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martedì 23 febbraio 2016

Cdl - Modello 730: confermate le istruzioni per gli operatori

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 22 Febbraio 2016

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i provvedimenti definitivi per la comunicazione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, dei dati per la dichiarazione precompilata 2016. Nello specifico per le comunicazioni relative a: spese funebri e universitarie, rimborsi per spese sanitarie e contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi all’anno d’imposta 2015.

mercoledì 27 gennaio 2016

730 precompilato: Garante privacy, diritto di scelta su spese mediche, informare i cittadini

Garante della Privacy, Nota del 27 gennaio 2016

L’Autorità scrive a Ministero della salute, Regioni e associazioni di categoria

I contribuenti italiani devono poter scegliere se far inserire o meno dall'Agenzia delle entrate le proprie spese mediche nel 730 precompilato, al fine di detrarle con la dichiarazione dei redditi. Per far sì che questa facoltà venga conosciuta da tutti, il Garante della privacy ha scritto al Ministero della salute, alle Regioni e

730 - Modifiche utilizzo dati spese mediche

Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.14464 del 26 gennaio 2016

Modifiche al provvedimento del 31 luglio 2015 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata

Dispone:

venerdì 22 gennaio 2016

Cdl - 730 precompilato: c'è tempo fino al 9 febbraio

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 22 Gennaio 2016

Ci sarà tempo fino al 9 febbraio per inviare i dati relativi alla spese sanitarie destinate al modello 730 precompilato. La proroga di 9 giorni viene confermata da un comunicato stampa diffuso il 21 gennaio dall’Agenzia delle Entrate. Un cambio che «non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa del 2016», precisa l' Agenzia. L’estensione del termine va incontro alle

Dichiarazione precompilata, c’è tempo fino al 9 febbraio per l’invio dei dati sanitari

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 21 gennaio 2016

Nessun impatto per i contribuenti: confermato il calendario per l’invio del 730

C’è tempo fino al 9 febbraio 2016 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la concessione di fornire 9 giorni in più per l’invio rispetto alla

venerdì 15 gennaio 2016

730, Cu, 770, Iva - Pronti i modelli 2016 in versione definitiva

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 15 gennaio 2016

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2016 delle dichiarazioni 730, Iva, 770 e Certificazione Unica, corredati dalle relative istruzioni. Tra le principali novità, guadagna spazio la cultura nel 730 con l’esordio in dichiarazione del due per mille per le associazioni culturali, 770 più snello grazie alla riduzione dei dati da inserire per i sostituti d’imposta e new-entry dello split payment nel modello Iva.

Cdl - 730 precompilato: abilitati anche gli studi associati

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 15 Gennaio 2016

Trova soluzione il disagio segnalato dal Consiglio nazionale dell’Ordine all’Agenzia delle entrate, relativo all’impossibilità di trasmissione dei dati sanitari per il 730 precompilato a soggetti con PEC non presente in INIPEC, quali ad esempio gli studi associati.

giovedì 17 dicembre 2015

Cdl - Modello 730/2016: istruzioni per la compilazione

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 17 Dicembre 2015   

Pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, il documento contenente le istruzioni in bozza del Modello 730/2016 (precompilati e non) per l'anno d’imposta 2015. Il documento, contiene, oltre gli aspetti generali, la guida alla compilazione della dichiarazione e le principali novità del 2016. Tra queste: il bonus

domenica 6 dicembre 2015

Agenzia delle Entrate - Pronte le bozze dei modelli Cu e 730/2016

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 4 dicembre 2015

Nel 730/2016 entra la comunicazione degli amministratori di condominio

Disponibili da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli Certificazione Unica (Cu) e 730 targati 2016. Per i contribuenti che possono utilizzare il modello 730/2016, da quest’anno sarà possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio compilando il nuovo quadro K, senza dover

giovedì 19 novembre 2015

Agenzia delle Entrate - Con l’integrazione delle banche dati e l’uso della tecnologia il 730 precompilato sarà ancora più semplice

