gli avesse fatto perdere, momentaneamente, il diritto a tornare nel Paese
terzo ove era ubicata la sede lavorativa.
Il
caso di specie è quello di un lavoratore che aveva svolto la propria
prestazione presso taluni cantieri in Libia, per otto ore
giornaliere e per sei giorni settimanali, con mansioni corrispondenti alla
qualifica di “assistente di cantiere”.
Dopo
il licenziamento irrogatogli dalla società datrice di lavoro, il dipendente aveva
impugnato il recesso, chiedendo formalmente all’azienda la specificazione dei motivi che l’avevano
indotta ad un simile provvedimento, senza ricevere alcuna risposta.
Nel
costituirsi in giudizio, l’azienda aveva precisato che il lavoratore aveva
svolto la propria attività presso il cantiere libico fino a quando aveva
chiesto di fare rientro in Italia.
In
particolare, la società aveva evidenziato la peculiarità della posizione
giuridica del ricorrente con riferimento a quanto stabilito con provvedimento
n.88/369 dal Comitato Generale Popolare Libico, relativo all’impiego di manodopera straniera
in Libia in caso di avvenuta cessazione del lavoro per qualsiasi ragione (1).
La
convenuta sottolineava, altresì, che, in precedenza, il dipendente aveva
risolto il rapporto di lavoro in Libia
con altra ditta italiana, per poi fare rientro nello stesso Paese con un visto
di affari, non idoneo per l’espletamento di prestazioni di lavoro subordinato.
L’azienda
sosteneva, inoltre, che il ricorrente aveva omesso di richiedere la residenza
in Libia e che solo in presenza della stessa sarebbe stato possibile ottenere un permesso di lavoro prima del decorso dei
tre anni.
Per
tale ragione, nel corso dei circa quattro mesi di durata del rapporto, il
lavoratore avrebbe operato nel cantiere libico solo in via provvisoria e grazie
ai buoni rapporti intrattenuti dalla convenuta con i funzionari addetti ai competenti uffici che, però,
avevano ben presto fatto presente alla deducente che la situazione non poteva essere
ulteriormente tollerata e che, in
difetto del visto di lavoro, il ricorrente avrebbe dovuto cessare la sua
attività lavorativa.
Nonostante
fosse stato informato della richiesta delle autorità libiche, il ricorrente si
sarebbe, tuttavia, rifiutato di richiedere la residenza in Libia ed aveva fatto
rientro in Italia per fruire del periodo di ferie maturate, rendendo, di fatto,
impossibile la prosecuzione del rapporto, tanto che la decisione di risolvere
il contratto gli era stata comunicata una volta rientrato in patria.
Secondo
la convenuta, pertanto, la risoluzione
del rapporto sarebbe attribuibile ad una impossibilità sopravvenuta della
prestazione lavorativa, e quindi non imputabile
alla volontà datoriale.
Il
Tribunale di Lucca, ritenuto inefficace il recesso, aveva condannato la società
a riassumere il ricorrente ed a corrispondergli tutte le retribuzioni dovute
dal licenziamento alla data dell’effettiva riassunzione, oltre interessi e
rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Il
giudicante aveva escluso la fondatezza
dell’assunto formulato dalla convenuta, secondo il quale, nella specie, non vi
sarebbe stato alcun licenziamento, ma solo l’attivazione di una clausola
risolutiva apposta nel contratto di lavoro individuale.
Anche
in tal caso, infatti, l’azienda avrebbe
dovuto comunicare al proprio dipendente le ragioni per le quali intendeva
recedere dal rapporto.
Dall’istruttoria
espletata era comunque emerso che il dipendente era rientrato in Italia non
solo per fruire di un periodo di ferie, ma anche per richiedere il rinnovo del “visto
business”, mostrando, quindi, l’intenzione di ritornare in Libia appena
ottenuto il permesso.
