La Corte di Cassazione, con la sentenza n.3065 del 17
febbraio 2016 ha respinto il ricorso presentato dal datore di lavoro, affermando
che, qualora l’assenza del lavoratore sia imputabile ad un permesso ex lege n.
104/92 non considerato dal datore di lavoro, il licenziamento per superamento
del periodo di comporto è illegittimo.
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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venerdì 19 febbraio 2016
Cdl - Comporto, licenziamento illegittimo se assenza è riferita a legge 104/92
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 18 Febbraio 2016
lunedì 16 novembre 2015
Cassazione - Illegittimo il licenziamento se le assenze sono dovute a patologie professionali
Nella sentenza n.22823/2015, la Corte di Cassazione ha
precisato che deve ritenersi illegittimo il licenziamento del lavoratore ove le
mercoledì 21 ottobre 2015
Cdl - Riammissione al lavoro dopo comporto rende impossibile licenziare
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 21 Ottobre 2015
E’ illegittimo licenziare un dipendente se, superato il
periodo di comporto, il datore lo riammette in servizio. La ripresa
dell’attività lavorativa dimostra che il datore vuole proseguire il rapporto e
quindi intende ancora avvalersi dell’opera del lavoratore. La Corte di
Cassazione con la sentenza n. 20722/15 afferma come il superamento del periodo
di comporto (periodo di tempo durante il
sabato 22 novembre 2014
Superamento del periodo di comporto - Licenziamento – Revoca – Rinnovazione dell’atto alla comunicazione del prolungamento della malattia
Nella
sentenza n.24525 del 18 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che dalla
nullità di un licenziamento discende la possibilità di rinnovazione dell’atto
sulla base di una situazione diversa e nuova.
Nel
caso di specie, la Corte di Appello di Genova aveva confermato la decisione con
la quale il Tribunale di Chiavari aveva rigettato la domanda di un dipendente
diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della revoca del licenziamento
irrogatagli dal datore di lavoro in data 25 maggio 2009, nonché di
illegittimità del licenziamento intimatogli in data 30 aprile 2009, con la condanna
dell’azienda alla sua reintegrazione in servizio, nonché al risarcimento dei
danni.
Nella
premessa, la Corte territoriale aveva riassunto i fatti di causa nei seguenti
termini:
a)
il
lavoratore, in aspettativa per malattia fino al 1° maggio 2009, aveva ricevuto
una lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto datata 30
aprile 2009; in data 25 maggio 2009 la società gli aveva inviato altra lettera
con cui aveva precisato che licenziamento del 30 aprile precedente doveva
ritenersi efficace solo dal momento in cui il lavoratore ne aveva avuto
comunicazione (6 maggio 2009);
b)
in
ogni caso, lo aveva revocato e, contestualmente, ne aveva intimato un altro,
fondato sul superamento del periodo di comporto per effetto della comunicazione
scritta, inviatagli dal lavoratore, di prolungamento del suo stato di malattia
sino al 4 giugno 2009.
Ciò
premesso, la Corte del merito aveva ritenuto che:
-
il
primo licenziamento era nullo perché intimato durante il periodo di malattia, e
prima della scadenza del periodo di comporto;
-
la
revoca del licenziamento disposta con la missiva del 25 maggio 2009 doveva
ritenersi improduttiva di effetti, in quanto non accettata dal lavoratore;
-
in
conseguenza della nullità del primo licenziamento, era legittimo l'esercizio da
parte della datrice di lavoro del nuovo potere di recesso, fondato sul
definitivo superamento del periodo di comporto.
Avverso
questa sentenza, il lavoratore aveva
proposto ricorso per Cassazione, deducendo che, poiché la Corte aveva ritenuto
inefficace la revoca in quanto da egli non accettata, ogni ulteriore indagine
avrebbe dovuto ritenersi superflua essendosi il rapporto ormai esaurito ed
essendosi così consumatosi il potere risolutorio del datore di lavoro.
In
sostanza, il ricorrente aveva sostenuto che tutti gli atti successivi al
(primo) licenziamento fossero privi di rilievo, compresa la sua missiva con la quale aveva comunicato all’azienda la
prosecuzione del periodo di aspettativa, avendo il datore di lavoro già
consumato il potere risolutorio con riferimento al superamento del periodo di
comporto.
