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lunedì 25 gennaio 2016

I Cdl chiedono il rinvio alla CU 2017 per codice fiscale del coniuge

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 25 Gennaio 2016

Il Consiglio Nazionale ha inviato al Ministro delle Finanze, Pier Carlo Padoan, la richiesta di posticipare alla Certificazione Unica 2017 - relativa ai redditi 2016 - l’obbligo di indicare il codice fiscale del coniuge anche se non a carico; oppure, ove non fosse possibile, di rinviare il prossimo termine della trasmissione telematica della “CU 2016”.

venerdì 15 gennaio 2016

730, Cu, 770, Iva - Pronti i modelli 2016 in versione definitiva

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 15 gennaio 2016

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2016 delle dichiarazioni 730, Iva, 770 e Certificazione Unica, corredati dalle relative istruzioni. Tra le principali novità, guadagna spazio la cultura nel 730 con l’esordio in dichiarazione del due per mille per le associazioni culturali, 770 più snello grazie alla riduzione dei dati da inserire per i sostituti d’imposta e new-entry dello split payment nel modello Iva.

domenica 6 dicembre 2015

Agenzia delle Entrate - Pronte le bozze dei modelli Cu e 730/2016

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 4 dicembre 2015

Nel 730/2016 entra la comunicazione degli amministratori di condominio

Disponibili da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli Certificazione Unica (Cu) e 730 targati 2016. Per i contribuenti che possono utilizzare il modello 730/2016, da quest’anno sarà possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio compilando il nuovo quadro K, senza dover

martedì 15 settembre 2015

Cdl - In scadenza CU e 770/2015

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 4 settembre 2015

770 e Certificazione Unica in scadenza lunedì 21 settembre. I sostituti d'imposta dovranno, infatti, provvedere in questi ultimi giorni all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello 770/2015 semplificato, ordinario e correttivo nei termini e delle certificazioni uniche che riguardano i redditi erogati per i lavoratori autonomi. La sanzione in caso di omessa o errata trasmissione della CU è pari a 100 euro per ogni certificazione che è stata corretta e non rinviata nei 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria. Nel caso di versamenti omessi per il 770 la sanzione è, invece, ridotta del 3,75% (1/8 del minimo). Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, si può utilizzare il ravvedimento operoso per gli omessi versamenti anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione.

sabato 13 giugno 2015

CU 2015: i commercialisti chiedono la soppressione delle sanzioni sui ritardi

Con il comunicato stampa dello scorso 3 giugno, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha richiesto formalmente un intervento correttivo sul regime sanzionatorio delineato dal decreto semplificazioni in materia di Comunicazioni uniche dei sostituti d’imposta.

Nello specifico, l’Ordine dei Commercialisti ha invocato  la disapplicazione delle sanzioni per i ritardi e le irregolarità nell’invio telematico delle certificazioni uniche per il 2015.

A fondamento della propria richiesta, l’istante ha richiamato le numerose difficoltà emerse durante la fase di trasmissione dei modelli.

Valerio Pollastrini

sabato 11 aprile 2015

Come ottenere dall’Inps il Modello CU

Nella Circolare n.71/2015, l’Inps ha ricordato che  i pensionati ed i lavoratori che hanno ricevuto prestazioni a sostegno del reddito da parte dell’Istituto possono scaricare la Certificazione Unica dal sito internet dell’Ente Previdenziale, oppure richiederla via Pec  od ottenere il modello cartaceo, direttamente a casa.

Queste, nel dettaglio, le procedure attraverso le quali i soggetti sopra indicati potranno ottenere il Modello Cu:

-         Via telematica:  il modello è disponibile nella sezione servizi al cittadino del sito www.inps.it, dal quale potrà essere visualizzato e stampato previa identificazione con Pin;

-         Pec: i possessori di indirizzo di posta elettronica certificata noto all'Inps riceveranno il modello nella casella Pec;

-         Versione cartacea: presso le sedi territoriali dell’Inps sarà disponibile almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo del modello, oppure una postazione informatica self service;

Nella Circolare in commento, l’Istituto ha poi ricordato la possibilità per gli utenti di  rivolgersi a patronati, centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati all'assistenza fiscale subordinatamente all'acquisizione di una specifica delega o mandato di assistenza e al possesso di alcuni dati riguardanti il cittadino; o ai comuni e altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto lo specifico protocollo di collaborazione con l'Inps.

Per i soli pensionati ultra85enni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, l'Inps ha attivato, infine, un servizio dedicato: lo “Sportello Mobile”, grazie al quale sarà possibile richiedere l'invio della CU al proprio domicilio.

