«Rientrato l’allarme sulla tassa di licenziamento ci
concentriamo sulle sfide del mercato. Abbiamo rischiato l’effetto domino del
settore. Un vero salasso viste le cifre: 30.000 imprese che danno lavoro a 2,5
milioni di persone interessate dal cambio appalti per una cifra che oscilla tra
i 490 e i 1470 euro a seconda dell’anzianità dei lavoratori», così Massimo
Stronati, presidente di Federlavoro
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
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lunedì 8 febbraio 2016
Confcooperative - Marcia indietro su tassa licenziamento, Stronati: evitato ko delle multiservizi
Confcooperative,
Nota del 5 febbraio 2016
Cdl - Cambio di appalto: attesa sospensione ticket licenziamenti
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 08 Febbraio 2016
venerdì 5 febbraio 2016
Milleproroghe, Viceministro Bellanova: bene approvazione emendamento che estende al 2016 esenzione contributi nei cambi appalto
Ministero dello Sviluppo
Economico, Comunicato Stampa del 5 febbraio 2016
ll viceministro dello Sviluppo economico Teresa Bellanova
esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al DL Milleproroghe
che estende al 2016 l’esenzione dal pagamento del contributo dovuto dal datore
di lavoro in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di
appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in
attuazione di clausole sociali.
ll viceministro dello Sviluppo economico Teresa Bellanova
esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al DL Milleproroghe
che estende al 2016 l’esenzione dal pagamento del contributo dovuto dal datore
di lavoro in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di
appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in
attuazione di clausole sociali.martedì 2 febbraio 2016
Cdl - Cambi di appalto, ancora nessuna proroga al 2016 per esclusione ticket licenziamento
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 02 Febbraio 2016
Oggetto: L. 92/2012 art. 2 c. 34, lett. a)–Cambi di appalto
e proroga esclusione dal versamento del contributo Aspi.
Quesito
Oggetto: L. 92/2012 art. 2 c. 34, lett. a)–Cambi di appalto
e proroga esclusione dal versamento del contributo Aspi.
Il c. 34 dell’art. 2 della L. 92/2012 prevedeva fino al
31/12/2015 l’esclusione dal versamento del contributo Aspi nei casi di
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai
lunedì 18 gennaio 2016
Confcooperative - Il no alla tassa del paradosso
Confcooperative,
Nota del 13 gennaio 2016
L'allarme di Federlavoro Servizi Confcooperative alla
"tassa del paradosso"
Federlavoro e Servizi, è ancora allarme sulla tassa di
licenziamento
Continua a lanciare l’allarme sulla tassa di licenziamento
Federlavoro e Servizi-Confcooperative, denunciando il paradosso del contributo
previsto dalla legge
mercoledì 5 agosto 2015
Cdl - Le dimissioni per giusta causa della lavoratrice madre obbligano il datore di lavoro al pagamento del ticket sul licenziamento
Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, Nota del 29 luglio 2015
Un quesito sul licenziamento
Una lavoratrice madre con figlio minore che rassegna le
dimissioni per giusta causa, convalidate dall’Ispettorato del Lavoro, anche
successivamente alla data di scioglimento del rapporto di lavoro, può porre a carico della Ditta il contributo
aggiuntivo sui licenziamenti, avendo ugualmente diritto alla disoccupazione
NASPI? Silvia Donà, esperta della Fondazione Studi, risponde al quesito sul
sito www.amicimarcobiagi.com.
-
Leggi la risposta al quesito:
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ci offre
un’utile risposta ai quesiti che ogni giorno arrivano dalla rete. Oggi Silvia
Donà risponde ad una domanda in merito al ticket licenziamento.
DOMANDA
Nel caso di una lavoratrice madre con figlio minore di 1
anno di vita che rassegna le dimissioni per giusta causa e convalidate dall’
Ispettorato Del Lavoro, anche successivamente alla data di scioglimento del
rapporto di lavoro, si chiede conferma che la lavoratrice NON fa scattare il
contributo aggiuntivo sui licenziamenti a carico della Ditta, potendo
ugualmente avere diritto alla disoccupazione NASPI.
