Arriva il nuovo canale telematico con cui modificare o
correggere gli F24. A comunicarlo è l'Agenzia delle Entrate con comunicato
stampa del 26 ottobre 2015, in cui invita il contribuente (o il suo
intermediario), che si è accorto di aver commesso un errore nel pagamento con
il modello degli F24, a modificare il versamento inviando una richiesta tramite
il canale telematico di assistenza "Civis", che grazie a questa nuova
funziona prende il nome di "Civis F24".
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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giovedì 29 ottobre 2015
Civis F24: il nuovo canale telematico per le correzioni
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 27 Ottobre 2015
domenica 13 settembre 2015
Agenzia delle Entrate: Codice F24 per i contributi da destinare al finanziamento della Cassa Portieri
Agenzia delle
Entrate, Risoluzione n.79/E del 3 settembre 2015
Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi,
stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
(di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il
modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’INPS, nonché di
quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
Con la convenzione del 28 luglio 2015 sottoscritta tra
l’INPS e la Cassa Portieri è stato affidato all’INPS il servizio di
riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento della
Cassa.
A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a
favore della Cassa Portieri mediante modello F24, si istituisce la seguente
causale contributo:
- "ASPO" denominata "Cassa Portieri"
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta
causale è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale
contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna
"importi a debito versati", indicando:
- nel campo "codice sede", il codice della sede
Inps competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale
azienda", la matricola Inps dell’azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella
colonna "da mm/aaaa", il mese e l’anno di riscossione del contributo,
nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere
valorizzata.
venerdì 19 giugno 2015
F24 a saldo zero solo tramite Entratel
F24 a saldo zero solo tramite Entratel. E’
quanto precisato nei giorni scorsi dal viceministro
dell’Economia, Luigi Casero, nel corso dell’interrogazione parlamentare con la
quale erano stati chiesti chiarimenti in merito all’eventuale adozione di
iniziative finalizzate a reintrodurre, per i contribuenti, la possibilità di
avvalersi dell'home banking per le compensazioni a saldo zero.
venerdì 5 settembre 2014
Solo on-line i pagamenti del modello F24 sopra i mille euro
Con
l'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n.66/2014 (1), l’obbligo
dell’invio telematico del modello F24, previsto dal 2007 per la gran parte dei
contribuenti, è stato esteso anche alle persone fisiche, non imprenditori o
professionisti.
A
partire dal prossimo 1° ottobre, inoltre, non sarà più possibile recarsi
fisicamente in banca o alla posta per effettuare i pagamenti superiori ai mille euro, ovvero di quelli che
utilizzano crediti d'imposta in compensazione.
Nei
suddetti casi, infatti, il pagamento potrà
essere effettuato solamente attraverso la modalità telematica, trasmettendo il
modello via internet, tramite i servizi predispostidalle Entrate (F24 web, F24
online e F24 cumulativo), dalle banche o dalle poste.
Le
aziende obbligate a presentare gli F24 presentati
in via telematica, pertanto, potranno
ricorrere solamente all'addebito nel proprio conto corrente.
Gli
unici soggetti che, invece, potranno continuare ad effettuare il pagamento con
il modello F24 cartaceo, presso le
banche, le poste o uno sportello di Equitalia, saranno quelli privi di partita
Iva, ma soltanto nel caso in cui dovessero adempiere al versamento, senza
alcuna compensazione, con un saldo pari
o inferiore a mille euro.
Valerio
Pollastrini
(1) – c.d. “Decreto «bonus Irpef”;
domenica 13 luglio 2014
Modalità per il rimborso in F24 del bonus di 80 euro
Nella
Circolare n.22/E – 2014, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni chiarimenti
in merito alle modalità di recupero del credito d’imposta di 80 euro corrisposto
dalle aziende ai dipendenti aventi diritto.
I
datori di lavoro potranno compensare il
bonus con qualsiasi importo a debito esposto
nel modello F24, utilizzando anche le sezioni diverse da quella riservata all’Erario,
quali Inps, Regioni, Imu/tributi locali, altri enti previdenziali o
assicurativi.
La
Circolare chiarisce che le procedure di rimborso delle somme corrisposte in busta
paga ai dipendenti non sono vincolate dai limiti ordinari.
Per
la restituzione del credito, infatti, non si applica né il tetto di 700 mila euro annui, né il
blocco delle compensazioni in presenza di debiti erariali superiori ai 1.500,00
€ iscritti a ruolo.
La
nota in commento pone particolare attenzione alle modifiche apportate in sede di
conversione al Decreto Legge n.66/2014.
Mentre
la formulazione originaria prevedeva che
il recupero del credito erogato avvenisse con la riduzione delle ritenute e dei
contributi in busta paga, la Legge n.89/2014 ha invece disposto l’utilizzo dello strumento della
compensazione, con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla capienza delle ritenute disponibili ed al periodo di paga.
Per
recuperare le somme erogate ai lavoratori, le aziende dovranno utilizzare il
nuovo codice tributo 1655 (1).
L’Agenzia
delle Entrate ha poi chiarito che, qualora il sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni
relative ad un dato mese, eroghi il bonus ad alcuni dipendenti, maturando così
un credito verso l’Erario, recuperasse, al contempo, quello indebitamente già versato ad altri
lavoratori, generando un debito, l’azienda
dovrà sommare le due voci.
Se,
al termine dell’operazione appena indicata, emergesse un saldo positivo, il datore di lavoro potrà compensare
l’importo netto risultante dalla differenza.
Qualora,
invece, il raffronto evidenziasse un debito, risultando l’importo trattenuto ai
lavoratori superiore a quello erogato,
il sostituto d’imposta dovrà versare il saldo entro il giorno 16 del mese
successivo, avvalendosi del codice tributo 1655.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Istituito con la Risoluzione n.48/E - 2014 dell’Agenzia delle Entrate;
sabato 10 maggio 2014
Istituito il codice tributo per il recupero in F24 del bonus di 80 euro
Con
la risoluzione n.48/E del 7 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il
codice tributo, attraverso il quale i sostituti d’imposta potranno recuperare
nel Modello F24 il bonus di 80,00 € erogato ai propri dipendenti ai sensi dell’art.1
del D.L. n.66/2014.
Come
chiarito nella precedente Circolare n.8/E dello scorso 28 aprile, il credito d’imposta
deve essere automaticamente corrisposto agli aventi diritto dai datori di
lavoro che rivestono anche la qualifica
di sostituti d’imposta.
Le
aziende potranno recuperare le somme erogate attraverso il modello F24,
portando in compensazione, in primis, le
ritenute IRPEF e, se queste non dovessero bastare, i contributi INPS dovuti nel
mese di riferimento.
A
tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il seguente codice:
-
“1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Il
suddetto codice tributo dovrà essere esposto nel Modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a credito
compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e
dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente
nel formato “00MM” e “AAAA”.
Valerio
Pollastrini
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