Il Consiglio Nazionale ha inviato al Ministro delle Finanze,
Pier Carlo Padoan, la richiesta di posticipare alla Certificazione Unica 2017 -
relativa ai redditi 2016 - l’obbligo di indicare il codice fiscale del coniuge
anche se non a carico; oppure, ove non fosse possibile, di rinviare il prossimo
termine della trasmissione telematica della “CU 2016”.
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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lunedì 25 gennaio 2016
I Cdl chiedono il rinvio alla CU 2017 per codice fiscale del coniuge
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 25 Gennaio 2016
venerdì 15 gennaio 2016
730, Cu, 770, Iva - Pronti i modelli 2016 in versione definitiva
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 15 gennaio 2016
Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i
modelli 2016 delle dichiarazioni 730, Iva, 770 e Certificazione Unica,
corredati dalle relative istruzioni. Tra le principali novità, guadagna spazio
la cultura nel 730 con l’esordio in dichiarazione del due per mille per le
associazioni culturali, 770 più snello grazie alla riduzione dei dati da inserire
per i sostituti d’imposta e new-entry dello split payment nel modello Iva.
domenica 6 dicembre 2015
Agenzia delle Entrate - Pronte le bozze dei modelli Cu e 730/2016
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 4 dicembre 2015

Nel 730/2016 entra la comunicazione degli amministratori di
condominio

Disponibili da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate le
bozze dei modelli Certificazione Unica (Cu) e 730 targati 2016. Per i
contribuenti che possono utilizzare il modello 730/2016, da quest’anno sarà
possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio compilando
il nuovo quadro K, senza dover
martedì 15 settembre 2015
Cdl - In scadenza CU e 770/2015
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 4 settembre 2015
770 e Certificazione Unica in scadenza lunedì 21 settembre.
I sostituti d'imposta dovranno, infatti, provvedere in questi ultimi giorni
all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello 770/2015
semplificato, ordinario e correttivo nei termini e delle certificazioni uniche
che riguardano i redditi erogati per i lavoratori autonomi. La sanzione in caso
di omessa o errata trasmissione della CU è pari a 100 euro per ogni
certificazione che è stata corretta e non rinviata nei 5 giorni successivi alla
scadenza ordinaria. Nel caso di versamenti omessi per il 770 la sanzione è,
invece, ridotta del 3,75% (1/8 del minimo). Inoltre, secondo quanto previsto
dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, si può utilizzare il ravvedimento operoso
per gli omessi versamenti anche oltre il termine di presentazione della
dichiarazione.
sabato 13 giugno 2015
CU 2015: i commercialisti chiedono la soppressione delle sanzioni sui ritardi
Con
il comunicato stampa dello scorso 3 giugno, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ha richiesto formalmente un intervento correttivo sul regime sanzionatorio
delineato dal decreto semplificazioni in materia di Comunicazioni uniche dei
sostituti d’imposta.
Nello
specifico, l’Ordine dei Commercialisti ha invocato la disapplicazione delle sanzioni per i
ritardi e le irregolarità nell’invio telematico delle certificazioni uniche per
il 2015.
A
fondamento della propria richiesta, l’istante ha richiamato le numerose
difficoltà emerse durante la fase di trasmissione dei modelli.
Valerio
Pollastrini
sabato 11 aprile 2015
Come ottenere dall’Inps il Modello CU
Nella
Circolare n.71/2015, l’Inps ha ricordato che i pensionati ed i lavoratori che hanno
ricevuto prestazioni a sostegno del reddito da parte dell’Istituto possono
scaricare la Certificazione Unica dal sito internet dell’Ente Previdenziale, oppure
richiederla via Pec od ottenere il
modello cartaceo, direttamente a casa.
