Un lavoratore che subisce un licenziamento dichiarato
illegittimo può optare per la reintegra del posto di lavoro o per un'indennità
pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre a un eventuale
risarcimento riconosciuto dal giudice per le retribuzioni perse. La norma
assegna al lavoratore 30 giorni di tempo per la scelta, a decorrere
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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mercoledì 13 gennaio 2016
Licenziamenti - Cdl –Cassazione: cambiano i tempi per scegliere l'indennità
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 12 Gennaio 2016
lunedì 29 giugno 2015
Tutela reale: l’insussistenza del requisito dimensionale va provata dal datore di lavoro
Nella
sentenza n.13166 del 25 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in
caso di licenziamento illegittimo, grava sul datore di lavoro la prova dell'eventuale
insussistenza del requisito dimensionale per l'applicabilità della tutela
reintegratoria prevista dall'art.18 della Legge n.300/1970.
Corte di
Cassazione – Sentenza n.13166 del 25 giugno 2015
Svolgimento del
processo
La Corte di
Appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale di Catania, non definitivamente
pronunciando sulla domanda di P.G., proposta nei confronti A.S., avente ad
oggetto l'impugnativa del licenziamento orale da quest'ultima intimatole e la
condanna della stessa al pagamento di differenze retributive, dichiarava
inefficacie il predetto licenziamento e per l'effetto condannava A.S. a
reintegrare il P. nel posto di lavoro e corrispondergli tutte le retribuzioni
maturate a decorrere dalla data del licenziamento e fino all'effettivo
ripristino del rapporto di lavoro.
A base del decisumi,e
per quello che interessa in questa sede, la Corte del merito, per quanto
riguarda l'applicabilità della tutela reale di cui all'art. 18 della legge n.
300 del 1970, poneva il rilievo fondante secondo il quale il datore di lavoro
non aveva provato il requisito dimensionale allegato.
Avverso questa
sentenza A.S. ricorre in cassazione sulla base di due censure.
Parte intimata
resiste con controricorso con il quale, in via preliminare, deduce il mancato
rispetto del termine di cui all'art. 325 cpc.
Motivi della
decisione
Preliminarmente
va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte
resistente sul rilievo che, a fronte sentenza di appello notificata in data 24
aprile 2012, il ricorso per cassazione era stato notificato una prima volta
solo in data 25 giugno 2012 ed una seconda volta in data 29 giugno 2012.
Infatti è pur
vero che il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello
scadeva, come dedotto dalla parte intimata, il giorno 23 giugno 2012, ma è
altrettanto vero che tale data è coincisa con il sabato.
Trova, quindi
applicazione, la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di
sabato, ex art. 155, quinto comma, cpc, la quale è applicabile non solo ai
procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, ma anche a quelli già
pendenti a tale data, in forza dell‘art. 58, comma 3, della legge 18 giugno
2009, n. 69 ( per tutte V. Cass. 19 dicembre 2014 n. 27048)
Conseguentemente
deve ritenersi tempestiva la notifica del ricorso per cassazione avvenuta il
giorno 25 giugno 2012, primo utile in ragione della richiamata proroga.
Con il primo
motivo del ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione
degli artt. 2697 cc e 18 della legge n. 300 del 1970 nonché vizio di
motivazione, sostiene che la Corte del merito non ha valutato la documentazione
agli atti da cui si evince che la ditta A. non occupava più di quindici
dipendenti e le dichiarazioni testimoniali dalle quali emerge che nella
predetta ditta lavoravano l’A., i figli e un dipendente.
Con la seconda
censura parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli
artt. 1206, 1217 cc, 80 disp. att. cc e 2 della legge n. 604 del 1966 nonché
vizio di motivazione, rileva che la Corte del merito una volta accertata
l'inapplicabilità della tutela reale non avrebbe potuto ordinare la
reintegrazione nel posto di lavoro.
I motivi, che in
quanto strettamente connessi da punto di vista logicogiuridico vanno trattati
unitariamente, sono infondati.
Occorre
premettere che secondo giurisprudenza, oramai consolidata di questa Corte, in
tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione
della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata
l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a
riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del
licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro
subordinato e l'illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni
dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del
1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti
impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò,
essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere
probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui
all'art. 1218 cc - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto
di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a
riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il
rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione
di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre,
la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del
lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della
"disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori
occupati nell'impresa (Cass. S.U. 10 gennaio 2006 n. 141 e Cass.16 marzo 2009
n. 6344).
Tanto premesso
va rilevata la correttezza della sentenza impugnata che ha ritenuto gravante
sul datore di lavoro la prova dell'insussistenza del requisito dimensionale per
l'applicabilità della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 della legge n.
300 del 1970.
