Ancora undici giorni per mettersi in regola e usufruire
delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso per i
casi di errori commessi in dichiarazione o di ritardo nella presentazione. In
particolare, la nuova disciplina prevista dall’art. 13 del Dlgs 472/1997 ha
distinto nettamente le ipotesi di dichiarazione integrativa (che presuppone una
modifica
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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domenica 20 dicembre 2015
Dichiarazioni con errori o presentate in ritardo. C’è tempo fino al 29 dicembre per sfruttare il nuovo ravvedimento
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 18 dicembre 2015
lunedì 3 agosto 2015
Consulenti del Lavoro - Ravvedimento operoso: dal 2015 le sanzioni si riducono
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 3 agosto 2015
La Legge di Stabilità ha profondamente innovato la
disciplina del ravvedimento operoso, determinando un sostanziale cambiamento
dell’assetto originario dell’istituto. In particolare, al fine di migliorare il
rapporto tra Fisco e contribuente, il ravvedimento operoso è stato rimodulato
ampliando termini e modalità per la sua applicazione.
Prima dell’entrata in vigore della Legge n.190/2014, il
contribuente poteva ricorrere al ravvedimento operoso, entro un anno
dall’omissione o dall’errore e soltanto nel caso in cui la violazione non fosse
stata già contestata o comunque non fossero iniziati accessi, verifiche e
ispezioni da parte del Fisco, secondo le tre forme: sprint, con una sanzione
dello 0,2%; breve, con una sanzione del 3%; lungo, con una sanzione del 3,75%.
Con le modifiche della Legge di Stabilità 2015, le cause
ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in
cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di
accertamento. In pratica, può essere utilizzato dal contribuente per
regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrativi, a
prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che
siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Lo schema delle sanzioni diventa quindi:
- 0,2%: se si
procede al ravvedimento entro il 14° giorno successivo alla violazione;
- 3% (1/10
del minimo): se si procede al versamento entro 30 giorni dalla data
dell’omissione;
- 3,3% (1/9
del minimo): se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo al
termine per la presentazione delle dichiarazione, ovvero dall’omissione o
dall’errore;
- 3,75% (1/8
del minimo): se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione
delle dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, ovvero entro 1 anno dall’omissione o dall’errore;
- 4,2% (1/7
del minimo): se la regolarizzazione avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in
corso, ovvero entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- 5% (1/5 del
minimo): se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione
(con alcune eccezioni), ovvero oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.
Resta fermo che, oltre al versamento dell’imposta e delle
sanzioni, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati
al tasso legale annuo, a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto
essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.
mercoledì 24 giugno 2015
Omesso versamento delle ritenute: il ravvedimento operoso estingue il reato
Stando
all’attuale formulazione della bozza del decreto legislativo di riforma del
sistema penale tributario, presentata ieri in Consiglio dei Ministri, la regolarizzazione amministrativa delle
violazioni di dichiarazione infedele o omessa, tramite ravvedimento operoso, comporterà
la non punibilità in sede penale.
Sempre
ai fini penali, inoltre, l’omissione della dichiarazione potrà essere sanata
entro il termine di presentazione di quella successiva, a patto però, che la
regolarizzazione avvenga spontaneamente.
Sembra
certa, infine, l’elevazione a 150.000 euro della soglia prevista per la
rilevanza penale delle violazioni di omesso versamento delle ritenute dei
lavoratori.
Valerio
Pollastrini
mercoledì 10 giugno 2015
Nuovo ravvedimento operoso: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 9 giugno 2015
Con
la circolare n.23/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce una breve guida sull’istituto
del ravvedimento operoso, radicalmente rinnovato dalla legge di stabilità
2015
(legge n. 190/2014), che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei
termini previsti per l’accertamento. Grazie alle nuove regole, il Fisco punta a
ridurre le liti e a premiare i contribuenti più tempestivi nell’autocorrezione,
graduando le sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Il documento di prassi illustra inoltre come individuare il momento a partire
dal quale vanno calcolati i termini per ravvedersi nei casi di omessi versamenti
e violazioni commesse con la dichiarazione.
