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lunedì 20 luglio 2015

Microcredito: presentato alla Camera il video istituzionale

Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicato del 20 luglio 2015

Promuovere il microcredito come strumento per la nascita di nuove imprese a livello nazionale e internazionale.

Per far conoscere le potenzialità è stato realizzato un video istituzionale presentato alla Camera dei Deputati.

mercoledì 13 maggio 2015

Microcredito – Le istruzioni per l’uso impartite dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro


FONDAZIONE STUDI CDL - Circolare 12 maggio 2015, n. 11

Con la pubblicazione in G.U. 107 dell'11 maggio del decreto del MISE del 18 marzo 2015 diviene formalmente operativa la procedura di accesso al fondo di garanzia per il Microcredito.

Nelle more dell’emanazione della prevista circolare operativa da parte del Gestore del Fondo, proseguendo nella già ampia informativa prodotta con le precedenti pubblicazioni, si è ritenuta opportuna la presente illustrazione riassuntiva degli aspetti operativi e tecnici che hanno destato maggiori criticità interpretative e che sono state in gran parte superate con la pubblicazione delle della scheda tecnica da parte del Gestore del Fondo.

Con il citato documento il Gestore del Fondo ha confermato che l’intervento sulle operazioni di microcredito è incastonato nell’operatività generale del Fondo di garanzia delle PMI.

Da ciò, quindi, discende che si applicano le regole generali del fondo stesso in relazione ai beneficiari finali, alle attività ammissibili ed al regime di agevolazione. Questo significa soprattutto, come già paventato dalla Fondazione Studi, che le garanzie sulle operazioni di microcredito saranno concesse a valere sulle risorse ordinarie del Fondo PMI, e non soltanto sulla quota di destinazione (30 milioni del MiSE e 10 del M5S) e ciò consentirà la concessione della garanzia pubblica a molte decine di migliaia di potenziali beneficiari, ad ulteriore conferma che non sarà necessaria alcuna corsa all’accaparramento della garanzia e quindi nessun click day;

Per quanto attiene la procedura da seguire si ribadiscono le seguenti fasi:

- I professionisti o microimprenditori interessati possono recarsi presso il Consulente del Lavoro più vicino, consultando l’apposito elenco presente sulla pagina speciale dedicata al microcredito del sito del Consiglio nazionale, per verificare il possesso dei requisiti normativi previsti. I Consulenti del Lavoro si sono resi disponibili gratuitamente a seguire i soggetti interessati nella fase di presentazione della domanda di prenotazione della garanzia - che potrà avvenire sia direttamente ad opera del soggetto richiedente, che per il tramite di un Consulente del Lavoro. La scheda operativa predisposta dal Gestore del Fondo, accogliendo la richiesta della Fondazione Studi, ha previsto, infatti, che la persona che si accredita per presentare la domanda di prenotazione può anche non appartenere all'impresa richiedente;

- Verificato positivamente il possesso dei requisiti è consigliabile che il soggetto interessato, individui, anche prima della prenotazione, un operatore di microcredito (Banca o intermediario finanziario vigilato) organizzato per fare operazioni di Microcredito o che, comunque, sia interessato a tali attività, al fine di valutare in anticipo il tipo di finanziamento più consono alle proprie esigenze;

- Dalla data prevista dalla Circolare operativa, in corso di pubblicazione da parte del Gestore del Fondo, il richiedente, potenziale beneficiario, potrà procedere telematicamente alla prenotazione della garanzia, tramite il Consulente del Lavoro, ovvero accreditandosi direttamente nella sezione Microcredito del sito www.fondidigaranzia.it , compilando i campi richiesti. Per l’accreditamento (anche per il Consulente del Lavoro che voglia operare per conto dei richiedenti): nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email, numero di telefono. Per la prenotazione della garanzia: codice fiscale, denominazione, natura giuridica, indirizzo email dell’impresa o del professionista richiedente ed importo dell’operazione di microcredito (del finanziamento che si intende richiedere e non dell’importo della garanzia, quindi fino ad un massimo 35 mila euro);

- Il sistema informativo del Fondo rilascerà, all’atto della prenotazione una ricevuta con un codice identificativo (voucher) e la relativa conseguente ricevuta di avvenuta prenotazione delle risorse;

- Il beneficiario dovrà dunque recarsi, munito del codice identificativo e della ricevuta rilasciata dal sistema, presso l’operatore di microcredito prescelto ed individuato il quale dovrà entro cinque giorni lavorativi successivi, a pena di decadenza, confermare la prenotazione. Anche per questo motivo si suggerisce la preventiva individuazione del dell’operatore di microcredito;

- Avvenuta la conferma della prenotazione, decorrono 60 giorni entro i quali bisogna procedere alla definitiva richiesta di garanzia da parte dell’operatore di microcredito. Decorso invano detto termine la prenotazione decade. Solo dopo quest’ulteriore passaggio si potrà procedere alla stipula del contratto di finanziamento. In questa fase, inoltre, il soggetto che richiede il finanziamento dovrà valutare con l’operatore di Microcredito l'eventuale necessità di un progetto economico e finanziario (business plan o relazione sull’organizzazione imprenditoriale) ai soli fini del contratto di finanziamento. Detta documentazione potrà essere prodotta, in totale autonomia o, in caso di necessità, in collaborazione con il consulente.