Tali
considerazioni avevano indotto il Tribunale ad osservare come, all’atto del
licenziamento, non si fosse ancora
verificata nessuna situazione di impossibilità oggettiva della prestazione, stante
anche l’accertata tolleranza da parte delle autorità libiche di lavoratori in
possesso del solo “visto business”.
Dagli
atti, inoltre, non era stato possibile accertare se il ricorrente si fosse effettivamente
rifiutato di ottenere la residenza in Libia e neppure se la società convenuta avesse
formulato una richiesta in tal senso.
A
seguito dell’impugnazione presentata dal datore di lavoro, la Corte di Appello
di Firenze aveva respinto il gravame,
determinando, in base alle risultanze della disposta C.t.u. contabile, l’indennità
risarcitoria spettante al dipendente per l’inefficace licenziamento in
complessivi 251.617,84 €, oltre interessi legali.
Contro
questa sentenza, l’azienda aveva proposto ricorso per Cassazione, ribadendo che la risoluzione del
contratto sarebbe stata determinata dal verificarsi della condizione risolutiva
prevista dall’articolo 23 del contratto individuale, relativo al rilascio del
visto di ingresso e del permesso di lavoro da parte delle autorità libiche.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha ritenuto infondata tale doglianza, dal
momento che il lavoratore si era recato
in Italia, oltre che per godere delle ferie, anche per chiedere il “visto
business”, sufficiente per il suo rientro
in Libia.
La
società aveva poi lamentato che la
sentenza impugnata non avrebbe valutato la questione della riconducibilità della
risoluzione del contratto all’avverarsi della riferita circostanza di cui alla
clausola risolutiva espressa.
Ritenendo
infondata anche tale censura, gli ermellini hanno sottolineato come la Corte
territoriale avesse congruamente valutato ed escluso la dedotta impossibilità
sopravvenuta, o l’esistenza di una clausola risolutiva espressa, ed avesse
comunque escluso il suo verificarsi, avendo il lavoratore richiesto il rinnovo
del “visto business”.
Del
resto, l’articolo 23 del contratto di lavoro riprodotto in ricorso, prevedeva che
fosse l’azienda a doversi curare, senza
nessuna responsabilità diretta, dell’ottenimento
del visto di ingresso e del permesso di lavoro, con l’obbligo del dipendente di fornirle tutta
la documentazione occorrente allo scopo.
Sul
punto, la Cassazione ha escluso che l’adempimento della società fosse stato provato,
osservando che la mancata collaborazione del dipendente non era stata
specificamente dedotta.
Con
altro motivo di ricorso, l’azienda aveva contestato alla Corte del merito di aver ritenuto erroneamente
che la presenza in Libia di lavoratori privi degli indicati permessi, oltre che
della “desert pass”, fosse tollerata dalle autorità libiche.
Anche
questa censura risulta inammissibile, poiché richiede alla Cassazione un nuovo accertamento di fatto
ed una riconsiderazione delle risultanze istruttorie, precluse al giudice di
legittimità.
La
Suprema Corte aveva poi escluso la supposta impossibilità sopravvenuta della prestazione
lavorativa, in quanto la ricorrente non aveva chiarito in quale sede
processuale ed in che modo tale questione sarebbe stata sottoposta al giudice
di appello, impedendo così un esame della censura.
In
base a tutte le richiamate considerazioni, la Cassazione ha rigettato il
ricorso.
Valerio
Pollastrini
1)
-
obbligo di abbandono del territorio della Libia entro tre mesi ed intervallo di
almeno tre anni prima della possibilità di ottenere il rilascio di una nuova
autorizzazione;
venerdì 5 settembre 2014
I lavoratori potranno regalare le proprie ferie ai colleghi
Un
emendamento sul c.d. Jobs Act, accolto in questi giorni dalla Commissione
Lavoro del Senato, consente ai lavoratori subordinati di cedere le proprie
ferie al collega che debba accudire un figlio malato.
