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venerdì 18 marzo 2016

Cdl - Poletti: "i voucher saranno tracciabili”

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 17 marzo 2016

I voucher saranno tracciabili: questa la misura che il governo intende adottare per contrastare l'abuso, oramai constatato da tempo, del ricorso ai buoni per la retribuzione del lavoro accessorio che in un anno è cresciuto del 66 %. Lo ha annunciato ieri il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso del question time che si è svolto, alla Camera il 16 marzo 2016.

martedì 16 febbraio 2016

Osservatorio sul Precariato: Pubblicati i dati per il periodo gennaio-dicembre 2015

Inps, Comunicato Stampa del 16 febbraio 2016

LA DINAMICA DEI FLUSSI
Nel 2015 il numero complessivo delle assunzioni (attivate da datori di lavoro privati)1 è risultato di 5.408.804 segnando una netta crescita rispetto agli anni precedenti (+11% sul 2014 e + 15% sul 2013).

Tale crescita è stata determinata essenzialmente dai contratti a tempo indeterminato: le relative assunzioni sono risultate quasi 1,9 m

lunedì 8 febbraio 2016

Inps - Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione NASpI. Precisazioni

Inps, News del 08 febbraio 2016

Con messaggio hermes n. 494 si precisa che le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

venerdì 5 febbraio 2016

Cdl - Lavoro accessorio e NASpI, compatibilità e cumulabilità

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 5 Febbraio 2016

L'Inps con messaggio n. 494 del 4 febbraio 2016, ha fatto alcune precisazioni in merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l'indennità di disoccupazione NASpI. A tal proposito, l'Istituto di previdenza ha spiegato che sono cumulabili le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario con i compensi derivanti dallo

Inps – Precisazioni sulla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Naspi

Inps, Messaggio n.494 del 4 febbraio 2016

OGGETTO: 
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione NASpI. Precisazioni.

Al fine di superare incertezze rappresentate sia delle strutture territoriali sia dall’utenza si precisa quanto segue.

Ai sensi dell’art. 48,  comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del

mercoledì 27 gennaio 2016

Inps - Lavoro accessorio nel settore dello spettacolo. Adempimenti informativi

Inps, Messaggio n.311 del 26 gennaio 2016

Con circolare n. 149/2015 sono state illustrate le nuove disposizioni disciplinanti l’istituto del lavoro accessorio introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015 che, in particolare,  ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003.

Cdl - Voucher anche per lo spettacolo

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 27 Gennaio 2016

Voucher anche nel mondo dello spettacolo. Con il messaggio del 26 gennaio n.311 l’Inps ha fornito chiarimenti per gli adempimenti informativi per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Nel messaggio dell’Istituto si ribadisce che le vigenti disposizioni in materia non contemplano limiti in ordine ai settori produttivi per i quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio.

venerdì 22 gennaio 2016

Cdl - Voucher sotto controllo

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 21 Gennaio 2016

Si apprende dal comunicato stampa diffuso il 20 gennaio dal Ministero del Lavoro che il Ministro Poletti ha da tempo costituito un gruppo di lavoro, composto da dirigenti del Ministero stesso e dell’Inps, per monitorare le modalità di impiego dei voucher con l’obiettivo di verificare la coerenza delle forme di utilizzo con le finalità proprie dello strumento, al fine di combattere eventuali abusi. Nella nota stampa, il Ministero ha

mercoledì 20 gennaio 2016

Lavoro accessorio: Ministero del Lavoro, già costituito gruppo di lavoro per il monitoraggio delle modalità di impiego dei voucher

Ministero del Lavoro, Comunicato Stampa del 20 gennaio 2016

I risultati saranno utilizzati per la revisione dei decreti legislativi di attuazione della riforma

In relazione alla discussione che si è recentemente sviluppata sul tema dei voucher, da ultimo dopo i dati diffusi ieri dall'Inps, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa che il Ministro ha da tempo costituito un gruppo di lavoro, composto da dirigenti del Ministero stesso e dell'Inps, per monitorare le modalità di impiego dei voucher, con

