Consiglio
Nazionale Dottori Commercialisti, Comunicato Stampa del 7 gennaio 2016
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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giovedì 7 gennaio 2016
domenica 19 aprile 2015
Siglato il nuovo contratto collettivo degli studi professionali
E’
di questi giorni la notizia dell’intesa raggiunta tra Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per l’ipotesi
di accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale degli studi
professionali.
La
nuova regolamentazione del settore avrà
effetto dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018 e riguarderà circa 1,5 milioni di
persone tra titolari, dipendenti e collaboratori, con una possibile estensione,
per il futuro, anche ad altre figure
professionali.
Oltre
all’adeguamento della parte economica, l’intesa ha prefissato, tra l’altro, meccanismi
di welfare in favore dei titolari e dei collaboratori, l’introduzione di alcuni
incentivi per l’assunzione di alcune categorie di lavoratori, nonché la
regolamentazione del telelavoro.
Sul
fronte delle agevolazioni, la principale novità è costituita dal contratto di
reimpiego, grazie al quale le assunzioni a tempo indeterminato degli
ultracinquantenni e dei disoccupati da almeno dodici mesi potranno essere
effettuate con il sottoinquadramento dei lavoratori.
Nell’intesa
è stata fissata, inoltre, una percentuale di conferma per gli apprendisti, pari
almeno al 20% per le strutture fino a 50 dipendenti ed al 50% per quelle più
grandi.
Valerio
Pollastrini
mercoledì 1 aprile 2015
Cig in deroga anche per i dipendenti degli studi professionali
Il 31
marzo la Regione Marche, in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio di Stato
ed in attesa che il Tar del Lazio si pronunci definitivamente sulla questione,
ha comunicato alle parti sociali la riammissione dei dipendenti degli studi
professionali marchigiani alla Cassa Integrazione in deroga.
Nella
Nota, l’Ente ha richiamato, infatti, l’Ordinanza n.1108/2015 nella quale il
Consiglio di Stato aveva accolto l’appello cautelare proposto da
Confprofessioni, sospendendo l'esecuzione della sentenza del Tar Lazio che
aveva confermato l'esclusione dei dipendenti degli studi dalla Cig in deroga,
disposta dal Decreto Interministeriale n.83473 del 1° agosto 2014.
Valerio
Pollastrini
lunedì 7 luglio 2014
Chiarimenti del Ministero sul pos negli studi professionali
In
risposta all’interrogazione n.5-02936, presentata in Commissione Finanze alla
Camera, il Ministero dell’Economia ha chiarito con la Nota prot. n. D/825 del
10 giugno scorso che per gli studi professionali la predisposizione del pos non
è configurabile in termini di obbligatorietà.
Si
tratta del provvedimento disposto dal quarto
comma dell’articolo 15 del Decreto Legge
n.179/2012 (1), che ha
introdotto l’obbligo, per tutti gli esercenti attività di vendita di prodotti e
di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche i pagamenti
effettuati attraverso carte di debito.
Il
successivo comma 5 stabilisce che, sentita la Banca d’Italia, il Ministro dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
può emanare uno o più Decreti per
disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità ed i termini, anche in relazione
ai soggetti interessati, per l’attuazione della disposizione in commento.
Con
i medesimi Decreti, inoltre, può essere
disposta l’estensione dei richiamati obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento
elettronici, anche con tecnologie mobili.
Con
Decreto del 24 gennaio 2014 (2), il Ministro dello Sviluppo Economico ha definito l’ambito di applicazione dei pagamenti
mediante carte di debito.
Detto
Decreto ha fissato l’accettazione
obbligatoria delle carte di debito per i pagamenti di importo superiore ai 30,00 €, sia
per l’acquisto di prodotti che per la fornitura di servizi, anche professionali.
Il
provvedimento ministeriale aveva stabilito che, fino al 30 giugno 2014,
l’obbligo di accettazione sarebbe valso solo per le attività commerciali o
professionali con un fatturato superiore a 200 mila euro. Tale disposizione era
stata motivata con il rilevante numero
di soggetti destinatari della norma, anche in considerazione della
necessità di individuare criteri di gradualità e di
sostenibilità per l’entrata a regime del nuovo precetto.