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 18 novembre 2015

Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Portas: "Con l’integrazione delle banche dati e l’uso della tecnologia il 730 precompilato sarà ancora più semplice e completo"

sabato 24 ottobre 2015

Agenzia delle Entrate - Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Agenzia delle Entrate, Circolare n.34/E del 22 ottobre 2015

1. Premessa
2. Sanzione per visto di conformità infedele
3. Modello 730 rettificativo
4. Tardività dei modelli

1. Premessa
Con le circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 11/E del 23 marzo 2015 e n. 26/E del 7 luglio 2015, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla dichiarazione dei redditi precompilata, introdotta con il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ( "decreto semplificazioni"). Con il presente documento di prassi vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito alle corrette modalità con cui sono tenuti ad operare, a tal fine, i CAF e i professionisti.

2. Sanzione per visto di conformità infedele
D. L’art. 1, comma 33, della legge n. 296 del 2006 prevede che la violazione per il rilascio di un visto di conformità è punibile a condizione che non trovi applicazione l’art. 12-bis del DPR n. 602 del 1973, ossia che l’Ufficio non possa procedere all’iscrizione a ruolo. Posto che l’art. 3 del DL n. 16 del 2012 ha stabilito che "a decorrere dall’1° luglio 2012" non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, si chiede se il predetto limite trovi applicazione con riferimento a tutte le attività ivi indicate poste in essere dall’amministrazione finanziaria a far tempo dall’1/7/2012, indipendentemente dall’annualità d’imposta alla quale tali azioni si riferiscono e che pertanto possono anche essere antecedenti al 2012.

R. L’art. 1, comma 33, della legge n. 296 del 2006, modificando l’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che la violazione relativa all’apposizione del visto di conformità su dichiarazione infedele sia punibile a condizione che non trovi applicazione l’art. 12-bis del DPR n. 602 del 1973. Tale disposizione prevede che "Non si procede adiscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146".

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il DPR 16 aprile 1999, n. 129 - recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità - che, all’articolo 1, ha previsto che "Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila".

Tale ultima disposizione risulta modificata, nell’ammontare, dall’articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha innalzato a euro 30 il limite al di sotto del quale non si procede ad alcuna attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione.

Le disposizioni in esame sono finalizzate a gestire le procedure di accertamento e riscossione di crediti di modesta entità e trovano applicazione, in ossequio al principio generale del "tempus regit actum", alle attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione poste in essere durante la loro vigenza, a prescindere dalla circostanza che tali attività facciano riferimento a pregressi periodi d’imposta. Conseguentemente, le modifiche apportate ai limiti di accertamento e riscossione dall’art. 3, comma 10, del decreto legge n. 16 del 2012, si applicano, anche con riferimento alle violazioni relative al rilascio del visto di conformità, per le attività poste in essere dagli uffici a decorrere dalla data in cui la disposizione acquista efficacia, ossia dal 1° luglio 2012.

3. Modello 730 rettificativo
D. L’art. 6 del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che in caso di presentazione del modello 730 rettificativo (o della comunicazione) entro il 10 novembre, il CAF è tenuto al pagamento della sola sanzione (ridotta nella misura prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 472 del 1997) che sarebbe stata richiesta al contribuente. Si chiede se, nel caso in cui il 730 rettificativo venga presentato dopo il 7 luglio ma entro il 10 novembre, alla predetta sanzione si aggiunga anche quella relativa alla tardività della dichiarazione.

R. Per effetto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 - che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione precompilata - il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ad operatori specializzati, circa la definitività del loro rapporto con il Fisco, viene espressamente tutelato prevedendo che siano quest’ultimi tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Viene, in tal modo, a determinarsi una vera e propria "sostituzione" di colui che rilascia il visto nella posizione dell’originario debitore (il contribuente), salvo il caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Tale nuova impostazione ha carattere innovativo e generale, come emerge dalla circostanza che tale regime di responsabilità trova applicazione anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata (articolo 1, comma 5, del D.Lgs n. 175 del 2014).