RISPOSTA
La Naspi, in caso di lavoratrice madre spetta non solo in caso
di perdita involontaria del lavoro, ma anche in caso di dimissioni che
avvengono durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria che va da 300
giorni prima della data di nascita presunta del figlio, fino al compimento del
primo anno di vita del figlio.
In particolare il ticket licenziamenti, il contributo che il
datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS dal 1 Gennaio 2013, nel caso in
cui decida di licenziare un lavoratore, a titolo di contribuzione necessaria a
finanziare le indennità di disoccupazione introdotte dalla Riforma Fornero (la
stessa riforma che ha introdotto anche i ticket licenziamenti), ossia per Aspi
e Mini Aspi, non subisce sostanziali variazioni con l’introduzione della Naspi.
Il ticket licenziamenti (conosciuto anche come contributo
Aspi), è dovuto per tutte le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, viene calcolato per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli
ultimi tre anni, e spetta ai soggetti che possono vantare almeno 36 mesi di
anzianità aziendale.
L’ex contributo Aspi, o ticket licenziamenti, è dovuto per i
rapporti di lavoro cessati, a prescindere che siano part time o full time; per
i rapporti di lavoro con una durata inferiore a 12 mesi, il ticket
licenziamenti viene ricalcolato in base ai mesi di effettiva durata del
rapporto di lavoro, considerando come mese intero quello in cui la prestazione
lavorativa si è protratta per almeno 15 giorni.
Anche nel caso di licenziamento disciplinare per
giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, è dovuto a carico del datore
di lavoro il contributo citato (Ministero del lavoro, interpello 23 ottobre
2013, n. 29).
Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei
rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del
lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo
di formazione (art. 2, co. 1, lett. m), D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167). Il
contributo è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta
causa (INPS, circolare 22 marzo 2013, n. 44).
Restano escluse dall’obbligo contributivo in argomento le
cessazioni del rapporto di lavoro a seguito (INPS, circolare 22 marzo 2013, n.
44) di dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa (Inps, circolare n.
163 del 20 ottobre 2003) o intervenute durante il periodo tutelato di maternità
(art. 55 D.Lgs. n. 151/2001). Il periodo in questione va da 300 giorni prima
della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del
figlio.
Pertanto nel caso descritto della domanda è dovuto il ticket
licenziamenti, in quanto nel caso descritto la lavoratrice ha diritto di
percepire la Naspi.
giovedì 19 febbraio 2015
Le F.A.Q. INPS–CdL del mese di febbraio
L’Ordine
dei Consulenti del lavoro ha diffuso le F.A.Q. del mese di febbraio, attraverso
le quali l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito a Mini Aspi, Certificazione Unica 2015, ravvedimento operoso, assegni familiari in caso di part-time e ticket licenziamento.
Queste,
dunque, le nuove F.A.Q.:
FAQ n.9
Domanda
I
modelli 730 sono predisposti dagli intermediari abilitati - tra cui i
Consulenti del Lavoro - e
telematicamente inviati all'Agenzia delle Entrate. Nella generalità dei
casi le relative risultanze (c.d.
modello 730-4) vengono inviate dall'Agenzia delle Entrate direttamente al
sostituto di imposta che procede alle operazioni di conguaglio.
Tuttavia,
quando il sostituto d'imposta (che dovrà procedere alla erogazione e/o alla
trattenuta secondo le risultanze del modello 730-4) è l'INPS è previsto che non
sia l'Agenzia delle Entrate a trasmettere il risultato della dichiarazione 730,
ma vi provveda direttamente il soggetto che ha compilato e spedito la
dichiarazione (di norma, gli intermediari abilitati). La trasmissione avviene tramite il sito
internet INPS nell’area “servizi per aziende e consulenti” nella specifica
sezione “servizi in convenzione”. E’ evidente che tutti i Consulenti del Lavoro
possiedono i requisiti richiesti dall’Istituto in quanto costituiscono
dotazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività professionale.