Lo
stesso provvedimento aveva inoltre previsto la possibilità, entro i successivi novanta
giorni, di individuare, per mezzo di un nuovo Decreto, ulteriori soglie e limiti minimi di fatturato.
L’articolo
9, comma 15-bis, del Decreto Legge n.150/2013 (3) ha prorogato al 30 giugno 2014
il termine di entrata in vigore dell’obbligo di accettazione dei pagamenti
mediante carte di debito, inizialmente fissato al 1° gennaio.
Tale
proroga, pertanto, ha vanificato l’efficacia delle disposizioni introdotte con
il citato Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2014.
Sulla
questione è intervenuta anche la Banca d’Italia che, tramite la Segreteria del
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha ricordato che,
nel contesto europeo, l’Italia si caratterizza
per l’elevata propensione all’utilizzo del contante.
Nel
2013, infatti, solamente 74 operazioni pro-capite sono state regolate nel
nostro Paese attraverso strumenti
alternativi al contante, mentre negli altri Stati comunitari le stesse
tipologie di transazioni evidenziano un numero pari a 194.
Da
questo confronto internazionale emerge che tra le principali determinanti del
basso utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici figurano le differenze
nel reddito pro capite e nel grado di sviluppo e di diffusione dei punti di
accettazione delle carte di pagamento presso le imprese e i liberi
professionisti.
Alla
luce di questi dati, è parere dell’Istituzione Bancaria che un impulso alla diffusione
di strumenti elettronici possa produrre degli effetti benefici in favore di
consumatori, imprese, Amministrazioni pubbliche, nonché per il
rilancio generale dell’economia.
A
tal fine, giova inoltre considerare che, sia il sommerso, che l’economia criminale, risultano fortemente correlati con l’utilizzo del contante
e, complessivamente, hanno un’incidenza sul Pil superiore al 27 %.
La
carta di debito assicura il buon fine dell’operazione di pagamento e richiede
minori attività procedurali e di riconciliazione contabile rispetto agli altri
strumenti elettronici, quali, ad esempio, il
bonifico bancario.
Se,
infatti, nell’uso del contante, così come per degli assegni e gli altri strumenti
cartacei, prevalgono i costi variabili connessi alle esigenze di movimentazione
e di sicurezza, per le carte di debito, invece, risultano prevalenti le quote dei costi fissi
di emissione degli strumenti e di gestione delle infrastrutture.
Di
conseguenza, un aumento delle operazioni
con carte di debito si traduce automaticamente nella riduzione più che proporzionalmente dei costi unitari.
La
diversa struttura dei costi consente, inoltre, la corretta quantificazione delle soglie di importo di convenienza per i
diversi strumenti di pagamento.
A
tale proposito, gli studi hanno evidenziato che la carta di debito risulta
essere lo strumento più conveniente per le operazioni superiori a 20-30 euro.
Per
tornare al parere espresso dal Ministero, riguardo alla specifica istanza presentata dal Consiglio Nazionale
degli Architetti per ottenere l’annullamento del citato D.M. del 24 gennaio
2014, si ricorda che il TAR Lazio ha respinto l’istanza
cautelare, ritenendo inesistente il fumus
boni iuris, dal momento che il Decreto impugnato sembra rispettare i
limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte
legislativa.
Il
Ministero, infine, ha chiarito che la circolare interpretativa del Consiglio
Nazionale Forense, richiamata nell’interrogazione, interpreterebbe la normativa
nel senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui
campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a
richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito.
Si
tratta di un’interpretazione che appare confermata dall’assenza di sanzioni a carico dei professionisti per la mancata
predisposizione della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti
effettuabili con moneta elettronica.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
convertito con modificazioni nella Legge n.221/2012;
(2)
-
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2014;
(3)
-
convertito con modificazioni nella Legge n.15/2014;
mercoledì 2 luglio 2014
Il contribuente deve conferire al professionista una specifica delega per la trasmissione della dichiarazione dei redditi
Nella
sentenza n.13138 dell’11 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che
il mandato con il quale il cliente abbia incaricato il professionista della tenuta
della contabilità aziendale non implica anche la trasmissione della
dichiarazione dei redditi, per la quale occorre una specifica ed ulteriore
delega.
