I voucher saranno tracciabili: questa la misura che il
governo intende adottare per contrastare l'abuso, oramai constatato da tempo,
del ricorso ai buoni per la retribuzione del lavoro accessorio che in un anno è
cresciuto del 66 %. Lo ha annunciato ieri il ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti, nel corso del question time che si è svolto, alla Camera il 16 marzo
2016.
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
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venerdì 18 marzo 2016
Cdl - Poletti: "i voucher saranno tracciabili”
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 17 marzo 2016
martedì 16 febbraio 2016
Osservatorio sul Precariato: Pubblicati i dati per il periodo gennaio-dicembre 2015
Inps, Comunicato Stampa
del 16 febbraio 2016
Nel 2015 il numero complessivo delle assunzioni (attivate da
datori di lavoro privati)1 è risultato di 5.408.804 segnando una netta crescita
rispetto agli anni precedenti (+11% sul 2014 e + 15% sul 2013).
LA DINAMICA DEI
FLUSSI
Nel 2015 il numero complessivo delle assunzioni (attivate da
datori di lavoro privati)1 è risultato di 5.408.804 segnando una netta crescita
rispetto agli anni precedenti (+11% sul 2014 e + 15% sul 2013).
Tale crescita è stata determinata essenzialmente dai
contratti a tempo indeterminato: le relative assunzioni sono risultate quasi
1,9 m
lunedì 8 febbraio 2016
Inps - Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione NASpI. Precisazioni
Inps, News del 08
febbraio 2016
Con messaggio hermes n. 494 si precisa che le indennità di
disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente
cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di
tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile
rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
venerdì 5 febbraio 2016
Cdl - Lavoro accessorio e NASpI, compatibilità e cumulabilità
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 5 Febbraio 2016
L'Inps con messaggio n. 494 del 4 febbraio 2016, ha fatto
alcune precisazioni in merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con l'indennità di disoccupazione NASpI. A tal proposito, l'Istituto
di previdenza ha spiegato che sono cumulabili le indennità di disoccupazione
NASpI e le prestazioni integrative del salario con i compensi derivanti dallo
Inps – Precisazioni sulla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Naspi
Inps, Messaggio n.494
del 4 febbraio 2016
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con
indennità di disoccupazione NASpI. Precisazioni.
OGGETTO:
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con
indennità di disoccupazione NASpI. Precisazioni.
Al fine di superare incertezze rappresentate sia delle
strutture territoriali sia dall’utenza si precisa quanto segue.
Ai sensi dell’art. 48,
comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 le indennità di
disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del
mercoledì 27 gennaio 2016
Inps - Lavoro accessorio nel settore dello spettacolo. Adempimenti informativi
Inps, Messaggio n.311
del 26 gennaio 2016
Con circolare n. 149/2015 sono state illustrate le nuove
disposizioni disciplinanti l’istituto del lavoro accessorio introdotte dal
D.Lgs. n. 81/2015 che, in particolare,
ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del
D.Lgs. n. 276/2003.
Cdl - Voucher anche per lo spettacolo
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 27 Gennaio 2016
Voucher anche nel mondo dello spettacolo. Con il messaggio
del 26 gennaio n.311 l’Inps ha fornito chiarimenti per gli adempimenti
informativi per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio da parte
di lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Nel
messaggio dell’Istituto si ribadisce che le vigenti disposizioni in materia non
contemplano limiti in ordine ai settori produttivi per i quali è ammesso il
ricorso a prestazioni di lavoro accessorio.
