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giovedì 7 gennaio 2016

Antiriciclaggio, dai Commercialisti un manuale operativo per gli Studi Professionali

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Comunicato Stampa del 7 gennaio 2016

È stato messo a punto dal Consiglio nazionale della categoria per fornire un concreto ausilio ai colleghi che potranno utilizzare i suggerimenti per strutturare le procedure dei propri studi

domenica 19 aprile 2015

Siglato il nuovo contratto collettivo degli studi professionali

E’ di questi giorni la notizia dell’intesa raggiunta tra Confprofessioni e  Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale degli studi professionali.

La nuova regolamentazione del settore  avrà effetto dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018 e riguarderà circa 1,5 milioni di persone tra titolari, dipendenti e collaboratori, con una possibile estensione, per il futuro,  anche ad altre figure professionali.

Oltre all’adeguamento della parte economica, l’intesa ha prefissato, tra l’altro,  meccanismi di welfare in favore dei titolari e dei collaboratori, l’introduzione di alcuni incentivi per l’assunzione di alcune categorie di lavoratori, nonché la regolamentazione del telelavoro.

Sul fronte delle agevolazioni, la principale novità è costituita dal contratto di reimpiego, grazie al quale le assunzioni a tempo indeterminato degli ultracinquantenni e dei disoccupati da almeno dodici mesi potranno essere effettuate con il sottoinquadramento dei lavoratori.

Nell’intesa è stata fissata, inoltre, una percentuale di conferma per gli apprendisti, pari almeno al 20% per le strutture fino a 50 dipendenti ed al 50% per quelle più grandi.

Valerio Pollastrini

mercoledì 1 aprile 2015

Cig in deroga anche per i dipendenti degli studi professionali

Il 31 marzo la Regione Marche, in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio di Stato ed in attesa che il Tar del Lazio si pronunci definitivamente sulla questione, ha comunicato alle parti sociali la riammissione dei dipendenti degli studi professionali marchigiani alla Cassa Integrazione in deroga.

Nella Nota, l’Ente ha richiamato, infatti, l’Ordinanza n.1108/2015 nella quale il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello cautelare proposto da Confprofessioni, sospendendo l'esecuzione della sentenza del Tar Lazio che aveva confermato l'esclusione dei dipendenti degli studi dalla Cig in deroga, disposta dal Decreto Interministeriale n.83473 del 1° agosto 2014.

Valerio Pollastrini

lunedì 7 luglio 2014

Chiarimenti del Ministero sul pos negli studi professionali

In risposta all’interrogazione n.5-02936, presentata in Commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell’Economia ha chiarito con la Nota prot. n. D/825 del 10 giugno scorso che per gli studi professionali la predisposizione del pos non è configurabile in termini di obbligatorietà.

Si tratta del provvedimento disposto  dal quarto comma  dell’articolo 15 del Decreto Legge n.179/2012 (1), che ha introdotto l’obbligo, per tutti gli esercenti attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il successivo comma 5 stabilisce che, sentita la Banca d’Italia, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può emanare  uno o più Decreti per disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità ed i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, per l’attuazione della disposizione in commento.

Con i medesimi Decreti, inoltre,  può essere disposta l’estensione dei richiamati obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili.

Con Decreto del 24 gennaio 2014 (2), il Ministro dello Sviluppo Economico ha definito l’ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito.

Detto Decreto  ha fissato l’accettazione obbligatoria delle carte di debito per i pagamenti di importo superiore ai 30,00 €, sia per l’acquisto di prodotti che per la fornitura di servizi, anche professionali.

Il provvedimento ministeriale aveva stabilito che, fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di accettazione sarebbe valso solo per le attività commerciali o professionali con un fatturato superiore a 200 mila euro. Tale disposizione era stata motivata con il rilevante numero di soggetti destinatari della norma, anche in considerazione della necessità   di individuare criteri di gradualità e di sostenibilità per l’entrata a regime del nuovo precetto.

