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giovedì 29 maggio 2014

I tempi previsti per l’attuazione della Riforma del lavoro

Lo scorso 27 maggio l’Agenzia Ansa ha diffuso una dichiarazione con la quale il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti  ha  confermato l'intenzione del Governo di accelerare i tempi per l’approvazione del  Disegno di Legge Delega sul lavoro previsto dal c.d. Jobs Act.

L’obiettivo è quello di chiudere l’iter parlamentare entro la fine del 2014, cosa che consentirebbe di mettere a regime le novità nei primi mesi del prossimo anno.

A tal fine si tenterà di esaurire la parte di discussione e l'approvazione del testo di Legge delega a Palazzo Madama entro luglio, circostanza che consentirebbe al provvedimento di giungere alla Camera nel mese di settembre.

Il Ministro ha spiegato che, se nel merito non dovessero sorgere divergenze  interne alla maggioranza ed in Aula, sarà possibile evitare alcuni passaggi parlamentari.

Attualmente, è in corso la predisposizione di tutti gli elementi necessari per la stesura dei decreti attuativi della delega. Si tratta, ha chiarito Poletti, di una fase preparatoria che consentirà al Governo di agire rapidamente appena il Parlamento avrà disposto l’approvazione della Legge Delega.

Valerio Pollastrini

giovedì 13 marzo 2014

Jobs Act – Riepilogo dei contenuti e primi giudizi

Il 12 marzo 2014 il Presidente del Consiglio Renzi ha reso noti i contenuti del c.d. “Jobs Act”, inerente alle misure previste dal piano per il lavoro messo a punto dal Governo per favorire il rilancio dell’occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele.

Questo in sintesi il contenuto del documento:

-         Un provvedimento urgente per semplificare il ricorso ai contratti a termine e ai contratti di apprendistato;

-         Un disegno di legge che conferisce al Governo le deleghe  per i seguenti interventi:

a)     riforma della disciplina  degli ammortizzatori sociali e del funzionamento dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;

b)     semplificazione  delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro;

c)      riordino delle forme contrattuali;

d)     incremento delle misure finalizzate ad una maggiore  conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.

CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO URGENTE

Il contratto di lavoro a termine
Il provvedimento estende da 12 a 36 mesi la durata del c.d. “contratto a termine acausale”. Si tratta del primo rapporto di lavoro a tempo determinato tra azienda e lavoratore, per il quale non è richiesto il requisito della causale legittimante l’apposizione del termine.

Per contenere il ricorso al contratto “acausale” è stato introdotto il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto.

Il piano interviene anche sulla generalità dei contratti a tempo determinato, introducendo la possibilità, sempre entro il limite complessivo di tre anni, di prorogare più volte il rapporto (e non soltanto una sola volta), a patto che sussistano ragioni oggettive e con riferimento alla stessa attività lavorativa.

Il contratto di apprendistato
D’ora in avanti la forma scritta sarà richiesta solo per la stipulazione del contratto e per l’apposizione del patto di prova e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale.

L’assunzione di nuovi apprendisti, inoltre, non sarà più  condizionata alla conferma in servizio di precedenti rapporti di apprendistato al termine del percorso formativo.

Un’altra modifica attiene alla retribuzione dell’apprendista, il quale, per il periodo corrispondente alle ore di formazione, percepirà il 35% del compenso previsto per il livello contrattuale di inquadramento.

Nell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, infine, sparisce l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione interna con l’offerta formativa pubblica, che diventerà un elemento puramente discrezionale.

La smaterializzazione del DURC
Al di là della vacuità del termine, l’intervento in oggetto dovrebbe rendere più semplice per le aziende ottenere l’attestazione della regolarità contributiva.

Si tratta di una misura lungamente attesa dalle imprese. L’attuale sistema impone infatti ripetuti adempimenti burocratici, al punto che, nel solo 2013, i Durc presentati sono stati circa 5 milioni.

LE DELEGHE AL GOVERNO

Delega in materia di ammortizzatori sociali
L’obiettivo della delega è quello di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale attraverso  un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori che preveda, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori.

Il nuovo sistema dovrà coinvolgere attivamente i soggetti espulsi dal mercato del lavoro o quelli beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro.