Con Circolare 11/E del 23 marzo 2015 è stato, in particolare, chiarito che se il Caf o il professionista presenta una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza, la relativa responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta nella misura prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.

Si ritiene, pertanto che, il Caf o il professionista sia tenuto al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente se, dopo aver inviato tempestivamente l’originario modello 730, presenti un modello 730 rettificativo (o una comunicazione) entro il 10 novembre.

Per effetto della portata innovativa della norma in commento devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 - paragrafo 7.3, Dichiarazioni a rettifica - nella parte relativa all’applicazione delle sanzioni per la presentazione della dichiarazione rettificativa successivamente alla scadenza del termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 730.

Ciò vale anche con riferimento alle procedure di rettifica operate dal sostituto d’imposta.

Resta fermo che la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione troverà applicazione nel caso in cui l’originario modello 730 sia stato presentato oltre il termine fissato dall’articolo 13 del DM n. 164 del 1999 (come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2014), ossia oltre il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, salvo che ne sia disposta la proroga.

Laddove, peraltro, il modello 730 tardivo sia successivamente rettificato dal Caf o dal professionista entro il 10 novembre, alla sanzione per tardività si aggiunge quella per visto infedele.

4. Tardività dei modelli
D. Nel caso di invio tardivo, entro il 10 novembre 2015, del modello 730 originario, da quando decorre la tardività? Dal 7 luglio o dal 23 luglio, data prorogata con D.P.C.M. 26 giugno 2015?

R. Al fine di individuare il dies a quo per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730 occorre, preliminarmente, individuare il momento in cui la violazione può dirsi commessa, anche alla luce della proroga disposta con D.P.C.M. 26 giugno 2015.

La disposizione, infatti, considerata l’opportunità di prevedere un maggior termine per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti e tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, ha consentito ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, di "completare, entro il 23 luglio 2015, (...) la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2015 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni".

L’ampliamento del termine è motivato dalle difficoltà segnalate dagli operatori nel primo anno di applicazione della normativa - che ha modificato le modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale con l’introduzione della dichiarazione precompilata -, dalle disposizioni che hanno previsto la revisione dei requisiti e delle garanzie richiesti per l’attività di assistenza nonché dalla concomitanza di altre scadenze fiscali. Tali circostanze hanno determinato, per gli intermediari abilitati, l’insorgere di grosse difficoltà nel far fronte alle richieste dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che, in modo massivo e in contemporanea, hanno richiesto assistenza.

Pertanto, tenuto conto delle finalità del decreto ed anche al fine di semplificare gli adempimenti, si ritiene che il dies a quo per la regolarizzazione della violazione decorra comunque dal termine prorogato, ossia dal 23 luglio 2015.

Cdl - Visto infedele, niente sanzioni sotto i 30 euro

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 23 Ottobre 2015

Con comunicato stampa del 22 ottobre 2015 l'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti pervenuti da Caf e professionisti. Nello specifico, l'Agenzia si sofferma su alcuni aspetti legati al 730 precompilato, precisando che nella circolare n.34/E del 22 ottobre sono stati chiariti i dubbi sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione della dichiarazione precompilata originaria e di rettifica.

730 precompilato: l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti dei Caf

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 22 ottobre 2015

Caf e professionisti chiamano, Fisco risponde. Arrivano le risposte delle Entrate alle ulteriori richieste di chiarimenti sulla dichiarazione precompilata. Con la circolare n. 34/E pubblicata oggi, infatti, l’Agenzia sgombra il campo dai dubbi sorti sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario e rettificativo.

mercoledì 21 ottobre 2015

Cdl - Fisco, 220mila anomalie nei 730 precompilati

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 20 Ottobre 2015   

L'Agenzia delle Entrate sta facendo un primo bilancio dei modelli 730 precompilati ricevuti nelle scorse settimane. Dai controlli incrociati effettuati sui 730 e sulle Certificazioni Uniche 2015, sembrano emergere anomalie nelle situazioni tributarie per 220mila contribuenti. Si tratta per lo più di contribuenti che nel 2014 non hanno presentato le dichiarazioni nonostante percepiscano più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi datori di lavoro, che non hanno fatto il conguaglio delle imposte.