Queste,
nel dettaglio, le procedure attraverso le quali i soggetti sopra indicati
potranno ottenere il Modello Cu:
-
Via
telematica: il modello è disponibile
nella sezione servizi al cittadino del sito www.inps.it, dal quale potrà essere
visualizzato e stampato previa identificazione con Pin;
-
Pec:
i possessori di indirizzo di posta elettronica certificata noto all'Inps
riceveranno il modello nella casella Pec;
-
Versione
cartacea: presso le sedi territoriali dell’Inps sarà disponibile almeno uno
sportello dedicato al rilascio cartaceo del modello, oppure una postazione
informatica self service;
Nella
Circolare in commento, l’Istituto ha poi ricordato la possibilità per gli
utenti di rivolgersi a patronati, centri di assistenza
fiscale (Caf), professionisti abilitati all'assistenza fiscale subordinatamente
all'acquisizione di una specifica delega o mandato di assistenza e al possesso
di alcuni dati riguardanti il cittadino; o ai comuni e altre pubbliche
amministrazioni che abbiano sottoscritto lo specifico protocollo di
collaborazione con l'Inps.
Per
i soli pensionati ultra85enni titolari di indennità di accompagnamento,
speciale o di comunicazione, l'Inps ha attivato, infine, un servizio dedicato:
lo “Sportello Mobile”, grazie al quale sarà possibile richiedere l'invio della
CU al proprio domicilio.
Valerio
Pollastrini
venerdì 3 aprile 2015
Come ottenere il Pin di accesso ai servizi online delle Entrate e la Certificazione unica dell’Inps
Nella
News del 2 aprile 2015, l’Inps ha diffuso le modalità per ottenere il Pin di accesso ai servizi online delle
Entrate e la Certificazione unica dell’Istituto.
Abilitarsi
a Fisconline ed ottenere la password ed il Pin per utilizzare i servizi
telematici dell’Agenzia, incluso il 730 precompilato, è semplice e gratuito. La
richiesta può essere effettuata online, via telefono o presso un qualsiasi
ufficio territoriale delle Entrate, in modo da garantire a tutti i cittadini la
possibilità di scelta sulla base delle proprie esigenze.
Per
quanto riguarda la Certificazione Unica dei redditi, i pensionati e gli
assistiti Inps possono riceverla sia online, dal sito dell’Inps, ove dispongano
del codice Pin rilasciato dall’Ente Previdenziale, sia presso i patronati.
Nella
Nota, l’Inps ha ricordato che, presso i Caf e gli altri intermediari specializzati,
la procedura suddetta è altrettanto semplice, anche se, in alcuni casi, è a
pagamento.
Come ottenere il
Codice Pin dell’Agenzia delle Entrate
Per
accedere a tutti i servizi online dell’Agenzia, compresa la dichiarazione
precompilata, i contribuenti possono richiedere gratuitamente il Pin e la
password personali sia online, tramite il sito internet dell’Agenzia, sia
recandosi presso un ufficio delle Entrate, anche tramite soggetto delegato,
oppure per telefono.
Se
la richiesta è effettuata dal diretto interessato presso un ufficio
dell’Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice pin e la password di
primo accesso; la seconda parte del pin potrà essere subito prelevata dal
contribuente direttamente via internet.
A
garanzia degli utenti, in caso di richiesta online, per telefono, o tramite
soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del pin sia
rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, con la password di primo
accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato
in Anagrafe tributaria.
Certificazione
unica online senza costi
Per
i pensionati, oltre che per i lavoratori che hanno ottenuto nel 2014 una
prestazione di sostegno al reddito da Inps (cassintegrati, disoccupati, etc.),
il modello di Certificazione Unica, necessario per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, è disponibile online sul sito istituzionale
dell’Inps, alla voce “Servizi al cittadino”.
Per
questo servizio, tuttavia, è necessario il possesso del PIN. Chi ne fosse
sprovvisto, può richiedere, a costo zero, la Certificazione Unica 2015 presso i
patronati. Inoltre, è possibile ottenere lo stesso certificato anche presso i
Caf e gli altri intermediari
autorizzati, ma per alcuni di questi il
servizio è a pagamento.
Valerio
Pollastrini
sabato 7 marzo 2015
Modello CU2015: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate
In
prossimità della scadenza per l’invio telematico del modello CU2015, prevista
per il 9 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale le FAQ
contenenti le risposte alle domande più frequenti formulate dagli utenti.
Compilazione
Possibilità di
suddividere in più flussi l'invio delle certificazioni dati lavoro dipendente
ed assimilati di un sostituto d'imposta
Domanda: le istruzioni alla CU a pagina
1 precisano " È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il
flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro
CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle
certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.".
