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Visualizzazione post con etichetta Ravvedimento operoso. Mostra tutti i post
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domenica 20 dicembre 2015

Dichiarazioni con errori o presentate in ritardo. C’è tempo fino al 29 dicembre per sfruttare il nuovo ravvedimento

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 18 dicembre 2015

Ancora undici giorni per mettersi in regola e usufruire delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso per i casi di errori commessi in dichiarazione o di ritardo nella presentazione. In particolare, la nuova disciplina prevista dall’art. 13 del Dlgs 472/1997 ha distinto nettamente le ipotesi di dichiarazione integrativa (che presuppone una modifica

lunedì 3 agosto 2015

Consulenti del Lavoro - Ravvedimento operoso: dal 2015 le sanzioni si riducono

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 3 agosto 2015

La Legge di Stabilità ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, determinando un sostanziale cambiamento dell’assetto originario dell’istituto. In particolare, al fine di migliorare il rapporto tra Fisco e contribuente, il ravvedimento operoso è stato rimodulato ampliando termini e modalità per la sua applicazione.

Prima dell’entrata in vigore della Legge n.190/2014, il contribuente poteva ricorrere al ravvedimento operoso, entro un anno dall’omissione o dall’errore e soltanto nel caso in cui la violazione non fosse stata già contestata o comunque non fossero iniziati accessi, verifiche e ispezioni da parte del Fisco, secondo le tre forme: sprint, con una sanzione dello 0,2%; breve, con una sanzione del 3%; lungo, con una sanzione del 3,75%.

Con le modifiche della Legge di Stabilità 2015, le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. In pratica, può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrativi, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Lo schema delle sanzioni diventa quindi:

-          0,2%: se si procede al ravvedimento entro il 14° giorno successivo alla violazione;

-          3% (1/10 del minimo): se si procede al versamento entro 30 giorni dalla data dell’omissione;

-          3,3% (1/9 del minimo): se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione delle dichiarazione, ovvero dall’omissione o dall’errore;

-          3,75% (1/8 del minimo): se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione delle dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro 1 anno dall’omissione o dall’errore;

-          4,2% (1/7 del minimo): se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso, ovvero entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;

-          5% (1/5 del minimo): se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (con alcune eccezioni), ovvero oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.

Resta fermo che, oltre al versamento dell’imposta e delle sanzioni, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo, a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

mercoledì 24 giugno 2015

Omesso versamento delle ritenute: il ravvedimento operoso estingue il reato

Stando all’attuale formulazione della bozza del decreto legislativo di riforma del sistema penale tributario, presentata ieri in Consiglio dei Ministri,  la regolarizzazione amministrativa delle violazioni di dichiarazione infedele o omessa, tramite ravvedimento operoso, comporterà la non punibilità in sede penale.

Sempre ai fini penali, inoltre, l’omissione della dichiarazione potrà essere sanata entro il termine di presentazione di quella successiva, a patto però, che la regolarizzazione avvenga spontaneamente.

Sembra certa, infine, l’elevazione a 150.000 euro della soglia prevista per la rilevanza penale delle violazioni di omesso versamento delle ritenute dei lavoratori.

Valerio Pollastrini

mercoledì 10 giugno 2015

Nuovo ravvedimento operoso: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 9 giugno 2015

Con la circolare n.23/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce una breve guida sull’istituto del ravvedimento operoso, radicalmente rinnovato dalla legge di stabilità

2015 (legge n. 190/2014), che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento. Grazie alle nuove regole, il Fisco punta a ridurre le liti e a premiare i contribuenti più tempestivi nell’autocorrezione, graduando le sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni. Il documento di prassi illustra inoltre come individuare il momento a partire dal quale vanno calcolati i termini per ravvedersi nei casi di omessi versamenti e violazioni commesse con la dichiarazione.

Prima si regolarizza, più si riducono le sanzioni – In seguito all’approvazione della legge di stabilità 2015, a partire dal primo gennaio i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dalla nuova versione dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività dell’autocorrezione.

Infatti, con il nuovo ravvedimento, le sanzioni si riducono da un decimo a un quinto del minimo.

Quando è possibile regolarizzare – Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972) o l’esito del controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973).