Agenzia delle Entrate – Modello 730: precisazione sui 220mila avvisi bonari

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 20 ottobre 2015

In merito ad alcune errate notizie di stampa relative a 220mila comunicazioni inviate ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate precisa che non si tratta affatto di errori nei 730 precompilati o di controlli. Al contrario, sono degli inviti a presentare la dichiarazione dei redditi per quei contribuenti che, pur avendo percepito più redditi (senza conguaglio), non hanno ancora provveduto a inviarla per il periodo d’imposta 2014.

lunedì 19 ottobre 2015

Il 730 precompilato salva dai controlli. 220mila inviti bonari a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 19 ottobre 2015

Grazie alla dichiarazione precompilata e ai dati trasmessi dai datori di lavoro e dagli enti previdenziali, l’Agenzia delle Entrate è riuscita ad avvisare circa 220mila contribuenti di possibili anomalie che riguardano la dichiarazione dei redditi, invitandoli a verificare la propria posizione ed eventualmente a porvi rimedio senza incorrere in controlli. I destinatari di questa tornata di lettere bonarie sono i contribuenti che non hanno presentato la

lunedì 7 settembre 2015

Cdl - Per i ritardatari del 730 c’è sempre UNICO

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 2 settembre 2015  

Cosa succede ai contribuenti che non hanno fatto in tempo a presentare il modello 730? Oppure a chi, per vari motivi, ha preferito non avvalersi dell’assistenza fiscale? Per tutti loro, c’è sempre il modello UNICO, per il quale, è vero che il termine di versamento è già scaduto, ma rimane ancora aperto il termine per la presentazione (30.09.2015).

Quali sono le differenze tra UNICO e 730? Innanzitutto la compilazione, non devono essere inseriti i dati originari, ma direttamente quelli ricalcolati secondo le norme fiscali. Dopo l’inserimento dei dati c’è la fase di calcolo per determinare gli importi da versare (o i rimborsi da percepire); non si tratta, quindi, di attività che possa essere svolta dai non addetti ai lavori se non con gravose difficoltà.

La seconda differenza fondamentale è relativa alla conservazione dei documenti, il contribuente deve provvedere alla conservazione di tutta la documentazione giustificativa dei redditi percepiti e delle spese sostenute per il periodo prescritto dalla legge (fine del quarto anno successivo a quello di presentazione, quindi per questo modello UNICO 31.12.2019).

L’ultima fondamentale differenza è nei versamenti/rimborsi. In caso di versamento questo va effettuato con il modello F24, il quale, se inferiore a mille euro e non indicante compensazioni, può ancora essere presentato in cartaceo in banca o presso gli uffici postali. In caso contrario va inviato telematicamente tramite i canali della propria banca oppure tramite quelli dell’Agenzia Entrate (Entratel/FiscoOnline). In caso di dichiarazione a credito l’importo può essere richiesto a rimborso (con i tempi che seguono), oppure riportato per l’anno d’imposta 2015 e quindi computato nella dichiarazione dell’anno prossimo (730 o UNICO). Infine, ancora, può essere utilizzato in compensazione, magari con l’IMU, tramite F24 telematico.

In ultimo bisogna ricordare che in caso d’imposta a debito, i versamenti non eseguiti entro lo scorso 16.07.2015 possono essere sanati, usufruendo della possibilità del ravvedimento operoso, con sanzioni in misura ridotta (prima si paga è più bassa è la sanzione).

Tutto sommato i ritardatari possono comunque dichiarare i propri redditi e vedersi riconosciuti i propri crediti, anche se con qualche difficoltà in più rispetto al modello 730. Negli studi dei Consulenti del Lavoro si potranno trovare tutte le informazioni necessarie per predisposizione ed invio.

mercoledì 5 agosto 2015

Agenzia delle Entrate - Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata

Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.103408 del 31 luglio 2015

Dispone:

1. Dati relativi alle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi pre-compilata
1.1. A partire dal 2016, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, relativi a:

a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;

b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

1.2. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

1.3. Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 1.1 i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:

a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;

b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014;

c) data del documento fiscale che attesta la spesa;

d) tipologia della spesa;

e) importo della spesa o del rimborso;

f) data del rimborso.

1.4. Le tipologie di spesa sono le seguenti:

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;

e) farmaci per uso veterinario;

f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;

g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

h) altre spese.

2. Modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie e relativo trattamento

2.1. Accesso ai dati relativi alle spese sanitarie da parte dell’Agenzia delle entrate e relativo trattamento
2.1.1. L’Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. Tali dati non comprendono le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al punto 2.4.

2.1.2. L’Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio massivo di cooperazione applicativa (servizio web service massivo) trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione pre-compilata e dei familiari a carico come indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

2.1.3. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al punto 2.4.

2.1.4. L’Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi automatici, determinando l’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi pre-compilata. I sistemi di elaborazione dell’Agenzia delle entrate li suddividono in:

- spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente;

- spese agevolabili solo a particolari condizioni.

2.2. Accesso ai dati aggregati relativi alle spese sanitarie
2.2.1. In fase di accesso alla dichiarazione pre-compilata, il contribuente visualizza nell’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione pre-compilata di cui al punto 3.1, lettera b), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 i seguenti dati riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l’opposizione di cui al punto 2.4:

a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4;

b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4.

Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, negli appositi campi della dichiarazione pre-compilata, al netto delle relative spese rimborsate di cui al punto 1.1, lettera b), riferibili al medesimo anno d’imposta.

Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni pre-compilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico.

2.2.2. I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un’annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione pre-compilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione pre-compilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l’importo del relativo rimborso.

2.2.3. Le informazioni di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono rese disponibili ai CAF e ai professionisti abilitati, nonché ai sostituti d’imposta, preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, e ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione pre-compilata.

2.3. Consultazione dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie da parte del contribuente
2.3.1. Ai fini dell’eventuale consultazione dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione pre-compilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del presente provvedimento relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento a alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al punto 2.4.

2.3.2. Le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del presente provvedimento non possono essere visualizzate né dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione pre-compilata con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015.

2.4. Opposizione dell’assistito a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie
2.4.1. Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione pre-compilata di cui al punto 2.2.1 né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1.

2.4.2. A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l’opposizione di cui al punto 2.4.1 viene manifestata con le seguenti modalità:

a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;

b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

2.4.3. Le disposizioni di cui al punto 2.4.2, lettera b), non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015.

2.4.4. Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2, già a partire dal 2016 per i dati relativi all’anno 2015, l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate. L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione pre-compilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

2.4.5. Con riferimento alle sole spese sostenute nell’anno 2015, dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l’assistito, in alternativa alla modalità di cui al punto precedente, può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa di cui al punto 1.4 del presente provvedimento, comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello di cui all’allegato 1 e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Per effettuare la comunicazione l’assistito può:

a) inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;

b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) - +39 0696668933 (da estero);

c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato 1 del presente provvedimento.

Se l’assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato 1 o fornire le informazioni sopra indicate in forma libera.

In tutti i casi di utilizzo del modello di cui all’allegato 1, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.

2.4.6. A seguito della richiesta di opposizione rilevata secondo quanto previsto dal punto 2.4.5, il servizio sincrono del Sistema Tessera Sanitaria consente la gestione della richiesta secondo le seguenti modalità:

- il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle entrate il codice fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con l’indicazione per ogni codice fiscale di una o più tipologie di spesa da escludere, e conseguentemente cancellare, come richiesto dal medesimo assistito;

- il Sistema Tessera Sanitaria cancella per ogni codice fiscale tutte le spese sanitarie e i rimborsi afferenti alle tipologie di spesa escluse;

- il Sistema Tessera Sanitaria comunica all’Agenzia delle entrate l’esito dell’operazione effettuata.

