Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i
provvedimenti definitivi per la comunicazione all’Anagrafe tributaria, da parte
degli operatori di ciascun settore, dei dati per la dichiarazione precompilata
2016. Nello specifico per le comunicazioni relative a: spese funebri e
universitarie, rimborsi per spese sanitarie e contributi versati alle forme
pensionistiche complementari, relativi all’anno d’imposta 2015.
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
Visualizzazione post con etichetta Modello 730. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Modello 730. Mostra tutti i post
martedì 23 febbraio 2016
Cdl - Modello 730: confermate le istruzioni per gli operatori
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 22 Febbraio 2016
mercoledì 27 gennaio 2016
730 precompilato: Garante privacy, diritto di scelta su spese mediche, informare i cittadini
Garante della Privacy,
Nota del 27 gennaio 2016
L’Autorità scrive a Ministero della salute, Regioni e
associazioni di categoria
I contribuenti italiani devono poter scegliere se far
inserire o meno dall'Agenzia delle entrate le proprie spese mediche nel 730
precompilato, al fine di detrarle con la dichiarazione dei redditi. Per far sì
che questa facoltà venga conosciuta da tutti, il Garante della privacy ha
scritto al Ministero della salute, alle Regioni e
730 - Modifiche utilizzo dati spese mediche
Agenzia delle
Entrate, Provvedimento n.14464 del 26 gennaio 2016
Modifiche al provvedimento del 31 luglio 2015 in materia di
modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della
elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata
Dispone:
venerdì 22 gennaio 2016
Cdl - 730 precompilato: c'è tempo fino al 9 febbraio
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 22 Gennaio 2016
Ci sarà tempo fino al 9 febbraio per inviare i dati relativi
alla spese sanitarie destinate al modello 730 precompilato. La proroga di 9
giorni viene confermata da un comunicato stampa diffuso il 21 gennaio
dall’Agenzia delle Entrate. Un cambio che «non impatterà minimamente con il
calendario della campagna dichiarativa del 2016», precisa l' Agenzia.
L’estensione del termine va incontro alle
Dichiarazione precompilata, c’è tempo fino al 9 febbraio per l’invio dei dati sanitari
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 21 gennaio 2016
Nessun impatto per i contribuenti: confermato il calendario
per l’invio del 730
C’è tempo fino al 9 febbraio 2016 per l’invio al Sistema
Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi
effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In
attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la
concessione di fornire 9 giorni in più per l’invio rispetto alla
venerdì 15 gennaio 2016
730, Cu, 770, Iva - Pronti i modelli 2016 in versione definitiva
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 15 gennaio 2016
Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i
modelli 2016 delle dichiarazioni 730, Iva, 770 e Certificazione Unica,
corredati dalle relative istruzioni. Tra le principali novità, guadagna spazio
la cultura nel 730 con l’esordio in dichiarazione del due per mille per le
associazioni culturali, 770 più snello grazie alla riduzione dei dati da inserire
per i sostituti d’imposta e new-entry dello split payment nel modello Iva.
Cdl - 730 precompilato: abilitati anche gli studi associati
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 15 Gennaio 2016
Trova soluzione il disagio segnalato dal Consiglio nazionale
dell’Ordine all’Agenzia delle entrate, relativo all’impossibilità di
trasmissione dei dati sanitari per il 730 precompilato a soggetti con PEC non
presente in INIPEC, quali ad esempio gli studi associati.
giovedì 17 dicembre 2015
Cdl - Modello 730/2016: istruzioni per la compilazione
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 17 Dicembre 2015
Pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, il
documento contenente le istruzioni in bozza del Modello 730/2016 (precompilati
e non) per l'anno d’imposta 2015. Il documento, contiene, oltre gli aspetti
generali, la guida alla compilazione della dichiarazione e le principali novità
del 2016. Tra queste: il bonus
domenica 6 dicembre 2015
Agenzia delle Entrate - Pronte le bozze dei modelli Cu e 730/2016
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 4 dicembre 2015

Nel 730/2016 entra la comunicazione degli amministratori di
condominio

Disponibili da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate le
bozze dei modelli Certificazione Unica (Cu) e 730 targati 2016. Per i
contribuenti che possono utilizzare il modello 730/2016, da quest’anno sarà
possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio compilando
il nuovo quadro K, senza dover
giovedì 19 novembre 2015
Agenzia delle Entrate - Con l’integrazione delle banche dati e l’uso della tecnologia il 730 precompilato sarà ancora più semplice
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 18 novembre 2015
Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Portas:
"Con l’integrazione delle banche dati e l’uso della tecnologia il 730
precompilato sarà ancora più semplice e completo"
sabato 24 ottobre 2015
Agenzia delle Entrate - Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale
Agenzia delle
Entrate, Circolare n.34/E del 22 ottobre 2015
1. Premessa
2. Sanzione per visto di conformità infedele
3. Modello 730 rettificativo
4. Tardività dei modelli
1. Premessa
Con le circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 11/E del 23
marzo 2015 e n. 26/E del 7 luglio 2015, sono stati forniti i primi chiarimenti
in merito alla dichiarazione dei redditi precompilata, introdotta con il decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ( "decreto semplificazioni").