Nel
caso di specie, un imprenditore aveva impugnato la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale che, riformando la pronuncia di primo grado, aveva
ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa ai suoi danni per l’omesso
versamento di Irpef, Irap, addizionali ed interessi, relativi all’anno 1999.
Il
ricorrente aveva sostenuto che la predetta cartella fosse nulla, in quanto non
aveva sottoscritto la dichiarazione dei redditi posta a fondamento della
pretesa del Fisco.
La
dichiarazione, infatti, era stata presentata in via telematica dal commercialista, privo del relativo
specifico conferimento dell’incarico.
La
Commissione Tributaria Regionale, inoltre, aveva affermato che, nonostante il
consulente avesse ricevuto l’incarico della tenuta della contabilità, il
contribuente non aveva provato di aver conferito allo stesso l’onere di
provvedere all’invio telematico della dichiarazione.
Tale
circostanza aveva indotto il giudicante a ritenere che la dichiarazione, documento conclusivo del procedimento di
tenuta della contabilità, elaborazione del bilancio e delle altre prescritte
scritture contabili, fosse stato effettuato con il consenso del contribuente.
Contro
questa sentenza il contribuente aveva
adito la Cassazione, sostenendo che la trasmissione telematica della
dichiarazione dei redditi da parte
dell’intermediario non possa prescindere da uno specifico incarico rilasciato
dal cliente.
Secondo
il ricorrente, infatti, l’art.3 del
D.P.R. n.322/98 richiederebbe un
formale atto di incarico per la trasmissione in via telematica della dichiarazione
che deve essere necessariamente rinnovato ogni anno.
Investita
della questione la Suprema Corte ha ricordato che l’art.3, commi 3, 3-bis e
3-ter (1), applicabile ratione temporis, obbliga gli
intermediari abilitati a trasmettere le dichiarazioni, soltanto se
specificamente delegati.
La
Cassazione ha proseguito ribadendo come la rilevanza dei compiti svolti
dall'intermediario nei confronti del Fisco non possa escludere la natura
privatistica del rapporto tra
professionista e contribuente.
Il contribuente, infatti, è libero di non
conferire tale mandato, scegliendo di inoltrare direttamente la dichiarazione
dei redditi.
Sulla
base di questa premessa, il solo fatto che il contribuente avesse conferito al
commercialista l’incarico di tenuta della contabilità non può, di per se,
rivelarsi automaticamente produttivo dell’obbligo, da parte del professionista,
di presentare anche la dichiarazione, poiché, come detto, l’invio telematico
della stessa richiede uno specifico incarico.
In
sostanza, quello dell’invio telematico della dichiarazione dei redditi è un adempimento che non rientra tra quelli
inerenti agli ordinari incarichi del professionista preposto alla tenuta della
contabilità aziendale.
Tornando
alla questione in commento, dopo aver accertato che la dichiarazione dei redditi non fosse
stata sottoscritta dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto irrilevante l’accertamento della
sussistenza di specifico incarico conferito all’intermediario, affermando che
l’invio telematico della dichiarazione era stato effettuato con il consenso del
contribuente, trattandosi del documento
conclusivo del procedimento di tenuta della contabilità, elaborazione del
bilancio e delle altre prescritte scritture contabili, e, parimenti, aveva escluso la
pretesa nullità dell’atto, dal momento che il contribuente avrebbe concorso a cagionarlo.
A
questo proposito, però, la Cassazione ha sconfessato le suddette
considerazioni, sottolineandone il palese contrasto con quanto disposto dagli artt.1 e 3 del
D.P.R. n.322/98, ai sensi dei quali la dichiarazione dei redditi deve essere
sottoscritta, a pena di nullità, dal
contribuente o, in caso di trasmissione in via telematica, dall’intermediario incaricato.
Per
tale motivazione la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
abrogato dal 2012 dall’art.4, comma 35, della Legge n.183/2011;
sabato 31 maggio 2014
Nessuna sanzione se nello studio non c’è il pos
In
applicazione di quanto disposto dal D.L. n.179/2012 gli studi professionali devono consentire ai clienti privati la possibilità di pagare
con il bancomat le fatture di importo superiore a 30,00 €.