Quanto alle
emergenze istruttorie di cui parte ricorrente denuncia l'erronea valutazione,
va osservato che relativamente al richiamato documento, del quale si deduce la
mancata considerazione, non essendo nel ricorso, in violazione del principio di
autosufficienza, trascritto il testo è precluso a questa Corte qualsiasi
sindacato di legittimità.
Analoghe
considerazioni valgono in ordine alle dichiarazioni testimoniali di cui sono
riportati solo alcuni stralci.
E' infatti, ius
receptum nella giurisprudenza di questa Corte nel caso in cui, con il ricorso
per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della sentenza
impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è
necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della
decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che
il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso,
la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente
valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione,
alla quale è precluso l'esame diretto degli atti, di delibare la decisività
della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in
meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti ( per tutte Cass. 19
maggio 2006 , n.11886 e Cass. 9 aprile 2013 n. 8569 ).
Il ricorso in
conclusione va rigettato.
Le spese del
giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso e condanna parte ricorrente la pagamento delle spese del giudizio di
legittimità liquidate in E. 100,00 per esborsi ed E. 3.500,00 per compensi
oltre accessori di legge.
giovedì 16 aprile 2015
La mancata reintegra nel posto di lavoro non costituisce reato
Nella
sentenza n.6777/2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che il mancato
rispetto, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di reintegrare in
servizio il dipendente illegittimamente licenziato non costituisce reato.
L’inottemperanza
dell’ordine di reintegrazione disposto dal Giudice, infatti, è un inadempimento
dal quale scaturiscono unicamente delle conseguenze civilistiche di natura
patrimoniale, in relazione alle quali il lavoratore avrà la possibilità di richiedere
un eventuale risarcimento.
Valerio
Pollastrini
giovedì 6 novembre 2014
Il reintegro comporta il ritorno nel precedente reparto
Nella
sentenza n.23016 del 29 ottobre 2014, la Corte di Cassazione, nel respingere il
ricorso di una società avverso una cartella esattoriale, ha ricordato le
corrette modalità di reintegrazione del dipendente licenziato illegittimamente.
Nella
pronuncia in commento, infatti, gli ermellini hanno affermato che, quand’anche,
in virtù dell’accertata illegittimità del recesso, l’azienda abbia provveduto a
ricollocare in organico il lavoratore, quest’ultimo ha diritto ad essere reinserito nel reparto
nel quale risultava occupato prima della sua estromissione.
Valerio
Pollastrini
martedì 17 dicembre 2013
Nella comunicazione di reintegro devono essere specificate le mansioni nelle quali il lavoratore verrà adibito
Nella
sentenza n.26519 del 27 novembre 2013 la Corte di Cassazione ha ritenuto
corretto il comportamento di un lavoratore che, in seguito ad una sentenza che
ne aveva riconosciuto il diritto ad essere reintegrato in azienda dopo un
licenziamento illegittimo, si era
rifiutato di rientrare in servizio fino a quando il datore di lavoro non gli avesse
comunicato alcuni chiarimenti sulla propria posizione lavorativa ed, in
particolare, sulle mansioni nelle quali sarebbe stato ricollocato.
Al
termine di un precedente iter giudiziario ad un dipendente della Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a., licenziato illegittimamente, era stato
riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Il
lavoratore aveva però rifiutato l’invito del datore di lavoro a riprendere il
servizio perché, nonostante una richiesta formale, non aveva ricevuto alcuna indicazione
sulle condizioni lavorative nelle quali sarebbe stato reintegrato.
In
riforma della sentenza del Tribunale di
Ascoli Piceno, la Corte di Appello di Ancona aveva accolto le richieste del
lavoratore, dichiarando il rapporto di lavoro non cessato in seguito al mancato
rientro in servizio, ed aveva condannato l’azienda al pagamento, oltre degli
accessori di legge, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
La
Corte di Appello di Ancona aveva attestato che nel corso di un incontro tra il
dipendente ed un funzionario dell’azienda vi fosse stato un effettivo invito a riprendere
servizio. Tuttavia, la successiva inattività del lavoratore non poteva essere
addebitata ad un rifiuto espresso dello stesso per fatti concludenti, avendo
egli richiesto preventive specificazioni e manifestato la volontà di attendere,
prima della reintegra, una comunicazione scritta del datore di lavoro a
proposito delle future condizioni lavorative.
Di
conseguenza il giudice di Appello aveva ritenuto l’azienda inadempiente all’obbligo
di reintegrazione, fatto che aveva reso irrilevante il successivo comportamento
del lavoratore, dal momento che la mancata risposta della richiesta di specificazioni
aveva costituito la mancata attuazione dell’obbligo di reintegrazione.
In
seguito alla pronuncia di secondo grado, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a aveva
ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di merito aveva fondato la
propria decisione sull’assunto che l’incontro con il dirigente aziendale non
avesse comportato un’effettiva reintegra, sicché doveva considerarsi irrilevante
la circostanza che il lavoratore, dopo l’avvenuto “invito alla reintegra”, non
si fosse presentato sul luogo di lavoro, lasciando trascorrere il termine di
trenta giorni di cui all’art. 18 St. lav.