2.4.7. L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i sedici anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

2.4.8. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione pre-compilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

3. Registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi sui dati relativi alle spese sanitarie
3.1. Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal contribuente sono tracciate.

In particolare, vengono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

a) codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati;

b) data e ora dell’esecuzione;

c) modalità di utilizzo dei dati:

- elaborazione ai fini di totalizzazione;

- visualizzazione dei dati di dettaglio, da parte dei soli contribuenti;

- codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico di cui vengono prelevati i dati.

I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione sono conservati per un periodo di 12 mesi.

4. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
4.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 451 del 30 luglio 2015.

Motivazioni
L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria.

Il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.

Il presente provvedimento definisce, pertanto, le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata.

Considerato che il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute da tutti i soggetti, con i relativi rimborsi, mentre l’Agenzia delle entrate riceve dal Sistema Tessera Sanitaria le informazioni riguardanti i soli contribuenti che rientrano nella platea dei destinatari della dichiarazione pre-compilata, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, nel presente provvedimento è definito "assistito" il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ed eventualmente manifesta l’opposizione al trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate, mentre è definito "contribuente" il cittadino che a partire dal 15 aprile riceve la dichiarazione pre-compilata con i dati delle spese sanitarie e può effettuare la consultazione anche puntuale di tali dati come specificato nel punto 2.3 del presente provvedimento.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali.

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici (art. 50, commi-5 bis e 7), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

- Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi pre-compilata.

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015.

lunedì 3 agosto 2015

Agenzia delle Entrate - 730 precompilato: parte la fase due con le spese sanitarie: maggiori tutele per i dati sulla salute dei cittadini

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 3 agosto 2015

Collaborazione del Garante Privacy con Mef e Agenzia delle Entrate

I dati sulle spese sanitarie dei contribuenti italiani potranno essere utilizzati a partire dal 2016 per il 730 precompilato. Ciò sarà possibile attraverso l’implementazione del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef - Ragioneria Generale dello Stato, definita in questi mesi grazie alla collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni, Associazioni di categoria dei farmacisti e Ordine dei medici. I dati tuttavia potranno essere usati solo su base volontaria ed essere trasferiti solo in forma aggregata all’Agenzia delle Entrate. Inoltre gli stessi dovranno essere cancellati se riferiti a cittadini che non utilizzano la dichiarazione precompilata. Queste misure di tutela sono state approntate dal Garante per la protezione dei dati personali, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e con l’Agenzia delle Entrate - in due differenti pareri – al fine di rafforzare la riservatezza dei dati sulla salute utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata. Dal canto suo, l’Agenzia è già pronta per far partire la seconda fase dell’operazione precompilata in ossequio alle indicazioni del Garante. Con il provvedimento del direttore delle Entrate pubblicato oggi, infatti, vengono definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il sistema delineato negli atti sottoposti al parere dell’Autorità, uno schema di decreto ministeriale e un provvedimento direttoriale, prevede tre passaggi: i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie) inviano al Sistema Tessera Sanitaria - TS (gestito dal Mef) i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (dai dati identificativi dell’utente, alla spesa sostenuta), anche di coloro che non usufruiscono della precompilata. In un secondo momento l’Agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata; a quel punto il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.

Con il provvedimento direttoriale delle Entrate di oggi arrivano le istruzioni per l’uso per l’inserimento delle spese mediche nel 730 precompilato. A partire dal 2016, infatti, il sistema Tessera sanitaria metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente, semplificando ancora più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori e i pensionati.