In
base ad un principio di solidarietà fra il personale della medesima azienda,
sia i dipendenti pubblici che quelli privati potranno quindi regalare alcuni
giorni di ferie ad un altro addetto, affinché possa occuparsi del figlio minore
che, per le particolari condizioni di salute, necessiti di una presenza fisica
e di cure costanti.
In
ogni caso, la cessione dovrà avvenire nel
rispetto del diritto inderogabile ai riposi settimanali e alle ferie annuali
retribuite.
Si
tratta di una possibilità già adottata in Francia e che ora si appresta a vedere
la luce anche nel nostro Paese.
Valerio
Pollastrini
mercoledì 3 settembre 2014
Vanno versati i contributi per le ferie non godute
Si
ricorda che entro il prossimo 20 agosto (1) le aziende dovranno versare all’Inps i
contributi sulle giornate di ferie maturare nell’anno 2012 ed ancora non fruite
dai lavoratori.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
A causa della pausa estiva, per questo mese la scadenza per il pagamento dei
contributi è stata prorogata dal 16 al 20 agosto;
martedì 5 agosto 2014
Per interrompere il comporto con le ferie è necessaria una richiesta formale
Nella
sentenza n.17538 del 1° agosto 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la
legittimità del licenziamento irrogato al dipendente che, al termine della
malattia, usufruisca di un periodo di ferie senza averne effettuato la
preventiva richiesta al datore di lavoro.
In
particolare, gli ermellini hanno precisato che al termine del periodo di
comporto, la richiesta della ferie debba essere formalmente inoltrata all’azienda.
In caso contrario, pertanto, risulta legittimo il recesso intimato al
lavoratore.
Nel
caso di specie, un dipendente, terminato il periodo di comporto
contrattualmente previsto in caso di malattia, si era posto in ferie senza
averne fatto una espressa richiesta scritta all’azienda.
Nel
dirimere la controversia, la Cassazione ha preliminarmente richiamato il
principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (1) che consente al lavoratore di sostituire la
malattia con le ferie maturate e non godute per evitare il decorso del periodo
di comporto.
Tuttavia,
la Suprema Corte ha ricordato come in altre pronunce (2) avesse già
avuto modo di chiarire che in simili circostanze è indispensabile che il lavoratore
richieda le ferie in forma scritta, affinché il datore di lavoro possa valutare
il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro.
A
tale proposito, neanche l’eventuale stato di confusione mentale del lavoratore
per effetto della malattia sarebbe idoneo ad impedire il licenziamento in caso
di mancato assolvimento dell’obbligo della suddetta richiesta formale.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Cass., Sentenza n.11691/1998; Cass., Sentenza n.5078/2009;
(2)
-
Cass., Sentenza n.3028/2003, Cass., Sentenza n.6043/2000;
sabato 14 giugno 2014
Ferie maturate e non godute
Entro
il prossimo 30 giugno i datori di lavoro
devono consentire ai propri dipendenti la fruizione minima inderogabile delle ferie residue di quattro settimane, maturate per l’anno 2012.
L’inadempimento
espone l’azienda alla sanzione amministrativa
di importo variabile tra i 130,00 ed i 780,00 euro per ogni lavoratore.
Per
l’anno in corso, inoltre, i datori di lavoro dovranno concedere ai propri
dipendenti la fruizione di almeno due
settimane del monte ferie di competenza 2014.
La
violazione di quest’ultimo adempimento comporta, ai danni dell’azienda, l’irrogazione
della stessa sanzione sopra richiamata.
Valerio
Pollastrini
giovedì 12 giugno 2014
Trasmissibile agli eredi l'indennità per ferie non godute
Nella
sentenza C-118/13, la Corte di Giustizia Europea, dirimendo la causa intentata
da una vedova tedesca contro il datore di lavoro del marito deceduto, ha
affermato che il diritto al risarcimento per le ferie non godute si trasmette
agli eredi.
La
pronuncia in commento chiarisce, inoltre, l’automaticità di tale principio, nel
senso che la trasmissibilità agli eredi dell’indennità dovuta per la mancata
fruizione delle ferie non dipende da una specifica istanza, presentata in tal
senso dal lavoratore in vita.
