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lunedì 25 gennaio 2016

Cdl - Cococo: stabilizzare con conciliazione presso i Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del  25 Gennaio 2016

Introdotto un meccanismo di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con il duplice fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione e di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo.

Come stabilito dal Jobs act, i datori di lavoro privati che a partire dal 1° gennaio 2016 procedono alla assunzione con contratto di  lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti

mercoledì 9 dicembre 2015

Cassazione - Il dipendente ancora in servizio non può rinunciare al Tfr

Nella sentenza n.23087 dell’11 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che deve ritenersi nulla la rinuncia siglata dal lavoratore avente ad oggetto le competenze dovutegli all’atto della futura cessazione del rapporto. 

mercoledì 21 ottobre 2015

Cdl - Conciliazione per il licenziamento

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 21 Ottobre 2015  

Il datore di lavoro può risolvere in via stragiudiziale future controversie, in caso di licenziamento di lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dopo il 7 marzo 2015. Una delle novità più significative introdotte con il DLgs n. 23/15, contenente disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, è costituita, senz’alcun dubbio, dall’offerta di conciliazione.

sabato 30 maggio 2015

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: comunicazione telematica dell'offerta di conciliazione

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 27 maggio 2015, n. 2788

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Comunicazione telematica dell'"offerta di conciliazione". Nota operativa

Premessa
In data 6 marzo 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Legge Delega sul Jobs Act). in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il decreto è entrato in vigore il giorno 7 marzo 2015. Pertanto, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, alle trasformazioni di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o agli apprendisti passati in qualifica dalla predetta data (7 marzo 2015) si applicherà la disciplina di cui al nuovo decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti.

In particolare, tale decreto introduce un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo certo al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali. La norma si applica ai lavoratori che a partire dal 7 marzo 2015:

sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, co. 1); sono interessati da una trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato ovvero, agli apprendisti passati in qualifica (art. 1, co. 2), ma anche - unica eccezione - per i lavoratori assunti in precedenza nelle aziende che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo supereranno la soglia dei 15 dipendenti (art. 1, co. 3).

Tale conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all'articolo 2113, comma 4 del Codice Civile ovvero presso le Commissioni di certificazione di cui all'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (art. 6, co. 1).

Monitoraggio della misura e modello di comunicazione
Attraverso le disposizioni, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo in parola, il legislatore si propone di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della norma stessa, onde consentire di verificare quale sarà in concreto l'offerta di conciliazione. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione di tale disposizione, alla normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto è stata aggiunta un'ulteriore comunicazione da effettuarsi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine il suddetto terzo comma ha disposto che la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro (richiamata, unitamente alle altre comunicazioni datoriali obbligatorie telematiche, dall'art.4-bis, punto 6-ter, del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.181 e successive integrazioni e/o modificazioni) dev'essere integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi, da parte del datore di lavoro, entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale dev'essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione, di cui alla norma in commento.

Pertanto, a partire dal 1° giugno 2015 nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sarà disponibile una applicazione denominata "UNILAV_Conciliazione" attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo. A fini meramente esemplificativi, alla presente nota è allegato lo screenshot della procedura.

Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve ad collegare l'offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato (prima schermata).

Il sistema (seconda schermata) proporrà i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello "UNII_AV_Cess", relativi a lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati solo i seguenti ulteriori campi:

-         data di proposta dell'offerta di conciliazione;

-         esito (SI/NO) di tale offerta

in caso di esito positivo:

-         sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;

-         importo offerto;

-         esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l'importo offerto.

Da ultimo (terza schermata), il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

Sanzioni
Sempre il terzo comma dell'art.6 in questione prevede che l'omissione di detta comunicazione integrativa sia assoggettata alla stessa sanzione prevista per l'omissione della comunicazione, di cui al predetto art.4-bis, ovverosia con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.

Al fine di darne massima diffusione, la presente nota operativa è pubblicata sul portale cliclavoro www.cliclavoro.qov.it, oltreché sul sito istituzionale dell'amministrazione www.lavoro.qov.it.

giovedì 23 aprile 2015

La nuova offerta di conciliazione in caso di licenziamento

Il D.Lgs. n.23/2015 ha introdotto la c.d. “offerta di conciliazione” per il licenziamento di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 con  il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

In sostanza, in riferimento ai lavoratori suddetti, questa nuova conciliazione facoltativa prende il posto del c.d. “Rito Fornero” (1),  consentendo un notevole risparmio sulle spese processuali.