I dati che il Sistema Tessera sanitaria fornirà alle Entrate dal 1° marzo di ogni anno sono quelli delle ricevute di pagamento, degli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie effettuate dal contribuente e dal familiare a carico e quelle dei rimborsi erogati. In particolare, tra le spese rientrano i ticket per l’acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le prestazioni fornite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, i dispositivi medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio il test per la glicemia. Inoltre, sono inclusi anche i farmaci per uso veterinario, le prestazioni sanitarie quali la visita medica generica, le spese agevolabili solo a particolari condizioni come le cure termali e altre spese.

In considerazione della delicatezza dei dati trattati, che possono rivelare le condizioni di salute di decine di milioni di persone, sono state individuate precise misure a tutela della privacy.

Contribuente informato – Tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche.

Possibilità di opporsi al trattamento dei dati sulla salute - L’utente può sempre decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate ai dati sulle sue spese sanitarie e di non farle inserire nella precompilata.

Oppure può chiedere a chi eroga il servizio sanitario, dal farmacista al medico, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef. Per garantire la libera scelta di ognuno e per tutelare anche situazioni sensibili, il diritto di opposizione può essere esercitato anche dalle persone, come il coniuge o i figli (maggiori di sedici anni), che sono fiscalmente a carico.

Solo dati aggregati – L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) non possono accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie di ogni persona, ma solo ai dati aggregati dal Mef in base alle macro tipologie di spesa.

La consultazione in chiaro delle voci sul Sistema TS è consentita esclusivamente al contribuente.

Cancellazione dei dati – Nel mese di febbraio di ogni anno, il contribuente potrà accedere al Sistema TS per chiedere la cancellazione delle singole spese affinché non siano più inserite nella dichiarazione precompilata.

I dati relativi agli interessati che non rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata saranno comunque cancellati entro il mese di novembre dell’anno successivo al periodo di riferimento. Infatti i soggetti che erogano i servizi sanitari sono già tenuti, dal mese di gennaio 2015, a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dagli assistiti, ai fini dell’elaborazione della prossima dichiarazione precompilata. Il diritto di opposizione preventivo potrà tuttavia essere esercitato direttamente presso i soggetti che erogano i servizi sanitari solo a partire dal 1° gennaio 2016. Sarà comunque possibile esercitare il diritto di opposizione con riferimento alle spese per le prestazioni sanitarie relative all’anno 2015, richiedendo - dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 - via telefono, posta elettronica o direttamente presso gli uffici competenti, che tali dati siano cancellati dal sistema TS e quindi non siano più utilizzati ai fini dell’elaborazione della precompilata.

Sicurezza dei dati e accessi controllati – Per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti, possono consultare i dati solo i soggetti abilitati. Le operazioni effettuate sul sistema sono tracciate. Tutti i dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi in forma criptata.

Il Garante della privacy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in considerazione della estrema delicatezza del tema, hanno costituito un tavolo di lavoro per valutare eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per rafforzare le tutele i dati personali delle persone interessate.

Privacy - 730 precompilato: parte la fase due con le spese sanitarie. Maggiori tutele per i dati sulla salute dei cittadini. Collaborazione del Garante Privacy con Mef e Agenzia delle Entrate

Garante della Privacy, Comunicato Stampa del 3 agosto 2015  

I dati sulle spese sanitarie dei contribuenti italiani potranno essere utilizzati a partire dal 2016 per il 730 precompilato. Ciò sarà possibile attraverso l'implementazione del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef - Ragioneria Generale dello Stato, definita in questi mesi grazie alla collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni, Associazioni di categoria dei farmacisti e Ordine dei medici. I dati tuttavia potranno essere usati  solo su base volontaria ed essere trasferiti solo in forma aggregata all'Agenzia delle Entrate. Inoltre gli stessi dovranno essere cancellati se riferiti a cittadini che non utilizzano la dichiarazione precompilata. Queste misure di tutela sono state approntate dal Garante per la protezione dei dati personali, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) e con l'Agenzia delle Entrate - in due differenti pareri [doc. web nn. 4160058 e 4160102] - al fine di rafforzare la riservatezza dei dati sulla salute utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata. Dal canto suo, l'Agenzia è già pronta per far partire la seconda fase dell'operazione precompilata in ossequio alle indicazioni del Garante. Con il provvedimento del direttore delle Entrate pubblicato oggi, infatti, vengono definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il sistema delineato negli atti sottoposti al parere dell'Autorità, uno schema di decreto ministeriale e un provvedimento direttoriale, prevede tre passaggi: i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie) inviano al Sistema Tessera Sanitaria - TS (gestito dal Mef) i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (dai dati identificativi dell'utente, alla spesa sostenuta), anche di coloro che non usufruiscono della precompilata. In un secondo momento l'Agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata; a quel punto il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.