Oltre all’invio separato delle certificazioni di lavoro dipendente e lavoro
autonomo, è possibile suddividere le certificazioni dati lavoro dipendente ed
assimilati di un sostituto d'imposta in più flussi?
Risposta:
si conferma la possibilità di inviare flussi separati anche per la stessa
categoria di reddito, ad esempio in caso in cui il sostituto gestisce le
medesime tipologie reddituali con applicativi diversi ed a volte per il tramite
di distinti professionisti. Le modalità stabilite per la comunicazione delle
certificazioni uniche non precludono infatti la possibilità di effettuare più
invii separati, avendo incentrato la trasmissione dei dati e gli eventuali
scarti sulle singole certificazioni e non sull’intero flusso.
Ciò che deve
essere evitato, per consentire la corretta elaborazione dei dati, è invece la
frammentazione in più certificazioni del reddito di lavoro dipendente o
assimilato afferente al medesimo percipiente.
Modalità di
trasmissione delle certificazioni in caso di scarto
Domanda: ho inviato 40 certificazioni ma
nella ricevuta di presentazione ne risultano scartate 2. Devo inviare
nuovamente tutte le 40 certificazioni?
Risposta:
devono essere inviate con un nuovo flusso le sole certificazioni scartate per
le quali il sistema non ha rilasciato alcun protocollo telematico di
presentazione.
Integrazione o
correzione di certificazioni precedentemente inviate
Domanda: come posso integrare o
eliminare una certificazione inviata in precedenza?
Risposta:
non è possibile integrare o eliminare direttamente i dati di una certificazione
già validamente presentata. Qualora si intenda effettuare una modifica è quindi
necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione
già trasmessa ed accolta, con la predisposizione di una nuova fornitura
riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare o sostituire.
In caso di
semplice annullamento l’utente dovrà:
-
barrare la
casella Annullamento posta nel frontespizio;
-
compilare una nuova certificazione riportando
solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente;
-
impostare con il valore “A” il campo 9 della
parte fissa del record D della C.U. che si intende annullare
-
riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa
del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla
singola CU che si intende annullare;
-
i record G e H non devono essere riportati.
A seguito
dell’annullamento l’utente potrà inviare nuovamente entro i termini la
certificazione corretta o integrata nel suo contenuto.
In caso di
sostituzione di una certificazione precedentemente inviata l’utente dovrà:
-
barrare la
casella Sostituzione posta nel frontespizio;
-
compilare una nuova certificazione comprensiva
delle modifiche dei dati fiscali;
-
impostare con il valore “S” il campo 9 della
parte fissa del record D della C.U. che si intende sostituire;
-
riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa
del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla
singola CU che si intende sostituire.
La nuova
certificazione sostituisce integralmente la precedente. Qualora nella
certificazione originaria che si sostituisce era presente sia la certificazione
di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro
autonomo, la nuova certificazione dovrà contenere sia la parte di lavoro
dipendente che quella di lavoro autonomo, ancorché le modifiche abbiano
interessato solo una parte della certificazione unica.
Invio multiplo
delle medesime certificazioni
Domanda: come devo comportarmi se per
errore ho inviato più volte le stesse certificazioni?
Risposta:
in tal caso devono essere eliminate le certificazioni duplicate e a tal fine
l’utente dovrà effettuate una nuova fornitura riservata esclusivamente alle
sole certificazioni da annullare. Per tali certificazioni, nel flusso di
annullamento, dovrà essere indicato il relativo protocollo telematico
(rilasciato per ciascuna certificazione precedentemente inviata) riportato
nella ricevuta fornita dai servizi telematici.
Compilazione
delle certificazioni in caso di Codice Fiscale errato o mancante
Domanda: nell’invio delle certificazioni
mi sono accorto che per un lavoratore autonomo residente all’estero non ho il
codice fiscale, mentre per un lavoratore dipendente il codice fiscale
comunicatomi è risultato non esistente in Anagrafe tributaria. Posso inviare
ugualmente le certificazioni?