Riscontrata
l’assenza nell’ordinamento interno di una norma che potesse risolvere la
questione sollevata dalla vedova, il Tribunale tedesco aveva deciso di rivolgersi preventivamente al
giudice comunitario.
Nel
ribadire la trasmissibilità agli eredi dell’indennità finanziaria a
titolo di ferie non godute, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l’illegittimità
di eventuali legislazioni o prassi nazionali contrarie a questo principio.
Valerio
Pollastrini
domenica 8 giugno 2014
Interruzione delle ferie per malattia
Nell’approssimarsi
della stagione estiva, si riepilogano i principi che consentono al lavoratore di sospendere le ferie in caso di sopraggiunta
malattia.
Nel
caso in cui il dipendente si ammalasse prima dell’inizio delle ferie concordate con il datore di lavoro, le relative
giornate di assenza saranno considerate come malattia, anche se nello stesso periodo l’azienda chiuda per il periodo di riposo annuale.
In
una simile eventualità, il lavoratore potrà godere in seguito delle mancate
ferie, salvo che per i giorni di
riposo che abbia eventualmente
utilizzato dal termine della malattia fino
alla riapertura dell’azienda.
Qualora,
invece, il lavoratore si ammalasse durante la fruizione delle ferie, è
necessario accertare se la natura della patologia
lamentata sia di una gravità tale da pregiudicare l’effettiva funzione del
periodo di riposo, impedendo il pieno recupero delle energie psicofisiche.
Per
modificare il titolo dell’assenza, da ferie a malattia, il dipendente dovrà
inviare tempestivamente il certificato al proprio datore di lavoro.
Valerio
Pollastrini
venerdì 23 maggio 2014
La corretta retribuzione del lavoratore in ferie
Nel
dirimere la controversia insorta tra una società inglese ed un suo dipendente,
nella sentenza del 22 maggio 2014, causa c-539/2012, la Corte di Giustizia Europea
ha dichiarato che, nel caso in cui un
lavoratore, in aggiunta alla retribuzione fissa, percepisca abitualmente un compenso
variabile relativo a provvigioni sul fatturato realizzato, la monetizzazione
delle ferie deve essere rapportata all’intera retribuzione e non soltanto alla
quota fissa di essa.
Nella
vicenda in commento, il lavoratore si era rivolto al Giudice comunitario in
quanto, non potendo concludere nuove vendite durante il periodo di inattività,
aveva subito una riduzione dello stipendio a causa delle mancate provvigioni relative al
mese di godimento delle ferie.
In
particolare, il ricorrente aveva chiesto alla Corte di Giustizia UE di chiarire
se la normativa comunitaria (1) impone agli Stati membri di adottare provvedimenti
che garantiscano ai lavoratori, durante il periodo di ferie annuali, il pagamento, in aggiunta al compenso ordinario,
delle provvigioni che avrebbero guadagnato se non si fossero astenuti dal
lavoro per godere dei riposi contrattuali.
In
caso affermativo, il lavoratore aveva invitato il giudicante ad elencare i
principi necessari per il calcolo delle suddette provvigioni.
Investita
della questione, la Corte di Giustizia ha innanzitutto premesso che la finalità
della Direttiva 2003/88 è quella di garantire al lavoratore in ferie uno
stipendio paragonabile a quello percepito durante i periodi di lavoro.
A
tale proposito, sia l’azienda che il Governo del Regno Unito avevano sostenuto
che le disposizioni e le prassi nazionali assolvono all’obiettivo perseguito
dalla normativa comunitaria, in quanto, durante il suo periodo di ferie annuali
retribuite, il ricorrente aveva
percepito uno stipendio paragonabile a
quello ricevuto nel corso del periodo di lavoro. Oltre al compenso di base, il
dipendente aveva, infatti, potuto disporre delle provvigioni derivanti dalle
vendite realizzate nel corso delle
settimane precedenti al periodo di riposo.