Con il presente documento di prassi vengono forniti ulteriori chiarimenti in
merito alle corrette modalità con cui sono tenuti ad operare, a tal fine, i CAF
e i professionisti.
2. Sanzione per visto
di conformità infedele
D. L’art. 1, comma 33, della legge n. 296 del 2006 prevede
che la violazione per il rilascio di un visto di conformità è punibile a
condizione che non trovi applicazione l’art. 12-bis del DPR n. 602 del 1973,
ossia che l’Ufficio non possa procedere all’iscrizione a ruolo. Posto che
l’art. 3 del DL n. 16 del 2012 ha stabilito che "a decorrere dall’1°
luglio 2012" non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e
alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora
l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non
superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, si chiede se il predetto
limite trovi applicazione con riferimento a tutte le attività ivi indicate
poste in essere dall’amministrazione finanziaria a far tempo dall’1/7/2012,
indipendentemente dall’annualità d’imposta alla quale tali azioni si
riferiscono e che pertanto possono anche essere antecedenti al 2012.
R. L’art. 1, comma 33, della legge n. 296 del 2006,
modificando l’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, prevede che la violazione relativa all’apposizione del visto di conformità
su dichiarazione infedele sia punibile a condizione che non trovi applicazione
l’art. 12-bis del DPR n. 602 del 1973. Tale disposizione prevede che "Non
si procede adiscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale
importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma
2, della legge 8 maggio 1998, n. 146".
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il DPR
16 aprile 1999, n. 129 - recante disposizioni in materia di crediti tributari
di modesta entità - che, all’articolo 1, ha previsto che "Non si fa luogo
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti
relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o
costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare
dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non
superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire
trentaduemila".
Tale ultima disposizione risulta modificata, nell’ammontare,
dall’articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito
con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha innalzato a euro 30
il limite al di sotto del quale non si procede ad alcuna attività di
accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione.
Le disposizioni in esame sono finalizzate a gestire le
procedure di accertamento e riscossione di crediti di modesta entità e trovano
applicazione, in ossequio al principio generale del "tempus regit
actum", alle attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione
poste in essere durante la loro vigenza, a prescindere dalla circostanza che
tali attività facciano riferimento a pregressi periodi d’imposta.
Conseguentemente, le modifiche apportate ai limiti di accertamento e
riscossione dall’art. 3, comma 10, del decreto legge n. 16 del 2012, si
applicano, anche con riferimento alle violazioni relative al rilascio del visto
di conformità, per le attività poste in essere dagli uffici a decorrere dalla
data in cui la disposizione acquista efficacia, ossia dal 1° luglio 2012.
3. Modello 730
rettificativo
D. L’art. 6 del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che in caso
di presentazione del modello 730 rettificativo (o della comunicazione) entro il
10 novembre, il CAF è tenuto al pagamento della sola sanzione (ridotta nella
misura prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 472 del 1997) che
sarebbe stata richiesta al contribuente. Si chiede se, nel caso in cui il 730
rettificativo venga presentato dopo il 7 luglio ma entro il 10 novembre, alla
predetta sanzione si aggiunga anche quella relativa alla tardività della
dichiarazione.
R. Per effetto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 21
novembre 2014, n. 175 - che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione
precompilata - il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ad
operatori specializzati, circa la definitività del loro rapporto con il Fisco,
viene espressamente tutelato prevedendo che siano quest’ultimi tenuti al
pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi
e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo il caso di
condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Viene, in tal modo, a determinarsi una vera e propria
"sostituzione" di colui che rilascia il visto nella posizione
dell’originario debitore (il contribuente), salvo il caso in cui l’infedeltà
del visto sia stata determinata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente. Tale nuova impostazione ha carattere innovativo e generale, come
emerge dalla circostanza che tale regime di responsabilità trova applicazione
anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del
sistema della dichiarazione precompilata (articolo 1, comma 5, del D.Lgs n. 175
del 2014).
Con Circolare 11/E del 23 marzo 2015 è stato, in
particolare, chiarito che se il Caf o il professionista presenta una
dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata
prestata l’assistenza, la relativa responsabilità è limitata al pagamento
dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al
contribuente, ridotta nella misura prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è effettuato
entro la medesima data del 10 novembre.
Si ritiene, pertanto che, il Caf o il professionista sia
tenuto al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al
contribuente se, dopo aver inviato tempestivamente l’originario modello 730,
presenti un modello 730 rettificativo (o una comunicazione) entro il 10
novembre.