Valerio Pollastrini

venerdì 3 aprile 2015

Come ottenere il Pin di accesso ai servizi online delle Entrate e la Certificazione unica dell’Inps

Nella News del 2 aprile 2015, l’Inps ha diffuso le modalità per ottenere  il Pin di accesso ai servizi online delle Entrate e la Certificazione unica dell’Istituto.

Abilitarsi a Fisconline ed ottenere la password ed il Pin per utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia, incluso il 730 precompilato, è semplice e gratuito. La richiesta può essere effettuata online, via telefono o presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate, in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di scelta sulla base delle proprie esigenze.

Per quanto riguarda la Certificazione Unica dei redditi, i pensionati e gli assistiti Inps possono riceverla sia online, dal sito dell’Inps, ove dispongano del codice Pin rilasciato dall’Ente Previdenziale, sia presso i patronati.

Nella Nota, l’Inps ha ricordato che, presso i Caf e gli altri intermediari specializzati, la procedura suddetta è altrettanto semplice, anche se, in alcuni casi, è a pagamento.

Come ottenere il Codice Pin dell’Agenzia delle Entrate
Per accedere a tutti i servizi online dell’Agenzia, compresa la dichiarazione precompilata, i contribuenti possono richiedere gratuitamente il Pin e la password personali sia online, tramite il sito internet dell’Agenzia, sia recandosi presso un ufficio delle Entrate, anche tramite soggetto delegato, oppure per telefono.

Se la richiesta è effettuata dal diretto interessato presso un ufficio dell’Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice pin e la password di primo accesso; la seconda parte del pin potrà essere subito prelevata dal contribuente direttamente via internet.

A garanzia degli utenti, in caso di richiesta online, per telefono, o tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del pin sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, con la password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.

Certificazione unica online senza costi
Per i pensionati, oltre che per i lavoratori che hanno ottenuto nel 2014 una prestazione di sostegno al reddito da Inps (cassintegrati, disoccupati, etc.), il modello di Certificazione Unica, necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è disponibile online sul sito istituzionale dell’Inps, alla voce “Servizi al cittadino”.

Per questo servizio, tuttavia, è necessario il possesso del PIN. Chi ne fosse sprovvisto, può richiedere, a costo zero, la Certificazione Unica 2015 presso i patronati. Inoltre, è possibile ottenere lo stesso certificato anche presso i Caf  e gli altri intermediari autorizzati, ma per alcuni di questi  il servizio è a pagamento.

Valerio Pollastrini

sabato 7 marzo 2015

Modello CU2015: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

In prossimità della scadenza per l’invio telematico del modello CU2015, prevista per il 9 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale le FAQ contenenti le risposte alle domande più frequenti formulate dagli utenti.

Compilazione

Possibilità di suddividere in più flussi l'invio delle certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati di un sostituto d'imposta
Domanda: le istruzioni alla CU a pagina 1 precisano " È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.". Oltre all’invio separato delle certificazioni di lavoro dipendente e lavoro autonomo, è possibile suddividere le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati di un sostituto d'imposta in più flussi?
Risposta: si conferma la possibilità di inviare flussi separati anche per la stessa categoria di reddito, ad esempio in caso in cui il sostituto gestisce le medesime tipologie reddituali con applicativi diversi ed a volte per il tramite di distinti professionisti. Le modalità stabilite per la comunicazione delle certificazioni uniche non precludono infatti la possibilità di effettuare più invii separati, avendo incentrato la trasmissione dei dati e gli eventuali scarti sulle singole certificazioni e non sull’intero flusso.
Ciò che deve essere evitato, per consentire la corretta elaborazione dei dati, è invece la frammentazione in più certificazioni del reddito di lavoro dipendente o assimilato afferente al medesimo percipiente.

Modalità di trasmissione delle certificazioni in caso di scarto
Domanda: ho inviato 40 certificazioni ma nella ricevuta di presentazione ne risultano scartate 2. Devo inviare nuovamente tutte le 40 certificazioni?
Risposta: devono essere inviate con un nuovo flusso le sole certificazioni scartate per le quali il sistema non ha rilasciato alcun protocollo telematico di presentazione.

