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mercoledì 13 gennaio 2016

Licenziamenti - Cdl –Cassazione: cambiano i tempi per scegliere l'indennità

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 12 Gennaio 2016   

Un lavoratore che subisce un licenziamento dichiarato illegittimo può optare per la reintegra del posto di lavoro o per un'indennità pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre a un eventuale risarcimento riconosciuto dal giudice per le retribuzioni perse. La norma assegna al lavoratore 30 giorni di tempo per la scelta, a decorrere

lunedì 29 giugno 2015

Tutela reale: l’insussistenza del requisito dimensionale va provata dal datore di lavoro

Nella sentenza n.13166 del 25 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di licenziamento illegittimo, grava sul datore di lavoro la prova dell'eventuale insussistenza del requisito dimensionale per l'applicabilità della tutela reintegratoria prevista dall'art.18 della Legge n.300/1970.

Corte di Cassazione – Sentenza n.13166 del 25 giugno 2015

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale di Catania, non definitivamente pronunciando sulla domanda di P.G., proposta nei confronti A.S., avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento orale da quest'ultima intimatole e la condanna della stessa al pagamento di differenze retributive, dichiarava inefficacie il predetto licenziamento e per l'effetto condannava A.S. a reintegrare il P. nel posto di lavoro e corrispondergli tutte le retribuzioni maturate a decorrere dalla data del licenziamento e fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro.

A base del decisumi,e per quello che interessa in questa sede, la Corte del merito, per quanto riguarda l'applicabilità della tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, poneva il rilievo fondante secondo il quale il datore di lavoro non aveva provato il requisito dimensionale allegato.

Avverso questa sentenza A.S. ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Parte intimata resiste con controricorso con il quale, in via preliminare, deduce il mancato rispetto del termine di cui all'art. 325 cpc.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente sul rilievo che, a fronte sentenza di appello notificata in data 24 aprile 2012, il ricorso per cassazione era stato notificato una prima volta solo in data 25 giugno 2012 ed una seconda volta in data 29 giugno 2012.

Infatti è pur vero che il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello scadeva, come dedotto dalla parte intimata, il giorno 23 giugno 2012, ma è altrettanto vero che tale data è coincisa con il sabato.

Trova, quindi applicazione, la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, quinto comma, cpc, la quale è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza dell‘art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ( per tutte V. Cass. 19 dicembre 2014 n. 27048)

Conseguentemente deve ritenersi tempestiva la notifica del ricorso per cassazione avvenuta il giorno 25 giugno 2012, primo utile in ragione della richiamata proroga.

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc e 18 della legge n. 300 del 1970 nonché vizio di motivazione, sostiene che la Corte del merito non ha valutato la documentazione agli atti da cui si evince che la ditta A. non occupava più di quindici dipendenti e le dichiarazioni testimoniali dalle quali emerge che nella predetta ditta lavoravano l’A., i figli e un dipendente.

Con la seconda censura parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1217 cc, 80 disp. att. cc e 2 della legge n. 604 del 1966 nonché vizio di motivazione, rileva che la Corte del merito una volta accertata l'inapplicabilità della tutela reale non avrebbe potuto ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro.

I motivi, che in quanto strettamente connessi da punto di vista logicogiuridico vanno trattati unitariamente, sono infondati.

Occorre premettere che secondo giurisprudenza, oramai consolidata di questa Corte, in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cc - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa (Cass. S.U. 10 gennaio 2006 n. 141 e Cass.16 marzo 2009 n. 6344).

Tanto premesso va rilevata la correttezza della sentenza impugnata che ha ritenuto gravante sul datore di lavoro la prova dell'insussistenza del requisito dimensionale per l'applicabilità della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Quanto alle emergenze istruttorie di cui parte ricorrente denuncia l'erronea valutazione, va osservato che relativamente al richiamato documento, del quale si deduce la mancata considerazione, non essendo nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, trascritto il testo è precluso a questa Corte qualsiasi sindacato di legittimità.

Analoghe considerazioni valgono in ordine alle dichiarazioni testimoniali di cui sono riportati solo alcuni stralci.

E' infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti ( per tutte Cass. 19 maggio 2006 , n.11886 e Cass. 9 aprile 2013 n. 8569 ).

Il ricorso in conclusione va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente la pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per esborsi ed E. 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.

 

giovedì 16 aprile 2015

La mancata reintegra nel posto di lavoro non costituisce reato

Nella sentenza n.6777/2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di reintegrare in servizio il dipendente illegittimamente licenziato non costituisce reato.

L’inottemperanza dell’ordine di reintegrazione disposto dal Giudice, infatti, è un inadempimento dal quale scaturiscono unicamente delle conseguenze civilistiche di natura patrimoniale, in relazione alle quali il lavoratore avrà la possibilità di richiedere un eventuale risarcimento.

Valerio Pollastrini

giovedì 6 novembre 2014

Il reintegro comporta il ritorno nel precedente reparto

Nella sentenza n.23016 del 29 ottobre 2014, la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso di una società avverso una cartella esattoriale, ha ricordato le corrette modalità di reintegrazione del dipendente licenziato illegittimamente.

Nella pronuncia in commento, infatti, gli ermellini hanno affermato che, quand’anche, in virtù dell’accertata illegittimità del recesso, l’azienda abbia provveduto a ricollocare in organico il lavoratore, quest’ultimo  ha diritto ad essere reinserito nel reparto nel quale risultava occupato prima della sua estromissione.

Valerio Pollastrini

martedì 17 dicembre 2013

Nella comunicazione di reintegro devono essere specificate le mansioni nelle quali il lavoratore verrà adibito


Nella sentenza n.26519 del 27 novembre 2013 la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il comportamento di un lavoratore che, in seguito ad una sentenza che ne aveva riconosciuto il diritto ad essere reintegrato in azienda dopo un licenziamento illegittimo,  si era rifiutato di rientrare in servizio fino a quando il datore di lavoro non gli avesse comunicato alcuni chiarimenti sulla propria posizione lavorativa ed, in particolare, sulle mansioni nelle quali sarebbe stato ricollocato.

Al termine di un precedente iter giudiziario ad un dipendente della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., licenziato illegittimamente, era stato riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Il lavoratore aveva però rifiutato l’invito del datore di lavoro a riprendere il servizio perché, nonostante una richiesta formale, non aveva ricevuto alcuna indicazione sulle condizioni lavorative nelle quali sarebbe stato reintegrato.

In riforma  della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, la Corte di Appello di Ancona aveva accolto le richieste del lavoratore, dichiarando il rapporto di lavoro non cessato in seguito al mancato rientro in servizio, ed aveva condannato l’azienda al pagamento, oltre degli accessori di legge, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

La Corte di Appello di Ancona aveva attestato che nel corso di un incontro tra il dipendente ed un funzionario dell’azienda vi fosse stato un effettivo invito a riprendere servizio. Tuttavia, la successiva inattività del lavoratore non poteva essere addebitata ad un rifiuto espresso dello stesso per fatti concludenti, avendo egli richiesto preventive specificazioni e manifestato la volontà di attendere, prima della reintegra, una comunicazione scritta del datore di lavoro a proposito delle future condizioni lavorative.

Di conseguenza il giudice di Appello aveva ritenuto l’azienda inadempiente all’obbligo di reintegrazione, fatto che aveva reso irrilevante il successivo comportamento del lavoratore, dal momento che la mancata risposta della richiesta di specificazioni aveva costituito la mancata attuazione dell’obbligo di reintegrazione.

In seguito alla pronuncia di secondo grado, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a aveva ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di merito aveva fondato la propria decisione sull’assunto che l’incontro con il dirigente aziendale non avesse comportato un’effettiva reintegra, sicché doveva considerarsi irrilevante la circostanza che il lavoratore, dopo l’avvenuto “invito alla reintegra”, non si fosse presentato sul luogo di lavoro, lasciando trascorrere il termine di trenta giorni di cui all’art. 18 St. lav.