Lo stesso provvedimento aveva inoltre previsto la possibilità, entro i successivi novanta giorni, di individuare, per mezzo di un nuovo Decreto,  ulteriori soglie e  limiti minimi di fatturato.

L’articolo 9, comma 15-bis, del Decreto Legge n.150/2013 (3) ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito, inizialmente fissato al 1° gennaio.

Tale proroga, pertanto, ha vanificato l’efficacia delle disposizioni introdotte con il citato Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2014.

Sulla questione è intervenuta anche la Banca d’Italia che, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha ricordato che, nel contesto europeo, l’Italia  si caratterizza per l’elevata propensione all’utilizzo del contante.

Nel 2013, infatti, solamente 74 operazioni pro-capite sono state regolate nel nostro Paese attraverso  strumenti alternativi al contante, mentre negli altri Stati comunitari le stesse tipologie di transazioni evidenziano un numero pari a  194.

Da questo confronto internazionale emerge che tra le principali determinanti del basso utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici figurano le differenze nel reddito pro capite e nel grado di sviluppo e di diffusione dei punti di accettazione delle carte di pagamento presso le imprese e i liberi professionisti.

Alla luce di questi dati, è parere dell’Istituzione Bancaria che un impulso alla diffusione di strumenti elettronici possa produrre degli effetti benefici in favore di consumatori,  imprese,  Amministrazioni pubbliche, nonché per il rilancio generale dell’economia.

A tal fine, giova inoltre considerare che, sia  il sommerso, che  l’economia criminale, risultano  fortemente correlati con l’utilizzo del contante e, complessivamente, hanno un’incidenza sul Pil superiore al 27 %.

La carta di debito assicura il buon fine dell’operazione di pagamento e richiede minori attività procedurali e di riconciliazione contabile rispetto agli altri strumenti elettronici, quali, ad esempio, il  bonifico bancario.

Se, infatti, nell’uso del contante, così come per degli assegni e gli altri strumenti cartacei, prevalgono i costi variabili connessi alle esigenze di movimentazione e di sicurezza, per le carte di debito,  invece,  risultano prevalenti le quote dei costi fissi di emissione degli strumenti e di gestione delle infrastrutture.

Di conseguenza, un aumento  delle operazioni con carte di debito si traduce automaticamente nella riduzione  più che proporzionalmente dei costi unitari.

La diversa struttura dei costi consente, inoltre, la corretta quantificazione  delle soglie di importo di convenienza per i diversi strumenti di pagamento.

A tale proposito, gli studi hanno evidenziato che la carta di debito risulta essere lo strumento più conveniente per le operazioni superiori a 20-30 euro.

Per tornare al parere espresso dal Ministero, riguardo alla specifica  istanza presentata dal Consiglio Nazionale degli Architetti per ottenere l’annullamento del citato D.M. del 24 gennaio 2014,  si ricorda  che il TAR Lazio ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo inesistente il fumus boni iuris, dal momento che   il Decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa.

Il Ministero, infine, ha chiarito che la circolare interpretativa del Consiglio Nazionale Forense, richiamata nell’interrogazione, interpreterebbe la normativa nel senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito.

Si tratta di un’interpretazione che appare confermata dall’assenza di  sanzioni  a carico dei professionisti per la mancata predisposizione della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - convertito con modificazioni nella Legge n.221/2012;
(2)   - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2014;
(3)   - convertito con modificazioni nella Legge n.15/2014;

mercoledì 2 luglio 2014

Il contribuente deve conferire al professionista una specifica delega per la trasmissione della dichiarazione dei redditi

Nella sentenza n.13138 dell’11 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il mandato con il quale il cliente abbia incaricato il professionista della tenuta della contabilità aziendale non implica anche la trasmissione della dichiarazione dei redditi, per la quale occorre una specifica ed ulteriore delega.

Nel caso di specie, un imprenditore aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, riformando la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa ai suoi danni    per l’omesso versamento di Irpef, Irap, addizionali ed interessi, relativi all’anno 1999.

