D.Lgs. n. 151/2015 recante diposizioni di razionalizzazione
e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità" -
articolo 22 (modifica di disposizioni sanzionatone in materia di lavoro e
legislazione sociale) - indicazioni operative.
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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venerdì 16 ottobre 2015
Semplificazioni – Le istruzioni del Ministero del Lavoro
Ministero del
Lavoro – Circolare n.26 del 12 ottobre 2015
lunedì 29 giugno 2015
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – “Come si legge una busta paga”
Lo
scorso 25 giugno la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato
sul proprio portale un vademecum che illustra le modalità per una corretta
lettura della busta paga, in modo da poter comprendere quanti soldi del proprio
stipendio vengono versati all’Erario.
Leggi
il VADEMECUM:
martedì 18 novembre 2014
Ispezione: omessa esibizione delle buste paga dei dipendenti – Conseguenze
Nella
sentenza n.47241 del 17 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la
rilevanza penale dell’omessa esibizione da parte del datore di lavoro delle buste
paga richieste dai funzionari dell’Ispettorato.
Nel
caso in commento, il titolare di un’impresa era stato condannato dal Tribunale
di Teramo alla pena di 300,00 € di ammenda (1) per avere omesso di consegnare ai
funzionari dell'Ispettorato del lavoro che le avevano richieste, le copie delle
buste paga relative ad un lavoratore.
Avverso
questa sentenza, il datore di lavoro aveva ricorso per Cassazione, sostenendo
che la sua condotta non si sarebbe concretizzata in un vero e proprio
impedimento alla attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato, ma solo in un
intralcio di questa, punito non con la sanzione penale ma con quella
amministrativa.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, perché
basato su un motivo manifestamente infondato.
Nella
premessa, la Suprema Corte ha ricordato che l’ultimo comma dell’art.4 della Legge
n.628/1961 punisce "coloro che, legalmente richiesti
dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le
forniscano o le diano scientemente errate od incomplete".
Detta
disposizione - secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si
riferisce alle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui
rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l'igiene
del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale
di controllo esercitata dall'Ispettorato del lavoro (2).
Sempre
la Cassazione, inoltre, ha più volte specificato che il reato in questione si
configura non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche
nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta
all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in
materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi
compresa quella afferente al quantum della retribuzione corrisposta ad ai
criteri applicati per il suo al calcolo, poiché necessaria per verificare
l'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi (3).
In
quanto formale, il reato predetto può essere realizzato sia in forma omissiva, attraverso
la sola mancata risposta alla richiesta dell'ispettorato del lavoro di fornire
le informazioni in questione, che sotto la forma commissiva, con l’assolvimento
della richiesta in maniera
consapevolmente falsa o incompleta.
Per
tale ragione, pertanto, gli ermellini hanno ritenuto priva di ogni fondamento la tesi affermata dal ricorrente secondo la
quale dovrebbe distinguersi fra mero intralcio all'operato dell'Ispettorato,
sanzionato solo amministrativamente, ed impedimento di tale operato, solo a
seguito del quale scatterebbe la rilevanza penale della condotta.
In
sostanza, nella pronuncia in commento, la Cassazione ha ribadito che nella
forma puramente omissiva la rilevanza penale della condotta dell'agente è
conseguente alla semplice omissione del comportamento normativamente imposto,
senza che sia necessaria, ai fini della integrazione del reato, la sussistenza
di altri elementi fenomenici esterni, quali, appunto, il derivante impedimento
dello svolgimento da parte dell'Ispettorato del lavoro della sua funzione
istituzionale.
Valerio
Pollastrini
1)
–
per il reato di cui all'art.4 della Legge n.628/1961;
2)
-
ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 febbraio 1994, n. 1365;
idem Sezione III penale, 4 luglio 2001, n. 26974;
3)
-
Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 ottobre 2013, n. 42334; idem 20
febbraio 2012, n. 6644;
venerdì 11 luglio 2014
Cedolini paga tutelati dalla privacy
Per
quanto riguarda la gestione dei rapporti di lavoro subordinato, la normativa
sulla privacy impone alle aziende di consegnare ai lavoratori cedolini
paga contenuti in busta chiusa o spillati ed, inoltre, impedisce l’indicazione di informazioni lesive della riservatezza del
destinatario.
Gli
uffici preposti all’elaborazione e alla consegna
delle buste paga, pertanto, sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori,
limitando l'inserimento delle informazioni afferenti alla sfera privata ed impedendo
l'indebita divulgazione dei dati a persone non autorizzate.
Si
tratta di prescrizioni impartite dal Garante della privacy
in seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dal Ministero
dell'Interno.
Nel
cedolino, ad esempio, non può essere indicata la sigla dell'organizzazione
sindacale a cui il lavoratore versi mensilmente la quota di adesione. Tale voce
deve essere sostituita da
descrizioni generiche o da codici.
Valerio
Pollastrini
sabato 14 settembre 2013
Quando nella busta paga risultano importi superiori a quelli effettivamente corrisposti
La
Cassazione, nella sentenza n.36900 del 9 settembre 2013, è intervenuta sulla possibile
rilevanza penale della condotta del datore di lavoro che nella busta paga dei
dipendenti dichiari degli importi superiori a quelli effettivamente
corrisposti.
Il fatto
Il
17 novembre 2004 la Guardia di Finanza aveva contestato la condotta della “L.P. Srl” che, al fine di evadere le
imposte sui redditi, nel corso dell’esercizio 2003 aveva indicato nella
dichiarazione Iva degli elementi passivi fittizi per un totale imponibile di
4.322 €, evadendo la somma di 1.469 €.