L’azienda rilevava, inoltre, che in base al richiamato art. 18 St. lav., a carico del datore di lavoro sussiste unicamente l’obbligo di invitare il dipendente a riprendere il lavoro, mentre il lavoratore ha l’onere di riprendere servizio entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito datoriale.  Nella specie, invece, la Corte d’appello, pur riconoscendo che l’azienda avesse adempiuto all’obbligo dell’invito,  aveva tuttavia ritenuto, contraddittoriamente, giustificato  il comportamento del lavoratore successivo all’incontro con il dirigente aziendale preposto, nonostante fosse certo che il dipendente avesse lasciato decorrere il suindicato termine di trenta giorni.

La pronuncia della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze dell’azienda, ricordando, preliminarmente, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (1) in base al quale il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’invito del datore di lavoro – entro il quale il lavoratore, a norma dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve riprendere servizio, dopo avere ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro, se intende evitare la risoluzione del rapporto – è stabilito nell’interesse del lavoratore in quanto, tenendo conto delle difficoltà che egli potrebbe incontrare qualora gli fosse stata imposta l’immediata ripresa del servizio, gli concede uno spatium deliberando sul comportamento da seguire.

Ne consegue che la risoluzione del rapporto di lavoro, prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 per l’ipotesi in cui il lavoratore illegittimamente licenziato non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dal ricevimento del corrispondente invito del datore di lavoro, presuppone l’accertamento della sufficiente specificità dell’invito predetto, non essendo sufficiente la manifestazione di una generica disponibilità del datore di lavoro e dare esecuzione al provvedimento di reintegrazione (2).

Per la Suprema Corte è necessario, pur senza forme solenni,  un invito concreto e specifico a rientrare in azienda (3), nel luogo e nelle mansioni originarie (4)  ovvero in altre, se ricorrano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (5).

In base ai principi sopra enunciati la specificità del contenuto dell’invito datoriale si collega alla funzione del termine per la ripresa del servizio di cui all’art. 18 St. lav., che si sostanzia nel consentire al lavoratore di decidere con agio il comportamento da tenere, avendo ben presenti tutti gli elementi propri della posizione lavorativa offertagli, dato il suo diritto a rientrare nel luogo e nelle mansioni originarie e di potere, eventualmente, essere adibito a mansioni diverse solo in caso di ricorrenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Per quanto riguarda il caso di specie, il lavoratore, durante l’incontro con il referente aziendale, aveva richiesto specificazioni sulla posizione lavorativa che avrebbe ricoperto in seguito alla reintegra e, non avendo ottenuto risposte al riguardo, ha manifestato l’ intenzione di voler attendere la comunicazione scritta e di volerne verificare il contenuto con il proprio legale.

Prima della scadenza del termine, il legale del lavoratore aveva inviato al datore di lavoro una lettera nella quale aveva formalizzato la suddetta richiesta di chiarimenti, rimasta però inevasa.

Di conseguenza, la Corte di Appello, a detta della Cassazione, aveva correttamente ritenuto che l’azienda avesse tenuto un comportamento non conforme all’art. 18 St. lav., dal momento che aveva privato il lavoratore delle condizioni necessarie per effettuare la propria scelta con cognizione di causa ed, inoltre, aveva del tutto ignorato la lettera del legale del lavoratore, che, invece, doveva essere considerata come un elemento del tutto idoneo ad escludere qualsiasi comportamento inerte dell’interessato.

Dunque, la richiesta dei dovuti chiarimenti in ordine alla posizione lavorativa offerta in seguito ad un invito datoriale privo di specificità (quale è quello in oggetto) è da considerarsi efficace – al fine di escludere l’inerzia del lavoratore – anche se  effettuata dal legale del lavoratore stesso.

Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda ed ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 100,00 € per esborsi più 3000,00 € per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

 Valerio Pollastrini


(1)   - vedi, per tutte: Cass. 11 maggio 1982, n. 2952;

(2)   - vedi, fra le tante: Cass. 24 marzo 1987, n. 2857; Cass. 20 febbraio 1988, n. 1826; molte altre conformi, anche Cass. 29 luglio 1998, n. 7448;

(3)   - Cass. 20 ottobre 1987 n. 7733, 13 gennaio 1993 n. 314, 19 giugno 1993 n. 6837;

(4)   - Cass. 29 maggio 1995 n. 5993;

(5)   - Cass. 29 luglio 1998, n. 7448;