Ciò
nonostante, nell'ultima tornata numerosi colleghi hanno segnalato l’impossibilità ad inviare i
citati modelli 730. Il file di trasmissione
è stato scartato dal sistema con la motivazione " nessuna
convenzione per il fornitore selezionato".
Per
l'anno in corso si prevede ci siano gli stessi problemi?
Risposta
Si precisa che
non c’è bisogno di alcuna convenzione per inviare i modelli 730/4, ma lo scorso
anno si è deciso di unificare la pagina di trasmissione dei file condividendo
quella con i RED/ICRIC/Detr che, viceversa, prevedono una convenzione associata. Per questo motivo, per i modelli 730/4 era
stata preimpostata la tabella di riferimento dei fornitori con le anagrafiche
di quanti li avevano già trasmessi nel 2013, però non essendoci un automatismo
per aggiungere nuovi fornitori occorreva intervenire manualmente. Operazione a
cui si provvedeva dopo segnalazione agli indirizzi di posta presenti nella
pagina di documentazione. Con l’anno
corrente sarà attivata una funzionalità per cui il singolo fornitore potrà
modificare i propri dati anagrafici in autonomia.
FAQ n.10
Domanda
In
base alla legge di stabilità, sono stati riconosciuti gli sgravi della mobilità
236 , ma l’Inps in data 16 gennaio ha inviato le note di rettifica per il
recupero sgravi. Abbiamo capito male noi, oppure le NDR non dovevano essere emesse?
Risposta
Non avete
compreso male ma in questo caso è opportuno che venga fatto attraverso il
cassetto previdenziale, alla voce Estratto Conto dm 10, la verifica della
sequenza dei codici di autorizzazione.
Nel caso
specifico ritengo sia stato rimosso dalla sede competente il codice di
autorizzazione e che i flussi siano stati trasmessi con i codici
tipo contribuzione della 223/91
75 – Lavoratori
in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.25, comma 9,
della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)
76 – Lavoratori
in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge
23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)
77 – Lavoratori
in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge
23/7/91, n.223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo
indeterminato. (circ. INPS n. 260/91)
Nel caso
fossero stati indicati correttamente i
codici Uniemens, ancorchè la posizione
sia priva del c.a. 5q per il periodo dal 01/2013, le note di rettifica non sono
state spedite.
Elenco i codici
tipo contribuzione per le assunzioni per la l. 236/ 93 (piccola mobilità)
corretti
P5 – Lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per
gli apprendisti per 18 mesi (art.25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n.
115/2005). Decorrenza 1/2006.
P6 – Lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli
apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n.
115/2005). Decorrenza 1/2006.
P7 – Lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il
versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi
(art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
FAQ n.11
Domanda
Con
riferimento alla Certificazione Unica 2015, si richiede di sapere se per i
dipendenti pubblici (ex INPDAP) per i quali vengono compilati i punti da 15 a
34 della Sezione 3 - INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP), occorra
altresì barrare la casella 3 - ALTRO del quadro relativo ai DATI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI INPS.
Risposta
Punto 3 – Altro
– deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici alle
gestioni INPS Gestione Dipendenti Pubblici e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente
pensionistico diverso dall’INPS (ad esempio: INPGI).
(è legato al
fatto che sono privi di matricola)
FAQ n.12
Domanda
La
presente per sottoporre i seguenti quesiti relativi al comportamento da tenere,
in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi previdenziali e
assistenziali alla gestione separata:
-
il
committente dovrà provvedere al calcolo del ravvedimento operoso? oppure sarà
tenuto solo al versamento dei contributi dovuti utilizzando i codici consueti
(CXX/C10) e dovrà attendere l'avviso da parte dell'Istituto per la richiesta
dell'importo delle sanzioni?
-
In
caso di ravvedimento il totale della sanzione è pari al 5,75% in ragione d'anno
a partire dal 01/01/2014? E quale sarà il codice "causale contributo"
da utilizzare nel modello 24?
Risposta
Il codice
tributo per pagare le sanzioni è COS nel campo Matricola va indicato 10 volte
il carattere 8. Il tasso da applicare è quello vigente al momento del pagamento
della quota capitale.