Prima
si regolarizza, più si riducono le sanzioni – In seguito all’approvazione della
legge di stabilità 2015, a partire dal primo gennaio i contribuenti possono
regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le
modalità previste dalla nuova versione dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando
di una sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività
dell’autocorrezione.
Infatti,
con il nuovo ravvedimento, le sanzioni si riducono da un decimo a un quinto del
minimo.
Quando
è possibile regolarizzare – Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate,
il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che
la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti
ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle
sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni
di irregolarità (articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972) o
l’esito del controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973).
Il
Fisco cambia verso a partire dal ravvedimento - In pratica, con il nuovo ravvedimento
le sanzioni possono ridursi fino a un decimo nei casi descritti nella tabella seguente.
|
TIPOLOGIA
|
TEMPISTICA
|
SANZIONE
RIDOTTA
|
|
Mancato
pagamento del
tributo
o di un acconto
|
Entro
il termine di trenta giorni dalla data della sua commissione
|
1/10 del
minimo
|
|
Regolarizzazione
di errori e omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione
o sul
pagamento
del tributo
|
Entro
il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione,
oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni
dall'omissione o dall'errore
|
1/9 del minimo
|
|
Regolarizzazione
di errori e omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione
o sul
pagamento
del tributo
|
Entro
il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione,
oppure,
quando non è prevista
dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
|
1/8 del minimo
|
|
Regolarizzazione
di
errori
e omissioni,
anche
se incidenti sulla
determinazione
o sul
pagamento
del tributo
|
Entro
il termine per la presentazione della
dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
violazione oppure, quando
non
è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o
dall'errore
|
1/7 del minimo
|
|
Regolarizzazione
di
errori
e omissioni, anche incidenti sulla
determinazione
o sul
pagamento
del tributo
|
Oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione,
oppure, quando
non
è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o
dall'errore
|
1/6 del minimo
|
|
Regolarizzazione
degli
errori
e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione
o sul
pagamento
del tributo
|
Dopo
la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7
gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali,
scontrini
fiscali
o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione
dello scontrino fiscale)
|
1/5 del minimo
|
|
Omissione
della
presentazione
della
dichiarazione
|
Se
la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni
o,
nei
casi di omessa presentazione della
dichiarazione
periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene
presentata con ritardo non superiore a trenta giorni
|
1/10 del
minimo
|
giovedì 19 febbraio 2015
Le F.A.Q. INPS–CdL del mese di febbraio
L’Ordine
dei Consulenti del lavoro ha diffuso le F.A.Q. del mese di febbraio, attraverso
le quali l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito a Mini Aspi, Certificazione Unica 2015, ravvedimento operoso, assegni familiari in caso di part-time e ticket licenziamento.
Queste,
dunque, le nuove F.A.Q.:
FAQ n.9
Domanda
I
modelli 730 sono predisposti dagli intermediari abilitati - tra cui i
Consulenti del Lavoro - e
telematicamente inviati all'Agenzia delle Entrate. Nella generalità dei
casi le relative risultanze (c.d.
modello 730-4) vengono inviate dall'Agenzia delle Entrate direttamente al
sostituto di imposta che procede alle operazioni di conguaglio.
Tuttavia,
quando il sostituto d'imposta (che dovrà procedere alla erogazione e/o alla
trattenuta secondo le risultanze del modello 730-4) è l'INPS è previsto che non
sia l'Agenzia delle Entrate a trasmettere il risultato della dichiarazione 730,
ma vi provveda direttamente il soggetto che ha compilato e spedito la
dichiarazione (di norma, gli intermediari abilitati). La trasmissione avviene tramite il sito
internet INPS nell’area “servizi per aziende e consulenti” nella specifica
sezione “servizi in convenzione”. E’ evidente che tutti i Consulenti del Lavoro
possiedono i requisiti richiesti dall’Istituto in quanto costituiscono
dotazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività professionale.
