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venerdì 16 ottobre 2015

Semplificazioni – Le istruzioni del Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro – Circolare n.26 del 12 ottobre 2015

D.Lgs. n. 151/2015 recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità" - articolo 22 (modifica di disposizioni sanzionatone in materia di lavoro e legislazione sociale) - indicazioni operative.

lunedì 29 giugno 2015

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – “Come si legge una busta paga”

Lo scorso 25 giugno la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale un vademecum che illustra le modalità per una corretta lettura della busta paga, in modo da poter comprendere quanti soldi del proprio stipendio vengono versati all’Erario.

Leggi il VADEMECUM:

martedì 18 novembre 2014

Ispezione: omessa esibizione delle buste paga dei dipendenti – Conseguenze

Nella sentenza n.47241 del 17 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la rilevanza penale dell’omessa esibizione da parte del datore di lavoro delle buste paga richieste dai funzionari dell’Ispettorato.

Nel caso in commento, il titolare di un’impresa era stato condannato dal Tribunale di Teramo alla pena di 300,00 € di ammenda (1) per avere omesso di consegnare ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro che le avevano richieste, le copie delle buste paga relative ad un lavoratore.

Avverso questa sentenza, il datore di lavoro aveva ricorso per Cassazione, sostenendo che la sua condotta non si sarebbe concretizzata in un vero e proprio impedimento alla attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato, ma solo in un intralcio di questa, punito non con la sanzione penale ma con quella amministrativa.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, perché basato su un motivo manifestamente infondato.

Nella premessa, la Suprema Corte ha ricordato che l’ultimo comma dell’art.4 della Legge n.628/1961  punisce "coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete".

Detta disposizione - secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si riferisce alle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l'igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall'Ispettorato del lavoro (2).

Sempre la Cassazione, inoltre, ha più volte specificato che il reato in questione si configura non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella afferente al quantum della retribuzione corrisposta ad ai criteri applicati per il suo al calcolo, poiché necessaria per verificare l'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi (3).

In quanto formale, il reato predetto può essere realizzato sia in forma omissiva, attraverso la sola mancata risposta alla richiesta dell'ispettorato del lavoro di fornire le informazioni in questione, che sotto la forma commissiva, con l’assolvimento della richiesta  in maniera consapevolmente falsa o incompleta.

Per tale ragione, pertanto, gli ermellini hanno ritenuto priva di ogni fondamento  la tesi affermata dal ricorrente secondo la quale dovrebbe distinguersi fra mero intralcio all'operato dell'Ispettorato, sanzionato solo amministrativamente, ed impedimento di tale operato, solo a seguito del quale scatterebbe la rilevanza penale della condotta.

In sostanza, nella pronuncia in commento, la Cassazione ha ribadito che nella forma puramente omissiva la rilevanza penale della condotta dell'agente è conseguente alla semplice omissione del comportamento normativamente imposto, senza che sia necessaria, ai fini della integrazione del reato, la sussistenza di altri elementi fenomenici esterni, quali, appunto, il derivante impedimento dello svolgimento da parte dell'Ispettorato del lavoro della sua funzione istituzionale.

Valerio Pollastrini

1)      – per il reato di cui all'art.4 della Legge n.628/1961;
2)      - ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 febbraio 1994, n. 1365; idem Sezione III penale, 4 luglio 2001, n. 26974;
3)      - Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 ottobre 2013, n. 42334; idem 20 febbraio 2012, n. 6644;

venerdì 11 luglio 2014

Cedolini paga tutelati dalla privacy

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti di lavoro subordinato, la normativa sulla privacy impone alle aziende di consegnare ai lavoratori   cedolini paga contenuti in busta chiusa o spillati ed, inoltre, impedisce l’indicazione  di  informazioni lesive della riservatezza del destinatario.

Gli uffici preposti  all’elaborazione e alla consegna delle buste paga, pertanto, sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento delle informazioni afferenti alla sfera privata ed impedendo l'indebita divulgazione dei dati a persone non autorizzate.

Si tratta di prescrizioni impartite dal Garante della  privacy  in seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dal Ministero dell'Interno.

Nel cedolino, ad esempio, non può essere indicata la sigla dell'organizzazione sindacale a cui il lavoratore versi mensilmente la quota di adesione. Tale voce deve essere sostituita  da descrizioni  generiche o da codici.

Valerio Pollastrini

sabato 14 settembre 2013

Quando nella busta paga risultano importi superiori a quelli effettivamente corrisposti


La Cassazione, nella sentenza n.36900 del 9 settembre 2013, è intervenuta sulla possibile rilevanza penale della condotta del datore di lavoro che nella busta paga dei dipendenti dichiari degli importi superiori a quelli effettivamente corrisposti.

Il fatto
Il 17 novembre 2004 la Guardia di Finanza aveva contestato la condotta  della “L.P. Srl” che, al fine di evadere le imposte sui redditi, nel corso dell’esercizio 2003 aveva indicato nella dichiarazione Iva degli elementi passivi fittizi per un totale imponibile di 4.322 €, evadendo la somma di 1.469 €.