Tale
argomentazione è stata però sconfessata dalla Corte che, pur confermando come
l’importo
erogato dall’azienda per le ferie annuali e per le vendite realizzate nel corso delle settimane
precedenti ad esse aveva permesso al lavoratore di fruire effettivamente delle giornate
di riposo, tuttavia, lo svantaggio finanziario differito al periodo di rientro
al lavoro, avrebbe potuto dissuaderlo dall’esercitare il proprio diritto alle
ferie annuali.
Come
confermato dalla società resistente, infatti, durante il periodo di astensione,
il lavoratore non produce provvigioni e, di conseguenza, nel mese successivo a
quello delle ferie matura esclusivamente una retribuzione ridotta allo stipendio
di base.
Orbene,
per la Corte di Giustizia, siffatta diminuzione del compenso risulta in contrasto con l’obiettivo perseguito
dall’articolo 7 della Direttiva 2003/88.
In
sostanza, a proposito dei lavoratori, la cui retribuzione sia normalmente
composta da una quota base ed una provvigione rapportata alle vendite
realizzate, la corretta interpretazione della richiamata normativa comunitaria
vieta alle regolamentazioni o alle prassi nazionali di disporre, durante il
periodo di godimento delle ferie annuali, una
retribuzione composta esclusivamente dallo
stipendio fisso.
Quanto
ai richiesti metodi di calcolo delle provvigioni per il periodo di ferie, la
Corte ha osservato che la retribuzione versata a titolo di ferie annuali deve
essere, in linea di principio, calcolata
in modo da garantire al lavoratore la retribuzione abitualmente percepita.
Qualora,
pertanto, la paga solitamente corrisposta risulti composta da più elementi, la
determinazione del compenso dovuto nel corso del periodo feriale necessita di
una specifica analisi.
Ogni
incomodo, intrinsecamente collegato all’esecuzione dei compiti gravanti sul lavoratore,
compensato da un importo in denaro incidente sul calcolo della sua retribuzione
globale, deve necessariamente far parte del corrispettivo relativo alla mensilità di fruizione delle ferie annuali.
Tale
assunto, impone, pertanto, che tutti gli elementi della retribuzione globale,
ricollegati allo status personale e
professionale del lavoratore, debbano continuare ad essere versati durante le ferie
annuali.
Se,
dunque, gli eventuali premi che si ricolleghino
alla qualità di superiore gerarchico, all’ anzianità o alle
qualifiche professionali devono essere
mantenuti, di contro, gli elementi della retribuzione globale del lavoratore,
diretti esclusivamente a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono
in occasione dell’esecuzione delle sue mansioni, non devono essere presi in
considerazione all’atto del calcolo del pagamento da corrispondere durante le
ferie.
Nel
caso specifico, risultando palese il diretto rapporto della provvigione con l’attività svolta in seno all’impresa,
sussiste, parimenti, un nesso intrinseco tra la quota variabile percepita
mensilmente dal dipendente e l’esecuzione dei compiti su di esso incombenti in
forza del contratto di lavoro.
Ne
consegue che siffatta provvigione deve essere tenuta in considerazione per la
quantificazione della retribuzione globale spettante al lavoratore durante le
ferie annuali.
La
Corte di Giustizia ha concluso ricordando come, in un simile contesto, spetti
al Giudice nazionale valutare, alla luce dei principi appena enucleati, se,
sulla base di una media relativa ad un periodo di riferimento rappresentativo,
i metodi di calcolo della provvigione dovuta ad un lavoratore, a titolo di
ferie annuali, raggiungano l’obiettivo perseguito dall’articolo 7 della Direttiva
2003/88.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
articolo 7 della Direttiva 93/104/CE del
23 novembre 1993, relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro, come
modificato dalla Direttiva 2003/88;
venerdì 17 gennaio 2014
L’incidente durante il rientro dalle ferie non costituisce infortunio in itinere
Nella
sentenza n.475 del 13 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha escluso che i
danni provocati al lavoratore dall’incidente accaduto durante il ritorno dalle
ferie possano rientrare nella fattispecie indennizzabile dell’infortunio sul
lavoro in itinere.
