Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


Visualizzazione post con etichetta Ricorsi amministrativi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Ricorsi amministrativi. Mostra tutti i post

sabato 9 maggio 2015

Spettacolo e Sportivi: alcune indicazioni sui ricorsi amministrativi

Si trasmette il testo integrale della Circolare con la quale l’Inps ha recentemente fornito alcune indicazioni per la gestione dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti in materia di prestazioni a carico del Fondo Pensioni per i lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti. 

Inps, Circolare n. 84 del 29 aprile 2015

OGGETTO: Ricorsi amministrativi in materia di prestazioni a carico del Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensioni per gli Sportivi professionisti.

Con la circolare n. 29/2013 sono state fornite alle strutture del territorio le disposizioni per la “normalizzazione del flusso operativo del contenzioso amministrativo” facendo espressa riserva di dare ulteriori disposizioni in merito all’iter procedurale dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi dei Fondi Speciali di competenza dei Poli Specialistici.

Con successiva circolare n. 89/2013, si è provveduto a definire le indicazioni operative per la gestione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti.

Ad integrazione di tali ultime disposizioni, con la presente circolare, si forniscono le indicazioni per la gestione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni a carico del Fondo Pensioni per i lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, completando – in tal modo - il quadro regolamentare complessivo di riferimento per la gestione del contenzioso “ex-ENPALS”.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, avverso i provvedimenti amministrativi in materia di prestazioni previdenziali adottati dalla Direzione di area metropolitana di Roma relativamente alla Linea di prodotto servizio Polo Specialistico denominato “Previdenza PALS”, in analogia a quanto già disposto dalla Circolare n. 89/2013, è proponibile ricorso amministrativo in unica istanza al Presidente dell’Istituto, entro il termine di novanta giorni dalla notifica dei suddetti provvedimenti.

I ricorsi sono trasmessi all’Istituto esclusivamente tramite canale telematico RiOL (“Ricorsi On Line”), sulla base delle istruzioni contenute nella Circolare n. 32/2011.

I ricorsi, pervenuti tramite RiOL, sono presi in carico nella procedura di gestione del contenzioso amministrativo Dicaweb, a cura dell’UO Gestione organizzativa ricorsi amministrativi della Direzione di Area metropolitana di Roma, nel rispetto dei tempi e della modalità già stabilite per la generalità dei ricorsi di competenza dei Comitati/Organi centrali.

L’attività istruttoria – nel rispetto del modello di gestione del contenzioso amministrativo di cui alla Circolare n. 132/2011 – è assicurata, tramite procedura Dicaweb, dalla Linea prodotto/servizio Polo Specialistico denominato “Previdenza PALS” che ha emanato l’atto opposto e che compila in Dicaweb la relativa Scheda Istruttoria, avendo cura di descrivere e, nel caso, integrare le motivazioni del provvedimento.

Completata la fase istruttoria e previa convalida della scheda istruttoria da parte del Direttore della Sede metropolitana di Roma, i ricorsi vanno inoltrati – tramite la procedura Dicaweb - alla Direzione Regionale Lazio che cura, a sua volta, la redazione della Relazione e della relativa Proposta di delibera.

La Direzione regionale, in analogia a quanto previsto per i ricorsi amministrativi di competenza di Comitati/Organi centrali, espleta le attività di propria competenza e, previa convalida del Direttore regionale, dispone l’inoltro dei ricorsi alla competente Direzione Centrale.

Quest’ultima, esaminati e verificati gli atti predisposti dalla Direzione Regionale Lazio provvede – previa convalida del Direttore centrale – all’inoltro del ricorso alla Segreteria degli Organi collegiali che, infine, ne cura la trasmissione alla Segreteria del Presidente per la decisione finale.

A seguito della decisione, l’UO Gestione organizzativa ricorsi amministrativi della Direzione di Area metropolitana di Roma, cura gli adempimenti relativi alla comunicazione dell’esito al ricorrente e – eventualmente – all’esecuzione del dispositivo contenuto nella decisione medesima.

Le decisioni del Presidente sui ricorsi amministrativi sono assunte in via definitiva e pertanto, contro di esse, è ammesso esclusivamente ricorso all’Autorità giudiziaria secondo le disposizioni di legge vigenti.

Avverso gli atti, in materia di prestazioni previdenziali, a carico del Fondo Pensioni per i lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, già notificati ma non ancora impugnati alla data di pubblicazione della presente circolare è, comunque, proponibile ricorso amministrativo secondo le disposizioni sopra dettate entro il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria.

I ricorsi amministrativi, in materia di prestazioni previdenziali, che sono già pervenuti
telematicamente (RiOL) e sono stati presi in carico in Dicaweb come ricorsi in materia di “entrate”, andranno modificati in Dicaweb come ricorsi in materia di “prestazioni previdenziali” e avviati all’istruttoria secondo le modalità sopra descritte.

