Longobardi (presidente nazionale): “Importante aiuto alle
imprese che operano nel settore turistico”
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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sabato 9 gennaio 2016
Stabilità, Commercialisti: bene deducibilità Irap al 70% per stagionali
Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti, Comunicato Stampa del 08 gennaio 2016
domenica 20 dicembre 2015
Federalberghi – Irap contratti stagionali: apprezzamento per l’emendamento nella Legge di Stabilità
Federalberghi,
Comunicato Stampa del 15 dicembre 2015
TURISMO: DEDUZIONE IRAP PER I CONTRATTI STAGIONALI
Cdl - Occupazione natalizia: tutte le figure richieste
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 18 Dicembre 2015
Nuove occasioni di lavoro in arrivo con le festività
natalizie. In questo periodo dell'anno, infatti, le figure professionali più
richieste nel settore commercio sono: allestitori di vetrine (200 posti),
banchisti per stand natalizi (400 posti), addetti impacchettamento e consegna
pacchi (200 posti). Nel turismo, invece, si cercano: maestri di sci (150
Nuove occasioni di lavoro in arrivo con le festività
natalizie. In questo periodo dell'anno, infatti, le figure professionali più
richieste nel settore commercio sono: allestitori di vetrine (200 posti),
banchisti per stand natalizi (400 posti), addetti impacchettamento e consegna
pacchi (200 posti). Nel turismo, invece, si cercano: maestri di sci (150
martedì 1 dicembre 2015
Cdl - NASPI, l’INPS interviene su calcolo e requisiti
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 30 Novembre 2015

NASPI, precisazioni sul calcolo della durata dell’indennità
e sul requisito lavorativo delle 30 giornate di effettivo lavoro.

L’Inps con la circolare n. 194 del 27 novembre impartisce le
istruzioni applicative in merito alle novità contenute nei DLgs n.148 e 150
attuativi del Jobs Act. In particolare viene spiegato il procedimento di
calcolo e
lunedì 16 novembre 2015
Successione di contratti stagionali senza limiti temporali
In relazione all’istituto del contratto a termine, il Jobs
Act ha eliminato i limiti temporali previsti per la reiterazione di diversi
rapporti a tempo determinato di natura stagionale.
sabato 2 maggio 2015
Decreto Flussi 2015. Le nuove quote di ingresso
Con
una Nota del 30 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha reso noto che lo scorso
14 aprile è stato registrato dalla Corte
dei Conti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro
stagionale nel territorio dello Stato per l'anno in corso.
In
attesa della pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero
ha precisato che, quest’anno, verranno ammessi in Italia 13.000 lavoratori
stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale, ovvero per le esigenze
del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.
Le
domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche,
collegandosi al sito del Ministero dell'Interno, registrandosi e compilando il
modulo di domanda C-stag.
Il
pre-caricamento delle domande sarà possibile dalle ore 9,00 del 5 maggio.
Valerio
Pollastrini
mercoledì 1 aprile 2015
Stagionali penalizzati dalla Naspi
Come è
noto, la recente riforma degli ammortizzatori sociali, predisposta nell’ambito
dell’attuazione del c.d. Jobs Act, ha previsto, tra l’altro, l’introduzione
della Naspi, la prestazione che, dal prossimo 1° maggio, sostituirà le attuali
indennità di disoccupazione Aspi e Mini-Aspi.
Allo
stato attuale, occorre segnalare che la nuova prestazione risulta penalizzante
per i lavoratori stagionali.
Fino al
2012, infatti, detti lavoratori, specie quelli con un contratto di almeno 6
mesi, potevano coprire il restante periodo dell’anno con la disoccupazione
ordinaria, mentre, successivamente a tale data avevano la possibilità di
accedere all’Aspi, introdotta dalla Riforma Fornero. Altresì, i dipendenti con
contratto di almeno 13 settimane, o 58 giornate prima della Legge Fornero, potevano percepire la Mini-ASpI in proporzione
alle settimane lavorate nei 12 mesi precedenti alla cessazione del rapporto, o
nell’ultimo anno solare per la previgente disoccupazione con requisiti ridotti.
Dal
prossimo 1° maggio, invece, la nuova Naspi verrà corrisposta per un numero di
settimane pari alla metà di quelle in cui, negli ultimi quattro anni, via stato
il versamento della contribuzione. Si tratta di una condizione migliorativa per
i lavoratori impegnati in attività saltuarie, in quanto, per raggiungere il
requisito predetto, potranno contare ora
sugli ultimi 4 anni. Il problema scaturisce, invece, dalla quantificazione dell’indennità,
atteso che per il calcolo della prestazione non verranno computati i periodi
contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di
disoccupazione.
In
sostanza, coloro che svolgeranno la propria prestazione annuale per almeno sei
mesi non potranno più sommare per la percezione dell’indennità di
disoccupazione i periodi di lavoro resi nell’anno precedente, ma beneficeranno
della prestazione per un periodo pari alla metà di quello lavorato, ovvero 3
mesi.
Valerio
Pollastrini
venerdì 1 agosto 2014
Conversione del soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato
Nella
sentenza n.3577 dell’11 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha ribadito che la
possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel
diverso permesso per lavoro subordinato sussiste solo a partire dal secondo
ingresso stagionale.
Tale
richiesta, pertanto non può essere accolta durante il primo ingresso dello
straniero.
La
vicenda in commento è quella di un cittadino albanese che nel 2007 era entrato
in Italia con un visto d’ingresso per
lavoro stagionale.