A differenza della conciliazione obbligatoria configurata nella Riforma Fornero, la nuova procedura si applica in tutti i casi di licenziamento e potrà essere  esperita non soltanto presso le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), ma anche nelle commissioni sindacali e presso gli enti di certificazione.

La nuova procedura
In tutti i casi di licenziamento, il datore di lavoro, al fine di evitare la lite, può  offrire al lavoratore, entro il termine dei 60 giorni previsti per l’impugnazione stragiudiziale del recesso, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.

Per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti,  l’importo dell’offerta  è dimezzato e, in ogni caso, non può superare le 6 mensilità.

Detto importo verrà erogato mediante un assegno circolare e, in caso di accettazione da parte del dipendente, comporterà, unitamente all’estinzione del rapporto dalla data del licenziamento,   la rinuncia all’impugnazione del recesso, quand’anche la stessa sia stata già proposta.

All’interno di questo procedimento, le parti potranno estendere la conciliazione anche ad altri aspetti del rapporto di lavoro, pattuendo  rinunce e/o transazioni, ponendo fine, così, ad ogni possibile contestazione. Tuttavia, in simili casi, l’esenzione fiscale riguarderà solamente le somme offerte in riferimento al licenziamento, mentre tutti gli altri importi saranno assoggettati alla tassazione ordinaria.

Entro i 65 giorni successivi alla cessazione del rapporto, il datore di lavoro dovrà integrare la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto, di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo n.181 del 21 aprile 2000, con una ulteriore comunicazione recante l’esito della conciliazione. In caso di mancato adempimento, è prevista una sanzione amministrativa dai 100 ai 500 euro per ogni lavoratore.

Come precisato nella premessa, la nuova offerta di conciliazione si applica solamente ai contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Per tutti gli altri lavoratori continua, pertanto, ad applicarsi la conciliazione obbligatoria introdotta dalla passata Riforma Fornero. In proposito, occorre però precisare che il c.d. rito Fornero è previsto per i soli casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposti dalle aziende rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.18 della Legge n.300/1970, vale a dire, per tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alla proprie dipendenze più di 15 unità, ovvero più di 5 se imprenditori agricoli, ovvero nei confronti dei datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupino più di 15 lavoratori, anche se ciascuna unità produttiva non raggiunge tali limiti, ovvero a chi occupa più di 60 dipendenti sul territorio nazionale.

Valerio Pollastrini

1)      - art.1, commi 48-68, della Legge n.92/2012;

lunedì 10 novembre 2014

Omessa registrazione del lavoratore nei libri paga e matricola - Verbale ispettivo - Conciliazione fra datore e lavoratore - Opponibilità all’Inps

Nella sentenza n.23799 del 7 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, qualora in sede di ispezione l’Inps rilevi un’omissione contributiva, il datore di lavoro non può opporre l’eventuale conciliazione precedentemente stipulata con il dipendente, attestante fatti diversi da quelli evidenziati nel verbale di accertamento, in quanto detta conciliazione assume efficacia solo tra le parti e non incide sulla pretesa dell’Ente Previdenziale.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale di primo grado aveva rigettato le opposizioni proposte da una società  avverso i decreti ingiuntivi e l'ordinanza ingiunzione notificatigli per il pagamento di contributi e sanzioni conseguenti ad un verbale ispettivo dei funzionari di vigilanza dell’lNPS.

Nel citato verbale, infatti,  erano stati contestati all’azienda, esercente l’attività di ristorazione, la omessa registrazione di un lavoratore nei libri paga e matricola, il versamento di contributi con riguardo al lavoro a tempo parziale asseritamente svolto dai dipendenti, anziché a tempo pieno, ed il versamento di contributi in misura inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria.

La Corte del merito, in particolare, aveva ritenuto fondate le pretese dell’Ente Previdenziale sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite in primo grado, tra le quali la prova testimoniale.