Inps. Sbarra (Cisl): i dati dimostrano che il voucher è vero caporale cartaceo

Cisl, Comunicato Stampa del 19 gennaio 2016

"Dall'Inps arriva oggi l'ennesima conferma dei rischi connessi all'abuso di voucher, specialmente in agricoltura. E' indispensabile mettere un argine a uno strumento che rafforza il precariato e indebolisce, anzi smantella del tutto, le tutele dei lavoratori". Lo afferma in una nota Luigi Sbarra, Segretario Confederale Cisl e Commissario Nazionale Fai-Cisl. "In origine, il voucher agricolo è stato ideato

mercoledì 23 dicembre 2015

Cdl - Voucher, Naspi, mobilità, disoccupazione agricola e CIG

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 23 Dicembre 2015

Il Jobs Act è intervenuto apportando anche rilevanti modifiche al lavoro accessorio (buoni lavoro o voucher). L’INPS ne ha riepilogato la compatibilità con alcune prestazioni nella circolare n.170/15.

Ministero del Lavoro – Interpello sull’applicabilità del lavoro accessorio nel settore marittimo e per i maestri di sci

Ministero del Lavoro, Interpello n.32 del 22 dicembre 2015

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – istanza di interpello – lavoro accessorio ex artt. 48 ss. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nel settore marittimo – imbarcazioni da diporto – professionisti iscritti in registri, albi, ruoli ed elenchi professionali – maestri di sci.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, ha avanzato due distinte richieste di interpello inerenti l’ambito di

giovedì 17 dicembre 2015

Cdl - Lavoro accessorio, autonomo o subordinato?

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 16 Dicembre 2015

Per lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile per la totalità dei committenti, con l’ulteriore limite di 2.000 euro riferito al singolo committente. Questa la definizione data dal Legislatore nell'art. 48 del Dlgs n. 81/15 senza distinguere tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

venerdì 16 ottobre 2015

Cdl - Voucher e prestazioni di sostegno al reddito

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 14 Ottobre 2015   

L’INPS, con la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, esamina la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito.

Inps - Pubblicata la circolare sulla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito

Inps, News del 14 ottobre 2015

Il Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ridefinisce il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, prevedendo, tra l’altro, l’abrogazione della previgente normativa.

martedì 13 ottobre 2015

Inps - Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito

Inps, Circolare n.170 del 13 ottobre 2015

SOMMARIO: 
1.Premessa.  2. Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito.  2.1  Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità.  2.2 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI.  2.3 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola.  2.4 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione guadagni.

1.           Premessa. 
Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, agli articoli 48-50, ridefinisce il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, prevedendo all’articolo 55, comma 1, lett. d), tra l’altro, l’abrogazione della previgente normativa di cui agli articoli 70 -73 del Decreto legislativo n. 276 del 2003.

Di seguito si descrive, in maniera sintetica, l’istituto del lavoro accessorio.

L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che, per  prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

L’articolo in esame conferma che, fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, per anno civile, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative rese col sistema dei buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.

Per lo svolgimento di lavoro accessorio i committenti acquistano, esclusivamente attraverso modalità' telematica, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.

Il valore nominale dei buoni orari è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle more dell’emanazione del decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro; nel solo settore agricolo il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più' rappresentative sul piano nazionale.

2.           Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito
L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al secondo comma, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”

Dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 81 citato emerge come l’intento del legislatore sia stato quello di rendere strutturale la misura sperimentale (prevista per gli anni precedenti), che ha consentito ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

Pertanto la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi percepiti nel corso dell’intero anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), deve essere interpretata, nell’ottica costituzionalmente orientata di tutela del lavoratore, come applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel periodo del 2015 precedente la sua entrata in vigore.