Il Fisco cambia verso a partire dal ravvedimento - In pratica, con il nuovo ravvedimento le sanzioni possono ridursi fino a un decimo nei casi descritti nella tabella seguente.

 
TIPOLOGIA
TEMPISTICA
SANZIONE RIDOTTA
Mancato pagamento del
tributo o di un acconto
Entro il termine di trenta giorni dalla data della sua commissione
1/10 del minimo
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul
pagamento del tributo
Entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
1/9 del minimo
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul
pagamento del tributo
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione,
oppure, quando non è prevista
dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
1/8 del minimo
Regolarizzazione di
errori e omissioni,
anche se incidenti sulla
determinazione o sul
pagamento del tributo
Entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando
non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
1/7 del minimo
Regolarizzazione di
errori e omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul
pagamento del tributo
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando
non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
1/6 del minimo
Regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul
pagamento del tributo
Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini
fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale)
1/5 del minimo
Omissione della
presentazione della
dichiarazione
Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni o,
nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni
1/10 del minimo

 

 

giovedì 19 febbraio 2015

Le F.A.Q. INPS–CdL del mese di febbraio

L’Ordine dei Consulenti del lavoro ha diffuso le F.A.Q. del mese di febbraio, attraverso le quali l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito a  Mini Aspi, Certificazione Unica 2015,  ravvedimento operoso,  assegni familiari in caso di part-time e  ticket licenziamento.

Queste, dunque, le nuove F.A.Q.:

FAQ n.9
Domanda    
I modelli 730 sono predisposti dagli intermediari abilitati - tra cui i Consulenti del Lavoro -  e telematicamente inviati all'Agenzia delle Entrate. Nella generalità dei casi  le relative risultanze (c.d. modello 730-4) vengono inviate dall'Agenzia delle Entrate direttamente al sostituto di imposta che procede alle operazioni di conguaglio.
Tuttavia, quando il sostituto d'imposta (che dovrà procedere alla erogazione e/o alla trattenuta secondo le risultanze del modello 730-4) è l'INPS è previsto che non sia l'Agenzia delle Entrate a trasmettere il risultato della dichiarazione 730, ma vi provveda direttamente il soggetto che ha compilato e spedito la dichiarazione (di norma, gli intermediari abilitati).  La trasmissione avviene tramite il sito internet INPS nell’area “servizi per aziende e consulenti” nella specifica sezione “servizi in convenzione”. E’ evidente che tutti i Consulenti del Lavoro possiedono i requisiti richiesti dall’Istituto in quanto costituiscono dotazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività professionale.
Ciò nonostante, nell'ultima tornata numerosi colleghi  hanno segnalato l’impossibilità ad inviare i citati modelli 730. Il file di trasmissione  è stato scartato dal sistema con la motivazione " nessuna convenzione per il fornitore selezionato".
Per l'anno in corso si prevede ci siano gli stessi problemi?

Risposta
Si precisa che non c’è bisogno di alcuna convenzione per inviare i modelli 730/4, ma lo scorso anno si è deciso di unificare la pagina di trasmissione dei file condividendo quella con i RED/ICRIC/Detr che, viceversa, prevedono una convenzione associata.  Per questo motivo, per i modelli 730/4 era stata preimpostata la tabella di riferimento dei fornitori con le anagrafiche di quanti li avevano già trasmessi nel 2013, però non essendoci un automatismo per aggiungere nuovi fornitori occorreva intervenire manualmente. Operazione a cui si provvedeva dopo segnalazione agli indirizzi di posta presenti nella pagina di documentazione.  Con l’anno corrente sarà attivata una funzionalità per cui il singolo fornitore potrà modificare i propri dati anagrafici in autonomia.

FAQ n.10
Domanda
In base alla legge di stabilità, sono stati riconosciuti gli sgravi della mobilità 236 , ma l’Inps in data 16 gennaio ha inviato le note di rettifica per il recupero sgravi. Abbiamo capito male noi, oppure le NDR non dovevano essere emesse?

Risposta
Non avete compreso male ma in questo caso è opportuno che venga fatto attraverso il cassetto previdenziale, alla voce Estratto Conto dm 10, la verifica della sequenza dei codici di autorizzazione.
 