Il caso di
specie è quello di un lavoratore che aveva agito nei confronti dell’Inail
chiedendo la costituzione di una rendita in relazione ad un incidente stradale
occorsogli mentre ritornava dalle ferie annuali, sostenendo che tale incidente dovesse
essere qualificato come “infortunio in
itinere”.
Sia il
tribunale di primo grado che la Corte di Appello avevano rigettato il ricorso
del lavoratore.
La Corte
territoriale aveva osservato che il DPR
n. 1124/1965, disciplina applicabile all’epoca dell’incidente, non fornisce una
definizione di incidente in itinere e quindi risultava necessario fare
riferimento alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.
In sostanza
si doveva verificare se il sinistro si fosse verificato lungo il percorso
normalmente seguito dall’infortunato per recarsi al lavoro o tornare nella
propria abitazione.
Il
ricorrente aveva fissato il proprio domicilio in un determinato luogo,
conservando però la propria residenza anagrafica presso la casa di famiglia.
L’incidente
non si era quindi verificato nel normale tragitto dalla casa di normale
abitazione sino allo stabilimento ove operava. Non rilevava che l’evento fosse
avvenuto al ritorno delle ferie perché non era stata offerta la prova
dell’impossibilità di utilizzare un mezzo pubblico e neppure la necessità di
scegliere le ore notturne per compiere il tragitto.
In queste
scelte (mezzo privato e ore notturne) vi era stato un rischio elettivo che
rendeva l’evento non indennizzabile.
Appariva
irrilevante, inoltre, che il datore di lavoro fosse a conoscenza di tali
spostamenti in quanto il rapporto previdenziale non era disponibile tra le
parti; in ogni caso il lavoratore era libero di scegliere modalità e tempi di
percorso.
In seguito
alla sentenza di Appello il lavoratore si era quindi rivolto alla Corte di
Cassazione.
Il
ricorrente ricordava innanzitutto la
sussistenza della tutela assicurativa per tutti gli infortuni lungo il
normale iter di andata e ritorno dalla casa di abitazione al luogo di lavoro,
nonché per gli eventi occorsi al termine del periodo feriale, stante il carattere
irrinunciabile del diritto alle ferie. La
residenza storica del ricorrente era sempre stata quella indicata ed il
tragitto automobilistico era stato autorizzato dal datore di lavoro, mentre la scelta dell’orario notturno era stata
operata per evitare il caldo.
La
Cassazione ha precisato come la Corte di
Appello avesse correttamente ritenuto applicabile alla controversia la
normativa vigente al momento in cui si era verificato l’incidente e,
altrettanto correttamente, aveva ricostruito la giurisprudenza di legittimità
formatasi sul DPR n. 1124/1965 che non conteneva una definizione esplicita dell’infortunio
in itinere, accertando che l’evento non potesse qualificarsi effettivamente come
in itinere, dal momento che lo stesso si era verificato non lungo il tragitto
che ordinariamente il ricorrente percorreva per recarsi dalla propria
abitazione al posto di lavoro, visto che lui stesso aveva fissato il proprio
domicilio in luogo diverso rispetto alla residenza anagrafica.
Al momento
dell’incidente il ricorrente non stava tornando dalla casa di normale
abitazione e la circostanza per cui la residenza anagrafica era rimasta presso
la casa di famiglia appariva irrilevante, visto che non era questa la normale
abitazione e che, quindi, il percorso ordinariamente seguito per andare a
lavorare era diverso da quello seguito il giorno dell’incidente.
Appare non
controverso che il lavoratore quel giorno stesse tornando dalle ferie, ma la
Corte territoriale aveva accertato che era stata scelta una fascia oraria non
giustificata e non razionale per lo spostamento in questione per cui vi era stato un rischio elettivo,
assunto senza alcuna razionalità e necessità dallo stesso lavoratore, fatto che
escludeva la copertura antinfortunistica.
