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giovedì 29 ottobre 2015

Civis F24: il nuovo canale telematico per le correzioni

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del  27 Ottobre 2015

Arriva il nuovo canale telematico con cui modificare o correggere gli F24. A comunicarlo è l'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 26 ottobre 2015, in cui invita il contribuente (o il suo intermediario), che si è accorto di aver commesso un errore nel pagamento con il modello degli F24, a modificare il versamento inviando una richiesta tramite il canale telematico di assistenza "Civis", che grazie a questa nuova funziona prende il nome di "Civis F24".

domenica 13 settembre 2015

Agenzia delle Entrate: Codice F24 per i contributi da destinare al finanziamento della Cassa Portieri

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.79/E del 3 settembre 2015

Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Con la convenzione del 28 luglio 2015 sottoscritta tra l’INPS e la Cassa Portieri è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento della Cassa.

A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore della Cassa Portieri mediante modello F24, si istituisce la seguente causale contributo:

- "ASPO" denominata "Cassa Portieri"

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;

- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola Inps dell’azienda;

- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

venerdì 19 giugno 2015

F24 a saldo zero solo tramite Entratel

F24 a saldo zero solo tramite Entratel. E’ quanto precisato nei giorni scorsi  dal viceministro dell’Economia, Luigi Casero, nel corso dell’interrogazione parlamentare con la quale erano stati chiesti chiarimenti in merito all’eventuale adozione di iniziative finalizzate a reintrodurre, per i contribuenti, la possibilità di avvalersi dell'home banking per le compensazioni a saldo zero.

venerdì 5 settembre 2014

Solo on-line i pagamenti del modello F24 sopra i mille euro

Con l'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n.66/2014 (1), l’obbligo dell’invio telematico del modello F24, previsto dal 2007 per la gran parte dei contribuenti, è stato esteso anche alle persone fisiche, non imprenditori o professionisti.

A partire dal prossimo 1° ottobre, inoltre, non sarà più possibile recarsi fisicamente in banca o alla posta per effettuare i pagamenti  superiori ai mille euro, ovvero di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione.

Nei suddetti casi, infatti,  il pagamento potrà essere effettuato solamente attraverso la modalità telematica, trasmettendo il modello via internet, tramite i servizi predispostidalle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo), dalle banche o dalle poste.

Le aziende obbligate a presentare  gli F24 presentati  in via telematica, pertanto, potranno ricorrere solamente all'addebito nel proprio conto corrente.

Gli unici soggetti che, invece, potranno continuare ad effettuare il pagamento con il modello F24 cartaceo,  presso le banche, le poste o uno sportello di Equitalia, saranno quelli privi di partita Iva, ma soltanto nel caso in cui dovessero adempiere al versamento, senza alcuna compensazione,  con un saldo pari o inferiore a mille euro.

Valerio Pollastrini


(1)   – c.d. “Decreto «bonus Irpef”;

domenica 13 luglio 2014

Modalità per il rimborso in F24 del bonus di 80 euro

Nella Circolare n.22/E – 2014, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito d’imposta di 80 euro corrisposto dalle aziende ai dipendenti aventi diritto.

I datori di lavoro potranno  compensare il bonus  con qualsiasi importo a debito esposto nel modello F24, utilizzando anche le sezioni diverse da quella riservata all’Erario, quali Inps, Regioni, Imu/tributi locali, altri enti previdenziali o assicurativi.

La Circolare chiarisce che le procedure di rimborso delle somme corrisposte in busta paga ai dipendenti non sono vincolate dai limiti ordinari.

Per la restituzione del credito, infatti, non si applica  né il tetto di 700 mila euro annui, né il blocco delle compensazioni in presenza di debiti erariali superiori ai 1.500,00 € iscritti a ruolo.

La nota in commento pone particolare attenzione  alle modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Legge n.66/2014.

Mentre la formulazione  originaria prevedeva che il recupero del credito erogato avvenisse con la riduzione delle ritenute e dei contributi in busta paga, la Legge n.89/2014 ha invece disposto  l’utilizzo dello strumento della compensazione, con conseguente eliminazione di ogni riferimento  alla capienza delle ritenute disponibili ed  al periodo di paga.

Per recuperare le somme erogate ai lavoratori, le aziende dovranno utilizzare il nuovo codice tributo 1655 (1).

L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che, qualora il sostituto d’imposta,  al momento del pagamento delle retribuzioni relative ad un dato mese, eroghi il bonus ad alcuni dipendenti, maturando così un credito verso l’Erario, recuperasse, al contempo,  quello indebitamente già versato ad altri lavoratori, generando  un debito, l’azienda dovrà sommare le due voci.

Se, al termine dell’operazione appena indicata, emergesse  un saldo  positivo, il datore di lavoro potrà compensare l’importo netto risultante dalla differenza.

Qualora, invece, il raffronto evidenziasse un debito, risultando l’importo trattenuto ai lavoratori  superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare il saldo entro il giorno 16 del mese successivo, avvalendosi del codice tributo 1655.

Valerio Pollastrini


(1)   – Istituito con la Risoluzione n.48/E - 2014 dell’Agenzia delle Entrate;

sabato 10 maggio 2014

Istituito il codice tributo per il recupero in F24 del bonus di 80 euro

Con la risoluzione n.48/E del 7 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo, attraverso il quale i sostituti d’imposta potranno recuperare nel Modello F24 il bonus di 80,00 € erogato ai propri dipendenti ai sensi dell’art.1 del D.L. n.66/2014.

Come chiarito nella precedente Circolare n.8/E dello scorso 28 aprile, il credito d’imposta deve essere automaticamente corrisposto agli aventi diritto dai datori di lavoro  che rivestono anche la qualifica di sostituti d’imposta.

Le aziende potranno recuperare le somme erogate attraverso il modello F24, portando in compensazione,  in primis, le ritenute IRPEF e, se queste non dovessero bastare, i contributi INPS dovuti nel mese di riferimento.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il seguente codice:
-         1655”,  denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.

Il suddetto codice tributo dovrà essere esposto nel Modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Valerio Pollastrini