Contro questa pronuncia la società aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo
l’erroneità della sentenza impugnata sulla base dei seguenti rilievi:

-         non vi sarebbe stata una omissione di registrazione  del lavoratore, come risulterebbe dalla prova testimoniale,  erroneamente valutata dai giudici del merito, nonché dal verbale di conciliazione redatto dal datore di lavoro ed il predetto dipendente davanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Napoli;

-         i camerieri avrebbero svolto lavoro parziale e non già a tempo pieno, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, come si evincerebbe dalla prova testimoniale e dai verbali di conciliazione sottoscritti dai dipendenti, a nulla rilevando che i contratti di lavoro non fossero stati stipulati in forma scritta, non essendo questa richiesta a pena di nullità;

-         a seguito dell’accertamento ispettivo il datore di lavoro aveva  proposto istanza di condono in data 1 luglio 1996, reiterata il 29 maggio 1997, di cui l’INPS, nel richiedere il pagamento dei contributi, non avrebbe tenuto conto;

-         anche le sanzioni, compresa quella una tantum, applicate in base alla Legge n.662/1996, sarebbero illegittime ed errate, posto che, per le somme effettivamente dovute, risulterebbero applicabili i criteri sanzionatori previsti dal condono stesso.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto il ricorso  inammissibile.

Preliminarmente, gli ermellini hanno precisato come il ricorso fosse privo di rubriche e non avesse denunciato alcun vizio ex art.360 cod. proc. civ., vale a dire i motivi per i quali la sentenza era stata impugnata.

In particolare, non risultava se le predette censure attenessero a violazione e falsa applicazione di norme di diritto (1), ovvero a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (2).

Sotto altro profilo, la Suprema Corte ha precisato che, a norma dell’art.366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità si è  più volte affermato, che, ai fini della sussistenza di tale requisito, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perché la Cassazione possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (3).

Nella specie la ricorrente aveva omesso del tutto di esporre detti elementi, incorrendo, così, nel vizio sopra indicato.

In ordine alle censure come sopra irritualmente proposte, la Corte ha tuttavia precisato:

-         che, con riguardo a quella concernente la non corretta valutazione delle risultanze probatorie, la ricorrente aveva teso inammissibilmente a rimettere in discussione, contrapponendo una propria diversa valutazione, l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dai giudici di merito, che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è consentito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione rese dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (4);

-         che, in ordine alle circostanze risultanti dai verbali di conciliazione stipulati dai lavoratori con il datore di lavoro, la ricorrente aveva omesso del tutto di considerare e contestare quanto sostenuto al riguardo dalla sentenza impugnata che, nel richiamare i principi enunciati dalla Cassazione, aveva affermato che la conciliazione di una controversia attinente ad un rapporto di lavoro assume efficacia soltanto per le parti che l’hanno stipulata e non già nei confronti dei terzi, ed in particolare nei confronti di quegli uffici o enti titolari di interessi pubblici, come l’INPS, i quali non incontrano alcun limite probatorio nell’accertamento giudiziale della natura e delle modalità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;

-         che, parimenti,  la ricorrente aveva omesso del tutto di considerare e di prendere posizione su quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine alla domanda di condono e alle sanzioni, e cioè che il Consulente Tecnico d’Ufficio, nell’espletamento dell’incarico affidatogli, aveva tenuto conto di detta domanda, e che, con riguardo alle sanzioni civili, l’eventuale maggior importo versato a tale titolo, pari alla differenza tra quanto dovuto in base alla normativa previgente e quanto calcolato in base all’art.116, commi 8 e 17, della Legge n.388/2000, costituisce un credito contributivo recuperabile, a domanda dell’interessato, attraverso detrazione dalla contribuzione.

Per tutte le richiamate considerazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso, con conseguente condanna della società al pagamento delle spese del processo di legittimità, liquidate in 5.000,00 € per compensi professionali, 100,00 € per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Valerio Pollastrini

 
1)      - art.360, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.;
2)      – art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., nella versione anteriore alle modifiche introdotte dall’art.54, comma 1, lett. b), del D.L. n.83/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n.134/2012;
3)      - Cass. S.U., Sentenza n.11308 del 22 maggio 2014; Cass., Sentenza n.5660 del 9 marzo 2010; e, in precedenza, fra le altre, Cass., Sentenza n.16315 del 24 luglio 2007; Cass., Sentenza n.2097 del 31 gennaio 2007;
4)      - cfr., fra le altre, Cass., Sentenza n.7921 del 6 aprile 2011;

venerdì 19 settembre 2014

Negoziazione assistita per le controversie di lavoro

Nell’ambito delle misure finalizzate ad assicurare una maggiore efficienza della giustizia civile, il D.L. n.132 del 12 settembre 2014 ha introdotto, per le controversie di lavoro,  la possibilità di ricorrere ad una procedura di negoziazione assistita esclusivamente da un avvocato, modificando quanto disposto, in materia di rinunce e transazioni,  dall’art.2113 del codice civile.

