Da oggi sarà possibile cedere ferie e permessi in favore dei
colleghi di lavoro. Le nuove norme in materia di rapporti di lavoro, contenute
in Jobs act al Dlgs n.151/15, prevedono l’eventuale riconoscimento,
compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra
lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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giovedì 29 ottobre 2015
Cdl - Come cedere ferie e permessi
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 27 Ottobre 2015
mercoledì 6 maggio 2015
L’errore nella richiesta del congedo non legittima il licenziamento
Nella
sentenza n.8928 del 5 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che l’errore
formale contenuto della richiesta di un permesso non legittima il licenziamento
del lavoratore.
Nel
caso di specie, la Corte d’Appello di Milano, riformando integralmente la
sentenza del Tribunale del primo grado, aveva accolto la domanda proposta da un
lavoratore avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento
disciplinare intimatogli dalla società, sua datrice di lavoro, per la
reiterazione del comportamento, già sanzionato in precedenza con la sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione per giorni dieci, consistito nell'essere
rimasto assente dal lavoro a seguito della richiesta di fruizione di un’aspettativa
retribuita ex art.4 della Legge n.53/2000, motivata e documentata in relazione
allo stato di salute della madre, nonostante il diniego comunicatogli dalla società,
tuttavia, riferito alla mera irregolarità dell'istanza che non aveva tenuto
conto della previsione del CCNL che qualificava l’aspettativa per motivi
familiari soltanto come non retribuita.
La
Corte territoriale aveva così disposto ritenendo l’intimazione della massima
sanzione sproporzionata in relazione alla condotta qualificata da semplice
colpa, per essersi il lavoratore reso responsabile di aver, sia pur
pervicacemente, ignorato la formalità della presentazione di una corretta
istanza, cui la società gli aveva chiesto di adempiere, risultando soddisfatto
ogni altro requisito, con riguardo, in particolare, all’adeguatezza della
documentazione attestante il diritto a fruire dell'aspettativa, sia pur non nei
termini richiesti sotto il profilo del trattamento economico.
Avverso
questa sentenza, la società aveva proposto ricorso per Cassazione, censurando
il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla qualificazione
dell’elemento soggettivo della condotta, individuato nella mera colpa con
esclusione, dunque, di ogni intenzionalità idonea a riflettere abuso del
proprio diritto o volontà di recare danno all'azienda.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto infondate le censure predette,
osservando come la valutazione operata dal Giudice dell’Appello non possa ritenersi
né illegittima, né illogica, allorché aveva inteso valorizzare il
fatto/presupposto, tarando su quello il giudizio • di proporzionalità ed
approdando, in coerenza con il rilievo minimale dell’inadempimento meramente
formale imputato al lavoratore, alla conclusione per cui la reazione posta in
essere dalla Società era da considerarsi eccessiva.
La
vicenda, infatti, avrebbe potuto
rinvenire agevole e rapida soluzione ove la
società,
anziché insistere, fino alle estreme conseguenze, nel pretendere dal lavoratore
l’invio dell’istanza adeguata all’istituto di cui intendeva fruire, ne avesse
consentito la fruizione accompagnandola con la precisazione che, in conformità
alla disciplina contrattuale dell’istituto medesimo, non avrebbe dato corso al
pagamento della retribuzione per il relativo periodo.
Queste,
in sostanza, le considerazioni che hanno indotto gli ermellini a concludere con
il rigetto del ricorso.
Valerio
Pollastrini
lunedì 4 maggio 2015
Utilizza i permessi della 104 per andare a ballare: legittimo il licenziamento
Nella
sentenza n.8784/2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il
licenziamento irrogato ad un lavoratore che aveva utilizzato un permesso della
Legge 104 per andare a ballare.
Nel
caso di specie, il dipendente si era difeso sostenendo che alcune delle ore di
permesso erano state effettivamente utilizzate per assistere la madre. Ciò non
toglie, però, che quelle rimanenti erano state utilizzate per soddisfare
esigenze di natura diversa.
In
particolare, gli ermellini, nel confermare la legittimità del recesso, hanno
posto l’accento sul disvalore sociale di una simile condotta, allorché aveva
posto a carico della collettività dei costi che nulla avevano a che fare con le
esigenze oggetto della tutela della Legge 104/1990.
Valerio
Pollastrini
venerdì 13 febbraio 2015
Legittimo il licenziamento se il permesso non è autorizzato
Se non è
stato autorizzato, il permesso goduto dal lavoratore può giustificarne il
licenziamento. E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.2803
del 12 febbraio 2015.
Nel caso
di specie, il dipendente si era rivolto al Tribunale di Napoli per la
dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società
datrice di lavoro in seguito alle ripetute assenze non autorizzate.