Alla
scadenza del permesso di soggiorno lo straniero aveva chiesto la conversione
del titolo di soggiorno in permesso per
lavoro subordinato.
Il
Questore di competenza aveva respinto
l’istanza, sostenendo che la corretta applicazione della normativa vigente consenta
al titolare di un permesso per lavoro stagionale di convertirlo in quello per
lavoro subordinato, solo a partire dal secondo ingresso come stagionale.
Il
richiedente, invece, aveva effettuato solo il primo ingresso come stagionale,
alla cui scadenza, non aveva fatto rientro
nel Paese di provenienza.
Dopo
il successivo accoglimento del ricorso del lavoratore dinnanzi al TAR, il Ministero dell’Interno si era rivolto al Consiglio di Stato.
In
sostanza, il Collegio giudicante è stato
chiamato a chiarire se il lavoratore con
permesso stagionale possa convertirlo in permesso per lavoro subordinato già nel corso, o alla fine, del suo primo
soggiorno, o al contrario possa usufruire di tale possibilità solo a partire
dal suo secondo soggiorno come stagionale.
A
tale riguardo il Consiglio di Stato ha richiamato alcune precedenti pronunce (1), nelle quali lo
stesso organo aveva sottolineato come la tesi giurisprudenziale, secondo cui la
conversione del permesso stagionale in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia,
si fonda non solo sull'art.24, comma 4, del D.lgs n.286 del 25 luglio 1998, che
fa obbligo allo straniero, che intende avvalersi della possibilità di
convertire il proprio titolo temporaneo, di rispettare le condizioni previste
nel permesso stagionale, tra cui l'obbligo di rientro in patria al termine di
questo, ma anche sulla lettura complessiva della legge sull'immigrazione,
comprese le norme del regolamento di attuazione, da cui emerge che si è inteso
agevolare l'immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più
semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa
formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria.
Tuttavia, l'interesse dello straniero di
trasformare il proprio status in quello di lavoratore con permesso di soggiorno
ordinario trova considerazione da parte del legislatore, che ha individuato un
punto di equilibrio con l'opposta esigenza di non eludere le procedure più
rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l'immigrazione non stagionale,
consentendo la conversione del permesso stagionale a partire dal secondo ingresso
del lavoratore stagionale, anziché dal primo.
Alla
luce della richiamata giurisprudenza, il Consiglio ha concluso con l’accoglimento
dell’appello proposto dal Ministero, con conseguente annullamento della
sentenza del TAR.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Consiglio di Stato, Sentenza n.5002 del 15 ottobre 2013; Consiglio di Stato,
Sentenza n.939 del 21 febbraio 2012;
domenica 6 aprile 2014
Previsti 15mila nuovi ingressi per lavoratori extracomunitari stagionali
Con
una nota del 4 aprile 2014 il Ministero del lavoro ha annunciato che per l’anno
in corso saranno 15.000 le nuove quote di ingresso per i lavoratori
extracomunitari stagionali.
E’
infatti in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
marzo 2014, che prevede un’apertura dei flussi di ingresso per i lavoratori non
comunitari stagionali.
I
datori di lavoro interessati potranno inviare le domande di ingresso dalle ore
8.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta
Ufficiale e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2014.
L’applicativo
per la compilazione dei moduli di domanda è già disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.
Valerio
Pollastrini
venerdì 8 novembre 2013
Lavoratori stranieri: fin dal primo ingresso è possibile convertire il permesso di soggiorno stagionale
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a proposito
della presenza in Italia di lavoratori stranieri, ha annunciato la Circolare del 5 novembre
2013 con la quale l’Interno ha fornito
alcuni chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno stagionale in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La circolare chiarisce in particolare che, nei casi di domanda di
conversione del permesso di soggiorno, non deve essere accertato l'avvenuto
rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del
secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale. In sostanza, ai fini
della conversione del permesso di soggiorno è sufficiente che le Direzioni
Territoriali del Lavoro e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei
requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso specificatamente
previste per tali conversioni, nonché l'effettiva assunzione in occasione del
primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di
un'idonea comunicazione obbligatoria).
giovedì 21 marzo 2013
In arrivo i nuovi flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari stagionali
Con una
nota del 20 marzo 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
reso noto che e' in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 febbraio 2013. Si tratta del provvedimento che concede il via
libera ai nuovi flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari stagionali.
Nel 2013
saranno autorizzati all'ingresso fino a 30.000 cittadini stranieri residenti in
uno dei seguenti Paesi:
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
All'interno della quota
massima di 30.000 unità, 5.000 ingressi sono stati espressamente riservati ai
cittadini dei Paesi sopra indicati che abbiano già fatto ingresso in Italia per
prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i
quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per
lavoro subordinato stagionale.
Il sistema applicativo per
la compilazione delle domande di ingresso
è disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp.
A partire dalle ore 8
del giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto, sara' possibile inviare le singole richieste. La scadenza e' prevista
per le ore 24 del prossimo 31 dicembre.
Il 19 marzo 2013, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Interno hanno diramato una
circolare recante le modalità di presentazione delle domande di nulla osta. Nel
testo viene chiarito che, sempre
nell’ambito delle 30.000 quote, è consentita anche la presentazione di domande
a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco
sopra riportato che siano tuttavia già entrati in Italia per lavoro stagionale
nell’anno 2012.
Valerio Pollastrini
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