- Relativamente ad alcune interpretazioni tecniche sull’operazione microcredito, il Gestore del Fondo con la scheda tecnica, confermando le interpretazioni anticipate dalla Fondazione Studi con le Faq, ha chiarito alcuni fondamentali aspetti di cui alle seguenti precisazioni:

- La garanzia del Fondo PMI non opererà nei confronti di persone fisiche (quindi aspiranti imprenditori o professionisti) ma esclusivamente di soggetti che all’atto della presentazione dell’istanza siano già iscritti al Registro delle Imprese o iscritti agli Ordini professionali ed in possesso della partita IVA:

1. Professionisti (iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni iscritte nell’apposito elenco tenuto dal MiSE) e Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;

2. Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.

- Tra le caratteristiche dell’accesso alla garanzia del Fondo PMI vi è l’assenza di valutazione di merito economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo, pertanto né all’atto dell’istanza di prenotazione della garanzia né all’atto della presentazione della domanda sarà necessaria la predisposizione di un progetto imprenditoriale o business plan. L’eventuale necessità di documentazione di progettualità finanziaria o imprenditoriale dovrà essere valutata con l’operatore di Microcredito, se ritenuto da quest’ultimo strumentale contratto di finanziamento.

- Le garanzie sulle operazioni di microcredito saranno concesse a valere sulle risorse ordinarie del Fondo PMI, delle quali quelle individuate dall' articolo 6, del DM 24 dicembre 2014 (la c.d. quota di destinazione, vale a dire i 30 milioni di euro per il 2015 più le ulteriori disponibilità derivanti da assegnazioni da parte di enti pubblici e privati e istituzioni tra cui le indennità dei parlamentari del MoVimento 5 stelle) rappresentano un "di cui".

Tuttavia, solo a valere sulla quota di destinazione si potranno effettuare le prenotazioni on line. Ciò vuol dire che potrà accadere che per effetto di un massiccio ricorso alla prenotazione, la procedura on line potrà essere sospesa per essere successivamente riattivata con le risorse liberate dalle prenotazioni non confermate. Nel caso di sospensione della procedura di prenotazione on line, le domande di garanzia sulle operazioni di microcredito presentate dagli intermediari accreditati continueranno ad essere accettate e lavorate dal Gestore del Fondo PMI. Dunque, non è obbligatoria la preventiva prenotazione della garanzia.

- Il tasso di interesse calmierato, previsto dal decreto 176/2014 del MEF, non si applica alla microimprenditorialità bensì ai soli finanziamenti finalizzati all'inclusione sociale e finanziaria. Il tasso di interesse, quindi, per le operazioni di microcredito alle imprese, dovendo includere anche il costo dei servizi ausiliari, potrà essere più alto.

- L’utilizzo delle regole generali del Fondo di Garanzia per le PMI comporta l’assoggettamento della garanzia al regime di agevolazione de minimis. Nello specifico l’ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) massima potrà essere pari ad una percentuale tra l’8 e il 9% dell’importo garantito. Ad esempio in caso di garanzia di 20 mila euro (l’80% di un finanziamento del valore di 25 mila euro) il valore dell’agevolazione ai fini del de minimis sarà pari circa a 1.750 euro sui 200.000 euro massimi nel triennio previsti dalla regola.

lunedì 27 aprile 2015

Microcredito alle PMI: le FAQ della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

Nell’attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto istitutivo del Fondo sul Microcredito alle PMI, attualmente al vaglio della Corte dei Conti, e, nelle more dell’ufficializzazione delle procedure di accesso, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha diramato la Circolare n.8/2015, nella quale ha raccolto le prime FAQ, ovvero le domande più frequenti sulla disciplina in commento.

Domanda - A quanti potenziali beneficiari le risorse ordinarie del Fondo PMI possono consentire la concessione della garanzia pubblica? Qual è la logica del click day?

Risposta - I primi riscontri parlano di un grande interesse da parte dei cittadini, ma al momento non è possibile avere una stima attendibile. Non è necessaria, però, alcuna corsa all’accaparramento della garanzia in quanto non si tratta di un bando con una finestra temporale definita entro la quale poter presentare le domande.
Quindi nessun click day ma soltanto un momento dal quale sarà possibile richiedere l’intervento del Fondo PMI.

Domanda - Quali saranno gli operatori accreditati?

Risposta - Nell’elenco degli operatori accreditati saranno inserite le banche, le finanziarie vigilate, gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 TUB (quando sarà attivato), aventi i requisiti per operare con il Fondo PMI. La presenza dell’intermediario nell’elenco non garantisce che lo stesso sia organizzato per fare operazioni di Microcredito né che sia interessato a tali attività. Per tale motivo si consiglia di individuare l’operatore prima ancora della presentazione della domanda di prenotazione della garanzia.