L’azienda
rilevava, inoltre, che in base al richiamato art. 18 St. lav., a carico del
datore di lavoro sussiste unicamente l’obbligo di invitare il dipendente a
riprendere il lavoro, mentre il lavoratore ha l’onere di riprendere servizio
entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito datoriale. Nella specie, invece, la Corte d’appello, pur riconoscendo
che l’azienda avesse adempiuto all’obbligo dell’invito, aveva tuttavia ritenuto, contraddittoriamente,
giustificato il comportamento del
lavoratore successivo all’incontro con il dirigente aziendale preposto,
nonostante fosse certo che il dipendente avesse lasciato decorrere il
suindicato termine di trenta giorni.
La pronuncia
della Cassazione
La
Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze dell’azienda, ricordando,
preliminarmente, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (1) in base al
quale il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’invito del datore di
lavoro – entro il quale il lavoratore, a norma dell’art. 18 della legge 20
maggio 1970 n. 300, deve riprendere servizio, dopo avere ottenuto la
reintegrazione nel posto di lavoro, se intende evitare la risoluzione del
rapporto – è stabilito nell’interesse del lavoratore in quanto, tenendo conto
delle difficoltà che egli potrebbe incontrare qualora gli fosse stata imposta
l’immediata ripresa del servizio, gli concede uno spatium deliberando sul
comportamento da seguire.
Ne
consegue che la risoluzione del rapporto di lavoro, prevista dall’art. 18 della
legge n. 300 del 1970 per l’ipotesi in cui il lavoratore illegittimamente
licenziato non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dal ricevimento del
corrispondente invito del datore di lavoro, presuppone l’accertamento della
sufficiente specificità dell’invito predetto, non essendo sufficiente la
manifestazione di una generica disponibilità del datore di lavoro e dare
esecuzione al provvedimento di reintegrazione (2).
Per
la Suprema Corte è necessario, pur senza forme solenni, un invito concreto e specifico a rientrare in
azienda (3), nel luogo e
nelle mansioni originarie (4) ovvero in
altre, se ricorrano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (5).
In
base ai principi sopra enunciati la specificità del contenuto dell’invito
datoriale si collega alla funzione del termine per la ripresa del servizio di
cui all’art. 18 St. lav., che si sostanzia nel consentire al lavoratore di
decidere con agio il comportamento da tenere, avendo ben presenti tutti gli
elementi propri della posizione lavorativa offertagli, dato il suo diritto a
rientrare nel luogo e nelle mansioni originarie e di potere, eventualmente,
essere adibito a mansioni diverse solo in caso di ricorrenza di comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Per
quanto riguarda il caso di specie, il lavoratore, durante l’incontro con il
referente aziendale, aveva richiesto specificazioni sulla posizione lavorativa
che avrebbe ricoperto in seguito alla reintegra e, non avendo ottenuto risposte
al riguardo, ha manifestato l’ intenzione di voler attendere la comunicazione
scritta e di volerne verificare il contenuto con il proprio legale.
Prima
della scadenza del termine, il legale del lavoratore aveva inviato al datore di
lavoro una lettera nella quale aveva formalizzato la suddetta richiesta di
chiarimenti, rimasta però inevasa.
Di
conseguenza, la Corte di Appello, a detta della Cassazione, aveva correttamente
ritenuto che l’azienda avesse tenuto un comportamento non conforme all’art. 18
St. lav., dal momento che aveva privato il lavoratore delle condizioni
necessarie per effettuare la propria scelta con cognizione di causa ed,
inoltre, aveva del tutto ignorato la lettera del legale del lavoratore, che,
invece, doveva essere considerata come un elemento del tutto idoneo ad
escludere qualsiasi comportamento inerte dell’interessato.
Dunque,
la richiesta dei dovuti chiarimenti in ordine alla posizione lavorativa offerta
in seguito ad un invito datoriale privo di specificità (quale è quello in
oggetto) è da considerarsi efficace – al fine di escludere l’inerzia del
lavoratore – anche se effettuata dal
legale del lavoratore stesso.
Sulla
base di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda
ed ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in 100,00 € per esborsi più 3000,00 € per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
(1)
-
vedi, per tutte: Cass. 11 maggio 1982, n. 2952;
(2)
-
vedi, fra le tante: Cass. 24 marzo 1987, n. 2857; Cass. 20 febbraio 1988, n.
1826; molte altre conformi, anche Cass. 29 luglio 1998, n. 7448;
(3)
-
Cass. 20 ottobre 1987 n. 7733, 13 gennaio 1993 n. 314, 19 giugno 1993 n. 6837;
(4)
-
Cass. 29 maggio 1995 n. 5993;
(5)
-
Cass. 29 luglio 1998, n. 7448;
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