Tanto anche al fine di garantire un’equiparazione tra lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito che abbiano percepito redditi tramite voucher tra il 1 gennaio 2015 e il 24 giugno 2015 e quelli che abbiano percepito tali redditi fino al 31 dicembre 2014 e a partire dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015).

Si precisa che con successivo messaggio saranno specificate le modalità operative relative alla contribuzione figurativa.

2.1       Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità
In relazione all’indennità di mobilità, si precisa quanto segue.

Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991 (cfr. circolare Inps n. 229 del 1996).

Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.

2.2       Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI.
In riferimento al regime di compatibilità del lavoro accessorio con la NASpI si rinvia a quanto già precisato con la Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1.

2.3       Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola.
Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola l’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 conferma la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per quanto riguarda l’applicazione della norma in argomento, si ritiene utile rammentare, in considerazione del fatto che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.

2.4       Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni.
Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), si applicherà quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone le abrogate disposizioni (v. articolo 46, comma. 1 lettera L, decreto legislativo n. 148/2015) di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo  8 della legge n. 160/88. Quindi, le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (cfr. circolare Inps n. 130 del 2010). Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con le circolari nn. 75/2007 e 57/2014).

domenica 11 ottobre 2015

Inps - Voucher: oltre 212 milioni venduti al 30 giugno 2015

Inps, Comunicato Stampa del  9 ottobre 2015

Superato il milione di lavoratori retribuiti in un anno con i buoni lavoro

Sono 212,1 milioni i buoni lavoro per la retribuzione delle prestazioni di lavoro accessorio, o voucher, venduti da quando sono stati introdotti, nell’agosto del 2008, al 30 giugno 2015.

I dati del lavoro accessorio relativi al primo semestre del 2015, con un’analisi dell’andamento della distribuzione dei buoni lavoro dal 2008, vengono pubblicati oggi sul sito istituzionale dell’Inps, nella seziona Banche dati.

Dallo studio emerge che la vendita dei voucher è progressivamente aumentata nel tempo, registrando un tasso medio di crescita del 70% dal 2012 al 2014 e del 75% nel primo semestre del 2015 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

In costante aumento è anche il numero dei lavoratori retribuiti con i buoni lavoro, che nel 2014 ha superato il milione (1.016.703).

La tipologia di attività per la quale è stato acquistato il maggior numero di voucher è il Commercio (18%) seguita dai Servizi (13,7%) e dal Turismo (13%).

Il ricorso ai buoni lavoro è concentrato nel Nord del Paese, e in particolare nel Nord-est, che con 82 milioni di voucher venduti incide per il 38,7%. La Lombardia, con 37,5 milioni, è la regione in cui sono stati venduti più buoni lavoro, seguita dal Veneto (29,9 milioni) e dall’Emilia Romagna (26,3 milioni).

Al crescente aumento della diffusione dei voucher, oltre all’estensione degli ambiti di utilizzo del lavoro accessorio, ha contribuito anche l’ampliamento delle modalità di acquisto. Inizialmente infatti i buoni lavoro erano reperibili solo presso le sedi Inps o tramite la procedura telematica. Successivamente si è allargato il numero dei luoghi dove possono essere acquistati, prima mediante le convenzioni con l’associazione dei tabaccai (FIT) e con le Banche Popolari, e infine con la possibilità di comprare i voucher presso tutti gli uffici postali.

mercoledì 19 agosto 2015

Cna - Nel 2014 decolla l'uso dei voucher

Cna, Comunicato del 16 Agosto 2015

Dopo una partenza in sordina, l'uso del voucher, il 'buono lavoro', è aumentato a ritmo costante fino al boom degli ultimi tre anni, quando si è quasi triplicato facendo toccare, nel solo 2014, la cifra-record di quasi 70 milioni di buoni venduti (69.195.377). Nel 2008 erano solo 535mila e 985. Lo rivela un'indagine del Centro Studi Cna su dati Inps. Un numero di voucher, e quindi di ore lavorate, che equivale grossomodo a circa 33mila posti a tempo pieno. In sei anni il numero di voucher è aumentato di 129 volte.