Per effetto della portata innovativa della norma in commento
devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la circolare n. 14/E del 9
maggio 2013 - paragrafo 7.3, Dichiarazioni a rettifica - nella parte relativa
all’applicazione delle sanzioni per la presentazione della dichiarazione
rettificativa successivamente alla scadenza del termine previsto per la
trasmissione telematica dei modelli 730.
Ciò vale anche con riferimento alle procedure di rettifica
operate dal sostituto d’imposta.
Resta fermo che la sanzione per tardiva presentazione della
dichiarazione troverà applicazione nel caso in cui l’originario modello 730 sia
stato presentato oltre il termine fissato dall’articolo 13 del DM n. 164 del
1999 (come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2014), ossia oltre il 7
luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, salvo
che ne sia disposta la proroga.
Laddove, peraltro, il modello 730 tardivo sia
successivamente rettificato dal Caf o dal professionista entro il 10 novembre,
alla sanzione per tardività si aggiunge quella per visto infedele.
4. Tardività dei
modelli
D. Nel caso di invio tardivo, entro il 10 novembre 2015, del
modello 730 originario, da quando decorre la tardività? Dal 7 luglio o dal 23
luglio, data prorogata con D.P.C.M. 26 giugno 2015?
R. Al fine di individuare il dies a quo per la
regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730
occorre, preliminarmente, individuare il momento in cui la violazione può dirsi
commessa, anche alla luce della proroga disposta con D.P.C.M. 26 giugno 2015.
La disposizione, infatti, considerata l’opportunità di
prevedere un maggior termine per il corretto svolgimento dei relativi
adempimenti e tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e
dell’Amministrazione finanziaria, ha consentito ai CAF-dipendenti e ai
professionisti abilitati, di "completare, entro il 23 luglio 2015, (...)
la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni
presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999,
n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2015 abbiano effettuato la
trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni".
L’ampliamento del termine è motivato dalle difficoltà
segnalate dagli operatori nel primo anno di applicazione della normativa - che
ha modificato le modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale con
l’introduzione della dichiarazione precompilata -, dalle disposizioni che hanno
previsto la revisione dei requisiti e delle garanzie richiesti per l’attività
di assistenza nonché dalla concomitanza di altre scadenze fiscali. Tali
circostanze hanno determinato, per gli intermediari abilitati, l’insorgere di
grosse difficoltà nel far fronte alle richieste dei lavoratori dipendenti e dei
pensionati che, in modo massivo e in contemporanea, hanno richiesto assistenza.
Pertanto, tenuto conto delle finalità del decreto ed anche
al fine di semplificare gli adempimenti, si ritiene che il dies a quo per la
regolarizzazione della violazione decorra comunque dal termine prorogato, ossia
dal 23 luglio 2015.
Cdl - Visto infedele, niente sanzioni sotto i 30 euro
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 23 Ottobre 2015
Con comunicato stampa del 22 ottobre 2015 l'Agenzia delle
Entrate risponde ad alcuni quesiti pervenuti da Caf e professionisti. Nello
specifico, l'Agenzia si sofferma su alcuni aspetti legati al 730 precompilato,
precisando che nella circolare n.34/E del 22 ottobre sono stati chiariti i
dubbi sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione
della dichiarazione precompilata originaria e di rettifica.
730 precompilato: l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti dei Caf
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 22 ottobre 2015
Caf e professionisti chiamano, Fisco risponde. Arrivano le
risposte delle Entrate alle ulteriori richieste di chiarimenti sulla
dichiarazione precompilata. Con la circolare n. 34/E pubblicata oggi, infatti,
l’Agenzia sgombra il campo dai dubbi sorti sul visto di conformità infedele e
sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario e rettificativo.
mercoledì 21 ottobre 2015
Cdl - Fisco, 220mila anomalie nei 730 precompilati
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 20 Ottobre 2015
L'Agenzia delle Entrate sta facendo un primo bilancio dei
modelli 730 precompilati ricevuti nelle scorse settimane. Dai controlli
incrociati effettuati sui 730 e sulle Certificazioni Uniche 2015, sembrano
emergere anomalie nelle situazioni tributarie per 220mila contribuenti. Si
tratta per lo più di contribuenti che nel 2014 non hanno presentato le
dichiarazioni nonostante percepiscano più redditi da lavoro dipendente o da
pensione da diversi datori di lavoro, che non hanno fatto il conguaglio delle
imposte.
Agenzia delle Entrate – Modello 730: precisazione sui 220mila avvisi bonari
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 20 ottobre 2015
In merito ad alcune errate notizie di stampa relative a
220mila comunicazioni inviate ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate precisa
che non si tratta affatto di errori nei 730 precompilati o di controlli. Al
contrario, sono degli inviti a presentare la dichiarazione dei redditi per quei
contribuenti che, pur avendo percepito più redditi (senza conguaglio), non
hanno ancora provveduto a inviarla per il periodo d’imposta 2014.
lunedì 19 ottobre 2015
Il 730 precompilato salva dai controlli. 220mila inviti bonari a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 19 ottobre 2015
Grazie alla dichiarazione precompilata e ai dati trasmessi
dai datori di lavoro e dagli enti previdenziali, l’Agenzia delle Entrate è
riuscita ad avvisare circa 220mila contribuenti di possibili anomalie che
riguardano la dichiarazione dei redditi, invitandoli a verificare la propria
posizione ed eventualmente a porvi rimedio senza incorrere in controlli. I destinatari
di questa tornata di lettere bonarie sono i contribuenti che non hanno presentato
la
lunedì 7 settembre 2015
Cdl - Per i ritardatari del 730 c’è sempre UNICO
Consiglio
Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 2 settembre 2015
Cosa succede ai contribuenti che non hanno fatto in tempo a
presentare il modello 730? Oppure a chi, per vari motivi, ha preferito non
avvalersi dell’assistenza fiscale? Per tutti loro, c’è sempre il modello UNICO,
per il quale, è vero che il termine di versamento è già scaduto, ma rimane
ancora aperto il termine per la presentazione (30.09.2015).
Quali sono le differenze tra UNICO e 730? Innanzitutto la
compilazione, non devono essere inseriti i dati originari, ma direttamente
quelli ricalcolati secondo le norme fiscali. Dopo l’inserimento dei dati c’è la
fase di calcolo per determinare gli importi da versare (o i rimborsi da
percepire); non si tratta, quindi, di attività che possa essere svolta dai non
addetti ai lavori se non con gravose difficoltà.
La seconda differenza fondamentale è relativa alla
conservazione dei documenti, il contribuente deve provvedere alla conservazione
di tutta la documentazione giustificativa dei redditi percepiti e delle spese
sostenute per il periodo prescritto dalla legge (fine del quarto anno
successivo a quello di presentazione, quindi per questo modello UNICO
31.12.2019).
L’ultima fondamentale differenza è nei versamenti/rimborsi.
In caso di versamento questo va effettuato con il modello F24, il quale, se
inferiore a mille euro e non indicante compensazioni, può ancora essere
presentato in cartaceo in banca o presso gli uffici postali. In caso contrario
va inviato telematicamente tramite i canali della propria banca oppure tramite
quelli dell’Agenzia Entrate (Entratel/FiscoOnline). In caso di dichiarazione a
credito l’importo può essere richiesto a rimborso (con i tempi che seguono),
oppure riportato per l’anno d’imposta 2015 e quindi computato nella
dichiarazione dell’anno prossimo (730 o UNICO). Infine, ancora, può essere
utilizzato in compensazione, magari con l’IMU, tramite F24 telematico.
In ultimo bisogna ricordare che in caso d’imposta a debito,
i versamenti non eseguiti entro lo scorso 16.07.2015 possono essere sanati,
usufruendo della possibilità del ravvedimento operoso, con sanzioni in misura
ridotta (prima si paga è più bassa è la sanzione).
Tutto sommato i ritardatari possono comunque dichiarare i
propri redditi e vedersi riconosciuti i propri crediti, anche se con qualche
difficoltà in più rispetto al modello 730. Negli studi dei Consulenti del
Lavoro si potranno trovare tutte le informazioni necessarie per predisposizione
ed invio.
mercoledì 5 agosto 2015
Agenzia delle Entrate - Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata
Agenzia delle
Entrate, Provvedimento n.103408 del 31 luglio 2015
Dispone:
1. Dati relativi alle
spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini
della dichiarazione dei redditi pre-compilata
1.1. A partire dal 2016, ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi pre-compilata di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1°
marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati
consolidati di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175
del 2014, relativi a:
a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta
precedente;
b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni
non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati
versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
1.2. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono
quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini
fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal
familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
1.3. Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 1.1 i
dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:
a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico
cui si riferisce la spesa o il rimborso;
b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o
denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 175 del 2014;
c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
d) tipologia della spesa;
e) importo della spesa o del rimborso;
f) data del rimborso.
1.4. Le tipologie di spesa sono le seguenti:
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche
omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative
all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese
relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per
glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica
ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica
e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione
chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica;
ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad
esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi
e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra
i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure
termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
h) altre spese.
2. Modalità di
accesso ai dati delle spese sanitarie e relativo trattamento
2.1. Accesso ai dati
relativi alle spese sanitarie da parte dell’Agenzia delle entrate e relativo
trattamento
2.1.1. L’Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese
sanitarie e dei rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa
esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. Tali dati non comprendono le spese
sanitarie e i rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di
cui al punto 2.4.
2.1.2. L’Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici,
invoca il servizio massivo di cooperazione applicativa (servizio web service
massivo) trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali
che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione
pre-compilata e dei familiari a carico come indicati nelle Certificazioni
Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2
del decreto legislativo n. 175 del 2014.
2.1.3. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun
soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle
tipologie di spesa di cui al punto 1.4, ad esclusione delle spese sanitarie e
dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al
punto 2.4.
2.1.4. L’Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle
spese sanitarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera
Sanitaria con sistemi automatici, determinando l’importo complessivo delle
spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei
redditi pre-compilata. I sistemi di elaborazione dell’Agenzia delle entrate li
suddividono in:
- spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione
fiscale vigente;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni.
2.2. Accesso ai dati
aggregati relativi alle spese sanitarie
2.2.1. In fase di accesso alla dichiarazione pre-compilata,
il contribuente visualizza nell’elenco delle informazioni attinenti la
dichiarazione pre-compilata di cui al punto 3.1, lettera b), del provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 i seguenti dati
riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia
stata manifestata l’opposizione di cui al punto 2.4:
a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili
e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al
punto 1.4;
b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza
di particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle
tipologie di spesa di cui al punto 1.4.
Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili
viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, negli
appositi campi della dichiarazione pre-compilata, al netto delle relative spese
rimborsate di cui al punto 1.1, lettera b), riferibili al medesimo anno
d’imposta.
Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le
spese vengono inserite nelle dichiarazioni pre-compilate di questi ultimi in proporzione
alla percentuale di carico.
2.2.2. I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata
erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in
un’annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento,
sono inseriti nella dichiarazione pre-compilata del contribuente nel quadro
relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria
oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei
redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può
modificare la dichiarazione pre-compilata eliminando dai redditi assoggettati a
tassazione separata l’importo del relativo rimborso.
2.2.3. Le informazioni di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono
rese disponibili ai CAF e ai professionisti abilitati, nonché ai sostituti
d’imposta, preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, e
ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai
contribuenti in relazione alla dichiarazione pre-compilata.
2.3. Consultazione
dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie da parte del contribuente
2.3.1. Ai fini dell’eventuale consultazione dei dati delle spese
sanitarie indicati nella dichiarazione pre-compilata, a partire dal 15 aprile
di ciascun anno il contribuente può verificare sul sito dell’Agenzia delle
entrate nell’area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale
in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema
Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del
presente provvedimento relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi,
anche con riferimento a alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a
carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali
l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al punto 2.4.
2.3.2. Le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del
presente provvedimento non possono essere visualizzate né dai dipendenti
dell’Agenzia delle entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che
accedono alla dichiarazione pre-compilata con le modalità di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015.
2.4. Opposizione
dell’assistito a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi
alle spese sanitarie
2.4.1. Ciascun assistito può esercitare la propria
opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate, con relativa cancellazione,
i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai
rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o
completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi
pre-compilata. Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle
spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono
visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle
informazioni attinenti la dichiarazione pre-compilata di cui al punto 2.2.1 né
nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1.
2.4.2. A partire dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento, l’opposizione di cui al punto 2.4.1 viene manifestata con le
seguenti modalità:
a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al
soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera
sanitaria;
b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla
struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal
medico/struttura sanitaria.
2.4.3. Le disposizioni di cui al punto 2.4.2, lettera b),
non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del
2015.
2.4.4. Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2, già a partire
dal 2016 per i dati relativi all’anno 2015, l’opposizione può essere
effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell’anno
successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area autenticata
del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria
TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle
entrate. L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare
le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei
relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate
per l’elaborazione della dichiarazione pre-compilata. L’opposizione
all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione
degli stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.
2.4.5. Con riferimento alle sole spese sostenute nell’anno
2015, dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l’assistito, in alternativa alla
modalità di cui al punto precedente, può esercitare l’opposizione a rendere
disponibili all’Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più
tipologie di spesa di cui al punto 1.4 del presente provvedimento, comunicando
all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il
proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello di cui
all’allegato 1 e il numero di identificazione posto sul retro della tessera
sanitaria con la relativa data di scadenza. L’opposizione all’utilizzo dei dati
relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e
l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.
Per effettuare la comunicazione l’assistito può:
a) inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che
sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) telefonare al Centro di assistenza multicanale
dell’Agenzia delle entrate mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 -
0696668907 (da cellulare) - +39 0696668933 (da estero);
c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio
territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare l’apposito modello di
richiesta di opposizione di cui all’allegato 1 del presente provvedimento.
Se l’assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e
b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato 1 o
fornire le informazioni sopra indicate in forma libera.
In tutti i casi di utilizzo del modello di cui all’allegato
1, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre
nell’ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di
documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.
2.4.6. A seguito della richiesta di opposizione rilevata
secondo quanto previsto dal punto 2.4.5, il servizio sincrono del Sistema
Tessera Sanitaria consente la gestione della richiesta secondo le seguenti
modalità:
- il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle
entrate il codice fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con
l’indicazione per ogni codice fiscale di una o più tipologie di spesa da
escludere, e conseguentemente cancellare, come richiesto dal medesimo
assistito;
- il Sistema Tessera Sanitaria cancella per ogni codice
fiscale tutte le spese sanitarie e i rimborsi afferenti alle tipologie di spesa
escluse;
- il Sistema Tessera Sanitaria comunica all’Agenzia delle
entrate l’esito dell’operazione effettuata.
2.4.7. L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e
dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia
compiuto i sedici anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni
d’età o è incapace d’agire l’opposizione viene effettuata per suo conto dal
rappresentante o tutore.
2.4.8. Resta ferma la possibilità per il contribuente di
inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella
successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione pre-compilata,
purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie
previsti dalla legge.
3. Registrazione
delle operazioni di trattamento degli accessi sui dati relativi alle spese
sanitarie
3.1. Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari
effettuate da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché quelle di consultazione
effettuate dal contribuente sono tracciate.
In particolare, vengono registrati in appositi file di log i
dati relativi a:
a) codice identificativo del soggetto fisico ovvero del
processo automatico che accede ai dati;
b) data e ora dell’esecuzione;
c) modalità di utilizzo dei dati:
- elaborazione ai fini di totalizzazione;
- visualizzazione dei dati di dettaglio, da parte dei soli
contribuenti;
- codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico
di cui vengono prelevati i dati.
I file di log di tracciamento delle operazioni di
consultazione sono conservati per un periodo di 12 mesi.
4. Consultazione del
Garante per la protezione dei dati personali
4.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato
consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi
dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante si
è espresso con il provvedimento n. 451 del 30 luglio 2015.
Motivazioni
L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, dispone che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le
farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di
assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008,
attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad
esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a
disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità
operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili
sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria.
Il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede che con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità
tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.
Il presente provvedimento definisce, pertanto, le modalità
tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi pre-compilata.
Considerato che il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce le
informazioni relative alle spese sanitarie sostenute da tutti i soggetti, con i
relativi rimborsi, mentre l’Agenzia delle entrate riceve dal Sistema Tessera
Sanitaria le informazioni riguardanti i soli contribuenti che rientrano nella
platea dei destinatari della dichiarazione pre-compilata, ai sensi dell’art. 1
del decreto legislativo n. 175 del 2014, nel presente provvedimento è definito
"assistito" il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ed
eventualmente manifesta l’opposizione al trattamento dei dati da parte
dell’Agenzia delle entrate, mentre è definito "contribuente" il
cittadino che a partire dal 15 aprile riceve la dichiarazione pre-compilata con
i dati delle spese sanitarie e può effettuare la consultazione anche puntuale
di tali dati come specificato nel punto 2.3 del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art.
67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma
1).
- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa
di riferimento:
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali.
- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti
pubblici (art. 50, commi-5 bis e 7), convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
- Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante
disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
pre-compilata.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
23 febbraio 2015.
lunedì 3 agosto 2015
Agenzia delle Entrate - 730 precompilato: parte la fase due con le spese sanitarie: maggiori tutele per i dati sulla salute dei cittadini
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa del 3 agosto 2015
Collaborazione del Garante Privacy con Mef e Agenzia delle
Entrate
I dati sulle spese sanitarie dei contribuenti italiani
potranno essere utilizzati a partire dal 2016 per il 730 precompilato. Ciò sarà
possibile attraverso l’implementazione del Sistema Tessera Sanitaria gestito
dal Mef - Ragioneria Generale dello Stato, definita in questi mesi grazie alla
collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni, Associazioni di categoria
dei farmacisti e Ordine dei medici. I dati tuttavia potranno essere usati solo
su base volontaria ed essere trasferiti solo in forma aggregata all’Agenzia delle
Entrate. Inoltre gli stessi dovranno essere cancellati se riferiti a cittadini
che non utilizzano la dichiarazione precompilata. Queste misure di tutela sono
state approntate dal Garante per la protezione dei dati personali, in accordo
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e con l’Agenzia delle
Entrate - in due differenti pareri – al fine di rafforzare la riservatezza dei
dati sulla salute utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.
Dal canto suo, l’Agenzia è già pronta per far partire la seconda fase
dell’operazione precompilata in ossequio alle indicazioni del Garante. Con il
provvedimento del direttore delle Entrate pubblicato oggi, infatti, vengono
definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie
per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.
Il sistema delineato negli atti sottoposti al parere
dell’Autorità, uno schema di decreto ministeriale e un provvedimento
direttoriale, prevede tre passaggi: i soggetti che erogano servizi sanitari
(come medici, ospedali, ambulatori e farmacie) inviano al Sistema Tessera
Sanitaria - TS (gestito dal Mef) i dati relativi a tutte le prestazioni erogate
(dai dati identificativi dell’utente, alla spesa sostenuta), anche di coloro
che non usufruiscono della precompilata. In un secondo momento l’Agenzia delle
Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la
dichiarazione precompilata; a quel punto il Mef renderà disponibili i dati
sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.
Con il provvedimento direttoriale delle Entrate di oggi
arrivano le istruzioni per l’uso per l’inserimento delle spese mediche nel 730
precompilato. A partire dal 2016, infatti, il sistema Tessera sanitaria metterà
a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie
e ai rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente, semplificando ancora
più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori e i pensionati.
I dati che il Sistema Tessera sanitaria fornirà alle Entrate
dal 1° marzo di ogni anno sono quelli delle ricevute di pagamento, degli
scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie effettuate dal contribuente e
dal familiare a carico e quelle dei rimborsi erogati. In particolare, tra le
spese rientrano i ticket per l’acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le
prestazioni fornite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, i dispositivi
medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio il
test per la glicemia. Inoltre, sono inclusi anche i farmaci per uso
veterinario, le prestazioni sanitarie quali la visita medica generica, le spese
agevolabili solo a particolari condizioni come le cure termali e altre spese.
In considerazione della delicatezza dei dati trattati, che
possono rivelare le condizioni di salute di decine di milioni di persone, sono
state individuate precise misure a tutela della privacy.
Contribuente informato – Tutte le persone che ricevono una
prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informate sulle modalità di
funzionamento del sistema e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al
trattamento dei dati riferibili alle spese mediche.
Possibilità di opporsi al trattamento dei dati sulla salute
- L’utente può sempre decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle
Entrate ai dati sulle sue spese sanitarie e di non farle inserire nella
precompilata.
Oppure può chiedere a chi eroga il servizio sanitario, dal
farmacista al medico, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef. Per
garantire la libera scelta di ognuno e per tutelare anche situazioni sensibili,
il diritto di opposizione può essere esercitato anche dalle persone, come il
coniuge o i figli (maggiori di sedici anni), che sono fiscalmente a carico.
Solo dati aggregati – L’Agenzia delle Entrate e gli
intermediari abilitati (Caf e professionisti) non possono accedere al dettaglio
delle singole spese sanitarie di ogni persona, ma solo ai dati aggregati dal
Mef in base alle macro tipologie di spesa.
La consultazione in chiaro delle voci sul Sistema TS è
consentita esclusivamente al contribuente.
Cancellazione dei dati – Nel mese di febbraio di ogni anno,
il contribuente potrà accedere al Sistema TS per chiedere la cancellazione
delle singole spese affinché non siano più inserite nella dichiarazione
precompilata.
I dati relativi agli interessati che non rientrano nella
platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata saranno
comunque cancellati entro il mese di novembre dell’anno successivo al periodo
di riferimento. Infatti i soggetti che erogano i servizi sanitari sono già
tenuti, dal mese di gennaio 2015, a trasmettere al Sistema TS i dati delle
spese sostenute dagli assistiti, ai fini dell’elaborazione della prossima dichiarazione
precompilata. Il diritto di opposizione preventivo potrà tuttavia essere
esercitato direttamente presso i soggetti che erogano i servizi sanitari solo a
partire dal 1° gennaio 2016. Sarà comunque possibile esercitare il diritto di
opposizione con riferimento alle spese per le prestazioni sanitarie relative
all’anno 2015, richiedendo - dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 - via
telefono, posta elettronica o direttamente presso gli uffici competenti, che
tali dati siano cancellati dal sistema TS e quindi non siano più utilizzati ai fini
dell’elaborazione della precompilata.
Sicurezza dei dati e accessi controllati – Per evitare
eventuali accessi o trattamenti illeciti, possono consultare i dati solo i
soggetti abilitati. Le operazioni effettuate sul sistema sono tracciate. Tutti
i dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi in forma criptata.
Il Garante della privacy, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in considerazione della estrema delicatezza
del tema, hanno costituito un tavolo di lavoro per valutare eventuali modifiche
o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per rafforzare le tutele i
dati personali delle persone interessate.
Privacy - 730 precompilato: parte la fase due con le spese sanitarie. Maggiori tutele per i dati sulla salute dei cittadini. Collaborazione del Garante Privacy con Mef e Agenzia delle Entrate
Garante della Privacy,
Comunicato Stampa del 3 agosto 2015
I dati sulle spese sanitarie dei contribuenti italiani
potranno essere utilizzati a partire dal 2016 per il 730 precompilato. Ciò sarà
possibile attraverso l'implementazione del Sistema Tessera Sanitaria gestito
dal Mef - Ragioneria Generale dello Stato, definita in questi mesi grazie alla
collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni, Associazioni di categoria
dei farmacisti e Ordine dei medici. I dati tuttavia potranno essere usati solo su base volontaria ed essere trasferiti
solo in forma aggregata all'Agenzia delle Entrate. Inoltre gli stessi dovranno
essere cancellati se riferiti a cittadini che non utilizzano la dichiarazione
precompilata. Queste misure di tutela sono state approntate dal Garante per la
protezione dei dati personali, in accordo con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze (Mef) e con l'Agenzia delle Entrate - in due differenti pareri
[doc. web nn. 4160058 e 4160102] - al fine di rafforzare la riservatezza dei
dati sulla salute utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi
precompilata. Dal canto suo, l'Agenzia è già pronta per far partire la seconda
fase dell'operazione precompilata in ossequio alle indicazioni del Garante. Con
il provvedimento del direttore delle Entrate pubblicato oggi, infatti, vengono
definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie,
necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.
Il sistema delineato negli atti sottoposti al parere
dell'Autorità, uno schema di decreto ministeriale e un provvedimento direttoriale,
prevede tre passaggi: i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici,
ospedali, ambulatori e farmacie) inviano al Sistema Tessera Sanitaria - TS
(gestito dal Mef) i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (dai dati
identificativi dell'utente, alla spesa sostenuta), anche di coloro che non
usufruiscono della precompilata. In un secondo momento l'Agenzia delle Entrate
trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la
dichiarazione precompilata; a quel punto il Mef renderà disponibili i dati
sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.
Con il provvedimento direttoriale delle Entrate di oggi
arrivano le istruzioni per l'uso per l'inserimento delle spese mediche nel 730
precompilato. A partire dal 2016, infatti, il sistema Tessera sanitaria metterà
a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie
e ai rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente, semplificando ancora
più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori e i pensionati.
I dati che il Sistema Tessera sanitaria fornirà alle Entrate
dal 1° marzo di ogni anno sono quelli delle ricevute di pagamento, degli
scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie effettuate dal contribuente e
dal familiare a carico e quelle dei rimborsi erogati. In particolare, tra le
spese rientrano i ticket per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le
prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, i dispositivi
medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio il
test per la glicemia. Inoltre, sono inclusi anche i farmaci per uso
veterinario, le prestazioni sanitarie quali la visita medica generica, le spese
agevolabili solo a particolari condizioni come le cure termali e altre spese.
In considerazione della delicatezza dei dati trattati, che
possono rivelare le condizioni di salute di decine di milioni di persone, sono
state individuate precise misure a tutela della privacy.
Contribuente
informato – Tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono
essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema e
sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati
riferibili alle spese mediche.
Possibilità di
opporsi al trattamento dei dati sulla salute - L'utente può sempre decidere
di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate ai dati sulle sue spese
sanitarie e di non farle inserire nella precompilata. Oppure può chiedere a chi
eroga il servizio sanitario, dal farmacista al medico, di non trasmettere i
dati della singola spesa al Mef. Per garantire la libera scelta di ognuno e per
tutelare anche situazioni sensibili, il diritto di opposizione può essere
esercitato anche dalle persone, come il coniuge o i figli (maggiori di sedici
anni), che sono fiscalmente a carico.
Solo dati aggregati
– L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati (Caf e professionisti)
non possono accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie di ogni
persona, ma solo ai dati aggregati dal Mef in base alle macro tipologie di
spesa.
La consultazione in chiaro delle voci sul Sistema TS è
consentita esclusivamente al contribuente.
Cancellazione dei
dati – Nel mese di febbraio di ogni anno, il contribuente potrà accedere al
Sistema TS per chiedere la cancellazione delle singole spese affinché non siano
più inserite nella dichiarazione precompilata. I dati relativi agli interessati
che non rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione
precompilata saranno comunque cancellati entro il mese di novembre dell'anno
successivo al periodo di riferimento. Infatti i soggetti che erogano i servizi
sanitari sono già tenuti, dal mese di gennaio 2015, a trasmettere al Sistema TS
i dati delle spese sostenute dagli assistiti, ai fini dell'elaborazione della
prossima dichiarazione precompilata. Il diritto di opposizione preventivo potrà
tuttavia essere esercitato direttamente presso i soggetti che erogano i servizi
sanitari solo a partire dal 1° gennaio 2016. Sarà comunque possibile esercitare
il diritto di opposizione con riferimento alle spese per le prestazioni
sanitarie relative all'anno 2015,
richiedendo - dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 - via telefono,
posta elettronica o direttamente presso gli uffici competenti, che tali dati
siano cancellati dal sistema TS e quindi non siano più utilizzati ai fini
dell'elaborazione della precompilata.
Sicurezza dei dati e
accessi controllati – Per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti,
possono consultare i dati solo i soggetti abilitati. Le operazioni effettuate
sul sistema sono tracciate. Tutti i dati sono conservati in modo sicuro e
trasmessi in forma criptata.
Il Garante della privacy, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in considerazione della estrema delicatezza
del tema, hanno costituito un tavolo di lavoro per valutare eventuali modifiche
o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per rafforzare le tutele i
dati personali delle persone interessate.
Iscriviti a:
Post (Atom)







