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sabato 9 gennaio 2016

Stabilità, Commercialisti: bene deducibilità Irap al 70% per stagionali

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Comunicato Stampa del 08 gennaio 2016

Longobardi (presidente nazionale): “Importante aiuto alle imprese che operano nel settore turistico”

Roma, 8 gennaio 2016 – “Un scelta importante, sebbene ancora parziale, da tempo caldeggiata dai commercialisti, che può dare respiro ad un settore determinante per la nostra economia come quello turistico”. Il presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo

domenica 20 dicembre 2015

Federalberghi – Irap contratti stagionali: apprezzamento per l’emendamento nella Legge di Stabilità

Federalberghi, Comunicato Stampa del 15 dicembre 2015

TURISMO: DEDUZIONE IRAP PER I CONTRATTI STAGIONALI
BOCCA: “VENGONO FINALMENTE RICONOSCIUTE LE PECULIARITÀ DEL SETTORE TURISMO”

Cdl - Occupazione natalizia: tutte le figure richieste

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 18 Dicembre 2015

Nuove occasioni di lavoro in arrivo con le festività natalizie. In questo periodo dell'anno, infatti, le figure professionali più richieste nel settore commercio sono: allestitori di vetrine (200 posti), banchisti per stand natalizi (400 posti), addetti impacchettamento e consegna pacchi (200 posti). Nel turismo, invece, si cercano: maestri di sci (150

martedì 1 dicembre 2015

Cdl - NASPI, l’INPS interviene su calcolo e requisiti

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 30 Novembre 2015   

NASPI, precisazioni sul calcolo della durata dell’indennità e sul requisito lavorativo delle 30 giornate di effettivo lavoro.

L’Inps con la circolare n. 194 del 27 novembre impartisce le istruzioni applicative in merito alle novità contenute nei DLgs n.148 e 150 attuativi del Jobs Act. In particolare viene spiegato il procedimento di calcolo e

lunedì 16 novembre 2015

Successione di contratti stagionali senza limiti temporali

In relazione all’istituto del contratto a termine, il Jobs Act ha eliminato i limiti temporali previsti per la reiterazione di diversi rapporti a tempo determinato di natura stagionale.

sabato 2 maggio 2015

Decreto Flussi 2015. Le nuove quote di ingresso

Con una Nota del 30 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha reso noto che lo scorso 14 aprile è  stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno in corso.

In attesa della pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero ha precisato che, quest’anno, verranno ammessi in Italia 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale, ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche, collegandosi al sito del Ministero dell'Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag. 

Il pre-caricamento delle domande sarà possibile dalle ore 9,00 del 5 maggio.

Valerio Pollastrini

mercoledì 1 aprile 2015

Stagionali penalizzati dalla Naspi

Come è noto, la recente riforma degli ammortizzatori sociali, predisposta nell’ambito dell’attuazione del c.d. Jobs Act, ha previsto, tra l’altro, l’introduzione della Naspi, la prestazione che, dal prossimo 1° maggio, sostituirà le attuali indennità di disoccupazione Aspi e Mini-Aspi.

Allo stato attuale, occorre segnalare che la nuova prestazione risulta penalizzante per i lavoratori stagionali.

Fino al 2012, infatti, detti lavoratori, specie quelli con un contratto di almeno 6 mesi, potevano coprire il restante periodo dell’anno con la disoccupazione ordinaria, mentre, successivamente a tale data avevano la possibilità di accedere all’Aspi, introdotta dalla Riforma Fornero. Altresì, i dipendenti con contratto di almeno 13 settimane, o 58 giornate prima della Legge Fornero,  potevano percepire la Mini-ASpI in proporzione alle settimane lavorate nei 12 mesi precedenti alla cessazione del rapporto, o nell’ultimo anno solare per la previgente disoccupazione con requisiti ridotti.

Dal prossimo 1° maggio, invece, la nuova Naspi verrà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle in cui, negli ultimi quattro anni, via stato il versamento della contribuzione. Si tratta di una condizione migliorativa per i lavoratori impegnati in attività saltuarie, in quanto, per raggiungere il requisito predetto, potranno contare ora sugli ultimi 4 anni. Il problema  scaturisce, invece, dalla quantificazione dell’indennità, atteso che per il calcolo della prestazione non verranno computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

In sostanza, coloro che svolgeranno la propria prestazione annuale per almeno sei mesi non potranno più sommare per la percezione dell’indennità di disoccupazione i periodi di lavoro resi nell’anno precedente, ma beneficeranno della prestazione per un periodo pari alla metà di quello lavorato, ovvero 3 mesi.

Valerio Pollastrini

venerdì 1 agosto 2014

Conversione del soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato

Nella sentenza n.3577 dell’11 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha ribadito che la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel diverso permesso per lavoro subordinato sussiste solo a partire dal secondo ingresso stagionale.

Tale richiesta, pertanto non può essere accolta durante il primo ingresso dello straniero.