Nella fase
disciplinare che aveva preceduto il recesso, l’azienda aveva inoltre contestato al lavoratore anche cinque episodi
di recidiva.
A detta
del ricorrente, le ore di permesso suddette sarebbero state riconducibili ai
congedi per gravi motivi di durata non superiore a tre giorni, per i quali l’art
2 del D.M. n.278 del 21 luglio 2000 richiede soltanto una comunicazione ed impone
al datore di lavoro di esprimersi entro ventiquattro ore, motivando l'eventuale
diniego con eccezionali ragioni organizzative.
Nel
rigettarne la domanda, il Tribunale aveva osservato, però, che la procedura
invocata dal lavoratore riguardasse solamente il caso di decesso di un
familiare o del convivente.
Questa
decisione, successivamente, era stata confermata anche dalla Corte di Appello,
che, in particolare, aveva precisato come, non risultando verificata, se non
una volta, l'ipotesi di lutto familiare, la mancata osservanza di dette
prescrizioni fosse stata sufficiente ad interrompere il vincolo fiduciario
necessariamente intercorrente fra la società ed il dipendente, il quale,
pertanto, era stato legittimamente licenziato.
Ricorrendo
in Cassazione, il lavoratore aveva sostenuto che la semplice comunicazione con
la quale aveva palesato l’intenzione di fruire dei permessi citati sarebbe bastata
al perfezionamento del relativo diritto di godimento, senza che la volontà,
positiva o negativa, del datore di lavoro potesse assumere alcun rilievo.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto infondata tale censura, a proposito
della quale gli ermellini hanno ricordato che, nonostante il diritto soggettivo
potestativo in commento sia caratterizzato dalla soddisfazione dell'interesse
del titolare per effetto della sua sola dichiarazione di volontà, ossia senza
necessità di comportamento collaborativo del soggetto passivo, che perciò versa
in una mera posizione di soggezione, ciò non toglie, tuttavia, che il suo
esercizio legittimo possa essere sottoposto ad un procedimento necessario alla
verifica, anche da parte del soggetto passivo, degli elementi costitutivi, così
come avviene anche per l'esercizio delle potestà pubbliche.
In
sostanza, difettando questo procedimento il diritto soggettivo non può realizzarsi
legittimamente.
Tornando
al caso di specie, la Suprema Corte ha quindi osservato come, tanto la norma di
riferimento, quanto la disposizione regolamentare connessa, prevedessero la
realizzabilità immediata del diritto al congedo solo nel caso di decesso del
familiare o del convivente, salva la prova o la verifica successiva degli
elementi costitutivi, e ciò per evidenti motivi di urgenza.
Al di
fuori di tali ipotesi, pertanto, il
lavoratore non avrebbe potuto assentarsi dall’azienda senza che il datore fosse
stato preventivamente posto in condizione di controllare l'effettiva
sussistenza delle sue giustificazioni e formulare, eventualmente, una proposta
di differimento del congedo o di fruizione parziale.
Queste,
in sostanza, le considerazioni in base alle quali la Suprema Corte ha disposto il
rigetto del ricorso.
Valerio
Pollastrini
domenica 10 agosto 2014
Scuola – Modalità di fruizione dei permessi retribuiti
Nella
sentenza n.271 del 25 ottobre 2013, il Tribunale di Sciacca ha ribadito che il
dirigente scolastico non può entrare nel merito delle motivazioni addotte dal
docente nella richiesta dei permessi retribuiti.
La
vicenda in commento è quella di un’insegnante che aveva richiesto tre giorni di
permesso retribuito, giustificandoli, in conformità con quanto previsto dall’art.15
del Contratto Collettivo di riferimento, attraverso un’autocertificazione nella
quale aveva specificato la necessità di accompagnare il coniuge per
accertamenti specialistici.
Il
Dirigente Scolastico, però, aveva ritenuto insufficiente la motivazione della
richiesta e, dopo aver provveduto a contestare l’addebito alla lavoratrice,
aveva ordinato all’ufficio pagatore di decurtare dal compenso della docente le giornate di assenza.
Investito
della questione, il Tribunale ha ritenuto che le motivazioni addotte
dall'insegnante fossero più che sufficienti per la richiesta dei permessi e,
pertanto, ha condannato l'amministrazione al recupero delle somme decurtate e
al pagamento delle spese in giudizio.
In
particolare, nel motivare la propria decisione il giudice ha ricordato che nel
comparto della scuola i permessi retribuiti sono sanciti dal contratto di
lavoro e che il Dirigente Scolastico ha solamente il compito di accertarsi che
la richiesta del dipendente sia consona con quanto stabilito dalle parti
sociali, senza che lo stesso possa entrare nel merito di quanto dichiarato attraverso autocertificazione.
Valerio
Pollastrini
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