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nuovi criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali, escludendo i casi di cessazione aziendale;

b) semplificazione delle procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione;

c) predisporre che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;

d) revisione dei limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;

e) previsione di una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;

f) previsione di una riduzione degli oneri contributivi ordinari e  rimodulazione dei costi tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo;

g) rimodulazione dei criteri per la concessione dell’ASpI, omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;

h) incremento della durata massima dell’ASpI per i lavoratori con carriere contributive più significative;

i) estensione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;

l) introduzione di  massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

m) verifica circa la possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;

n) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale.

La delega impone, inoltre,  l’individuazione di meccanismi finalizzati ad assicurare il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario delle prestazioni di integrazione salariale. Si tenterà, in sostanza, di individuare le misure di sostegno in caso di disoccupazione, al fine di favorire lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di appartenenza.

Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
La delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare gli incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;

b) razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;

c) istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;

d) razionalizzare gli enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l’invarianza di spesa;

e) rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

f) mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

g) mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;

h) favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;

i) valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.

Delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti
La delega punta a snellire gli adempimenti burocratici attualmente previsti per la costituzione e la gestione dei rapporti di lavoro. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;

b) eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;

c) unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

d) promuovere le comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti cartacei;

e) rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo);

f) individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

g) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino

Delega in materia di riordino delle forme contrattuali
La delega è finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale.

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;

b) procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;

c) introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali;

d) procedere all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui alla lettera b), al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative.

Delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali
Lo scopo della delega è quello di introdurre misure utili a  contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori, con l’obiettivo principale di liberare le donne dall’obbligo di scelta fra cura dei figli e lavoro.

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;

b) garantire alle lavoratrici madri parasubordinate il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

c) abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;

d) incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti;

e) favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.

GIUDIZI
Cominciando dalle misure certe, ad avviso di chi scrive, sicuramente positiva è l’estensione della durata del contratto a termine “acausale”. Si tratta, praticamente, di un lungo periodo di prova per il primo rapporto di lavoro a termine tra azienda e lavoratore, utile a dissipare alcune delle attuali “remore” datoriali all’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Di grandissimo impatto le modifiche introdotte nell’istituto dell’apprendistato. Dopo l’inutilità delle numerose  modifiche degli ultimi 10 anni, con la soppressione dell’obbligo formativo esterno è stata finalmente rimossa la causa principale che ha,  di fatto, drasticamente ridotto il ricorso all’apprendistato. Si tratta di una misura certamente utile per contrastare la dilagante disoccupazione giovanile.

Per quanto riguarda invece le disposizioni oggetto di delega, l’intenzione di snellire gli adempimenti burocratici, semplificando le procedure per l’instaurazione e la gestione dei rapporti di lavoro, va accolta certamente in modo positivo, purché non si traduca, come nel recente passato, in disposizioni ininfluenti, come avvenne con l’eliminazione del “libro matricola”.

Un’effettiva riduzione dell’attuale sovrapposizione dei compiti tra gli Enti e l’accentramento di alcune discipline sarebbe poi di sicura utilità, dal momento che l’attuale proliferazione di regolamentazioni statali e regionali negli ultimi anni ha reso diversi istituti di difficile applicazione.

Positive anche le disposizioni delegate per favorire l’occupazione femminile attraverso la concessione dell’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, il riconoscimento delle prestazioni assistenziali alle lavoratrici parasubordinate anche in caso di mancato versamento dei contributi, l’introduzione del “tax credit” al posto delle detrazioni per il coniuge a carico e l’implementazione degli asili nido pubblici.

Venendo alle note dolenti, il provvedimento nulla ha previsto in favore dei pensionati, mentre la categoria aveva auspicato misure volte a restituire, almeno in parte, la capacità di spesa persa negli ultimi anni.

Il giudizio più negativo è riservato al versante del costo del lavoro. La riforma, infatti, non ha previsto nessuna misura per ridurre gli oneri aziendali per la gestione dei rapporti di lavoro.

Probabilmente le attuali scarse risorse a disposizione hanno impedito interventi in tal senso, lasciando però irrisolto il principale problema ostativo ad una sostanziale crescita dell’occupazione.

Conclusioni
Ad avviso di chi scrive, pur se in gran parte ancora limitate  all’ambito delle sole intenzioni, le misure programmate meritano complessivamente un giudizio positivo, specie se paragonate alle riforme del lavoro degli ultimi 20 anni. Rispetto al “Pacchetto Biagi”, ad esempio, il “Jobs Act” sembra prefiggersi misure utili per contrastare la disoccupazione senza ricorrere eccessivamente ad una  flessibilità a discapito dei diritti  dei lavoratori, anche se, a questo proposito, rimane una riserva sui risultati che produrrà la delega per il riordino delle forme contrattuali, specie nella disposizione che stimola l’introduzione di nuove tipologie contrattuali per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti.