Risposta:
per l’invio di una certificazione unica è sempre necessaria l’indicazione di un
codice fiscale non solo formalmente corretto ma anche valido ed esistente in
Anagrafe tributaria.
Se il codice
fiscale a disposizione risulta formalmente corretto ma non valido ed esistente
in Anagrafe tributaria la certificazione sarà scartata.
Tuttavia, per i
soggetti residenti all’estero titolari di redditi diversi da quelli di lavoro
dipendente o assimilati, per i quali non si possiede il codice fiscale e non è
possibile reperirlo, la certificazione non deve essere inviata telematicamente
all’Agenzia delle Entrate.
Soggetti non
obbligati alla presentazione del Quadro CT
Domanda: in caso di invio di
certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente o assimilato,
sono sempre obbligato alla presentazione del quadro CT ?
Risposta:
l’invio del quadro CT è un adempimento finalizzato all’indicazione
dell’indirizzo dell’utenza telematica del sostituto d’imposta (ovvero
dell’intermediario da lui delegato) per la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, in
presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il
sostituto d’imposta deve sempre allegare il quadro CT se in precedenza non è
stata validamente presentata una comunicazione CSO.
Anche in assenza
di dipendenti e nei casi in cui si trasmettono soltanto dati di natura previdenziale,
in presenza di almeno una certificazione di lavoro dipendente ed assimilati, il
sostituto d’imposta è sempre tenuto a compilare il quadro CT.
In caso di invio
frazionato delle certificazioni di lavoro dipendente in più flussi il quadro CT
deve essere allegato a ciascun flusso. L’invio del quadro CT non è invece
richiesto in caso di flussi di annullamento o di sostituzione.
Operazioni
straordinarie con estinzione del precedente sostituto d’imposta che ha
effettuato le operazioni di conguaglio
Domanda: in caso di operazioni
straordinarie con estinzione del precedente sostituto d’imposta che ha
effettuato le operazioni di conguaglio, da chi viene emessa la certificazione
unica e chi ne effettua la trasmissione?
Risposta:
nel caso non vi sia prosecuzione dell’attività da parte di altri, le
certificazioni devono essere emesse e trasmesse in nome e per conto del
soggetto estinto da parte del liquidatore, curatore fallimentare, commissario
liquidatore o dagli eredi, che indicheranno il proprio nominativo nella sezione
“Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione” posta nel
frontespizio della comunicazione intestata al soggetto estinto.
In caso invece
di prosecuzione dell’attività, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente,
se le operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto sono state
effettuate dal soggetto estinto, il soggetto che prosegue l’attività deve
trasmettere le certificazioni per ciascun percipiente, indicando nel
frontespizio e nella sezione dati anagrafici delle singole certificazioni i
propri dati. A titolo informativo, nella certificazione cartacea rilasciata al
percipiente, viene riportata l’annotazione cod. GI per informare il
contribuente che le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal
sostituto estinto.
Invio e ricevute
Domanda: la ricevuta contiene dati non
coerenti con quelli inviati.
Risposta:
in fase di elaborazione di alcune ricevute, si è verificato un errore di
valorizzazione di due campi (in particolare quelli relativi a “Casi di
esclusione dalla precompilata” ed “Eventi eccezionali”). L’errore riguardava la
sola ricevuta e non ha compromesso in alcun modo la ricezione corretta del file
inviato. Gli utenti interessati dall’anomalia riceveranno, nei prossimi giorni,
un messaggio nella propria area autenticata che indicherà loro le modalità per
prelevare le ricevute corrette.
Domanda: la ricevuta in formato PDF
contiene dati relativi ad altri invii, effettuati in precedenza.
Risposta:
in alcuni casi il file PDF con le ricevute relative ad un determinato invio
sembra contenere anche ricevute relative ad altri invii, effettuati dal
medesimo utente. In alcune situazioni, dipendenti dalle impostazioni effettuate
dall’utente, i file temporanei utilizzati dall’applicazione Entratel non
vengono correttamente cancellati prima di ogni visualizzazione di ricevuta in
formato PDF. Il problema si risolve cancellando manualmente i file temporanei
oppure, automaticamente, chiudendo e riaprendo l’applicazione Entratel.