L’azienda
aveva posto in essere l’evasione indicando nella busta paga del dipendente un
importo superiore rispetto a quello effettivamente corrisposto, decurtando in
questo modo la base imponibile Iva.
I precedenti gradi di giudizio
Con
sentenza del 24 aprile 2012, la Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza del Tribunale di
Palermo del 9 luglio 2010, aveva condannato l’Amministratore Unico dell’azienda
alla pena di quattro mesi di reclusione con il beneficio della sospensione
condizionale della pena per il reato contestato dalla Guardia di Finanza.
Chiedendo
l’annullamento della sentenza, l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione.
Il
ricorrente, in particolare, contestava che il fatto accertato non potesse essere
considerato alla stregua di un’operazione fittizia, in quanto la mancata
erogazione di una parte delle somme indicate in busta paga non faceva
riferimento a prestazioni lavorative non effettuate.
Il
capo di imputazione, infatti, riguardava l’indicazione, tra i costi dell’azienda,
di prestazioni di lavoro mai ricevute e mai pagate. L’Amministratore Unico
della L.P. Srl faceva notare, invece, che in realtà, nella contabilità aziendale,
non avesse riportato dei costi fittizi, ma, altresì, delle competenze inerenti
ad un reale rapporto di lavoro, corrispondenti a quanto dovuto al dipendente
per la prestazione effettuata, pur se pagate solo parzialmente.
Risultando
dagli atti la sussistenza del rapporto di lavoro, l’imputato riteneva che i giudici
avrebbero dovuto esaminare se le difformità tra importo indicato in busta paga
e l’importo erogato potessero avere rilevanza penale tributaria.
La pronuncia della Cassazione
Dopo
avere analizzato la normativa di riferimento, la Cassazione ha accolto il
ricorso dell’Amministratore Unico della L.P. Srl.
Dalla
lettera dell’art.2 del Dlgs n. 74 del 2000, risulta infatti evidente che perché
possa dirsi configurato il reato contestato
è
necessaria l’indicazione nella dichiarazione fiscale di “elementi passivi fittizi” allo scopo dì
evadere le imposte.
Come
chiarito più volte dalla giurisprudenza, l’utilizzazione fraudolenta in
dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti risulta accertata nel caso
in cui le stesse siano inesistenti dal
punto di vista oggettivo, ossia che vi sia “diversità, totale o parziale, tra
costi indicati e costi sostenuti”. Il richiamato articolo 2 si riferisce quindi
a “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. E’ invece
l’art. 1, lett. a) a chiarire, che tale
locuzione inerisce a quelle fatture o documenti che sono emessi a fronte di
operazioni in tutto o in parte inesistenti o che indicano i corrispettivi o
l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale ovvero che
riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
Per
la configurazione di questo reato risulta pertanto indispensabile che la documentazione fraudolenta sia stata
emessa a fronte di operazioni non realmente effettuate.
La
Suprema Corte ha poi concluso l’analisi normativa evidenziando che, semmai, la
condotta contestata al ricorrente sarebbe dovuta essere valutata in relazione
all’articolo 3 del richiamato Decreto Legislativo, norma che sanziona il
diverso reato previsto in caso di dichiarazione fraudolenta. Si tratta in questo caso di una frode contabile alla
quale deve associarsi un quid pluris artificioso non tipizzato, diverso cioè
dall’uso dì fatture o altri documenti falsi, ma comunque caratterizzato dalla idoneità ad
indurre in errore e ad impedire il corretto accertamento della realtà contabile
del soggetto che presenta la dichiarazione annuale d’imposta. A questo proposito è stato, ad esempio,
ritenuto che rientri in questa fattispecie la tenuta di un sistema parallelo di
contabilità “in nero”.
Di
recente, inoltre, la giurisprudenza ha precisato che il “quid pluris” rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle
scritture contabili obbligatorie deve consistere in una condotta connotata da
particolare insidiosità derivante dall’impiego di artifici idonei ad ostacolare
l’accertamento della falsità contabile.
I giudici
di merito, erroneamente, erano giunti alla conclusione che, a fronte di un rapporto di lavoro
esistente, la differenza tra l’importo indicato in busta paga e quello
inferiore effettivamente corrisposto, avesse determinato una fittizia
indicazione di voci passive ed una decurtazione della base imponibile, con
conseguente evasione IVA per la somma indicata nel capo di imputazione, ritenendo così che le buste paga fossero documenti attestanti operazioni parzialmente
inesistenti.
Una
simile motivazione, per la Cassazione,
non può essere condivisibile, proprio perché la prestazione di lavoro era
risultata realmente effettuata. Ciò detto la Corte ha posto, conseguentemente,
un problema di qualificazione giuridica del fatto, eventualmente rientrante
nella tipizzazione di cui al menzionato art 3 d.lgs. n. 74 del 2000, in
relazione all’omessa indicazione di una parte di quanto corrisposto al
dipendente.
Nel
motivare meglio la propria decisione la Corte Suprema ha fatto, inoltre, notare
come la sentenza di appello avesse del tutto omesso di chiarire quali sarebbero stati, nei fatti, i “raggiri
ed i mezzi fraudolenti” adoperati dall’imputato per ostacolare l’accertamento
della falsa rappresentazione indicata nelle buste paga e trasfusa nella
dichiarazione, limitandosi solamente ad affermare la parziale inesistenza delle
operazioni, senza quindi spiegare la ragione per la quale un comportamento
omissivo costituisse un raggiro e comunque un mezzo fraudolento idoneo ad
ostacolare l’accertamento di tali falsi rappresentazione contenute nella
dichiarazione.
Per
i motivi appena indicati la Corte di Cassazione ha pertanto disposto l’annullamento
della sentenza impugnata , rinviando la
questione ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Valerio
Pollastrini
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