A
ciò, il dipendente aveva aggiunto che l'ipotesi in esame non configurerebbe un
caso di nullità del licenziamento ma di illegittimità, con la conseguente sussistenza
del suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Investita
della questione, la Cassazione ha
rigettato il ricorso, in quanto infondato.
Nel
richiamare preliminarmente i principi più volte espressi dalla giurisprudenza
di legittimità, gli ermellini hanno osservato che, invero, in caso di
licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma
anteriormente alla scadenza di questo, l'atto di recesso è nullo per violazione
di norma imperativa, di cui all'art.2110 c.c., che vieta il licenziamento
stesso in costanza della malattia del lavoratore, e non già temporaneamente
inefficace, con differimento dei relativi effetti al momento della scadenza: il
superamento del comporto costituisce, infatti, ai sensi del citato art.2110
c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve,
perciò, esistere già anteriormente alla comunicazione dello stesso, per
legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto, ove di esso
costituisca il solo motivo (1).
Ciò
premesso, la Suprema Corte ha sottolineato la propria intenzione di dare
continuità ad un orientamento secondo il quale dalla nullità del licenziamento
discende la possibilità di rinnovazione dell’atto.
A
tale proposito, la Corte di legittimità ha osservato che detta rinnovazione,
risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo
schema dell'art.1423 c.c., il cui intento è quello di impedire la sanatoria di un negozio nullo con
effetto ex lune e non a comprimere la
libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia
negoziale (2).
In
particolare, la Cassazione ha fatto appello alla Sentenza n.6773 del 19 marzo
2013, con la quale la Corte stessa aveva confermato la giurisprudenza secondo
cui è consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio
di forma (purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente
intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del
precedente recesso, anche se la questione della validità del primo
licenziamento sia ancora sub iudice.
Tornando
sulla vicenda in questione, gli ermellini hanno poi aggiunto che, secondo quanto emerso dagli atti e non risultato
oggetto di contestazione tra le parti,
il secondo licenziamento era stato intimato sulla base di una situazione
diversa e nuova rispetto alla precedente, costituita dalla comunicazione di un
ulteriore periodo di malattia del lavoratore, che aveva determinato il
definitivo superamento del periodo di comporto.
Di
conseguenza, la continuità e la permanenza del rapporto, non interrotto
dall'atto di recesso nullo, per un verso avevano reso privo di effetto l'atto
di revoca del primo licenziamento intimato dalla società e, per altro verso,
rendevano giustificata l'irrogazione di un secondo recesso, in quanto fondato
su una nuova e diversa ragione giustificatrice, dalla quale solamente, in
mancanza di tempestiva impugnazione, era derivato l'effetto estintivo del
rapporto (3).
Per
tutte le considerazioni predette, la Cassazione ha concluso con il rigetto del
ricorso e la conseguente condanna del lavoratore al pagamento delle spese processuali,
liquidate in 4.000,00 € per compensi professionali, 100,00 € per esborsi, oltre
spese generali nella misura del 15% ed agli altri accessori di legge.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.9869 del 21 settembre 1991; Cass., Sentenza n.12031 del 26
ottobre 1999;
2)
-
In tal senso, Cass., Sentenza n.23641 del 6 novembre 2006;
3)
-
Cass., Sentenza n.6055 del 6 marzo 2008; Cass., Sentenza n.19104 del 9 agosto
2013;
giovedì 6 novembre 2014
Le ferie possono evitare la scadenza del comporto
Il
lavoratore, assente per malattia da diversi mesi, ha la possibilità di evitare
la scadenza del periodo di comporto, e quindi il licenziamento, utilizzando le
ferie residue.
Tuttavia,
la Corte di Cassazione, nella sentenza n.22753 del 27 ottobre 2014, ha
precisato che la predetta fruizione del periodo feriale non è una possibilità
di automatica realizzazione.
Il
dipendente interessato, infatti, deve presentarne formale richiesta al datore
di lavoro, il quale, nel decidere se concedere o meno le ferie, è chiamato a
valutare il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di
lavoro.
Valerio
Pollastrini
venerdì 5 settembre 2014
Legittimo licenziare il dipendente che si assenta spesso per malattia
Nella
sentenza n.18678 del 4 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che
il dipendente, che sia solito assentarsi dal lavoro per malattia, prima o dopo
i giorni di riposo, può essere legittimamente licenziato, nonostante il mancato
superamento del periodo di comporto.
Nel
caso di specie, il recesso per giustificato motivo soggettivo era stato
irrogato a fronte della complessiva inadeguatezza della prestazione assicurata
dal lavoratore, dovuta alle sue abituali assenze mensili, che, tra l’altro,
costituivano una fonte costante di malcontento fra i colleghi costretti
sostituirlo.
Nel
ritenere legittimo il licenziamento, la Suprema Corte ha emanato una pronuncia
che farà certamente discutere, in quanto, di fatto, introduce il recesso per “eccessiva morbilità”.
Secondo
gli ermellini, le frequenti assenze per periodi di malattia, più volte accusati
a gruppi di due o tre giorni nell’ambito
dello stesso mese e strategicamente agganciati alle feste comandate, renderebbero il
dipendente non più proficuamente utilizzabile dal datore di lavoro.
Ricordando
come, in base alle disposizioni legali e contrattuali, l’assenteista sia tenuto
a comunicare la malattia soltanto all’ultimo momento e spesso in vista di turni
notturni o festivi, la Cassazione ha osservato che da una simile condotta
possano scaturire delle tensioni in
azienda, dovute alla necessità di provvedere alle sostituzioni del caso.
Queste,
in sostanza, le ragioni che hanno indotto la Corte di legittimità a ritenere
che la condotta contestata al dipendente
integrasse i presupposti per il recesso ex art.3 della Legge n.604/66, ai sensi
del quale “il licenziamento per
giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa”.
Valerio
Pollastrini
martedì 5 agosto 2014
Per interrompere il comporto con le ferie è necessaria una richiesta formale
Nella
sentenza n.17538 del 1° agosto 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la
legittimità del licenziamento irrogato al dipendente che, al termine della
malattia, usufruisca di un periodo di ferie senza averne effettuato la
preventiva richiesta al datore di lavoro.
In
particolare, gli ermellini hanno precisato che al termine del periodo di
comporto, la richiesta della ferie debba essere formalmente inoltrata all’azienda.
In caso contrario, pertanto, risulta legittimo il recesso intimato al
lavoratore.
Nel
caso di specie, un dipendente, terminato il periodo di comporto
contrattualmente previsto in caso di malattia, si era posto in ferie senza
averne fatto una espressa richiesta scritta all’azienda.
Nel
dirimere la controversia, la Cassazione ha preliminarmente richiamato il
principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (1) che consente al lavoratore di sostituire la
malattia con le ferie maturate e non godute per evitare il decorso del periodo
di comporto.
Tuttavia,
la Suprema Corte ha ricordato come in altre pronunce (2) avesse già
avuto modo di chiarire che in simili circostanze è indispensabile che il lavoratore
richieda le ferie in forma scritta, affinché il datore di lavoro possa valutare
il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro.
A
tale proposito, neanche l’eventuale stato di confusione mentale del lavoratore
per effetto della malattia sarebbe idoneo ad impedire il licenziamento in caso
di mancato assolvimento dell’obbligo della suddetta richiesta formale.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Cass., Sentenza n.11691/1998; Cass., Sentenza n.5078/2009;
(2)
-
Cass., Sentenza n.3028/2003, Cass., Sentenza n.6043/2000;
venerdì 6 giugno 2014
Se l’Inail non riconosce l’infortunio l’assenza del lavoratore rientra nel periodo di comporto
Nella
sentenza n.12563 del 4 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito le conseguenze
del mancato riconoscimento, da parte dell’Inail, della riconducibilità della
malattia lamentata dal dipendente ai postumi di un precedente infortunio sul
lavoro.
Nel
caso di specie, un dipendente, rientrato
in servizio dopo un periodo di assenza qualificata come infortunio sul lavoro, si era nuovamente assentato
per malattia, producendo un certificato medico che asseriva il collegamento
dell’evento morboso al pregresso
infortunio.
L’Inail,
rispondendo ad uno specifico interpello proposto dall’azienda, aveva respinto
la richiesta del lavoratore, affermando,
in sostanza, che il periodo di ricaduta non fosse riconducibile all’evento
infortunistico già indennizzato.
Il
datore di lavoro aveva quindi considerato la nuova assenza come una malattia comune e, dal momento che con la
stessa risultava superato il periodo di comporto, aveva licenziato il dipendente.