Nati con la Riforma Biagi nel 2003, i 'buoni lavoro' possono essere acquistati da cittadini privati e imprenditori dal tabaccaio o per via telematica sul portale Inps. Dopo un lungo rodaggio, hanno avuto due importanti messe a punto: nel 2012 e con il Jobs Act di Matteo Renzi a giugno scorso. Il voucher è uno strumento nato per assicurare ai privati la possibilità di 'comprare' un aiuto per i piccoli lavori e consentire alle imprese una flessibilità, quasi in tempo reale, utile a tappare improvvisi 'buchi' organizzativi o a rispondere prontamente a picchi di attività, in totale trasparenza fiscale, previdenziale, assicurativa. In pratica, l'antitesi del lavoro nero.

Tra il 2008 e il 2014 - il periodo preso in esame dall'indagine Cna - è parecchio mutato il profilo dei "prestatori" via voucher, per età e per genere. Nel 2008 quattro su cinque erano maschi, età media 61 anni, quasi certamente pensionati. Appena più giovani le donne (56 anni e mezzo). Nel 2014 l'età media si è abbattuta e nel mercato dei voucher sono entrati i giovani e soprattutto le donne. L'anno scorso le lavoratrici hanno sorpassato gli uomini arrivando a quasi il 52%del totale. Il commercio, con il 18,2% dei buoni acquistati, è il settore che più li utilizza. A seguire i servizi (14%), il turismo (12,3%) le manifestazioni sportive (9,1%), il giardinaggio e le pulizie (7,6%), le attività agricole (7,3%), i lavori domestici, fermi però al 2,6%). Più uno stock del 28% di "altre attività". Nei sei anni, a giovarsene di più è stata la Lombardia (26,5 milioni di "buoni lavoro"), seguita da Veneto (23,2 milioni), Emilia-Romagna (19,8 milioni), Piemonte (15 milioni) e Friuli-Venezia Giulia (11 milioni). La media nazionale è di 6,4 voucher per ognuno dei 25.514.924 di italiani in età lavorativa.

Tratto da Repubblica.it sulla base di un'indagine del Centro Studi CNA.

lunedì 17 agosto 2015

Voucher lavoro: nuova frontiera del precariato?

Rispetto al 2014, nel primo semestre dell’anno in corso il numero dei voucher acquistati per l’espletamento di attività di lavoro accessorio ha registrato un incremento del 75%.

Si tratta di una crescita esponenziale che, certamente, va attribuita alle misure introdotte dal Jobs Act, con le quali il ricorso a questa tipologia contrattuale è stato svincolato dalla natura delle prestazioni svolte dal lavoratore.

Il decreto di riordino delle fattispecie contrattuali, infatti, oltre ad aver esteso fino a 7mila euro il  tetto massimo dei compensi pagati con i voucher alla stessa persona, ammette ora la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio anche per l’esecuzione di attività normalmente riconducibili all’alveo della subordinazione.

I dati evidenziati in premessa, pur confermando l’appeal del “sistema voucher”, lasciano presagire che lo strumento in commento possa sfociare in una nuova frontiera del precariato. Basti pensare che nelle Regioni del Sud, endemicamente in crisi sul fronte dell’impiego stabile, la vendita dei ticket è aumentata dell’85%.

Valerio Pollastrini

giovedì 13 agosto 2015

Inps - Lavoro accessorio: novità normative. Prime indicazioni

Inps, News del 13 agosto 2015

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 artt. 48; 49; 50 sulla “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, consente il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.

Tale norma introduce importanti novità in ordine:

-         al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire; •alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;•all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente; •alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

La circolare n. 149 del 12 agosto 2015 fornisce le prime indicazioni in ordine alla richiamata disciplina.

-         Vai alla circolare n. 149 del 12 agosto 2015: