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mercoledì 6 maggio 2015

L’errore nella richiesta del congedo non legittima il licenziamento

Nella sentenza n.8928 del 5 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che l’errore formale contenuto della richiesta di un permesso non legittima il licenziamento del lavoratore.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano, riformando integralmente la sentenza del Tribunale del primo grado, aveva accolto la domanda proposta da un lavoratore avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società, sua datrice di lavoro, per la reiterazione del comportamento, già sanzionato in precedenza con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni dieci, consistito nell'essere rimasto assente dal lavoro a seguito della richiesta di fruizione di un’aspettativa retribuita ex art.4 della Legge n.53/2000, motivata e documentata in relazione allo stato di salute della madre, nonostante il diniego comunicatogli dalla società, tuttavia, riferito alla mera irregolarità dell'istanza che non aveva tenuto conto della previsione del CCNL che qualificava l’aspettativa per motivi familiari soltanto come non retribuita.

La Corte territoriale aveva così disposto ritenendo l’intimazione della massima sanzione sproporzionata in relazione alla condotta qualificata da semplice colpa, per essersi il lavoratore reso responsabile di aver, sia pur pervicacemente, ignorato la formalità della presentazione di una corretta istanza, cui la società gli aveva chiesto di adempiere, risultando soddisfatto ogni altro requisito, con riguardo, in particolare, all’adeguatezza della documentazione attestante il diritto a fruire dell'aspettativa, sia pur non nei termini richiesti sotto il profilo del trattamento economico.

Avverso questa sentenza, la società aveva proposto ricorso per Cassazione, censurando il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla qualificazione dell’elemento soggettivo della condotta, individuato nella mera colpa con esclusione, dunque, di ogni intenzionalità idonea a riflettere abuso del proprio diritto o volontà di recare danno all'azienda.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto infondate le censure predette, osservando come la valutazione operata dal Giudice dell’Appello non possa ritenersi né illegittima, né illogica, allorché aveva inteso valorizzare il fatto/presupposto, tarando su quello il giudizio • di proporzionalità ed approdando, in coerenza con il rilievo minimale dell’inadempimento meramente formale imputato al lavoratore, alla conclusione per cui la reazione posta in essere dalla Società era da considerarsi eccessiva.

La vicenda, infatti,  avrebbe potuto rinvenire agevole e rapida soluzione ove la
società, anziché insistere, fino alle estreme conseguenze, nel pretendere dal lavoratore l’invio dell’istanza adeguata all’istituto di cui intendeva fruire, ne avesse consentito la fruizione accompagnandola con la precisazione che, in conformità alla disciplina contrattuale dell’istituto medesimo, non avrebbe dato corso al pagamento della retribuzione per il relativo periodo.

Queste, in sostanza, le considerazioni che hanno indotto gli ermellini a concludere con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

mercoledì 17 settembre 2014

Diritto al congedo anche se il disabile conviva con altro soggetto

Nell’Interpello n.23 del 15 settembre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti sollecitati dall’Anci (1), che, nella debita istanza, aveva chiesto se il genitore possa godere del congedo previsto per l’assistenza del figlio disabile, anche nel caso in cui quest’ultimo conviva more uxorio con altro soggetto.

Nella premessa, il Ministero ha ricordato che il comma 5 dell’art.42 del D.Lgs. n.151/2001 riconosce al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro (2).

La stessa norma, inoltre, prevede che, in caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, il predetto congedo spetta, in ordine di priorità sulla base del vincolo di parentela con il disabile, ai seguenti soggetti:

  • il padre o la madre anche adottivi;

  • uno dei figli conviventi; 

  • uno dei fratelli o sorelle conviventi.



Il Ministero ha poi richiamato la Circolare n.41/2009, con la quale  l’Inps ha precisato che i genitori naturali o adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle condizioni sotto riportate:

  •  il figlio - portatore di handicap - non sia coniugato o non conviva con il coniuge;

  • il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

  • il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Sul punto, occorre però precisare come la Consulta (3) abbia  recentemente dichiarato incostituzionale il predetto comma 5 dell’art.42, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione (4).

Per quanto  sopra riportato, a detta del Ministero   l’individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo non è suscettibile di interpretazione analogica ma risulta tassativa, anche in ragione del fatto che durante la fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità. 

In conclusione, nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia nei termini sopra indicati, il genitore non convivente può beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.
 

Valerio Pollastrini



  1. - Associazione Nazionale Comuni Italiani;
  2. - Art.4, comma 2, della Legge n.53/2000;
  3. - Corte Costituzionale, Sentenza n.203/2013;
  4. - cfr. Circ. INPS n.159/2013;

lunedì 18 novembre 2013

Estensione del diritto al congedo straordinario


In seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 che ha sancito l’estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5, del D.Lgs n.151/2001 anche ai parenti o affini entro il terzo grado conviventi con la persona in situazione di disabilità grave, l’Inps, con la News del 18 novembre 2013 ha riscritto la platea dei soggetti interessati al congedo straordinario per la cura delle  persone disabili in situazione di gravità.

Il congedo straordinario può dunque essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo un determinato ordine di “priorità” che vede al primo posto per il riconoscimento del beneficio il coniuge convivente della persona disabile e, in caso di mancanza di questi, il padre o la madre – anche adottivi o affidatari – del disabile;

L’Istituto ricorda, inoltre, che, a seguire, hanno diritto al beneficio, nell’ordine, figli, fratelli o sorelle e, infine, parenti o affini di terzo grado, purché conviventi e sempre nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

I requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario, unitamente alle modalità per la presentazione delle domande, sono descritti in dettaglio nella circolare n. 159 del 15 novembre 2013.

Valerio Pollastrini