Dal momento che ogni tipo di controversia di lavoro potrà dare luogo ad  una domanda di procedura di negoziazione assistita dall’avvocato, oggetto della stessa potranno essere, ad esempio, la retribuzione, la qualifica, le mansioni, l'inquadramento, l'applicazione del contratto collettivo, il licenziamento, e ogni altra controversia del rapporto di lavoro subordinato e di quelli parasubordinati, come i contratti a progetto o le partita iva.

Salvo i diritti indisponibili, in presenza di diritti inderogabili  sarà possibile azionare la procedura in commento, attraverso la quale il lavoratore, con l'assistenza dell'avvocato, potrà chiedere al datore di lavoro di stipulare la convenzione di negoziazione per addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia.

In caso di accettazione da parte del datore di lavoro, le parti provvederanno a sottoscrivere il relativo accordo di negoziazione,  avviando così la procedura finalizzata  ad ottenere l'accordo conciliativo. 

Qualora le parti giungano ad un accordo entro il termine, prorogabile, fissato dalla convenzione di negoziazione, dovranno sottoscriverlo, rendendo quanto concordato immune da possibili impugnazioni.



Valerio Pollastrini

venerdì 1 agosto 2014

Contributi Inps sulle somme corrisposte in seguito a transazione

Nella sentenza n.17180 del 29 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’intervenuta transazione tra datore di lavoro e dipendente non produce effetti sull’obbligazione contributiva nei confronti dell’Inps, in base alla quale le somme dovute all’Ente Previdenziale vanno commisurate alla retribuzione dovuta e non a quella corrisposta in seguito all’accordo raggiunto tra le parti.

Nel caso in commento, un istituto bancario si era opposto contro l'iscrizione a ruolo di somme corrispondenti a contributi previdenziali relativi ad un lavoratore reintegrato in seguito ad illegittimo licenziamento, calcolati, per tutto il periodo intercorrente tra il recesso e la data della intervenuta conciliazione, sulla base della retribuzione globale di fatto.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello   avevano però  rigettato la domanda dell’azienda.

In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto  che l'obbligazione contributiva fosse insensibile all’accordo con il quale  al lavoratore era stata corrisposta, in via transattiva,  una somma  comprensiva di  un’integrazione del trattamento di fine rapporto.

Dal tenore letterale dell'accordo, infatti, appariva chiaramente che la somma suddetta fosse stata corrisposta al dipendente in relazione al ripristinato rapporto di lavoro  e quale corrispettivo della rinuncia ad esso.

Conseguentemente, per il giudice dell’appello l’obbligo contributivo nei confronti dell’Inps rimaneva inalterato.

Investita della questione, la Suprema Corte ha confermato quanto disposto nelle pronunce del merito, ricordando, in particolare, come l’art. 12 della Legge n.153/1969 includa nella retribuzione imponibile ai fini contributivi "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...".

In sostanza,  l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’Istituto Previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del dipendente siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti .

La Cassazione ha poi chiarito che, nel caso in cui il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo ai sensi dell'art.18 della legge n.300/1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni, fino al momento della reintegra del dipendente licenziato, ovvero fino alla transazione che abbia posto fine al contratto, eventualmente intervenuta dopo la sentenza di reintegra.

Per quanto riguarda  quest’ultima ipotesi,  il datore di lavoro resta dunque  obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro e non sul minore importo quantificato in sede transattiva.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

giovedì 17 luglio 2014

Validità della conciliazione

Nella sentenza del 19 luglio 2011, il Tribunale di Nola ha chiarito che per sostenere l’invalidità del verbale di conciliazione  non è sufficiente dedurre l’assenza della certezza sul fatto  che la sottoscrizione dell’atto non sia quella del lavoratore, ma occorrono, altresì, il disconoscimento formale alla prima udienza e la querela di falso.

In simili casi, dunque, il ricorrente può avvalersi di una delle due seguenti opzioni: promuovere il giudizio di verificazione della scrittura privata, oppure rinunciare ad avvalersi dello scritto disconosciuto, privandolo di efficacia probatoria in giudizio.

In difetto di qualsiasi iniziativa formale della parte ricorrente,  il verbale di conciliazione deve essere riconosciuto in giudizio come valido, ai sensi dell’art.215 c.p.c..