Il ricorrente aveva sostenuto che la predetta cartella fosse nulla, in quanto non aveva sottoscritto la dichiarazione dei redditi posta a fondamento della pretesa del Fisco.

La dichiarazione, infatti, era stata presentata in via telematica  dal commercialista, privo del relativo specifico conferimento dell’incarico.

La Commissione Tributaria Regionale, inoltre, aveva affermato che, nonostante il consulente avesse ricevuto l’incarico della tenuta della contabilità, il contribuente non aveva provato di aver conferito allo stesso l’onere di provvedere all’invio telematico della dichiarazione.

Tale circostanza aveva indotto il giudicante a ritenere  che la dichiarazione, documento conclusivo del procedimento di tenuta della contabilità, elaborazione del bilancio e delle altre prescritte scritture contabili, fosse stato effettuato con il consenso del contribuente.

Contro questa sentenza  il contribuente aveva adito la Cassazione, sostenendo che la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi  da parte dell’intermediario non possa prescindere da uno specifico incarico rilasciato dal cliente.

Secondo il ricorrente, infatti, l’art.3 del  D.P.R. n.322/98 richiederebbe  un formale atto di incarico per la trasmissione in via telematica della dichiarazione che deve essere necessariamente rinnovato ogni anno.

Investita della questione la Suprema Corte ha ricordato che l’art.3, commi 3, 3-bis e 3-ter (1), applicabile ratione temporis, obbliga gli intermediari abilitati a trasmettere le dichiarazioni, soltanto se specificamente delegati.

La Cassazione ha proseguito ribadendo come la rilevanza dei compiti svolti dall'intermediario nei confronti del Fisco non possa escludere la natura privatistica del rapporto tra  professionista e  contribuente.

Il contribuente, infatti, è libero di non conferire tale mandato, scegliendo di inoltrare direttamente la dichiarazione dei redditi.

Sulla base di questa premessa, il solo fatto che il contribuente avesse conferito al commercialista l’incarico di tenuta della contabilità non può, di per se, rivelarsi automaticamente produttivo dell’obbligo, da parte del professionista, di presentare anche la dichiarazione, poiché, come detto, l’invio telematico della stessa richiede uno specifico incarico.

In sostanza, quello dell’invio telematico della dichiarazione dei redditi è un  adempimento che non rientra tra quelli inerenti agli ordinari incarichi del professionista preposto alla tenuta della contabilità aziendale.

Tornando alla questione in commento, dopo aver accertato  che la dichiarazione dei redditi non fosse stata sottoscritta dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale aveva  ritenuto irrilevante l’accertamento della sussistenza di specifico incarico conferito all’intermediario, affermando che l’invio telematico della dichiarazione  era stato effettuato con il consenso del contribuente, trattandosi   del documento conclusivo del procedimento di tenuta della contabilità, elaborazione del bilancio e delle altre prescritte scritture contabili, e, parimenti, aveva escluso   la pretesa nullità dell’atto, dal momento che  il contribuente avrebbe concorso a cagionarlo.

A questo proposito, però, la Cassazione ha sconfessato le suddette considerazioni, sottolineandone il palese contrasto  con quanto disposto dagli artt.1 e 3 del D.P.R. n.322/98, ai sensi dei quali la dichiarazione dei redditi deve essere sottoscritta, a pena di nullità,  dal contribuente o, in caso di trasmissione in via telematica, dall’intermediario  incaricato.

Per tale motivazione la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente.

Valerio Pollastrini


(1)   – abrogato dal 2012 dall’art.4, comma 35, della Legge n.183/2011;

sabato 31 maggio 2014

Nessuna sanzione se nello studio non c’è il pos

In applicazione di quanto disposto dal D.L. n.179/2012  gli studi professionali devono consentire  ai clienti privati la possibilità di pagare con il bancomat le fatture di importo superiore a 30,00 €.