venerdì 22 gennaio 2016
Cdl - Voucher sotto controllo
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 21 Gennaio 2016
Si apprende dal comunicato stampa diffuso il 20 gennaio dal
Ministero del Lavoro che il Ministro Poletti ha da tempo costituito un gruppo
di lavoro, composto da dirigenti del Ministero stesso e dell’Inps, per
monitorare le modalità di impiego dei voucher con l’obiettivo di verificare la
coerenza delle forme di utilizzo con le finalità proprie dello strumento, al
fine di combattere eventuali abusi. Nella nota stampa, il Ministero ha
mercoledì 20 gennaio 2016
Lavoro accessorio: Ministero del Lavoro, già costituito gruppo di lavoro per il monitoraggio delle modalità di impiego dei voucher
Ministero del
Lavoro, Comunicato Stampa del 20 gennaio 2016
I risultati saranno utilizzati per la revisione dei decreti
legislativi di attuazione della riforma
In relazione alla discussione che si è recentemente
sviluppata sul tema dei voucher, da ultimo dopo i dati diffusi ieri dall'Inps,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa che il Ministro ha da
tempo costituito un gruppo di lavoro, composto da dirigenti del Ministero
stesso e dell'Inps, per monitorare le modalità di impiego dei voucher, con
Inps. Sbarra (Cisl): i dati dimostrano che il voucher è vero caporale cartaceo
Cisl, Comunicato
Stampa del 19 gennaio 2016
"Dall'Inps arriva oggi l'ennesima conferma dei rischi
connessi all'abuso di voucher, specialmente in agricoltura. E' indispensabile
mettere un argine a uno strumento che rafforza il precariato e indebolisce,
anzi smantella del tutto, le tutele dei lavoratori". Lo afferma in una
nota Luigi Sbarra, Segretario Confederale Cisl e Commissario Nazionale
Fai-Cisl. "In origine, il voucher agricolo è stato ideato
mercoledì 23 dicembre 2015
Cdl - Voucher, Naspi, mobilità, disoccupazione agricola e CIG
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 23 Dicembre 2015
Il Jobs Act è intervenuto apportando anche rilevanti
modifiche al lavoro accessorio (buoni lavoro o voucher). L’INPS ne ha
riepilogato la compatibilità con alcune prestazioni nella circolare n.170/15.
Ministero del Lavoro – Interpello sull’applicabilità del lavoro accessorio nel settore marittimo e per i maestri di sci
Ministero del
Lavoro, Interpello n.32 del 22 dicembre 2015
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – istanza di interpello
– lavoro accessorio ex artt. 48 ss. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nel settore
marittimo – imbarcazioni da diporto – professionisti iscritti in registri,
albi, ruoli ed elenchi professionali – maestri di sci.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
lavoro, ha avanzato due distinte richieste di interpello inerenti l’ambito di
giovedì 17 dicembre 2015
Cdl - Lavoro accessorio, autonomo o subordinato?
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 16 Dicembre 2015
Per lavoro accessorio si intendono quelle attività
lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di
un anno civile per la totalità dei committenti, con l’ulteriore limite di 2.000
euro riferito al singolo committente. Questa la definizione data dal
Legislatore nell'art. 48 del Dlgs n. 81/15 senza distinguere tra lavoro
subordinato e lavoro autonomo.
venerdì 16 ottobre 2015
Cdl - Voucher e prestazioni di sostegno al reddito
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 14 Ottobre 2015
L’INPS, con la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, esamina
la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di
sostegno al reddito.
Inps - Pubblicata la circolare sulla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito
Inps, News del 14
ottobre 2015
Il Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, entrato in
vigore il 25 giugno 2015, ridefinisce il campo di applicazione e la disciplina
del lavoro accessorio, prevedendo, tra l’altro, l’abrogazione della previgente
normativa.
martedì 13 ottobre 2015
Inps - Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito
Inps, Circolare
n.170 del 13 ottobre 2015
SOMMARIO:
1.Premessa. 2.
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a
sostegno del reddito. 2.1 Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con l’indennità di mobilità.
2.2 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la
NASPI. 2.3 Compatibilità e cumulabilità
del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola. 2.4 Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con la Cassa Integrazione guadagni.
1. Premessa.
Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entrato in
vigore il 25 giugno 2015, agli articoli 48-50, ridefinisce il campo di
applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, prevedendo all’articolo 55,
comma 1, lett. d), tra l’altro, l’abrogazione della previgente normativa di cui
agli articoli 70 -73 del Decreto legislativo n. 276 del 2003.
Di seguito si descrive, in maniera sintetica, l’istituto del
lavoro accessorio.
L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015
stabilisce che, per prestazioni di
lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con
riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro
nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.
L’articolo in esame conferma che, fermo restando il limite
complessivo dei 7.000 euro, per anno civile, nei confronti di committenti
imprenditori o professionisti, le attività lavorative rese col sistema dei
buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.
Per lo svolgimento di lavoro accessorio i committenti
acquistano, esclusivamente attraverso modalità' telematica, uno o più carnet di
buoni orari, numerati progressivamente e datati.
Il valore nominale dei buoni orari è fissato con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle more dell’emanazione del
decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro; nel solo settore
agricolo il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle
prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto collettivo
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più' rappresentative
sul piano nazionale.
2. Compatibilità e cumulabilità del
lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito
L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al
secondo comma, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere
rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite
complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati,
da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”
Dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 81
citato emerge come l’intento del legislatore sia stato quello di rendere
strutturale la misura sperimentale (prevista per gli anni precedenti), che ha
consentito ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di
lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel
limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.