Da ultimo, i ricorsi amministrativi in materia di prestazioni previdenziali che siano stati presentati all’Istituto su supporto cartaceo e non ancora definiti alla predetta data, dovranno essere acquisiti in Dicaweb a cura della struttura che li ha in carico e trasferiti alla sede che ha emanato l’atto opposto, competente per l’istruttoria, secondo le modalità precedentemente illustrate.

lunedì 7 aprile 2014

Le nuove procedure per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell’Inps

Con la Determinazione presidenziale n.195 del 20 dicembre 2013, l’Inps ha recentemente modificato le procedure inerenti alla gestione dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti emessi dall’Istituto.

Modalità di presentazione del ricorso
I ricorsi potranno essere presentati dal direttamente dal soggetto interessato o per il tramite di patronati o  intermediari abilitati.

L’istanza dovrà essere inoltrata all’Istituto utilizzando unicamente la modalità telematica.

Il soggetto preposto all’invio del ricorso dovrà essere dotato di PIN,  con il quale  potrà accedere alla funzione “servizi on-line” dal  sito internet www.inps.it.

Gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto potranno accedere al servizio seguendo il percorso: www.inps.it - Servizi on-line – per tipologia di utente –aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on line.

Qualora il patrocinio venisse affidato ad un patronato o ad un intermediario abilitato, il ricorso dovrà essere firmato dal patrocinante, previa il rilascio di regolare mandato che dovrà essere allegato al ricorso.

Dal momento che il codice Pin, indispensabile per la presentazione dell’istanza, garantisce la riferibilità dell’atto, in caso di mancata  sottoscrizione, il ricorso sarà comunque ritenuto validamente presentato.

Termini per presentare il ricorso
I termini per la presentazione del ricorso sono i seguenti:

-          90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento dell’Istituto;
-          dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda, quando l’Inps non abbia comunicato l’esito del ricorso.

Si precisa che l’omissione dell’onere di completezza della domanda, riferita anche alla documentazione allegata, sarà equiparata all’omessa presentazione dell’istanza.

Parimenti, le domande prive di sottoscrizione autografa o elettronica, o carenti degli elementi essenziali, o comunque prive della documentazione richiesta dalle disposizioni normative specifiche, saranno considerate come non presentate e non daranno luogo all'attivazione dei termini per la conclusione del procedimento.

Ricorso irricevibile
Ricevuta l’istanza, l’Istituto dovrà procedere ad un primo esame, circoscritto agli aspetti sostanziali del ricorso.

Ove non sussistano profili di irricevibilità, l'esame preliminare della Direzione territoriale volgerà sui requisiti di ammissibilità, tramite una valutazione  più approfondita dei contenuto del ricorso.

Ricorso inammissibile
Il ricorso sarà  dichiarato inammissibile nelle seguenti circostanze:

-         se riferito a materia istituzionale non di competenza dell’Inps;
-         se presentato prima dell’emissione del provvedimento di contestazione da parte dell’Istituto, nel caso non siano ancora scaduti i termini per la sua emissione;
-         se presentato da soggetto non legittimato ad agire;
-         in assenza di  un interesse attuale e concreto ad agire;
-         se  i termini per la proposizione dell’azione giudiziaria siano scaduti.

Autotutela
Ricorso irricevibile - In tutti i casi in cui il ricorso sia irricevibile, sarà possibile proporre azione di autotutela anche dopo la presentazione del ricorso amministrativo. L’autotutela potrà essere attivata sia d’ufficio che su istanza di parte.

Occorre precisare  che l’esercizio dell’autotutela nel corso del procedimento amministrativo non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

In ogni caso, anche in fase amministrativo-contenziosa, l'Ente, nel caso ne ravvisi i presupposti, dovrà creare i presupposti per riconsiderare in autotutela il provvedimento impugnato.

Cessazione del contendere - Nelle ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza di primo grado in favore del ricorrente, attraverso  l’azione di autotutela, promossa dall’interessato, in qualsiasi fase del procedimento potrà essere rilevata la cessazione della materia del contendere.

Termini per la decisione
Dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Inps inizieranno a decorrere i termini per  la decisione del ricorso.

In materia di classificazione dei datori di lavoro, il ricorso dovrà essere deciso entro 90 giorni.

Il comitato periferico/centrale o le speciali Commissione potranno comunque esaminare i ricorsi ed assumere le relative decisioni anche dopo la scadenza dei 90 giorni.

L’esito sarà comunicato al ricorrente in via telematica, ferma la possibilità di accesso telematico di questi all’iter procedurale.

Valerio Pollastrini