Integrazione o correzione di certificazioni precedentemente inviate
Domanda: come posso integrare o eliminare una certificazione inviata in precedenza?
Risposta: non è possibile integrare o eliminare direttamente i dati di una certificazione già validamente presentata. Qualora si intenda effettuare una modifica è quindi necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già trasmessa ed accolta, con la predisposizione di una nuova fornitura riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare o sostituire.
In caso di semplice annullamento l’utente dovrà:
-         barrare la casella Annullamento posta nel frontespizio;
-          compilare una nuova certificazione riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente;
-          impostare con il valore “A” il campo 9 della parte fissa del record D della C.U. che si intende annullare
-          riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende annullare;
-          i record G e H non devono essere riportati.
A seguito dell’annullamento l’utente potrà inviare nuovamente entro i termini la certificazione corretta o integrata nel suo contenuto.
In caso di sostituzione di una certificazione precedentemente inviata l’utente dovrà:
-         barrare la casella Sostituzione posta nel frontespizio;
-          compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche dei dati fiscali;
-          impostare con il valore “S” il campo 9 della parte fissa del record D della C.U. che si intende sostituire;
-          riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire.
La nuova certificazione sostituisce integralmente la precedente. Qualora nella certificazione originaria che si sostituisce era presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova certificazione dovrà contenere sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo, ancorché le modifiche abbiano interessato solo una parte della certificazione unica.

Invio multiplo delle medesime certificazioni
Domanda: come devo comportarmi se per errore ho inviato più volte le stesse certificazioni?
Risposta: in tal caso devono essere eliminate le certificazioni duplicate e a tal fine l’utente dovrà effettuate una nuova fornitura riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare. Per tali certificazioni, nel flusso di annullamento, dovrà essere indicato il relativo protocollo telematico (rilasciato per ciascuna certificazione precedentemente inviata) riportato nella ricevuta fornita dai servizi telematici.

Compilazione delle certificazioni in caso di Codice Fiscale errato o mancante
Domanda: nell’invio delle certificazioni mi sono accorto che per un lavoratore autonomo residente all’estero non ho il codice fiscale, mentre per un lavoratore dipendente il codice fiscale comunicatomi è risultato non esistente in Anagrafe tributaria. Posso inviare ugualmente le certificazioni?
Risposta: per l’invio di una certificazione unica è sempre necessaria l’indicazione di un codice fiscale non solo formalmente corretto ma anche valido ed esistente in Anagrafe tributaria.
Se il codice fiscale a disposizione risulta formalmente corretto ma non valido ed esistente in Anagrafe tributaria la certificazione sarà scartata.
Tuttavia, per i soggetti residenti all’estero titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati, per i quali non si possiede il codice fiscale e non è possibile reperirlo, la certificazione non deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Soggetti non obbligati alla presentazione del Quadro CT
Domanda: in caso di invio di certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente o assimilato, sono sempre obbligato alla presentazione del quadro CT ?
Risposta: l’invio del quadro CT è un adempimento finalizzato all’indicazione dell’indirizzo dell’utenza telematica del sostituto d’imposta (ovvero dell’intermediario da lui delegato) per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, in presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta deve sempre allegare il quadro CT se in precedenza non è stata validamente presentata una comunicazione CSO.
Anche in assenza di dipendenti e nei casi in cui si trasmettono soltanto dati di natura previdenziale, in presenza di almeno una certificazione di lavoro dipendente ed assimilati, il sostituto d’imposta è sempre tenuto a compilare il quadro CT.
In caso di invio frazionato delle certificazioni di lavoro dipendente in più flussi il quadro CT deve essere allegato a ciascun flusso. L’invio del quadro CT non è invece richiesto in caso di flussi di annullamento o di sostituzione.

Operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto d’imposta che ha effettuato le operazioni di conguaglio
Domanda: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto d’imposta che ha effettuato le operazioni di conguaglio, da chi viene emessa la certificazione unica e chi ne effettua la trasmissione?
Risposta: nel caso non vi sia prosecuzione dell’attività da parte di altri, le certificazioni devono essere emesse e trasmesse in nome e per conto del soggetto estinto da parte del liquidatore, curatore fallimentare, commissario liquidatore o dagli eredi, che indicheranno il proprio nominativo nella sezione “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione” posta nel frontespizio della comunicazione intestata al soggetto estinto.
In caso invece di prosecuzione dell’attività, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, se le operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto sono state effettuate dal soggetto estinto, il soggetto che prosegue l’attività deve trasmettere le certificazioni per ciascun percipiente, indicando nel frontespizio e nella sezione dati anagrafici delle singole certificazioni i propri dati. A titolo informativo, nella certificazione cartacea rilasciata al percipiente, viene riportata l’annotazione cod. GI per informare il contribuente che le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto.
 