Nel caso specifico ritengo sia stato rimosso dalla sede competente il codice di autorizzazione  e che  i flussi siano stati trasmessi con i codici tipo contribuzione della 223/91

75 – Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.25, comma 9, della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)

76 – Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)

77 – Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (circ. INPS n. 260/91)
 
Nel caso fossero  stati indicati correttamente i codici  Uniemens, ancorchè la posizione sia priva del c.a. 5q per il periodo dal 01/2013, le note di rettifica non sono state spedite.

Elenco i codici tipo contribuzione per le assunzioni per la l. 236/ 93 (piccola mobilità) corretti

P5 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art.25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.

P6 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.

P7 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.

FAQ n.11
Domanda
Con riferimento alla Certificazione Unica 2015, si richiede di sapere se per i dipendenti pubblici (ex INPDAP) per i quali vengono compilati i punti da 15 a 34 della Sezione 3 - INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP), occorra altresì barrare la casella 3 - ALTRO del quadro relativo ai DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS.

Risposta
Punto 3 – Altro – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici alle gestioni INPS Gestione Dipendenti Pubblici e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente pensionistico diverso dall’INPS (ad esempio: INPGI).
(è legato al fatto che sono privi di matricola)

FAQ n.12
Domanda
La presente per sottoporre i seguenti quesiti relativi al comportamento da tenere, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi previdenziali e assistenziali alla gestione separata:

-         il committente dovrà provvedere al calcolo del ravvedimento operoso? oppure sarà tenuto solo al versamento dei contributi dovuti utilizzando i codici consueti (CXX/C10) e dovrà attendere l'avviso da parte dell'Istituto per la richiesta dell'importo delle sanzioni?

-         In caso di ravvedimento il totale della sanzione è pari al 5,75% in ragione d'anno a partire dal 01/01/2014? E quale sarà il codice "causale contributo" da utilizzare nel modello 24?

Risposta
Il codice tributo per pagare le sanzioni è COS nel campo Matricola va indicato 10 volte il carattere 8. Il tasso da applicare è quello vigente al momento del pagamento della quota capitale.

FAQ n.13
Domanda
Un disoccupato percettore di indennità mini-Aspi viene assunto presso un ristorante; nel periodo natalizio ha lavorato per 7 giorni consecutivi: perderà tutta l’indennità oppure soltanto i giorni di effettivo lavoro? Nonostante io abbia consultato diverse circolari dell’istituto, non è chiaro il discorso fra decadenza e perdita del diritto.

Risposta
Dalla pagina intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità Mini Aspi

NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione Mini-ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di cinque giorni; al termine della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità Mini-ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.

DECADENZA DALL’INDENNITÀ
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:

-         Perdita dello stato di disoccupazione;

-         Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;

-         Inizio di attività autonoma senza comunicazione all’INPS;

-         Pensionamento di vecchiaia o anticipato;

-         Assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;

-         Rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;

-         Mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI.

dalla pagina intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità  Aspi

NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende  ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione  o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.

DECADENZA DALL’INDENNITA’
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:

-         perdita dello stato di disoccupazione;

-         rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;

-         inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;

-         pensionamento di vecchiaia o anticipato;

-         assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;

-         rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;

-         mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.

FAQ n.14
Domanda
Buongiorno, vi chiedo un parere a seguito di una nota Inps 25 settembre 2006 circa l'erogazione degli assegni familiari per un part-time.
In particolare la situazione è questa:

-         Dipendente part-time assunta con 24 ore settimanali dal lunedì al venerdì (settimana corta); nel caso in cui vi siano ore lavorate 20 più 4 di ferie, gli assegni familiari spetterebbero per 5 giorni o per 6 (quindi anche per la giornata del sabato)?

-         Dalla nota mi sembra di capire che se la lavoratrice non ha raggiunto le 24 ore di effettiva prestazione lavorativa gli anf spetterebbero per le singole giornate di lavoro svolto fermo restando ovviamente il diritto anche per la giornata di ferie. Pertanto a mio parere spetterebbero per 5 giorni.