Valerio Pollastrini

lunedì 20 agosto 2012

Alcune considerazioni sulla riforma

Il 18 aprile 2012 e' entrata in vigore la legge 28 giugno 2012 n. 92 di riforma del mercato del lavoro.
La finalita', per espressa dizione, e' quella di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione.
Per raggiungere tale obiettivo, a detta di chi scrive, sarebbe stato di primaria importanza dare un po' di certezza all'intricato groviglio normativo nel quale aziende e lavoratori sono costretti a districarsi nella gestione dei rapporti di lavoro.
La riforma, invece, complica ulteriormente le cose, dal momento che i suoi 4 articoli sono comprensivi di ben 270 commi, i quali, oltre ad introdurre diversi nuovi istituti, modificano pesantemente ben 30 disposizioni legislative, alcune delle quali in vigore da oltre cinquant'anni.
Si tratta di modifiche che, al momento, non sembrano di alcuna utilita' nel "creare occupazione".
Gli amministratori del personale sono chiamati ad un enorme sforzo interpretativo senza, tra l'altro, poter contare su un valido aiuto da parte dell'Amministrazione. Basti pensare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato una circolare esplicativa su alcune delle novita' più' importanti, tra cui quelle previste per i contratti a termine, per l'apprendistato ed i contratti a chiamata, il giorno stesso in cui la legge e' entrata in vigore. Quando cioe', le aziende avrebbero gia' dovuto conoscere al meglio come gestire tali contratti.
Proprio il lavoro a chiamata puo' essere considerato l'emblema dello stato confusionale nel quale versa il Ministero.
Nella circolare esplicativa erano state fornite le modalita' provvisorie per la nuova comunicazione preventiva. Il 9 agosto sono state rese note le modalita' definitive per il suddetto adempimento, con conseguente abrogazione delle modalita' provvisorie.
Forse qualcuno avra' fatto notare che nel mese di agosto gli studi professionali sono chiusi e che buona parte delle aziende che maggiormente utilizzano il lavoro intermittente sono alle prese con il caos della stagionalita' della loro attivita'. Fatto sta che il giorno 13 dello stesso mese una nuova nota ministeriale ha disposto, in rettifica, che le aziende potranno continuare ad usare la precedente procedura fino al 15 settembre 2012.
Una vera riforma dovrebbe considerare che la mancanza di chiarezza genera inevitabilmente un innalzamento del contenzioso e che questo rappresenta un problema principe dell'ingessamento del nostro mercato del lavoro.
I contenuti delle norme, inoltre, sono ben lontani dall incentivare nuove assunzioni. E' senz'altro corretto cercare di contrastare le zone grigie di lavoro, limitando l'utilizzo dei contratti c.d. Parasubordinati o i "simulati" contratti di lavoro autonomo, cosi' come e' eticamente necessario ridurre l'attuale abuso dei contratti a termine. A questa azione andrebbero pero' affiancate delle misure volte ad agevolare nuove assunzioni "regolari". Nella legge, purtroppo" gli unici incentivi previsti sono quelli per le nuove assunzioni di donne ed ultracinquantenni e, bene che vada, saranno operativi dal 2013.

giovedì 2 agosto 2012

Ministero del lavoro: circolare interpretativa della Riforma

Il 18 luglio del 2012, giorno nel quale e' entrata in vigore la  Riforma del mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 18, contenente le prime istruzioni operative alle modifiche che la legge n.92/2012 ha introdotto ad alcuni istituti contrattuali del nostro ordinamento giuridico.
Destinatari del provvedimento sono i membri del personale ispettivo ma, in chiave interpretativa, risulta evidente l'importanza del documento per tutte quelle aziende che si trovano a dover gestire le tipologie contrattuali modificate dalla Riforma.
Nella sostanza si tratta di un'interpretazione non certo definitiva, al punto che, per stessa ammissione del Ministero, si tratta di "primissime indicazioni di carattere operativo", alle quali seguiranno nei prossimi mesi "chiarimenti più' esaustivi con separati provvedimenti."
Le indicazioni fornite dal dicastero sono inerenti ai seguenti provvedimenti adottati dalla Riforma:

- Contratto a tempo determinato: c.d. causalone e limite massimo dei 36 mesi;

- Apprendistato e clausole di stabilizzazione;

- Lavoro intermittente (c.d. Contratti a chiamata): ambito soggettivo e periodo transitorio e obbligo di comunicazione;

- Lavoro accessorio: campo di applicazione e regime transitorio;

- Disciplina collocamento disabili;

- Dimissioni in bianco;

Nei prossimi giorni verranno proposti su questo Blog alcuni commenti relativi ad ogni singola disposizione sulla quale la Circolare ministeriale ha ritenuto opportuno fornire specifici chiarimenti.