Ciò
nonostante, nell'ultima tornata numerosi colleghi hanno segnalato l’impossibilità ad inviare i
citati modelli 730. Il file di trasmissione
è stato scartato dal sistema con la motivazione " nessuna
convenzione per il fornitore selezionato".
Per
l'anno in corso si prevede ci siano gli stessi problemi?
Risposta
Si precisa che
non c’è bisogno di alcuna convenzione per inviare i modelli 730/4, ma lo scorso
anno si è deciso di unificare la pagina di trasmissione dei file condividendo
quella con i RED/ICRIC/Detr che, viceversa, prevedono una convenzione associata. Per questo motivo, per i modelli 730/4 era
stata preimpostata la tabella di riferimento dei fornitori con le anagrafiche
di quanti li avevano già trasmessi nel 2013, però non essendoci un automatismo
per aggiungere nuovi fornitori occorreva intervenire manualmente. Operazione a
cui si provvedeva dopo segnalazione agli indirizzi di posta presenti nella
pagina di documentazione. Con l’anno
corrente sarà attivata una funzionalità per cui il singolo fornitore potrà
modificare i propri dati anagrafici in autonomia.
FAQ n.10
Domanda
In
base alla legge di stabilità, sono stati riconosciuti gli sgravi della mobilità
236 , ma l’Inps in data 16 gennaio ha inviato le note di rettifica per il
recupero sgravi. Abbiamo capito male noi, oppure le NDR non dovevano essere emesse?
Risposta
Non avete
compreso male ma in questo caso è opportuno che venga fatto attraverso il
cassetto previdenziale, alla voce Estratto Conto dm 10, la verifica della
sequenza dei codici di autorizzazione.
Nel caso
specifico ritengo sia stato rimosso dalla sede competente il codice di
autorizzazione e che i flussi siano stati trasmessi con i codici
tipo contribuzione della 223/91
75 – Lavoratori
in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.25, comma 9,
della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)
76 – Lavoratori
in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge
23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)
77 – Lavoratori
in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge
23/7/91, n.223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo
indeterminato. (circ. INPS n. 260/91)
Nel caso
fossero stati indicati correttamente i
codici Uniemens, ancorchè la posizione
sia priva del c.a. 5q per il periodo dal 01/2013, le note di rettifica non sono
state spedite.
Elenco i codici
tipo contribuzione per le assunzioni per la l. 236/ 93 (piccola mobilità)
corretti
P5 – Lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per
gli apprendisti per 18 mesi (art.25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n.
115/2005). Decorrenza 1/2006.
P6 – Lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli
apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n.
115/2005). Decorrenza 1/2006.
P7 – Lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il
versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi
(art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
FAQ n.11
Domanda
Con
riferimento alla Certificazione Unica 2015, si richiede di sapere se per i
dipendenti pubblici (ex INPDAP) per i quali vengono compilati i punti da 15 a
34 della Sezione 3 - INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP), occorra
altresì barrare la casella 3 - ALTRO del quadro relativo ai DATI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI INPS.
Risposta
Punto 3 – Altro
– deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici alle
gestioni INPS Gestione Dipendenti Pubblici e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente
pensionistico diverso dall’INPS (ad esempio: INPGI).
(è legato al
fatto che sono privi di matricola)
FAQ n.12
Domanda
La
presente per sottoporre i seguenti quesiti relativi al comportamento da tenere,
in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi previdenziali e
assistenziali alla gestione separata:
-
il
committente dovrà provvedere al calcolo del ravvedimento operoso? oppure sarà
tenuto solo al versamento dei contributi dovuti utilizzando i codici consueti
(CXX/C10) e dovrà attendere l'avviso da parte dell'Istituto per la richiesta
dell'importo delle sanzioni?
-
In
caso di ravvedimento il totale della sanzione è pari al 5,75% in ragione d'anno
a partire dal 01/01/2014? E quale sarà il codice "causale contributo"
da utilizzare nel modello 24?