Risposta
LAVORATORI PART-TIME
Ai lavoratori occupati a tempo parziale spetta l' ANF nella misura settimanale intera soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno.
Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse. In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.  Le ferie sono considerate giornate retribuite e quindi coperte dall’assegno.

FAQ n.15
Domanda
Si chiede se il ticket licenziamento è dovuto per intero anche per i rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico, ad esempio nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato, mettiamo con durata di un anno, ma nel quale cui la prestazione si svolga ad esempio per soli 3 mesi.

Risposta  
Il contributo è slegato dalla prestazione individuale, essendo dovuto nella stessa misura, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato: in pratica, il datore di lavoro deve pagare lo stesso contributo, sia nel caso che l'interruzione del rapporto riguardi un lavoratore part-time (che lavora, ad esempio, un'ora la settimana) sia per un dipendente che presta 40 ore settimanali.
A incidere sul calcolo del ticket è invece la durata del rapporto di lavoro: per le frazioni di lavoro sotto 12 mesi – il contributo va determinato in proporzione al numero di mesi di durata effettiva del contratto, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa è avvenuta per almeno 15 giorni.

martedì 7 ottobre 2014

Mancata presentazione del DM-10 – Evasione contributiva

Nella sentenza n.20822 del 2 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, in assenza del ravvedimento operoso, la ritardata presentazione del modello DM10, anche solo per un giorno, configura l’ipotesi dell’evasione contributiva.

Nel caso di specie un’azienda aveva convenuto in giudizio l’Inps per ottenere la restituzione della sanzione “una tantum” di 28.533,21 €, irrogata dall’Istituto per la ritardata presentazione del modello DM10 relativo al mese di novembre 1998.

La ricorrente, precisando che il modello suddetto era stato presentato con un solo giorno di ritardo, aveva dedotto l'illegittima applicazione della sanzione prevista in caso di evasione contributiva, configurandosi nella fattispecie la meno grave ipotesi dell’omissione.

La Corte di Appello di Brescia, aveva confermato la sentenza nella quale il Tribunale di Bergamo, rigettando il ricorso, aveva ritenuto sussistenti  i presupposti della "evasione" contributiva e non quelli della "omissione".

In particolare, la Corte del merito aveva precisato come, pur avendo la società diritto a rientrare nell'ipotesi dell’omissione in relazione alla presentazione della denuncia con un solo giorno di ritardo, non avendo effettuato il pagamento entro trenta giorni dalla denuncia tramite"ravvedimento operoso", la fattispecie doveva essere ricondotta alla più grave ipotesi della evasione.

Contro questa pronuncia, l’azienda aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la tardiva presentazione del modello DM/10 non configurerebbe una ipotesi di "evasione" contributiva, per la quale è richiesta non la mera inosservanza delle modalità e dei termini di adempimento delle dichiarazioni e comunicazioni imposti ai datori di lavoro, ma l'omessa e/o la difformità di tali dichiarazioni alla realtà delle cose.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza della ricorrente.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte precisato (1) che la mancata presentazione del modello DM/10  configura la fattispecie della "evasione", ricadente nella previsione di cui all’art.1, comma 217, lett. B), della Legge n.662/1996, che prevede una sanzione una tantum, il cui pagamento (2) può essere evitato, tramite ravvedimento operoso, effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente,  prima di contestazioni o richiese dell'ente previdenziale, e comunque entro sei mesi dal temine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.

Tornando alla vicenda in commento, gli ermellini hanno osservato come i suddetti principi fossero stati correttamente applicati dalla Corte territoriale che, non  ravvisando l'ipotesi del ravvedimento operoso, aveva escluso che la società potesse fruire dei benefici ad esso connessi, non avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto entro i 30 giorni successivi  alla denuncia.

La Cassazione, pertanto, ha concluso con il rigetto del ricorso e la successiva condanna dell’azienda al pagamento delle spese per il processo di legittimità, liquidate in 3.500,00 € per compensi, 100,00 € per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15 %.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Cass., Sentenza n.7991/2013; Cass., Sentenza n.24284/2008; Cass. SU, Sentenza n.4808/2005; Cass., Sentenza n.5836/2003;
2)      – In virtù della della modifica apportata al richiamato comma 217, dall'art. 59, comma 22, della Legge n.449/1997;