L’azienda aveva posto in essere l’evasione indicando nella busta paga del dipendente un importo superiore rispetto a quello effettivamente corrisposto, decurtando in questo modo la base imponibile Iva.

I precedenti gradi di giudizio
Con sentenza del 24 aprile 2012, la Corte di Appello di Palermo,   confermando la sentenza del Tribunale di Palermo del 9 luglio 2010, aveva condannato l’Amministratore Unico dell’azienda alla pena di quattro mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena per il reato contestato dalla Guardia di Finanza.

Chiedendo l’annullamento della sentenza, l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione.

Il ricorrente, in particolare, contestava che il fatto accertato non potesse essere considerato alla stregua di un’operazione fittizia, in quanto la mancata erogazione di una parte delle somme indicate in busta paga non faceva riferimento a prestazioni lavorative non effettuate.

Il capo di imputazione, infatti, riguardava l’indicazione, tra i costi dell’azienda, di prestazioni di lavoro mai ricevute e mai pagate. L’Amministratore Unico della L.P. Srl faceva notare, invece, che in realtà, nella contabilità aziendale, non avesse riportato dei costi fittizi, ma, altresì, delle competenze inerenti ad un reale rapporto di lavoro, corrispondenti a quanto dovuto al dipendente per la prestazione effettuata, pur se  pagate solo parzialmente.

Risultando dagli atti la sussistenza del rapporto di lavoro, l’imputato riteneva che i giudici avrebbero dovuto esaminare se le difformità tra importo indicato in busta paga e l’importo erogato potessero avere rilevanza penale tributaria.
 

La pronuncia della Cassazione
Dopo avere analizzato la normativa di riferimento, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministratore Unico della L.P. Srl.

Dalla lettera dell’art.2 del Dlgs n. 74 del 2000, risulta infatti evidente che perché possa dirsi configurato  il reato contestato   è necessaria l’indicazione nella dichiarazione fiscale  di “elementi passivi fittizi” allo scopo dì evadere le imposte.

Come chiarito più volte dalla giurisprudenza, l’utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti risulta accertata nel caso in cui  le stesse siano inesistenti dal punto di vista oggettivo, ossia che vi sia “diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti”. Il richiamato articolo 2 si riferisce quindi a “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. E’   invece l’art. 1, lett. a) a chiarire,  che tale locuzione inerisce a quelle fatture o documenti che sono emessi a fronte di operazioni in tutto o in parte inesistenti o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Per la configurazione di questo reato risulta pertanto  indispensabile  che la documentazione fraudolenta sia stata emessa a fronte di operazioni non realmente effettuate.

La Suprema Corte ha poi concluso l’analisi normativa evidenziando che, semmai, la condotta contestata al ricorrente sarebbe dovuta essere valutata in relazione all’articolo 3 del richiamato Decreto Legislativo, norma che sanziona il diverso reato previsto in caso di dichiarazione fraudolenta. Si tratta  in questo caso di una frode contabile alla quale deve associarsi un quid pluris artificioso non tipizzato, diverso cioè dall’uso dì fatture o altri documenti falsi,  ma comunque caratterizzato dalla idoneità ad indurre in errore e ad impedire il corretto accertamento della realtà contabile del soggetto che presenta la dichiarazione annuale d’imposta.  A questo proposito è stato, ad esempio, ritenuto che rientri in questa fattispecie la tenuta di un sistema parallelo di contabilità “in nero”.

Di recente, inoltre, la giurisprudenza ha  precisato che il “quid pluris” rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie deve consistere in una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall’impiego di artifici idonei ad ostacolare l’accertamento della falsità contabile.

I giudici di merito, erroneamente, erano giunti alla conclusione  che, a fronte di un rapporto di lavoro esistente, la differenza tra l’importo indicato in busta paga e quello inferiore effettivamente corrisposto, avesse determinato una fittizia indicazione di voci passive ed una decurtazione della base imponibile, con conseguente evasione IVA per la somma indicata nel capo di imputazione,  ritenendo così che le buste paga fossero documenti attestanti operazioni parzialmente inesistenti.

Una simile  motivazione, per la Cassazione, non può essere condivisibile, proprio perché la prestazione di lavoro era risultata realmente effettuata. Ciò detto la Corte ha posto, conseguentemente, un problema di qualificazione giuridica del fatto, eventualmente rientrante nella tipizzazione di cui al menzionato art 3 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all’omessa indicazione di una parte di quanto corrisposto al dipendente.

Nel motivare meglio la propria decisione la Corte Suprema ha fatto, inoltre, notare come la sentenza di appello avesse del tutto omesso di chiarire  quali sarebbero stati, nei fatti, i “raggiri ed i mezzi fraudolenti” adoperati dall’imputato per ostacolare l’accertamento della falsa rappresentazione indicata nelle buste paga e trasfusa nella dichiarazione, limitandosi solamente ad affermare la parziale inesistenza delle operazioni, senza quindi spiegare la ragione per la quale un comportamento omissivo costituisse un raggiro e comunque un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento di tali falsi rappresentazione contenute nella dichiarazione.

Per i motivi appena indicati la Corte di Cassazione ha pertanto disposto l’annullamento della  sentenza impugnata , rinviando la questione ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

 
Valerio Pollastrini