Valerio Pollastrini

mercoledì 18 luglio 2012

Riforma del lavoro: in arrivo la riforma della Riforma

La Riforma Fornero entra il vigore il 18 luglio 2012.
In data 17 luglio e cioe' il giorno precedente a quello della piena operativita' di una Riforma che, a detta dei professori, sarebbe stata epocale, la "commissione lavoro" ha gia' approvato numerose modifiche alla Legge. Tali modifiche verranno discusse alla Camera la prossima settimana.
Quali sono le modifiche? Naturalmente si tratta di disposizioni ad esclusivo appannaggio delle grandi industrie, alle quali verra' consentito di prorogare per altri anni l'abuso, a danno della collettivita', degli istituti della mobilita' e della cassa integrazione.
Chissa' se anche tali "novita'" ci sono state richieste dall'Europa...

Flash sulla Riforma del lavoro

La legge n.92 del 2012, c.d. Riforma del lavoro, ha introdotto alcune novita' agli istituti contrattuali maggiormente utilizzati dalle aziende.
Nelle righe seguenti si riportano brevi indicazioni sulle modifiche relative ai contratti a termine, all'apprendistato ed ai licenziamenti per le aziende con più' di 15 dipendenti.

Contratti a termine:
La riforma ha elevato il termine di sospensione per la reiterazione di contratti a termine con lo stesso lavoratore.
Prima di stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso soggetto, le aziende dovranno attendere almeno 90 giorni. Nel caso in cui il precedente contratto abbia avuto una durata inferiore ai 6 mesi, il periodo di attesa si riduce a 60 giorni.
La Riforma ha introdotto il contratto a termine di primo ingresso.
Il primo contratto a termine stipulato tra un lavoratore e un’impresa per qualunque tipo di mansione non dovra' più essere giustificato da esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
L’esenzione dall’obbligo di indicare la causale può applicarsi solo al primo contratto a termine, che non potra' avere una durata superiore a 12 mesi e non potra' essere oggetto di proroga.
La nuova normativa consente ai contratti collettivi di prevedere un regime alternativo a quello appena descritto: secondo questo meccanismo, sara' possibile, in alcune specifiche situazioni aziendali, riconoscere l’esenzione dall’obbligo di redigere la causale per un numero di lavoratori non superiore al 6 per cento di quelli impiegati a tempo indeterminato dall’impresa.

Apprendistato

Per quanto riguarda tale Istituto, la Riforma  subordina la possibilità di assumere nuovi apprendisti al mantenimento in servizio, nei 36 mesi precedenti, di almeno il 50% degli apprendisti già assunti.

La nuova disciplina prevede che un datore di lavoro potra' assumere apprendisti fino al raggiungimento del rapporto di 3 a 2 con le maestranze specializzate e qualificate (la disciplina precedente fissava un rapporto di 1 a 1, e quindi con la modifica viene ampliato il numero di apprendisti che possono essere assunti).

Licenziamenti

Per quanto riguarda le aziende con più' di 15 dipendenti, la nuova versione dell’art.18 dispone che nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrano gli estremi del giustificato motivo oggettivo, il rapporto di lavoro dovra' ugualmente considerarsi risolto dalla data del recesso. In tal caso al lavoratore dovra' essere riconosciuta  un’indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre ai contributi previdenziali.
Il regime cambia qualora il giudice ritenesse il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  <<manifestamente infondato>>. In tal caso, il dipendente avrà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre a un’indennità di importo non superiore alle 12 mensilità, e al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
Per i licenziamenti discriminatori non ci sono novità sostanziali, mentre cambia invece la regolamentazione del licenziamento disciplinare: in alcuni  casi esso comportera' la reintegra, oltre ad un’indennità non superiore a 12 mesi. In altri verra' sanzionato unicamente con l’indennità economica di importo variabile tra le 12 e le 24 mensilità.
La reintegra, secondo la nuova normativa, sara'  garantita solamente se il fatto contestato è punito dai contratti collettivi con una sanzione meno grave del licenziamento, oppure se il giudice abbia accertato l’insussistenza del fatto.