Pertanto la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi
percepiti nel corso dell’intero anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre),
deve essere interpretata, nell’ottica costituzionalmente orientata di tutela
del lavoratore, come applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel
periodo del 2015 precedente la sua entrata in vigore.
Tanto anche al fine di garantire un’equiparazione tra
lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito che abbiano
percepito redditi tramite voucher tra il 1 gennaio 2015 e il 24 giugno 2015 e
quelli che abbiano percepito tali redditi fino al 31 dicembre 2014 e a partire
dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del
2015).
Si precisa che con successivo messaggio saranno specificate
le modalità operative relative alla contribuzione figurativa.
2.1 Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con l’indennità di mobilità
In relazione all’indennità di mobilità, si precisa quanto
segue.
Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente
cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel
limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla
base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino
a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito
percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo
svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità
di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del
1991 (cfr. circolare Inps n. 229 del 1996).
Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a
comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro
accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della
domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta
attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro
accessorio.
2.2 Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con la NASPI.
In riferimento al regime di compatibilità del lavoro
accessorio con la NASpI si rinvia a quanto già precisato con la Circolare INPS
n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1.
2.3 Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con la disoccupazione agricola.
Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola
l’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 conferma la
compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio.
Il diritto di cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal
lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile
nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati.
Per quanto riguarda l’applicazione della norma in argomento,
si ritiene utile rammentare, in considerazione del fatto che l’indennità di
disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a
quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità
con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale
attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.
2.4 Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni.
Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili
con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite
complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati.
Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro
per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile
nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), si applicherà quanto previsto
dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone
le abrogate disposizioni (v. articolo 46, comma. 1 lettera L, decreto
legislativo n. 148/2015) di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge n. 160/88. Quindi, le
remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non
sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina
ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della
retribuzione (cfr. circolare Inps n. 130 del 2010). Conseguentemente, per il
solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000
euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la
comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n.
148/2015. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che
il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche
se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso
dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo
restano in vigore i chiarimenti forniti con le circolari nn. 75/2007 e
57/2014).
domenica 11 ottobre 2015
Inps - Voucher: oltre 212 milioni venduti al 30 giugno 2015
Inps, Comunicato Stampa
del 9 ottobre 2015
Superato il milione di lavoratori retribuiti in un anno con
i buoni lavoro
Sono 212,1 milioni i buoni lavoro per la retribuzione delle
prestazioni di lavoro accessorio, o voucher, venduti da quando sono stati
introdotti, nell’agosto del 2008, al 30 giugno 2015.
I dati del lavoro accessorio relativi al primo semestre del
2015, con un’analisi dell’andamento della distribuzione dei buoni lavoro dal
2008, vengono pubblicati oggi sul sito istituzionale dell’Inps, nella seziona
Banche dati.
Dallo studio emerge che la vendita dei voucher è
progressivamente aumentata nel tempo, registrando un tasso medio di crescita
del 70% dal 2012 al 2014 e del 75% nel primo semestre del 2015 rispetto
all’analogo periodo dell’anno precedente.
In costante aumento è anche il numero dei lavoratori
retribuiti con i buoni lavoro, che nel 2014 ha superato il milione (1.016.703).
La tipologia di attività per la quale è stato acquistato il
maggior numero di voucher è il Commercio (18%) seguita dai Servizi (13,7%) e
dal Turismo (13%).
Il ricorso ai buoni lavoro è concentrato nel Nord del Paese,
e in particolare nel Nord-est, che con 82 milioni di voucher venduti incide per
il 38,7%. La Lombardia, con 37,5 milioni, è la regione in cui sono stati
venduti più buoni lavoro, seguita dal Veneto (29,9 milioni) e dall’Emilia
Romagna (26,3 milioni).
Al crescente aumento della diffusione dei voucher, oltre
all’estensione degli ambiti di utilizzo del lavoro accessorio, ha contribuito
anche l’ampliamento delle modalità di acquisto. Inizialmente infatti i buoni
lavoro erano reperibili solo presso le sedi Inps o tramite la procedura
telematica. Successivamente si è allargato il numero dei luoghi dove possono essere
acquistati, prima mediante le convenzioni con l’associazione dei tabaccai (FIT)
e con le Banche Popolari, e infine con la possibilità di comprare i voucher
presso tutti gli uffici postali.
mercoledì 19 agosto 2015
Cna - Nel 2014 decolla l'uso dei voucher
Cna, Comunicato
del 16 Agosto 2015
Dopo una partenza in sordina, l'uso del voucher, il 'buono
lavoro', è aumentato a ritmo costante fino al boom degli ultimi tre anni,
quando si è quasi triplicato facendo toccare, nel solo 2014, la cifra-record di
quasi 70 milioni di buoni venduti (69.195.377). Nel 2008 erano solo 535mila e
985. Lo rivela un'indagine del Centro Studi Cna su dati Inps. Un numero di
voucher, e quindi di ore lavorate, che equivale grossomodo a circa 33mila posti
a tempo pieno. In sei anni il numero di voucher è aumentato di 129 volte.