FAQ n.13
Domanda
Un
disoccupato percettore di indennità mini-Aspi viene assunto presso un
ristorante; nel periodo natalizio ha lavorato per 7 giorni consecutivi: perderà
tutta l’indennità oppure soltanto i giorni di effettivo lavoro? Nonostante io
abbia consultato diverse circolari dell’istituto, non è chiaro il discorso fra
decadenza e perdita del diritto.
Risposta
Dalla pagina
intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità Mini Aspi
NUOVA ATTIVITÀ
LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di
nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l’erogazione della prestazione Mini-ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di cinque giorni; al termine
della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo
residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa.
Il soggetto
titolare dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI può svolgere attività
lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non dia
luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali)
nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di
svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito
inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il
soggetto titolare dell’indennità Mini-ASpI deve, a pena di decadenza, informare
l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito
annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui
il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è
ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il
soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una
nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito in precedenza
dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso
l’indennità verrà rideterminata.
DECADENZA
DALL’INDENNITÀ
Il beneficiario
decade dall’indennità nei seguenti casi:
-
Perdita dello
stato di disoccupazione;
-
Rioccupazione
con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
-
Inizio di
attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
-
Pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
-
Assegno
ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
-
Rifiuto di
partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva
(attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
-
Mancata
accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore
almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI.
dalla pagina
intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità Aspi
NUOVA ATTIVITA’
LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di
nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine
della sospensione l’indennità riprende
ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui
l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto
titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa
di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia
luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali)
nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di
svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito
inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il
soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di
decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività,
dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui
il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è
ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il
soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova
dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza
dichiarato e delle variazioni a maggiorazione
o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
DECADENZA
DALL’INDENNITA’
Il beneficiario
decade dall’indennità nei seguenti casi:
-
perdita dello
stato di disoccupazione;
-
rioccupazione
con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
-
inizio attività
autonoma senza comunicazione all’INPS;
-
pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
-
assegno
ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
-
rifiuto di
partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva
(attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
-
mancata
accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore
almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.
FAQ n.14
Domanda
Buongiorno,
vi chiedo un parere a seguito di una nota Inps 25 settembre 2006 circa
l'erogazione degli assegni familiari per un part-time.
In
particolare la situazione è questa:
-
Dipendente
part-time assunta con 24 ore settimanali dal lunedì al venerdì (settimana
corta); nel caso in cui vi siano ore lavorate 20 più 4 di ferie, gli assegni
familiari spetterebbero per 5 giorni o per 6 (quindi anche per la giornata del
sabato)?
-
Dalla
nota mi sembra di capire che se la lavoratrice non ha raggiunto le 24 ore di
effettiva prestazione lavorativa gli anf spetterebbero per le singole giornate
di lavoro svolto fermo restando ovviamente il diritto anche per la giornata di ferie.
Pertanto a mio parere spetterebbero per 5 giorni.
Risposta
LAVORATORI
PART-TIME
Ai lavoratori
occupati a tempo parziale spetta l' ANF nella misura settimanale intera
soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato
che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo
parziale o a tempo pieno.
Se il numero
delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono
le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero
delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse. In ogni caso non possono
essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna
settimana e 26 per ogni mese. Le ferie
sono considerate giornate retribuite e quindi coperte dall’assegno.
FAQ n.15
Domanda
Si
chiede se il ticket licenziamento è dovuto per intero anche per i rapporti di
lavoro part-time verticale o ciclico, ad esempio nel caso in cui il contratto
sia a tempo indeterminato, mettiamo con durata di un anno, ma nel quale cui la
prestazione si svolga ad esempio per soli 3 mesi.
Risposta
Il contributo è
slegato dalla prestazione individuale, essendo dovuto nella stessa misura,
indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato: in pratica,
il datore di lavoro deve pagare lo stesso contributo, sia nel caso che
l'interruzione del rapporto riguardi un lavoratore part-time (che lavora, ad
esempio, un'ora la settimana) sia per un dipendente che presta 40 ore
settimanali.
A incidere sul
calcolo del ticket è invece la durata del rapporto di lavoro: per le frazioni
di lavoro sotto 12 mesi – il contributo va determinato in proporzione al numero
di mesi di durata effettiva del contratto, considerando come mese intero quello
in cui la prestazione lavorativa è avvenuta per almeno 15 giorni.
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venerdì 13 febbraio 2015
Ticket licenziamenti: nuovo valore per il 2015
Aumenta
dello 0,2% l’importo del ticket sui licenziamenti.
Si
tratta del contributo a carico dei datori di lavoro introdotto dalla Legge
Fornero nei casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato per motivi
che consentano al dipendente di accedere all’indennità di disoccupazione ASPI.
Per
il 2014, l’importo annuale del ticket
era pari 489,61 € e, nei casi predetti,
i datori di lavoro recedenti dovevano versare il contributo totale in relazione
all’anzianità del dipendente, fino ad un
massimo di 1.468,83 €.
L’incremento
disposto per il 2015 è scaturito dall’automatica rivalutazione Istat. Nel 2015,
pertanto, il contributo annuale sarà pari a 490,10 €.
Valerio
Pollastrini
mercoledì 14 gennaio 2015
Sul portale dei Consulenti del Lavoro le F.A.Q. dell’Inps
Prosegue
la collaborazione tra Inps e Consulenti del Lavoro.
Lo
scorso 7 gennaio, infatti, il Consiglio Nazionale dei Cdl ha pubblicato sul
proprio portale un nuovo servizio di
F.A.Q., che riporta le risposte fornite dall’Istituto Previdenziale ai
principali quesiti posti sulle tematiche del lavoro.
Le
F.A.Q. costituiranno una banca dati
utile alla risoluzione di quelle problematiche che ancora non trovano risposta
nella documentazione ufficiale.
Riportiamo
integralmente i pareri espressi dall’Inps:
Ticket
licenziamento
Quesito: si chiede di conoscere se il contributo
è dovuto anche nei casi di:
-
trasferimento
d’azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità;
-
passaggio
di dipendenti, senza soluzione di continuità, ma senza trasferimento d’azienda
Risposta: come chiarito dall’Istituto nella circolare
n.44/2013, la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 31, della Legge n.92/2012
introduce un nesso tra il contributo (c.d ticket di licenziamento) e il teorico
diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro a T.I. è
stato interrotto. Conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti
all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del
rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità,
a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Il “teorico
diritto” alla prestazione ( che prescinde quindi dall’effettivo possesso dei
requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nelle concrete
fattispecie) si configura, in linea generale, nei confronti del lavoratore il
cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia stato interrotto e si trovi,
pertanto, in stato di disoccupazione come definito dall’art. 1. co. 2, lett.
c), D.lgs. n. 181/2000.
Tanto premesso,
con riferimento alla casistica prospettata, si osserva quanto segue.
Nel
trasferimento d’azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità
ex art. 2112, c.c, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente.. Quindi,
non verificandosi alcuna interruzione di rapporto di lavoro, il datore di
lavoro alienante non è obbligato al versamento del contributo ex art. 2, co.
31, legge n. 92/2012.
L’ipotesi di
passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad altro, senza trasferimento
d’azienda e in assenza di una interruzione del rapporto di lavoro, può avvenire
laddove si proceda alla cessione del contratto ex art. 1406 cod.civ. In questo
caso – pacificamente ammesso in dottrina e giurisprudenza – si realizza una fattispecie
di successione nel rapporto di lavoro, con il consenso espresso del lavoratore,
il quale continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del
cessionario ( Cass. n. 5062/1989). La cessione del contratto di lavoro
subordinato, che avvenga nell’osservanza delle disposizioni di cui agli artt.
1406 -1410 cod. civ, analogamente al trasferimento d’azienda, non determina
l’interruzione del sottostante rapporto di lavoro. Ne deriva che, laddove
connotata nei termini descritti, non fa sorgere nel cedente l’obbligo del
versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.
Apprendistato
Quesito: in caso di
contratto di apprendistato cessato al termine del periodo formativo (tre anni),
il lavoratore in questione avrebbe il diritto di precedenza per nuove
assunzioni per stesse mansioni?