Valerio Pollastrini

martedì 25 marzo 2014

Soggette a contribuzione le somme corrisposte al lavoratore in seguito ad una transazione

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, le somme erogate al dipendente in sede transattiva al solo scopo di porre fine alla lite, evitandone il rischio connesso senza tuttavia il riconoscimento da parte del datore di lavoro del diritto avanzato dal dipendente, non sono soggette alla contribuzione previdenziale.

Sconfessando questo orientamento, nella sentenza n.6037 del 14 marzo 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che per sottrarre all’obbligo contributivo le somme erogate in seguito ad una transazione non è sufficiente accertare l’assenza di uno  stretto nesso di corrispettività ma è altresì indispensabile attestare se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione.

Si tratta di un verifica  richiesta, a detta della Suprema Corte, dal dettato letterale dell’art.12 della legge n.153/1969, che annovera tra la retribuzione imponibile ai fini contributivi tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro.

 
L'indagine a cui è chiamato il Giudice di merito deve essere dunque incentrata sull’accertamento della natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore, senza che nessun valore possa essere attribuito  al titolo formale di tali erogazioni.

Quello relativo al versamento dei contributi previdenziali è un diritto indisponibile da parte del lavoratore beneficiario e, pertanto, non può assumere efficacia una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, risolvendo con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti  il relativo accertamento giudiziale.

La Cassazione ha quindi concluso affermando che una transazione  avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, rimanendo estranea al rapporto tra il lavoratore  e l'INPS, non è idonea ad escludere l’obbligo contributivo relativo alle somme erogate.

Valerio Pollastrini

sabato 22 marzo 2014

Accordo di transazione sindacale avente ad oggetto la cessazione del rapporto

Nella sentenza n.6265 del 18 marzo 2014 la Corte di Cassazione ha ribadito che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 cod.civ.

Nel caso di specie la Corte di Appello di Venezia aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale di Treviso aveva rigettato la domanda proposta da una lavoratrice intesa ad ottenere, rispettivamente: la declaratoria della nullità dell’accordo di transazione sindacale stipulato con il proprio datore di lavoro, l’ illegittimità del licenziamento intimatole e la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 18 Stat. Lav.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale aveva dichiarato che l’accordo di transazione sindacale stipulato tra le parti non poteva essere  impugnato attraverso l’art. 2113 c.c., avendo ad oggetto la controversia relativa all’impugnazione del licenziamento intimato alla lavoratrice.

Con il suddetto accordo  era stato posto fine alla lite, e, quindi, non riguardando diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, lo stesso doveva ritenersi legittimo.

Le questioni dedotte nell’Appello, relative all’acquisizione o meno della prova in giudizio dell’autenticità della sottoscrizione del rappresentante sindacale e della effettività della assistenza fornita alla lavoratrice, erano state, pertanto, ritenute irrilevanti.

La lavoratrice aveva proposto ricorso in Cassazione, evidenziando  che le pronunce della Suprema Corte richiamate nella impugnata sentenza non facessero riferimento a rinunzie o transazioni stipulate in sede sindacale e, dunque, riguardavano fattispecie diverse da quella in esame. Ed infatti, nel caso di conciliazioni poste in essere ai sensi dell’art. 411 c.p.c. la presenza del rappresentante sindacale sarebbe dovuta essere effettiva così come autentiche e contestuali sarebbero dovute  essere le sottoscrizioni del verbale.

Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha ricordato il costante orientamento delle giurisprudenza di legittimità (1), in base al quale le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 cod.civ.

Per tale ragione, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 cod.civ., gli eventuali vizi formali del procedimento di formazione della conciliazione sindacale sono irrilevanti (2).

Ne consegue che tutti i vizi formali contenuti nella transazione in questione non possono assumere rilevanza alcuna.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Cass. n.22105 del 19/10/2009; Cass. n. 4780 del 28/03/2003;

(2)   - Cass. n. 5940 del 24/03/2004;

domenica 26 gennaio 2014

Conciliazione in sede sindacale – Rinuncia del lavoratore all’impugnativa del licenziamento


In risposta ad Interpello n.1 del 22 gennaio 2012, la Direzione generale del Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti sollecitati da Confindustria che, con specifica istanza, aveva chiesto se fosse valida la conciliazione conclusa in sede sindacale nella quale il lavoratore rinunci al diritto ad impugnare il licenziamento, anche nell’ipotesi in cui il recesso sia stato effettuato in assenza del rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della L. 604/1966.