Con il provvedimento direttoriale delle Entrate di oggi arrivano le istruzioni per l'uso per l'inserimento delle spese mediche nel 730 precompilato. A partire dal 2016, infatti, il sistema Tessera sanitaria metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente, semplificando ancora più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori e i pensionati.

I dati che il Sistema Tessera sanitaria fornirà alle Entrate dal 1° marzo di ogni anno sono quelli delle ricevute di pagamento, degli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie effettuate dal contribuente e dal familiare a carico e quelle dei rimborsi erogati. In particolare, tra le spese rientrano i ticket per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, i dispositivi medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio il test per la glicemia. Inoltre, sono inclusi anche i farmaci per uso veterinario, le prestazioni sanitarie quali la visita medica generica, le spese agevolabili solo a particolari condizioni come le cure termali e altre spese.

In considerazione della delicatezza dei dati trattati, che possono rivelare le condizioni di salute di decine di milioni di persone, sono state individuate precise misure a tutela della privacy.

Contribuente informato – Tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche.

Possibilità di opporsi al trattamento dei dati sulla salute - L'utente può sempre decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate ai dati sulle sue spese sanitarie e di non farle inserire nella precompilata. Oppure può chiedere a chi eroga il servizio sanitario, dal farmacista al medico, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef. Per garantire la libera scelta di ognuno e per tutelare anche situazioni sensibili, il diritto di opposizione può essere esercitato anche dalle persone, come il coniuge o i figli (maggiori di sedici anni), che sono fiscalmente a carico.

Solo dati aggregati – L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) non possono accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie di ogni persona, ma solo ai dati aggregati dal Mef in base alle macro tipologie di spesa.

La consultazione in chiaro delle voci sul Sistema TS è consentita esclusivamente al contribuente.

Cancellazione dei dati – Nel mese di febbraio di ogni anno, il contribuente potrà accedere al Sistema TS per chiedere la cancellazione delle singole spese affinché non siano più inserite nella dichiarazione precompilata. I dati relativi agli interessati che non rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata saranno comunque cancellati entro il mese di novembre dell'anno successivo al periodo di riferimento. Infatti i soggetti che erogano i servizi sanitari sono già tenuti, dal mese di gennaio 2015, a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dagli assistiti, ai fini dell'elaborazione della prossima dichiarazione precompilata. Il diritto di opposizione preventivo potrà tuttavia essere esercitato direttamente presso i soggetti che erogano i servizi sanitari solo a partire dal 1° gennaio 2016. Sarà comunque possibile esercitare il diritto di opposizione con riferimento alle spese per le prestazioni sanitarie relative all'anno 2015,  richiedendo - dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 - via telefono, posta elettronica o direttamente presso gli uffici competenti, che tali dati siano cancellati dal sistema TS e quindi non siano più utilizzati ai fini dell'elaborazione della precompilata.

Sicurezza dei dati e accessi controllati – Per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti, possono consultare i dati solo i soggetti abilitati. Le operazioni effettuate sul sistema sono tracciate. Tutti i dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi in forma criptata.

Il Garante della privacy, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in considerazione della estrema delicatezza del tema, hanno costituito un tavolo di lavoro per valutare eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per rafforzare le tutele i dati personali delle persone interessate.