Risposta: un apprendista non matura un diritto di
precedenza alla sua riassunzione, in quanto la funzione propria di tale
contratto è quella di formare un soggetto: quindi, se al termine del periodo
formativo cessa il rapporto e si vuole assumere un lavoratore con una
professionalità già formata non si può considerare la cessazione del rapporto
di apprendistato una condizione ostativa al riconoscimento dei benefici
contributivi.
Calcolo dell’ULA
Quesito: nel calcolo
della base occupazionale nella circolare 111\13, si parla anche di conteggiare
i contratti a tempo determinato. Ora nella disciplina comunitaria si fa sempre
riferimento solo al lavoro stagionale che com’è noto è altra cosa. Perché
l’istituto include nel calcolo della media anche i lavoratori a termine?
Risposta: sia la circolare 111 che la circolare 131
comprendono espressamente il rapporto a tempo determinato nella base di computo
della forza media, ai fini della valutazione dell’incremento netto
dell’occupazione; la disciplina comunitaria (art. 2, par. 1, numero 13, reg
800/2008) precisa: “«numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno
(ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un
anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come
frazioni di ULA”; sembra conforme alla ratio delle disposizioni di cui si
tratta, ritenere che il lavoratore genericamente a termine – anche se non
espressamente menzionato dal paragrafo citato – non debba valere 1 ma una
frazione di 1, in relazione al periodo di vigenza del rapporto nell’intervallo
di tempo da considerare.
Assunzioni
lavoratori in CIGS
Quesito: la normativa
prevede che gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in CIGS spettano per
quei lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e dipendenti di aziende beneficiarie
di CIGS da almeno 6 mesi. Nel caso fosse rispettato solo il primo requisito,
cioè quello dei lavoratori in cassa integrazione da 3 mesi, ma poiché la fonte
normativa che disciplina i contratti di solidarietà e la CIGS è la medesima, è
possibile estendere le agevolazioni anche a questi lavoratori considerando che
per l’azienda di provenienza erano stati autorizzati i contratti di
solidarietà?
Risposta: no, perché le due condizioni previste del DL
148/93 (3 mesi del lavoratore in azienda con 6 mesi di Cig a zero ore) vanno
rispettate entrambe.
Criteri per
l’inoltro delle comunicazioni PEC ai contribuenti
Quesito: quali sono i
criteri con i quali viene scelto l’indirizzo pec a cui inviare le note di
rettifica o i preavvisi di irregolarità?
Risposta: le logiche sono diverse in funzione del
prodotto. In sintesi: il Preavviso viene inviato all’intermediario mentre la
Nota di Rettifica viene inviata all’azienda. In dettaglio la sequenza “gerarchica”
dei tentativi che vengono effettuati per reperire una PEC valida:
-
PREAVVISO
1) PEC ad Intermediario e Mail al Titolare (in caso non
ci fosse si prende la mail dell’azienda);
2) PEC ad Azienda e Mail ad Intermediario;
3) PEC al Titolare/Legale Rappresentante e Mail ad
Intermediario;
4) Raccomandata.
-
RETTIFICHE;
1) PEC Azienda;
2) PEC Titolare / Rappresentante Legale;
3) Raccomandata.
Il risultato
quindi è in funzione dell’aggiornamento del dato PEC nei nostri archivi.
Codifica sull’Unimens
dello sgravio dell’1.40% sui contratti a termine - Turismo Stagionale
Quesito: qual è l’esatta
codifica da inserire per segnalare nell’Uniemens , ai fini dell’esonero della
contribuzione aggiuntiva dell’1,40%, l’assunzione da parte delle imprese
stagionali così definite dall’ avviso comune del turismo del 12/6/08?
Risposta: l’addizionale ASpI non è dovuta per gli
stagionali assunti dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da
avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011. A tal fine è stato
istituito apposito carattere G. <Qualifica3> di
<DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens.