Il Ministero ha preliminarmente ricordato come l’introduzione della procedura conciliativa di cui alla citata normativa lascia inalterata la disciplina e gli effetti di cui all’art. 2113 c.c. che dispone, con riferimento all’ultimo comma, un’eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale che - secondo i chiarimenti della giurisprudenza - sia riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.

Sulla base di tale premessa e con richiamo ai precedenti della giurisprudenza di legittimità, il Ministero conclude affermando che  non sussistono motivazioni di ordine giuridico per ritenere che un vizio di natura procedimentale non sia ammissibile in ordine  alla disciplina civilistica di cui al citato art. 2113 c.c. con i conseguenti corollari in ordine all’efficacia degli atti transattivi conclusi in tale sede (1).

Valerio Pollastrini

 

(1)   - cfr ex plurimis Cass. Civ., sent. n. 22105/2009; Cass. Civ., sent. n. 13134/2000; Cass. Civ., sent. n. 5940/2004; Cass. Civ. sent. 304/1998; Cass. Civ., sent. n. 4780/2003;

giovedì 31 ottobre 2013

Per l’efficacia della conciliazione l’assistenza del sindacalista deve essere effettiva


Nella sentenza n.24024 del 23 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha affermato che  le rinunzie e transazioni in sede sindacale, aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi,  non sono impugnabili solo a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di conoscere quali siano i diritti ai quali rinunzia ed in quale misura, precisando, inoltre, che, nel caso di una transazione,  dall'atto è necessario che si evinca la "res dubia" oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo.

Il caso è quello di due lavoratrici, prive di un regolare inquadramento, che avevano svolto la propria prestazione per conto della Procura Generalizia Congregazione Suore ed avevano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, nel quale escludevano di aver  lavorato in condizioni di subordinazione, rinunciando ad ogni diritto derivante dall'attività svolta.

Le lavoratrici si erano successivamente rivolte al Tribunale di Roma, chiedendo l'accertamento della natura subordinata del loro rapporto ed  il pagamento di somme a titolo di differenze retributive.

Il datore di lavoro aveva opposto l’inammissibilità della domanda in virtù della precedente sottoscrizione della conciliazione in sede sindacale.

Il Tribunale, nell’accogliere parzialmente le richieste delle lavoratrici, aveva condannato l'azienda al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta.

Nel secondo grado di giudizio, la Corte d'Appello di Roma aveva invece giudicato inammissibili le domande delle lavoratrici a causa dell'intervenuta conciliazione.

Le ricorrenti si erano quindi rivolte alla Corte di Cassazione, lamentando, in particolare, che il giudizio di appello non avesse verificato l'effettiva partecipazione del rappresentante del sindacato alla conciliazione e la reciprocità delle concessioni.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, censurando l’esigua motivazione fornita dalla Corte di Appello, dalla quale emergeva l’assenza di una verifica circa l’effettività dell’assistenza sindacale.

La Corte di merito si era limitata ad affermare che la conciliazione in sede sindacale era avvenuta con l'assistenza di un avvocato e che i conciliatori avevano avvertito le parti circa gli effetti propri della conciliazione ai sensi degli arti 2113 c.c. e 411 c.p.c.

Quanto all’assistenza di un legale, la Cassazione ha ricordato come essa non costituisca  una condizione richiesta ai fini della validità della conciliazione in sede sindacale, mentre il semplice riferimento agli effetti della conciliazione, dei quali le lavoratrici sarebbero state informate, rappresenta, invece, una considerazione di per sé inadeguata perché risolve l'assistenza nell'indicazione dell'effetto della non impugnabilità dell'atto transattivo, senza considerare che l'assistenza sindacale deve permettere al lavoratore di comprendere a quali diritti rinunzia ed in che misura.

La carenza maggiore del giudizio di merito concerne però l'analisi dei contenuti della conciliazione. La Suprema Corte ha infatti ricordato che il contenuto di una transazione è costituito  dal negozio  con cui le parti pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni.

Nel caso in esame  è stato omesso di verificare se ed in cosa consistono le reciproche concessioni e, quanto alla "res dubia", la si è risolta nel carattere subordinato o autonomo del rapporto, mentre dalla stessa sentenza si coglie la ben più vasta articolazione delle questioni in discussione e dei diritti controversi.

Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il giudizio alla medesima Corte d'appello che, in diversa composizione, dovrà verificare  l’ammissibilità dell'impugnazione della conciliazione attraverso un’analisi sull'effettività della assistenza sindacale e sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto di transazione.

Valerio Pollastrini