Domanda - Ci sono delle specificità regionali?

Risposta - Per espressa previsione di normative regionali, nelle Regioni Abruzzo, Toscana e Marche non è possibile per gli operatori del Microcredito accedere direttamente al Fondo PMI; gli stessi, quindi dovranno necessariamente operare in collaborazione con un consorzio collettivo di garanzia fidi (confidi).

Domanda - Tra le caratteristiche dell’accesso alla garanzia del Fondo PMI vi è una valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo? E ancora: all’atto dell’istanza di prenotazione della garanzia e all’atto della presentazione della domanda sarà necessaria la predisposizione di un progetto imprenditoriale o business plan?

Risposta - Nessuna valutazione nella prima fase di richiesta della garanzia.

Domanda -E’ possibile che l’operatore del Microcredito possa chiedere al beneficiario una fideiussione personale (non bancaria)?

Risposta - Le criticità sollevate rientrano – seppur indirettamente – nella competenza dell’Istituto bancario che dovrà materialmente erogare le risorse. Fondazione Studi ha
pertanto presentato i necessari interpelli all’Associazione bancaria italiana per chiarire il tutto.

Domanda - Quale sarà il reale tasso massimo applicabile?

Risposta - Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.

Domanda - Quale sarà il ruolo del Consulente del lavoro?

Risposta - Il Consulente del lavoro potrà assistere l’azienda verificando i requisiti richiesti dalla normativa e supportando la stessa nella prenotazione della garanzia, oltre che per l’espletamento delle pratiche amministrative inerenti la gestione aziendale.

Domanda - Il Consulente del lavoro potrà presentare le istanze sul portale del Mise?

Risposta - Per poter procedere all’inoltro dell’istanza si dovranno richiedere le credenziali d’accesso. Le stesse verranno rilasciate direttamente ad ogni soggetto che dovrà presentare istanza e non al singolo Consulente del lavoro. Tuttavia la Fondazione Studi ha fatto richiesta perché i consulenti del lavoro possano avere accesso alle credenziali.

Domanda - Quando sarà possibile presentare le istanze sul portale del Mise?

Risposta - Ad oggi siamo ancora in attesa di pubblicazione in GU del decreto del Mise. Successivamente verrà pubblicata circolare operativa da parte del ministero. Presumibilmente l’inizio della procedura non sarà prima di maggio.

Domanda - Le Srl potranno presentare istanza di accesso al microcredito?

Risposta - In base a quanto previsto dal Decreto MEF n. 176/2014 sono ricomprese solo le SRL semplificate.

Domanda -Relativamente alla lettera c) delle tipologie di finanziamenti attuabili (art. 2 Decreto n. 176/2014) le SRL semplificate sono escluse?

Risposta - La lettera c) dell'articolo 2 del decreto n. 176/2014 prevede che, tra le misure finanziabili, ci siano i corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le conoscenze dei lavoratori dipendenti, dell'imprenditore e del lavoratore autonomo. Tale possibilità è estesa anche ai soci di società di persone e cooperative. Ne discende, pertanto, che, ad una lettura puntuale della norma, risultano esclusi i soci delle srl semplificate. Si evidenzia che l'esclusione opera solo per i soci di srls e non anche per i dipendenti delle stesse.

Domanda - Che garanzie concederà il fondo agli operatori di Microcredito?

Risposta - La normativa ad ora in vigore prevede che non sia prevista alcuna garanzia reale in capo al soggetto finanziato. Le garanzie del fondo sono concesse ad una misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento concesso ed, entro predetto limite, coprono fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale ed interessi.

Domanda - Il Consulente del lavoro dovrà predisporre una relazione ad hoc per la presentazione dell’istanza?

Risposta - Al Consulente del lavoro non è richiesta la redazione di una relazione ad hoc. Il soggetto che richiede il finanziamento dovrà valutare con l’operatore di Microcredito l'eventuale necessità di un progetto ai soli fini del contratto di finanziamento, il quale potrà essere sviluppato in totale autonomia o, in caso di necessità, in collaborazione con il consulente. Il ruolo del Consulente del lavoro è, dunque, quello di verificare l’esistenza dei requisiti normativi in capo al soggetto da finanziare ed assistere lo stesso nella presentazione dell’istanza sul portale dedicato al Microcredito.

Domanda - Considerato che il fondo di garanzia è rivolto anche alle nuove iniziative imprenditoriali, l'impresa/società nascente dovrà essere iscritta in CCIAA o si può attendere l'eventuale disponibilità dei fondi?

Risposta - Come riportato dal sito del gestore del fondo (www.fondidigaranzia.it/microcredito.html), almeno per la fase di prima attivazione, solo le aziende già esistenti ed attive possono presentare istanza di prenotazione garanzia per Microcredito per sviluppo attività. Non sarà possibile, per contro, presentare istanze per avvio di attività.