Richiesta degli
Sgravi sulla contrattazione di secondo
livello
Quesito: il file per la
richiesta degli Sgravi contrattazione II livello, per l’anno 2013 doveva essere
inviato tra il 9/7/2014 e il 7/8/2014. Se tale file per un disguido informatico
non fosse pervenuto all’Inps, nei termini sopracitati, sarebbe comunque
possibile trasmetterlo successivamente?
Risposta: lo sgravio contributivo sulle retribuzioni
di secondo livello contrattuale – che nella prassi ha sostituito, ormai dal
2008, l’abrogata decontribuzione – soggiace a una serie di regole – che,
sostanzialmente, sono dettate dall’impianto normativo a supporto del beneficio
e dalle previsioni del decreto ministeriale che, annualmente, rende operativa
la disposizione introdotta dalla legge 247/2007 e resa stabile dalla legge di
riforma del mercato del lavoro.
Tra le più
significative condizioni che riguardano il beneficio, vanno ricordate:
-
il
contingentamento delle risorse disponibili;
-
l’iter procedurale;
-
la previsione
per cui, sulla base dei risultati del monitoraggio, sia possibile pervenire a
una rideterminazione della misura del limite massimo della retribuzione
contrattuale su cui operare lo sgravio; ai sensi di quanto disposto dal DM, detta
rimodulazione può realizzarsi attraverso apposita conferenza dei servizi tra le
amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
Il DM 14
febbraio 2014 -come, peraltro, tutti i precedenti – nell’affidare la gestione
dello sgravio all’Istituto, ha precisato (art. 4, c. 1) che “L’ammissione allo
sgravio di cui all’art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione
delle istanze.”
Anche per
l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013, l’Inps ha dato ad aziende e
intermediari un congruo arco temporale (dal 09/07/2014 al 07/08/2014 – quindi
un mese) per l’invio delle domande.
Come anticipato,
lo sgravio è finanziato con risorse contingentate e, in relazione a questo, non
è possibile derogare ai termini stabiliti.
Ciò, sia con
riguardo ai possibili controinteressati – che potrebbero legittimamente opporsi
a qualsiasi intervento con cui l’Inps – al di fuori dei tempi, dei criteri e
delle modalità stabilite nel DM – riaprisse la possibilità di riformulare la
domanda telematica con conseguente erosione delle somme residuate, sia in
quanto, nei fatti, con riguardo alle ultime annualità, le somme non spese sono
già state destinate ad altri fini (vedi da ultimo quanto previsto dall’art. 40,
c. 2, lettera e) del DL 12.09.2014 n° 133, e DDL stabilità 2015).
In
considerazione di quanto precede, la partita relativa alle autorizzazioni del
2013 non può che definirsi conclusa secondo quanto reso noto dall’Istituto
riguardo ai soggetti ammessi al benefico.
Procedura
concorsuale
Quesito: il credito del
lavoratore viene ammesso allo stato passivo per il TFR come chirografario. Si
chiede se il Fondo di garanzia del TFR in questo caso procederà comunque
nell’ammettere il credito in privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis c.c.
Risposta: la norma che disciplina l’intervento del
Fondo di garanzia del TFR (art. 2 della L. 297/82) menziona il privilegio di cui
devono godere i crediti di lavoro nella parte relativa alla surroga, prevedendo
che « (…) Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa
nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli
articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate».
I crediti di
lavoro ai sensi dell’art. 2751 bis c.c. hanno privilegio generale sui beni
mobili, tuttavia l’art. 93, comma 4 LF (come modificato dal d.lgs. 169/2007)
prevede che, se la domanda di ammissione al passivo non contiene l’indicazione
del titolo di prelazione del credito, questo venga considerato chirografario.
E’ quindi possibile che crediti di lavoro, per loro natura privilegiati,
vengano ammessi come chirografari.
Il mancato
riconoscimento del privilegio del credito ha effetti importanti in sede di
riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare in
quanto i creditori chirografari vengono soddisfatti dopo i creditori
privilegiati (art. 111 LF).
Al fine
dell’intervento del Fondo di garanzia, pertanto, è necessario che il credito
sia stato ammesso in privilegio anche per non pregiudicare le concrete
possibilità di recupero delle somme anticipate.