Risposta
Il codice
tributo per pagare le sanzioni è COS nel campo Matricola va indicato 10 volte
il carattere 8. Il tasso da applicare è quello vigente al momento del pagamento
della quota capitale.
FAQ n.13
Domanda
Un
disoccupato percettore di indennità mini-Aspi viene assunto presso un
ristorante; nel periodo natalizio ha lavorato per 7 giorni consecutivi: perderà
tutta l’indennità oppure soltanto i giorni di effettivo lavoro? Nonostante io
abbia consultato diverse circolari dell’istituto, non è chiaro il discorso fra
decadenza e perdita del diritto.
Risposta
Dalla pagina
intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità Mini Aspi
NUOVA ATTIVITÀ
LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di
nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l’erogazione della prestazione Mini-ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di cinque giorni; al termine
della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo
residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa.
Il soggetto
titolare dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI può svolgere attività
lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non dia
luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali)
nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di
svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito
inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il
soggetto titolare dell’indennità Mini-ASpI deve, a pena di decadenza, informare
l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito
annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui
il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è
ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il
soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una
nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito in precedenza
dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso
l’indennità verrà rideterminata.
DECADENZA
DALL’INDENNITÀ
Il beneficiario
decade dall’indennità nei seguenti casi:
-
Perdita dello
stato di disoccupazione;
-
Rioccupazione
con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
-
Inizio di
attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
-
Pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
-
Assegno
ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
-
Rifiuto di
partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva
(attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
-
Mancata
accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore
almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI.
dalla pagina
intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità Aspi
NUOVA ATTIVITA’
LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di
nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine
della sospensione l’indennità riprende
ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui
l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto
titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa
di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia
luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali)
nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di
svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito
inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il
soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di
decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività,
dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui
il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è
ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il
soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova
dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza
dichiarato e delle variazioni a maggiorazione
o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
DECADENZA
DALL’INDENNITA’
Il beneficiario
decade dall’indennità nei seguenti casi:
-
perdita dello
stato di disoccupazione;
-
rioccupazione
con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
-
inizio attività
autonoma senza comunicazione all’INPS;
-
pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
-
assegno
ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
-
rifiuto di
partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva
(attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
-
mancata
accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore
almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.
FAQ n.14
Domanda
Buongiorno,
vi chiedo un parere a seguito di una nota Inps 25 settembre 2006 circa
l'erogazione degli assegni familiari per un part-time.
In
particolare la situazione è questa:
-
Dipendente
part-time assunta con 24 ore settimanali dal lunedì al venerdì (settimana
corta); nel caso in cui vi siano ore lavorate 20 più 4 di ferie, gli assegni
familiari spetterebbero per 5 giorni o per 6 (quindi anche per la giornata del
sabato)?
-
Dalla
nota mi sembra di capire che se la lavoratrice non ha raggiunto le 24 ore di
effettiva prestazione lavorativa gli anf spetterebbero per le singole giornate
di lavoro svolto fermo restando ovviamente il diritto anche per la giornata di ferie.
Pertanto a mio parere spetterebbero per 5 giorni.
Risposta
LAVORATORI
PART-TIME
Ai lavoratori
occupati a tempo parziale spetta l' ANF nella misura settimanale intera
soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato
che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo
parziale o a tempo pieno.
Se il numero
delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono
le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero
delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse. In ogni caso non possono
essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna
settimana e 26 per ogni mese. Le ferie
sono considerate giornate retribuite e quindi coperte dall’assegno.
FAQ n.15
Domanda
Si
chiede se il ticket licenziamento è dovuto per intero anche per i rapporti di
lavoro part-time verticale o ciclico, ad esempio nel caso in cui il contratto
sia a tempo indeterminato, mettiamo con durata di un anno, ma nel quale cui la
prestazione si svolga ad esempio per soli 3 mesi.
Risposta
Il contributo è
slegato dalla prestazione individuale, essendo dovuto nella stessa misura,
indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato: in pratica,
il datore di lavoro deve pagare lo stesso contributo, sia nel caso che
l'interruzione del rapporto riguardi un lavoratore part-time (che lavora, ad
esempio, un'ora la settimana) sia per un dipendente che presta 40 ore
settimanali.
A incidere sul
calcolo del ticket è invece la durata del rapporto di lavoro: per le frazioni
di lavoro sotto 12 mesi – il contributo va determinato in proporzione al numero
di mesi di durata effettiva del contratto, considerando come mese intero quello
in cui la prestazione lavorativa è avvenuta per almeno 15 giorni.
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Ravvedimento operoso
martedì 7 ottobre 2014
Mancata presentazione del DM-10 – Evasione contributiva
Nella
sentenza n.20822 del 2 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che,
in assenza del ravvedimento operoso, la ritardata presentazione del modello
DM10, anche solo per un giorno, configura l’ipotesi dell’evasione contributiva.
Nel
caso di specie un’azienda aveva convenuto in giudizio l’Inps per ottenere la
restituzione della sanzione “una tantum” di 28.533,21 €, irrogata dall’Istituto
per la ritardata presentazione del modello DM10 relativo al mese di novembre
1998.
La
ricorrente, precisando che il modello suddetto era stato presentato con un solo
giorno di ritardo, aveva dedotto l'illegittima applicazione della sanzione
prevista in caso di evasione contributiva, configurandosi nella fattispecie la
meno grave ipotesi dell’omissione.
La
Corte di Appello di Brescia, aveva confermato la sentenza nella quale il
Tribunale di Bergamo, rigettando il ricorso, aveva ritenuto sussistenti i presupposti della "evasione" contributiva
e non quelli della "omissione".
In
particolare, la Corte del merito aveva precisato come, pur avendo la società
diritto a rientrare nell'ipotesi dell’omissione in relazione alla presentazione
della denuncia con un solo giorno di ritardo, non avendo effettuato il pagamento
entro trenta giorni dalla denuncia tramite"ravvedimento operoso", la
fattispecie doveva essere ricondotta alla più grave ipotesi della evasione.
Contro
questa pronuncia, l’azienda aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo
che la tardiva presentazione del modello DM/10 non configurerebbe una ipotesi
di "evasione" contributiva, per la quale è richiesta non la mera
inosservanza delle modalità e dei termini di adempimento delle dichiarazioni e
comunicazioni imposti ai datori di lavoro, ma l'omessa e/o la difformità di
tali dichiarazioni alla realtà delle cose.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza della
ricorrente.
La
giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte precisato (1) che la mancata
presentazione del modello DM/10 configura la fattispecie della "evasione",
ricadente nella previsione di cui all’art.1, comma 217, lett. B), della Legge
n.662/1996, che prevede una sanzione una tantum, il cui pagamento (2) può essere
evitato, tramite ravvedimento operoso, effettuando la denuncia della situazione
debitoria spontaneamente, prima di
contestazioni o richiese dell'ente previdenziale, e comunque entro sei mesi dal
temine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli
stessi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.
Tornando
alla vicenda in commento, gli ermellini hanno osservato come i suddetti
principi fossero stati correttamente applicati dalla Corte territoriale che,
non ravvisando l'ipotesi del ravvedimento
operoso, aveva escluso che la società potesse fruire dei benefici ad esso connessi,
non avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto entro i 30 giorni
successivi alla denuncia.
La
Cassazione, pertanto, ha concluso con il rigetto del ricorso e la successiva
condanna dell’azienda al pagamento delle spese per il processo di legittimità, liquidate
in 3.500,00 € per compensi, 100,00 € per esborsi, oltre accessori di legge e
spese generali nella misura del 15 %.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.7991/2013; Cass., Sentenza n.24284/2008; Cass. SU, Sentenza
n.4808/2005; Cass., Sentenza n.5836/2003;
2)
–
In virtù della della modifica apportata al richiamato comma 217, dall'art. 59,
comma 22, della Legge n.449/1997;
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