Invio e ricevute

Domanda: la ricevuta contiene dati non coerenti con quelli inviati.
Risposta: in fase di elaborazione di alcune ricevute, si è verificato un errore di valorizzazione di due campi (in particolare quelli relativi a “Casi di esclusione dalla precompilata” ed “Eventi eccezionali”). L’errore riguardava la sola ricevuta e non ha compromesso in alcun modo la ricezione corretta del file inviato. Gli utenti interessati dall’anomalia riceveranno, nei prossimi giorni, un messaggio nella propria area autenticata che indicherà loro le modalità per prelevare le ricevute corrette.

Domanda: la ricevuta in formato PDF contiene dati relativi ad altri invii, effettuati in precedenza.
Risposta: in alcuni casi il file PDF con le ricevute relative ad un determinato invio sembra contenere anche ricevute relative ad altri invii, effettuati dal medesimo utente. In alcune situazioni, dipendenti dalle impostazioni effettuate dall’utente, i file temporanei utilizzati dall’applicazione Entratel non vengono correttamente cancellati prima di ogni visualizzazione di ricevuta in formato PDF. Il problema si risolve cancellando manualmente i file temporanei oppure, automaticamente, chiudendo e riaprendo l’applicazione Entratel.

Domanda: i tempi di elaborazione e di predisposizione delle ricevute appaiono eccessivi.
Risposta: i tempi di elaborazione delle CU e di predisposizione delle relative ricevute dipendono dalla numerosità e consistenza dei flussi che l’Agenzia sta ricevendo; in questi ultimi giorni, in prossimità della scadenza, può capitare che un file rimanga nello stato "In Elaborazione" anche per qualche ora. Ciò non deve destare preoccupazione: tutti i file finora ricevuti sono stati acquisiti ed elaborati.

Domanda: la fornitura, effettuata tramite Fisconline, è stata scartata perché contenente un numero di CU superiore a 20.
Risposta: l’invio tramite Fisconline è riservato ai sostituti che debbono inviare certificazione per un massimo di 20 soggetti, altrimenti è richiesta l’abilitazione ad Entratel. Considerata l’imminente scadenza, l’invio può essere comunque effettuato tramite Fisconline, frazionando la fornitura in più file.

giovedì 5 marzo 2015

CU2015: va inviato solo per i redditi imponibili

Le certificazioni CU2015 attestanti solamente redditi esenti non dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate.

Il chiarimento è arrivato direttamente dall’Agenzia, che, nel comunicato stampa dello scorso 12 febbraio, ha ribadito che la trasmissione del modello è  finalizzata all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Da qui, conseguentemente, discende l’esclusione suddetta, in quanto, i redditi esenti non devono essere riportati in dichiarazione.

Valerio Pollastrini

venerdì 13 febbraio 2015

CU 2015: niente sanzioni per l’invio tardivo delle certificazioni degli autonomi

In un comunicato stampa dello scorso 12 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato  che l’eventuale tardiva trasmissione della nuova Certificazione Unica, Modello CU2015 (1), relativa ai redditi da lavoro autonomo, non verrà sanzionata.

Nello specifico, la mancata irrogazione delle sanzioni, disposta solo per l’anno in corso, riguarderà solo le CU contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730.

Si tratta, in sostanza, di tutti quei redditi che, fino al 2014, dovevano essere attestati con la certificazione dei compensi in carta semplice, come, ad esempio, nel caso di quelli da lavoro autonomo non occasionale.

Nella nota, l’Agenzia ha confermato, invece, il termine tassativo del 9 marzo 2015, per l’invio di tutte le altre certificazioni uniche contenenti dati da utilizzare per il 730 precompilato.

In ogni caso, sempre per questo primo anno, gli operatori potranno scegliere se compilare o meno la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail.

Valerio Pollastrini

1)      - introdotta dalla Legge di Stabilità 2015;

martedì 20 gennaio 2015

730 precompilato, Cu e 770: presentati i modelli 2015

Lo scorso 15 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato i modelli definitivi, rispettivamente, del 730/2015, della nuova Certificazione Unica (CU) e dei 770/2015 Semplificato e Ordinario.

Le principali novità riguardano, principalmente, la Cu, o Certificazione Unica 2015, ed il 730/2015.

Il nuovo modello CU, in sostanza, sostituirà il CUD, con il quale, fino al 2014, i sostituti d’imposta  certificavano i redditi da lavoro corrisposti ad ogni dipendente, nonché altri redditi, come quelli da lavoro autonomo, provvigioni e “diversi”, e le relative ritenute.