La
Cassazione ha richiamato quindi la giurisprudenza di legittimità (1) in base alla quale l’incidente in questione non potesse
rientrare tra quelli definibili come in itinere perché non occorso nel normale
spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non
collegabili necessariamente con l’orario di lavoro (l’incidente è delle 0,20
mentre il ricorrente doveva riprendere il lavoro alle ore 8 del giorno
successivo), secondo circostanze in cui risulta evidente l’imprudenza del
lavoratore con l’assunzione incontestabile di un rischio elettivo.
Per la
Suprema Corte, la motivazione addotta
nella sentenza di merito appare congrua,
logicamente coerente e conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Il lavoratore
lamentava inoltre che la scelta del percorso dovesse ritenersi ragionevole perché
dettata dall’esigenza di andare a trovare la famiglia. La motivazione
della sentenza di Appello, a suo dire, risultava carente in ordine
all’effettiva residenza del ricorrente, alla indispensabilità
nell’utilizzazione mezzo privato ed infine in ordine alla ragionevolezza della
scelta di viaggiare di notte.
La
Cassazione, sul punto, ha escluso ogni fondamento della domanda del ricorrente,
ricordando che la Corte territoriale avesse già congruamente e logicamente
valutate le circostanze dell’incidente che portavano ad escludere che lo stesso
fosse accaduto nell’ordinario percorso tra l’abitazione del lavoratore (nel
senso di luogo ove lo stesso dimorava abitualmente) e il posto di lavoro.
La Corte ha
anche sottolineato come la scelta dell’orario notturno fosse del tutto
ingiustificabile secondo ordinari criteri di prudenza.
Sulla base
di tali presupposti, la Cassazione ha rigettato il ricorso e, in considerazione
della complessità della vicenda e della difficile ricostruzione della
fattispecie, ha ritenuto sussistenti giusti
motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Valerio
Pollastrini
(1) - cfr. Cass. n. 13376/2008;
mercoledì 11 dicembre 2013
Il lavoratore non ha obblighi di reperibilità durante le ferie
Nella sentenza n.27057 del 3 dicembre 2013 la Corte di
Cassazione è stata chiamata a stabilire se il datore di lavoro abbia la possibilità di
interrompere le ferie dei dipendenti, richiamandoli a lavoro per ragioni di servizio.
Nel caso di specie il Comune di Revere aveva
richiamato in servizio un dipendente
assente per ferie, attraverso una
comunicazione indirizzata presso l’abituale domicilio del lavoratore.
Trovandosi in altra località, il dipendente non aveva
però ricevuto l’ordine di rientro e,
conseguentemente, non si era presentato al lavoro nella data pretesa dal
datore.
L’assenza era
stata ritenuta ingiustificata dal Comune che, per tale motivo, aveva disposto
il licenziamento del lavoratore, sostenendo che il contratto collettivo di
riferimento prevede la possibilità di sospendere le ferie per ragioni di
servizio e che, da tale disposizione, è possibile desumere l’obbligo del
lavoratore di comunicare all’amministrazione
la dimora scelta per il godimento delle ferie al fine di consentire l’invio del
possibile ordine di rientro.
Il dipendente si era quindi rivolto al Tribunale di
Mantova per chiedere l’annullamento del licenziamento, sostenendo di essersi
legittimamente allontanato dal proprio domicilio per godere del periodo feriale
concessogli.
Il Tribunale aveva accolto le richieste del ricorrente
ed aveva annullato il licenziamento, escludendo, in particolare, che il lavoratore avesse un obbligo di reperibilità
durante le ferie, salvo in caso di interruzione delle stesse per malattia.
Questa decisione era stata successivamente confermata dalla
Corte di Appello di Brescia.
Contro la sentenza della Corte territoriale il Comune
aveva proposto ricorso per cassazione.
La pronuncia
della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando
l’illegittimità del recesso.