Dopo
che la Corte di Appello ne aveva rigettato la domanda, il lavoratore aveva
adito la Cassazione, contestando all’azienda la violazione dell’obbligo di buona fede nell'esecuzione del
contratto.
A
suo dire, infatti, il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, avrebbe
dovuto comunicargli l’approssimarsi
della maturazione del periodo di comporto, oltre alla possibilità di usufruire
del periodo di aspettativa non retribuita prevista dal Contratto Collettivo,
ovvero della riqualificazione della causa di assenza.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha preliminarmente osservato che il lavoratore
avrebbe potuto desumere l’effettiva qualificazione dell’assenza - non
riconducibile al pregresso infortunio – anche da ulteriori elementi, come i
certificati di assenza per malattia comune inviati dallo stesso, la sottoposizione
alle visite di controllo domiciliari da
parte dei medici incaricati dall’Inps e la mancata erogazione dell’indennità INAIL.
La
Cassazione ha poi ritenuto priva di rilievo giuridico la censura del ricorrente
inerente alla mancata comunicazione del mancato riconoscimento da parte dell'INAIL della riconducibilità dell’assenza per malattia
all’infortunio pregresso.
Dalla
normativa di riferimento (1), infatti, non
si evince alcun obbligo di informativa a carico del datore di lavoro sull’imminenza
della scadenza del periodo di comporto o sull’offerta di un periodo di
aspettativa consentito dalla normativa contrattuale collettiva applicabile.
Per
la Suprema Corte, dunque, in assenza di
qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro
non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente
scadenza del periodo di comporto per malattia, consentendo allo stesso di
esercitare l’eventualmente facoltà di richiedere tempestivamente un periodo di
aspettativa.
Per
tutte le richiamate ragioni la Cassazione
ha concluso con il rigetto del ricorso.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
artt.52 e 53 del T.U. 1124/65;
giovedì 10 ottobre 2013
Se le assenze per malattia sono causate da mobbing, il superamento del periodo di comporto non legittima il licenziamento
Nella sentenza
n.22538 del 2 ottobre 2013, la Corte di Cassazione, dopo aver preso atto del
parere del ctu sulla riconducibilità delle assenze del lavoratore ai reiterati
comportamenti vessatori posti in essere nei suoi confronti dal datore di
lavoro, ha ritenuto illegittimo il recesso intimato al dipendente per
superamento del periodo di conservazione del posto in caso di malattia.
Il fatto
Un dipendente,
licenziato per il superamento del periodo di comporto, aveva impugnato il
recesso denunciando le reiterate condotte vessatorie che il datore di lavoro
aveva attuato nei propri confronti attraverso diverse modalità, quali ripetuti
richiami disciplinari non giustificati, continue visite fiscali nei periodi di
malattia e costanti pressioni psicologiche che, con il tempo, avevano causato
gravi conseguenze al suo equilibrio psicofisico.
I giudizi di merito
Sia il Tribunale, nel corso del primo
grado di giudizio, che la Corte di Appello, avevano accertato che la condotta
attuata dal datore di lavoro nei confronti del ricorrente fosse stata
discriminatoria.
La malattia accusata del lavoratore doveva
pertanto ricondursi alle problematiche di natura psicologica causategli dalla
condotta datoriale e, pertanto, l’assenza non poteva essere imputabile al
periodo di comporto. Di conseguenza, il licenziamento
era stato dichiarato illegittimo.
La società aveva quindi proposto ricorso
in Cassazione, lamentando che il giudice del merito si fosse ripetutamente
sostituito al lavoratore nell'individuazione della prova, disponendo altresì la
ctu che avrebbe confermato il collegamento tra assenze per malattia e
vessazioni psicologiche subite. Secondo il datore di lavoro in tal modo il
giudice si sarebbe spinto oltre l'esercizio di meri poteri esplorativi,
sostituendosi di fatto al ricorrente.
La pronuncia della Cassazione
Nel rigettare il ricorso la Cassazione ha
ricordato come "l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con
quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa
offrano significativi spunti di indagine" sia una prerogativa del rito del lavoro, legittima anche nel corso del
secondo grado.
La Suprema Corte ha dunque concordato con le
risultanze dei procedimenti di merito, confermando l’illegittimità del
licenziamento irrogato al lavoratore.
Valerio Pollastrini
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