Domanda: i tempi di elaborazione e di
predisposizione delle ricevute appaiono eccessivi.
Risposta:
i tempi di elaborazione delle CU e di predisposizione delle relative ricevute
dipendono dalla numerosità e consistenza dei flussi che l’Agenzia sta
ricevendo; in questi ultimi giorni, in prossimità della scadenza, può capitare
che un file rimanga nello stato "In Elaborazione" anche per qualche
ora. Ciò non deve destare preoccupazione: tutti i file finora ricevuti sono
stati acquisiti ed elaborati.
Domanda: la fornitura, effettuata
tramite Fisconline, è stata scartata perché contenente un numero di CU superiore
a 20.
Risposta:
l’invio tramite Fisconline è riservato ai sostituti che debbono inviare
certificazione per un massimo di 20 soggetti, altrimenti è richiesta
l’abilitazione ad Entratel. Considerata l’imminente scadenza, l’invio può
essere comunque effettuato tramite Fisconline, frazionando la fornitura in più
file.
giovedì 5 marzo 2015
CU2015: va inviato solo per i redditi imponibili
Le
certificazioni CU2015 attestanti solamente redditi esenti non dovranno essere
inviate all’Agenzia delle Entrate.
Il
chiarimento è arrivato direttamente dall’Agenzia, che, nel comunicato stampa
dello scorso 12 febbraio, ha ribadito che la trasmissione del modello è finalizzata all’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata. Da qui, conseguentemente, discende l’esclusione
suddetta, in quanto, i redditi esenti non devono essere riportati in dichiarazione.
Valerio
Pollastrini
venerdì 13 febbraio 2015
CU 2015: niente sanzioni per l’invio tardivo delle certificazioni degli autonomi
In
un comunicato stampa dello scorso 12 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha
annunciato che l’eventuale tardiva
trasmissione della nuova Certificazione Unica, Modello CU2015 (1), relativa ai
redditi da lavoro autonomo, non verrà sanzionata.
Nello
specifico, la mancata irrogazione delle sanzioni, disposta solo per l’anno in
corso, riguarderà solo le CU contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili
mediante il modello 730.
Si
tratta, in sostanza, di tutti quei redditi che, fino al 2014, dovevano essere attestati
con la certificazione dei compensi in carta semplice, come, ad esempio, nel
caso di quelli da lavoro autonomo non occasionale.
Nella
nota, l’Agenzia ha confermato, invece, il termine tassativo del 9 marzo 2015,
per l’invio di tutte le altre certificazioni uniche contenenti dati da
utilizzare per il 730 precompilato.
In
ogni caso, sempre per questo primo anno, gli operatori potranno scegliere se
compilare o meno la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail.
Valerio
Pollastrini
1)
-
introdotta dalla Legge di Stabilità 2015;
martedì 20 gennaio 2015
730 precompilato, Cu e 770: presentati i modelli 2015
Lo
scorso 15 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato i modelli definitivi,
rispettivamente, del 730/2015, della nuova Certificazione Unica (CU) e dei
770/2015 Semplificato e Ordinario.
Le
principali novità riguardano, principalmente, la Cu, o Certificazione Unica
2015, ed il 730/2015.
Il
nuovo modello CU, in sostanza, sostituirà il CUD, con il quale, fino al 2014, i
sostituti d’imposta certificavano i
redditi da lavoro corrisposti ad ogni dipendente, nonché altri redditi, come
quelli da lavoro autonomo, provvigioni e “diversi”, e le relative ritenute.
In
particolare, in relazione al nuovo CU, gli adempimenti richiesti al sostituto d’imposta
saranno due:
-
rilasciare
la suddetta certificazione al dipendente entro il 2 marzo 2015;
-
inviare
telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate entro l’8 marzo 2015, onere
propedeutico al 730 precompilato.
Come
detto, l’altra grande novità del 2015 è quella relativa al 730. Entro il prossimo
15 aprile, infatti, quasi 20 milioni di italiani riceveranno il modello precompilato
con i dati relativi al nucleo familiare ed ai redditi da lavoro dipendente.
La
nuova configurazione consentirà al lavoratore di confermare il 730, inviandolo all’Agenzia delle Entrate così
com’è, oppure apportando le eventuali, necessarie, modifiche.