Nati con la Riforma Biagi nel 2003, i 'buoni lavoro' possono
essere acquistati da cittadini privati e imprenditori dal tabaccaio o per via
telematica sul portale Inps. Dopo un lungo rodaggio, hanno avuto due importanti
messe a punto: nel 2012 e con il Jobs Act di Matteo Renzi a giugno scorso. Il
voucher è uno strumento nato per assicurare ai privati la possibilità di
'comprare' un aiuto per i piccoli lavori e consentire alle imprese una
flessibilità, quasi in tempo reale, utile a tappare improvvisi 'buchi'
organizzativi o a rispondere prontamente a picchi di attività, in totale
trasparenza fiscale, previdenziale, assicurativa. In pratica, l'antitesi del
lavoro nero.
Tra il 2008 e il 2014 - il periodo preso in esame
dall'indagine Cna - è parecchio mutato il profilo dei "prestatori"
via voucher, per età e per genere. Nel 2008 quattro su cinque erano maschi, età
media 61 anni, quasi certamente pensionati. Appena più giovani le donne (56
anni e mezzo). Nel 2014 l'età media si è abbattuta e nel mercato dei voucher
sono entrati i giovani e soprattutto le donne. L'anno scorso le lavoratrici
hanno sorpassato gli uomini arrivando a quasi il 52%del totale. Il commercio,
con il 18,2% dei buoni acquistati, è il settore che più li utilizza. A seguire
i servizi (14%), il turismo (12,3%) le manifestazioni sportive (9,1%), il giardinaggio
e le pulizie (7,6%), le attività agricole (7,3%), i lavori domestici, fermi
però al 2,6%). Più uno stock del 28% di "altre attività". Nei sei
anni, a giovarsene di più è stata la Lombardia (26,5 milioni di "buoni
lavoro"), seguita da Veneto (23,2 milioni), Emilia-Romagna (19,8 milioni),
Piemonte (15 milioni) e Friuli-Venezia Giulia (11 milioni). La media nazionale
è di 6,4 voucher per ognuno dei 25.514.924 di italiani in età lavorativa.
Tratto da Repubblica.it sulla base di un'indagine del Centro Studi CNA.
lunedì 17 agosto 2015
Voucher lavoro: nuova frontiera del precariato?
Rispetto al 2014, nel primo semestre dell’anno in corso il
numero dei voucher acquistati per l’espletamento di attività di lavoro accessorio
ha registrato un incremento del 75%.
Si tratta di una crescita esponenziale che, certamente, va
attribuita alle misure introdotte dal Jobs Act, con le quali il ricorso a
questa tipologia contrattuale è stato svincolato dalla natura delle prestazioni
svolte dal lavoratore.
Il decreto di riordino delle fattispecie contrattuali,
infatti, oltre ad aver esteso fino a 7mila euro il tetto massimo dei compensi pagati con i
voucher alla stessa persona, ammette ora la possibilità di ricorrere al lavoro
accessorio anche per l’esecuzione di attività normalmente riconducibili all’alveo
della subordinazione.
I dati evidenziati in premessa, pur confermando l’appeal del
“sistema voucher”, lasciano presagire che lo strumento in commento possa
sfociare in una nuova frontiera del precariato. Basti pensare che nelle Regioni
del Sud, endemicamente in crisi sul fronte dell’impiego stabile, la vendita dei
ticket è aumentata dell’85%.
Valerio Pollastrini
giovedì 13 agosto 2015
Inps - Lavoro accessorio: novità normative. Prime indicazioni
Inps, News del 13
agosto 2015
Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 artt. 48; 49;
50 sulla “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”, consente il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio
per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel
contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.
Tale norma introduce importanti novità in ordine:
-
al limite massimo del compenso che il prestatore
può percepire; •alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti
percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno
del reddito;•all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
•alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di
committenti imprenditori o professionisti.
La circolare n. 149 del 12 agosto 2015 fornisce le prime
indicazioni in ordine alla richiamata disciplina.
-
Vai alla circolare n. 149 del 12 agosto 2015:
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