Per la Cassazione il datore di lavoro ha il diritto di
conoscere il domicilio del lavoratore per poter inviare delle comunicazioni al
dipendente solamente nel corso del rapporto e non durante il legittimo
godimento delle ferie.
Il lavoratore è infatti libero di godere del periodo
di riposo secondo le modalità e nelle località che ritenga più congeniali al
recupero delle sue energie psicofisiche.
Costringere il lavoratore a far conoscere al datore di
lavoro i luoghi e tempi dei suoi spostamenti, oltre ad una inammissibile e
gravosa attività di comunicazione formale, magari giornaliera, dei suoi
spostamenti, sarebbe contrario alla natura costituzionalmente rilevante del diritto
al riposo e lesiva, altresì, delle esigenze di privacy.
Per motivare la propria decisione la Corte ha
analizzato la normativa contrattuale applicata al caso di
specie che, a proposito della sospensione del periodo feriale, dispone che, nel caso in cui le ferie siano interrotte
per motivi di servizio, il dipendente
ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in
sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso
delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
Oltre alla possibile
sospensione del periodo di riposo per cause di servizio, la stessa disposizione
contrattuale prevede, inoltre, che le ferie possono essere sospese da malattie,
adeguatamente e debitamente documentate, che si siano protratte per più di 3
giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. In questo caso, l'amministrazione
deve essere stata posta in grado di accertare la sussistenza della malattia
attraverso la tempestiva informazione da parte del lavoratore.
Dall’analisi della normativa contrattuale la
Cassazione non ha riscontrato alcun potere totalmente discrezionale del datore
di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento,
risultando allo scopo insufficiente la generica locuzione "Qualora le
ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio"
che, di per sé, non chiarisce le modalità con cui l'interruzione o la
sospensione possa essere adottata e debba essere comunicata.
La Suprema Corte ha ricordato che, nonostante la
giurisprudenza di legittimità (1) abbia affermato
il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale, anche
soltanto per una riconsiderazione delle esigenze aziendali, ha, nel contempo,
ritenuto che le modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con congruo
preavviso.
In base al richiamato principio, per l’interruzione
del periodo feriale, è richiesta una comunicazione tempestiva ed efficace,
idonea cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell'inizio del godimento
delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti
contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (2).
In conclusione, la Corte di Cassazione ha ribadito la totale libertà del lavoratore di
scegliere le modalità e la località per il godimento delle ferie.
Salvo specifici accordi individuali o collettivi, l’istituto
della “reperibilità” può riguardare quindi il lavoratore solo durante il
servizio e non nell’arco temporale di effettiva fruizione delle ferie.
Valerio Pollastrini
(1)
- Cass., sentenza n. 1557\2000;
(2)
- salvo il diverso caso di malattia insorta nel periodo
feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i
controlli sanitari: Cass., sentenza n. 12406\1999;
mercoledì 23 ottobre 2013
Legittimo il licenziamento del dipendente che usufruisca delle ferie senza autorizzazione
Nella sentenza n.22869 dell’8 ottobre 2013 la Corte di Cassazione
ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente
straniero che aveva abbandonato il posto di lavoro per recarsi nel Paese di
origine nonostante il datore di lavoro si fosse rifiutato di concedergli le
ferie.
Nel procedimento di merito le dichiarazioni rese dai testi e dal legale
rappresentante dell’azienda avevano evidenziato come il lavoratore avesse spontaneamente lasciato il luogo di lavoro
senza alcuna autorizzazione. Tale circostanza, unitamente ad altri elementi,
quali l’assenza della documentazione doganale predisposta per i lavoratori che rientrano nel
Paese di origine per ferie, avevano indotto la Corte territoriale ad escludere
che l’assenza fosse stata autorizzata.
Una simile analisi è stata ritenuta
corretta dalla Suprema Corte che, pertanto, ha confermato la legittimità del
recesso.
Valerio Pollastrini
Iscriviti a:
Post (Atom)