Valerio
Pollastrini
sabato 29 novembre 2014
Certificazione Unica 2015 (ex CUD)
L'Agenzia
delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale la nuova bozza del
modello di Certificazione Unica 2015 (ex CUD) per i redditi 2014, corredata delle
istruzioni per la corretta compilazione e delle specifiche tecniche per l’invio
telematico.
Rispetto
al vecchio modello CUD, la nuova bozza di Certificazione Unica, richiedendo
maggiori notizie sul contribuente, appare improntata sulla falsa riga del
modello 770.
Oltre
alle consuete informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, equiparati
e assimilati, percepiti nel corso del 2014, e ai contributi previdenziali e
assistenziali Inps, infatti, il nuovo modello CU 2015 conterrà:
-
i
dati riguardanti il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico del
dipendente o pensionato per i quali sono state riconosciute le detrazioni per
carichi di famiglia;
-
i
dati relativi al Bonus Renzi, ovvero il bonus Irpef di 80 euro in busta paga;
-
nuovi
campi riguarderanno il contributo di solidarietà e l’abbattimento della base
imponibile dei redditi erogati ai ricercatori che rientrano in Italia dopo aver
maturato un periodo lavorativo all’estero;
-
il
prospetto con i dati fiscali di chi ha percepito redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi; il nuovo modello CU 2015 sostituirà quindi anche
la vecchia certificazione dei compensi da rilasciare a cura del sostituto
d’imposta.
Tra
le novità si segnala che, oltre alla consueta copia da consegnare agli
interessati entro la fine di febbraio, i sostituti d’imposta dovranno inviare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2015 entro il
7 marzo 2015, utilizzando i consueti
canali Entratel e FiscoOnline.
A
tale proposito, l’Agenzia ha chiarito che il flusso telematico da inviare
all’Amministrazione finanziaria è composto: dal frontespizio, nel quale, tra
gli altri, dovranno essere indicati i dati relativi al sostituto, al firmatario
della comunicazione e all’intermediario incaricato della trasmissione; dal
quadro Ct, contenente l’indirizzo web prescelto per ricevere il flusso dei
modelli 730-4; dalla vera e propria certificazione unica.
In
sostanza, il modello Cu 2015 sarà propedeutico al nuovo 730 precompilato, che, a
partire dal prossimo anno, sarà inviato agli utenti in via sperimentale.
In
conclusione, giova ricordare che l’invio della certificazione potrà avvenire a
cura del sostituto d’imposta o di un suo intermediario e che i termini per la
trasmissione saranno uguali a quelli previsti per le altre dichiarazioni.
Valerio
Pollastrini
giovedì 2 ottobre 2014
Cu2015: il nuovo modello Cud
Lo
scorso 26 settembre l'Agenzia delle Entrate ha diffuso la bozza del Cud che i
sostituti di imposta dovranno rilasciare a coloro che hanno percepito nel 2014
somme e valori soggetti a ritenuta.
Il
nuovo modello, chiamato "Certificazione unica" (Cu), si presenta in una veste grafica diversa, con un incremento dei dati richiesti e l’ampliamento
dei destinatari.
Dal
prossimo anno, inoltre, i sostituti, oltre a consegnare la certificazione ai
percettori, dovranno trasmetterne i dati
all'Agenzia entro il 9 marzo 2015.
In
aggiunta ai soliti destinatari, vale a dire i lavoratori dipendenti ed i percettori
di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato, il Cu2015 dovrà essere
utilizzato anche per certificare i redditi erogati a lavoratori autonomi,
professionisti, percettori di provvigioni comunque denominate e percettori di
redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d'acconto o di imposta.
Ai
fini sanzionatori, si segnala che, mentre in passato la mancata consegna della
certificazione al percettore entro il 28 febbraio non dava luogo all'addebito
di sanzioni, dal prossimo anno per ogni Cu non trasmessa, tardiva o errata sarà
comminata la sanzione di 100,00 €, salvo il caso in cui eventuali errori siano corretti con una trasmissione
rettificativa entro cinque giorni dalla
scadenza del termine.
Valerio
Pollastrini
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