La vicenda in commento è quella di un cittadino albanese che nel 2007 era entrato in Italia  con un visto d’ingresso per lavoro stagionale.

Alla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero aveva chiesto la conversione del titolo di soggiorno in permesso per   lavoro subordinato.

Il Questore di competenza aveva   respinto l’istanza, sostenendo che la corretta applicazione della normativa vigente consenta al titolare di un permesso per lavoro stagionale di convertirlo in quello per lavoro subordinato, solo a partire dal secondo ingresso come stagionale.

Il richiedente, invece, aveva effettuato solo il primo ingresso come stagionale, alla cui scadenza,  non aveva fatto rientro nel Paese di provenienza.

Dopo il successivo accoglimento del ricorso del lavoratore dinnanzi al  TAR, il Ministero dell’Interno si era rivolto  al Consiglio di Stato.

In sostanza,  il Collegio giudicante è stato chiamato a chiarire  se il lavoratore con permesso stagionale possa convertirlo in permesso per lavoro subordinato  già nel corso, o alla fine, del suo primo soggiorno, o al contrario possa usufruire di tale possibilità solo a partire dal suo secondo soggiorno come stagionale.

A tale riguardo il Consiglio di Stato ha richiamato alcune precedenti pronunce (1), nelle quali lo stesso organo aveva sottolineato come la tesi giurisprudenziale, secondo cui la conversione del permesso stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia, si fonda non solo sull'art.24, comma 4, del D.lgs n.286 del 25 luglio 1998, che fa obbligo allo straniero, che intende avvalersi della possibilità di convertire il proprio titolo temporaneo, di rispettare le condizioni previste nel permesso stagionale, tra cui l'obbligo di rientro in patria al termine di questo, ma anche sulla lettura complessiva della legge sull'immigrazione, comprese le norme del regolamento di attuazione, da cui emerge che si è inteso agevolare l'immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria.

Tuttavia, l'interesse dello straniero di trasformare il proprio status in quello di lavoratore con permesso di soggiorno ordinario trova considerazione da parte del legislatore, che ha individuato un punto di equilibrio con l'opposta esigenza di non eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l'immigrazione non stagionale, consentendo la conversione del permesso stagionale a partire dal secondo ingresso del lavoratore stagionale, anziché dal primo.

Alla luce della richiamata giurisprudenza, il Consiglio ha concluso con l’accoglimento dell’appello proposto dal Ministero, con conseguente annullamento della sentenza del TAR.

Valerio Pollastrini


(1)   – Consiglio di Stato, Sentenza n.5002 del 15 ottobre 2013; Consiglio di Stato, Sentenza n.939 del  21 febbraio 2012;

domenica 6 aprile 2014

Previsti 15mila nuovi ingressi per lavoratori extracomunitari stagionali

Con una nota del 4 aprile 2014 il Ministero del lavoro ha annunciato che per l’anno in corso saranno 15.000 le nuove quote di ingresso per i lavoratori extracomunitari stagionali.

E’ infatti  in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014, che prevede un’apertura dei flussi di ingresso per i lavoratori non comunitari stagionali.

I datori di lavoro interessati potranno inviare le domande di ingresso dalle ore 8.00 del giorno successivo a quello di  pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2014.

L’applicativo per la compilazione dei moduli di domanda è già disponibile  sul sito del Ministero dell'Interno.

Valerio Pollastrini

venerdì 8 novembre 2013

Lavoratori stranieri: fin dal primo ingresso è possibile convertire il permesso di soggiorno stagionale


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a proposito della presenza in Italia di lavoratori stranieri,  ha annunciato la Circolare del 5 novembre 2013  con la quale l’Interno ha fornito alcuni chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La circolare chiarisce in particolare che, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno, non deve essere accertato l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale. In sostanza, ai fini della conversione del permesso di soggiorno è sufficiente che le Direzioni Territoriali del Lavoro e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria).

giovedì 21 marzo 2013

In arrivo i nuovi flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari stagionali


Con una nota del 20 marzo 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che e' in corso di registrazione presso la Corte dei Conti  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013. Si tratta del provvedimento che concede il via libera ai nuovi flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari stagionali.

Nel 2013 saranno autorizzati all'ingresso fino a 30.000 cittadini stranieri residenti in uno dei seguenti Paesi:
 Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

All'interno della quota massima di 30.000 unità, 5.000 ingressi sono stati espressamente riservati ai cittadini dei Paesi sopra indicati che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.


Il sistema applicativo per la compilazione delle domande di ingresso  è disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp.

A partire dalle ore 8 del giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, sara' possibile inviare le singole richieste. La scadenza e' prevista per le ore 24 del prossimo 31 dicembre.

Il 19 marzo 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed  il Ministero dell’Interno hanno diramato una circolare recante le modalità di presentazione delle domande di nulla osta. Nel testo viene  chiarito che, sempre nell’ambito delle 30.000 quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco sopra riportato che siano tuttavia già entrati in Italia per lavoro stagionale nell’anno 2012.

Valerio Pollastrini