Tuttavia,
la Circolare n.12/2014 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro,
richiamando l’interpretazione resa dal Consiglio Nazionale Forense (1), ha chiarito
che la mancata installazione del Pos non produce un inadempimento sanzionabile.
Nel
caso in cui il professionista fosse sprovvisto dell’apparecchiatura per il
pagamento elettronico si avrà la fattispecie della mora del creditore (2).
L’Ordine
dei Consulenti ha criticato fortemente il provvedimento in commento che, oltre ad
introdurre un inutile adempimento aggiuntivo a carico dei professionisti, con incremento
dei costi per la gestione degli studi, apporterebbe benefici solo a favore degli istituti di
credito.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Consiglio Nazionale Forense, Circolare n.20 del 20 maggio 2014;
(2)
-
di cui all’articolo 1206 del codice civile;
sabato 10 maggio 2014
In assenza del mandato, il professionista non è responsabile
Nella
sentenza n.10189 del 9 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che, in
assenza di un mandato, il cliente non può chiedere al proprio consulente il risarcimento
del danno derivante dall’attività professionale.
Nel
caso di specie, un contribuente aveva citato in giudizio l’ex commercialista
che, contrariamente a quanto concordato con il cliente, aveva omesso di impugnare una sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Verona per le somme richieste a titolo di Imposta sul
Valore Aggiunto.
In
seguito alla condanna definitiva al pagamento delle imposte pretese dal Fisco,
in assenza della pendenza della lite, il contribuente non aveva avuto neppure
la possibilità di usufruire del successivo condono disposto dalla Legge n.413/1991.
Questi,
in sostanza, i fatti che avevano indotto il cliente ad agire nei confronti dell’ex
commercialista.
Sia
il Tribunale di Verona che la Corte di Appello di Venezia avevano accolto la
domanda del contribuente, quantificando in 50.000,00 € il risarcimento dovuto dal professionista.
Da
ultimo, la Cassazione ha però sconfessato quanto disposto nei primi due gradi
di giudizio, durante i quali era stata ritenuta irrilevante la presenza o meno
di uno specifico conferimento dell’incarico di impugnare la decisione della
Commissione Tributaria.
In
conclusione, a detta della Suprema Corte, a carico del professionista sussiste l’obbligo
di informazione nei confronti del cliente, solo nel caso sia dimostrato il
conferimento dell’incarico.
Valerio
Pollastrini
lunedì 3 marzo 2014
Assunzione di lavoratori in mobilità negli studi professionali
Con
il Messaggio n.2761 del 21 febbraio 2014 l’Inps ha escluso che datori di lavoro
possano godere delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione di
lavoratori la cui mobilità sia scaturita da un licenziamento irrogato da uno studio
professionale.
Il
quadro normativo di riferimento è quello di cui all’art.8, comma 4, della Legge
n.223/1991, in base al quale i datori di
lavoro che assumono lavoratori in mobilità hanno diritto ad un contributo per
ogni mensilità di retribuzione
corrisposta al dipendente, pari al 50%
dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
L’Istituto,
in particolare, condiziona il proprio orientamento al tenore letterale della Legge n.223/1991, per
la quale “i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che
non esercitino attività d’impresa non possono usufruire dei benefici
contributivi in oggetto”.
La
norma, dunque, subordina la possibilità di
utilizzare l’incentivo al possesso della qualifica di “imprenditore” da parte del datore di lavoro che abbia
effettuato il licenziamento in seguito al quale il lavoratore abbia acquisito
il diritto alla mobilità, escludendo quindi coloro per i quali tale condizione
non sussista, come nel caso dei liberi
professionisti.
La
presente interpretazione fornita dall’Inps, che segna l’integrale esclusione dal sistema degli
ammortizzatori sociali per datori di lavoro non imprenditori, ha suscitato le
vibranti proteste dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e della Confprofessioni,
poiché in aperto contrasto con quanto espresso dal Ministero del lavoro che,
nell’Interpello n. 10/2011, aveva riconosciuto il diritto dei dipendenti degli
studi professionali alla mobilità cd. non indennizzata, in caso di
licenziamento per riduzione di personale.
Valerio
Pollastrini
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