In particolare, in relazione al nuovo CU, gli adempimenti richiesti al sostituto d’imposta saranno due:

-         rilasciare la suddetta certificazione al dipendente entro il 2 marzo 2015;

-         inviare telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate entro l’8 marzo 2015, onere propedeutico al 730 precompilato.

Come detto, l’altra grande novità del 2015 è quella relativa al 730. Entro il prossimo 15 aprile, infatti, quasi 20 milioni di italiani riceveranno il modello precompilato con i dati relativi al nucleo familiare ed ai redditi da lavoro dipendente.

La nuova configurazione consentirà al lavoratore di confermare il 730,  inviandolo all’Agenzia delle Entrate così com’è, oppure apportando le eventuali, necessarie, modifiche.

Valerio Pollastrini

sabato 29 novembre 2014

Certificazione Unica 2015 (ex CUD)

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale la nuova bozza del modello di Certificazione Unica 2015 (ex CUD) per i redditi 2014, corredata delle istruzioni per la corretta compilazione e delle specifiche tecniche per l’invio telematico.

Rispetto al vecchio modello CUD, la nuova bozza di Certificazione Unica, richiedendo maggiori notizie sul contribuente, appare improntata sulla falsa riga del modello 770.

Oltre alle consuete informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, percepiti nel corso del 2014, e ai contributi previdenziali e assistenziali Inps, infatti, il nuovo modello CU 2015 conterrà:

-         i dati riguardanti il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico del dipendente o pensionato per i quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia;

-         i dati relativi al Bonus Renzi, ovvero il bonus Irpef di 80 euro in busta paga;

-         nuovi campi riguarderanno il contributo di solidarietà e l’abbattimento della base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori che rientrano in Italia dopo aver maturato un periodo lavorativo all’estero;

-         il prospetto con i dati fiscali di chi ha percepito redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; il nuovo modello CU 2015 sostituirà quindi anche la vecchia certificazione dei compensi da rilasciare a cura del sostituto d’imposta.

Tra le novità si segnala che, oltre alla consueta copia da consegnare agli interessati entro la fine di febbraio, i sostituti d’imposta dovranno inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2015 entro il 7 marzo 2015, utilizzando  i consueti canali Entratel e FiscoOnline.

A tale proposito, l’Agenzia ha chiarito che il flusso telematico da inviare all’Amministrazione finanziaria è composto: dal frontespizio, nel quale, tra gli altri, dovranno essere indicati i dati relativi al sostituto, al firmatario della comunicazione e all’intermediario incaricato della trasmissione; dal quadro Ct, contenente l’indirizzo web prescelto per ricevere il flusso dei modelli 730-4; dalla vera e propria certificazione unica.

In sostanza, il modello Cu 2015 sarà propedeutico al nuovo 730 precompilato, che, a partire dal prossimo anno, sarà inviato agli utenti in via sperimentale.

In conclusione, giova ricordare che l’invio della certificazione potrà avvenire a cura del sostituto d’imposta o di un suo intermediario e che i termini per la trasmissione saranno uguali a quelli previsti per le altre dichiarazioni.

Valerio Pollastrini

giovedì 2 ottobre 2014

Cu2015: il nuovo modello Cud

Lo scorso 26 settembre l'Agenzia delle Entrate ha diffuso la bozza del Cud che i sostituti di imposta dovranno rilasciare a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta.

Il nuovo modello, chiamato "Certificazione unica" (Cu),  si presenta in una veste grafica diversa,  con un incremento dei dati richiesti e l’ampliamento dei destinatari.

Dal prossimo anno, inoltre, i sostituti, oltre a consegnare la certificazione ai percettori, dovranno  trasmetterne i dati all'Agenzia entro il 9 marzo 2015.

In aggiunta ai soliti destinatari, vale a dire i lavoratori dipendenti ed i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato, il Cu2015 dovrà essere utilizzato anche per certificare i redditi erogati a lavoratori autonomi, professionisti, percettori di provvigioni comunque denominate e percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d'acconto o di imposta.

Ai fini sanzionatori, si segnala che, mentre in passato la mancata consegna della certificazione al percettore entro il 28 febbraio non dava luogo all'addebito di sanzioni, dal prossimo anno per ogni Cu non trasmessa, tardiva o errata sarà comminata la sanzione di 100,00 €, salvo il caso in cui eventuali errori  siano corretti con una trasmissione rettificativa  entro cinque giorni dalla scadenza del termine.

Valerio Pollastrini