Per completezza
dell’informazione si segnala che in rari casi, riguardanti per lo più i
dirigenti, il Giudice Delegato, in sede di accertamento del credito, non
riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro, ha ammesso il
credito per TFR in chirografo. in questi casi, ovviamente, al fine
dell’intervento del Fondo di garanzia manca il presupposto fondamentale
dell’essere il beneficiario lavoratore dipendente.
Valerio
Pollastrini
venerdì 25 ottobre 2013
Diritto all’indennità ASpI anche in caso di licenziamento disciplinare
Con l’Interpello n.29 del 23 ottobre 2013 il Ministero
del lavoro ha risposto al quesito formulato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro a proposito del diritto all’ASpI dei dipendenti
licenziati per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.
L’istante aveva chiesto se la fattispecie del licenziamento per colpa potesse costituire
un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per la quale è prevista la concessione
dell’indennità di disoccupazione.
A parere del Ministero la funzione dell’Aspi risponde
all’esigenza di fornire un’indennità economica ai lavoratori colpiti da
disoccupazione involontaria, ragione per cui è stato introdotto, nei casi di interruzione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, un
contributo a carico del datore di lavoro finalizzato al finanziamento di tale
indennità.
Dal dettato normativo di riferimento si evince che le
cause di esclusione dall’ASpI e dal contributo a carico dell’azienda sono
tassative e riguardano i casi di dimissioni (con le sole eccezioni delle
dimissioni per giusta causa) e di risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro.
Sulla base di una simile premessa non sembra quindi
potersi escludere che l’ASpI e il
contributo da licenziamento siano corrisposti in ipotesi di licenziamento
disciplinare, così come del resto ha inteso chiarire l’Inps, che, con diverse
circolari (1), ha chiarito le ipotesi di
esclusione dalla corresponsione dell’indennità e dal contributo in parola senza
includervi la fattispecie del licenziamento disciplinare.
Giova inoltre ricordare quanto disposto dalla Corte
Costituzionale (2) che, a proposito dell’indennità di
maternità, ha sancito che, nei casi di
licenziamento disciplinare, la sua mancata corresponsione violerebbe gli artt.
31 e 37 della Costituzione. Alla protezione della maternità, infatti, deve
essere attribuito un rilievo superiore
rispetto alla ragione del licenziamento, specie in virtù del fatto che la
condotta colposa del lavoratore trova nel recesso stesso una corrispondente sanzione.
Per il Ministero la fattispecie in argomento deve essere
analizzata utilizzando il medesimo ragionamento adottato dalla Corte
Costituzionale a proposito della corresponsione dell’indennità di maternità. Anche
nel caso di specie il licenziamento disciplinare può essere considerato
un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore. Negare
in simili casi la corresponsione dell’ ASpI costituirebbe quindi un’ulteriore
reazione sanzionatoria non giustificata.
Inoltre il licenziamento disciplinare non può essere incluso
tra le fattispecie di disoccupazione
volontaria. La sanzione del licenziamento rappresenta, infatti, una conseguenza
non automatica di una condotta posta in essere dal lavoratore. A questo
proposito la Corte di Cassazione ha in passato avuto modo di precisare che “l’adozione
del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e
valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio di potere
discrezionale”, senza contare l’impugnabilità dello stesso (3). Negare, in tali casi, la protezione assicurata dall’
ASpI potrebbe risultare iniquo, specie nell’ipotesi
in cui il giudice ordinario dovesse successivamente ritenere illegittimo il licenziamento
impugnato.Sulla base delle suddette valutazioni il Ministero del lavoro ha quindi confermato, in caso di recesso per motivi disciplinari, il diritto del lavoratore alla corresponsione dell’ASpI, nonché l’obbligo del datore di lavoro al pagamento del contributo aggiuntivo per il licenziamento.
Valerio Pollastrini
(1) -
cfr. INPS circc.
n. 140/2012, 142/2012, 44/2013;
(2) – Corte
Costituzionale, sentenza n.405/2001;
(3)
- Cass. sent.
25 luglio 1984 n. 4382;
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