Tuttavia, la Circolare n.12/2014 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, richiamando l’interpretazione resa dal Consiglio Nazionale Forense (1), ha chiarito che la mancata installazione del Pos non produce un inadempimento sanzionabile.

Nel caso in cui il professionista fosse sprovvisto dell’apparecchiatura per il pagamento elettronico si avrà la fattispecie della mora del creditore (2).

L’Ordine dei  Consulenti ha criticato fortemente  il provvedimento in commento che, oltre ad introdurre un inutile adempimento aggiuntivo a carico dei professionisti, con incremento dei costi per la gestione degli studi, apporterebbe  benefici solo a favore degli istituti di credito.

Valerio Pollastrini

(1)   - Consiglio Nazionale Forense, Circolare n.20 del 20 maggio 2014;
(2)   - di cui all’articolo 1206 del codice civile;

sabato 10 maggio 2014

In assenza del mandato, il professionista non è responsabile

Nella sentenza n.10189 del 9 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che, in assenza di un mandato, il cliente non può chiedere al proprio consulente il risarcimento del danno derivante dall’attività professionale.

Nel caso di specie, un contribuente aveva citato in giudizio l’ex commercialista che, contrariamente a quanto concordato con il cliente,  aveva omesso di impugnare una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Verona per le somme richieste a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto.

In seguito alla condanna definitiva al pagamento delle imposte pretese dal Fisco, in assenza della pendenza della lite, il contribuente non aveva avuto neppure la possibilità di usufruire del successivo condono disposto dalla Legge n.413/1991.

Questi, in sostanza, i fatti che avevano indotto il cliente ad agire nei confronti dell’ex commercialista.

Sia il Tribunale di Verona che la Corte di Appello di Venezia avevano accolto la domanda del contribuente, quantificando in 50.000,00 € il  risarcimento dovuto dal professionista.

Da ultimo, la Cassazione ha però sconfessato quanto disposto nei primi due gradi di giudizio, durante i quali era stata ritenuta irrilevante la presenza o meno di uno specifico conferimento dell’incarico di impugnare la decisione della Commissione Tributaria.

In conclusione, a detta della Suprema Corte, a carico del professionista sussiste l’obbligo di informazione nei confronti del cliente, solo nel caso sia dimostrato il conferimento dell’incarico.

Valerio Pollastrini

lunedì 3 marzo 2014

Assunzione di lavoratori in mobilità negli studi professionali

Con il Messaggio n.2761 del 21 febbraio 2014 l’Inps ha escluso che datori di lavoro possano godere delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione di lavoratori la cui mobilità sia scaturita da un licenziamento irrogato da uno studio professionale.

Il quadro normativo di riferimento è quello di cui all’art.8, comma 4, della Legge n.223/1991, in base al quale  i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità hanno diritto ad un contributo per ogni mensilità di  retribuzione corrisposta al dipendente, pari  al  50%  dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

L’Istituto, in particolare, condiziona il proprio orientamento  al tenore letterale della Legge n.223/1991, per la quale “i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non esercitino attività d’impresa non possono usufruire dei benefici contributivi in oggetto”.

La norma, dunque, subordina  la possibilità di utilizzare l’incentivo al possesso della qualifica di “imprenditore”  da parte del datore di lavoro che abbia effettuato il licenziamento in seguito al quale il lavoratore abbia acquisito il diritto alla mobilità, escludendo quindi coloro per i quali tale condizione non sussista, come nel caso  dei liberi professionisti.

La presente interpretazione fornita dall’Inps, che segna  l’integrale esclusione dal sistema degli ammortizzatori sociali per datori di lavoro non imprenditori, ha suscitato le vibranti proteste dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e della Confprofessioni, poiché in aperto contrasto con quanto espresso dal Ministero del lavoro che, nell’Interpello n. 10/2011,  aveva  riconosciuto il diritto dei dipendenti degli studi professionali alla mobilità cd. non indennizzata, in caso di licenziamento per riduzione di personale.

Valerio Pollastrini